N. 223 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 maggio 2009

Ordinanza del 27 maggio  2009  emessa  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Eurofly S.p.A.  contro
Autorita' Garante della concorrenza e del mercato ed altri. 
 
Impresa  e  imprenditore  -  Disposizioni  urgenti  in   materia   di
  ristrutturazione  di  grandi  imprese  in  crisi  -  Operazioni  di
  concentrazione effettuate entro il  30  giugno  2009,  tra  imprese
  operanti nei servizi pubblici essenziali connesse o  contestuali  o
  comunque previste nel programma debitamente  autorizzato,  relativo
  alla  procedura  di  amministrazione  straordinaria  delle   grandi
  imprese in stato di insolvenza -  Esclusione  della  necessita'  di
  autorizzazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 -  Obbligo
  delle  stesse  imprese  di  notificare   le   suddette   operazioni
  all'Autorita' garante della concorrenza e  del  mercato  unitamente
  alla proposta di  misure  comportamentali  idonee  a  prevenire  il
  rischio di imposizione di prezzi o  altre  condizioni  contrattuali
  ingiustificatamente  gravose  per  i  consumatori  in   conseguenza
  dell'operazione - Previsione dell'adozione da parte dell'Autorita',
  entro trenta  giorni  dalla  comunicazione  dell'operazione,  della
  prescrizione  delle  predette  misure  con  le   modificazioni   ed
  integrazioni ritenute necessarie,  nonche'  della  definizione  del
  termine, non inferiore a tre anni, entro il quale le  posizioni  di
  monopolio eventualmente determinatesi devono cessare - Sanzioni  in
  caso di inottemperanza - Violazione del principio di uguaglianza  -
  Lesione del principio di liberta' di iniziativa economica privata e
  di concorrenza. 
- Decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, art. 4, comma  4-quinquies,
  convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39,
  aggiunto dall'art. 1, comma 10, del decreto-legge 28  agosto  2008,
  n. 134, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2008,
  n. 166. 
- Costituzione, artt. 3 e 41. 
(GU n.37 del 16-9-2009 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 1224 del 2009, proposto  da  Soc.  Eurofly  S.p.A.,
rappresentato e difeso dagli avv. Cristoforo Osti,  Romolo  Persiani,
Aldo Travi, con domicilio eletto presso Romolo Persiani in Roma,  via
Toscana n. 10; 
    Contro Autorita' garante concorrenza e mercato,  rappresentata  e
difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per  legge  in  Roma,
via dei Portoghesi n. 12; 
    Nei confronti di Soc. Alitalia Compagnia Aerea  Italiana  S.p.A.,
rappresentata e difesa dagli avv. Guido  Bellini,  Filippo  Lattanzi,
Gian Michele Roberti, Marco Serpone, con domicilio eletto presso Gian
Michele Roberti in Roma, Foro Troiano n. 1/A; Soc.  Air  One  S.p.A.,
Soc. Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. in amm. straordinaria, Soc.
Alitalia  Servizi  S.p.A.  in  amministrazione  straordinaria,   Soc.
Alitalia  Airport  S.p.A.  in  amministrazione  straordinaria,   Soc.
Alitalia Express S.p.A. in amministrazione straordinaria, Soc. Volare
S.p.A.  in  amministrazione  straordinaria,  per  l'annullamento  del
provvedimento dell'Autorita' Garante della concorrenza e del mercato,
adottato  nell'adunanza  del  3  dicembre  2008  a  conclusione   del
procedimento n. C/9812. 
    Visto il ricorso con i relativi allegati; 
    Visto l'atto di costituzione in  giudizio  di  Autorita'  garante
della concorrenza e del mercato; 
    Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  di  Soc.  Alitalia
Compagnia Aerea Italiana S.p.A.; 
    Visto  il  ricorso  incidentale  condizionale  proposto  da  Soc.
Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A.; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio proposto dal  ricorrente
incidentale, rappresentato e difeso  relatore  nell'udienza  pubblica
del giorno 20 maggio 2009 il dott. Roberto Caponigro e uditi  per  le
parti i difensori come specificato nel verbale; 
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. 
                              F a t t o 
    La Societa' ricorrente premette di operare nel trasporto aereo di
linea in concorrenza, tra gli altri,  con  le  Societa'  Alitalia  ed
AirOne, per cui ritiene di essere titolare di un interesse  legittimo
al  corretto  esercizio  del  potere  amministrativo  in  merito   ad
operazioni di concentrazione relative ai suoi principali  concorrenti
e di avere interesse  ad  impugnare  i  provvedimenti  che  assegnino
vantaggi ad essi. 
    Con  l'impugnato  provvedimento  adottato  nell'adunanza  del   3
dicembre 2008, l'Autorita' Garante della concorrenza e del mercato  -
vista la comunicazione della societa' CAI S.p.A., ai sensi  dell'art.
4, comma 4-quinquies del decreto-legge  23  dicembre  2003,  n.  347,
recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi
imprese in stato di insolvenza» convertito, con modificazioni,  dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dal decreto  legge  28
agosto 2008, n. 134, convertito con modificazioni in legge  dall'art.
1, comma 1, legge 27 ottobre 2008, n. 166, con la quale  la  societa'
ha notificato preventivamente l'operazione di concentrazione relativa
all'acquisizione di alcuni rami  d'azienda  delle  societa'  Alitalia
Linee  Aeree  Italiane  S.p.A.  in   amministrazione   straordinaria,
Alitalia Servizi S.p.A. in  amministrazione  straordinaria,  Alitalia
Airport S.p.A. in  amministrazione  straordinaria,  Alitalia  Express
S.p.A.   in   amministrazione   straordinaria,   Volare   S.p.A.   in
amministrazione straordinaria (gruppo AZ)  e  delle  societa'  AirOne
S.p.A., AirOne City Liner S.p.A., European Avia Service  S.p.A.,  Air
One Technic S.p.A. e Challey Ltd  (gruppo  AP)  -  ha  deliberato  di
rendere obbligatori alcune misure comportamentali  per  prevenire  il
rischio di imposizione di prezzi  ed  altre  condizioni  contrattuali
ingiustificatamente   gravose   per   i   consumatori    a    seguito
dell'operazione, fissando al 31 dicembre 2011  la  data  prima  della
quale sara' stabilito il successivo termine, di cui all'art. 1, comma
10, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, come  modificato  dalla
legge di conversione,  entro  il  quale  le  posizioni  di  monopolio
eventualmente determinatesi a seguito dell'operazione devono cessare,
previo avvio di idoneo procedimento istruttorio. 
    La ricorrente, ritenendo che all'esito di tale provvedimento  sia
stata ammessa  un'operazione  di  concentrazione  in  violazione  dei
principi basilari in tema di concorrenza e di garanzia  del  mercato,
ha proposto il presente ricorso, articolato nei  seguenti  motivi  di
impugnativa: 
Vizi attinenti ai contenuti del provvedimento impugnato. 
    Illegittimita' degli atti impugnati, per illegittimita' del  d.l.
28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge 27 ottobre 2008,  n.  166
(c.d. decreto Alitalia). 
    Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto adottato
in applicazione di una disciplina legislativa a sua volta viziata per
illegittimita'  costituzionale.  In  particolare,  sussisterebbe   la
violazione  dei  principi  sulla  concorrenza,  rappresentati   nella
liberta' di iniziativa economica  tutelata  dall'art.  41  Cost.  che
trovano riscontro anche nell'art. 117 Cost. La  disciplina,  infatti,
inibirebbe i controlli antitrust  sulle  concentrazioni  tra  imprese
operanti nel settore dei servizi  pubblici  essenziali,  determinando
una situazione di mercato inidonea a produrre extraprofitti a  favore
del soggetto egemone, con grave pregiudizio  dei  concorrenti  e  dei
consumatori. 
    Lo strumento legislativo risulterebbe utilizzato  per  introdurre
una  disciplina  che  nessun  atto  amministrativo   avrebbe   potuto
tollerare per il suo carattere oggettivamente discriminatorio a danno
degli altri operatori del settore aereo.  La  disciplina  legislativa
avrebbe  introdotto  una  disparita'  di  trattamento  irragionevole,
perche' in contrasto  con  valori  costituzionali  di  rilievo,  come
quello della concorrenza, per cui  si  configurerebbe  la  violazione
dell'art. 3 Cost. e la violazione risulterebbe ancora piu' palese per
il fatto che il legislatore sarebbe intervenuto  sostanzialmente  con
una legge-provvedimento. 
