N. 257 ORDINANZA 23 - 30 luglio 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Giurisdizione  ordinaria  -  Difetto  di  giurisdizione  del  giudice
  ordinario  (nella  specie:  controversia  avente  ad   oggetto   il
  contributo  per  il  S.S.N.  attribuita  alla  giurisdizione  delle
  Commissioni tributarie) -  Prosecuzione  del  processo  davanti  al
  giudice munito di giurisdizione - Possibilita' della  conservazione
  degli effetti sostanziali e processuali  della  domanda  -  Mancata
  previsione - Denunciata lesione del diritto di difesa, nonche' alla
  tutela giurisdizionale - Mancata sperimentazione della possibilita'
  di  pervenire  ad  una  interpretazione  che  superi  i  dubbi   di
  costituzionalita' alla stregua dei principi affermati dalla Corte e
  dal diritto vivente - Manifesta inammissibilita' della questione. 
- Codice procedura civile, art. 37. 
- Costituzione, artt. 24 e 113. 
(GU n.31 del 5-8-2009 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO; Paolo MADDALENA; Alfio  FINOCCHIARO;  Alfonso
  QUARANTA; Franco GALLO; Gaetano SILVESTRI;  Sabino  CASSESE;  Maria
  Rita SAULLE; Giuseppe TESAURO;  Paolo  Maria  NAPOLITANO;  Giuseppe
  FRIGO; Alessandro CRISCUOLO; Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
                              Ordinanza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art 37 del codice di
procedura civile  promosso  dalla  Corte  d'appello  di  Genova,  nel
procedimento vertente tra l'Istituto Tartarini RX s.r.l. e l'I.N.P.S.
ed altra, con ordinanza del 20 giugno 2008,  iscritta  al  n.  1  del
registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 4, 1ª serie speciale, dell'anno 2009. 
    Visti gli atti di costituzione dell'Istituto Tartarini RX  s.r.l.
e dell'I.N. P.S., nonche' l'atto di  intervento  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
    Udito nella Camera di consiglio del 24  giugno  2009  il  giudice
relatore Alessandro Criscuolo. 
    Ritenuto che la Corte di appello di Genova, sezione  controversie
di lavoro, con  ordinanza  del  20  giugno  2008,  ha  sollevato,  in
riferimento agli articoli 24 e 113 della Costituzione,  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art.  37  del  codice  di  procedura
civile; 
        che, come il rimettente riferisce, il giudizio a quo  ha  per
oggetto l'opposizione  proposta  dall'Istituto  Tartarini  RX  s.r.l.
avverso una cartella di pagamento, emessa dalla San Paolo Riscossioni
di Genova s.p.a. su istanza dell'Istituto Nazionale della  Previdenza
Sociale (d'ora in avanti, INPS), per  il  recupero  di  contribuzione
dovuta  al  Servizio  sanitario  nazionale,  della  quale  e'   stato
accertato l'omesso pagamento con  verbale  ispettivo  del  10  giugno
1996; 
        che l'art. 2, comma 1, del decreto  legislativo  31  dicembre
1992, n. 546 (Disposizioni  sul  processo  tributario  in  attuazione
della delega  al  Governo  contenuta  nell'art.  30  della  legge  30
dicembre 1991, n. 413), come sostituito dall'art. 12, comma 2,  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002),
demanda le controversie  aventi  ad  oggetto  il  contributo  per  il
Servizio sanitario nazionale  alla  giurisdizione  delle  commissioni
tributarie; 
        che l'art. 37 cod.  proc.  civ.,  mentre  impone  al  giudice
ordinario  di  rilevare,  anche  d'ufficio,  il  proprio  difetto  di
giurisdizione nei confronti dei giudici speciali, «nulla statuisce in
ordine alla conservazione degli  effetti  della  domanda,  nel  nuovo
processo che la parte e' onerata di  promuovere  davanti  al  giudice
munito di giurisdizione»; 
        che qualora, nel corso del giudizio, si consumino  i  termini
di legge per agire davanti al detto giudice, si verifica una  lesione
del diritto costituzionale alla tutela giurisdizionale; 
        che la questione  di  legittimita'  costituzionale  e'  -  ad
avviso del rimettente - non manifestamente infondata, in relazione ai
principi espressi da questa Corte con la sentenza  n.  77  del  2007,
peraltro con riguardo a diversa norma di legge (art. 30 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034 -  Istituzione  dei  tribunali  amministrativi
regionali); 
        che, inoltre, la questione e' detta rilevante, in  quanto  e'
interamente decorso il termine di  legge  affinche'  la  parte  possa
rivolgersi al giudice tributario competente in materia (art.  21  del
d.lgs. n. 546 del 1992); 
        che  nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  si   e'
costituito  l'Istituto  Tartarini  RX  s.r.l.,  chiedendo   che   sia
dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art.  37  cod.  proc.
