N. 229 ORDINANZA 14 - 22 luglio 2009

Giudizio sull'ammissibilita' del referendum abrogativo. 
 
Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo  -  Rimessione
  in termini per mancata o tardiva costituzione dell'opponente dovuta
  a causa ad esso non imputabile -  Omessa  previsione  -  Denunciata
  irragionevolezza  ed  ingiustificata  disparita'  di   trattamento,
  nonche'  violazione  del  diritto   di   difesa   -   Insufficiente
  motivazione in ordine  alla  rilevanza  della  questione  -  Omessa
  verifica della possibilita' di  pervenire  ad  una  interpretazione
  costituzionalmente orientata  della  norma  censurata  -  Manifesta
  inammissibilita' della questione. 
- Cod. proc. civ., art. 647, primo e secondo comma. 
- Costituzione, artt. 3, secondo comma, e 24, primo e secondo comma. 
(GU n.30 del 29-7-2009 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
                              Ordinanza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  647,  primo  e
secondo comma, del codice di procedura civile, promosso dal Tribunale
di Milano nel procedimento vertente tra Cama Rocco Maria ed  altra  e
Zunno Antonio, con ordinanza dell'11 dicembre 2006,  iscritta  al  n.
436 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 2, 1a serie speciale, dell'anno 2009; 
    Visti l'atto di  costituzione  di  Cama  Rocco  Maria  ed  altra,
nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  23  giugno  2009  il  Giudice
relatore Alfio Finocchiaro; 
    Udito l'avvocato dello Stato Gabriella D'Avanzo per il Presidente
del Consiglio dei ministri; 
    Ritenuto che nel corso di un giudizio di  opposizione  a  decreto
ingiuntivo  il  Tribunale  di  Milano  ha  sollevato   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 647, primo e secondo comma, del
codice di procedura civile, per violazione  degli  artt.  3,  secondo
comma, e 24, primo e secondo comma, Cost.; 
        che - rileva il giudice a quo  -  l'opposto  ha  eccepito  la
tardivita' della costituzione in giudizio degli opponenti,  i  quali,
notificando la  citazione  in  opposizione,  si  sono  avvalsi  della
facolta' di dimidiare il termine di comparizione ex art. 645, secondo
comma, cod. proc. civ., con la correlativa pari riduzione del termine
per la costituzione in giudizio; 
        che la causa e' stata pero' iscritta a ruolo il sesto  giorno
successivo   alla   notifica   dell'opposizione,   con    conseguente
improcedibilita' di quest'ultima; 
        che gli  opponenti  hanno  tuttavia  allegato  certificazione
dell'ufficiale giudiziario, dimostrando come la tardivita' della loro
costituzione in giudizio sia dipesa da fatto ad essi non  imputabile,
e cioe' dal ritardo nella restituzione dell'atto notificato da  parte
dell'Ufficio notifiche; 
        che, all'epoca della vicenda processuale in questione  (marzo
2001), peraltro, la Cancelleria  centrale  civile  del  Tribunale  di
Milano, in rigorosa applicazione dell'art.  165,  primo  comma,  cod.
proc. civ., conformemente alle disposizioni  espressamente  impartite
dal Presidente pro tempore del Tribunale,  rifiutava  l'iscrizione  a
ruolo delle cause, per mancanza dell'originale dell'atto di citazione
debitamente notificato; 
        che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 107 del 2004,
ha sancito la facolta', per l'opponente, di costituirsi  in  giudizio
sin dal giorno di richiesta della  notifica  dell'atto  introduttivo,
depositandone in cancelleria, per l'iscrizione  a  ruolo,  una  copia
semplice (la cosiddetta velina); 
        che  il  rimettente  prende  atto  della   evoluzione   della
giurisprudenza costituzionale, che  ha  sancito  il  principio  della
decorrenza  degli  effetti  della  notificazione,  per  il   soggetto
richiedente, dalla consegna dell'atto  all'ufficiale  giudiziario,  e
non gia' dalla ricezione dell'atto stesso da parte del destinatario; 
        che la causa - ricorda il giudice a quo - puo' essere  decisa
sulla  scorta  dell'eccezione   pregiudiziale   di   improcedibilita'
dell'opposizione  ex  art.  647  cod.  proc.  civ.,   sollevata   dal
convenuto, ma non puo' essere sanzionata l'inattivita'  del  titolare
di  una  posizione  giuridicamente   tutelata,   laddove   essa   sia
conseguenza  di  un  impedimento  di  fatto  a  lui  non  imputabile,
particolarmente  ove  siano  addebitate  alle  parti   del   processo
conseguenze decadenziali derivanti dalla condotta di altri  soggetti,
sottratta ai poteri d'impulso ed ingerenza delle parti stesse; 
        che da quanto precede deriva  il  dubbio  sulla  legittimita'
costituzionale dell'art. 647, primo e secondo comma, cod. proc. civ.,
nella parte in cui omette di prevedere che il decreto ingiuntivo  non
debba   essere   dichiarato   definitivamente   esecutivo,   e    che
l'opposizione possa essere proseguita, qualora la mancata  o  tardiva
costituzione in giudizio dell'opponente sia dipesa da causa a lui non
imputabile o qualora, come nella fattispecie, il mancato rispetto del
termine per l'iscrizione a ruolo  discenda  dal  ritardo  nella  resa
dell'originale dell'atto di citazione in  opposizione  notificato  da
parte dell'ufficiale giudiziario; 
        che il disposto dell'art. 647, primo e  secondo  comma,  cod.
