N. 5 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 16 luglio 2009
Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 22 luglio 2009 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Istruzione - Deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano del 14 aprile 2009 n. 1034, concernente nuovi modelli di attestati, diplomi, pagelle e certificazioni per le scuole secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca, italiana e ladina della Provincia - Presenza nei nuovi modelli del solo stemma della Provincia e mancanza dell'emblema della Repubblica Italiana - Sopravvenuta sospensione della deliberazione con l'intento espresso di rimandarne l'attuazione all'anno successivo - Ricorso del Governo - Denunciata violazione delle competenze statali in materia di istruzione, esorbitanza dai limiti statutari, violazione del principio di leale collaborazione - Richiesta di dichiarare che non spetta alla Provincia autonoma di Bolzano deliberare l'eliminazione dell'emblema della Repubblica italiana dai modelli di attestati, diplomi e certificazioni per le scuole della provincia e, conseguentemente, di annullare la deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano impugnata. - Deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano 14 aprile 2009, n. 1034. - Costituzione, artt. 33, 117 e 118; Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 5, 9, comma 1, n. 2, e 16; d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, artt. 1 e 3; d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.(GU n.39 del 30-9-2009 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale ha il proprio domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano in persona del Presidente della provincia pro tempore per la dichiarazione che non spetta alla Provincia autonoma di Bolzano deliberare l'eliminazione dell'emblema della Repubblica italiana dai modelli di attestati, diplomi e certificazioni per le scuole della provincia, nonche' per il conseguente annullamento della deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano in data 14 aprile 2009, n. 1034, concernente nuovi modelli di diplomi e pagelle, pubblicata nel Bollettino ufficiale del Trentino-Alto Adige - B.U. supplemento n. 2 del 19 maggio 2009, giusta delibera del Consiglio dei ministri del 15 luglio 2009. La Giunta provinciale di Bolzano, con deliberazione n. 1034 del 14 aprile 2009, pubblicata nel Bollettino ufficiale del Trentino-Alto Adige, supplemento n. 2 del 19 maggio 2009, ha approvato i modelli di attestati, diplomi e certificazioni per le scuole secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca, italiana e delle localita' ladine della provincia. I nuovi modelli, allegati alla delibera, non riportano piu' l'emblema della Repubblica italiana, ma solo lo stemma della provincia, in tal modo invadendo le competenze statali, come si dimostrera' infra. Occorre premettere che, a seguito della vasta eco che la questione ha avuto sulla stampa e delle discussioni che ne sono scaturite anche in ambito politico locale, la stessa provincia autonoma ha deliberato, con successivo atto, la sospensione degli effetti della richiamata delibera n. 1034. Tuttavia, la circostanza che la delibera non sia stata revocata, ma solo sospesa e l'intento palesato pubblicamente dal Presidente della provincia di rimandare al prossimo anno l'attuazione della delibera rendono attuale l'interesse dello Stato a ricorrere avverso l'indicata delibera. Del resto, la seconda delibera, limitandosi a sospendere la nuova disciplina riguardante gli emblemi, ha confermato le restanti disposizioni della deliberazione del 14 aprile 2009, n. 1034 (ossia la revoca delle deliberazioni 9 agosto 1993, n. 4625, 17 maggio 1999, n. 1868, 5 luglio 1999, n. 2851, 12 luglio 1999, n. 2968 e 10 agosto 2005, n. 2761 e l'autorizzazione al Presidente della provincia a revocare i decreti 31 agosto 1993, n. 1195/3, 18 maggio 1999, n. 2/16.1 e 6 luglio 1999, n. 3/16.1, punti 4. e 5. della delibera n. 1034). Si ha, pertanto, ragione di ritenere che la nuova delibera non abbia comportato il pieno superamento della precedente e che, anzi, per molti versi, ne abbia confermato i contenuti, rinviando ad altro momento la sua concreta operativita'. Deve, quindi, rilevarsi come la delibera esorbiti dalle competenze statutarie ed invada le competenze statali in materia di istruzione, come si confida di dimostrare con l'illustrazione dei seguenti M o t i v i Violazione dell'art. 117 della Costituzione. Violazione dell'art. 33 Costituzione. Violazione del principio di leale collaborazione ai sensi degli articoli 117 e 118 Costituzione. Va, in particolare, rilevato come lo Statuto di autonomia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3l agosto 1972, n. 670, all'art. 9, comma 1, n. 2, si limiti ad attribuire alla Provincia competenza legislativa concorrente in materia di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica). La competenza deve, pertanto, essere esercitata nei limiti previsti dall'art. 5 dello statuto, vale a dire nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione dello Stato, oltre che in armonia con la Costituzione, i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e nel rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. Anche le competenze amministrative, ai sensi dell'art. l6 dello statuto, che adotta il principio del parallelismo, sono sottoposte ad analoghi limiti. Tale quadro normativo e' confermato dalle disposizioni di attuazione. L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, infatti, prevedendo, all'art. 1, comma 1, che «le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di scuola materna e di istruzione, elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica), esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla provincia di Bolzano», ribadisce il rispetto dei «limiti di cui all'art. 16 dello Statuto» e «l'osservanza delle norme del presente decreto». Inoltre, l'art. 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 89/1983 ribadisce con estrema chiarezza che «le scuole di istruzione elementare e secondaria della provincia di Bolzano hanno carattere statale. I titoli di studio conseguiti nelle predette scuole sono validi a tutti gli effetti». Permanendo il carattere statale delle scuole della provincia di Bolzano non puo' sussistere alcun dubbio circa il fatto che le stesse siano soggette alla disciplina statale in tema di documentazione amministrativa che, come noto, e' contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, in cui sono confluite disposizioni di rango legislativo e disposizioni di rango regolamentare. La normativa di carattere generale di cui al menzionato decreto del Presidente dellla Repubblica n. 445/2000 e' destinata ad integrarsi con la disciplina concernente piu' specificamente caratteristiche e contenuti dei documenti formati dalle scuole fra i quali vanno senz'altro annoverate le c.d. pagelle, che costituiscono il documento attraverso il quale gli istituti scolastici a tutti gli effetti informano le famiglie in merito al rendimento e alla condotta dei discenti. Per quanto riguarda il diploma, va ricordato che si tratta del documento mediante il quale la scuola attesta l'avvenuto conseguimento del titolo che, in ragione del valore legale attribuitogli dal legislatore nazionale, puo' essere speso per l'accesso al ciclo scolastico superiore ovvero all'universita', a svariati lavori e professioni e per partecipare a selezioni e concorsi di ogni genere e tipo. Dalla specifica valenza che detto documento assume emerge che lo stemma della Repubblica italiana (cosi' come la relativa scritta) non ha solo un rilievo formale, ma anche e soprattutto sostanziale, venendo ad individuare la provenienza di quel documento da una scuola che, per essere scuola statale, scuola purificata o legalmente riconosciuta, e' autorizzata a rilasciare lo stesso nel momento in cui il singolo ha completato un determinato ciclo di studi e dopo aver verificato il raggiungimento da parte del medesimo di un determinato livello di conoscenze e competenze. In definitiva, lo stemma concorre a identificare il titolo cui il legislatore attribuisce quel particolare valore che consente di utilizzarlo in tutti quei casi in cui e' richiesto per l'accesso ai livelli piu' elevati d'istruzione ovvero nel mondo del lavoro. Per quanto concerne le certificazioni integrative per le terze classi degli istituti professionali e le certificazioni per le quinte classi delle scuole secondarie di secondo grado, va precisato che si tratta di documentazione che il legislatore in tempi relativamente recenti ha inteso affiancare ai titoli di studio e che, in sostanza, ha la funzione di esplicitare o, meglio, appunto, di integrare, il contenuto dei titoli di studio stessi. Il titolo attesta il superamento dell'esame conclusivo del ciclo e l'andamento dello stesso, mentre la certificazione offre una sintetica descrizione del livello complessivo di apprendimento raggiunto dal discente e delle competenze acquisite. Ne consegue che si tratta comunque di documenti che assumono un particolare rilievo e del resto non a caso il rilascio degli stessi e' previsto solo a conclusione dei cicli superiori di studi. Si tratta di documentazione che i discenti possono comunque spendere in vari contesti pur se ad essa non puo' riconoscersi lo stesso valore del titolo di studio. Anche in questo caso, lo stemma serve a dimostrare che il soggetto che ha provveduto a formarlo nella propria qualita' era legittimato a tanto e che prima di rilasciare il documento ha effettuato una serie di verifiche preordinate ad accertare l'avvenuto raggiungimento di un certo livello di competenze. Da tutto quanto premesso emerge: a) che la provincia non vanta potesta' esclusiva in materia di istruzione; h) che essa e' tenuta ad osservare le norme generali sull'istruzione dettate dallo Stato ai sensi dell'art. 33 Costituzione e, comunque, a rispettare i principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, ai sensi dello stesso Statuto di autonomia. E' evidente, infatti, che le funzioni il cui esercizio e' stato conferito alla provincia con il decreto del Presidente della Repubblica n. 89/83 citato sono quelle concernenti l'organizzazione del servizio e non certo quelle concernenti le potesta' di attestazione e certificazione, che trovano diretta tutela nell'art. 33 della Costituzione, che prescrive tra l'altro un esame di Stato a conclusione dei vari gradi scolastici. Ne consegue, pertanto, l'obbligo di mantenere l'emblema della Repubblica italiana sui titoli di studio e sulle certificazioni, trattandosi di requisito non solo formale, ma che e' funzionale al conseguimento degli effetti legali, quale il riconoscimento legale del titolo su tutto il territorio nazionale e in ambito comunitario.
P. Q. M.. Si conclude perche' sia dichiarato che non spetta alla Provincia autonoma di Bolzano deliberare l'eliminazione dell'emblema della Repubblica italiana dai modelli di attestati, diplomi e certificazioni per le scuole della provincia e, conseguentemente, sia annullata la deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 1034 in data 14 aprile 2009, pubblicata sul supplemento n. 2 del Bollettino ufficiale del Trentino-Alto Adige in data 19 maggio 2009. Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 15 luglio 2009. Roma, addi' 16 luglio 2009 L'Avvocato dello Stato: Gabriella Palmieri