civ., nella parte in cui non prevede che gli  effetti  sostanziali  e
processuali prodotti dalla domanda,  proposta  al  giudice  ordinario
privo di giurisdizione,  si  conservino  -  a  seguito  di  pronuncia
declinatoria della giurisdizione - nel processo proseguito davanti al
giudice di essa munito, nel termine indicato dal primo giudice; 
        che, ad  avviso  della  parte  privata,  in  base  al  tenore
letterale dell'art. 37 cod. proc. civ., il giudice rimettente avrebbe
dovuto limitarsi a declinare la propria giurisdizione, senza  fissare
alcun termine per la riassunzione, non essendo prevista la translatio
iudicii, con conseguente  venir  meno  degli  effetti  sostanziali  e
processuali della precedente domanda dal medesimo Istituto formulata,
sicche' questo non avrebbe alcuna possibilita' di far valere i propri
diritti, essendo scaduti i  termini  per  proporre  opposizione  alla
cartella; 
        che anche l'art. 367 cod. proc. civ. prevede la  riassunzione
del processo soltanto per l'ipotesi in cui  la  Corte  di  cassazione
dichiari la giurisdizione del giudice ordinario e non quando essa sia
riconosciuta appartenente al giudice speciale,  mentre,  nell'ipotesi
di difetto di competenza,  l'art.  50  cod.  proc.  civ.  prevede  la
prosecuzione  del  processo,  se   riassunto   davanti   al   giudice
competente, nel termine fissato dal giudice a quo e, in mancanza,  in
quello di sei mesi; 
        che tale differenza di  trattamento  e'  stata  sottoposta  a
critica, sia dalla dottrina, sia dalla giurisprudenza (Cass.,  SS.UU.
civili, sentenza n. 4109 del 2007), mentre questa Corte, con sentenza
n. 77 del 2007, pur mostrando di non condividere la citata  decisione
del giudice di legittimita', ha tuttavia dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 30 della legge n. 1034 del 1971, nella parte
in cui  non  prevede  che  gli  effetti  sostanziali  e  processuali,
prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di  giurisdizione  si
conservino, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel  processo
proseguito davanti a giudice che di essa e' munito; 
        che la suddetta sentenza n. 77 del 2007 - aggiunge  la  parte
costituita - e' pervenuta a tale conclusione sia in forza degli artt.
24  e  111  Cost.,  i  quali  hanno  assegnato   all'intero   sistema
giurisdizionale la funzione di assicurare la  tutela,  attraverso  il
giudizio, dei diritti soggettivi e  degli  interessi  legittimi,  sia
rilevando che l'esistenza di una pluralita' di  giudici  (ordinari  e
speciali) non puo'  risolversi  in  una  vanificazione  della  tutela
giurisdizionale; 
        che, pertanto, nel caso  di  specie,  sarebbe  necessario  un
intervento chiarificatore di questa Corte, unico  organo  deputato  a
suggerire, con il  proprio  intervento  interpretativo,  la  corretta
lettura delle norme alla luce del contenuto della Costituzione,  o  a
dichiararne l'illegittimita' costituzionale a fronte del loro  tenore
letterale; 
        che, nel presente giudizio, si e'  costituito  anche  l'INPS,
chiedendo che questa Corte dichiari  inammissibile  o  manifestamente
infondata la  questione  sollevata  dalla  Corte  genovese,  sia  per
insufficiente descrizione  della  fattispecie,  sia  per  assenza  di
qualsiasi riferimento alle ragioni poste a base della  non  manifesta
infondatezza, oggetto soltanto di un  richiamo  per  relationem  alla
sentenza di questa Corte n. 77  del  2007,  con  la  conseguenza  che
l'ordinanza del giudice a quo non sarebbe autosufficiente; 
        che ha spiegato intervento il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ed ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile  o
manifestamente infondata, rilevando che analoga  questione  e'  stata
gia' esaminata da questa Corte con la menzionata sentenza n.  77  del
2007 e che anche la giurisprudenza  di  legittimita'  (Cass.,  SS.UU.
