N. 234 SENTENZA 15 - 23 luglio 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale e conflitto
di attribuzione tra Enti. 
 
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale  -  Ricorso
  delle Regioni Calabria,  Toscana,  Piemonte,  Valle  d'Aosta/Vallee
  d'Aoste, Umbria, Emilia-Romagna, Puglia e Marche - Impugnazione  di
  numerose disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
  - Trattazione delle sole questioni aventi ad oggetto gli artt.  23,
  in relazione all'Allegato III alla parte seconda, 23, comma 4,  24,
  comma 1, lettera b), 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,  33,  34,  39,
  42, commi 1, 2 e 3, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, commi  1,  3  e  5,
  nonche' l'Allegato  V  alla  parte  seconda  -  Rinvio  a  separate
  pronunce sulle altre questioni. 
Giudizio  di  legittimita'  costituzionale  in   via   principale   -
  Intervento  di   soggetti   privi   di   potesta'   legislativa   -
  Inammissibilita'. 
Ambiente  -  Codice  dell'ambiente  emanato   in   attuazione   della
  legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale  (VIA)
  - Incompleto recepimento delle categorie progettuali  sottoposte  a
  VIA dalla direttiva 85/337/CEE - Ricorso della Regione  Piemonte  -
  Lamentata  lesione  delle  prerogative  regionali  in  materia   di
  attuazione  delle  direttive  comunitarie  -  Mancata   indicazione
  dell'ambito di competenza regionale  leso  e  indicazione  generica
  dell'incidenza  che  la  violazione  della  normativa   comunitaria
  avrebbe determinato - Inammissibilita' della questione. 
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 23,  in  relazione  all'Allegato
  III alla parte seconda. 
- Costituzione, art. 117, primo e quinto comma; direttiva 85/337/CEE. 
Ambiente  -  Codice  dell'ambiente  emanato   in   attuazione   della
  legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale  (VIA)
  - Esclusione da tale valutazione dei  progetti  relativi  ad  opere
  destinate a scopi di protezione civile  e  ad  opere  temporanee  -
  Ricorso   delle   Regioni   Valle   d'Aosta/Vallee    d'Aoste    ed
  Emilia-Romagna - Dedotto eccesso di delega nonche' contrasto con il
  diritto comunitario - Esclusione - Non fondatezza della questione. 
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 23, comma 4. 
- Costituzione, art. 11, 117, primo e  quinto  comma,  76;  direttiva
  85/337/CEE. 
Ambiente  -  Codice  dell'ambiente  emanato   in   attuazione   della
  legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale  (VIA)
  - Disciplina delle finalita' di tale valutazione  -  Ricorso  della
  Regione Emilia-Romagna - Dedotta violazione del diritto comunitario
  - Mancata indicazione dell'incidenza che la violazione del  diritto
  comunitario  avrebbe  sulle   attribuzioni   della   ricorrente   -
  Inammissibilita' della questione. 
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 24, comma 1, lettera b). 
- Costituzione, art. 117; direttiva 85/337/CEE. 
Ambiente  -  Codice  dell'ambiente  emanato   in   attuazione   della
  legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale  (VIA)
  - Competenza alla VIA per le  opere  di  impatto  interregionale  -
  Attribuzione al Ministro dell'ambiente di concerto con quello per i
  beni e le attivita' culturali - Ricorsi  delle  Regioni  Toscana  e
  Puglia  -  Sopravvenuta  declaratoria  di  difetto   di   interesse
  all'impugnazione - Cessazione della materia del contendere. 
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 25, comma 1,  lettera  a),  35,
  42, commi 1 e 3. 
- Costituzione, artt. 5, 76, 117 e 118. 
Ambiente  -  Codice  dell'ambiente  emanato   in   attuazione   della
  legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale  (VIA)
  - Competenza alla VIA per le  opere  di  impatto  interregionale  -
  Attribuzione al Ministro dell'ambiente di concerto con quello per i
  beni e  le  attivita'  culturali  -  Ricorsi  delle  Regioni  Valle
  d'Aosta/Vallee d'Aoste, Umbria, Emilia-Romagna, Piemonte e Marche -
  Denunciato eccesso di  delega  nonche'  lesione  delle  prerogative
  legislative  ed  amministrative  regionali  -  Esclusione   -   Non
  fondatezza della questione. 
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 25, comma 1,  lettera  a),  35,
  42, commi 1 e 3. 
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118. 
Ambiente  -  Codice  dell'ambiente  emanato   in   attuazione   della
  legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale  (VIA)
  - Sottoposizione alla VIA statale anche  dei  progetti  localizzati
  sul  territorio  di  piu'   Regioni   -   Ricorso   della   Regione
  Emilia-Romagna - Denunciata lesione delle  prerogative  legislative
  ed amministrative regionali - Genericita' delle  censure  e  omessa
  indicazione   dell'ambito   di   spettanza   regionale    leso    -
  Inammissibilita' della questione. 
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 25, comma 1,  lettera  a),  35,
  comma 1, lettera a). 
- Costituzione, artt. 117 e 118. 
Ambiente  -  Codice  dell'ambiente  emanato   in   attuazione   della
  legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale  (VIA)
  in sede regionale - Ipotizzato obbligo delle Regioni di  attribuire
  il compito all'ente titolare del potere  autorizzatorio  -  Ricorso
  delle Regioni Marche  e  Toscana  -  Sopravvenuta  declaratoria  di
  difetto di interesse all'impugnazione -  Cessazione  della  materia
  del contendere. 
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 25, comma 1, lettera b). 
- Costituzione, artt. 11, 76, 117 e 118. 
Ambiente  -  Codice  dell'ambiente  emanato   in   attuazione   della
  legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale  (VIA)
  - Disciplina della fase introduttiva  del  procedimento  di  VIA  -
  Obbligo del committente di informare gli enti locali interessati  -
  Possibilita' di esonero  in  considerazione  delle  dimensioni  del
  progetto o del numero degli enti locali interessati - Ricorso della
  Regione Puglia - Sopravvenuta declaratoria di difetto di  interesse
  all'impugnazione - Cessazione della materia del contendere. 
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 26, comma 3. 
- Costituzione, art. 117. 
Ambiente  -  Codice  dell'ambiente  emanato   in   attuazione   della
  legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale  (VIA)
  - Disciplina della fase introduttiva  del  procedimento  di  VIA  -
  Obbligo del committente di informare gli enti locali interessati  -
  Possibilita' di esonero  in  considerazione  delle  dimensioni  del
  progetto o del numero degli enti locali interessati - Ricorso della
  Regione Emilia-Romagna -  Denunciata  violazione  delle  competenze
  legislative regionali e contrasto con  la  direttiva  85/337/CEE  -
  Esclusione - Non fondatezza della questione. 
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 26, comma 3. 
- Costituzione, art. 117; direttiva 85/337/CEE. 
Ambiente  -  Codice  dell'ambiente  emanato   in   attuazione   della
  legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale  (VIA)
  - Disciplina della fase introduttiva  del  procedimento  di  VIA  -
  Obbligo del committente di informare gli enti locali interessati  -
  Possibilita' di esonero  in  considerazione  delle  dimensioni  del
  progetto o del numero degli enti locali interessati - Ricorso della
  Regione  Calabria  -   Denunciata   violazione   delle   competenze
  legislative  regionali  con  normativa  «di  estremo  dettaglio»  -
  Improponibilita'  della  dicotomia  «norme  di  principio-norme  di
  dettaglio», vertendosi in materia  di  esclusiva  competenza  dello
  Stato - Inammissibilita' della questione. 
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 26, commi 2, 3 e 4. 
- Costituzione, art. 117. 
Ambiente  -  Codice  dell'ambiente  emanato   in   attuazione   della
  legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale  (VIA)
  -  Disposizioni  procedimentali  sia  comuni  sia  concernenti   le
  procedure in sede regionale o provinciale - Ricorso  della  Regione
  Calabria  -  Denunciata  violazione  delle  competenze  legislative
  regionali con normativa «di estremo dettaglio» - Genericita'  delle
  censure - Inammissibilita' delle questioni. 
- Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. da 26 a 34 e da 43 a 47. 
- Costituzione, art. 117. 
Ambiente  -  Codice  dell'ambiente  emanato   in   attuazione   della
  legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale  (VIA)
  -  Disposizioni  procedimentali  comuni  -  Ricorso  della  Regione
  Calabria - Dedotto eccesso di delega - Genericita' delle censure  -
  Inammissibilita' delle questioni. 
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 28, 31, comma 4, e 39. 
- Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma. 
Ambiente  -  Codice  dell'ambiente  emanato   in   attuazione   della
  legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale  (VIA)
  -  Disposizioni  procedimentali  comuni  -  Ricorso  della  Regione
  Calabria  -  Denunciata  violazione  delle  competenze  legislative
  regionali con normativa «di estremo dettaglio» - Genericita'  delle
  censure - Inammissibilita' delle questioni. 
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 27, commi  da  2  a  7,  nonche'
  Allegato V alla parte seconda. 
- Costituzione, art. 117. 
Ambiente  -  Codice  dell'ambiente  emanato   in   attuazione   della
  legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale  (VIA)
  - Previsto  obbligo  del  committente  di  depositare  il  progetto
  dell'opera e lo studio di  impatto  ambientale  presso  gli  uffici
  individuati dalle amministrazioni dello Stato  e  dalle  Regioni  -
  Ricorso  della  Regione  Calabria  -   Dedotta   violazione   delle
  competenze legislative regionali  -  Genericita'  delle  censure  -
  Inammissibilita' della questione. 
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 28, comma 2, lettera a). 
- Costituzione, art. 117. 
Ambiente  -  Codice  dell'ambiente  emanato   in   attuazione   della
  legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale  (VIA)
  - Affidamento a un regolamento statale di disciplinare le modalita'
  di pubblicita' del deposito dei progetti sottoposti a VIA regionale
  - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Sopravvenuta  declaratoria
  di difetto di interesse all'impugnazione - Cessazione della materia
  del contendere. 
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 28, comma 2, lettera b). 
- Costituzione, art. 117. 
Ambiente  -  Codice  dell'ambiente  emanato   in   attuazione   della
  legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale  (VIA)
  - Disposizioni attinenti alla partecipazione al procedimento di VIA
  -  Ricorso  della  Regione  Calabria  -  Dedotta  violazione  delle
  competenze legislative regionali  -  Genericita'  delle  censure  -
  Inammissibilita' delle questioni. 
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 29, commi 1, primo periodo,  2,
  3, 4 e 5, 31, comma 1, e 43, comma 4. 
- Costituzione, art. 117. 
Ambiente  -  Codice  dell'ambiente  emanato   in   attuazione   della
  legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale  (VIA)
  - Disciplina del giudizio di compatibilita'  ambientale  -  Ricorso
  della Regione Valle d'Aosta/Vallee  d'Aoste  -  Dedotta  violazione
  delle competenze legislative regionali - Genericita' delle  censure
  - Inammissibilita' delle questioni. 
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 31, commi 1 e 2. 
- Costituzione, art. 117. 
Ambiente  -  Codice  dell'ambiente  emanato   in   attuazione   della
  legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale  (VIA)
  - Disciplina del giudizio di compatibilita'  ambientale  -  Ricorso
  della  Regione  Calabria  -  Dedotta  violazione  delle  competenze
  legislative   regionali   -    Genericita'    delle    censure    -
  Inammissibilita' delle questioni. 
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 31, commi 2, 3 e 4. 
- Costituzione, art. 117. 
Ambiente  -  Codice  dell'ambiente  emanato   in   attuazione   della
  legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale  (VIA)
  -  Disciplina  della  procedura  di  verifica  -   Previsione   che
  l'autorita' competente debba  pronunciarsi  entro  sessanta  giorni
  dalla domanda (con conseguente  silenzio-inadempimento)  -  Ricorso
  della  Regione  Calabria  -  Dedotta  violazione  delle  competenze
  legislative   regionali   -    Genericita'    delle    censure    -
  Inammissibilita' della questione. 
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 32, comma 3. 
- Costituzione, art. 117. 
Ambiente  -  Codice  dell'ambiente  emanato   in   attuazione   della
  legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale  (VIA)
  - Disciplina delle relazioni fra VAS e VIA (valutazione  ambientale
  strategica e valutazione di impatto  ambientale)  -  Ricorsi  delle
  Regioni Emilia-Romagna e Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste -  Denunciata
  limitazione della  discrezionalita'  del  legislatore  regionale  e
  violazione della normativa comunitaria - Genericita' delle  censure
  - Inammissibilita' delle questioni. 
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 33. 
- Costituzione, art. 117, primo e quinto comma; direttiva 2001/42/CE,
  art. 11; direttiva 85/337/CEE. 
Ambiente  -  Codice  dell'ambiente  emanato   in   attuazione   della
  legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale  (VIA)
  - Regolamentazione dei compiti del proponente che intende  ottenere
  che la  procedura  di  VIA  venga  integrata  nel  procedimento  di
  rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale -  Ricorso  della
  Regione Calabria - Dedotta violazione delle competenze  legislative
  regionali - Genericita'  delle  censure  -  Inammissibilita'  della
  questione. 
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 34, comma 2. 
- Costituzione, art. 117. 
Ambiente  -  Codice  dell'ambiente  emanato   in   attuazione   della
  legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale  (VIA)
  - Progetti sottoposti a VIA  in  sede  regionale  o  provinciale  -
  Modifiche al sistema precedente - Ricorsi delle Regioni Piemonte  e
  Calabria  -  Dedotta  violazione   delle   competenze   legislative
  regionali - Genericita'  delle  censure  -  Inammissibilita'  delle
  questioni. 
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 42, comma 2. 
- Costituzione, art. 117. 
Ambiente  -  Codice  dell'ambiente  emanato   in   attuazione   della
  legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale  (VIA)
  - Procedure di VIA in sede regionale o provinciale -  Vincoli  alle
  Regioni per la relativa disciplina - Ricorso delle Regioni Piemonte
  e  Calabria  -  Dedotta  violazione  delle  competenze  legislative
  regionali - Genericita'  delle  censure  -  Inammissibilita'  delle
  questioni. 
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 43. 
- Costituzione, art. 117. 
Ambiente  -  Codice  dell'ambiente  emanato   in   attuazione   della
  legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale  (VIA)
  - Determinazione della durata massima della proroga dei termini per
  la conclusione della procedura  di  VIA  -  Ricorso  della  Regione
  Calabria  -  Dedotta  violazione   delle   competenze   legislative
  regionali con norme «di  estremo  dettaglio»  -  Genericita'  delle
  censure - Inammissibilita' della questione 
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 44. 
- Costituzione, art. 117. 
Ambiente  -  Codice  dell'ambiente  emanato   in   attuazione   della
  legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale  (VIA)
  - Limitazione  della  possibilita'  per  le  Regioni  di  prevedere
  ipotesi di  esonero  dalla  procedura  ordinaria  -  Ricorso  della
  Regione Calabria - Dedotta violazione delle competenze  legislative
  regionali con norme «di  estremo  dettaglio»  -  Genericita'  delle
  censure - Inammissibilita' della questione 
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 46. 
- Costituzione, art. 117. 
Ambiente  -  Codice  dell'ambiente  emanato   in   attuazione   della
  legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale  (VIA)
  - Adeguamento delle disposizioni regionali e provinciali -  Ricorso
  della  Regione  Calabria  -  Dedotta  violazione  delle  competenze
  legislative  regionali  con  norme   «di   estremo   dettaglio»   -
  Genericita' delle censure - Inammissibilita' della questione. 
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 50. 
- Costituzione, art. 117. 
Ambiente  -  Codice  dell'ambiente  emanato   in   attuazione   della
  legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale  (VIA)
  e  valutazione  ambientale  strategica  (VAS)  -   Regolamenti   di
  semplificazione - Ricorso  della  Regione  Calabria  -  Abrogazione
  sopravvenuta della  norma  impugnata,  medio  tempore  inattuata  -
  Cessazione della materia del contendere. 
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 51, comma 1. 
- Costituzione, artt. 117 e 118. 
Ambiente  -  Codice  dell'ambiente  emanato   in   attuazione   della
  legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale  (VIA)
  e  valutazione  ambientale  strategica  (VAS)  -   Regolamenti   di
  semplificazione - Norme tecniche integrative -  Attribuzione  della
  competenza ad emanarle  ad  organi  ministeriali  -  Autorizzazione
  unica  ambientale  -  Ricorso  della   Regione   Emilia-Romagna   -
  Abrogazione  sopravvenuta  della  norma  impugnata,  medio  tempore
  inattuata - Cessazione della materia del contendere. 
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 51, commi 1, 3 e 5. 
- Costituzione, art. 117, principio di leale collaborazione. 
Ambiente  -  Codice  dell'ambiente  emanato   in   attuazione   della
  legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale  (VIA)
  - Norme tecniche integrative -  Attribuzione  della  competenza  ad
  emanarle ad organi ministeriali - Ricorso  delle  Regioni  Toscana,
  Marche e Piemonte - Abrogazione sopravvenuta della norma impugnata,
  medio tempore inattuata - Cessazione della materia del contendere. 
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 51, comma 3. 
- Costituzione, artt. 117, 118, principio di leale collaborazione. 
(GU n.30 del 29-7-2009 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente: 
                              Sentenza 
nei giudizi di legittimita'  costituzionale  degli  articoli  23,  in
relazione all'Allegato III alla parte seconda, 23, comma 4, 24, comma
1, lettera b), 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 42,  commi
1, 2 e 3, 43, 44, 45, 46, 47,  50,  51,  commi  1,  3  e  5,  nonche'
l'Allegato V alla parte seconda  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),  promossi  dalle  Regioni
Calabria, Toscana, Piemonte, Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste,  Umbria,
Emilia-Romagna, Puglia e Marche, con ricorsi notificati l'8, il 9, il
13, il 12-21 ed 12-27 giugno 2006, depositati in cancelleria  il  10,
il 14, il 15, il 16,  il  20  ed  il  21  giugno  2006,  ed  iscritti
rispettivamente ai nn. 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76 e 79  del  registro
ricorsi 2006. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri, nonche' gli atti di intervento  dell'Associazione  Italiana
per il World Wide Fund for Nature  (WWF  Italia)  -  Onlus,  e  della
Biomasse Italia s.p.a. ed altre; 
    Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 2009 il Giudice relatore
Alfonso Quaranta; 
    Uditi gli avvocati Maria Grazia Bottari Gentile  per  la  Regione
Calabria, Lucia Bora e Guido Meloni per  la  Regione  Toscana,  Luigi
Manzi per la Regione Piemonte, Giampaolo Parodi per la Regione  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, Giandomenico Falcon  e  Luigi  Manzi  per  la
Regione Umbria, Giandomenico Falcon,  Franco  Mastragostino  e  Luigi
Manzi per la Regione Emilia-Romagna, Fabrizio Lofoco per  la  Regione
Puglia, Gustavo Visentini per la Regione Marche, Alessandro Giadrossi
per l'Associazione Italiana per il World Wide Fund  for  Nature  (WWF
Italia) - Onlus, e l'avvocato dello  Stato  Giuseppe  Fiengo  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
                          Ritenuto in fatto 
    1. - Le Regioni Calabria (ric. n. 68 del 2006), Toscana (ric.  n.
69 del 2006), Piemonte (ric. n. 70 del  2006),  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste (ric. n.  71  del  2006),  Umbria  (ric.  n.  72  del  2006),
Emilia-Romagna (ric. n. 73 del 2006), Puglia (ric. n. 76 del 2006)  e
Marche (ric. n. 79 del 2006) hanno  impugnato,  tra  gli  altri,  gli
artt. 23, in relazione all'Allegato III alla parte seconda, 23, comma
4, 24, comma 1, lettera b), 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,  33,  34,
39, 42, commi 1, 2 e 3, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, commi 1, 3  e  5,
nonche' l'Allegato V alla parte seconda  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152 (Norme in  materia  ambientale),  per  violazione
degli artt. 5, 11, 76, 77, primo comma, 117 e 118 della Costituzione,
nonche' dei principi di leale collaborazione e di legalita'. 
    2. - La Regione Calabria (ric.  n.  68  del  2006),  con  ricorso
notificato l'8 giugno 2006 e depositato il successivo giorno  10,  ha
impugnato, tra l'altro, gli articoli da 26 a 34, 39, 42, comma 2,  da
43 a 47, 50 e 51, comma 1, nonche' l'Allegato V  alla  parte  seconda
del decreto legislativo n. 152 del 2006. 
    2.1.  -  In  particolare,  si  assume  che  il  procedimento   di
valutazione di  impatto  ambientale  (VIA)  tende  a  tutelare,  come
espressamente sancito dall'art.  24,  comma  1,  lettera  b),  l'uomo
nonche' il suolo, le acque,  il  paesaggio.  In  relazione  al  primo
aspetto verrebbe in rilievo la materia della tutela della salute; con
riferimento agli altri profili sopra indicati verrebbe in rilievo  la
materia del governo del territorio.  In  questo  contesto  la  tutela
dell'ambiente, «strettamente intesa»,  compare  soltanto  «all'ultimo
posto della lista». 
    Da quanto esposto conseguirebbe che, in presenza della  descritta
«concorrenza  di  competenze»,  dovrebbero  prevalere  le  competenze
regionali suindicate. 
    Ne discenderebbe «la illegittimita' costituzionale degli articoli
da 26 a 34, che dettano disposizioni procedimentali comuni in materia
di VIA, e la correlata illegittimita'  costituzionale  dell'art.  43,
che impone alle Regioni il rispetto dei sopra citati articoli». 
    In  questa  prospettiva,  «a   fortiori   illegittimi   sono   da
considerarsi gli artt. da 43  a  47,  con  i  quali  e'  lo  Stato  a
disciplinare direttamente procedimenti dichiaratamente di  competenza
regionale, in palese contrasto con le esigenze di funzionalita' e con
la logica del sistema che ispira il Titolo V  della  Parte  II  della
Costituzione». Si aggiunge che «le stesse previsioni contenute  negli
articoli ora censurati evidenziano una profonda discrasia rispetto al
ruolo che il legislatore statale puo' legittimamente svolgere, e  che
certo  non  puo'  tradursi,  ad  esempio,  nella   disciplina   delle
condizioni in presenza delle quali si sospendono i lavori  (art.  43,
comma 5), nella determinazione della durata della proroga dei termini
per la conclusione della procedura (art. 44), nella individuazione di
esoneri dalla procedura ordinaria (art. 46)». 
    2.2. - Qualora, «l'impostazione  che  si  e'  fatta  propria  non
dovesse venire accolta», sarebbero comunque affette da illegittimita'
costituzionale le seguenti disposizioni: 
        - l'art. 26, commi 2, 3 e 4, «con cui viene  disciplinata  in
estremo dettaglio la fase introduttiva del procedimento, specificando
le  modalita'  di   trasmissione   della   domanda   alle   autorita'
interessate, i termini per i pareri  di  queste  e  gli  effetti  dei
pareri»; 
        - l'art. 27, commi da 2 a 7,  «che  puntualizza  i  contenuti
dello studio di impatto ambientale e  che  disciplina  una  eventuale
fase preliminare nel procedimento autorizzativo»; 
        - «l'allegato V alla parte seconda  del  decreto  legislativo
impugnato, oggetto di rinvio da parte  dell'art.  27,  comma  2,  che
specifica ulteriormente le informazioni da inserire nello  studio  di
impatto ambientale»; 
        - l'art. 28, comma 2, che si sofferma dettagliatamente  sulle
misure di pubblicita' a carico del committente o del  proponente;  la
stessa disposizione contrasterebbe anche con l'art. 117, sesto comma,
Cost., nella parte in cui, dopo  avere  stabilito  che  le  modalita'
dell'annuncio  dell'avvenuto  deposito  della   presentazione   della
domanda sono  stabilite  con  regolamento  dell'autorita'  competente
(lettera b, primo periodo), precisa  che  il  regolamento  stesso  e'
«emanato con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio» (lettera  b,  terzo  periodo),  lasciando  intendere  che
soltanto quest'ultimo - e non qualunque «autorita' competente» -  «e'
titolare della potesta' regolamentare in materia;  una  potesta'  che
sarebbe peraltro esclusa dalla disposizione costituzionale citata»; 
        - gli artt. 29, comma 1, primo periodo, 31, comma  1,  e  43,
comma 4, la cui illegittimita' sarebbe conseguenza  necessaria  della
illegittimita' del citato art. 28, comma 2, lettera b); 
        - l'art. 29,  commi  da  2  a  5,  «che  dispone  in  maniera
estremamente analitica le modalita' attraverso le  quali  rendere  il
procedimento che conduce alla VIA partecipato da parte  dei  soggetti
in vario modo ed in varia misura interessati»; tali disposizioni, non
potendosi  considerare  principi   fondamentali,   avrebbero   dovuto
rispettare «l'istanza cooperativa»; 
        - l'art. 31, commi da 2 a 4, «il quale si sofferma in maniera
assai dettagliata (ed ultronea rispetto  all'obiettivo  di  dare  una
normativa quadro)  sulle  modalita'  mediante  le  quali  operare  il
giudizio di compatibilita' ambientale»; 
        - l'art. 32, comma 3, «che  stabilisce  termini  e  modalita'
specifici  mediante  cui   procedere   alla   verifica   dell'impatto
ambientale delle opere»; 
        -  l'art.  34,  comma  2,  «il  quale  individua  in  maniera
minuziosa cio' che e' tenuto a fare il proponente  che  manifesti  la
volonta' di ottenere che  la  procedura  di  VIA  sia  integrata  nel
procedimento   per   il   rilascio   dell'autorizzazione    integrata
ambientale»; 
        - l'art. 42,  comma  2,  «che  fissa  criteri  eccessivamente
rigidi entro i quali  le  Regioni  e  le  Province  autonome  possono
definire,   per   determinate   tipologie   progettuali   e/o    aree
predeterminate, un incremento delle soglie al di sotto delle quali la
VIA non e' richiesta; tale rigidita' e'  testimoniata,  tra  l'altro,
dal limite del 20 per cento posto alla variabilita' rispetto ai  dati
contenuti nell'Allegato III della  parte  seconda»,  limite  che,  ai
termini del decreto del Presidente della Repubblica  12  aprile  1996
(Atto di indirizzo e coordinamento  per  l'attuazione  dell'art.  40,
comma  1,  della  legge  22  febbraio  1994,  n.   146,   concernente
disposizioni in materia di valutazione di  impatto  ambientale),  era
del 30 per cento; 
        - l'art. 43, comma 5, «che disciplina i casi e  le  modalita'
di sospensione dei lavori in  corso  ai  fini  del  ripristino  delle
condizioni di compatibilita' ambientale»; 
        - l'art. 44, che determina la durata  massima  della  proroga
dei termini per la conclusione della procedura di VIA; 
        -  l'art.  46,  nella  parte  in  cui  limita  eccessivamente
l'individuazione, ad opera delle Regioni e delle  Province  autonome,
delle ipotesi di esonero dalla procedura ordinaria e la  possibilita'
di promuovere procedure semplificate. 
    Si conclude sul punto, rilevando come le predette norme  «possono
essere  tutte  ricondotte  alla  regolamentazione   di   aspetti   di
dettaglio». 
    2.3.  -  La  stessa  Regione  Calabria  ha  impugnato,  nel  loro
complesso, gli artt. 28, 31, comma 4,  e  39,  per  violazione  degli
artt. 76 e 77, primo comma, Cost.; in particolare si lamenta il fatto
che la legge 15 dicembre 2004, n.  308  (Delega  al  Governo  per  il
riordino, il coordinamento e  l'integrazione  della  legislazione  in
materia ambientale e misure di diretta applicazione) non  ha  incluso
la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio del
2003, n. 2003/35/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
che prevede  la  partecipazione  del  pubblico  nell'elaborazione  di
taluni  piani  e  programmi  in  materia  ambientale  e  modifica  le
direttive del Consiglio  85/337/CEE  e  96/61/CE  relativamente  alla
partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia) tra  quelle
la cui attuazione veniva delegata al Governo.  Si  osserva,  inoltre,
come in ogni caso la legge delega sarebbe stata modificata  ad  opera
della legge n. 62 del 2005, che prevede un procedimento di formazione
diverso da quello seguito nell'emanazione del decreto legislativo  n.
152 del 2006. 
    2.4.  -  Ulteriori  censure  sono  state  indirizzate  anche  nei
confronti dell'art. 50 relativo all'«adeguamento  delle  disposizioni
regionali e provinciali».  L'illegittimita'  di  tale  norma  sarebbe
conseguenza della illegittimita' delle altre disposizioni impugnate. 
    2.5. - Infine, la Regione Calabria ha impugnato l'art. 51,  comma
1, che prevede l'adozione di regolamenti di semplificazione  relativi
alle procedure di valutazione ambientale strategica e di  valutazione
di impatto ambientale. Nella prospettiva della ricorrente, tale norma
violerebbe gli artt. 117 e  118  Cost.,  in  quanto  lo  Stato  «puo'
delegificare solo materie di sua  competenza  esclusiva  e  non  gia'
materie attribuite alla competenza concorrente regionale». 
    3. - La Regione Toscana  (ric.  n.  69  del  2006),  con  ricorso
notificato il 12 giugno 2006 e depositato il successivo giorno 14, ha
impugnato gli artt. 25, 35, comma 1, lettera b), 42, commi 1 e 3, 51,
comma 3, del predetto  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  per
violazione degli artt. 11, 76, 117 e 118 della Costituzione,  nonche'
del principio di leale collaborazione. 
    3.1. - In particolare, si censura, per violazione degli artt. 117
e 118 Cost., l'art. 25, comma 1,  lettera  a),  nella  parte  in  cui
prevede che sono sottoposti a VIA in sede statale  anche  i  progetti
aventi impatto interregionale; tale previsione sarebbe stata ribadita
anche dall'art. 35, comma  1,  lettera  b),  «il  quale  conferma  la
competenza statale per le opere  o  gli  interventi  localizzati  sul
territorio di piu' Regioni e/o comunque  che  possano  avere  impatti
rilevanti su piu' Regioni»; e dall'art. 42, commi 1 e 3,  «ove  viene
descritto il procedimento attraverso il quale la Regione, nel caso di
opere a valenza interregionale, deve dichiararsi incompetente». 
    Si  sottolinea -  da  parte   della   ricorrente -   come   prima
dell'emanazione di tali disposizioni  gli  interventi  interregionali
fossero sottoposti a forme di codecisione tra  le  Regioni  coinvolte
mediante l'acquisizione dell'intesa tra tutte le Regioni interessate. 
    La normativa censurata prevede  un  mero  parere,  nonostante  la
stessa riguardi non soltanto la materia della  tutela  dell'ambiente,
ma anche l'utilizzo del territorio,  la  tutela  della  salute  e  la
valorizzazione dei beni ambientali. 
    Non potrebbe, pertanto, si conclude sul punto, essere  negata  la
previsione di adeguate forme di partecipazione delle Regioni  secondo
i principi sanciti dalla Corte costituzionale con la sentenza n.  303
del 2003 (si cita anche la sentenza n. 62 del 2005). 
    3.2. - La ricorrente ha impugnato, inoltre, l'art. 25,  comma  1,
lettera  b),  nella  parte   in   cui   prevede   che   la   Regione,
nell'individuare l'autorita' competente per la VIA  regionale,  debba
tener  conto  «delle  attribuzioni  della  competenza   al   rilascio
dell'autorizzazione  alla  realizzazione   delle   varie   opere   ed
interventi e secondo le procedure dalla stessa stabilite  sulla  base
dei criteri direttivi di cui al capo III del presente  titolo,  ferme
restando le disposizioni comuni di cui al presente capo I». 
    Se il significato di tale norma, si osserva, fosse quello di dare
delle mere indicazioni alle Regioni circa la scelta dell'ente in capo
al  quale  allocare  il  procedimento  di  valutazione   di   impatto
ambientale, il rispetto delle competenze regionali sarebbe garantito.
Ove, invece, tale norma  dovesse  essere  intesa  nel  senso  che  il
legislatore statale abbia voluto obbligare le Regioni  ad  attribuire
il procedimento di VIA all'ente titolare del  potere  autorizzatorio,
la stessa violerebbe gli artt. 117  e  118  Cost.,  determinando  una
diretta  ingerenza  nelle  potesta'  delle  Regioni  di  allocare  le
funzioni. 
    Si sottolinea, inoltre, come porre in capo al  medesimo  ente  il
potere autorizzatorio dell'opera o del progetto e  contemporaneamente
affidargli la competenza alla valutazione dell'impatto  sull'ambiente
di tale opera si porrebbe in contrasto con la direttiva del 27 giugno
1985,  n.  85/337/CEE  (Direttiva  del   Consiglio   concernente   la
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti  pubblici
e  privati),  la  quale  impone  che  «gli  effetti  di  un  progetto
sull'ambiente debbano essere valutati per proteggere la salute umana,
contribuire con  un  migliore  ambiente  alla  qualita'  della  vita,
provvedere al mantenimento della varieta' delle specie  e  conservare
la capacita' della riproduzione  dell'ecosistema  in  quanto  risorsa
essenziale di vita» (undicesimo considerando). L'art. 3 della  citata
direttiva prevede poi espressamente che la  valutazione  dell'impatto
ambientale individua, descrive e valuta,  in  modo  appropriato,  per
ciascun caso particolare e a norma degli articoli  da  4  e  11,  gli
effetti diretti e indiretti di  un  progetto  sui  seguenti  fattori:
l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il
paesaggio; i beni materiali ed il patrimonio culturale; l'interazione
tra i suindicati fattori. 
    In conformita'  a  quanto  previsto  a  livello  comunitario,  si
sottolinea come oggi «la  maggior  parte  delle  autorizzazioni  sono
rilasciate  dagli  enti  locali,  Comuni  e   Province,   mentre   la
valutazione dell'incidenza sull'ambiente di dette opere  spetta  alla
Regione»; cio' a maggiore  garanzia  delle  esigenze  ambientali  che
hanno implicazioni sovra comunali e/o sovra provinciali. 
    Da qui l'asserita violazione degli  artt.  11  e  76  Cost.,  per
inosservanza  dei  criteri  contenuti  nella  legge  di  delega   che
impongono  il  rispetto  della  normativa  comunitaria   in   materia
ambientale (art. 1, comma 8, lettere e ed f, della legge n.  308  del
2004). 
    3.3. - E' stato anche censurato l'art. 51, comma 3,  nella  parte
in cui stabilisce che le norme tecniche integrative della  disciplina
sulla VIA siano adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto  con  i
Ministri competenti, e «solo» sentita la Commissione di cui  all'art.
6 del medesimo decreto, cui, peraltro, la Regione  partecipa  in  via
eventuale attraverso la figura dell'esperto. 
    Lo Stato avrebbe, pertanto, dettato una disciplina  che  andrebbe
ad incidere non soltanto sulla materia della tutela dell'ambiente  ma
anche su materie regionali,  quali  il  governo  del  territorio,  la
tutela della salute, la valorizzazione  dei  beni  ambientali,  senza
prevedere  adeguati  meccanismi  di  concertazione  con  le  Regioni,
attraverso l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. 
    Si osserva come «dato il complesso intreccio di materie, anche di
competenza regionale, che vengono in rilievo nella determinazione  di
dette norme tecniche, l'intervento dello Stato  e'  ammissibile  solo
alle  condizioni  individuate  dalla  Corte  costituzionale  con   la
sentenza n. 303 del 2003» e cioe' prevedendo la necessaria intesa con
la Conferenza Stato-Regioni. 
    L'omessa previsione dell'intesa violerebbe, pertanto,  gli  artt.
117 e 118 della Costituzione e il principio di leale collaborazione. 
    3.4. - E' intervenuto il Presidente del Consiglio  dei  ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  il
quale, in relazione all'asserito contrasto degli artt. 25,  comma  1,
lettera a), 35, comma 1, lettera b), e 42, commi 1 e 3, con gli artt.
117 e 118 Cost., rileva che «la  tesi  di  rimettere  tutte  le  fasi
conoscitive della VIA ad una necessaria decisione contrattata  tra  i
soggetti interessati mostri i suoi  limiti  nella  misura  in  cui  -
indipendentemente  da  una  consapevole  pubblica  istruttoria  -   i
progetti tendono ad insabbiarsi ancora prima di dare corso  alla  VIA
nella ricerca di una preventiva (astratta) intesa». 
    Con riferimento alle censure rivolte specificamente nei confronti
dell'art. 25, comma 1, lettera b),  si  rileva  come  «la  scelta  di
affidare i procedimenti di VIA di  propria  competenza  ad  autorita'
costituita presso il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio non costituisce scelta  di  principio,  ma  e'  derogabile
dalla Regione  proprio  in  relazione  alle  scelte  organizzative  e
funzionali che la stessa intende condurre». 
    Infine, con riguardo all'impugnazione dell'art. 51, comma  3,  si
rileva come la  presenza  di  una  competenza  legislativa  esclusiva
statale giustifichi il  potere  regolamentare  che  e'  «strettamente
funzionale alla fissazione (e modificazione) di standard omogenei  su
tutto il territorio nazionale». 
    3.5. - E' intervenuta nel giudizio l'Associazione italiana per il
World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus,  la  quale  premette
che  la  stessa  e'   «titolare   di   un   interesse   alla   tutela
dell'ambiente», riconosciuto ai sensi della legge 8 luglio  1986,  n.
349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme  in  materia  di
danno ambientale) «e anche dalla stessa legge di delega  n.  308  del
2004, nella parte in cui la  richiama  per  affidarle  uno  specifico
ruolo consultivo nell'iter di formazione del decreto».  Si  aggiunge,
infatti, che «l'eventuale pronuncia di accoglimento o di rigetto  del
ricorso proposto dalla Regione Toscana, eserciterebbe  una  influenza
diretta   con   effetti   rilevanti   sulla   posizione    soggettiva
dell'Associazione». 
    Chiarito cio', per quanto rileva in questa  sede,  tale  ente  ha
chiesto  che  venga  dichiarata  la   illegittimita'   costituzionale
dell'art. 25, comma 1, lettera b), sopra  riportato,  per  violazione
degli artt.  11  e  76  della  Costituzione,  in  quanto  «la  tutela
dell'ecosistema  e  la  conservazione  delle  specie  con   le   note
implicazioni  sovracomunali  e/o  sovraprovinciali,   devono   essere
attribuite ad enti ed organi specializzati, ben  distinti  da  quelli
competenti al rilascio delle autorizzazioni». 
    4. - La Regione Piemonte (ric.  n.  70  del  2006),  con  ricorso
notificato il 12 giugno 2006 e depositato il successivo giorno 15, ha
impugnato gli artt. 23, in  relazione  all'Allegato  III  alla  parte
seconda, 25, comma 1, lettera a), 42, comma 2, 43, 51, comma  3,  del
decreto legislativo n. 152 del 2006. 
    4.1. - In particolare, e' stato censurato l'art.  23,  in  quanto
tale norma non conterrebbe il completo ed  esatto  recepimento  delle
categorie progettuali sottoposte a valutazione di impatto  ambientale
dalla direttiva comunitaria n. 85/337/CEE. 
    Sul punto, si osserva come «la mancata  o  incompleta  attuazione
delle norme comunitarie in cui  incorre  il  decreto  legislativo  si
ripercuote sull'ambito di competenza regionale,  essendo  le  Regioni
tenute per espressa formulazione dell'art. 117, primo e quinto comma,
Cost., all'attuazione diretta delle norme comunitarie». 
    4.2. - La medesima Regione  ha,  inoltre,  impugnato  l'art.  25,
comma 1, lettera a), il quale attribuisce la competenza a compiere la
valutazione di impatto ambientale al Ministero  dell'ambiente  per  i
progetti di  opere  ed  interventi  «genericamente  individuati  come
"sottoposti ad autorizzazione statale", il che puo' ampliare il campo
applicativo ad opere di rilievo regionale o locale per cui intervenga
anche  un  qualche  provvedimento  autorizzativo  statale,  e  per  i
progetti  di  opere   ed   interventi   aventi   impatto   ambientale
interregionale, per i quali puo' (...)  attuarsi  invece  valutazione
d'intesa fra le Regioni interessate». 
    Tale disposizione si porrebbe in contrasto con  il  principio  di
sussidiarieta'  e  con  i  criteri  direttivi  della  legge   delega,
«alterando l'assetto di competenze amministrative gia'  esistente  in
materia». 
    4.3. - Oggetto di censure e' stato anche l'art. 42, comma  2,  il
quale prevede la possibilita' di variare le «soglie» sulla  cui  base
e' costruito il sistema delle categorie sottoposte  alla  valutazione
di impatto ambientale, nel solo incremento del venti  per  cento.  La
ricorrente deduce come l'atto di indirizzo e coordinamento di cui  al
d.P.R. 12 aprile 1996, sulla cui base sono  state  emanate  le  norme
regionali in materia, demandava alle Regioni di fissare  le  «soglie»
con possibilita' sia di incremento sia di decremento e  nella  misura
massima del trenta per cento, in  ragione  della  disomogeneita'  del
territorio  che  presenta  forti  differenziazioni   e   peculiarita'
ambientali nelle diverse Regioni. 
    Tale  innovazione  «comporta  il  rivolgimento  di  quanto   gia'
efficacemente attuato nell'ambito regionale». 
    4.4 . - La ricorrente ha impugnato  ancora  l'art.  43  il  quale
vincola, con norme di dettaglio, la disciplina da parte delle Regioni
delle procedure di valutazione di impatto ambientale per  i  progetti
di loro competenza, senza che sussistano «esigenze di  uniformita'  o
standard di tutela». 
    4.5. - Infine, e'  stato  censurato  l'art.  51,  comma  3,  che,
affidando unicamente  agli  organi  ministeriali  l'emanazione  delle
norme tecniche per la redazione degli studi di impatto  ambientale  e
la formulazione dei giudizi di compatibilita' per ciascuna  categoria
di  opera,  violerebbe  il  principio  di  leale  collaborazione  non
prevedendo «alcuna partecipazione delle Regioni e degli enti  locali,
quanto meno con il parere della Conferenza Stato-Regioni». 
    4.6. - Si e' costituito in giudizio il Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che il ricorso venga  dichiarato  «inammissibile  ed
infondato», con riserva di depositare una o piu' memorie illustrative
della posizione dello Stato nel presente giudizio. 
    4.7. - E' intervenuta anche  in  questo  giudizio  l'Associazione
italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) -  Onlus,  la
quale, dopo avere dedotto di avere  «interesse»  al  ricorso  per  le
ragioni gia' illustrate (punto 3.5.), ha chiesto che venga dichiarata
la  illegittimita'  costituzionale   dell'art.   23,   in   relazione
all'allegato III, per gli analoghi motivi indicati nel ricorso. 
    4.8. - Sono intervenute  anche  la  Biomasse  Italia  s.p.a.,  la
Societa' italiana  centrali  termoelettriche-Sicet  s.r.l.,  la  Ital
Green Energy s.r.l., la E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente s.p.a  per
opporsi all'accoglimento del ricorso della Regione Piemonte. 
    5. - La Regione Valle d'Aosta/Vallee  d'Aoste  (ric.  n.  71  del
2006), con ricorso notificato  il  9  giugno  2006  e  depositato  il
successivo giorno 15, ha impugnato gli artt. 23, comma 4,  25,  comma
1, lettera a), 31, commi 1 e 2 e 33 del decreto  legislativo  n.  152
del 2006. 
    5.1. - Innanzitutto, e' stato censurato l'art. 23, comma 4, nella
parte in cui esclude dalla VIA, tra l'altro, i progetti  relativi  ad
opere ed interventi destinati a scopi di protezione civile o disposti
in via d'urgenza, come pure i progetti relativi ad opere di carattere
temporaneo. Tale norma, nella  prospettiva  regionale,  da  un  lato,
violerebbe il diritto comunitario -  e,  in  particolare,  l'art.  1,
comma 4, della  direttiva  n.  85/337/CEE  del  1985  -  che  prevede
l'esclusione solo per i progetti  relativi  ad  opere  ed  interventi
destinati a scopi di difesa  nazionale.  In  secondo  luogo,  sarebbe
violato l'art. 1, comma 8, lettera e), della legge delega n. 308  del
2004, in base al quale il Governo e' tenuto a dare piena  e  coerente
attuazione alle direttive comunitarie, «nel rispetto dei  principi  e
delle norme comunitarie». 
    5.2.  -  In  secondo  luogo,  si  e'  assunta  la  illegittimita'
dell'art. 25, comma 1, lettera a), nella  parte  in  cui  attribuisce
allo Stato  anche  la  VIA  dei  progetti  di  opere  aventi  impatto
interregionale,  in  quanto  eliminerebbe  «qualsiasi  procedura   di
coordinamento  tra  VIA  regionali  (...)  attribuendo   allo   Stato
competenze non necessarie in relazione alla realizzazione dell'opera,
per il  solo  fatto  che  questa  interessa  il  territorio  di  piu'
Regioni». Inoltre, sarebbe violato l'art. 1,  comma  8,  della  legge
delega n. 308 del 2004, in base al  quale  il  Governo  e'  tenuto  a
rispettare  le  competenze  regionali,  nonche'   il   principio   di
sussidiarieta'. 
    5.3.  -  In  terzo  luogo,  si  e'  dedotta   la   illegittimita'
costituzionale  dell'art.  31,  commi  1  e  2,  che,  prevedendo  un
intervento sostitutivo del Consiglio dei ministri in caso di  inerzia
dell'autorita' competente superiore  a  novanta  giorni,  sarebbe  in
contrasto «con il  coordinamento  delle  procedure  autorizzative  da
parte delle Regioni: (...) infatti, la maggior parte delle Regioni ad
oggi hanno adottato procedure di VIA di durata compresa tra i 120  ed
i 150 giorni, con il risultato che, pur  attivando  correttamente  la
procedura secondo i tempi previsti dall'attuale normativa, le Regioni
si  vedrebbero  scavalcate  dall'esercizio  del  potere   sostitutivo
statale». 
    5.4.  -  Infine,  e'  dedotta  la  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 33 che, stabilendo che vengono acquisiti alla procedura  di
VIA tutti gli elementi  «positivamente  valutati»  in  sede  di  VAS,
violerebbe le disposizioni dell'art. 11 della direttiva del 27 giugno
2001, n. 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la valutazione  degli  effetti  di  determinati  piani  e
programmi sull'ambiente), che «lascia impregiudicate le  disposizioni
della direttiva 85/337/CEE». 
    Inoltre, tale norma sarebbe  costituzionalmente  illegittima  per
violazione  dell'art.  117,  quinto  comma,  Cost.,  in   quanto   si
limiterebbe   «la   discrezionalita'   del   legislatore   regionale,
competente  anche  in  sede  di  attuazione  delle  citate  direttive
comunitarie» a norma della menzionata disposizione costituzionale. 
    5.5. - E' intervenuta l'Associazione italiana per il  World  Wide
Fund  for  Nature  (WWF  Italia)  -  Onlus,  la  quale   ha   chiesto
l'accoglimento del ricorso. 
    6. - La Regione  Umbria  (ric.  n.  72  del  2006),  con  ricorso
notificato il 13 giugno 2006 e depositato il successivo giorno 16, ha
impugnato gli artt. 25, comma 1, lettera a), 35, comma 1, lettere  a)
e b), 42, commi 1 e 3. 
    6.1. - In particolare, l'art. 25, comma 1, lettera a), riserva al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio la competenza in
materia di VIA «per i progetti di opere ed interventi  sottoposti  ad
autorizzazione  statale  e  per  quelli  aventi  impatto   ambientale
interregionale o internazionale»; l'art. 35, comma 1,  lettere  a)  e
b), dispone che «compete al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio (...) la valutazione di impatto ambientale dei progetti di
opere ed interventi rientranti nelle categorie di cui all'articolo 23
nel caso in cui si tratti: a) di opere  o  interventi  sottoposti  ad
autorizzazione alla costruzione o all'esercizio da  parte  di  organi
dello Stato; b) di opere o interventi localizzati sul  territorio  di
piu' Regioni o che comunque possono avere impatti rilevanti  su  piu'
Regioni»; l'art. 42, relativo ai progetti sottoposti a  VIA  in  sede
regionale o provinciale, stabilisce, al comma 1, che «sono sottoposti
a valutazione di impatto ambientale in sede regionale o provinciale i
progetti di opere ed interventi rientranti  nelle  categorie  di  cui
all'articolo 23, salvo si tratti di opere o interventi sottoposti  ad
autorizzazione statale o aventi impatto ambientale  interregionale  o
internazionale ai sensi dell'art. 35». 
    La Regione rileva come il decreto abbia assegnato alla competenza
statale non solo la VIA per le opere e  gli  interventi  soggetti  ad
autorizzazione  statale,  ma  anche  quella  relativa  ad  opere   ed
interventi che abbiano semplicemente  un  rilievo  per  piu'  di  una
Regione. 
    Si assume, pertanto, che per tale tipologia di opere e interventi
la competenza non puo' che spettare alle Regioni «anche se si  tratti
di opere che interessano  piu'  Regioni  o  che  comunque  recano  un
impatto su piu' territori regionali». 
    Sul punto, si osserva  che  se  e'  vero  che  anche  il  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle  regioni  ed  agli  enti  locali,  in
attuazione del capo I della  legge  15  marzo  1997,  n.  59)  «aveva
mantenuto allo Stato la competenza alla  VIA  per  "le  opere  e  gli
impianti il cui impatto ambientale investe piu' Regioni"»  (art.  71,
comma 1, lettera a), e' anche vero che il comma 2 precisava  che  con
atto di indirizzo e coordinamento  sarebbero  state  «individuate  le
specifiche categorie di opere,  interventi  e  attivita'  attualmente
sottoposti a valutazione di impatto  ambientale  da  trasferire  alla
competenza delle Regioni», a condizione, precisava il comma 3,  della
«vigenza della legge regionale della VIA». Ed, infatti, si  aggiunge,
il precedente atto di indirizzo e coordinamento, di cui al d.P.R.  12
aprile 1996, prevedeva che le Regioni assicurassero  «la  definizione
delle modalita' di partecipazione alla procedura  di  valutazione  di
impatto ambientale delle Regioni confinanti nel caso di progetti  che
possono avere impatti rilevanti anche sul loro territorio  ovvero  di
progetti  localizzati  sul  territorio   di   piu'   Regioni»;   cio'
«presupponendo  la  perdurante  competenza  regionale  in   relazione
all'impatto ambientale dell'opera o dell'intervento». 
    Nel  nuovo  quadro  costituzionale   lo   stesso   principio   di
sussidiarieta' di cui all'art. 118, primo comma, Cost. impone di  non
spostare la competenza a livello statale «se non nei casi in  cui  il
carattere infrazionabile ed intrinsecamente unitario delle competenze
lo imponga». 
    Si  sottolinea,  inoltre,  come  il  rispetto  del  principio  di
sussidiarieta' era, tra l'altro, specificamente previsto dall'art. 8,
comma 1, della legge delega n. 308 del 2004. 
    Infine, si deduce come la competenza regionale in materia di  VIA
«non e' una graziosa concessione  del  legislatore  statale,  ma  una
precisa conseguenza sia della competenza regionale in relazione  alle
opere e interventi di cui si tratti, sia della  competenza  regionale
nelle materie connesse all'ambiente  o  addirittura  parti  di  esso,
quali la tutela della salute ed il governo del territorio, sia  della
stessa competenza in materia  ambientale,  in  quanto  la  competenza
esclusiva statale si riferisce (...) alla fissazione  degli  standard
minimi di tutela». 
    6.2. - La stessa Regione ha impugnato anche l'art. 42,  comma  3,
il  quale,  disciplinando  i  «progetti  sottoposti  a  VIA  in  sede
regionale o provinciale», stabilisce  che  «qualora  dall'istruttoria
esperita in  sede  regionale  o  provinciale  emerga  che  l'opera  o
intervento  progettato  puo'  avere  impatti  rilevanti   anche   sul
territorio di altre Regioni o Province  autonome  o  di  altri  Stati
membri  dell'Unione  europea,  l'autorita'  competente  con   proprio
provvedimento motivato si dichiara incompetente e  rimette  gli  atti
alla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 6 per il loro
eventuale utilizzo nel procedimento riaperto in sede statale». 
    Tale norma lederebbe  le  competenze  regionali  per  le  ragioni
indicate al punto precedente. 
    6.3. - E' intervenuta nel giudizio l'Associazione italiana per il
World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus, la quale ha  chiesto
l'accoglimento del ricorso. 
    7. - La Regione Emilia-Romagna (ric. n. 73 del 2006), con ricorso
notificato il 13 giugno 2006 e depositato il successivo giorno 16, ha
impugnato gli artt. 23, comma 4, 24, comma 1, lettera b),  25,  comma
1, lettera a), 26, comma 3, 28, comma 2, lettera b), 33, 35, comma 1,
lettere a) e b), 42, comma 1, 51, commi 1, 3 e 5. 
    7.1. - In particolare, e' stato censurato l'art. 23, comma 4, per
violazione del diritto comunitario  per  ragioni  analoghe  a  quelle
prospettate dalla Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. 
    7.2. - E' impugnato, altresi', l'art. 24, comma  1,  lettera  b),
nella parte in cui disciplina le «Finalita' della VIA» stabilendo che
«la procedura di valutazione di impatto  ambientale  deve  assicurare
che: (...) b) per ciascun progetto siano valutati gli effetti diretti
ed indiretti della sua realizzazione sull'uomo,  sulla  fauna,  sulla
flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria,
sul clima, sul paesaggio e sull'interazione tra  detti  fattori,  sui
beni materiali e sul patrimonio culturale ed ambientale». 
    La predetta disposizione violerebbe il diritto comunitario - e in
particolare l'art. 3, comma 1,  della  direttiva  n.  85/337/CEE  del
1985, secondo cui la valutazione dell'interazione deve essere  estesa
ai «fattori beni materiali» e «patrimonio culturale e  ambientale»  -
«e nella parte  in  cui  si  riferisce  alle  procedure  regionali  e
pretende  di  vincolare  il  legislatore  regionale   (...)   risulta
anch'essa lesiva delle garanzie costituzionali delle Regioni». 
    7.3.- Sono, inoltre, impugnati, gli artt. 25,  comma  1,  lettera
a), 35, comma 1,  lettera  b),  42,  comma  1,  nella  parte  in  cui
prevedono che siano sottoposti a VIA in sede statale anche i progetti
«che abbiano semplicemente un  rilievo  per  piu'  di  una  Regione»,
atteso che, dopo la riforma della parte Seconda del  Titolo  V  della
Costituzione, «la competenza  per  le  opere  e  gli  interventi  non
soggetti  ad  autorizzazione  statale  non  puo'  che  spettare  alle
Regioni, anche se si tratti di opere che interessano piu'  Regioni  o
che comunque recano un impatto su piu' territori regionali». 
    Sul punto si svolgono argomentazioni  analoghe  a  quelle  svolte
dalla Regione Umbria. 
    7.4.- Inoltre, si rileva la illegittimita'  costituzionale  degli
artt. 25, comma 1, lettera a), e 35, comma 1, lettera a), nella parte
in cui dette disposizioni prevedono la  VIA  per  opere  soggette  ad
autorizzazione dello Stato, per l'ipotesi in  cui  esse  includessero
«non  soltanto  le  autorizzazioni  statali   che   direttamente   si
riferiscono  al  progetto  dell'opera  o  intervento,  ma  anche   ad
eventuali  autorizzazioni  (...)  che  semplicemente  «incidano»  nel
procedimento  approvativo  di  progetti  sottoposti  ad  approvazione
regionale o locale». 
    Secondo   la   ricorrente,   le   due   suindicate   disposizioni
violerebbero gli artt. 117 e 118 Cost. «non essendoci alcuna  ragione
di «spostare» la competenza in sede  statale,  dal  momento  che  gli
interessi statali sono tutelati dall'autorizzazione stessa». 
    7.5. - E', inoltre,  impugnato  l'art.  26,  comma  3,  il  quale
prevede che «in ragione delle specifiche caratteristiche dimensionali
e funzionali dell'opera o intervento progettato,  ovvero  in  ragione
del numero degli  enti  locali  potenzialmente  interessati  e  della
dimensione documentale del progetto e del relativo studio di  impatto
ambientale, il committente o proponente, attivando a  tale  fine  una
specifica fase preliminare, puo' chiedere di essere  in  tutto  o  in
parte esonerato dagli adempimenti di cui al comma 2, ovvero di essere
autorizzato ad adottare altri sistemi di divulgazione appropriati». 
    Tale norma violerebbe direttamente le competenze della Regione  e
degli enti locali, e si  porrebbe  «in  contrasto  con  la  direttiva
85/337/CEE (...) che, all'art. 6, comma 1,  dispone  che  "gli  Stati
membri adottano le  misure  necessarie  affinche'  le  autorita'  che
possono  essere  interessate  al  progetto,  per  la  loro  specifica
responsabilita' in materia di ambiente, abbiano  la  possibilita'  di
esprimere il loro parere sulle informazioni fornite dal committente e
sulla domanda di autorizzazione" e che tali  autorita'  "ricevono  le
informazioni raccolte a norma dell'articolo 5"». 
    7.6. - L'art. 28, comma 2,  lettera  b),  viene  impugnato  nella
parte  in  cui  stabilisce  quanto   segue:   «contestualmente   alla
presentazione della domanda di cui all'articolo 26, il committente  o
proponente provvede a proprie spese: (...) b) alla diffusione  di  un
annuncio dell'avvenuto deposito a mezzo stampa, secondo le  modalita'
stabilite dall'autorita'  competente  con  apposito  regolamento  che
assicuri  criteri  uniformi  di  pubblicita'  per  tutti  i  progetti
sottoposti a valutazione  d'impatto  ambientale,  garantendo  che  il
pubblico interessato venga in tutti i casi  adeguatamente  informato.
Il medesimo regolamento stabilisce i  casi  e  le  modalita'  per  la
contemporanea  pubblicazione  totale  o  parziale  in  internet   del
progetto. Il regolamento deve essere emanato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore  della  parte  seconda  del  presente
decreto. Fino all'entrata in vigore del regolamento le  pubblicazioni
vanno eseguite a cura e spese dell'interessato  in  un  quotidiano  a
diffusione nazionale ed in un quotidiano a diffusione  regionale  per
ciascuna regione direttamente interessata». 
    Tale norma violerebbe l'art. 117, sesto comma, Cost., atteso che,
«in  relazione  alle  VIA  regionali,  una  disciplina  regolamentare
statale delle modalita' di avviso  degli  avvenuti  depositi  non  e'
ammissibile» ai sensi della suindicata disposizione costituzionale. 
    Si rileva, inoltre, «in via subordinata»,  che,  qualora  potesse
rinvenirsi   una   esigenza   unitaria,   l'esercizio   del    potere
regolamentare  sarebbe  dovuto  avvenire  previa  «intesa»   con   la
Conferenza Stato-Regioni. 
    7.7. - A proposito dell'art. 33, si rileva  che  esso  stabilisce
che:  «per  progetti  di  opere  ed  interventi  da  realizzarsi   in
attuazione  di  piani  o  programmi  gia'  sottoposti  a  valutazione
ambientale strategica, e che rientrino tra le categorie per le  quali
e' prescritta la  valutazione  di  impatto  ambientale,  in  sede  di
esperimento di quest'ultima costituiscono dati  acquisiti  tutti  gli
elementi positivamente valutati in sede  di  valutazione  di  impatto
strategico o comunque decisi in sede  di  approvazione  del  piano  o
programma». 
    Tale norma  violerebbe  l'art.  11  della  direttiva  2001/42/CE,
secondo cui la valutazione ambientale dei piani e  programmi  «lascia
impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE e qualsiasi
altra  disposizione  della  normativa  comunitaria»,  e   la   stessa
direttiva n. 85/337/CEE del 1985, che nel  disciplinare  la  VIA  non
prevede affatto in essa una possibile  pregiudiziale  valutazione  di
elementi rilevanti per la decisione. 
    7.8. - Infine, e' impugnato l'art. 51, commi 1, 3 e 5.  Il  primo
comma di tale norma  stabilisce  che  «al  fine  di  semplificare  le
procedure di  valutazione  ambientale  strategica  e  valutazione  di
impatto ambientale,  con  appositi  regolamenti»,  emanati  ai  sensi
dell'articolo 17, comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), possono essere adottate  norme  puntuali
per una migliore integrazione di dette  valutazioni  negli  specifici
procedimenti amministrativi vigenti di approvazione o  autorizzazione
dei piani o  programmi  e  delle  opere  o  interventi  sottoposti  a
valutazione». 
    La  riportata  disposizione  violerebbe:  a)  il   principio   di
legalita' del potere regolamentare «dato che la sola  precisione  che
la legge  contiene  -  oltre  al  fine  -  e'  che  tali  regolamenti
contengano norme puntuali»; b) l'art. 117, sesto comma, Cost.,  nella
parte in cui dette norme si riferiscono a  procedure  di  VAS  e  VIA
regionale, che rientrano nell'ambito della competenza  regionale;  c)
«in via subordinata», qualora si ritenessero sussistenti esigenze  di
unitarieta', il principio della  leale  collaborazione,  non  essendo
stata prevista l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. 
    Sul punto, si aggiunge, «il vizio non vi sarebbe (...) qualora  i
regolamenti  in  questione  non  fossero  destinati  a   disciplinare
procedimenti  ambientali  o  di  programmazione   gia'   disciplinati
nell'esercizio della potesta'  legislativa  regionale»  (si  cita  la
sentenza n. 376 del 2002 della Corte costituzionale). 
    Il terzo comma della medesima  disposizione  stabilisce  che  «le
norme tecniche integrative della disciplina  di  cui  al  titolo  III
della parte seconda del presente decreto,  concernenti  la  redazione
degli studi di impatto ambientale e la formulazione  dei  giudizi  di
compatibilita' in relazione  a  ciascuna  categoria  di  opere,  sono
emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio,  di  concerto  con  i
Ministri competenti per materia  e  sentita  la  Commissione  di  cui
all'articolo 6». 
    Anche tale disposizione violerebbe le competenze  regionali,  con
la puntualizzazione che il  «vizio  non  vi  sarebbe  se  si  dovesse
intendere che tali  norme  tecniche  integrative  non  riguardano  le
procedure regionali». 
    Infine, si impugna il comma 5  della  predetta  disposizione,  il
quale stabilisce che «con successivo decreto, adottato  dal  Ministro
dell'ambiente e della tutela  del  territorio,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle
attivita'  produttive,  si  provvedera'  ad  accorpare  in  un  unico
provvedimento, indicando l'autorita'  unica  competente,  le  diverse
autorizzazioni ambientali nel caso di  impianti  non  rientranti  nel
campo di applicazione del decreto legislativo 18  febbraio  2005,  n.
59,  ma  sottoposti  a  piu'  di  una  autorizzazione  ambientale  di
settore». 
    La ricorrente si duole del fatto che anche per tale  decreto  non
sarebbe stata prevista alcuna  procedura  di  collaborazione  con  le
Regioni. 
    7.9. - E' intervenuta anche  in  questo  giudizio  l'Associazione
italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) -  Onlus,  la
quale ha chiesto che vengano accolte le doglianze regionali formulate
nei confronti degli artt. 23,  in  relazione  all'allegato  III,  24,
comma 1, lettera b), e 26, comma 3, per  ragioni  analoghe  a  quelle
contenute nel ricorso. 
    8. - La Regione  Puglia  (ric.  n.  76  del  2006),  con  ricorso
notificato il 13 giugno 2006 e depositato il successivo giorno 20, ha
impugnato gli artt. 25, comma 1, lettera a), 26, comma 3,  42,  comma
3. 
    8.1. - In particolare, si censura l'art. 25, comma 1, lettera a),
sopra riportato, in quanto nonostante la «(notevole)  incidenza»  dei
progetti previsti da tale  norma  sul  territorio  di  piu'  Regioni,
«queste  risultano  del  tutto   pretermesse   dalla   procedura   di
valutazione di impatto ambientale, che viene affidata interamente  al
potere statale». 
    8.2. - La medesima Regione  ha  censurato  l'art.  26,  comma  3,
relativo alla "Fase introduttiva del procedimento" di  VIA  che,  pur
prescrivendo la trasmissione dell'apposita domanda e dello studio  di
impatto ambientale alle  Regioni  e  agli  enti  locali  interessati,
nonche' in caso di aree naturali protette, agli enti di gestione, che
devono esprimere il loro parere entro sessanta giorni,  tuttavia,  al
terzo  comma,  stabilisce   che:   «in   ragione   delle   specifiche
caratteristiche dimensionali e  funzionali  dell'opera  o  intervento
progettato,  ovvero  in  ragione  del  numero   degli   enti   locali
potenzialmente  interessati  e  della  dimensione   documentale   del
progetto e del relativo studio di impatto ambientale, il  committente
o proponente, attivando a tale fine una specifica  fase  preliminare,
puo'  chiedere  di  essere  in  tutto  o  in  parte  esonerato  dagli
adempimenti di cui al  comma  2,  ovvero  di  essere  autorizzato  ad
adottare altri sistemi di divulgazione appropriati». 
    La  ricorrente  sottolinea  come  diviene  cosi'  possibile,   in
considerazione delle «dimensioni» del progetto,  «eludere  del  tutto
l'obbligo (anche solo) di  informare  gli  enti  locali  direttamente
coinvolti dal progetto medesimo, e perfino  degli  enti  di  gestione
delle   aree   naturali   protette».    Tale    previsione    sarebbe
«contraddittoria», atteso che un progetto che coinvolge piu'  Regioni
dovrebbe essere il risultato di concertazione e coordinamento. 
    8.3. - E' stato impugnato anche l'art.  42,  comma  3,  il  quale
prevede quanto segue:  «Qualora  dall'istruttoria  esperita  in  sede
regionale o provinciale emerga che l'opera  o  intervento  progettato
puo' avere impatti rilevanti anche sul territorio di altre Regioni  o
Province autonome  o  di  altri  Stati  membri  dell'Unione  europea,
l'autorita' competente con proprio provvedimento motivato si dichiara
incompetente e rimette gli atti alla  Commissione  tecnico-consultiva
di cui all'articolo 6 per il loro eventuale utilizzo nel procedimento
riaperto in sede statale. In tale ipotesi e' facolta' del committente
o proponente  chiedere,  ai  sensi  dell'articolo  36,  comma  3,  la
definizione  in  via  preliminare  delle  modalita'  per  il  rinnovo
parziale o totale della fase di apertura del procedimento». 
    Con tale norma il legislatore avrebbe previsto  una  sostituzione
piena dello Stato agli organi regionali, con «la rimessione  coattiva
alla Commissione ministeriale  degli  atti  relativi  a  progetti  di
competenza regionale o provinciale, che  e'  da  ritenere  del  tutto
ingiustificata, dal momento che, in  alternativa,  si  puo'  comunque
ricorrere, in caso di interventi riguardanti il territorio di diverse
Regioni, alla conclusione di accordi diretti tra queste ultime». Cio'
in contrasto con «il decentramento amministrativo e con il  principio
di sussidiarieta». 
    Da qui la violazione: a) degli artt. 5 e  76  Cost.,  in  ragione
della mancata previsione di qualsiasi forma di  partecipazione  delle
Regioni al procedimento in questione, ed alla mancata  valorizzazione
del ruolo di queste ultime, che costituiva uno dei principi direttivi
della legge delega n. 308 del 2004; b) dei principi di ragionevolezza
e di leale collaborazione. 
    Si adduce, inoltre, la violazione dell'art. 117 Cost., in  quanto
lo Stato, nel disciplinare una materia che puo' ricondursi  a  quelle
del  governo  del  territorio  e  della   valorizzazione   dei   beni
ambientali, di competenza concorrente,  non  si  sarebbe  limitato  a
dettare esclusivamente principi fondamentali. 
    Infine, si  sottolinea  come  la  norma  impugnata  non  potrebbe
giustificarsi  alla  luce  dei  principi  di  sussidiarieta'  di  cui
all'art. 118 Cost., avuto riguardo ai presupposti per la chiamata  in
sussidiarieta' stabiliti con la sentenza n. 303 del 2003 della  Corte
costituzionale. 
    8.4. - E' intervenuta anche  in  questo  giudizio  l'Associazione
italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) -  Onlus,  la
quale ha chiesto che vengano accolte le doglianze  prospettate  dalla
Regione. 
    9. - La Regione  Marche  (ric.  n.  79  del  2006),  con  ricorso
notificato il 13 giugno 2006 e depositato il successivo giorno 21, ha
impugnato gli artt. 25, comma 1,  lettere  a)  e  b),  35,  comma  1,
lettera b), 42, commi 1 e 3, 51, comma 3. 
    9.1. - In particolare,  si  censurano  gli  artt.  25,  comma  1,
lettera a), 35, comma 1, lettera b), 42, commi 1  e  3,  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006, nella parte in cui prevedono  che  siano
sottoposti a VIA in sede statale anche i progetti aventi impatto  sul
territorio della Regione  e/o  che  comunque  possano  avere  impatto
rilevante su piu' Regioni. 
    Prima dell'emanazione di tali disposizioni,  si  sottolinea  come
gli interventi interregionali fossero sottoposti ad  un  procedimento
di valutazione di impatto ambientale di intesa tra tutte  le  Regioni
interessate. Con  la  nuova  normativa  si  assiste  ad  un  indebito
accentramento di funzioni. 
    Per le ragioni esposte, si assume la violazione: a) dell'art.  76
Cost., atteso che le  disposizioni  sopra  citate  si  porrebbero  in
contrasto con i principi e criteri direttivi della legge n.  308  del
2004, ed in particolare con l'art. 1, comma 8, il quale prevedeva che
il legislatore delegato avrebbe dovuto  rispettare  il  principio  di
sussidiarieta' e le competenze regionali come delineate  dal  decreto
legislativo n. 112 del 1998; b) degli artt. 117 e 118  Cost.,  atteso
che verrebbero lese  le  prerogative  riconosciute  alle  Regioni  in
materia di governo del territorio e di tutela della salute. 
    9.2.- La Regione Marche ha impugnato, altresi', l'art. 25,  comma
1,  lettera  b),  nella  parte  in  cui  prevede  che   la   Regione,
nell'individuare l'autorita' competente per la VIA  regionale,  debba
tener  conto  «delle  attribuzioni  della  competenza   al   rilascio
dell'autorizzazione  alla  realizzazione   delle   varie   opere   ed
interventi e secondo le procedure dalla stessa stabilite  sulla  base
dei criteri direttivi di cui al capo III del presente  titolo,  ferme
restando le disposizioni comuni di cui al presente capo I». 
    Ove tale norma potesse essere intesa nel senso che il legislatore
statale  abbia  voluto  obbligare  le  Regioni   ad   attribuire   il
procedimento di VIA all'ente titolare del potere  autorizzatorio,  la
stessa violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., determinando una diretta
ingerenza nelle potesta' delle Regioni di allocare le funzioni. 
    Si sottolinea, inoltre, che il fatto di porre in capo al medesimo
ente  il  potere  autorizzatorio  dell'opera   o   del   progetto   e
contemporaneamente  affidargli   la   competenza   alla   valutazione
dell'impatto sull'ambiente di tale opera, si  porrebbe  in  contrasto
con la direttiva n. 85/337/CEE del 1985, la  quale  impone  che  «gli
effetti di un progetto  sull'ambiente  debbano  essere  valutati  per
proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla
qualita' della vita, provvedere al mantenimento della varieta'  delle
specie e conservare la capacita' della  riproduzione  dell'ecosistema
in quanto risorsa  essenziale  di  vita»  (undicesimo  considerando).
L'art. 3 della citata direttiva prevede  poi  espressamente  che  «la
valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta,  in
modo appropriato, per  ciascun  caso  particolare  e  a  norma  degli
articoli da 4 e 11 gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui
seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la  flora;  il  suolo,  l'acqua,
l'aria, il clima e il paesaggio; i beni materiali  ed  il  patrimonio
culturale; l'interazione tra i suindicati fattori». 
    In conformita'  a  quanto  previsto  a  livello  comunitario,  si
sottolinea come oggi «la  maggior  parte  delle  autorizzazioni  sono
rilasciate  dagli  enti  locali,  Comuni  e   Province,   mentre   la
valutazione dell'incidenza sull'ambiente di dette opere  spetta  alla
Regione»; cio' «a maggiore garanzia  delle  esigenze  ambientali  che
(...) hanno implicazioni non limitate al  territorio  di  un  singolo
Comune o di una sola Provincia». 
    Da qui l'asserita violazione degli  artt.  11  e  76  Cost.,  per
inosservanza dei criteri contenuti nella legge  di  delega  (art.  1,
comma 8, lettere e ed f della legge n. 308 del 2004) che impongono il
rispetto della normativa comunitaria in materia ambientale. 
    9.3.- La Regione Marche ha impugnato, infine, l'art. 51, comma 3,
nella parte in cui stabilisce che le norme tecniche integrative della
disciplina sulla VIA siano adottate con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  dell'ambiente,  di
concerto con i Ministri competenti, e «solo» sentita  la  Commissione
di cui all'art. 6 del  medesimo  decreto,  cui  peraltro  la  Regione
partecipa in maniera «formale» attraverso la figura dell'esperto. 
    Lo Stato avrebbe, pertanto, dettato una disciplina  che  andrebbe
ad incidere non solo sulla  materia  della  tutela  dell'ambiente  ma
anche su materie regionali, quali il  governo  del  territorio  e  la
tutela  della  salute,  «senza  alcun  coinvolgimento  neanche  della
Conferenza Stato-Regioni». 
    Da qui la violazione degli artt. 117 e  118  Cost.,  nonche'  del
principio di leale collaborazione. 
    9.4. - Nell'ultima parte del ricorso si assume la  illegittimita'
costituzionale,  tra  l'altro,  delle  norme  sopra   riportate   per
violazione  del  principio  di  leale  collaborazione.  Non  sarebbe,
infatti,  stato  previsto,  pur  incidendo  tali  norme  su   materie
regionali, quali la tutela  del  territorio  e  della  salute,  alcun
effettivo  coinvolgimento  delle   Regioni   e/o   della   Conferenza
Stato-Regioni. 
    9.5. - Anche  in  tale  giudizio  e'  intervenuta  l'Associazione
italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) -  Onlus,  la
quale  ha  chiesto  l'accoglimento  delle  questioni  proposte  dalla
Regione Marche. 
    10. - La Regione Calabria ha depositato, in data 22 aprile  2009,
una memoria con la quale, pur richiamando  l'intervenuta  abrogazione
delle norme impugnate ad opera dell'art.  4,  comma  2,  del  decreto
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni  correttive
ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
norme in materia ambientale), ha riferito di avere  ancora  interesse
ad una decisione nel merito per una serie concomitante di ragioni. 
    Innanzitutto,  perche'  sarebbe  costituzionalmente   illegittimo
l'intero testo del decreto. 
    In secondo luogo, perche' «e' incontestabile che le  disposizioni
originarie del decreto legislativo n. 152 del 2006  abbiano  spiegato
piena efficacia anteriormente alla loro abrogazione». Sulla  base  di
quanto previsto dall'art. 52, comma 1, del citato decreto, «la  parte
seconda e' entrata in vigore centoventi giorni dopo la  pubblicazione
del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 14 aprile 2006:  la
piena efficacia delle disposizioni  ha  quindi  avuto  inizio  il  13
agosto 2006». «A distanza di oltre quattro mesi (...) da quella  data
- prosegue la Regione - l'art.  5,  comma  2,  del  decreto-legge  28
dicembre 2006, n. 300, poi convertito con legge 26 febbraio 2007,  n.
17, ha sostituito il comma 1 dell'art. 52 del decreto legislativo  n.
152 indicando al 31 luglio 2007 la data di entrata in vigore  per  le
disposizioni della parte seconda». Si aggiunge, come «a  distanza  di
oltre sei mesi dalla data indicata (...) e' poi entrato in vigore  il
decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4  (...)  che  ha  provveduto
alla modifica ab imis (o meglio  alla  riscrittura  integrale)  della
disciplina originaria». 
    Da  quanto  esposto,  la  Regione  rileva  come   la   disciplina
originaria ha «avuto effetti» in due periodi diversi «per  un  totale
di dieci mesi». 
    Si conclude, pertanto, affermando testualmente quanto segue:  «un
(duplice) lasso di tempo di efficacia che, per un verso,  esclude  la
configurabilita' di una  cessazione  della  materia  del  contendere,
nella misura  in  cui  gli  effetti  delle  disposizioni  sono  stati
spiegati, e, per altro verso, impone  di  ribadire  integralmente  le
censure a suo tempo formulate nel ricorso avverso le disposizioni  di
cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006». 
    11. - La Regione Toscana ha depositato, in data 14  aprile  2009,
una memoria con  la  quale  -  dopo  avere  posto  in  evidenza  come
l'intervenuta  abrogazione  delle   norme   impugnate   e   la   loro
sostituzione  con  nuove  norme  abbia   determinato   un   mutamento
complessivo  del  quadro  normativo,   vigente   al   momento   della
proposizione  del  ricorso,   ora   rispettoso   delle   «prerogative
costituzionalmente garantite delle Regioni» - ha dedotto di non avere
«piu' interesse alla decisione». 
    12. -  La  Regione  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste,  con  memoria
depositata in data 21 aprile  2009,  ha  affermato  di  avere  ancora
interesse ad una decisione nel merito in ragione  del  fatto  che  le
norme impugnate sono state vigenti per un periodo di tempo. 
    13. - La Regione Umbria, con  memoria  del  22  aprile  2009,  ha
anch'essa insistito per una decisione nel merito atteso che l'art.  4
del decreto legislativo n. 4 del 2008 stabilisce che ai progetti  per
i quali, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, la VIA e'
in corso «si applicano le norme vigenti  al  momento  dell'avvio  del
relativo procedimento». 
    14. - La Regione Emilia-Romagna, con memoria del 22 aprile  2009,
ha chiesto che venga dichiarata cessata  la  materia  del  contendere
soltanto in relazione alle censure  formulate  con  riferimento  agli
artt. 28, comma 2, lettera b), 51, commi 1, 3 e 5,  atteso  che  tali
norme  demandavano,  ai  fini  della  loro  applicazione,   ad   atti
regolamentari  che  non  sono  stati  mai  emanati.  Per   le   altre
disposizioni la ricorrente ha  chiesto,  invece,  una  pronuncia  nel
merito, sottolineando come le modifiche apportate al procedimento  di
valutazione di impatto ambientale da parte del decreto legislativo n.
4 del 2008 dimostrerebbero la fondatezza  delle  censure  prospettate
con riferimento al testo originario del decreto. 
    15. - La Regione Puglia,  con  memoria  del  21  aprile  2009,  a
seguito della sopravvenienza normativa di cui sopra, ha  dedotto  che
«l'interesse dell'ente a proseguire l'azione  deve  ritenersi  venuto
meno», con riferimento, tra l'altro, alle norme impugnate che vengono
in rilievo in questa sede. 
    16. - La Regione Marche, con  memoria  del  17  aprile  2009,  ha
anch'essa affermato il venire meno di un interesse  alla  risoluzione
delle questioni proposte in relazione all'impugnazione dell'art.  25,
comma 1,  lettera  b),  in  quanto  lo  stesso  rimette  la  concreta
individuazione dell'autorita' competente, per la VIA regionale,  alle
medesime «norme legislative regionali»  e  dunque  ad  una  decisione
della ricorrente. Allo stesso modo si  chiede  che  venga  dichiarata
cessata la materia del contendere relativamente al censurato art. 51,
comma 3, non essendo mai state adottate le norme tecniche integrative
della  disciplina  della  VIA  cui   fa   riferimento   la   predetta
disposizione. 
    Con riferimento all'impugnazione degli artt. 25, comma 1, lettera
a), 35, comma 1, lettera b) e 42, commi 1 e 3, si chiede, invece, una
pronuncia nel merito in ragione del fatto che «non  possa  per  nulla
escludersi» che, durante il periodo di vigenza,  le  norme  impugnate
siano state applicate. 
    Nel merito relativamente a tali norme  si  deduce,  innanzitutto,
con riferimento alla censura di violazione dell'art. 76  Cost.,  come
tale violazione ridondi nella lesione di una competenza regionale, in
quanto il principio e criterio direttivo  non  rispettato  e'  quello
contenuto nell'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004,  secondo
il quale il legislatore delegato non avrebbe dovuto incidere in  modo
deteriore sulle competenze  regionali  cosi'  come  risultanti  dalla
normativa previgente, ed in particolare dalla legge n. 59 del 1997  e
dal decreto legislativo n. 112 del 1998. 
    A tale fine, si richiamano gli artt. 1, comma 4, e 71, commi 1  e
2, di tale ultimo decreto. 
    La prima delle disposizioni menzionate  prevede  che  «in  nessun
caso» le norme del decreto  legislativo  n.  112  del  1998  «possono
essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue
amministrazioni o a enti pubblici nazionali, di  funzioni  e  compiti
trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle  Regioni,  agli  enti
locali e alle autonomie funzionali dalle  disposizioni  vigenti  alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo». 
    L'art. 71 stabilisce, invece, che siano mantenute  in  capo  alla
competenza statale le valutazioni di impatto  ambientale  concernenti
le opere e gli impianti  «il  cui  impatto  ambientale  investe  piu'
Regioni» (comma 1), precisando, inoltre,  che  tale  disposizione  e'
destinata a trovare applicazione mediante  un  atto  di  indirizzo  e
coordinamento  che  individui  «le  specifiche  categorie  di  opere,
interventi e attivita' attualmente sottoposti a  valutazione  statale
di impatto ambientale da trasferire alla competenza delle Regioni». 
    Si sottolinea, inoltre, come la legge delega n. 59 del 1997 abbia
incaricato il Governo di procedere «soltanto» ad un «conferimento» di
funzioni agli enti substatali, «escludendo dunque  l'ipotesi  di  una
sottrazione alle Regioni, mediante la  decretazione  legislativa,  di
funzioni che queste ultime gia' esercitavano». 
    In questa prospettiva, assumerebbe rilevanza la valutazione della
normativa pregressa. 
    Sul punto, si richiama innanzitutto il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377 (Regolamentazione delle
pronunce di compatibilita' ambientale di cui all'art. 6 della legge 8
luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero  dell'ambiente
e norme in materia  di  danno  ambientale),  il  quale,  all'art.  1,
individua le categorie di opere per le quali e' necessario  procedere
alla valutazione di impatto ambientale ai  sensi  dell'art.  6  della
legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero  dell'ambiente
e norme in materia di danno ambientale), ossia  alla  valutazione  da
parte dell'amministrazione statale. 
    Rileverebbe, inoltre, il gia' citato d.P.R. 12 aprile 1996, ed in
particolare il suo art. 12, il quale cosi' disponeva: «le  Regioni  e
le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano la definizione
delle modalita' di partecipazione alla procedura  di  valutazione  di
impatto ambientale delle Regioni confinanti nel caso di progetti  che
possono avere impatti rilevanti anche sul loro territorio  ovvero  di
progetti localizzati sul territorio di piu' Regioni». 
    Da quanto esposto conseguirebbe, si afferma testualmente, che «in
base alla disciplina vigente al momento dell'entrata  in  vigore  del
decreto legislativo n. 112  del  1998,  lo  Stato  era  competente  a
svolgere la valutazione  di  impatto  ambientale  in  una  serie  ben
identificata di tipologie di interventi aventi  "rilievo  nazionale",
mentre in tutti gli altri casi erano competenti i livelli substatali,
ivi compresi i casi  in  cui  le  opere  o  gli  interventi  avessero
carattere interregionale perche' localizzate sul territorio  di  piu'
Regioni, o perche', anche se localizzate sul territorio di  una  sola
di esse, avessero  effetti  destinati  a  prodursi,  presumibilmente,
anche sul territorio di almeno un'altra Regione». 
    Nella prospettiva della ricorrente «in tale quadro normativo deve
dunque essere collocata la citata previsione dell'art. 71,  comma  1,
lettera  a),  del  decreto  legislativo  n.  112  del  1998.   Questa
disposizione, come si accennava, prevede  che  siano  mantenute  allo
Stato le valutazioni concernenti le opere  e  gli  impianti  "il  cui
impatto ambientale investe piu' Regioni". Gli  interventi  e  opere -
tra quelle al momento dell'entrata in vigore del decreto  legislativo
n. 112 - che non rientrano in questo ambito (cosi' come  negli  altri
assegnati  alla  valutazione  statale)  sono  destinati   ad   essere
individuati, per categorie, da un atto di indirizzo  e  coordinamento
adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. Il citato art. 1
della legge n. 59 del 1997 - secondo il quale il decreto  legislativo
avrebbe dovuto soltanto "conferire" funzioni,  e  non  attrarle  allo
Stato - e il gia' menzionato art. 1, comma 4, del decreto legislativo
n. 112 del 1998 - il quale, a garanzia della previsione  della  legge
di delega appena evocata, esclude che dalle disposizioni del medesimo
decreto si possano trarre norme le quali "sottraggono" alle Regioni e
agli enti locali funzioni che gia'  essi  esercitano -  e  lo  stesso
tenore letterale dell'art. 71, comma 2, del  decreto  legislativo  n.
112  del  1998,  conducono  inequivocabilmente  a  ritenere  che  gli
interventi e  le  opere  "il  cui  impatto  ambientale  investe  piu'
Regioni" la cui valutazione e' attribuita alla competenza statale dal
comma  1  del  medesimo   articolo   non   possono   che   rinvenirsi
esclusivamente tra quelle gia' attribuite, in base al d.P.C.m. n. 377
del 1988, allo  Stato  medesimo.  In  altre  parole,  la  "dimensione
interregionale" dell'impatto delle opere o interventi - cosi' come le
altre previsioni dell'art. 71, comma 1, del  decreto  legislativo  n.
112 del  1998 -  non  e'  altro  che  un  criterio  che  deve  essere
utilizzato dall'atto di indirizzo e coordinamento previsto dal  comma
successivo  per  individuare,  tra  le  categorie  di  opere  la  cui
valutazione era affidata allo Stato, quelle  che  non  devono  essere
trasferite. Non e' viceversa, un criterio di allocazione  allo  Stato
della competenza a svolgere valutazioni di impatto ambientale che, in
precedenza,  erano  attribuite  alle   istituzioni   substatali,   in
collaborazione tra loro, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R.  12  aprile
1996». 
    In definitiva, risulterebbe in maniera chiara, da quanto esposto,
l'illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art.  76  Cost.,
della normativa impugnata. 
    Le disposizioni censurate, infatti,  attribuirebbero  allo  Stato
«la competenza generalizzata per le valutazioni di impatto ambientale
a carattere interregionale quando il decreto legislativo 112 del 1998
(...) lasciava inalterata la normativa previgente,  in  virtu'  della
quale  essa  spettava  alle  istituzioni  substatali,  sia  pure   in
collaborazione tra loro». 
    Le  norme  impugnate  violerebbero   anche   l'art.   117   della
Costituzione. Cio' in quanto, avendo la materia dell'ambiente  natura
trasversale, ed incidendo la stessa nella specie sulle materie  della
tutela della salute e del  governo  del  territorio,  il  legislatore
avrebbe violato il  principio  di  proporzionalita'  ed  adeguatezza,
atteso che l'obiettivo perseguito avrebbe potuto essere raggiunto «da
una normativa che disciplini la  valutazione  di  impatto  ambientale
affidandola  alla  collaborazione  di  istituzioni  facenti  capo  ai
diversi livelli di governo substatale interessati, e che al  contempo
individui i criteri alla stregua dei quali queste valutazioni  devono
essere effettuate». 
    Infine, si svolgono argomentazioni a  sostegno  della  violazione
anche   dell'art.   118   della   Costituzione.   Il   principio   di
sussidiarieta',  infatti,  imporrebbe  di   assegnare   le   funzioni
amministrative al livello di  governo  piu'  vicino  ai  cittadini  e
dunque, nella specie, le norme in esame sarebbero  costituzionalmente
illegittime perche', nonostante  risultino  "adeguate"  le  strutture
amministrative regionali, attribuirebbero allo Stato le  funzioni  in
questione. 
    17. - Per tutti i ricorsi,  ad  eccezione  del  ricorso  proposto
dalla Regione Calabria, l'Associazione italiana  per  il  World  Wide
Fund  for  Nature  (WWF  Italia) -  Onlus   ha   depositato   memorie
illustrative. 
                       Considerato in diritto 
    1. - Le Regioni Calabria (ric. n. 68 del 2006), Toscana (ric.  n.
69 del 2006), Piemonte (ric. n. 70 del  2006),  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste (ric. n.  71  del  2006),  Umbria  (ric.  n.  72  del  2006),
Emilia-Romagna (ric. n. 73 del 2006), Puglia (ric. n. 76 del 2006)  e
Marche (ric. n. 79 del 2006) hanno  impugnato,  tra  gli  altri,  gli
artt. 23, in relazione all'Allegato III alla parte seconda, 23, comma
4, 24, comma 1, lettera b), 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,  33,  34,
39, 42, commi 1, 2 e 3, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, commi 1, 3  e  5,
nonche' l'Allegato V alla parte seconda  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152 (Norme in  materia  ambientale),  per  violazione
degli artt. 5, 11, 76, 77, primo comma, 117 e 118 della Costituzione,
nonche' dei principi di leale collaborazione e di legalita'. 
    In particolare, la Regione Calabria ha impugnato: gli articoli da
26 a 34, 39, 42, comma 2, da 43 a 47, nonche'  gli  artt.  50  e  51,
comma 1, e l'Allegato V alla parte seconda; la Regione  Toscana:  gli
artt. 25, comma 1, lettere a) e b), 35,  comma  1,  lettera  b),  42,
commi 1 e 3, 51, comma 3; la  Regione  Piemonte:  gli  artt.  23,  in
relazione all'Allegato III alla parte seconda, 25, comma  1,  lettera
a), 42, comma 2, 43, 51, comma 3;  la  Regione  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste: gli artt. 23, comma 4, 25, comma 1, lettera a), 31, commi  1
e 2, 33; la Regione Umbria: gli artt. 25, comma 1,  lettera  a),  35,
comma 1, lettere a) e b), 42, commi 1 e 3; la Regione Emilia-Romagna:
gli artt. 23, comma 4, 24, comma 1, lettera b), 25, comma 1,  lettera
a), 26, comma 3, 28, comma 2, lettera b), 33, 35, comma 1, lettere a)
e b), 42, comma 1, 51, commi 1, 3 e 5; la Regione Puglia:  gli  artt.
25, comma 1, lettera a), 26, comma 3, 42, comma 3; la Regione Marche:
gli artt. 25, comma 1, lettere a) e b); 35, comma 1, lettera b);  42,
commi 1 e 3, nonche' 51, comma 3. 
    Stante la loro connessione oggettiva, i suddetti  ricorsi  devono
essere riuniti ai fini di un'unica pronuncia. 
    2. - In via  preliminare  deve  essere  dichiarato  inammissibile
l'intervento nel giudizio sia dell'Associazione italiana per il World
Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus sia della  Biomasse  Italia
s.p.a.,  della  Societa'  italiana   centrali   termoelettriche-Sicet
s.r.l.,  della  Ital  Green  Energy  s.r.l.,  della  E.T.A.   Energie
Tecnologie Ambiente s.p.a., in applicazione della  giurisprudenza  di
questa Corte, secondo cui il giudizio di legittimita'  costituzionale
in via principale si svolge «esclusivamente fra soggetti titolari  di
potesta' legislativa, fermi restando per i  soggetti  privi  di  tale
potesta' i mezzi di tutela delle  loro  posizioni  soggettive,  anche
costituzionali,  di  fronte  ad  altre  istanze  giurisdizionali   ed
eventualmente anche di fronte a  questa  Corte  in  via  incidentale»
(sentenze n. 405 del 2008 e n. 469 del 2005). 
    3. - Riservata ad altre pronunce  la  decisione  sulle  ulteriori
questioni di legittimita' costituzionale  sollevate  con  i  medesimi
ricorsi occorre premettere che questa Corte con la  sentenza  n.  225
del 2009 ha ritenuto in parte inammissibili ed in parte  non  fondate
le  questioni  sollevate  dalle  stesse  Regioni  relativamente  alla
dedotta illegittimita' costituzionale dell'intero testo  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006. 
    4. - In questa sede occorre, pertanto,  analizzare  il  contenuto
dei suindicati  ricorsi  nella  parte  in  cui  viene  contestata  la
legittimita'  costituzionale  delle  norme   contenute   nel   Codice
dell'ambiente  relativamente   alla   disciplina   del   procedimento
amministrativo di valutazione di impatto ambientale (cosiddetta VIA). 
    5. - Successivamente alla proposizione dei suindicati ricorsi, le
disposizioni come sopra censurate sono state  abrogate  dall'art.  4,
comma 2, del decreto legislativo 16 gennaio  2008,  n.  4  (Ulteriori
disposizioni correttive ed  integrative  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale). 
    Il medesimo art. 4, al comma 1, ha,  inoltre,  stabilito  che  ai
progetti per i quali, alla data di entrata  in  vigore  dello  stesso
decreto, «la VIA  e'  in  corso,  con  l'avvenuta  presentazione  del
progetto e dello studio di impatto ambientale, si applicano le  norme
vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento». 
    Inoltre, l'art. 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 4
del 2008, ha introdotto nel testo del decreto legislativo n. 152  del
2006 nuove disposizioni che, in alcuni  punti,  hanno  modificato  la
precedente disciplina in materia di procedimento  di  valutazione  di
impatto ambientale. 
    6. - Alla luce  delle  predette  sopravvenienze  legislative,  la
Regione Toscana ha depositato, in data 14 aprile  2009,  una  memoria
con la quale -  dopo  avere  posto  in  evidenza  come  l'intervenuta
abrogazione delle norme impugnate e la loro  sostituzione  con  nuove
norme  abbia  determinato  un  mutamento   complessivo   del   quadro
normativo, vigente al momento della  proposizione  del  ricorso,  ora
rispettoso  delle  «prerogative  costituzionalmente  garantite  delle
Regioni» - ha dedotto di non avere «piu' interesse alla decisione». 
    Allo stesso modo la Regione Puglia ha fatto presente, con memoria
depositata in data 21 aprile 2009, che, a seguito di tali  successivi
interventi legislativi, non sussiste piu' l'interesse  «a  proseguire
l'azione» con  riferimento  alle  censure  relative  alle  specifiche
disposizioni che vengono in rilievo in questa sede. 
    La Regione Emilia-Romagna, dal canto suo, ha  chiesto  che  venga
dichiarata cessata la materia del contendere  soltanto  in  relazione
alle censure formulate  con  riferimento  agli  artt.  28,  comma  2,
lettera b), e 51, commi 1, 3 e 5. 
    La Regione Marche ha affermato il venire meno dell'interesse alla
risoluzione delle questioni proposte  in  relazione  all'impugnazione
degli artt. 25, comma 1, lettera b), e 51, comma 3. 
    Le Regioni Calabria, Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Umbria  hanno
dichiarato, con le rispettive memorie,  di  avere  interesse  ad  una
decisione nel merito in relazione a tutte le disposizioni impugnate. 
    La Regione Piemonte, invece, non ha depositato alcuna memoria. 
    7. - Orbene, in relazione a tale quadro articolato  di  posizioni
diverse  assunte  dalle  Regioni  ricorrenti,  occorre  valutare   se
sussistano, limitatamente alle norme  per  le  quali  si  afferma  la
persistenza  di  un  interesse  alla  pronuncia  sulle   impugnazioni
proposte, i presupposti per una decisione di merito. 
    Al  riguardo,  va  osservato  che,  secondo   la   giurisprudenza
costituzionale, ai  fini  della  dichiarazione  di  cessazione  della
materia del contendere, e'  necessario  che  le  norme  abrogate  non
abbiano prodotto concretamente effetti durante il periodo della  loro
vigenza (ex multis, sentenze numeri 74 del 2009; 439 e 289 del 2008),
non  essendo,  all'evidenza,  sufficiente  che   esse   siano   state
transitoriamente in vigore. 
    Nel caso in esame, l'abrogazione e' intervenuta nel gennaio 2008.
L'art. 5, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006 n. 300 (Proroga
di  termini  previsti  da  disposizioni  legislative  e  disposizioni
diverse)  ha  sostituito  il  comma  1  dell'art.  52   del   decreto
legislativo n. 152  del  2006  stabilendo  che  «fatto  salvo  quanto
disposto dagli articoli 49 e  50»,  la  parte  seconda  del  suddetto
decreto legislativo, contenente le norme censurate, «entra in  vigore
il 31 luglio 2007». 
    Le disposizioni in esame sono, pertanto, rimaste vigenti  dal  31
luglio 2007 sino alla entrata in vigore del decreto legislativo n.  4
del 2008. 
    Orbene,  escludendo  che  la  sola  "vigenza"  delle  norme,  poi
abrogate, nel periodo transitorio sopra indicato,  sia  indice  della
loro produttivita' di effetti  (questa  sola  idonea  a  impedire  la
declaratoria di cessazione della  materia  del  contendere),  occorre
verificare,  in  concreto  e  con  esclusione  delle   censure   che,
investendo genericamente una  pluralita'  di  norme,  sono,  come  si
rilevera' nel prosieguo, inammissibili,  se  si  siano  verificati  i
presupposti  per  detta  declaratoria,  sulla   base   dei   principi
costantemente affermati da questa Corte. 
    8. - Cio' premesso,  si  puo'  passare  all'esame  delle  singole
disposizioni impugnate, con riferimento alle doglianze prospettate da
ciascuna Regione. 
    9.- Con il ricorso  n.  70  del  2006  la  Regione  Piemonte  ha,
innanzitutto, impugnato le disposizioni contenute  nell'art.  23,  in
relazione all'Allegato III alla parte seconda del  Codice  in  esame,
laddove esse non contengono il completo ed esatto  recepimento  delle
categorie progettuali sottoposte a VIA dalla direttiva del Consiglio,
del  27  giugno  1985,  n.  85/337/CEE   (Direttiva   del   Consiglio
concernente la valutazione  dell'impatto  ambientale  di  determinati
progetti pubblici e privati). 
    La ricorrente ha dedotto, al riguardo,  la  violazione  dell'art.
117, primo e quinto comma, Cost., atteso che «la mancata o incompleta
attuazione  delle  norme  comunitarie  in  cui  incorre  il   decreto
legislativo si ripercuote sull'ambito di competenza  regionale»,  dal
momento che le Regioni sono tenute ad attuare direttamente  le  norme
stesse. 
    La questione e' inammissibile. 
    La ricorrente non ha indicato, se non in modo del tutto generico,
l'incidenza che la violazione  della  normativa  comunitaria  avrebbe
determinato,  nel  breve  periodo  transitorio   di   vigenza   delle
disposizioni  impugnate,  sulle   proprie   competenze   legislative.
Inoltre,  non  ha  neppure  precisato  quale  sarebbe   l'ambito   di
competenza  regionale  che  sarebbe  stato  leso  e   che   l'avrebbe
legittimata alla diretta attuazione del diritto comunitario ai  sensi
dell'art. 117, quinto comma, Cost. 
    Infine,  sotto   altro   profilo,   la   ricorrente   ha   omesso
l'indicazione  dei  «progetti»  in   relazione   ai   quali   sarebbe
riscontrabile la mancata rispondenza rispetto a quelli contemplati  a
livello comunitario. 
    Le suindicate carenze espositive determinano la  inammissibilita'
della questione cosi' come sollevata. 
    10. - La Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste  (ric.  n.  71  del
2006) e la  Regione  Emilia-Romagna  (ric.  n.  73  del  2006)  hanno
censurato l'art. 23, comma 4, del Codice, nella parte in cui  esclude
dalla VIA i progetti relativi ad  opere  ed  interventi  destinati  a
scopi di protezione civile, come pure i progetti relativi ad opere di
carattere temporaneo. 
    Secondo le ricorrenti, le disposizioni  contenute  nel  comma  in
esame violerebbero, da un lato, gli artt. 11 e 117,  primo  e  quinto
comma, Cost., dal momento che  si  porrebbero  in  contrasto  con  il
diritto comunitario (il quale prevede, con la  direttiva  85/337/CEE,
l'esclusione dalla VIA solo per  i  progetti  relativi  ad  opere  ed
interventi destinati a scopi di  difesa  nazionale),  e,  dall'altro,
l'art. 76 Cost. per eccesso di delega, in quanto l'art. 1,  comma  8,
lettera e), della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega  al  Governo
per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione
in materia ambientale e  misure  di  diretta  applicazione)  reca  il
criterio direttivo in base al quale il Governo  avrebbe  dovuto  dare
«piena  e  coerente  attuazione  delle  direttive  comunitarie»   nel
rispetto delle norme e dei principi dettati dalla Unione europea. 
    La questione non e' fondata. 
    Va,  innanzitutto,  precisato  che  la  sopravvenuta   disciplina
contenuta nel decreto correttivo n. 4 del 2008 e'  considerata  dalle
stesse ricorrenti pienamente satisfattiva  delle  pretese  regionali;
esse, pero', sostengono che non puo' essere dichiarata la  cessazione
della materia del contendere, in quanto non puo' escludersi che  tale
disciplina abbia prodotto qualche effetto nel sia pure breve  periodo
transitorio in cui e' stata vigente ed operante. 
    Nel merito deve osservarsi, con valutazione  assorbente  rispetto
ad ogni altra considerazione, che la dedotta violazione  del  diritto
comunitario e' solo apparente, in quanto, se e' vero  che  la  citata
direttiva 85/337/CEE prevede l'esclusione della VIA per le sole opere
relative alla difesa  nazionale,  e'  altrettanto  vero  che  non  e'
inibito  allo  Stato,  nell'esercizio  di  una  scelta   libera   del
legislatore  nazionale,   prevedere   in   modo   non   irragionevole
l'esclusione della suddetta valutazione  di  impatto  ambientale  per
opere di particolare rilievo quali quelle destinate  alla  protezione
civile o aventi carattere meramente temporaneo. D'altronde, il  comma
5 del medesimo art. 23 contiene una significativa norma  di  raccordo
tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario,  prevedendo  che
per i progetti relativi ad opere di protezione civile o  disposti  in
situazioni  di  necessita'  e  d'urgenza  a  scopi  di   salvaguardia
dell'incolumita' delle persone da un pericolo imminente o  a  seguito
di calamita', nonche' per opere di carattere temporaneo (ivi comprese
quelle  necessarie  esclusivamente   ai   fini   dell'esecuzione   di
interventi di bonifica autorizzati), l'autorita' competente  comunica
alla  Commissione  europea,  «prima   del   rilascio   dell'eventuale
esenzione,  i  motivi  che  giustificano  tale  esenzione  ai   sensi
dell'articolo 2, comma 3, lettera e), della direttiva 85/337/CEE». 
    Deve, dunque, escludersi che sia, nella specie, configurabile  un
vulnus alle competenze legislative delle Regioni. 
    11. - Con il ricorso n. 73 del 2006 la Regione Emilia-Romagna  ha
impugnato l'art. 24, comma 1, lettera b), del Codice, nella parte  in
cui vengono disciplinate le «Finalita' della VIA»,  stabilendosi  che
la procedura di valutazione di impatto ambientale deve, tra  l'altro,
assicurare che «per  ciascun  progetto  siano  valutati  gli  effetti
diretti e indiretti della sua realizzazione sull'uomo,  sulla  fauna,
sulla flora, sul suolo, sulle  acque  di  superficie  e  sotterranee,
sull'aria, sul clima, sul  paesaggio  e  sull'interazione  tra  detti
fattori, sui beni materiali e sul patrimonio culturale e ambientale». 
    La ricorrente ha dedotto la violazione del diritto comunitario  -
e in particolare dell'art. 3, comma 1, della direttiva  85/337/CEE  -
secondo cui la valutazione dell'interazione  deve  essere  estesa  ai
«fattori beni materiali» e «patrimonio culturale  e  ambientale».  La
norma impugnata, inoltre,  nella  parte  in  cui  si  riferisce  alle
procedure regionali, pretende di vincolare il legislatore  regionale,
in tal modo  illegittimamente  ledendo  le  «garanzie  costituzionali
delle Regioni». 
    La questione e' inammissibile. 
    Nella  specie,  la  ricorrente  si  e'  limitata  a  dedurre   la
violazione   del   diritto   comunitario   senza   svolgere    alcuna
argomentazione in ordine alla incidenza che tale presunta  violazione
avrebbe sulle proprie attribuzioni costituzionalmente  garantite.  In
altri termini, non risulta affatto una qualsiasi ridondanza su  sfere
di competenze legislative regionali  della  violazione  della  citata
direttiva. 
    12.  -  Le  Regioni  Toscana  (ric.  n.  69  del   2006),   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste (ric. n. 71 del 2006), Umbria (ric. n. 72  del
2006), Emilia-Romagna (ric. n. 73 del 2006), Puglia (ric. n.  76  del
2006) e Marche (ric. n. 79  del  2006),  hanno  impugnato,  sia  pure
secondo non sempre coincidenti prospettazioni, gli artt. 25, comma 1,
lettera a), 35 e 42, commi 1 e 3,  del  Codice.  In  particolare,  la
Regione Puglia ha  limitato  l'impugnazione  all'art.  25,  comma  1,
lettera a) e all'art. 42, comma 3; le  Regioni  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste e Piemonte hanno  impugnato  soltanto  l'art.  25,  comma  1,
lettera a). 
    Le  suindicate  norme  hanno  disposto  che  siano  sottoposti  a
valutazione di impatto ambientale, in sede statale, anche i  progetti
localizzati sul territorio di piu' Regioni  o  che  comunque  possono
avere impatti rilevanti su piu' Regioni. 
    Data  la  loro  stretta  connessione,  le  questioni  come  sopra
prospettate possono essere esaminate in modo congiunto. 
    Al  riguardo,  le  ricorrenti  hanno  sostenuto  che,  nel   loro
complesso, le suddette disposizioni del Codice dell'ambiente violano: 
        - l'art. 76 Cost., atteso che esse si porrebbero in contrasto
con i principi e criteri direttivi della legge n. 308 del 2004, ed in
particolare con il suo art. 1, comma 8, il  quale  prevedeva  che  il
legislatore  delegato  avrebbe  dovuto  rispettare  il  principio  di
sussidiarieta' e le competenze regionali come delineate  dal  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che reca «Conferimento di  funzioni
e compiti amministrativi  dello  Stato  alle  Regioni  ed  agli  enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo  1997,  n.  59»
(Regione Marche, ric. n. 79 del 2006); 
        - gli artt. 117 e 118 Cost., atteso che  verrebbero  lese  le
prerogative riconosciute alle  Regioni  in  materia  di  governo  del
territorio e di tutela della salute (Regione Marche, ric. n.  79  del
2006); 
        - gli artt.  117  e  118  Cost.,  atteso  che  non  sarebbero
previste adeguate forme di partecipazione  delle  Regioni  secondo  i
principi sanciti dalla sentenza n.  303  del  2003  di  questa  Corte
(Regione Toscana, ric. n. 69 del 2006); 
        - «la  competenza  regionale»  atteso  che,  non  venendo  in
rilievo  funzioni  amministrative  che  presuppongono  un  intervento
unitario statale, la competenza per le opere  e  gli  interventi  non
soggetti ad  autorizzazione  statale  «non  puo'  che  spettare  alle
Regioni, anche se si tratti di opere che interessano piu'  Regioni  o
che comunque recano un impatto su piu' territori regionali»  (Regione
Umbria, ric. n. 72 del 2006; in senso analogo Regione Emilia-Romagna,
ric. n. 73 del 2006, e Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, ric.  n.
71 del 2006). 
    Inoltre, con riferimento al solo art. 25, comma 1, lettera a), la
Regione Puglia (ric. n. 76 del 2006) ha  dedotto  la  violazione  del
principio di leale collaborazione; le Regioni Piemonte  (ric.  n.  70
del 2006) e Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste (ric. n. 71 del 2006)  hanno
ritenuto, in particolare, leso il principio  di  sussidiarieta'  e  i
criteri dettati dalla legge delega. 
    Con riferimento, invece, al solo art. 42,  comma  3,  la  Regione
Puglia ha lamentato la violazione degli  articoli  5,  76,  117,  118
Cost. e del principio di leale collaborazione. 
    12.1. - Le suddette questioni non sono fondate. 
    Fatta eccezione per le Regioni Toscana e Puglia, le quali  -  con
memoria successiva alla proposizione del ricorso -  hanno  dichiarato
di non avere piu' interesse  all'impugnazione  ed  hanno  chiesto  la
declaratoria di cessazione della materia del contendere, per le altre
ricorrenti permane l'interesse a coltivare l'impugnazione anche  dopo
l'abrogazione delle disposizioni stesse, non potendosi escludere  che
esse abbiano avuto, medio tempore, una qualche applicazione concreta. 
    12.2. -- Quanto alla dedotta violazione dell'art. 76 Cost., sotto
il profilo dell'eccesso di delega, va osservato  che,  contrariamente
all'assunto delle ricorrenti, gia' l'art. 71, comma  1,  lettera  a),
del decreto legislativo n. 112 del 1998, attribuiva  alla  competenza
dello Stato, tra le altre, «le  opere  ed  impianti  il  cui  impatto
ambientale investe  piu'  Regioni»;  cio'  a  prescindere  da  quanto
ritenuto da questa Corte con la citata sentenza n. 225 del  2009,  in
ordine alla stessa  applicabilita'  dei  contenuti  di  tale  decreto
legislativo come criteri direttivi della delega prevista dalla  legge
n. 308 del 2004. 
    A questo riguardo, non possono assumere  rilevanza  i  successivi
atti  amministrativi  di  indirizzo  e  coordinamento  dell'autorita'
statale in materia, previsti dal comma 2  del  citato  art.  71,  ne'
tantomeno puo' essere preso in  esame  il  contenuto  del  d.P.R.  12
aprile 1996 (Atto  di  indirizzo  e  coordinamento  per  l'attuazione
dell'art. 40,  comma  1,  della  legge  22  febbraio  1994,  n.  146,
concernente  disposizioni  in  materia  di  valutazione  di   impatto
ambientale),  richiamati  entrambi,  in  particolare,  nella  memoria
depositata dalla Regione Marche. Cio' in quanto la legge di delega si
riferisce certamente al decreto legislativo n. 112 del 1998,  ma  non
anche ad  atti  amministrativi  emanati,  tra  l'altro,  prima  della
novella costituzionale del 2001, che ha innovato il  Titolo  V  della
parte seconda della Costituzione (si veda, sia pure  con  riferimento
ad una fattispecie diversa da quella in esame, la sentenza n. 90  del
2006). 
    12.3. -- In ordine, poi, alla deduzione relativa alla  violazione
dell'art. 117 Cost., in quanto sarebbero state  lese  le  prerogative
regionali in materia di governo del  territorio  e  di  tutela  della
salute, e' sufficiente osservare, per riconoscerne  la  infondatezza,
che la materia che viene in rilievo nella normativa sulla valutazione
d'impatto  ambientale  e'  quella  della  tutela  dell'ambiente,   di
competenza esclusiva dello Stato ai  sensi  del  medesimo  art.  117,
secondo comma, lettera s), Cost. 
    Ne consegue che, seppure possono essere presenti ambiti materiali
di spettanza regionale, soprattutto  nel  campo  della  tutela  della
salute, deve ritenersi prevalente, in ragione della precipua funzione
cui assolve il procedimento in  esame  disciplinato  dalle  censurate
disposizioni nazionali, il citato titolo di legittimazione statale. 
    Ne', come questa Corte ha gia' piu' volte affermato, il principio
di leale collaborazione puo' assumere  rilievo  nel  procedimento  di
formazione degli atti legislativi al  di  la'  di  quanto  lo  stesso
legislatore  delegante  abbia  espressamente  previsto  (ex   multis,
sentenze n. 159 del 2008 e n. 401 del 2007). 
    12.4. - Del pari infondata e', infine, la censura  di  violazione
dell'art. 118 Cost. 
    Innanzitutto, deve  rilevarsi  come,  vertendosi  in  materia  di
competenza esclusiva dello Stato,  spetti  al  legislatore  nazionale
attribuire le relative funzioni amministrative ai diversi livelli  di
governo. In secondo luogo, nella  specie,  l'attribuzione  ad  organi
centrali  delle  competenze  amministrative  previste   dalle   norme
censurate si giustifica, alla luce del principio  di  sussidiarieta',
in  quanto  vengono  in  rilievo  procedimenti  amministrativi   che,
incidendo su piu' territori regionali, necessitano  di  una  gestione
unitaria per  assicurare  uno  svolgimento  adeguato  delle  relative
funzioni. 
    Ad ogni buon conto, va osservato che  l'art.  35,  comma  1,  del
medesimo Codice ha previsto il coinvolgimento, mediante parere, delle
Regioni interessate per  le  opere  e  i  progetti  «localizzati  sul
territorio di piu' Regioni  o  che  comunque  possono  avere  impatti
rilevanti su piu' Regioni». 
    In definitiva, sul  punto,  deve  essere  dichiarata  cessata  la
materia del contendere in  relazione  alle  censure  formulate  dalle
Regioni Toscana  e  Puglia,  mentre  devono  ritenersi  infondate  le
doglianze prospettate dalle altre Regioni ricorrenti. 
    13. - La Regione Emilia-Romagna (ric. n.  73  del  2006)  ha,  in
particolare, censurato l'art. 25, comma 1, lettera a), e  l'art.  35,
comma 1, lettera a), nella parte in cui dette disposizioni  prevedono
la  VIA  per  opere  soggette  ad  autorizzazione  dello  Stato,  per
l'ipotesi in cui esse includessero «non  soltanto  le  autorizzazioni
statali che direttamente si  riferiscono  al  progetto  dell'opera  o
intervento,  ma  anche  ad   eventuali   autorizzazioni   (...)   che
semplicemente "incidano" nel  procedimento  approvativo  di  progetti
sottoposti ad approvazione regionale o locale». 
    Secondo   la   ricorrente,   le   due   suindicate   disposizioni
violerebbero gli artt. 117 e 118 Cost. «non essendoci alcuna  ragione
di "spostare" la competenza in sede  statale,  dal  momento  che  gli
interessi statali sono tutelati dall'autorizzazione stessa». 
    La questione e' inammissibile. 
    La ricorrente, infatti, da un lato, non ha indicato quale sarebbe
l'ambito materiale di spettanza regionale  che  verrebbe  compromesso
dalla norma impugnata; dall'altro, si e' limitata ad avanzare censure
generiche. 
    14. - Con i rispettivi ricorsi n. 69 del 2006 e n. 79 del 2006 le
Regioni Toscana e Marche hanno impugnato l'art. 25, comma 1,  lettera
b), del Codice, deducendo la violazione degli artt. 11, 76, 117 e 118
Cost. 
    Successivamente, come si e' innanzi  precisato,  con  le  memorie
difensive  depositate  in  giudizio,  entrambe  le  ricorrenti  hanno
dichiarato  di  non  avere  piu'  interesse  all'impugnazione   della
disposizione  in  esame  a  seguito  della  sua  abrogazione.   Deve,
pertanto,  essere  dichiarata  la  cessazione   della   materia   del
contendere. 
    15. - La Regione Calabria (ric. n.  68  del  2006)  ha  impugnato
l'art. 26, commi 2, 3 e 4 del Codice, mentre le Regioni Puglia  (ric.
n. 76 del 2006)  ed  Emilia-Romagna  (ric.  n.  73  del  2006)  hanno
impugnato il solo comma 3 del medesimo articolo. 
    Il  predetto  art.  26  disciplina  la  fase   introduttiva   del
procedimento di  VIA.  In  particolare  il  comma  2  di  tale  norma
stabilisce che copia integrale della domanda «deve  essere  trasmessa
alle Regioni, alle Province ed ai Comuni interessati e, nel  caso  di
aree naturali protette, anche  ai  relativi  enti  di  gestione,  che
devono esprimere il loro parere entro sessanta giorni dal ricevimento
della domanda. Decorso tale termine l'autorita' competente  rende  il
giudizio di compatibilita' ambientale anche in assenza  dei  predetti
pareri». 
    Il successivo comma 3 prevede che «in  ragione  delle  specifiche
caratteristiche dimensionali e  funzionali  dell'opera  o  intervento
progettato,  ovvero  in  ragione  del  numero   degli   enti   locali
potenzialmente  interessati  e  della  dimensione   documentale   del
progetto e del relativo studio di impatto ambientale, il  committente
o proponente, attivando a tale fine una specifica  fase  preliminare,
puo'  chiedere  di  essere  in  tutto  o  in  parte  esonerato  dagli
adempimenti di cui al  comma  2,  ovvero  di  essere  autorizzato  ad
adottare altri sistemi di divulgazione appropriati». 
    Le Regioni Puglia e Emilia-Romagna hanno dedotto che il riportato
comma 3 in esame violerebbe: 
        - le competenze regionali,  in  quanto  verrebbe  eluso  «del
tutto  l'obbligo  (anche  solo)  di   informare   gli   enti   locali
direttamente coinvolti dal progetto medesimo, e perfino gli  enti  di
gestione delle aree naturali protette» (Regione Puglia); 
        - «direttamente la Regione e gli enti locali», e si  porrebbe
in contrasto con la direttiva 85/337/CEE che, all'art.  6,  comma  1,
dispone che «gli Stati membri adottano le misure necessarie affinche'
le autorita' che possono essere interessate al progetto, per la  loro
specifica  responsabilita'  in  materia  di  ambiente,   abbiano   la
possibilita' di esprimere il loro parere sulle  informazioni  fornite
dal  committente  e  sulla  domanda   di   autorizzazione»   (Regione
Emilia-Romagna). 
    La Regione Calabria, dal canto suo, ha osservato che, qualora  si
ritenesse non fondata la censura rivolta nei confronti dei successivi
articoli da 26 a 34 e da 43 a 47, sarebbero illegittimi anche i commi
2, 3 e 4 dell'art. 26, nella parte  in  cui  «viene  disciplinata  in
estremo dettaglio la fase introduttiva del procedimento, specificando
le  modalita'  di   trasmissione   della   domanda   alle   autorita'
interessate, i termini per i pareri  di  queste  e  gli  effetti  dei
pareri». 
    16.1. - In via preliminare, deve essere dichiarata la  cessazione
della materia del contendere in relazione alla impugnazione  proposta
dalla Regione Puglia, la quale -  come  si  e'  gia'  precedentemente
rilevato - con la memoria difensiva depositata in giudizio  ha  fatto
presente di non avere piu' interesse ad una pronuncia nel merito dopo
l'avvenuta abrogazione anche della  disposizione  che  qui  viene  in
rilievo. 
    16.2.  -   Quanto   all'impugnazione   proposta   dalla   Regione
Emilia-Romagna, se ne deve rilevare la non fondatezza, in quanto  non
puo'  ritenersi  sussistente   il   denunciato   contrasto   tra   le
disposizioni contenute nel comma 3 e il diritto comunitario. 
    L'art. 6, comma  1,  della  direttiva  85/337/CEE  si  limita  ad
enunciare  il  principio  del  coinvolgimento  delle  «autorita'  che
possono essere interessate al progetto»,  lasciando  poi  agli  Stati
membri  il  potere  di   modulare,   nell'esercizio   della   propria
discrezionalita'  nella  fase  di   attuazione   della   prescrizione
comunitaria, lo svolgimento dell'iter procedimentale. E cio' in linea
non solo con la natura della norma comunitaria evocata, ma anche  con
la regola che demanda normalmente alle autorita' nazionali il compito
di disciplinare gli aspetti formali e  procedimentali  relativi  alle
specifiche competenze dei diversi  livelli  di  governo  degli  Stati
membri dell'Unione. Nella specie, il legislatore statale, rispettando
l'obiettivo posto a livello europeo, si e' limitato ad  esonerare  il
committente o proponente l'opera o l'intervento  dall'attivare  forme
di coinvolgimento dei soggetti di cui al comma 2 dello stesso art. 26
in presenza delle  specifiche  ragioni  puntualmente  indicate  nella
prima parte della disposizione impugnata. 
    16.3. - Inammissibili sono le  censure  formulate  dalla  Regione
Calabria nella parte in cui sottolineano la  presunta  illegittimita'
della  normativa  statale  per  il  suo   «estremo   dettaglio».   E'
sufficiente, al riguardo, osservare che, vertendosi  in  una  materia
(quale e' quella della tutela  ambientale)  di  esclusiva  competenza
dello Stato, non viene neppure in  rilievo  la  dicotomia  "norme  di
principio   -   norme   di   dettaglio",   dal   momento   che   tale
differenziazione  opera  soltanto  nei  confronti  delle  materie  di
competenza concorrente, con esclusione, dunque, delle  materie  tanto
di competenza esclusiva dello Stato, quanto di  competenza  residuale
delle Regioni (sentenza n. 401 del 2007). 
    17. - La Regione Calabria (ric. n. 68 del 2006) ha  censurato  in
blocco le disposizioni contenute negli articoli da 26 a 34 e da 43  a
47 del Codice, deducendo che esse, di estremo dettaglio, violerebbero
le competenze regionali,  in  quanto  la  disciplina  della  VIA,  in
ragione delle finalita' che connotano tale procedimento, deve  essere
ricondotta alle materie regionali del governo del territorio e  della
tutela  della  salute,  che  sarebbero  prevalenti  sulla  competenza
statale in materia di tutela dell'ambiente. 
    La stessa Regione Calabria ha impugnato, nel loro complesso,  gli
artt. 28, 31, comma 4, e 39, per non avere la legge n. 308  del  2004
incluso la direttiva 26 maggio 2003,  n.  2003/35/CE  (Direttiva  del
Parlamento europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione  del
pubblico nell'elaborazione di taluni piani  e  programmi  in  materia
ambientale  e  modifica  le  direttive  del  Consiglio  85/337/CEE  e
96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso
alla giustizia) tra quelle  la  cui  attuazione  veniva  delegata  al
Governo. Si osserva, inoltre, come in  ogni  caso,  la  legge  delega
sarebbe stata modificata ad opera della legge n.  62  del  2005,  che
prevede un procedimento  di  formazione  diverso  da  quello  seguito
nell'emanazione del decreto legislativo n. 152 del 2006. 
    Le questioni sono  inammissibili,  attesa  la  genericita'  delle
censure proposte, in modo unitario ed indifferenziato, nei  confronti
di un gruppo  di  norme  che  presentano  contenuti  tra  loro  molto
diversi. 
    Cio' senza dire che, come si  e'  appena  rilevato,  comunque  la
dicotomia «norme di principio - norme di dettaglio» non puo' assumere
alcun rilievo in una materia  di  competenza  esclusiva  dello  Stato
quale e'  quella  della  tutela  dell'ambiente  cui,  in  prevalenza,
inerisce la valutazione di impatto ambientale. 
    18. - Del pari inammissibile  e'  la  questione  di  legittimita'
costituzionale proposta dalla medesima Regione Calabria (ric.  n.  68
del 2006) nei confronti delle norme contenute nell'art. 27, commi  da
2 a 7, e anche dell'Allegato V alla  parte  seconda  del  Codice.  Si
tratta di numerose disposizioni attinenti alla procedura di  VIA,  di
cui la ricorrente denuncia la eccessiva invasivita',  per  la  natura
dettagliata della  normativa,  di  sfere  di  competenza  legislativa
regionale come delineate nel punto che precede.  La  inammissibilita'
della questione  e'  sorretta  dalle  medesime  argomentazioni  sopra
svolte e trae origine, in presenza di  un  titolo  di  legittimazione
esclusiva dello Stato, dalla genericita' delle  censure  e  dal  loro
carattere indifferenziato, oltre che  dall'erroneo  riferimento  alla
natura di «dettaglio» delle disposizioni oggetto di gravame. 
    19. - La Regione Emilia-Romagna (ric. n. 73  del  2006)  censura,
con riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost. e  al  principio  di
leale collaborazione, l'art. 28, comma 2,  lettera  b),  del  Codice,
nella parte cui demanda ad un regolamento statale di disciplinare  le
modalita'  di  pubblicita'   dell'avvenuto   deposito   di   progetti
sottoposti alla "VIA regionale". La Regione Calabria (ric. n. 68  del
2006) ha impugnato il secondo comma del citato art. 28, il quale alla
lettera a) stabilisce che il committente provvede a proprie spese «al
deposito del progetto dell'opera, dello studio di impatto  ambientale
e di un congruo numero di copie della sintesi non tecnica presso  gli
uffici individuati (...) dalle  amministrazioni  dello  Stato,  dalle
Regioni e dalle Province autonome interessate». 
    La questione proposta dalla Regione Calabria  in  relazione  alla
lettera a) dell'art. 28 e' inammissibile per genericita', non essendo
sorretta   da   alcuna   argomentazione   volta   a   dimostrare   la
illegittimita' costituzionale della norma stessa. 
    Con  riferimento  alla  censura  relativa  alla  lettera  b)  del
medesimo art. 28 deve essere dichiarata la cessazione  della  materia
del contendere, come d'altronde richiesto nella sua memoria difensiva
della Regione Emilia-Romagna, in quanto nel breve periodo transitorio
di vigenza delle disposizioni  impugnate  (poi  abrogate,  come  piu'
volte rilevato, dal decreto legislativo n. 4 del 2008) non  e'  stato
adottato  il  regolamento  governativo  ivi  previsto,   sicche'   le
disposizioni stesse non hanno prodotto alcun effetto. 
    20. -  Per  la  sua  genericita'  deve  essere  anche  dichiarata
inammissibile la questione, sollevata dalla Regione Calabria (ric. n.
68 del 2006), relativa alla impugnazione degli  artt.  29,  comma  1,
primo  periodo,  31,  comma  1,  e  43,  comma  4,  i  quali  dettano
disposizioni concernenti la «partecipazione al procedimento» di VIA. 
    21. - Ad identica conclusione  deve  pervenirsi  in  ordine  alle
censure  proposte  dalla  medesima  Regione  Calabria  nei  confronti
dell'art. 29, commi da 2 a 5, del Codice. Anche  in  questo  caso  le
doglianze prospettate in  ordine  alle  disposizioni  attinenti  alla
«partecipazione al procedimento» di VIA,  si  presentano  affette  da
assoluta  genericita',  sicche'  si   impone   la   declaratoria   di
inammissibilita' della questione. 
    22. - La Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste  (ric.  n.  71  del
2006) ha impugnato l'art. 31, commi 1 e 2, mentre la Regione Calabria
(ric. n. 68 del 2006) ha impugnato lo stesso art. 31 nei commi da 2 a
4. La normativa censurata disciplina il «giudizio  di  compatibilita'
ambientale»  e  prevede  che  la  procedura  di   valutazione   debba
concludersi con un giudizio motivato  da  adottare  entro  90  giorni
dalla pubblicazione di cui all'art. 28, comma 2,  lettera  b),  dello
stesso Codice. 
    Le ricorrenti basano le loro censure sul presunto  contrasto  tra
le  disposizioni  impugnate  e  «il  coordinamento  delle   procedure
autorizzative da parte delle Regioni»: infatti,  si  deduce  che  «la
maggiore parte delle Regioni hanno (...) adottato procedure di VIA di
durata compresa tra i 120 e 150 giorni, con  il  risultato  che,  pur
attivando  correttamente  la  procedura  secondo  i  tempi   previsti
dall'attuale  normativa,  le   Regioni   si   vedrebbero   scavalcate
dall'esercizio  del  potere  sostitutivo  statale»   (Regione   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste). 
    Quanto poi ai commi da 2 a 4, la Regione Calabria osserva che  la
normativa censurata, lungi dal potersi considerare  come  espressione
di principi  fondamentali,  presenterebbe  aspetti  di  dettaglio  e,
comunque, avrebbe dovuto rispettare «l'istanza cooperativa». 
    Le questioni cosi' proposte sono  palesemente  inammissibili  per
genericita',   non   essendo   supportate   da   effettivi   elementi
argomentativi. Ne', comunque, sono individuabili,  sulla  base  delle
scarne motivazioni offerte dalle  ricorrenti,  specifiche  competenze
legislative regionali che risulterebbero lese. In ogni caso, poi,  la
riduzione  del  termine   di   conclusione   del   procedimento   dai
centocinquanta giorni precedentemente previsti a novanta  giorni  non
e' irragionevole, ne' e' idonea a vulnerare prerogative regionali. 
    23. - Norme regolatrici della cosiddetta «procedura di  verifica»
sono contenute nell'art. 32 del Codice. 
    Di tale articolo la  Regione  Calabria  (ric.  n.  68  del  2006)
censura il comma 3, secondo il  quale  «l'autorita'  competente  deve
pronunciarsi  entro  i  sessanta  giorni  decorrenti  dalla  domanda,
individuando eventuali prescrizioni per la mitigazione degli  impatti
e per il monitoraggio  delle  opere  o  degli  impianti;  avverso  il
silenzio  inadempimento  sono  esperibili  i  rimedi  previsti  dalla
normativa vigente. Il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio, le Regioni e le Province autonome  di  Trento  e  Bolzano
provvedono affinche' l'elenco dei progetti  per  i  quali  sia  stata
chiesta la verifica ed i relativi esiti siano resi pubblici». 
    In relazione a tale disposizione la ricorrente si limita  ad  una
generica censura di illegittimita' costituzionale per  la  natura  di
estremo dettaglio di essa. 
    La ricorrente, in realta', neanche indica le proprie  prerogative
legislative che avrebbero subito un vulnus, ne'  specifica  in  quale
modo le prescrizioni procedimentali fissate dalla normativa impugnata
comprimerebbero  sfere  di  competenza  regionali  costituzionalmente
garantite. 
    In  presenza  di  siffatte  carenze  motivazionali,  deve  essere
dichiarata la inammissibilita' per  genericita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale proposta. 
    24. - Con riferimento alle «relazioni tra VAS e VIA», e cioe' tra
le due  distinte  procedure  di  valutazione  ambientale  strategica,
riferita a piani, e di valutazione di impatto ambientale, riferita  a
singole opere ed interventi, il Codice dispone che «per i progetti di
opere ed interventi da realizzarsi in attuazione di piani o programmi
gia' sottoposti a valutazione ambientale strategica, e che  rientrino
tra le categorie per le quali e' prescritta la valutazione di impatto
ambientale, in sede di esperimento di quest'ultima costituiscono dati
acquisiti tutti  gli  elementi  positivamente  valutati  in  sede  di
valutazione di impatto  strategico  o  comunque  decisi  in  sede  di
approvazione del piano o programma» (art. 33). 
    Le  Regioni  Emilia-Romagna  (ric.  n.  73  del  2006)  e   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste (ric. n.  71  del  2006)  hanno  censurato  le
citate norme lamentando che esse  violano,  innanzitutto,  l'art.  11
della direttiva del 27 giugno  2001,  n.  2001/42/CE  (Direttiva  del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la  valutazione  degli
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente), secondo  cui
la   valutazione   ambientale   dei   piani   e   programmi   «lascia
impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE e qualsiasi
altra disposizione della normativa comunitaria, e la stessa direttiva
85/337/CEE, che nel disciplinare la VIA non prevede affatto  in  essa
una possibile pregiudiziale valutazione di elementi rilevanti per  la
decisione». 
    Inoltre, la Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste ha lamentato  la
violazione dell'art. 117, quinto comma,  Cost.,  in  quanto  verrebbe
limitata «la discrezionalita' del legislatore  regionale,  competente
anche in sede di attuazione delle  citate  direttive  comunitarie»  a
norma della citata disposizione costituzionale. 
    Le suddette questioni devono essere dichiarate inammissibili  per
genericita' delle doglianze prospettate, atteso che le ricorrenti non
hanno  neppure  dedotto  quale  effettiva   incidenza   la   suddetta
violazione del diritto  comunitario  avrebbe  su  proprie  competenze
costituzionalmente garantite. Ne'  la  Regione  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste,  la  quale  ha  lamentato,  in  particolare,  la  violazione
dell'art. 117, quinto comma, Cost., si e' data carico di  esplicitare
le ragioni per le quali, in una materia  riconducibile  a  competenze
esclusive dello Stato  (quale  e'  quella  della  tutela  ambientale)
sarebbe inibito allo Stato  dettare  disposizioni  di  attuazione  di
normative comunitarie. 
    25. - La Regione Calabria (ric. n.  68  del  2006)  ha  impugnato
l'art. 34, comma 2, «il quale individua in maniera minuziosa cio' che
e' tenuto a fare il proponente che manifesti la volonta' di  ottenere
che la procedura  di  VIA  sia  integrata  nel  procedimento  per  il
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale». Tale norma, nella
prospettiva della ricorrente, sarebbe costituzionalmente  illegittima
per la sua natura di estremo dettaglio. 
    La censura e' inammissibile per  genericita',  atteso  che,  come
piu' volte rilevato, non e' sufficiente, in presenza di  una  materia
di  competenza  legislativa  esclusiva  statale,  addurre  la  natura
dettagliata   della   norma   per   desumerne    la    illegittimita'
costituzionale. 
    26. - L'art. 42 del Codice, in tema di «progetti sottoposti a VIA
in sede regionale o provinciale» e' stato censurato nel comma 2 dalla
Regione Piemonte (ric. n. 70 del 2006) e dalla Regione Calabria (ric.
n. 68 del 2006), in  quanto  modificando  il  sistema  precedente  di
determinazione  delle  soglie  e  fissando  criteri  troppo   rigidi,
violerebbe le competenze regionali. 
    Le doglianze prospettate dalle Regioni Calabria e  Piemonte  sono
inammissibili per genericita', atteso che non  viene  indicato  quale
sarebbe lo specifico ambito materiale violato dalle norme impugnate. 
    27. - La Regione Piemonte (ric. n.  70  del  2006)  ha  impugnato
l'art. 43 in quanto «vincola, con norme di dettaglio,  la  disciplina
da parte delle Regioni delle  procedure  di  valutazione  di  impatto
ambientale per i progetti di loro competenza,  senza  che  sussistano
esigenze di uniformita' e standard di tutela». 
    La Regione Calabria (ric. n. 68 del 2006) ha impugnato il comma 5
dell'art. 43 «che disciplina i casi e le modalita' di sospensione dei
lavori  in  corso  ai  fini  del  ripristino  delle   condizioni   di
compatibilita'   ambientale»;   anche   tale   disposizione,    nella
prospettiva della ricorrente, sarebbe costituzionalmente  illegittima
per la sua natura di estremo dettaglio. 
    Le censure prospettate sono inammissibili  per  genericita',  non
avendo entrambe le  ricorrenti  addotto  alcun  argomento  dal  quale
desumere l'incidenza negativa del contenuto  delle  norme  in  ambiti
materiali di pertinenza regionale. 
    28. - La Regione Calabria (ric. n.  68  del  2006)  ha  impugnato
l'art. 44 nella parte in  cui  «determina  la  durata  massima  della
proroga dei termini per la conclusione della procedura di VIA»;  tale
disposizione,   nella   prospettiva   della    ricorrente,    sarebbe
costituzionalmente  illegittima  per  la  sua   natura   di   estremo
dettaglio. 
    La stessa Regione ha censurato l'art. 46,  «nella  parte  in  cui
limita eccessivamente l'individuazione,  ad  opera  delle  Regioni  e
delle Province autonome, delle ipotesi  di  esonero  dalla  procedura
ordinaria e la possibilita' di  promuovere  procedure  semplificate»;
tale  disposizione,  nella  prospettiva  della  ricorrente,   sarebbe
costituzionalmente  illegittima  per  la  sua   natura   di   estremo
dettaglio. 
    La medesima ricorrente ha  impugnato  anche  l'art.  50  relativo
all'«adeguamento  delle  disposizioni   regionali   e   provinciali».
L'illegittimita'   di   tale   norma   sarebbe   conseguenza    della
illegittimita' delle altre disposizioni impugnate. 
    Le censure sono inammissibili  per  genericita':  la  ricorrente,
infatti, con riferimento agli  artt.  44  e  46,  si  e'  limitata  a
rilevare la  natura  dettagliata  delle  disposizioni  censurate  per
desumere la  violazione  di  competenze  regionali  che  non  vengono
neanche indicate; con riferimento  all'art.  50,  si  e'  limitata  a
richiamare genericamente le doglianze  prospettate  in  relazione  «a
molte delle disposizioni contenute nella Parte seconda»  del  Codice,
senza aggiungere alcuna argomentazione di rilievo. 
    29. - Le Regioni Toscana (ric. n. 69 del 2006), Piemonte (ric. n.
70 del 2006), Marche (ric. n. 79 del 2006), hanno impugnato il  comma
3 dell'art. 51 per violazione degli artt. 117 e 118 e  del  principio
di leale collaborazione; la Regione Emilia-Romagna (ric.  n.  73  del
2006) ha censurato, oltre al comma 3,  anche  i  commi  1  e  5,  per
violazione  dell'art.  117  Cost.,  nonche'  dei  principi  di  leale
collaborazione  e  di  legalita'.  Infine,  la  Regione  Calabria  ha
impugnato il solo art. 51, comma 1, per violazione degli artt. 117  e
118 Cost. 
    L'efficacia  di  tali  norme  e'  subordinata  all'emanazione  di
«regolamenti e  norme  tecniche  integrative»  della  disciplina  del
procedimento di valutazione di impatto ambientale. 
    Le disposizioni  impugnate,  abrogate  dall'art.  4  del  decreto
legislativo n. 4 del 2008,  non  hanno  avuto  attuazione  nel  breve
periodo della loro vigenza non risultando, come affermato anche dalle
ricorrenti che hanno depositato memorie  nell'imminenza  dell'udienza
pubblica, che siano stati emanati i previsti atti regolamentari. 
    Deve,  pertanto,  essere  dichiarata  cessata  la   materia   del
contendere. 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Riuniti i giudizi, 
    Riservata a  separate  pronunce  la  decisione  sull'impugnazione
delle altre disposizioni contenute nel decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); 
      1)  dichiara   inammissibili   gli   interventi   in   giudizio
dell'Associazione italiana per il World Wide  Fund  for  Nature  (WWF
Italia)  -  Onlus,  della  Biomasse  Italia  s.p.a.,  della  Societa'
italiana centrali  termoelettriche-Sicet  s.r.l.,  della  Ital  Green
Energy s.r.l., della E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente s.p.a.; 
      2)  dichiara  inammissibile  la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 23, in relazione all'Allegato III alla parte
seconda, del decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  proposta,  in
riferimento all'art. 117, primo e quinto comma, Cost., dalla  Regione
Piemonte, con il ricorso indicato in epigrafe; 
      3)  dichiara  non  fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo n.  152
del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 11,  76  e  117  Cost.,
dalle Regioni Emilia-Romagna e Valle d'Aosta/Vallee  d'Aoste,  con  i
ricorsi indicati in epigrafe; 
      4)  dichiara  inammissibile  la   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  24,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006, proposta, in  riferimento  all'art.  117
Cost., dalla Regione  Emilia-Romagna,  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe; 
      5)  dichiara  inammissibili  le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 25, comma 1, lettera a), e  35,  comma  1,
lettera a), proposte, in riferimento agli  artt.  117  e  118  Cost.,
dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe; 
      6) dichiara cessata la materia del contendere  in  ordine  alle
questioni di legittimita' costituzionale degli  artt.  25,  comma  1,
lettera a), 35 e 42, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 152  del
2006, proposte, in riferimento agli artt. 5, 76, 117 e 118 Cost. e al
principio di leale collaborazione, dalle Regioni  Toscana  e  Puglia,
con i ricorsi indicati in epigrafe; 
      7)  dichiara  non  fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 25, comma 1, lettera a), 35 e 42, commi  1
e  3,  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  proposte,   in
riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost.,  dalle  Regioni,  Marche,
Umbria, Emilia-Romagna, Piemonte e Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste,  con
i ricorsi indicati in epigrafe; 
      8) dichiara cessata la materia del contendere  in  ordine  alle
questioni di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  25,  comma  1,
lettera b), del decreto legislativo n. 152  del  2006,  proposte,  in
riferimento agli artt. 11, 76, 117 e 118 Cost., dalle Regioni Toscana
e Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe; 
      9)  dichiara  inammissibile  la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 26, commi 2, 3 e 4, del decreto  legislativo
n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117  Cost.,  dalla
Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe; 
      10) dichiara cessata la materia del contendere in  ordine  alla
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma  3,  del
decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  proposta,  in  riferimento
all'art. 117 Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato  in
epigrafe; 
      11)  dichiara  non  fondata  la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n.  152
del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla  Regione
Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe; 
      12)  dichiara  inammissibili  le  questioni   di   legittimita'
costituzionale degli articoli da 26 a 34 e da 43  a  47  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006, proposte, in  riferimento  all'art.  117
Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe; 
      13)  dichiara  inammissibili  le  questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt.  28,  31,  comma  4,  e  39,  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76 e
77, primo comma,  Cost.,  dalla  Regione  Calabria,  con  il  ricorso
indicato in epigrafe; 
      14)  dichiara  inammissibili  le  questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 27, commi da 2 a 7, nonche' dell'Allegato  V
alla  parte  seconda,  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,
proposte, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione  Calabria,
con il ricorso indicato in epigrafe; 
      15)  dichiara  inammissibile  la  questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  28,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006, proposta, in  riferimento  all'art.  117
Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe; 
      16) dichiara cessata la materia del contendere in  ordine  alla
questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  28,  comma  2,
lettera b), del decreto legislativo n. 152  del  2006,  proposta,  in
riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost., e al principio di leale
collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato
in epigrafe; 
      17)  dichiara  inammissibili  le  questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 29, commi 1, primo periodo,  2  e  5,  31,
comma 1, e 43, comma 4, del decreto  legislativo  n.  152  del  2006,
proposte, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione  Calabria,
con il ricorso indicato in epigrafe; 
      18)  dichiara  inammissibile  la  questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo  n.
152 del 2006, proposta, in  riferimento  all'art.  117  Cost.,  dalla
Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste,  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe; 
      19)  dichiara  inammissibile  la  questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 31, commi 2, 3 e 4, del decreto  legislativo
n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117  Cost.,  dalla
Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe; 
      20)  dichiara  inammissibile  la  questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 32, comma 3, del decreto legislativo n.  152
del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla  Regione
Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe; 
      21)  dichiara  inammissibili  le  questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 33, del decreto legislativo n. 152 del 2006,
proposte, in riferimento agli artt. 117, primo e quinto comma, Cost.,
dalle Regioni Emilia-Romagna e Valle d'Aosta/Vallee  d'Aoste,  con  i
ricorsi indicati in epigrafe; 
      22)  dichiara  inammissibile  la  questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo n.  152
del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla  Regione
Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe; 
      23)  dichiara  inammissibili  le  questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo n.  152
del 2006, proposte, in riferimento all'art. 117 Cost., dalle  Regioni
Piemonte e Calabria, con i ricorsi indicati in epigrafe; 
      24)  dichiara  inammissibili  le  questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 43, del decreto legislativo n. 152 del 2006,
proposte, in riferimento all'art. 117 Cost., dalle Regioni Piemonte e
Calabria, con i ricorsi indicati in epigrafe; 
      25)  dichiara  inammissibile  la  questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 44, del decreto legislativo n. 152 del 2006,
proposta, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione  Calabria,
con il ricorso indicato in epigrafe; 
      26)  dichiara  inammissibile  la  questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 46, del decreto legislativo n. 152 del 2006,
proposta, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione  Calabria,
con il ricorso indicato in epigrafe; 
      27)  dichiara  inammissibile  la  questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 50, del decreto legislativo n. 152 del 2006,
proposta, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione  Calabria,
con il ricorso indicato in epigrafe; 
      28) dichiara cessata la materia del contendere in  ordine  alla
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51, comma  1,  del
decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta,  in  riferimento  agli
artt. 117 e  118  Cost.,  dalla  Regione  Calabria,  con  il  ricorso
indicato in epigrafe; 
      29) dichiara cessata la materia del contendere in  ordine  alla
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51, commi 1,  3  e
5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in  riferimento
all'art. 117 Cost., nonche' al principio di leale collaborazione e al
principio di legalita', dalla Regione Emilia-Romagna, con il  ricorso
indicato in epigrafe; 
      30) dichiara cessata la materia del contendere in  ordine  alle
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 51, comma  3,  del
decreto legislativo n. 152 del 2006  proposte,  in  riferimento  agli
artt. 117, 118 Cost. nonche' al principio  di  leale  collaborazione,
dalle Regioni Toscana, Marche e Piemonte, con i ricorsi  indicati  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2009. 
                       Il Presidente: Amirante 
                       Il redattore: Quaranta 
                      Il cancelliere: Di Paola 
      Depositato in cancelleria il 23 luglio 2009. 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola 
                                                             Allegato 
                        ordinanza letta all'udienza del 5 maggio 2009 
                              Ordinanza 
    Considerato che il presente giudizio di  costituzionalita'  delle
leggi, promosso in via di azione,  e'  configurato  come  svolgentesi
esclusivamente tra soggetti  titolati  di  potesta'  legislativa,  in
quanto avente ad oggetto questioni  di  competenza  normativa,  fermi
restando, per i soggetti privi di tale potesta', i mezzi della tutela
delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di  fronte  ad
altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte questa
Corte in via incidentale (sentenze nn. 405 del 2008 e 469 del 2005). 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Dichiara inammissibile l'intervento spiegato nei giudizi indicati
in epigrafe dalla Associazione Italiana per il World  Wide  Fund  for
Nature -  ONLUS  e  da  Biomasse  Italia  S.p.a.,  Societa'  Italiana
Centrali Termoelettriche - SICET S.r.l., Ital Green Energy S.r.l.  ed
E.T.A. Energie Tecnologiche Ambiente S.p.a. 
                       Il Presidente: Amirante