N. 258 ORDINANZA 23 - 30 luglio 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
  - Non deducibilita' ai fini delle imposte sui redditi -  Denunciata
  irragionevolezza nonche'  violazione  del  principio  di  capacita'
  contributiva - Omessa indicazione del petitum  nelle  ordinanze  di
  rimessione - Manifesta inammissibilita' delle questioni. 
- D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1, comma 2. 
- Costituzione, artt. 3 e 53. 
Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
  - Non deducibilita' ai fini delle imposte sui redditi -  Denunciata
  violazione  del  principio  di  capacita'  contributiva  -   Omessa
  indicazione di elementi essenziali  della  fattispecie  concreta  -
  Manifesta inammissibilita' della questione. 
- D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1, comma 2. 
- Costituzione, art. 53. 
Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
  - Non deducibilita' ai fini delle imposte sui redditi -  Denunciata
  violazione  dei  principi  di   eguaglianza   e   della   capacita'
  contributiva  -  Sopravvenuta  modifica  del  quadro  normativo   -
  Necessita' di una nuova valutazione della  rilevanza  e  della  non
  manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti ai
  rimettenti. 
- D.lgs. 15 dicembre 1997,  n.  446,  art.  1,  comma  2;  d.P.R.  22
  dicembre 1986, n. 917, art. 10. 
- Costituzione, artt. 3 e 53. 
(GU n.31 del 5-8-2009 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO; Paolo MADDALENA; Alfio  FINOCCHIARO;  Alfonso
  QUARANTA; Franco GALLO; Luigi MAZZELLA; Gaetano  SILVESTRI;  Sabino
  CASSESE;  Maria  Rita  SAULLE;  Giuseppe   TESAURO;   Paolo   Maria
  NAPOLITANO; Giuseppe FRIGO; Alessandro CRISCUOLO; Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
                              Ordinanza 
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2,  del
decreto  legislativo  15   dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  revisione  degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione
di una addizionale regionale a tale imposta, nonche'  riordino  della
disciplina dei  tributi  locali)  e  dell'art.  10  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917  (Approvazione
del  testo  unico  delle  imposte  sui   redditi),   promossi   dalla
Commissione tributaria provinciale di Genova  con  ordinanza  del  12
febbraio 2004, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma  con
quattro ordinanze del 23 marzo  2006,  dalla  Commissione  tributaria
provinciale di Chieti  con  ordinanza  del  30  ottobre  2006,  dalla
Commissione tributaria provinciale  di  Parma  con  ordinanza  del  9
novembre 2006, dalla Commissione tributaria  provinciale  di  Bologna
con due ordinanze del 24 settembre  2007,  ordinanze  rispettivamente
iscritte al n. 521 del registro ordinanze 2004, ai nn. da 180 a  183,
362 e 498 del registro ordinanze 2007 ed ai nn. 36 e 37 del  registro
ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 23, 1ª serie speciale, dell'anno 2004, nn. 14, 20 e 26,  1ª  serie
speciale, dell'anno 2007 e n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 2008. 
    Visti l'atto di  costituzione  di  Francesco  Paolucci  ed  altro
nonche' gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nell'udienza pubblica del 7 luglio 2009 e nella  Camera  di
consiglio dell'8 luglio 2009 il giudice relatore Sabino Cassese; 
    Uditi l'avvocato Vittorio  Paolucci  per  Francesco  Paolucci  ed
altro e l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che nel corso di un giudizio, promosso da  una  societa'
per azioni avverso il provvedimento  di  diniego  dell'Agenzia  delle
entrate,  in  relazione  all'istanza  di  rimborso  dell'imposta  sui
redditi delle persone giuridiche (Irpeg), per la  quota  indeducibile
dell'imposta  regionale  sulle  attivita'   produttive   (Irap),   la
Commissione  tributaria  provinciale  di  Genova  ha  sollevato,  con
riferimento all'art. 53 della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1,  comma  2,  del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997,  n.  446  (Istituzione  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive, revisione degli  scaglioni,  delle  aliquote  e
delle  detrazioni  dell'Irpef  e  istituzione  di   una   addizionale
regionale a tale  imposta,  nonche'  riordino  della  disciplina  dei
tributi locali), nella parte in cui vieta la deducibilita'  dell'Irap
dalle imposte sui redditi (r.o. n. 521 del 2004); 
        che, in ordine alla rilevanza della questione di legittimita'
costituzionale,  la   Commissione   osserva   che   essa   condiziona
direttamente  ed  inequivocabilmente  la  domanda   di   restituzione
dell'Irpeg formulata dalla societa' ricorrente; 
        che, per quanto riguarda la non manifesta infondatezza  della
questione, la Commissione ritiene che, con riferimento al reddito  di
impresa,  l'esclusione  della  deducibilita'   dell'Irap   (che   per
l'imprenditore rappresenta un fattore economico di spesa) dal reddito
assoggettato alle imposte sui redditi determina l'imposizione non  su
un reddito netto, il quale e' e deve  essere  l'indice  di  capacita'
contributiva che giustifica l'imposizione erariale, ma su un  reddito
lordo e, quindi, puo' verificarsi che imprese la cui gestione sia  in
perdita paghino ugualmente Irpef ed Irpeg come se  avessero  prodotto
un reddito, mentre  altre  imprese  con  gestione  in  utile  vengano
assoggettate ad imposta  con  prelievo  pari  o  superiore  all'utile
stesso, con conseguente violazione dell'art. 53 Cost.; 
        che  nel  giudizio  dinanzi  alla  Corte  e'  intervenuto  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura    generale    dello    Stato,    concludendo     per
l'inammissibilita' o l'infondatezza della questione; 
        che, secondo la difesa statale,  l'inammissibilita'  discende
dalla  insufficiente  descrizione  della  fattispecie  da  parte  del
giudice  rimettente,  perche'   la   censura   e'   basata   su   una
«situazione-limite» di imprese in perdita o assoggettate  a  Irap  di
importo  pari  o  superiore  all'utile,   non   corrispondente   alla
situazione dell'impresa  ricorrente,  e  perche'  dall'ordinanza  non
risulta chiaro se gli importi Irap chiesti dalla societa'  ricorrente
in rimborso siano versamenti in acconto o solo accantonamenti; 
        che, prosegue l'Avvocatura generale dello Stato,  nel  merito
la questione e' palesemente infondata, perche' la  non  deducibilita'
dalle  imposte  personali  dipende  dalla  natura  di  imposta  reale
dell'Irap e  dal  fatto  che  essa  e'  stata  istituita  «anche  per
raggiungere capacita' contributiva che, altrimenti  sfuggirebbe  alla
imposizione  "personale"  o  da  questa  sarebbe  solo  marginalmente