proc. civ., e', secondo il rimettente, irragionevole ed  iniquo,  ove
si consideri che l'art. 650 cod. proc. civ. - nel suo attuale assetto
delineato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 1976 -
ammette l'opposizione tardiva, sicche' non e'  comprensibile  perche'
debba essere negata una pari salvezza alla parte, la quale non si sia
potuta costituire in termini, per caso fortuito o  forza  maggiore  e
che l'art. 184-bis cod. proc. civ. ha aperto  il  panorama  normativo
verso una clausola generale di salvaguardia del  diritto  di  difesa,
ove accertate situazioni di fatto  abbiano  impedito  alla  parte  di
esercitare le sue facolta' processuali secondo la debita diligenza; 
        che, ad avviso del rimettente, non e'  quindi  manifestamente
infondata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 24, primo  e
secondo comma,  Cost.,  e  quantomeno  limitatamente  ai  giudizi  di
opposizione a decreto ingiuntivo introdotti prima della pubblicazione
della sentenza  della  Corte  costituzionale  n.  107  del  2004,  la
questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  647,  primo  e
secondo comma, cod. proc.  civ.,  per  difetto  di  ragionevolezza  e
disparita' ingiustificata di  trattamento  in  casi  analoghi,  nella
parte in cui non consente la rimessione in termini per la  mancata  o
tardiva costituzione  dell'opponente  ad  ingiunzione  di  pagamento,
dovuta a causa ad esso non imputabile; 
        che nel giudizio e' intervenuto il Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, che ha concluso per l'inammissibilita'  della  questione,  per
avere il Tribunale trascurato la possibilita' di  pervenire,  in  via
interpretativa, a soluzione conforme  a  Costituzione,  omettendo  di
verificare la possibilita' di utilizzare  il  modello  procedimentale
della   rimessione   in   termini    nell'ottica    del    necessario
contemperamento degli interessi in gioco; 
        che, secondo la difesa  erariale,  la  questione  e'  inoltre
infondata, per essere stato lo stesso  opponente  ad  aver  posto  le
premesse per la sua costituzione nel termine ridotto,  dimidiando  il
termine  di  comparizione  del   debitore   ingiunto,   perfettamente
consapevole dell'onere di diligenza connesso a tale scelta; 
        che, nell'imminenza dell'udienza, la parte privata costituita
ha presentato memoria, con cui replica  alle  difese  dell'Avvocatura
erariale ed insiste per l'accoglimento dell'eccezione. 
    Considerato che il Tribunale di Milano dubita della  legittimita'
costituzionale dell'art. 647, primo e secondo comma,  del  codice  di
procedura civile, nella parte in cui non consente  la  rimessione  in
termini per  la  mancata  o  tardiva  costituzione  dell'opponente  a
decreto ingiuntivo, dovuta a causa ad esso non imputabile, quantomeno
limitatamente  ai  giudizi  di  opposizione  a   decreto   ingiuntivo
introdotti prima della pubblicazione della sentenza n. 107  del  2004
della Corte costituzionale, per violazione  degli  artt.  3,  secondo
comma, e 24, primo e secondo comma, Cost.; 
        che il rimettente non motiva  adeguatamente  in  ordine  alla
rilevanza della questione, omettendo di riferire, con  riguardo  allo
svolgimento del processo, se l'opponente, incorso nella decadenza dal
termine di costituzione in giudizio, abbia  esplicitamente  richiesto
al giudice istruttore di  essere  rimesso  in  termini,  come  l'art.
184-bis  cod.  proc.  civ.  richiede,  quale   presupposto   per   la
delibazione circa la verosimiglianza dell'impossibilita'  incolpevole
al rispetto del termine di costituzione  e  per  la  concessione  del
rimedio, con la conseguenza che,  se  anche  la  Corte  ritenesse  la
questione fondata,  il  rimedio  non  potrebbe  essere  concesso,  in
difetto della domanda della parte interessata  (sull'inammissibilita'
della  questione  per  insufficiente  motivazione  sulla   rilevanza:
ordinanze n. 280 e n. 227 del 2007); 
        che il giudice rimettente evidenzia l'irragionevolezza di una
decadenza intervenuta per causa non imputabile all'interessato,  alla
luce dell'evoluzione  normativa  che  ha  portato  alla  formulazione
dell'art. 184-bis cod. proc. civ. e del precedente  di  questa  Corte
(sentenza n. 120 del 1976) che ha  ammesso  l'opposizione  tardiva  a
decreto ingiuntivo per chi, avuta conoscenza dello stesso, non  abbia
potuto fare opposizione  nei  termini,  per  caso  fortuito  o  forza
maggiore,  ma  non   ricerca   l'interpretazione   costituzionalmente
orientata degli artt. 184-bis, 294 e 647 cod. proc. civ.,  specie  se
si considera la peculiarita'  della  fattispecie  sottoposta  al  suo
esame (ordinanze nn. 343 e 70 del 2007); 
        che   i   precedenti   rilievi   determinano   la   manifesta
inammissibilita' della questione. 
    Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,
n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per  i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale. 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 647, primo e secondo comma, del
codice di procedura civile, sollevata, in riferimento  agli  articoli
3, secondo comma, e 24, primo e secondo  comma,  della  Costituzione,
dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 2009. 
                       Il Presidente: Amirante 
                      Il redattore: Finocchiaro 
                      Il cancelliere: Di Paola 
    Depositata in cancelleria il 22 luglio 2009. 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola