N. 253 SENTENZA 23 - 30 luglio 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Salute (tutela della) - Stupefacenti e sostanze  psicotrope  -  Norme
  della Provincia autonoma di Trento - Uso di sostanze psicotrope  su
  bambini ed adolescenti - Necessita' del consenso informato reso per
  iscritto dai genitori - Affidamento all'Azienda provinciale  per  i
  servizi sanitari  del  compito  di  predisporre  i  moduli  per  il
  consenso e alla Provincia di individuare gli strumenti per favorire
  l'accesso a  terapie  alternative  -  Disciplina  conformativa  del
  consenso informato, avente  natura  di  principio  fondamentale  in
  materia di tutela della  salute  -  Esorbitanza  dai  limiti  della
  competenza legislativa  della  Provincia  autonoma  in  materia  di
  igiene e sanita' - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 2008, n. 4,  art.
  4. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670,
  art. 9, n. 10. 
(GU n.31 del 5-8-2009 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO, Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
                              Sentenza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4  della  legge
della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 2008, n. 4  (Disposizioni
in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini  e  adolescenti),
promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso
notificato il 17-21 luglio 2008,  depositato  in  cancelleria  il  25
luglio 2008 e iscritto al n. 38 del registro ricorsi 2008. 
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento; 
    Udito nell'udienza pubblica del 7 luglio 2009 il giudice relatore
Maria Rita Saulle; 
    Uditi l'avvocato dello Stato Carlo Sica  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri  e  l'avvocato  Franco  Mastragostino  per  la
Provincia autonoma di Trento. 
                          Ritenuto in fatto 
    1. - Con ricorso notificato il 17-21 luglio 2008 e depositato  il
successivo 25 luglio 2008, il Presidente del Consiglio dei  ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
sollevato, in riferimento all'art. 117, terzo comma,  Cost.,  nonche'
all'art. 9, n. 10, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972,  n.  670  (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige), questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  4  della
legge della  Provincia  autonoma  di  Trento  6  maggio  2008,  n.  4
(Disposizioni in materia di uso di sostanze psicotrope su  bambini  e
adolescenti). 
    L'impugnato  art.  4  subordina  il  trattamento   con   sostanze
psicotrope su bambini e  adolescenti  al  consenso  scritto,  libero,
consapevole, attuale e manifesto dei genitori,  fermo  l'obbligo  del
medico di informare il minore e di tenere conto  della  sua  volonta'
assumendone l'assenso (comma 1). 
    Il successivo comma 2 demanda  alla  Azienda  provinciale  per  i
servizi sanitari  la  predisposizione  del  modulo  per  il  consenso
informato. 
    Il comma 3 affida, poi, alla Provincia il compito di  individuare
strumenti per favorire l'accesso a terapie alternative ai trattamenti
di cui al comma 1. 
    Il comma 4, infine, dispone che il consenso in forma scritta  sia
allegato a ciascuna  prescrizione  del  farmaco  contenente  sostanze
psicotrope. 
    A parere del ricorrente, le disposizioni sopra riportate eccedono
dalla competenza legislativa della Provincia in materia di  igiene  e
sanita', prevista dall'articolo 9, n. 10, del d.P.R. n. 670 del 1972,
nonche' di tutela  della  salute  contemplata  dall'art.  117,  terzo
comma, Cost., invocabile nella specie «alla luce  della  clausola  di
equiparazione di cui all'articolo 10 della legge costituzionale n.  3
del 2001». 
    In particolare, la disciplina in esame  violerebbe  gli  indicati
parametri costituzionali poiche' adottata in  difformita'  di  quanto
stabilito  dalla  legislazione  statale,  che  prevede  il   consenso
informato solo per determinati trattamenti terapeutici, tra  i  quali
non rientrano  quelli  relativi  alla  somministrazione  di  sostanze
psicotrope. 
    In tal modo, a parere dell'Avvocatura, risulterebbe violato anche
il  principio  secondo  il  quale   l'arte   medica   e'   libera   e
incomprimibile, poiche'  la  disciplina  impugnata  sostituisce,  per
mezzo del consenso informato, le valutazioni  che  deve  compiere  il
medico con la volonta' dei genitori  o  del  tutore  del  paziente  i
quali, privi delle necessarie conoscenze, scelgono il trattamento cui
quest'ultimo deve essere sottoposto. 
    La difesa erariale  osserva,  infatti,  che  l'arte  medica  deve
conformarsi unicamente a quelle scelte del legislatore  statale  che,
frutto  di  valutazioni  tecnico  scientifiche  assunte  da  appositi
organismi, permettono la fruizione di uguali trattamenti sanitari  su
tutto il  territorio  nazionale,  scelte  tra  le  quali  rientra  il
consenso informato, quale principio fondamentale in materia di tutela
della salute. 
    2. - Si e' costituita la Provincia autonoma di  Trento  chiedendo
che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata. 
    3. - In prossimita' dell'udienza, la Provincia autonoma di Trento
ha depositato memoria, con  la  quale,  dopo  aver  premesso  che  la
finalita' della disciplina impugnata e' quella di evitare l'abuso  di
somministrazione di sostanze psicotrope  su  bambini  e  adolescenti,
ritiene la norma impugnata  legittima  in  quanto  espressione  della
propria competenza legislativa concorrente in  materia  di  igiene  e
sanita', secondo quanto previsto dall'art. 9, n. 10, dello statuto di
autonomia. 
    In particolare, la Provincia sostiene che il  consenso  informato
non ponga un limite all'accesso ai diversi trattamenti  sanitari,  la
cui disciplina e' rimessa  al  legislatore  statale  sulla  base  dei
progressi della scienza medica; ma, quale espressione di  un  diritto
della persona, esso sia finalizzato ad ottenere un  piu'  consapevole
accesso a determinate pratiche terapeutiche. Questa consapevolezza e'
tanto piu'  necessaria  nel  caso  di  somministrazione  di  sostanze
psicotrope su bambini e adolescenti. 
    Pertanto, secondo la resistente,  il  consenso  informato,  quale
diritto strettamente attinente al singolo individuo, non solo non  ne
pregiudica il diritto alla tutela della salute ma, al  contrario,  lo
realizza per mezzo di un accesso consapevole al  singolo  trattamento
terapeutico, trovando esso fondamento in diverse fonti  normative  e,
in primo luogo, nell'art. 32 Cost., il quale prevede la  liberta'  di
accesso ad  ogni  trattamento  medico,  salvi  i  limiti  imposti  da
specifiche disposizioni di legge. 
    Sul punto assume rilevanza, sempre a parere della  Provincia,  il
Piano sanitario nazionale 2006-2008 cui  le  Regioni  e  le  Province
autonome devono dare attuazione. Questo, nel porsi come obiettivo  la
piu' ampia partecipazione del  cittadino  alle  scelte  terapeutiche,
considera il consenso informato come uno strumento gia' presente  nel
nostro ordinamento che  deve  essere  ulteriormente  valorizzato.  In
ragione di cio',  non  puo'  ritenersi  illegittima  la  disposizione
impugnata che proprio il suddetto fine mira a realizzare. 
    Infine, la Provincia osserva che l'Agenzia Italiana del  Farmaco,
con riferimento  alla  terapia  della  sindrome  da  iperattivita'  e
deficit di attenzione, gia' prevede il consenso informato, di talche'
la disposizione censurata si limita  a  precisarne  in  dettaglio  le
modalita' di acquisizione. 
    In particolare, la norma censurata si  limiterebbe  a  porre  una
disciplina di dettaglio senza incidere  il  nucleo  fondamentale  del
consenso informato quale desumibile dalle fonti normative  richiamate
e, in particolare, dall'art. 32 Cost., che, nel rendere  quest'ultimo
un principio di rilievo costituzionale, impone al legislatore  locale
di dargli applicazione. 
    La resistente conclude precisando che l'art. 4 potrebbe violare i
parametri costituzionali invocati solo nella parte in cui prevede che
il consenso deve essere rilasciato in forma scritta. 
                       Considerato in diritto 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri  censura  l'art.  4
della legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio  2008,  n.  4
(Disposizioni in materia di uso di sostanze psicotrope su  bambini  e
adolescenti), per  contrasto  con  l'art.  117,  terzo  comma,  della
Costituzione, nonche' con l'art. 9, n. 10, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige). 
    La norma impugnata, al comma  1,  subordina  il  trattamento  con
sostanze psicotrope su bambini e  adolescenti  al  consenso  scritto,
libero,  consapevole,  attuale  e  manifesto  dei   genitori,   fermo
l'obbligo del medico di informare il minore e di tenere  conto  della
sua volonta' assumendone l'assenso. 
    I successivi commi prevedono  che  l'Azienda  provinciale  per  i
servizi sanitari predisponga il modulo per il  consenso  informato  e
che la Provincia individui appositi strumenti per favorire  l'accesso
a  terapie  alternative  rispetto  a  quelle  indicate  al  comma  1,
disponendo, altresi', che il consenso in forma scritta sia allegato a
ciascuna prescrizione del farmaco contenente sostanze psicotrope. 
    A parere del ricorrente, le disposizioni sopra riportate eccedono
dalla competenza legislativa attribuita alla Provincia  dall'articolo
9, n. 10, del d.P.R. n. 670 del 1972, in materia di igiene e sanita',
nonche' da quella ad essa riconosciuta dall'art.  117,  terzo  comma,
Cost., in materia di tutela della  salute,  invocabile  nella  specie
«alla luce della clausola di equiparazione  di  cui  all'articolo  10
della legge costituzionale n. 3 del 2001». 
    2. - La questione e' fondata. 
    Come questa Corte ha gia' affermato nella  sentenza  n.  438  del
2008 - in cui ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art.
3 della legge della Regione Piemonte 6 novembre 2007, n. 21 (Norme in
materia di uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti), che
conteneva una disciplina del tutto simile a  quella  in  esame  -  il
consenso  informato  riveste  natura  di  principio  fondamentale  in
materia di tutela della  salute  in  virtu'  della  sua  funzione  di
sintesi  di  due   diritti   fondamentali   della   persona:   quello
all'autodeterminazione e quello alla salute. 
    Consegue  da  cio'  che  il  legislatore   regionale   non   puo'
disciplinare gli  aspetti  afferenti  ai  soggetti  legittimati  alla
relativa concessione, nonche' alle forme del suo rilascio, in  quanto
essi non  assumono  il  carattere  di  disciplina  di  dettaglio  del
principio in esame, ma valgono alla sua stessa conformazione che,  in
quanto tale, e' rimessa alla competenza del legislatore statale. 
    Le  argomentazioni  addotte  nella   richiamata   sentenza   sono
pienamente utilizzabili anche con riferimento alla norma oggetto  del
presente scrutinio, in quanto l'art. 9 dello statuto di autonomia del
Trentino-Alto Adige, nell'attribuire alla  Provincia  di  Trento  una
competenza legislativa concorrente in materia di  igiene  e  sanita',
non allarga la sfera legislativa della stessa in confronto  a  quella
delle Regioni a statuto ordinario. 
    La norma statutaria, infatti, nell'individuare i limiti  entro  i
quali si puo' esercitare la suddetta competenza,  richiama  l'art.  5
dello statuto, il quale  espressamente  prevede  che  il  legislatore
provinciale deve, tra gli altri,  rispettare  i  «principi  stabiliti
dalle leggi dello Stato». 
    Deve essere, pertanto, dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'art 4, comma 1, della legge in oggetto in  quanto  con  esso  la
Provincia, nell'individuare  i  soggetti  che  possono  accordare  il
consenso per il trattamento con  sostanze  psicotrope  su  bambini  e
adolescenti nonche' le forme del relativo  rilascio,  ha  ecceduto  i
limiti della propria competenza legislativa. 
    Anche i successivi commi, stante la loro inscindibile connessione
con il comma 1, si pongono in contrasto con  gli  indicati  parametri
costituzionali  e,  pertanto,  devono  essere  del  pari   dichiarati
costituzionalmente illegittimi. 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della  legge
della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 2008, n. 4  (Disposizioni
in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 luglio 2009. 
                       Il Presidente: Amirante 
                        Il redattore: Saulle 
                      Il cancelliere: Di Paola 
    Depositata in cancelleria il 30 luglio 2009. 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola