N. 51 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 luglio 2009
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 6 agosto 2009 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Straniero - Norme della Regione Marche - Misure «a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati» - Inclusione tra i destinatari anche de «i cittadini stranieri immigrati in attesa del procedimento di regolarizzazione» - Fattispecie non contemplata dalla normativa statale in materia di immigrazione - Contrasto con i principi fondamentali della legislazione nazionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale nelle materie del «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea» e dell'«immigrazione». - Legge della Regione Marche 26 maggio 2009, n. 13, artt. 2, comma 1, lett. c), 11, 12, 13 e 16. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. a) e b); d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 4, 5, 10, 11, 13 e 14. Straniero - Norme della Regione Marche - Misure «a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati» - Determinazione della Regione «di evitare la realizzazione nel territorio regionale di centri di identificazione ed espulsione o, comunque, di centri di detenzione per migranti, nei quali lo stato di reclusione e la limitazione delle liberta' personali siano disposte al di fuori del medesimo quadro di garanzie previsto a tutela dei cittadini italiani» - Contrasto e interferenza con la normativa nazionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale nelle materie del «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea» e dell'«immigrazione». - Legge della Regione Marche 26 maggio 2009, n. 13, art. 14, comma 1. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. a) e b); d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14.(GU n.39 del 30-9-2009 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; Contro la Regione Marche, in persona del Presidente pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale in parte qua della legge regionale Marche del 26 maggio 2009, n. 13, pubblicata nel B.U.R. della Regione Marche n. 53 del 1° giugno 2009 recante: «Disposizioni a sostegno dei diritti dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati», in relazione all'art. 2, comma 1, lettera c) ed agli articoli collegati, ed all'art. 14 comma 1. La proposizione del presente ricorso e' stata deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 15 luglio 2009 e si depositano a tal fine estratto conforme del verbale e relazione del Ministro proponente. La legge regionale Marche n. 13/2009 conposta da 22 articoli, promuove iniziative volte a garantire agli immigrati, identificati all'art. 2, ed alle loro famiglie condizioni di uguaglianza con i cittadini italiani nel godimento dei diritti civili. La legge regionale e' illegittima nell'art. 2, comma 1, lettera c) e nelle disposizioni collegate e nell'art. 14, comma 1, per i seguenti M o t i v i 1) Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere a) e b) della Costituzione, in relazione all'art. 2, comma 1, lettera c), legge regionale Marche n. 13/2009 ed agli articoli collegati. L'art. 2 della legge regionale, alla lettera c), individua tra i destinatari della legge, anche «i cittadini stranieri immigrati in attesa del procedimento di golarizzazione». Cosi' operando la disposizione regionale viola la potesta' legislativa esclusiva statale in materia, prevista dall'art. 117, secondo comma lettera a) «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea»; e lettera b) «immigrazione». La materia e' infatti disciplinata dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione) e la legge regionale, nella disposizione censurata adotta una locuzione che non trova alcuna corrispondenza nel d.lgs. n. 286 del 1998 facendo riferimento ad una fattispecie non contemplata dalla normativa statale. Infatti la legislazione statale vigente in materia di immigrazione non consente la regolarizzazione degli immigrati irregolarmente presenti sul territorio italiano, ossia privi di visto d'ingresso (o con visto d'ingresso ormai scaduto) e privi di permesso di soggiorno. Essa inoltre prevede, in ordine: i procedimenti di rilascio del nullaosta al lavoro, che il lavoratore straniero deve trovarsi all'estero e che il rapporto di lavoro puo' essere regolarmente instaurato unicamente quando il cittadino straniero dispone di un visto d'ingresso rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero e di un corrispondente permesso di soggiorno (come previsto dagli artt. 4 e ss. del d.lgs. n. 286/1998). Pertanto la legge regionale in esame non puo' che riferirsi alla condizione giuridica dell'immigrato che, ancora privo di regolare permesso di soggiorno, chiede la regolarizzazione in un eventuale regime di «sanatoria», disposta dallo Stato, e risulta pertanto sprovvisto dei documenti necessari affinche' la sua presenza sul territorio nazionale possa essere qualificata, ai sensi della normativa statale, come legittima. La norma regionale impugnata risulta pertanto in contrasto in particolare con i principi fondamentali stabiliti in tale materia dal d.lgs. n. 286 del 1998 che, agli artt. 4, 5, 10,11, 13 e 14, sancita l'illegittimita' del soggiorno degli immigrati irregolari (alla quale consegue il respingimento, l'espulsione o la detenzione nei centri di identificazione ed espulsione), stabilisce altresi' (ad es. agli artt. 19 e 35) alcune specifiche deroghe all'adozione di tali provvedimenti, le quali, costituendo misure eccezionali, devono ritenersi tassative. Ne consegue che la norma censurata e tutte le disposizioni ad essa collegate (ad es. artt. 13 e 16, nella parte in cui recano misure a favore degli immigrati irregolari) eccedono dalla competenza regionale, in quanto, disciplinando ed agevolando il soggiorno nel territorio nazionale degli stranieri non ancora regolarizzati, incidono sulla disciplina dell'ingresso e del soggiorno degli immigrati, che, come piu' volte affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 50 del 2008, n. 156 del 2006, n. 300 del 2005), e' riservata allo Stato, in quanto ricompresa nelle materie «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea» e «immigrazione», previste rispettivamente alle lett. a) e b) dell'art. 117, secondo comma, Cost. Conclusivamente la legge regionale non puo' in alcun modo incidere in tale ambito normativo, rimesso alla potesta' legislativa statale esclusiva, tantomeno predisponendo interventi volti al riconoscimento o all'estensione di diritti in favore dell'immigrato irregolare o in attesa di regolarizzazione. In altri termini non puo' disporre, attraverso regimi di deroga non previsti dalla normativa statale, casi diversi ed ulteriori di non operativita' della regola generale della condizione di illegittimita' dell'immigrato irregolare. Sono conseguentemente incostituzionali anche le altre disposizioni contenute nella legge regionale in esame in cui la locuzione «immigrati» comprende anche «i cittadini stranieri immigrati in attesa del procedimento di regolarizzazione», in virtu' del richiamo di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) ed in particolare: art. 11, rubricato: «Formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale»; art. 12, rubricato: «Assistenza sanitaria»; art. 13, rubricato: «Difesa civica»; art. 16, rubricato: «Diritto all'abitazione». 2) Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere a) e b) della Costituzione, in relazione all'art. 14, comma 1, legge regionale Marche n. 13/2009. L'art. 14, comma 1, cosi' recita: «la regione, nell'ambito delle proprie competenze, ricorre ad ogni strumento riconosciutole dall'ordinamento ed esercita ogni facolta' e potere riservatole dalla Costituzione e dalla legge, al fine di evitare la realizzazione nel territorio regionale di centri di identificazione ed espulsione o, comunque, di centri di detenzione per migranti, nei quali lo stato di reclusione e la limitazione delle liberta' personali siano disposte al di fuori del medesimo quadro di garanzie previsto a tutela dei cittadini italiani». La norma eccede dalle competenze regionali ed incide nella materia «condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea» e «immigrazione», riservate alla competenza esclusiva statale dall'art. 117, secondo comma, lett. a) e b), della Costituzione. La disposizione in esame, infatti, affermando che la regione non e' disponibile ad accogliere sul proprio territorio i centri di identificazione ed espulsione degli stranieri extracomunitari immigrati, interferisce con le attivita' di controllo dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio statale, che la Costituzione, come piu' volte ribadito dalla Corte costituzionale (sentenze n. 300 del 2005 e n. 156 del 2006), assegna in via esclusiva alla competenza statale. In particolare la disposizione regionale in esame contrasta con l'art. 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, modificato dall'art. 9 del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito in legge n. 125 del 2008, che attribuisce al Ministro dell'interno - che vi provvede con decreto, di concerto con i Ministri per la solidarieta' sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - l'individuazione e la costituzione dei centri di identificazione e di espulsione degli stranieri nei quali lo straniero e' trattenuto con modalita' tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignita'. La disposizione regionale in esame rende pertanto inattuabile la normativa statale che prevede l'esistenza di tali centri per regolare la fase preliminare dell'immigrazione con l'ulteriore conseguenza che se tutte le regioni adottassero un'analoga disposizione, lo Stato vedrebbe svuotate le proprie possibilita' di intervento e vedrebbe sottratto al proprio controllo l'intero territorio nazionale.
P. Q. M. Alla stregua di quanto precede si confida che codesta Corte vorra' dichiarare l'illegittimita' delle disposizioni sopra indicate della legge regionale delle Marche n. 13 del 26 maggio 2009. Si allega: 1) estratto conforme del verbale della seduta del Consigio dei ministri del 15 luglio 2009; 2) relazione del Ministro proponente; 3) legge Regione Marche 26 maggio 2009, n. 13. Roma, addi' 28 luglio 2009 L'Avvocato dello Stato: Marco Stigliano Messuti