lambita; la Irap ha in  sostanza  doverosamente  colmato  una  lacuna
rispetto alla piena applicazione del predetto parametro»; 
        che, in prossimita' dell'udienza fissata per  la  trattazione
(20 febbraio 2007), l'Avvocatura generale dello Stato  ha  depositato
una  memoria  con  ulteriori  argomentazioni  a  difesa  della  norma
impugnata,  rilevando  che   rientra   nella   discrezionalita'   del
legislatore l'individuazione non  solo  del  fatto  espressivo  della
idoneita'  alla  contribuzione,  ma  anche   dell'entita'   e   della
proporzionalita' dell'onere tributario, anche  con  riferimento  agli
oneri deducibili, e che la scelta  della  non  deducibilita'  non  e'
irragionevole ed  arbitraria,  in  considerazione  della  fisiologica
traslabilita' dell'onere fiscale e delle ragioni di  semplificazione,
sotto il profilo della gestione amministrativa dell'imposta  e  della
regolazione dei flussi finanziari tra Stato e Regioni; 
        che nel corso di quattro procedimenti promossi da soci di una
societa' in nome collettivo avverso l'Agenzia delle entrate di Parma,
volti all'annullamento del  silenzio  rifiuto  opposto  dalla  stessa
all'istanza di restituzione di somme versate a titolo di  Irpef,  per
la  quota  non  deducibile  dell'Irap,  la  Commissione   provinciale
tributaria di Parma, con  quattro  distinte  ordinanze  di  contenuto
analogo,  ha  sollevato  questione  di  legittimita'   costituzionale
dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 446  del  1997,  con  riferimento
all'art. 53 Cost. (r.o. nn. 180, 181, 182 e 183 del 2007); 
        che, in ordine alla rilevanza della questione di legittimita'
costituzionale,  la   Commissione   osserva   che   essa   condiziona
direttamente la domanda  di  restituzione  dell'Irpef  formulata  dai
ricorrenti; 
        che, per quanto riguarda la non manifesta infondatezza  della
questione, la Commissione ritiene  che  «l'indeducibilita'  dell'Irap
dalla base imponibile ai fini Irpef del socio  confligge,  con  tutta
evidenza,  con  il  principio  di  capacita'  contributiva   espresso
dall'art. 53 Cost., atteso che l'Irpef finisce per gravare  non  gia'
su di  un  reddito  netto  e  realmente  indicativo  della  capacita'
contributiva, bensi' su un reddito lordo e  fittiziamente  attribuito
al contribuente, per effetto della mancata deduzione  dell'Irap  gia'
versata» e che la duplicazione  d'imposta  «confligge  anche  con  il
principio di ragionevolezza»; 
        che in tutti e  quattro  i  giudizi  dinanzi  alla  Corte  e'
intervenuto,  con  atti  di  contenuto  analogo,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale  dello   Stato,   concludendo   per   l'inammissibilita'   o
l'infondatezza della questione; 
        che, in punto di ammissibilita', la difesa statale deduce  il
difetto  di  adeguata  motivazione  in  ordine  alla  rilevanza,  non
spiegando adeguatamente il  giudice  rimettente  a  quale  titolo  il
ricorrente nel giudizio principale, socio di  una  societa'  in  nome
collettivo, abbia chiesto  il  parziale  rimborso  dell'Irpef  pagata
personalmente, adducendo a motivo  della  richiesta  l'illegittimita'
della norma che impedisce la deducibilita' dalle imposte sui  redditi
dell'Irap corrisposta, nel caso in esame, da un soggetto  di  imposta
diverso dal ricorrente medesimo; 
        che, nel merito, l'Avvocatura generale  dello  Stato  afferma
che la  prevista  indeducibilita'  dell'Irap  dalle  imposte  dirette
costituisce  il  frutto  di  una  consapevole  scelta   operata   dal
legislatore, non irragionevole, in coerenza con il sistema tributario
e con la prevista destinazione del gettito dell'Irap alle Regioni; 
        che, nel corso di un procedimento promosso da un socio di una
societa' in  nome  collettivo  avverso  l'Agenzia  delle  entrate  di
Ortona,  volto  all'annullamento   del   silenzio   rifiuto   opposto
all'istanza di restituzione di somme versate a titolo di  Irpef,  per
la  quota   indeducibile   dell'Irap,   la   Commissione   tributaria
provinciale  di  Chieti  ha  sollevato  questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 446 del  1997,  in
riferimento all'art. 53 cost. (r.o. n. 362 del 2007); 
        che la Commissione rimettente ritiene rilevante la  questione
di legittimita' costituzionale, in quanto «l'eventuale caducazione  o
manipolazione della  norma  censurata  determinerebbe  il  favorevole
scrutinio della domanda di rimborso dell'Irpef»; 
        che, per quanto riguarda la non manifesta infondatezza  della
questione, la  Commissione  richiama  l'ordinanza  della  Commissione
tributaria provinciale di Genova (r.o. n. 521 del  2004),  in  ordine
alla possibilita' che imprese, la cui gestione sia effettivamente  in
perdita,  a  causa  della  mancata   deduzione   dell'Irap,   paghino
ugualmente Irpef e Irpeg come  se  avessero  prodotto  un  reddito  e
osserva  che   tale   effetto   estremamente   distorsivo   «vulnera,
all'evidenza, il principio di  capacita'  contributiva,  ex  art.  53
Cost.  [...],  siccome  implica  una  strutturale,   irrazionale   ed
ingiustificata  divaricazione  tra  il  reddito  effettivo  e  quello
imponibile»; 
        che  nel  giudizio  dinanzi  alla  Corte  e'  intervenuto  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo  per  la  manifesta
inammissibilita' o l'infondatezza della questione; 
        che, in punto di inammissibilita', la difesa erariale  deduce
il difetto di adeguata motivazione  in  ordine  alla  rilevanza,  non
spiegando sufficientemente il giudice rimettente a  quale  titolo  il
ricorrente nel giudizio principale, socio di  una  societa'  in  nome
collettivo, abbia chiesto  il  parziale  rimborso  dell'Irpef  pagata
personalmente, adducendo a motivo  della  richiesta  l'illegittimita'
della norma che impedisce la deducibilita' dalle imposte sui  redditi
dell'Irap corrisposta, nel caso in esame, da un soggetto  di  imposta
diverso dal ricorrente medesimo; 
        che,  nel  merito,  l'Avvocatura  dello  Stato  sostiene  che
rientra nella discrezionalita' del legislatore non solo individuare i
singoli fatti indice  di  ricchezza  ed  espressivi  della  capacita'
contributiva, ma anche definire il regime  giuridico  tributario  del
fatto assunto come presupposto  della  imposizione,  con  particolare
riferimento al reddito imponibile ai fini delle  imposte  dirette,  e
che  l'indeducibilita'  dell'Irap  costituisce  il  frutto   di   una
consapevole scelta  operata  dal  legislatore,  in  coerenza  con  il
sistema  tributario  e  con  la  prevista  destinazione  del  gettito
dell'Irap alle Regioni; 
        che nel corso di un giudizio, promosso da  una  societa'  per
azioni avverso il provvedimento di diniego dell'Agenzia delle entrate
di Parma, in  relazione  all'istanza  di  rimborso  dell'imposta  sui
redditi delle persone giuridiche (Irpeg), per la  quota  indeducibile
dell'imposta  regionale  sulle  attivita'   produttive   (Irap),   la
Commissione  tributaria  provinciale  di  Parma  ha  sollevato,   con
riferimento   all'art.   53   Cost.,   questione   di    legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997 (r.o.
n. 498 del 2007); 
        che, in ordine alla rilevanza della questione di legittimita'
costituzionale,  la   Commissione   osserva   che   essa   condiziona
direttamente  ed  inequivocabilmente  la  domanda   di   restituzione
dell'Irpeg formulata dalla societa' ricorrente; 
        che, per quanto riguarda la non manifesta infondatezza  della
questione, la Commissione ritiene  che  «l'indeducibilita'  dell'Irap
dalla base imponibile ai fini Irpeg confligge,  con  tutta  evidenza,
con il principio di  capacita'  contributiva  espresso  dall'art.  53
Cost., atteso che l'Irpeg finisce per gravare non su un reddito netto
e realmente indicativo della capacita'  contributiva,  bensi'  su  un
reddito lordo e fittiziamente attribuito al contribuente, per effetto
della  mancata  deduzione  dell'Irap  gia'   versata»,   e   che   la
duplicazione  d'imposta  «confligge  anche  con   il   principio   di
ragionevolezza, atteso che l'imposta Irpef  viene  ad  essere  pagata
anche sull'imposta Irap»; 
        che  nel  giudizio  dinanzi  alla  Corte  e'  intervenuto  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per  l'infondatezza
della questione; 
        che l'Avvocatura generale  dello  Stato  osserva  che  l'Irap
colpisce  non  il  reddito,  ma  il  valore  della  produzione  netta
derivante dall'attivita' esercitata, che il relativo onere  economico
gravante sulla  produzione  ben  puo'  essere  dal  soggetto  passivo
traslato, secondo le leggi del mercato, sul prezzo  dei  beni  e  dei
servizi prodotti, che compete alla discrezionalita'  del  legislatore
individuare quali oneri siano deducibili e che  l'indeducibilita'  e'
spiegabile con la necessita' di mantenere distinto il  sistema  della
finanza pubblica statale,  alimentato  con  i  tributi  erariali,  da
quello facente capo alle singole Regioni e con l'esigenza dello Stato
di pianificare scelte di programmazione economica e finanziaria; 
        che nel corso di due giudizi promossi da altrettanti avvocati
avverso  l'Agenzia   delle   entrate   di   Bologna,   per   ottenere
l'annullamento del silenzio rifiuto in ordine all'istanza di rimborso
della maggiore imposta Irpef dichiarata in conseguenza della  mancata
deduzione dell'importo versato a titolo di Irap dalla base imponibile
Irpef, la Commissione tributaria  provinciale  di  Bologna,  con  due
ordinanze di contenuto analogo, ha sollevato,  con  riferimento  agli
artt.  3  e  53  Cost.,  questione  di  legittimita'   costituzionale
dell'art. 10 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n.  917  (Approvazione  del
testo unico delle imposte sui redditi), e dell'art. 1, comma  2,  del
d.lgs. n. 446 del 1997 (r.o. nn. 36 e 37 del 2008); 
        che la Commissione  rimettente  riferisce  che  i  ricorrenti
invocano   l'illegittimita'   costituzionale    delle    disposizioni
menzionate, affermando che esse violano, in primo  luogo,  l'art.  53
Cost., in quanto l'imposizione dell'Irap  produrrebbe  una  riduzione
del   reddito   e    la    mancata    deducibilita'    determinerebbe
l'assoggettamento a imposta in assenza  di  reddito  effettivo  e  di
capacita' contributiva, e, in secondo luogo, l'art. 3 Cost.,  per  la
disparita' di trattamento tra le imprese  e  i  lavoratori  autonomi,
soggetti all'Irap, e i lavoratori dipendenti, non soggetti a essa; 
        che la Commissione riferisce altresi' di aver sospeso  i  due
giudizi in attesa della definizione della questione  di  legittimita'
costituzionale relativa alle stesse disposizioni, sollevata  da  essa
stessa nel corso di un altro giudizio, e dichiarata inammissibile  da
questa Corte con l'ordinanza n. 100 del 2007, e  che,  a  seguito  di
questa ordinanza, i ricorrenti hanno contestato le motivazioni  della
medesima, ritenendo che  la  dichiarazione  di  inammissibilita'  sia
stata  basata  su  «capziose   argomentazioni»   e   chiedendo   alla
Commissione di sollevare  nuovamente  la  questione  di  legittimita'
costituzionale; 
        che la  Commissione  tributaria  rimettente  ritiene  che  la
questione sollevata dai ricorrenti sia meritevole di considerazione e
non sia manifestamente infondata; 
        che nei due giudizi e' intervenuto, con due atti di contenuto
analogo, il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  concludendo  per  la
manifesta inammissibilita' o l'infondatezza della questione; 
        che, in punto di inammissibilita', la difesa erariale osserva
che la Commissione tributaria si limita a trascrivere l'eccezione  di
illegittimita' costituzionale cosi' come  sollevata  dai  ricorrenti,
senza un'autonoma motivazione sulla non manifesta infondatezza; 
        che,  nel  merito,  l'Avvocatura  dello  Stato,   dopo   aver
richiamato   la    giurisprudenza    costituzionale    secondo    cui
l'individuazione    degli    oneri    deducibili    rientra     nella
discrezionalita' del legislatore, rammenta che in tema di imposte sui
redditi la legge ha sempre tendenzialmente escluso  la  deducibilita'
di  oneri  di  natura  fiscale  e  che  la  deduzione  di  un'imposta
dall'imponibile  di  un'altra  attenua,  sino  alla  possibilita'  di
neutralizzarlo,  l'effetto  economico  perseguito  con  il  prelievo,
mentre  la  disparita'  di  trattamento  tra  lavoratori  autonomi  e
lavoratori dipendenti e' gia' stata esclusa dalla sentenza n. 156 del
2001; 
        che nei due giudizi sono intervenuti, con atti  di  contenuto
analogo, i  ricorrenti  dei  giudizi  principali,  chiedendo  che  la
questione sia  dichiarata  ammissibile  e  fondata,  argomentando  in
ordine  alla  violazione  del  principio  di  capacita'  contributiva
derivante dal fatto che l'importo versato a titolo di Irap riduce  il
reddito e, quindi, la capacita' contributiva; 
        che, in prossimita' dell'udienza fissata per  la  trattazione
(7 luglio 2009), l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato  una
memoria,  relativa  a  entrambi  i  giudizi,  nella  quale,  oltre  a
insistere sull'infondatezza della questione, rileva la sopravvenienza
dell'art. 6 del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185  (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e
per  ridisegnare  in  funzione  anti-crisi   il   quadro   strategico
nazionale), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio
2009, n. 2, e afferma l'inammissibilita' della questione per  difetto
di   motivazione   sulla   rilevanza,   in    considerazione    della
giurisprudenza secondo cui  il  reddito  dello  studio  associato  e'
soggetto a Irap a meno che  il  contribuente  dimostri  che  esso  e'
derivato dal solo lavoro  professionale  dei  singoli  associati,  in
quanto le ordinanze di rimessione non fornirebbero alcuna motivazione
sulle  ragioni  per   cui   i   ricorrenti   sarebbero   assoggettati
all'imposta; 
        che  anche  i  ricorrenti  nei   giudizi   principali   hanno
depositato due memorie, di  contenuto  analogo,  con  le  quali  essi
ribadiscono gli argomenti gia' esposti  e  ne  sviluppano  ulteriori,
rilevando, tra l'altro,  che  la  Corte  deve  decidere  in  base  al
diritto, senza tener conto degli effetti di un'eventuale pronuncia di
accoglimento sul bilancio dello Stato. 
    Considerato  che  tutte  le  Commissioni  provinciali  tributarie
rimettenti dubitano della legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
comma  2,  del  decreto  legislativo  15  dicembre   1997,   n.   446
(Istituzione  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'   produttive,
revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e   delle   detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), nella parte in
cui esclude la deducibilita' dell'Irap dalle imposte sui redditi, con
riferimento all'art. 53 Cost., sotto il profilo del  principio  della
capacita'  contributiva,   che   la   sola   Commissione   tributaria
provinciale di Parma (r.o. nn. 180, 181,  182  e  187  del  2007)  ne
dubita anche con riferimento al principio di ragionevolezza e che  la
sola Commissione tributaria provinciale di Bologna dubita,  altresi',
della legittimita' costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 22 dicembre
1986,  n.  917  (Approvazione  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi), per la stessa ragione e sotto gli stessi  profili,  nonche'
sotto il profilo della disparita' di trattamento tra le imprese  e  i
lavoratori autonomi, soggetti all'Irap, e  i  lavoratori  dipendenti,
non soggetti a essa; 
        che le questioni sollevate dalle ordinanze sono in gran parte
coincidenti e, pertanto, i relativi giudizi devono essere riuniti per
essere decisi con un'unica pronuncia; 
        che  le  questioni  sollevate  dalla  Commissione  tributaria
provinciale di Parma sono manifestamente inammissibili, in quanto  le
ordinanze - pur motivando in ordine alla questione  sollevata  -  non
contengono nel dispositivo l'indicazione del petitum, e che alcune di
esse (r.o. nn. 180, 181, 182 e 183 del 2007, con l'eccezione, quindi,
dell'ordinanza di cui al r.o. n. 498) non spiegano a quale  titolo  i
ricorrenti, soci di societa' in nome collettivo, abbiano  chiesto  il
parziale rimborso di un'imposta da essi pagata personalmente (Irpef),
adducendo    a    motivo     della     richiesta     l'illegittimita'
dell'indeducibilita' dall'Irpef dell'Irap corrisposta dalla societa',
cioe' da un diverso soggetto d'imposta (ordinanze n. 242 e n. 100 del
2007); 
        che  la  questione  sollevata  dalla  Commissione  tributaria
provinciale di Chieti  e'  manifestamente  inammissibile,  in  quanto
anche la relativa ordinanza (r.o. n. 362 del 2007) non spiega a quale
titolo il ricorrente, socio di societa'  in  nome  collettivo,  abbia
chiesto il  parziale  rimborso  di  un'imposta  pagata  personalmente
(Irpef),  adducendo  a  motivo   della   richiesta   l'illegittimita'
dell'indeducibilita' dalle imposte sui redditi dell'Irap  corrisposta
dalla societa', cioe' da un diverso soggetto d'imposta; 
        che,  per  quanto  riguarda  le  questioni  sollevate   dalle
Commissioni  tributarie  provinciali  di   Genova   e   di   Bologna,
successivamente alla proposizione  delle  questioni,  e'  entrato  in
vigore il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti  per
il  sostegno  a  famiglie,  lavoro,  occupazione  e  impresa  e   per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro  strategico  nazionale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
        che l'art. 6 del citato decreto-legge n. 185 del 2008 prevede
che, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, e'
ammesso in deduzione un importo  pari  al  10  per  cento  dell'Irap,
«forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla  quota  imponibile
degli interessi passivi e oneri assimilati al netto  degli  interessi
attivi e proventi assimilati ovvero  delle  spese  per  il  personale
dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti»,  e  che,
per i periodi di imposta anteriori, per i quali era stata  presentata
istanza di rimborso, e' ammesso il rimborso per una somma fino al  10
per cento dell'Irap dell'anno di  competenza,  da  eseguirsi  secondo
l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, nel rispetto dei
limiti di spesa indicati, e che, ai fini dell'eventuale completamento
dei rimborsi,  si  provvedera'  all'integrazione  delle  risorse  con
successivi provvedimenti legislativi; 
        che, pertanto, occorre restituire gli atti  alle  Commissioni
tributarie rimettenti, perche' operino una  nuova  valutazione  della
rilevanza e della non  manifesta  infondatezza  della  questione  (ex
multis, ordinanze nn. 112, 43 e 26 del 2009). 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Riuniti i giudizi, 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle   questioni   di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  2,  del   decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446  (Istituzione  dell'imposta
regionale sulle  attivita'  produttive,  revisione  degli  scaglioni,
delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una
addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche'   riordino   della
disciplina dei tributi locali), sollevate, con riferimento agli artt.
3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione  tributaria  provinciale
di Parma e dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti, con le
ordinanze indicate in epigrafe; 
    Ordina la restituzione degli  atti  alla  Commissione  tributaria
provinciale di Genova e alla Commissione  tributaria  provinciale  di
Bologna. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 luglio 2009. 
                       Il Presidente: Amirante 
                        Il redattore: Cassese 
                      Il cancelliere: Di Paola 
    Depositata in cancelleria il 30 luglio 2009. 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola