N. 213 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 dicembre 2008

Ordinanza del 15  dicembre  2008  emessa  dalla  Corte  d'appello  di
Catania sull'istanza proposta da Campisi Gaspare. 
 
Patrocinio  a   spese   dello   Stato   -   Procedimento   civile   -
  Inammissibilita' dell'impugnazione proposta  da  parte  ammessa  al
  patrocinio a spese dello Stato (in specie, reclamo avverso  decreto
  pronunciato dal tribunale dei minorenni) - Istanza di  liquidazione
  dell'onorario e delle spese presentata  dal  difensore  -  Prevista
  anticipazione a carico dell'erario  degli  onorari  e  delle  spese
  dovuti al difensore anche nel caso in cui  l'impugnazione  proposta
  dalla parte ammessa al patrocinio a spese  dello  Stato  sia  stata
  dichiarata  inammissibile  -  Irragionevolezza   -   Ingiustificata
  disparita' di trattamento dei  difensori  in  fattispecie  ritenute
  normativamente assimilabili (quali i giudizi  civili  e  penali  di
  secondo grado), avuto riguardo alla differente  disciplina  vigente
  per il processo penale che esclude la liquidazione del compenso  se
  le impugnazioni coltivate dalla parte sono dichiarate inammissibili
  - Incidenza sul principio di ragionevole durata del processo. 
- Decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,
  art. 131. 
- Costituzione, artt. 3 e 111. 
(GU n.35 del 2-9-2009 )
                         LA CORTE D'APPELLO 
    Ha emesso la seguente ordinanza. 
    Vista  l'istanza  di  liquidazione  e  la  relativa  nota  spese,
presentata il 25 maggio 2008, dall'avv.  Gaspare  Campisi  costituito
difensore di Magni Marco, ammesso al patrocinio a spese  dello  Stato
dal Consiglio dell'Ordine di Catania con delibera del 18 marzo  2008,
reclamante avverso il decreto del Tribunale per i minori  di  Catania
del 19 dicembre 2007 nel procedimento  n.  7/2008  V.G.  della  Corte
d'appello di Catania. 
    Ritenuto che il reclamo proposto dal Magni  e'  stato  dichiarato
inammissibile con ordinanza di questa Corte del 20 febbraio 2008; 
    Ritenuto che, ai sensi dell'art. 82 comma 1 e  83,  comma  2  del
d.P.R.  30  maggio  2002,  n.  115,  la  liquidazione  va  effettuata
osservando i criteri di cui al comma 1, dell'art. 82 citato, e che ex
art. 131 stesso d.P.R., costituiscono  spese  anticipate  dall'erario
gli   onorari    del    difensore,    indipendentemente    dall'esito
dell'impugnazione; 
    Ritenuto che l'art. 106 del citato d.P.R. prevede, in materia  di
patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, che  il  compenso
per le impugnazioni coltivate dalla parte, non debba essere liquidato
se le stesse sono dichiarate inammissibili; 
    Ritenuto che la diversa disciplina, riservata  alla  liquidazione
del   compenso   al   difensore   nel   processo    civile,    quando
l'impugnazione sia dichiarata inammissibile, appare in contrasto  con
l'art. 3 della Costituzione,  in  quanto  causa  di  un'irragionevole
disparita' di trattamento fra il difensore nel processo penale e  nel
processo civile, soprattutto avuto riguardo all'identita' di  ragioni
che possono condurre alla dichiarazione d'inammissibilita', quali, ad
esempio, la tardivita' (art. 585 c.p.p. e art. 325 e 326 c.p.c.),  la
genericita'  dei  motivi  (art.  581  c.p.p.  e  art.  342   c.p.c.),
l'interesse ad impugnare (art. 568 c.p.p. e art. 100 c.p.c.); 
    Ritenuto che il giudizio di secondo grado, nel processo civile  e
nel processo penale, presenta caratteristiche piu' simili rispetto ai
due processi di primo  grado,  in  quanto  trattasi  di  rivedere  un
giudizio gia' definito, in cui le prove sono state acquisite e in cui
e' vietato, salvo circostanze  che  possono  considerarsi  di  natura
eccezionale, proporre nuove istanze istruttorie, per cui  il  diverso
trattamento, riservato ai difensori ammessi  al  gratuito  patrocinio
appare irragionevole e, pertanto in contrasto con l'art. 3 Cost; 
    Ritenuto che l'art. 131 d.P.R. 30  maggio  2002,  n.  115,  nella
parte in cui consente la liquidazione del  compenso,  anche  in  caso
d'inammissibilita' dell'impugnazione, appare in contrasto  anche  con
l'art. 111  Cost.  nella  parte  in  cui  impone  al  legislatore  di
assicurare  la  ragionevole  durata  del  processo,  in   quanto   la
possibilita' di accedere, comunque, alla liquidazione di un  compenso
a spese  dello  Stato,  costituisce  un  incentivo  ad  impugnare  le
sentenze civili anche quando non ricorrano i presupposti di legge (ad
es. in caso di avvenuto passaggio in giudicato  della  sentenza)  con
conseguente inutile aggravio  delle  Corti  d'appello  e  inevitabile
allungamento dei tempi di trattazione delle cause; 
    Ritenuto che, nel  liquidare  l'onorario  all'avv.  Campisi  deve
essere applicato l'art. 131 d.P.R. n.  115/2002  e  che,  per  quanto
esposto, appare rilevante e non manifestamente infondata la questione
di  legittimita'  costituzionale  della  norma  nella  parte  in  cui
consente, nel  processo  civile,  la  liquidazione  dell'onorario  al
difensore ammesso al patrocinio a spese  dello  Stato,  anche  quando
l'impugnazione sia stata dichiarata inammissibile; 
                              P. Q. M. 
    Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 131
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in relazione agli artt. 3 e  11  della
Costituzione,  nella  parte   in   cui   consente   la   liquidazione
dell'onorario al difensore,  ammesso  al  patrocinio  a  spese  dello
Stato,   anche   quando   l'impugnazione   sia    stata    dichiarata
inammissibile; 
    Sospende il procedimento di liquidazione in  corso  e  ordina  la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
        Catania, addi' 4 dicembre 2008 
                        Il Presidente: Spanto 
                                   Il consigliere estensore: Acagnino