    La ricorrente ha pertanto chiesto che sia sollevata la  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 10, d.l. 23  agosto
2008, n. 134, convertito in  legge  27  ottobre  2008,  n.  166,  per
violazione degli artt. 3 e 41 Cost. 
    Illegittimita' degli atti impugnati, per violazione del  d.l.  23
dicembre 2003, n. 347, e succ. mod. e del d.l.  28  agosto  2008,  n.
134, conv. in legge 27 ottobre 2008, n. 166. 
    Il  provvedimento  impugnato   non   rispetterebbe   neppure   la
disciplina e i vincoli  imposti  dalla  legislazione  in  materia  di
amministrazione straordinaria. L'eccezione alla necessita' di  previa
autorizzazione dell'operazione  di  concentrazione  sarebbe  limitata
alle «imprese operanti nel settore dei servizi  pubblici  essenziali»
e, ai sensi dell'art. 1, legge n. 146/1990, solo i servizi aerei  per
i/ collegamento con le isole potrebbero essere  considerati  «servizi
pubblici  essenziali»,  cosi'  come,   al   momento   di   concludere
l'operazione CAI non avrebbe disposto nemmeno di una  concessione  ad
esercitare l'attivita' di trasporto aereo, sicche' la  concentrazione
non  rientrerebbe  nell'ambito  di   applicazione   della   legge   e
l'Autorita' conserverebbe pieni  poteri  di  verifica  degli  effetti
anticoncorrenziali dell'operazione sul mercato. 
    Al momento della comunicazione dell'operazione, inoltre, Alitalia
non avrebbe posseduto i requisiti di solidita' finanziaria richiesti,
considerato che il 29 agosto 2008,  aveva  chiesto  la  dichiarazione
dello  stato  di  insolvenza   e   l'ammissione   all'amministrazione
straordinaria e che il 5 settembre era stato dichiarato il suo  stato
di  insolvenza,  ed  avrebbe  posseduto  esclusivamente  una  licenza
provvisoria concessa il 2 settembre 2008 e valida fino  al  10  marzo
2009. 
    Illegittimita' degli atti impugnati, per violazione dell'art.  86
del Trattato CE: illegittimita' degli atti impugnati, perche' fondati
su norme di diritto interno da disapplicare per il loro contrasto con
il diritto comunitario. 
    Il provvedimento impugnato sarebbe stato emanato  sulla  base  di
una normativa nazionale in contrasto con le norme  comunitarie  ed  i
principi del Trattato CE,  per  cui  sarebbe  illegittimo  in  quanto
emanato in ragione di una  normativa  nazionale  che  sarebbe  dovuta
essere disapplicata. 
    Sussisterebbe la violazione dell'art. 86 del Trattato  CE  e,  in
particolare, della deroga contenuta nell'art. 86, par. 2, perche'  il
«decreto Alitalia» avrebbe attribuito a CAI un monopolio ex lege, non
sindacabile da parte della competente Autorita' di  concorrenza,  non
giustificato dallo svolgimento  di  servizi  di  interesse  generale.
Anche volendo ipotizzare che ai  soggetti  coinvolti  nell'operazione
fosse  stato  affidato  formalmente  un  identificabile  servizio  di
interesse economico generale, non sarebbe chiaro come  l'applicazione
della legge nazionale  sul  controllo  delle  concentrazioni  avrebbe
potuto ostacolare la prestazione di tale specifico  servizio  e  come
l'assicurazione di un periodo minimo di tre anni di un  monopolio  ex
lege  possa  essere  considerato  necessario  a  tal  fine.  Ne'   la
circostanza  che  l'operazione  in  discorso  non  abbia   dimensione
comunitari  potrebbe  escludere  l'applicabilita'  dell'art.  86  del
Trattato in  quanto  la  violazione  contestata  consisterebbe  nella
creazione di una  situazione  di  monopolio  non  sottoposta  ad  una
valutazione degli effetti anticoncorrenziali e  non  giustificata  da
preminenti interessi economici generali. 
    La ricorrente, in via subordinata, ha chiesto che sia  sottoposta
alla Corte di giustizia delle Comunita' europee, ai  sensi  dell'art.
234 del Trattato CE, la questione se l'art. 1,  comma  10,  legge  n.
166/2008, il quale crea un monopolio  o  quasi  monopolio  legale  su
rotte fortemente commerciali, possa  essere  considerato  una  misura
necessaria e proporzionata, ai sensi dell'art. 86 del Trattato, e  in
particolare del suo par. 2, per assicurare lo svolgimento di  servizi
di interesse economico generale su  tratte  onerate  da  obblighi  di
servizi pubblici, senza che gli scambi comunitari siano  pregiudicati
in misura contraria agli interessi della Comunita'. 
    Illegittimita' degli atti impugnati, perche' fondati su norme  di
diritto interno da disapplicare per il loro contrasto con gli artt 3,
lettera g), 10 e 82 del Trattato. 
    Sussisterebbe la violazione del combinato  disposto  delle  norme
comunitarie in epigrafe in quanto l'acquisto, da  parte  di  CAI,  di
Alitalia e di AirOne comporterebbe un'ipotesi di sfruttamento abusivo
di posizione dominante determinato da un comportamento  dello  Stato.
La Corte di giustizia avrebbe dichiarato che puo'  costituire  abuso,
in violazione dell'art. 82, il  fatto  che  un'impresa  in  posizione
dominante rafforzi tale  posizione  tramite  l'incorporazione  di  un
concorrente, al  punto  che  il  grado  di  dominio  cosi'  raggiunto
rappresenti  un  sostanziale  ostacolo   per   la   concorrenza.   Il
rafforzamento  di  una   posizione   dominante,   insomma,   potrebbe
costituire di per se' stesso un abuso  di  posizione  dominante,  ove
ostacoli la concorrenza in maniera sostanziale.  L'Autorita'  avrebbe
avuto il potere-dovere di  esaminare  la  questione  anche  sotto  il
profilo dell'art. 82 e dell'effetto utile. 
    In subordine,  ha  chiesto  che  sia  sottoposta  alla  Corte  di
giustizia  delle  Comunita'  europee,  ai  sensi  dell'art.  234  del
Trattato CE, la questione se la emanazione di una legge nazionale che
induca un soggetto ad abusare della sua posizione  dominante  tramite
l'acquisto del suo principale concorrente sia contraria al  principio
di effetto utile delle norme del Trattato e debba  essere,  pertanto,
disapplicata. 
    Illegittimita'   degli   atti   impugnati,    per    incompetenza
dell'Autorita' garante a valutare l'operazione di concentrazione. 
    La valutazione dell'operazione di concentrazione sarebbe stata di
competenza della Commissione europea  in  quanto:  sussisterebbe  una
situazione di controllo congiunto di fatto su CAI;  CAI  sarebbe  una
scatola vuota e, quindi, le «imprese interessate» ai fini del calcolo
del  fatturato  sarebbero  i  singoli  soci  di  CAI;  l'acquisto  di
Alitalia, ed AirOne da parte  di  CAI  e  l'ingresso  di  un  partner
straniero  in  CAI  dovrebbero  essere  valutati  alla   stregua   di
operazioni interdipendenti, ai sensi del Regolamento CE n. 139/04. 
    In subordine,  ha  chiesto  che  sia  sottoposta  alla  Corte  di
giustizia  delle  Comunita'  europee,  ai  sensi  dell'art.  234  del
Trattato CE, la questione se: una situazione di  controllo  congiunto
di fatto possa sussistere nel caso sia  provata  l'esistenza  di  una
forte comunione di interessi; nel  caso  di  acquisto  del  controllo
congiunto tramite una «scatola  vuota»  imprese  interessate  debbano
considerarsi le imprese madri e non la societa'  veicolo;  l'acquisto
del controllo di CAI e l'ingresso del socio straniero debbano  essere
considerati quale unica operazione di concentrazione. 
    Illegittimita' degli atti impugnati  in  relazione  ai  contenuti
degli «obblighi imposti». 
    L'Autorita', come da  previsione  legislativa,  ha  esaminato  le
misure  comportamentali  proposte  da  CAI  per  verificare  la  loro
idoneita'  a  scongiurare  il  rischio  di  condizioni   contrattuali
ingiustificatamente gravose per i consumatori, ma gli impegni imposti
sarebbero incongrui rispetto a tale finalita'. Il  compito  demandato
all'Autorita' dalla norma di legge non sarebbe stato  quello  di  far
salvi pochi consumatori avveduti, ma di tutelare  i  consumatori  nel
loro complesso dall'esercizio  di  un  potere  di  mercato  sottratto
all'ordinario presidio antitrust. 
    L'Avvocatura  dello  Stato  ha  eccepito  l'inammissibilita'  del
ricorso per carenza di legittimazione ad agire, atteso che le  misure
comportamentali previste dal d.l.  n.  134/2008  sono,  per  espressa
previsione normativa,  a  tutela  dei  consumatori;  nel  merito,  ha
contestato la fondatezza delle censure  dedotte  concludendo  per  il
rigetto del gravame: 
    L'Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A. ha proposto  ricorso
incidentale  condizionato  avverso  il  provvedimento  impugnato  per
l'ipotesi in cui questo  Tribunale  dovesse  accogliere,  anche  solo
parzialmente,  le  censure  dedotte  nei  confronti  della  decisione
autorizzatoria dell'Autorita'. 
    Il ricorso incidentale condizionato, premesso che l'Autorita' non
avrebbe correttamente esaminato l'impatto dell'operazione  sottoposta
al suo scrutinio avendo erroneamente definito il  mercato  rilevante,
e' articolato nei seguenti motivi d'impugnativa: 
    Eccesso  di  potere,  difetto  di   motivazione,   contraddizione
intrinseca e contrarieta' alla prassi  nazionale  e  comunitaria  con
riferimento  alla  definizione  del  mercato  rilevante  quanto  alla
sostituibilita' fra aeroporti. 
    I tre scali del comprensorio del  capoluogo  lombardo  (Malpensa,
Linate e Orio al Serio) sarebbero intercambiabili tra loro,  per  cui
l'analisi-concorrenziale dovrebbe essere condotta con  riferimento  a
mercati rilevanti identificati con i collegamenti  tra  la  catchment
area milanese (che ricomprende i tre scali indicati) e  la  catchment
area dei luoghi di destinazione; analoghe  considerazioni  varrebbero
per il sistema aeroportuale di Roma che includerebbe sia  l'aeroporto
di Fiumicino che quello di Ciampino. 
    Eccesso di  potere,  difetto  di  motivazione  contrarieta'  alla
prassi comunitaria e difetto  di  istruttoria  con  riferimento  alla
definizione   del   mercato   rilevante   quanto   alla   concorrenza
intermodale. 
    Il provvedimento non  avrebbe  correttamente  valutato  un  altro
essenziale parametro di analisi concorrenziale, la  c.d.  concorrenza
intermodale, atteso che su tratte di media  lunghezza  e'  plausibile
che il treno costituisca l'alternativa prevalente all'aereo. 
    Ulteriori vizi dell'analisi svolta nel provvedimento:  violazione
di  legge,  eccesso  di   potere,   violazione   del   principio   di
proporzionalita', difetto di istruttoria e di motivazione. 
    La valutazione sarebbe dovuta essere limitata ai mercati in  cui,
a seguito dell'operazione, si sarebbero potute creare  situazioni  di
monopolio. 
    L'Autorita' non avrebbe dovuto  subordinare  l'autorizzazione  al
rispetto  di  rimedi  aggiuntivi  rispetto  a  quelli   proposti   da
Alitalia - CAI in quanto tali rimedi addizionali sarebbero  privi  di
fondamento e sproporzionati. 
    Nel  merito,  la  controinteressata,  con  ampia  ed   articolata
memoria, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte. 
    La ricorrente ha depositato altra memoria, con cui ha  contestato
la fondatezza delle censure proposte da  Alitalia -  Compagnia  Aerea
Italiana S.p.A. con il ricorso incidentale  condizionato,  insistendo
per l'accoglimento del ricorso. 
    All'udienza pubblica del  20  maggio  2009,  la  causa  e'  stata
trattenuta per la decisione. 
                            D i r i t t o 
    1. - L'eccezione di inammissibilita' del ricorso per  carenza  di
legittimazione ad agire  formulata  dall'Avvocatura  dello  Stato  e'
infondata. 
    Il diritto  al  ricorso  nel  processo  amministrativo  sorge  in
conseguenza della lesione attuale di un interesse sostanziale e tende
ad  un  provvedimento  giurisdizionale  idoneo,  se   favorevole,   a
rimuovere quella lesione. 
    Condizioni   soggettive   per   agire   in   giudizio   sono   la
legittimazione ad agire (detta anche  legittimazione  processuale)  e
1'interesse a ricorrere: la prima  spetta  a  colui  che  affermi  di
essere titolare della situazione  giuridica  sostanziale  in  ipotesi
ingiustamente   lesa   dal   provvedimento   amministrativo,   mentre
l'interesse al ricorso consiste in un vantaggio pratico  e  concreto,
anche soltanto eventuale o morale, che puo'  derivare  al  ricorrente
dall'accoglimento dell'impugnativa. 
    La   possibilita'   di   proporre   un'azione   impugnatoria   di
provvedimenti  amministrativi,  al  di  la'  di  specifiche   ipotesi
contemplate dalla legge, non e' concessa a chiunque  in  qualita'  di
cittadino intenda censurare l'esercizio del potere pubblico,  vale  a
dire uti cives, ma soltanto al titolare di una posizione di interesse
legittimo e  cioe'  di  una  posizione  qualificata  e  differenziata
rispetto  alla  posizione   di   tutti   gli   altri   membri   della
collettivita', vale a dire uti singulus. 
    La posizione legittimante alla proposizione del ricorso,  quindi,
e' caratterizzata dalla differenziazione e dalla qualificazione. 
    La prima qualita' puo' discendere dall'atto amministrativo quando
esso incide immediatamente nella sfera giuridica del soggetto  ovvero
puo' rinvenirsi nel collegamento tra la sfera  giuridica  individuale
ed il bene della vita oggetto della potesta' pubblica  quando  l'atto
esplica effetti diretti nella sfera giuridica altrui e, in ragione di
tali effetti, e' destinato ad interferire sulla posizione sostanziale
del ricorrente. 
    Peraltro,  ai   fini   della   configurazione   della   posizione
sostanziale legittimante l'azione, non e' sufficiente che sussista un
qualsiasi  interesse  differenziato,  rispetto  a  quello  di   altri
soggetti, al corretto esercizio  del  potere  amministrativo,  ma  il
necessario anche che l'interesse  individuale  sia  qualificato,  sia
cioe' considerato dalla norma attributiva del potere, nel  senso  che
tale norma  o  l'ordinamento  nel  suo  complesso  deve  prendere  in
considerazione  oltre  l'interesse  pubblico  che  e'   precipuamente
preordinata a soddisfare anche l'interesse individuale privato su cui
va ad incidere l'azione amministrativa. 
    Nella fattispecie in esame, la posizione dell'impresa ricorrente,
in quanto  concorrente  delle  imprese  che  hanno  posto  in  essere
l'operazione di concentrazione, e' ovviamente  differenziata,  mentre
occorre indagare sulla sua qualificazione. 
    L'art. 4, comma 4-quinquies, d.l.  n.  347/2003  prevede  che  le
misure  comportamentali  che  l'Autorita'   deve   prescrivere   sono
finalizzate a prevenire il rischio di imposizione di prezzi  o  altre
condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consumatori
in conseguenza dell'operazione, per  cui  la  norma  attributiva  del
relativo  potere  ha  avuto   in   considerazione   l'interesse   dei
consumatori e non anche quello dei  concorrenti  con  la  conseguenza
che, difettando sotto tale profilo la qualificazione della posizione,
le censure proposte  avverso  le  misure  comportamentali  prescritte
dall'Autorita'   si   rivelano   inammissibili   per    carenza    di
legittimazione. 
    Diversamente, con gli altri motivi di impugnativa, la  ricorrente
non mira a  censurare  le  prescrizioni  comportamentali  individuate
dall'Autorita' a  tutela  dei  consumatori,  ma  intende  mettere  in
discussione   la   legittimita'   della    stessa    operazione    di
concentrazione, operazione presupposta dal  provvedimento  in  quanto
consentita dalla norma di legge. 
    Sotto  tale  profilo  le   censure   proposte   sono   senz'altro
ammissibili in quanto la ricorrente ha ovviamente una  posizione  non
solo differenziata ma anche qualificata, in ragione  della  finalita'
della disciplina legislativa in  materia  di  concentrazione  dettata
anche e soprattutto a tutela della liberta'  di  concorrenza  tra  le
imprese. 
    D'altra  parte,  ove  si  disconoscesse  la   sussistenza   della
legittimazione  ad  agire  in  capo  ad  un'impresa  concorrente,  si
arriverebbe allo paradossale e non  accettabile  conclusione  che,  a
fronte di un'operazione di concentrazione  disposta  dalla  legge  in
«deroga» alla, normale disciplina in materia, le imprese  concorrenti
sarebbero prive di ogni forma di tutela giurisdizionale. 
    2. - L'art. 4, comma 4-quinquies, del decreto-legge  23  dicembre
2003, n. 347, convertito in legge, con modificazioni,  con  legge  18
febbraio 2004, n. 39, aggiunto dall'art. 1, comma  10,  decreto-legge
28 agosto 2008, n. 134, come modificato, dalla legge  di  conversione
27 ottobre 2008, n.  166,  ha  previsto  che,  con  riferimento  alle
imprese di cui all'art. 2, comma 2, secondo periodo (imprese operanti
nel settore  dei  servizi  pubblici  essenziali),  le  operazioni  di
concentrazione, effettuate  entro  il  30  giugno  2009,  connesse  o
contestuali o comunque previste nel programma debitamente autorizzato
di cui al comma 2 dello stesso articolo, ovvero nel provvedimento  di
autorizzazione di cui  al  primo  comma  dell'art.  5,  rispondono  a
preminenti  interessi  generali  e  sono  escluse  dalla   necessita'
dell'autorizzazione  dell'autorizzazione  di  cui   alla   legge   n.
287/1990, fermo quanto previsto dagli artt. 2 e 3 della stessa legge;
fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria,  qualora  le
suddette operazioni  di  concentrazione  rientrino  nella  competenza
dell'Autorita' garante della concorrenza  e  del  mercato,  le  parti
sono, comunque,  tenute  a  notificare  preventivamente  le  suddette
operazioni  all'Autorita'  unitamente   alla   proposta   di   misure
comportamentali idonee a  prevenire  il  rischio  di  imposizione  di
prezzi o altre condizioni  contrattuali  ingiustificatamente  gravose
per i consumatori in conseguenza  dell'operazione;  l'Autorita',  con
propria   deliberazione   adottata   entro   trenta   giorni    dalla
comunicazione dell'operazione, prescrive le suddette  misure  con  le
modificazioni  ed  integrazioni  ritenute  necessarie   e   definisce
altresi' il termine, comunque non inferiore  a  tre  anni,  entro  il
quale le posizioni di monopolio  eventualmente  determinatesi  devono
cessare; in caso di inottemperanza si applicano le  sanzioni  di  cui
all'art. 19 della legge n. 287/1990. 
    L'Autorita'   Garante   della   concorrenza   e   del    mercato,
nell'adunanza del 3 dicembre 2008, ha deliberato: 
        di rendere obbligatoria la misura comportamentale relativa al
programma di fidelizzazione di cui paragrafo 25, con cui la CAI si e'
impegnata a garantire su tutte le rotte piena e ampia  copertura  del
proprio  programma  di   fidelizzazione   (frequent   flyer),   salvo
specifiche iniziative promozionali relative alla  commercializzazione
una tantum di particolari tariffe scontate su  rotte  sulle  cali  si
registra un significativo livello di concorrenza; 
        di integrare la misura precedente nei  termini  descritti  ai
paragrafi 36, 37 e 38, vale a dire che CAI: garantisca che  i  propri
listini tariffari  mantengano  un'articolazione  tale  da  assicurare
ampia  copertura  rispetto  a  tutti  i  segmenti  di  mercato,   con
particolare  riguardo  alle  tariffe  scontate  che  dovranno  essere
adeguatamente accessibili in tutti i periodi dell'anno, per tutte  le
rotte, su ogni volo; dovra' garantire su ogni volo la  disponibilita'
di almeno il 10% dei biglietti alla tariffa economy piu'  conveniente
tra quella offerta dal gruppo AZ  e  dal  gruppo  AP  sulla  medesima
rotta, nella corrispondente stagione LATA precedente; si  adoperi  ad
attivare, entro  un  mese  dall'inizio  dell'operativita'  del  nuovo
vettore aereo, un numero verde gratuito dedicato  alla  gestione  dei
disservizi in caso di cancellazione o grave ritardo dei voli, nonche'
uno  spazio  informativo  sul  sito  web  della   societa'   dedicato
all'andamento dell'operativo dei voli, da cui sia desumibile  per  il
consumatore, lo stato del proprio volo in relazione a cancellazione e
ritardi; attivi un servizio di messaggistica  per  telefonia  mobile,
che  garantisca  in  tempo  reale  la  piena   disponibilita'   delle
informazioni sul volo  ai  consumatori  che  ne  facciano  richiesta;
garantisca, al di la' di quanto  reso  obbligatorio  dal  regolamento
comunitario 261/2004/CE, il pagamento di un indennizzo, proporzionale
al prezzo del biglietto pagato, in caso di cancellazione del volo per
i  passeggeri  che  non  ricevano  adeguata  riprotezione  (arrivo  a
destinazione non  oltre  2  ore  successive  all'orario  previsto  di
atterraggio) o nel caso di ritardo prolungato del volo  che  comporti
l'atterraggio del passeggero a destinazione oltre  2  ore  successive
all'orario previsto; 
        alle misure di cui ai punti precedenti la  societa'  CAI  dia
applicazione per un periodo di tre anni dalla data  di  inizio  delle
attivita' della stessa societa'; 
        di fissare al 3 dicembre 2011 la data prima della quale sara'
stabilito il successivo termine, di cui all'art.  1,  comma  10,  del
decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, come modificato dalla  relativa
legge di conversione,  entro  il  quale  le  posizioni  di  monopolio
eventualmente determinatesi a seguito dell'operazione devono cessare,
previo avvio di idoneo procedimento istruttorio. 
    La  ricorrente  ha  articolato  una  pluralita'   di   doglianze,
deducendo  sia  l'illegittimita'  dell'atto  per  vizi   propri,   di
carattere  sostanziale  o  derivanti  dalla   violazione   di   norme
comunitarie,  sia  l'illegittimita'   dell'atto   in   via   derivata
dall'illegittimita' costituzionale della norma di legge applicata. 
    3. - I motivi di impugnativa con  cui  sono  stati  dedotti  vizi
propri dell'atto sono in parte infondati ed in parte inammissibili. 
    3.1. -  Il  Collegio  ha  gia'  rilevato  l'inammissibilita'  per
carenza di legittimazione delle doglianze afferenti ai caratteri e ai
contenuti   degli   «obblighi   imposti»,    ossia    delle    misure
comportamentali idonee a  prevenire  il  rischio  di  imposizione  di
prezzi o alle condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per
i consumatori in conseguenza dell'operazione. 
    3.2.  -  La  doglianza  afferente  alla  circostanza   che,   non
trattandosi di imprese operanti  nel  settore  dei  servizi  pubblici
essenziali,  la  concentrazione  non  rientrerebbe   nell'ambito   di
applicazione della legge e l'Autorita' conserverebbe pieni poteri  di
verifica degli effetti anticoncorrenziali dell'operazione sul mercato
non puo' essere condivisa. 
    In primo luogo, occorre considerare che, ai sensi della legge  n.
146/1990,   sono    considerati    servizi    pubblici    essenziali,
indipendentemente dalla natura  giuridica  del  rapporto  di  lavoro,
anche se svolti in regime di concessione mediante convenzione, quelli
volti a garantire,  tra  l'altro,  il  godimento  dei  diritti  della
persona costituzionalmente tutelati alla liberta' di  circolazione  e
che, per quanto concerne la tutela della liberta' di circolazione, la
legge, sia pure a  determinati  fini,  indica  i  trasporti  pubblici
urbani  ed  extraurbani,   autoferrotranviari,   ferroviari,   aerei,
aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con  le
isole. 
    Di talche', essendo la limitazione al collegamento con  le  isole
riferita  esclusivamente  ai  trasporti  marittimi,  il  servizio  di
trasporto aereo, gia' nella disciplina  legislativa  del  diritto  di
sciopero nei  servizi  pubblici  essenziali,  e'  qualificabile  come
servizio pubblico essenziale. 
    La circostanza che CAI, al momento  di  concludere  l'operazione,
non disponesse nemmeno di una concessione ad  esercitare  l'attivita'
di trasporto aereo, inoltre non puo' assumere un rilievo  sostanziale
in sede di interpretazione della norma, in quanto  costituisce  fatto
notorio, ripetutamente sottolineato dalla stessa ricorrente,  che  la
norma di legge sia stata emanata proprio con riferimento alla vicenda
«Alitalia», tanto che la ricorrente indica la fonte legislativa  come
«decreto Alitalia» e qualifica la stessa come legge singolare o legge
provvedimento. 
    Pertanto, non puo' nutrirsi alcun dubbio che  la  voluntas  legis
sia  stata  quella  di  consentire  la  concentrazione  in   un'unica
compagnia aerea  dei  due  principali  operatori  aerei  del  mercato
nazionale,  Alitalia  ed  AirOne,  a  prescindere  dal   procedimento
relativo alle operazioni di concentrazione, che  l'Autorita'  Garante
della concorrenza e del mercato e' tenuta ordinariamente a  svolgere,
ai sensi degli artt. 5, 6  e  16  della  legge  n.  287/1990,  e  che
potrebbe concludersi anche con il divieto dell'operazione. 
    3.3. - La complessa censura - con  cui  e'  stata  contestata  la
competenza dell'Autorita' nazionale  in  quanto,  per  un  verso,  la
valutazione  dell'operazione  di  concentrazione  sarebbe  stata   di
competenza della Commissione europea sussistendo  una  situazione  di
controllo congiunto di fatto su CAI, per altro verso,  l'acquisto  di
Alitalia ed AirOne da  parte  di  CAI  e  l'ingresso  di  un  partner
straniero  in  CAI  dovrebbero  essere  valutati  alla   stregua   di
operazioni interdipendenti, ai sensi delle norme di competenza di cui
al Rcgolamento CE n.  139/04  (c.d.  Regolamento  Merger)  -  non  e'
persuasiva. 
    Il Collegio,  premesso  che  nel  caso  di  specie  non  sussiste
un'ipotesi di controllo di diritto ed anche a prescindere  dal  fatto
che la Commissione europea, pur a conoscenza della  vicenda,  non  ha
sollevato osservazioni  sulla  competenza  dell'Autorita'  nazionale,
rileva che la Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri
di  competenza  giurisdizionale  a  norma  del  regolamento  (CE)  n.
139/2004 del Consiglio, relativo al  controllo  delle  concentrazioni
tra imprese, fornisce  utili  indicazioni  per  rilevare  l'eventuale
presenza di un controllo congiunto di fatto  sul  soggetto  giuridico
derivante dall'operazione di concentrazione. 
    In particolare,  il  punto  76  della  Comunicazione  indica  che
«eccezionalmente una  condotta  comune  puo'  verificarsi  di  fatto,
laddove tra gli azionisti  di  minoranza  esistano  interessi  comuni
talmente forti da impedire uno scontro nell'esercizio dei diritti  di
voto nel contesto dell'impresa comune.  Quanto  piu'  elevato  e'  il
numero delle imprese madri dell'impresa comune, tanto piu' diminuisce
la probabilita' che tale situazione si verifichi». 
    Da  tale  indicazione,  puo'  gia'  cogliersi  che  il  controllo
congiunto di fatto costituisce una circostanza eccezionale e  che  un
consistente numero di soggetti tra cui  e'  distribuito  il  capitale
sociale dell'impresa comune (il capitale sociale di CAI,  al  momento
dell'adozione del provvedimento, risultava ripartito tra  16  persone
giuridiche) rende poco probabile il verificarsi della situazione. 
    Il successivo punto  27  fa  presente  che  «indicativo  per  una
comunanza di  interessi  di  questo  tipo  e'  un  elevato  grado  di
dipendenza reciproca  tra  le  societa'  madri  per  raggiungere  gli
obiettivi strategici dell'impresa comune. Cio' avviene in particolare
quando  ciascuna  impresa  madre  fornisce  all'impresa   comune   un
contributo   indispensabile   al   suo   funzionamento    (tecnologie
specifiche, know-how specializzato o accordi di fornitura).  In  tali
circostanze, anche qualora non siano esplicitamente previsti  diritti
di veto, le imprese madri sono in  grado  di  bloccare  le  decisioni
strategiche dell'impresa comune  e,  pertanto,  possono  gestirla  in
spirito di piena cooperazione solo a condizione di  essere  d'accordo
su tali decisioni strategiche. Le societa'  madri  dovranno  pertanto
cooperare. Ulteriori fattori sono i processi decisionali  strutturati
in modo da permettere alle societa' madri di esercitare il  controllo
congiunto anche in assenza  di  accordi  espliciti  che  conferiscano
diritti di  veto  o  di  altri  collegamenti  tra  gli  azionisti  di
minoranza relativi all'impresa comune». 
    Nel caso di specie, non e' stata  dimostrata  la  sussistenza  di
nessuna delle  due  ipotesi  esemplificativamente  prospettate  dalla
Commissione, atteso che non risulta che ciascuna delle  societa'  tra
cui e' diviso il capitale  sociale  di  CAI  fornisce  un  contributo
indispensabile  al  suo  funzionamento  in  termini   di   tecnologie
specifiche, know  how  specializzato  o  accordi  di  fornitura,  ne'
risulta che i processi decisionali siano stati  strutturati  in  modo
tale da permettere l'esercizio del controllo congiunto. 
    Anzi, la Comunicazione al  punto  79,  fa  presente  che  «questi
criteri si applicano alla costituzione di una  nuova  impresa  comune
nonche' alle acquisizioni di partecipazioni azionarie  di  minoranza,
che  conferiscono  assieme  il  controllo  congiunto.  Nel  caso   di
acquisizioni di partecipazioni, vi e' una  maggiore  probabilita'  di
una comunanza di interessi se  le  partecipazioni  azionarie  vengono
acquisite mediante un'azione  concordata.  Tuttavia,  un'acquisizione
mediante un'azione concordata non  e'  di  per  se'  sufficiente  per
instaurare un controllo congiunto di fatto. In generale, un interesse
comune  al  rendimento  dell'investimento   in   quanto   investitori
finanziari  in  (o  creditori  di)  un'impresa  non  costituisce  una
comunanza di  interessi  che  determina  un  controllo  congiunto  di
fatto». 
    In definitiva, l'orientamento della Commissione  europea  e'  che
un'acquisizione mediante un'azione  concordata  non  costituisce  una
comunanza di interessi che determina un controllo congiunto di  fatto
in assenza di altri  elementi  oggettivamente  rilevanti  che,  nella
fattispecie in esame, non sembrano sussistere. 
    Infatti, nel provvedimento, al par. 27, e' evidenziato  che  «dai
documenti e dalle informazioni  in  possesso  dell'Autorita'  risulta
che, allo stato, CAI non  e'  controllata  da  alcuno  degli  attuali
azionisti, dal momento che non si ravvisano maggioranze prestabilite,
alla luce dello  Statuto  e  in  assenza  di  patti  parasociali»  ed
inoltre,  al  par.  8,  che  «la  maggioranza  necessaria   ai   fini
dell'adozione delle decisioni gestionali puo' ... essere  formata  da
diverse combinazioni di  voto  dei  15  consiglieri  espressione  dei
gruppi di interesse degli azionisti, configurando  quella  che  viene
definita una maggioranza variabile (shifting majority)». 
    Per quanto attiene all'ingresso  nella  societa'  di  un  partner
straniero, il Collegio fa presente che, al momento dell'adozione  del
provvedimento, tale circostanza non avrebbe potuto rilevare  ai  fini
della qualificazione dell'operazione come di  dimensione  comunitaria
anziche' nazionale, atteso che il Consiglio di Amministrazione di CAI
non aveva assunto alcuna decisione in merito alla scelta. 
    D'altra parte, e' stato precisato al par.  10  del  provvedimento
che «laddove l'attuale  composizione  della  compagina  azionaria  e,
conseguentemente, l'assetto di controllo di CAI dovessero  mutare  in
modo tale da configurare  l'operazione  in  esame  come  una  diversa
fattispecie concentrativa, l'Autorita' si riserva di procedere ad una
valutazione dell'operazione, anche ai fini di definire la  competenza
giurisdizionale». 
    3.4. - I motivi d'impugnativa con cui la  ricorrente  ha  dedotto
che  il  provvedimento  sarebbe  stato  emanato  sulla  base  di  una
normativa nazionale in  contrasto  con  le  norme  comunitarie  ed  i
principi del Trattato CE,  per  cui  sarebbe  illegittimo  in  quanto
emanato in ragione di una normativa nazionale  da  disapplicare,  non
possono essere condivise. 
    La ricorrente ha dedotto in particolare il contrasto  con  l'art.
86 e con gli artt. 3, lettera g), 10 e 82 del Trattato. 
    L'art.  86  prevede  che  gli  Stati  membri  non   emanano   ne'
mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui
riconoscono diritti speciali o  esclusivi,  alcuna  misura  contraria
alle norme del Trattato,  specialmente  a  quelle  contemplate  dagli
artt. 12 e da 81 a 89 inclusi; le imprese incaricate  della  gestione
di servizi di interesse economico  generale  o  aventi  carattere  di
monopolio fiscale sono sottoposte  alle  norme  del  Trattato,  e  in
particolare  alle  regole  di  concorrenza,   nei   limiti   in   cui
l'applicazione di tali nonne non osti all'adempimento,  in  linea  di
diritto e di  fatto,  della  specifica  missione  loro  affidata;  lo
sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria
agli   interessi   della    Comunita';    la    Commissione    vigila
sull'applicazione delle disposizioni  dell'articolo  rivolgendo,  ove
occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni. 
    Il Collegio rileva che la norma  nazionale  di  cui  all'art.  4,
comma 4-quinquies, non inibisce in  assoluto  i  controlli  a  tutela
della concorrenza e del mercato, ma ne  disciplina,  transitoriamente
il loro esercizio con modalita' diverse, escludendo in particolare la
necessita' dell'autorizzazione delle operazioni di concentrazione, di
cui  alla  legge  n.  287/1990,  nel  settore  dei  servizi  pubblici
essenziali per le operazioni effettuate entro il 30 giugno 2009. 
    Diversamente, resta  ferma,  sia  l'applicazione  degli  artt.  2
(divieto di intese restrittive della liberta'  di  concorrenza)  e  3
(divieto di abuso di posizione dominante) della  legge  n.  287/1990,
sia l'applicazione della normativa comunitaria. 
    Nella fattispecie, lo Stato italiano  non  ha  riconosciuto  alle
imprese, o, meglio, all'impresa di  nuova  costituzione,  un  diritto
esclusivo, atteso che non ha attribuito a CA1 una riserva ex lege  di
fornire i servizi di trasporto aereo nel territorio nazionale, ma  ha
attribuito alla stessa un diritto speciale in quanto l'operazione  di
concentrazione Alitalia - AirOne e' stata sottratta  all'applicazione
della normativa nazionale in materia antitrust la quale, agli artt. 6
e 16  della  legge  n.  287/1990,  disciplina  il:  procedimento  che
l'Autorita' competente e' tenuta a svolgere,  disponendo  il  divieto
delle operazioni di  concentrazione  restrittive  della  liberta'  di
concorrenza. 
    Tuttavia, la norma nazionale non puo' ritenersi  violativa  della
norma comunitaria in quanto il richiamato art. 86 non esclude che gli
Stati membri possano  riconoscere  diritti  speciali;  stabilendo  di
contro che, In tal  caso,  non  deve  essere  emanata  alcuna  misura
contraria alle norme del trattato istitutivo della Comunita' europea. 
    In altri termini, l'invocato art. 86 del Trattato  parte  proprio
dal presupposto che gli Stati membri hanno il potere  di  riconoscere
ad  imprese,  pubbliche  o  non,  diritti  speciali  o  di  esclusiva
(ponendosi  poi  eventualmente  il  problema   della   compatibilita'
costituzionale di tali  norme),  stabilendo  pero',  a  garanzia  del
corretto svolgimento della concorrenza in  ambito  comunitario,  che,
ove sussista tale ipotesi, gli Stati  membri  non  possono  prevedere
misure contrarie alle norme del Trattato in materia di concorrenza. 
    Nel caso di specie, il  legislatore  nazionale  ha  espressamente
fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria, per cui  non
sussiste un contrasto della norma con l'art. 86 del Trattato. 
    D'altra parte, il terzo comma dell'art. 86 prevede quale forma di
tutela ulteriore  che  la  Commissione,  vigilando  sull'applicazione
dell'articolo, possa rivolgere agli Stati membri opportune  direttive
o  decisioni  e,  dagli  atti  del  giudizio,  non  risulta  che   la
Commissione europea  abbia  agito  ritenendo  la  norma  dello  Stato
italiano incompatibile  con  le  norme  contenute  nell'art.  86  del
Trattato. 
    Analogamente,  non  sussiste  la  violazione  dell'art.  82   del
Trattato, secondo cui  e'  incompatibile  con  il  mercato  comune  e
vietato,  nella  misura  in  cui  possa  essere  pregiudizievole   al
commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o
piu' imprese di una posizione dominante sul mercato comune o  su  una
parte sostanziale di questo. 
    L'art. 82 indica che tali pratiche abusive possono consistere  in
particolare: 
        nell'imporre direttamente o indirettamente prezzi d'acquisto,
di vendita o altre condizioni di transazione non eque; 
        nel  limitare  la  produzione,  gli  sbocchi  o  lo  sviluppo
tecnico, a danno dei consumatori; 
        nell'applicare  nei  rapporti  commerciali  con   gli   altri
contraenti  condizioni   dissimili   per   prestazioni   equivalenti,
determinando  cosi'  per  questi  ultimi  uno   svantaggio   per   la
concorrenza; 
        nel subordinare la conclusione di contratti  all'accettazione
da parte degli altri contraenti di  prestazioni  supplementari,  che,
per loro natura o secondo gli  usi  commerciali,  non  abbiano  alcun
nesso con l'oggetto dei contratti stessi. 
    La ricorrente, anche sulla base della giurisprudenza comunitaria,
ha sostenuto che il rafforzamento di  una  posizione  dominante  puo'
concretare un abuso di posizione dominante. 
    Il Collegio rileva che tale considerazione non  e'  esaustiva  in
quanto non sussiste un automatismo  tra  rafforzamento  ed  abuso  di
posizione  dominante,  ma  occorre  valutare  in   concreto   se   il
rafforzamento si sia tradotto anche in abuso. 
    Il punto centrale della questione, in sostanza, e' costituito dal
fatto che l'abuso di posizione  dominante  e'  il  risultato  di  una
valutazione effettuata ex  post  dall'organo  competente,  mentre  il
procedimento    autorizzatorio     relativo     all'operazione     di
concentrazione, la cui norma e' stata: derogata dalla norma nazionale
in  esame,  anche  quando  l'operazione   stessa   consiste   in   un
rafforzamento di posizione dominante, valuta ex  ante  gli  eventuali
effetti  restrittivi  della  concorrenza,  sicche'  i  due  concetti,
rafforzamento ed abuso, si pongono su livelli diversi e la norma  che
consente un'operazione di concentrazione, anche quando attraverso  di
essa si produce un rafforzamento di posizione dominante, non consente
di per se' un abuso, potendo quest'ultimo  essere  accertato  solo  a
seguito  di  una  valutazione  effettuata  ex  post  ed  in  concreto
dall'Autorita' competente. 
    Ne consegue che non  sussiste  la  violazione  dell'art.  82  del
Trattato, richiamato unitamente all'art. 3, lett. g), ed all'art.  10
dello stesso, in quanto la norma nazionale non  deroga  affatto  alla
norma che vieta e reprime l'abuso  di  posizione  dominante,  facendo
espressamente salva la normativa comunitaria nonche' l'art. 3,  legge
n. 287/1990  il  quale,  vietando  in  ambito  nazionale  l'abuso  di
posizione dominante, rappresenta la trasposizione  nell'ambito  dello
Stato membro dello  stesso  divieto  posto  dall'art.  82  in  ambito
comunitario. 
    Va da se', quindi, che, ove fosse effettivamente riscontrabile  a
seguito dell'operazione  di  concentrazione  un  abuso  di  posizione
dominante da parte del soggetto risultante dalla  concentrazione,  la
ricorrente, come qualunque altro operatore, potrebbe  segnalare  alla
Commissione europea, in caso di supposta infrazione intracomunitaria,
o all'Autorita' Garante della concorrenza e del mercato, in  caso  di
ipotizzata infrazione in ambito nazionale,  i  comportamenti  abusivi
originati dal rafforzamento della posizione dominante. 
    3.5. - In  conclusione,  i  motivi  di  impugnativa  con  cui  la
ricorrente ha dedotto vizi propri dell'atto sono in  parte  infondati
ed in parte inammissibili. 
    4. - Il  Collegio,  invece,  ritiene  che  sia  rilevante  e  non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 10, d.l. 28 agosto 2008, n. 134, conv. in legge 27
ottobre 2008, n. 166,  nella  parte  in  cui  ha  aggiunto  il  comma
4-quinquies all'art 4 del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347. 
    La  norma  in  discorso  puo'  essere  qualificata   come   norma
provvedimento   in   quanto   si   riferisce   alle   operazioni   di
concentrazione, effettuate entro  il  30  giugno  2009,  tra  imprese
operanti nel settore  dei  servizi  pubblici  essenziali  connesse  o
contestuali   o   comunque   previste   nel   programma   debitamente
autorizzato, relativo alla procedura di amministrazione straordinaria
delle  grandi  imprese  in  stato  di  insolvenza,  per  cui  ha   un
limitatissimo ambito di applicazione ed e' da ritenere, inoltre,  che
sia stata dettata con riferimento alla vicenda Alitalia, tanto che il
decreto in cui e' contenuta la norma e' comunemente  noto  come  c.d.