civili, sentenza n. 4109 del 2007) si  e'  pronunciata  in  punto  di
translatio iudicii e di conservazione degli effetti della domanda; 
        che, in prossimita' della  Camera  di  consiglio,  l'Istituto
Tartarini RX s.r.l. ha depositato una memoria  illustrativa,  con  la
quale ha ripreso gli argomenti gia' svolti nell'atto di  costituzione
ed ha contestato le eccezioni sollevate dall'INPS  e  dal  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
    Considerato  che  la  Corte  di  appello   di   Genova,   sezione
controversie di lavoro, con  l'ordinanza  indicata  in  epigrafe,  ha
sollevato, in riferimento agli articoli 24 e 113 della  Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 37 del  codice
di procedura civile, osservando che detta norma,  «mentre  impone  al
giudice ordinario di rilevare, anche d'ufficio, il proprio difetto di
giurisdizione nei confronti dei giudici speciali, in qualunque  stato
e grado del processo, nulla statuisce in  ordine  alla  conservazione
degli effetti della domanda, nel  nuovo  processo  che  la  parte  e'
onerata di promuovere davanti al giudice  munito  di  giurisdizione»,
con  la  conseguenza  che,  «qualora,  nel  corso  del  giudizio,  si
consumino i termini di legge per  agire  dinanzi  alla  giurisdizione
competente, si determina una lesione del diritto costituzionale  alla
tutela giurisdizionale»; 
        che  la  questione  deve  essere  dichiarata   manifestamente
inammissibile; 
        che questa Corte, con sentenza n. 77 del 2007, ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 30 della legge  6  dicembre
1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali  amministrativi  regionali),
nella parte in  cui  non  prevede  che  gli  effetti,  sostanziali  e
processuali, prodotti dalla  domanda  proposta  a  giudice  privo  di
giurisdizione,  si  conservino,  a   seguito   di   declinatoria   di
giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice  di  questa
munito; 
        che, a fondamento di tale pronuncia, questa  Corte  ha  posto
(tra gli altri) i seguenti  rilievi  di  carattere  generale:  a)  il
principio della incomunicabilita' dei giudici appartenenti ad  ordini
diversi, comprensibile  in  altri  momenti  storici,  «e'  certamente
incompatibile,  nel  momento   attuale,   con   fondamentali   valori
costituzionali»; b) la Costituzione, fin dalle origini, ha  assegnato
con  l'art.  24  (ribadendolo  con  l'art.  111)  all'intero  sistema
giurisdizionale la funzione di assicurare la  tutela,  attraverso  il
giudizio, dei diritti soggettivi  e  degli  interessi  legittimi;  c)
questa essendo l'essenziale ragion d'essere dei giudici,  ordinari  e
speciali, la loro  pluralita'  non  puo'  risolversi  in  una  minore
effettivita',  o  addirittura  in  una  vanificazione  della   tutela
giurisdizionale: cio' che  avviene  quando  la  disciplina  dei  loro
rapporti e' tale per cui l'erronea individuazione del giudice  munito
di giurisdizione (o l'errore del giudice in  tema  di  giurisdizione)
puo'  risolversi  nel  pregiudizio  irreparabile  della  possibilita'
stessa  di  un   esame   nel   merito   della   domanda   di   tutela
giurisdizionale; d) una disciplina siffatta, in quanto potenzialmente
lesiva del diritto alla tutela giurisdizionale e, comunque,  tale  da
incidere sulla sua effettivita', e' incompatibile  con  il  principio
fondamentale dell'ordinamento, il quale riconosce bensi'  l'esistenza
di una  pluralita'  di  giudici,  ma  la  riconosce  affinche'  venga
assicurata, sulla base di  distinte  competenze,  una  piu'  adeguata
risposta  alla  domanda  di  giustizia,  non   gia'   affinche'   sia
compromessa la possibilita' stessa che  a  tale  domanda  venga  data
risposta; e) al principio per cui  le  disposizioni  processuali  non
sono fini a se stesse, ma  funzionali  alla  miglior  qualita'  della
decisione di merito, si ispira pressoche'  costantemente  il  vigente
codice di procedura  civile,  ed  in  particolare  vi  si  ispira  la
disciplina  che  all'individuazione  del   giudice   competente   non
sacrifica  il  diritto  delle  parti  ad   ottenere   una   risposta,
affermativa o negativa, in ordine al «bene della vita» oggetto  della
loro contesa; f) al medesimo principio  gli  artt.  24  e  111  Cost.
impongono che si  ispiri  la  disciplina  dei  rapporti  tra  giudici
appartenenti ad  ordini  diversi,  allorche'  una  causa,  instaurata
presso un giudice, debba essere decisa,  a  seguito  di  declinatoria
della giurisdizione, da altro giudice; 
        che i principi ora riassunti sono stati  ribaditi  da  questa
Corte con ordinanza n. 363 del 2008; 
        che anche la giurisprudenza di  legittimita'  (Cass.,  SS.UU.
civili., sentenze n. 2871 del 2009, n. 13048 e n. 4109 del  2007)  ha
ammesso  la  translatio  iudicii  tra  giudice  ordinario  e  giudici
speciali; 
        che, pertanto, in base ai principi affermati da questa  Corte
e al diritto vivente formatosi nella giurisprudenza di  legittimita',
devono ormai ritenersi  presenti  nel  vigente  sistema  del  diritto
processuale civile, sia il principio  di  prosecuzione  del  processo
davanti al giudice munito di  giurisdizione,  in  caso  di  pronuncia
declinatoria della giurisdizione da parte  del  giudice  inizialmente
adito, sia il principio di conservazione degli effetti, sostanziali e
processuali, della domanda proposta a giudice privo di giurisdizione,
restando affidata  al  giudice  della  controversia  l'individuazione
degli strumenti processuali per renderli operanti (con riguardo  alla
disciplina che regola l'istituto della riassunzione della causa); 
        che i suddetti principi sono stati recepiti  anche  dall'art.
59 della recentissima legge 18 giugno 2009, n. 69  (Disposizioni  per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'  nonche'
in materia di processo civile) che, per quanto non  applicabile  alla
fattispecie in esame ratione temporis (art. 58), rivela  la  volonta'
del legislatore di dare ad essi continuita'; 
        che il giudice a quo, pur non ignorando la citata sentenza di
questa Corte n. 77 del 2007, non si e'  fatto  carico  d'individuare,
alla luce delle statuizioni della giurisprudenza costituzionale e  di
legittimita'  sopra  richiamate,   un'interpretazione   della   norma
censurata idonea a superare i dubbi di costituzionalita', in ossequio
al principio secondo  cui  una  disposizione  di  legge  puo'  essere
dichiarata  costituzionalmente  illegittima  solo  quando   non   sia
possibile  attribuirle  un  significato  che  la  renda  conforme   a
Costituzione; 
        che, per giurisprudenza costante di questa Corte, la  mancata
utilizzazione dei poteri interpretativi, che la  legge  riconosce  al
giudice rimettente, e la mancata esplorazione  di  diverse  soluzioni
ermeneutiche, al fine di far fronte al  dubbio  di  costituzionalita'
ipotizzato,  integrano  omissioni  tali  da  rendere   manifestamente
inammissibile la sollevata questione di  legittimita'  costituzionale
(ex plurimis, ordinanze n. 363, n. 341,  n.  268,  n.  205  del  2008
nonche' n. 85 del 2007); 
        che ogni altro profilo d'inammissibilita' resta assorbito. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art.  37  del  codice  di  procedura
civile, sollevata, in  riferimento  agli  articoli  24  e  113  della
Costituzione, dalla Corte di appello di Genova, sezione  controversie
del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 luglio 2009. 
                       Il Presidente: Amirante 
                        Il rettore: Criscuolo 
                      Il cancelliere: Di Paola 
    Depositata in cancelleria il 30 luglio 2009. 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola