N. 209 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 ottobre 2009
Ordinanza del 31 ottobre 2008 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Grosseto sul ricorso proposto da Micheletti s.a.s. di Renato Marini Micheletti contro Concessionario Equitalia Gerit S.p.A. ed altra. Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Ricorso avverso cartella di pagamento priva dell'indicazione del responsabile del procedimento - Nullita' per omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e del procedimento di emissione e di notificazione della cartella di pagamento - Prevista applicabilita' della detta sanzione di nullita' alle sole cartelle di pagamento emesse in relazione ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 - Irragionevolezza - Incidenza sui principi di buon andamento e di imparzialita' della pubblica amministrazione - Lesione del principio di parita' delle parti nel processo - Asserita violazione dei principi costituzionali in materia di efficacia delle pronunce della Corte Costituzionale. - Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, secondo periodo, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31. - Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 136.(GU n.35 del 2-9-2009 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 10/08 depositato l'8 gennaio 2008, avverso cartella di pagamento n. 05120070006119733 I.V.A. + Irap 2004. Contro concessionario Equitalia Gerit S.p.A. in persona dell'amministratore delegato dott. Gaetano Mangiafico, via Gorizia n. 31, Grosseto, difeso da Paolini avv. Alessandra, piazza Caduti sul Lavoro n. 1 - 58100 Grosseto, proposto dal ricorrente: Micheletti S.a.s. di Marini Micheletti Renato per essa il legale rappresentante pro tempore Renato Marini Micheletti - localita' La Botte, via Luigi Galvani - 58020 Scarlino (Grosseto), difeso da Tozzi avv. Lorenzo - Strada Curtatone n. 20 - 58100 Grosseto. Altre parti coinvolte Ag. Ent. - Uff. Grosseto, in persona del direttore pro tempore dott. A. Dattola, via Roma n. 19 - 58100 Grosseto. Con tempestivo ricorso la Micheletti s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava la cartella di pagamento 051 2007 00061197 emessa dalla Gerit S.p.A. per l'anno di imposta 2004, chiedendone la dichiarazione di nullita' o l'annullamento lamentando il vizio nella procedura di notificazione consistente nella non intelligibilita' della sottoscrizione da parte del notificatore, nonche' la mancata indicazione del responsabile del procedimento (del quale si suppone di fatto la omessa individuazione da parte dell'ufficio emittente), cosi' impedendo al contribuente di esercitare i diritti contenuti nella legge 212 del 2000. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate evidenziando che nel procedimento instaurato dal contribuente avverso l'avviso di accertamento per l'anno 2004 l'istanza di sospensiva risultava respinta con provvedimento n. 83 del 2007 della terza sezione, per cui era stata eseguita l'iscrizione delle somme portate dalla impugnata cartella . Evidenziava altresi' come i motivi di ricorso fossero tutti attinenti a vizi della cartella, con conseguente carenza di legittimazione passiva dell'ufficio convenuto. Si costituiva altresi' la GERIT S.p.A. sostenendo che l'art. 36 comma 4-ter del d.l. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con legge 28 febbraio 2008 n. 31, abbia stabilito l'obbligo di indicazione del responsabile nel caso de quo solo a decorrere dal 1° giugno 2008, e rilevando come la notificazione risultasse regolare, atteso che in essa compare la firma del messo notificatore con il numero di matricola, il timbro e le generalita' dello stesso. A verbale di udienza il difensore del ricorrente sollevava eccezione di costituzionalita' del citato art. 36 comma 4-ter del d.l. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con legge 28 febbraio 2008 n. 31, per contrasto con gli art. 3 e 97 Costituzione, quale questione preliminare. Questa Commissione osserva come sul punto della omessa indicazione del funzionario responsabile nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), promosso con ordinanza dell'11 gennaio 2006 dalla Commissione tributaria regionale del Veneto la Corte costituzionale, con ordinanza n. 377 del 2007 ha dichiarato la manifesta infondatezza della dedotta questione con una motivazione che va ricordata ai fini delle valutazioni che seguono. Infatti la Commissione tributaria regionale di Venezia aveva sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212 nella parte in cui prevede che gli atti dei concessionari della riscossione «devono tassativamente indicare», fra l'altro, il responsabile del procedimento, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 97 della Costituzione, sottoponendola a giudizio critico. La Corte, nel ritenere infondata la questione ha affermato che l'art. 7 della legge n. 212 del 2000 si applica ai procedimenti tributari (oltre che dell'amministrazione finanziaria) dei concessionari della riscossione, in quanto soggetti privati cui compete l'esercizio di funzioni pubbliche; che l'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attivita' amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialita' della pubblica amministrazione predicati dall'art. 97, primo comma, Cost. (si veda, ora, l'art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990, come modificato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa») Soluzione adottata anche ricordando che fin da epoca precedente l'entrata in vigore della legge n. 212 del 2000, recante lo statuto dei diritti del contribuente, la Corte ha ritenuto l'applicabilita' ai procedimenti tributari della legge generale sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990 (ordinanza n. 117 del 2000, relativa all'obbligo di motivazione della cartella di pagamento). A fronte di tale situazione il legislatore e' intervenuto con la disposizione di cui all'art. 36 comma 4-ter del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31, ove si prevede espressamente che «La cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresi', a pena di nullita', l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non e' causa di nullita' delle stesse». Orbene ritiene questa Commissione che la applicabilita' o meno della disposizione sopra riportata sia rilevante nel giudizio in esame, atteso che la sua applicabilita' retroattiva alle cartelle esattoriali emesse, cosi' come ai giudizi pendenti nei quali la specifica eccezione risulta sollevata, porterebbe ad un rigetto del ricorso, mentre la eventuale dichiarazione di incostituzionalita' della seconda parte del comma 4-ter dell'art. 36 in esame determinerebbe l'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 7 dello Statuto del contribuente, come letto dalla ordinanza del giudice delle leggi, con conseguente accoglimento del ricorso. La non manifesta infondatezza della questione si evince dalla lettura dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990, come modificato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, dall'art. 36, comma 4-ter del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con legge 28 febbraio 2008 n. 31, per una serie di considerazioni. Invero l'intervento da parte del legislatore appare inutilmente e dichiaratamente di parte. Infatti, il legislatore e' intervenuto quando gia' la Corte costituzionale aveva adottato la propria pronuncia, in una materia, quale quella fiscale gia' molto spesso pro fisco, in quanto gli interventi appaiono dettati da ragioni di cassa, nell'intento di realizzare maggiori entrate; cosi che piuttosto che ispirarsi alla esigenza di realizzare un assetto coerente e sistematico del diritto, appaiono tesi a garantire gli interessi di una delle parti in causa. Cio', come hanno osservato anche le Sezioni unite civili, non facilita l'istaurarsi di un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente, basato sul principio della collaborazione e della buona fede, come vorrebbe lo statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000, art. 10, comma 1). Nel caso di specie, poi, non e' facile distinguere l'amministrazione finanziaria, parte in causa, dal legislatore, posto che la norma interpretativa e' stata approvata con decreto legge del governo, e ricompressa nell'ambito di disposizioni relative a «proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria» (adottato il 31 dicembre), tanto da determinare la necessita' di valutare la compatibilita' della procedura di approvazione del decreto legge n. 248 del 2007, art. 36, con il parametro costituzionale di cui all'art. 111 Cost., che presuppone una posizione di parita' delle parti nel processo, posto che, nella specie, l'amministrazione finanziaria ha avuto il privilegio di rivestire il doppio ruolo di parte in causa e di legislatore e che, in questa seconda veste, nel corso del giudizio ha introdotto una disposizione che, non potendo del tutto obliterare il dictum della Corte costituzionale, ha fatti salvi gli effetti negativi (per l'amministrazione) delle pregresse violazioni. L'intervento, come affermato in situazione in qualche modo analoga da Cass sez. un. 25515 del 2006, e' apparso inopportuno anche perche' la pubblica amministrazione, anche quando e' parte in causa, ha sempre l'obbligo di essere e di apparire imparziale, in forza dell'art. 97 Cost. In considerazione di quanto sopra questa Commissione ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36 comma 4-ter del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31 per violazione degli art. 3, 97, 111, 136 Costituzione.
P. Q. M. La Commissione tributaria provinciale di Grosseto, visti gli art. 134 Cost. e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. dell'art. 36, comma 4-ter del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31, per violazione degli artt. 3, 97, 136 Costituzione. dichiarandola rilevante e non manifestamente infondata; sospende il giudizio in corso ed ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed ai loro difensori nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato. Grosseto, addi' 6 ottobre 2008 Il Presidente estensore: Montagna