«decreto Alitalia». 
    D'altra,  parte,  la  stessa  amministrazione  resistente,  nella
propria memoria, ha evidenziato come sia agevole constatare che,  con
l'operazione CAI-Alitalia-AirOne, nella sostanza, «sia stato  salvato
da sicuro e imminente collasso  un  sistema  integrato  di  trasporti
pubblici, via aerea su scala nazionale», cosi'  come,  nella  memoria
della controinteressata,  e'  specificato  che  «Le  vicende  sottese
all'adozione del provvedimento legislativo sono a tutti ben note  ...
I rischi di scomparsa della compagnia di bandiera e di disoccupazione
di migliaia di lavoratori hanno spinto il Governo ad intervenire  con
misure drastiche che consentissero  la  continuita'  operativa  delle
imprese incaricate dello svolgimento di servizi  pubblici  essenziali
entrate in crisi e, in particolare, di Alitalia, gia' posta in regime
di amministrazione straordinaria e di Airone» e che il caso di specie
e' «caratterizzato da un intervento legislativo giustificato  ...  al
fine di consentire la continuita' del servizio di trasporto aereo». 
    La norma esclude le operazioni di concentrazione anzidette  dalla
necessita' dell'autorizzazione di cui alla legge n. 287/1990, per cui
incide su un numero determinato di destinatari  ed  ha  un  contenuto
particolare e concreto. 
    La Corte  costituzionale  ha  piu'  volte  ribadito  che  non  e'
preclusa alla legge  ordinaria  la  possibilita'  di  attrarre  nella
propria   sfera   di   disciplina   materie   normalmente    affidate
all'Autorita' amministrativa, non sussistendo un divieto di  adozione
di leggi a contenuto particolare e concreto. 
    Tuttavia, tali leggi  sono  ammissibili  entro  limiti  non  solo
specifici, qual e' quello del rispetto della funzione giurisdizionale
in ordine alla decisione delle cause in  corso,  ma  anche  generali,
ossia quello del rispetto del principio di ragionevolezza e  di  .non
arbitrarieta' (Corte costituzionale, sentenze 4 maggio 2009, n.  137,
2 aprile 2009, n. 94, 13 luglio 2007, n. 267). 
    La legittimita' costituzionale delle leggi provvedimento, quindi,
deve essere valutata in relazione al loro specifico contenuto  e,  in
considerazione del pericolo di disparita' di  trattamento  insito  in
previsioni di tipo particolare o  derogatorio,  e'  soggetta  ad  uno
scrutinio  rigoroso  di  costituzionalita'  essenzialmente  sotto   i
profili della non arbitrarieta' e della  non  irragionevolezza  della
scelta  del  legislatore  (cfr.  la  citata  sentenza   della   Corte
costituzionale 4 maggio 2009, n.  137,  che  richiama  le  altre,  le
sentenze n. 241/2008 e n. 429/2002). 
    In definitiva, dalla giurisprudenza costituzionale  e'  possibile
ricavare che, se e' vero che  non  e'  configurabile,  in  base  alla
Costituzione, una riserva di amministrazione, altrettanto vero che lo
stesso legislatore, qualora emetta leggi a contenuto provvedimentale,
deve applicare con particolare rigore il canone della ragionevolezza,
affinche' il ricorso a detto tipo di provvedimento non si risolva  in
una  modalita'  per   aggirare   i   principi   di   uguaglianza   ed
imparzialita', sicche' la mancata previsione  costituzionale  di  una
riserva di amministrazione  e  la  conseguente  possibilita'  per  il
legislatore di svolgere un'attivita' a contenuto amministrativo,  non
puo' giungere fino a violare l'uguaglianza tra i cittadini e, qualora
il legislatore ponga in essere un'attivita' a contenuto particolare e
concreto, devono risultare i criteri ai quali sono ispirate le scelte
e le relative Modalita' di attuazione. 
    L'art. 3 Cost., infatti, stabilisce il principio  di  uguaglianza
dei cittadini impedendo che siano operate dalla legge discriminazioni
arbitrarie. 
    In  altri,  termini,  la  norma  costituzionale  non  obbliga  il
legislatore a fissare  per  tutti  una  identica  disciplina,  ma  la
discrezionalita'   legislativa   trova   sempre   un   limite   nella
ragionevolezza delle statuizioni volte a giustificare  la  disparita'
di trattamento fra cittadini. 
    In particolare, l'uso del canone della ragionevolezza implica che
le discipline normative che contengono o  determinano  disparita'  di
trattamento tra categorie di  soggetti  siano,  valutate,  anche  con
riferimento al  bilanciamento  di  valori  costituzionali  diversi  e
contrastanti. 
    Nel caso di specie, l'art. 4, comma 4-quinquies,  stabilisce  che
le operazioni di concentrazione de  quibus  rispondono  a  preminenti
interessi generali e sono escluse dalla necessita' di  autorizzazione
di cui alla legge n. 287/1990. 
    Le norme che risultano derogate sono gli artt. 6 e 16,  legge  n.
287/1990. 
    L'art. 16, comma 1, prevede che le operazioni  di  concentrazione
di cui all'art. 5 (secondo  cui  l'operazione  di  concentrazione  si
realizza anche quando due o piu'  imprese  procedono,  attraverso  la
costituzione di una nuova societa', alla costituzione  di  un'impresa
comune)  devono  essere  preventivamente   comunicate   all'Autorita'
qualora  il  fatturato  totale   realizzato   a   livello   nazionale
dall'insieme delle imprese interessate sia  superiore  a  determinate
soglie ed il successivo comma 4 stabilisce che se l'Autorita' ritiene
che  un'operazione  di  concentrazione  sia  suscettibile  di  essere
vietata  ai  sensi  dell'art.  6,  avvia  entro  trenta  giorni   dal
ricevimento della notifica, o dal momento in cui  ne  abbia  comunque
avuto  conoscenza,  l'istruttoria,  mentre,   qualora   non   ritenga
necessario  avviare  l'istruttoria,  deve  dare  comunicazione   alle
imprese interessate ed al Ministro dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato delle proprie conclusioni in merito. 
    L'art. 6, comma 1, dispone che nei riguardi delle  operazioni  di
concentrazione  soggette  a  comunicazione  ai  sensi  dell'art.  16,
l'Autorita' valuta se comportino la costituzione o  il  rafforzamento
di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare
o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;  il  secondo
comma indica che l'Autorita',  al  termine  dell'istruttoria  di  cui
all'art. 16, comma 4, quando accerti  che  l'operazione  comporta  le
conseguenze di cui al primo comma,  vieta  la  concentrazione  ovvero
l'autorizza  prescrivendo  le  misure  necessarie  ad  impedire  tali
conseguenze. 
    La norma di cui all'art. 4, comma  4-quinquies,  in  sostanza  ha
sottratto all'Autorita' Garante delle concorrenza e  del  mercato  il
compito di svolgere il procedimento di cui alla  legge  n.  287/1990,
stabilendo  «a  monte»  che  l'operazione  di   concentrazione   puo'
realizzarsi e che l'Autorita' deve prescrivere misure comportamentali
idonee a prevenire il  rischio  di  imposizione  di  prezzi  o  altre
condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consumatori
in  conseguenza  dell'operazione  ed  escludendo,  quindi,   sia   la
possibilita' che l'operazione sia vietata sia l'imposizione di  altre
misure a tutela delle imprese concorrenti. 
    Peraltro, la circostanza che l'operazione di concentrazione abbia
dei significativi effetti in termini di  concorrenza  e'  percepibile
dallo  stesso  provvedimento  impugnato,  in  cui,  al  par.  13,  e'
espressamente indicato che «CAI,  a  seguito  dell'operazione,  sara'
l'unico vettore ad offrire servizi di trasporto aereo  passeggeri  di
linea su numerose tratte, tra cui alcune fra le  piu'  importanti  in
temi di trasportato, mentre sulle alce  rotte  risultera'  fortemente
ridotta la presenza di operatori concorrenti, con poche eccezioni» ed
al  par.  31,  ove  e'  indicato  «...  considerata   la   situazione
concorrenziale che verra' a determinarsi a  seguito  dell'operazione,
con la creazione di  un  vettore  che  potra'  gestire  una  rete  di
collegamenti capillare su tutto il  territorio  nazionale,  detenendo
sui singoli collegamenti posizioni di assoluto rilievo -  se  non  di
unica offerta - in termini di frequenze allo stato disponibili .». 
    Se a cio'  si  aggiunge  che  la  norma  della  cui  legittimita'
costituzionale si dubita  stabilisce  che  l'Autorita'  definisce  il
termine, comunque non  inferiore  a  tre  anni,  entro  il  quale  le
posizioni di monopolio eventualmente  determinatesi  devono  cessare,
per cui le posizioni di monopolio, ove ex  lege  determinatesi,  sono
destinate comunque a durare per un minimo di tre anni, e'  verosimile
ritenere che la norma di legge abbia  discriminato  i  vettori  aerei
prevedendo un trattamento piu' favorevole per le compagnie aeree  che
- realizzando la  suddetta  operazione  di  concentrazione  senza  il
preventivo esame della competente Autorita' antitrust  sull'eventuale
costituzione o rafforzamento di una posizione dominante e soprattutto
co esclusione della possibilita' che l'operazione stessa sia  vietata
perche'  restrittiva  della   liberta'   di   concorrenza   -   hanno
incrementato la propria  posizione  in  termini  concorrenziali,  con
contestuale discriminazione per le altre compagnie aeree operanti sul
mercato  del  servizio  di  trasporto  aereo  nazionale  o   che   in
prospettiva potrebbero operare su quel mercato. 
    Il Collegio ritiene che tale discriminazione non sia  ragionevole
e, pertanto, risolvendosi in una  disparita'  di  trattamento,  possa
violare l'art. 3 Cost. perche', mentre si rivela lesiva del principio
della  liberta'   di   concorrenza,   che   rappresenta   un   valore
costituzionale essendo una  delle  articolazioni  fondamentali  della
liberta' di iniziativa economica privata, la norma di legge  non  da'
conto di quali siano i valori costituzionali perseguiti e, quindi, le
ragioni  che,  in  un'ottica  di  bilanciamento  di  valori,  possano
giustificare la deroga operata al principio costituzionale della  par
condicio ed al valore costituzionalmente rilevante della liberta'  di
concorrenza. 
    L'art. 4, comma 4-quinquies, infatti, si limita ad  indicare  che
le operazioni di concentrazione in discorso rispondono  a  preminenti
interessi generali, ma di quali siano questi preminenti interessi non
fornisce una precisa spiegazione e  soprattutto  non  da'  conto  del
perche', nel bilanciamento  degli  interessi,  questi  prevalgono  su
altri valori  costituzionalmente  tutelati  e  del  perche'  non  sia
possibile   perseguire   gli   stessi   con   altre   modalita'   non
discriminatorie e non lesive  del  principio  di  uguaglianza  e  del
principio di tutela della concorrenza. 
    Ne' a cio' puo' supplire la generica formulazione contenuta nelle
premesse al d.-l. n. 134/2008,  relativamente  all'importanza  che  i
servizi forniti dalle  societa'  operanti  nei  settori  dei  servizi
pubblici essenziali non subiscano  interruzioni,  atteso  che,  ferma
restando l'oggettiva ed  assoluta  rilevanza  della  continuita'  dei
servizi pubblici essenziali, non e' agevole comprendere ne' dal testo
di legge ne' aliunde perche' tale risultato debba  essere  perseguito
attraverso una norma discriminatoria  per  gli  altri  operatori  del
settore aereo che forniscono lo stesso servizio pubblico essenziale e
lesiva del principio di tutela della liberta' di concorrenza. 
    La norma di legge,  per  quanto  esposto,  sembra  violare  anche
l'art. 41 Cost., che garantisce la liberta' dell'iniziativa economica
privata,  atteso  che,  come  detto,  la  tutela  della   concorrenza
costituisce una delle articolazioni fondamentali  della  liberta'  di
iniziativa economica privata. 
    L'art.  1,  legge  n.  287/1990,  infatti,  fa  presente  che  le
disposizioni della legge si applicano  alle  intese,  agli  abusi  di
posizione  dominante  ed  alle  concentrazioni  di  imprese  che  non
ricadono nell'ambito di  applicazione  delle  norme  comunitarie,  in
attuazione dell'art. 41 Cost. a tutela  e  garanzia  del  diritto  di
iniziativa economica. 
    Sulla base di tali considerazioni, il Collegio  Ritiene  che  non
sia   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale, per violazione degli attt. 3 e 41 Cost., dell'art. 1,
comma 10, decreto-legge 28 agosto  2008,.  n.  134,  convertito,  con
modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n. 166 nella parte in cui ha
aggiunto  il  comma  4-quinquies  all'art.  4  del  decreto-legge  23
dicembre 2003, n. 347, convertito in legge, con modificazioni,  dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39. 
    La questione e' rilevante ai fini del presente  giudizio,  atteso
che, sulla base delle  considerazioni  in  precedenza  esposte  e  di
quanto indicato nel  successivo  capo  5,  il  Collegio  ha  respinto
l'eccezione in rito formulata  dall'Avvocatura  dello  Stato,  ha  in
parte respinto ed in  parte  dichiarato  inammissibili  i  motivi  di
impugnativa con cui la ricorrente ha dedotto  vizi  propri  dell'atto
impugnato ed  ha  dichiarato  inammissibile  il  ricorso  incidentale
condizionato proposto dalla controinteressata. 
    L'eventuale annullamento della detta norma di legge, pertanto, si
rifletterebbe  inevitabilmente  sulla   legittimita'   dell'impugnato
provvedimento dell'Autorita' Garante della concorrenza e del  mercato
che, nel  prescrivere  le  misure  comportamentali  per  la  CAI,  ha
applicato la norma di legge della cui  costituzionalita'  si  dubita,
postulando    l'avvenuta     realizzazione     dell'operazione     di
concentrazione. 
    Di conseguenza, occorre sospendere il giudizio  e  rimettere  gli
atti alla Corte costituzionale affinche' si pronunci sulla questione. 
    5. - L'esito, sia pure parziale, dell'impugnativa proposta con il
ricorso   principale   determina   l'inammissibilita'   del   ricorso
incidentale condizionato con cui Alitalia - Compagnia Aerea  Italiana
S.p.A. ha dedotto l'illegittimita' del provvedimento impugnato in via
principale in  quanto  l'Autorita'  non  avrebbe  dovuto  subordinare
l'autorizzazione al rispetto di rimedi  aggiunti  rispetto  a  quelli
proposti da  Alitalia-CAI,  che  sarebbero  obiettivamente  privi  di
fondamento e sproporzionati. 
    La  specifica  qualificazione  del   ricorso   incidentale   come
subordinato all'accoglimento, anche solo  parziale,  dell'impugnativa
principale, comporta l'inammissibilita' del gravame proposto  in  via
incidentale, atteso che le censure afferenti ai vizi propri dell'atto
non sono state accolte; per quanto attiene, invece,  all'accoglimento
del ricorso che dovesse  conseguire  all'eventuale  dichiarazione  di
illegittimita' costituzionale della norma di legge applicata  con  il
provvedimento impugnato, l'interesse all'esame delle censure proposte
con il ricorso incidentale condizionato si presenta  carente  poiche'
con lo stesso si e'  inteso  sostanzialmente  contestare  l'eccessiva
pervasivita' delle misure comportamentali prescritte e tale argomento
non  avrebbe  alcun  rilievo  ove  il  ricorso  fosse   accolto   per
l'illegittimita'  del  provvedimento   derivata   dall'illegittimita'
costituzionale della norma di rango primario applicata. 
                               P. Q. M. 
    Riservata al definitivo ogni ulteriore decisione, cosi'  provvede
sul ricorso in epigrafe: 
        respinge l'eccezione in rito formulata dall'Avvocatura  dello
Stato; 
        in parte respinge ed in parte dichiara inammissibili i motivi
di  impugnativa  con  cui  la  ricorrente  ha  dedotto  vizi   propri
dell'atto; 
        dichiara inammissibile il  ricorso  incidentale  condizionato
proposto dalla controinteressata; 
        dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata,   in
relazione agli artt. 3 e  41  Cost.,  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 10, decreto-legge. 28 agosto  2008,
n. 134, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre  2008,  n.
166 nella parte in cui ha aggiunto il comma  4-quinquies  all'art.  4
del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito in legge,  con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39; 
        dispone la sospensione  del  giudizio  e  ordina  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
        ordina  che,  a  cura  della  segreteria  della  Sezione,  la
presente  ordinanza  sia  notificata  alle  parti  in  causa  ed   al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   nonche'   comunicata   ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Roma, nella Camera di  consiglio  del  giorno  20
maggio 2009. 
                      Il Presidente: Giovannini 
                                               L'estensore: Caponigro