N. 213 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 dicembre 2008
Ordinanza del 15 dicembre 2008 emessa dalla Corte d'appello di Catania sull'istanza proposta da Campisi Gaspare. Patrocinio a spese dello Stato - Procedimento civile - Inammissibilita' dell'impugnazione proposta da parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (in specie, reclamo avverso decreto pronunciato dal tribunale dei minorenni) - Istanza di liquidazione dell'onorario e delle spese presentata dal difensore - Prevista anticipazione a carico dell'erario degli onorari e delle spese dovuti al difensore anche nel caso in cui l'impugnazione proposta dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia stata dichiarata inammissibile - Irragionevolezza - Ingiustificata disparita' di trattamento dei difensori in fattispecie ritenute normativamente assimilabili (quali i giudizi civili e penali di secondo grado), avuto riguardo alla differente disciplina vigente per il processo penale che esclude la liquidazione del compenso se le impugnazioni coltivate dalla parte sono dichiarate inammissibili - Incidenza sul principio di ragionevole durata del processo. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 131. - Costituzione, artt. 3 e 111.(GU n.35 del 2-9-2009 )
LA CORTE D'APPELLO Ha emesso la seguente ordinanza. Vista l'istanza di liquidazione e la relativa nota spese, presentata il 25 maggio 2008, dall'avv. Gaspare Campisi costituito difensore di Magni Marco, ammesso al patrocinio a spese dello Stato dal Consiglio dell'Ordine di Catania con delibera del 18 marzo 2008, reclamante avverso il decreto del Tribunale per i minori di Catania del 19 dicembre 2007 nel procedimento n. 7/2008 V.G. della Corte d'appello di Catania. Ritenuto che il reclamo proposto dal Magni e' stato dichiarato inammissibile con ordinanza di questa Corte del 20 febbraio 2008; Ritenuto che, ai sensi dell'art. 82 comma 1 e 83, comma 2 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la liquidazione va effettuata osservando i criteri di cui al comma 1, dell'art. 82 citato, e che ex art. 131 stesso d.P.R., costituiscono spese anticipate dall'erario gli onorari del difensore, indipendentemente dall'esito dell'impugnazione; Ritenuto che l'art. 106 del citato d.P.R. prevede, in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, che il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte, non debba essere liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili; Ritenuto che la diversa disciplina, riservata alla liquidazione del compenso al difensore nel processo civile, quando l'impugnazione sia dichiarata inammissibile, appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto causa di un'irragionevole disparita' di trattamento fra il difensore nel processo penale e nel processo civile, soprattutto avuto riguardo all'identita' di ragioni che possono condurre alla dichiarazione d'inammissibilita', quali, ad esempio, la tardivita' (art. 585 c.p.p. e art. 325 e 326 c.p.c.), la genericita' dei motivi (art. 581 c.p.p. e art. 342 c.p.c.), l'interesse ad impugnare (art. 568 c.p.p. e art. 100 c.p.c.); Ritenuto che il giudizio di secondo grado, nel processo civile e nel processo penale, presenta caratteristiche piu' simili rispetto ai due processi di primo grado, in quanto trattasi di rivedere un giudizio gia' definito, in cui le prove sono state acquisite e in cui e' vietato, salvo circostanze che possono considerarsi di natura eccezionale, proporre nuove istanze istruttorie, per cui il diverso trattamento, riservato ai difensori ammessi al gratuito patrocinio appare irragionevole e, pertanto in contrasto con l'art. 3 Cost; Ritenuto che l'art. 131 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui consente la liquidazione del compenso, anche in caso d'inammissibilita' dell'impugnazione, appare in contrasto anche con l'art. 111 Cost. nella parte in cui impone al legislatore di assicurare la ragionevole durata del processo, in quanto la possibilita' di accedere, comunque, alla liquidazione di un compenso a spese dello Stato, costituisce un incentivo ad impugnare le sentenze civili anche quando non ricorrano i presupposti di legge (ad es. in caso di avvenuto passaggio in giudicato della sentenza) con conseguente inutile aggravio delle Corti d'appello e inevitabile allungamento dei tempi di trattazione delle cause; Ritenuto che, nel liquidare l'onorario all'avv. Campisi deve essere applicato l'art. 131 d.P.R. n. 115/2002 e che, per quanto esposto, appare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma nella parte in cui consente, nel processo civile, la liquidazione dell'onorario al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, anche quando l'impugnazione sia stata dichiarata inammissibile;
P. Q. M. Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 131 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in relazione agli artt. 3 e 11 della Costituzione, nella parte in cui consente la liquidazione dell'onorario al difensore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, anche quando l'impugnazione sia stata dichiarata inammissibile; Sospende il procedimento di liquidazione in corso e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Catania, addi' 4 dicembre 2008 Il Presidente: Spanto Il consigliere estensore: Acagnino