N. 51 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 luglio 2009

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 6  agosto  2009  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Straniero - Norme della Regione  Marche  -  Misure  «a  sostegno  dei
  diritti e dell'integrazione dei cittadini  stranieri  immigrati»  -
  Inclusione tra  i  destinatari  anche  de  «i  cittadini  stranieri
  immigrati  in  attesa  del  procedimento  di  regolarizzazione»   -
  Fattispecie non contemplata dalla normativa statale in  materia  di
  immigrazione  -  Contrasto  con  i  principi   fondamentali   della
  legislazione  nazionale  -  Ricorso  del   Governo   -   Denunciata
  violazione della competenza esclusiva  statale  nelle  materie  del
  «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
  appartenenti all'Unione europea» e dell'«immigrazione». 
- Legge della Regione Marche 26 maggio 2009, n. 13, artt. 2, comma 1,
  lett. c), 11, 12, 13 e 16. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. a)  e  b);  d.lgs.  25
  luglio 1998, n. 286, artt. 4, 5, 10, 11, 13 e 14. 
Straniero - Norme della Regione  Marche  -  Misure  «a  sostegno  dei
  diritti e dell'integrazione dei cittadini  stranieri  immigrati»  -
  Determinazione della  Regione  «di  evitare  la  realizzazione  nel
  territorio regionale di centri di identificazione ed espulsione  o,
  comunque, di centri di detenzione per migranti, nei quali lo  stato
  di reclusione e  la  limitazione  delle  liberta'  personali  siano
  disposte al di fuori del medesimo quadro  di  garanzie  previsto  a
  tutela dei cittadini italiani» - Contrasto e  interferenza  con  la
  normativa nazionale - Ricorso del Governo -  Denunciata  violazione
  della competenza esclusiva statale nelle materie  del  «diritto  di
  asilo  e  condizione  giuridica  dei   cittadini   di   Stati   non
  appartenenti all'Unione europea» e dell'«immigrazione». 
- Legge della Regione Marche 26 maggio 2009, n. 13, art. 14, comma 1. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. a)  e  b);  d.lgs.  25
  luglio 1998, n. 286, art. 14. 
(GU n.39 del 30-9-2009 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei  ministri  pro  tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 
    Contro la Regione Marche, in persona del Presidente pro  tempore,
per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale in  parte  qua
della legge regionale Marche del 26 maggio 2009,  n.  13,  pubblicata
nel B.U.R. della Regione Marche n. 53 del  1°  giugno  2009  recante:
«Disposizioni a sostegno dei diritti dell'integrazione dei  cittadini
stranieri immigrati», in relazione all'art. 2, comma 1, lettera c) ed
agli articoli collegati, ed all'art. 14 comma 1. 
    La proposizione del presente  ricorso  e'  stata  deliberata  dal
Consiglio  dei  ministri  nella  seduta  del  15  luglio  2009  e  si
depositano a tal fine estratto conforme del verbale e  relazione  del
Ministro proponente. 
    La legge regionale Marche n. 13/2009  conposta  da  22  articoli,
promuove iniziative volte a garantire  agli  immigrati,  identificati
all'art. 2, ed alle loro famiglie condizioni  di  uguaglianza  con  i
cittadini italiani nel godimento dei diritti civili. 
    La legge regionale e' illegittima nell'art. 2, comma  1,  lettera
c) e nelle disposizioni collegate e nell'art.  14,  comma  1,  per  i
seguenti 
                             M o t i v i 
1) Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere  a)  e  b)  della
Costituzione, in relazione all'art. 2, comma  1,  lettera  c),  legge
regionale Marche n. 13/2009 ed agli articoli collegati. 
    L'art. 2 della legge regionale, alla lettera c), individua tra  i
destinatari della legge, anche «i cittadini  stranieri  immigrati  in
attesa del procedimento di golarizzazione». 
    Cosi'  operando  la  disposizione  regionale  viola  la  potesta'
legislativa  esclusiva  statale  in   materia,   prevista   dall'art.
117, secondo  comma  lettera  a)  «diritto  di  asilo  e   condizione
giuridica  dei  cittadini  di  Stati  non   appartenenti   all'Unione
europea»; e lettera b) «immigrazione». 
    La materia e' infatti disciplinata  dal  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n.  286  (Testo  unico  sull'immigrazione)  e  la  legge
regionale, nella disposizione censurata adotta una locuzione che  non
trova alcuna corrispondenza  nel  d.lgs.  n.  286  del  1998  facendo
riferimento  ad  una  fattispecie  non  contemplata  dalla  normativa
statale. 
    Infatti   la legislazione   statale   vigente   in   materia   di
immigrazione  non  consente  la  regolarizzazione   degli   immigrati
irregolarmente presenti sul territorio italiano, ossia privi di visto
d'ingresso (o con visto d'ingresso ormai scaduto) e privi di permesso
di soggiorno. Essa inoltre prevede,  in  ordine:  i  procedimenti  di
rilascio del nullaosta al lavoro, che il  lavoratore  straniero  deve
trovarsi  all'estero  e  che  il  rapporto  di  lavoro  puo'   essere
regolarmente instaurato  unicamente  quando  il  cittadino  straniero
dispone  di  un  visto  d'ingresso  rilasciato  dalla  rappresentanza
diplomatico-consolare italiana  all'estero  e  di  un  corrispondente
permesso di soggiorno (come previsto dagli artt. 4 e ss.  del  d.lgs.
n. 286/1998). 
    Pertanto la legge regionale in esame non puo' che riferirsi  alla
condizione giuridica dell'immigrato che,  ancora  privo  di  regolare
permesso di soggiorno, chiede la  regolarizzazione  in  un  eventuale
regime di «sanatoria»,  disposta  dallo  Stato,  e  risulta  pertanto
sprovvisto dei documenti necessari  affinche'  la  sua  presenza  sul
territorio  nazionale  possa  essere  qualificata,  ai  sensi   della
normativa statale, come legittima. 
    La norma regionale impugnata risulta  pertanto  in  contrasto  in
particolare con i principi fondamentali stabiliti in tale materia dal
d.lgs. n. 286 del 1998 che, agli artt. 4, 5, 10,11, 13 e 14,  sancita
l'illegittimita' del soggiorno degli immigrati irregolari (alla quale
consegue il respingimento, l'espulsione o la detenzione nei centri di
identificazione ed espulsione),  stabilisce  altresi'  (ad  es.  agli
artt. 19  e  35)  alcune  specifiche  deroghe  all'adozione  di  tali
provvedimenti,  le  quali,  costituendo  misure  eccezionali,  devono
ritenersi tassative. 
    Ne consegue che la norma censurata e  tutte  le  disposizioni  ad
essa collegate (ad es. artt. 13 e  16,  nella  parte  in  cui  recano
misure a favore degli immigrati irregolari) eccedono dalla competenza
regionale, in quanto, disciplinando ed agevolando  il  soggiorno  nel
territorio  nazionale  degli  stranieri  non  ancora   regolarizzati,
incidono  sulla  disciplina  dell'ingresso  e  del  soggiorno   degli
immigrati, che, come piu' volte affermato dalla Corte  costituzionale
(sent. n. 50 del 2008,  n.  156  del  2006,  n.  300  del  2005),  e'
riservata allo Stato, in quanto ricompresa nelle materie «diritto  di
asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non  appartenenti
all'Unione europea» e «immigrazione», previste  rispettivamente  alle
lett. a) e b) dell'art. 117, secondo comma, Cost. 
    Conclusivamente  la  legge  regionale  non  puo'  in  alcun  modo
incidere in tale ambito normativo, rimesso alla potesta'  legislativa
statale  esclusiva,  tantomeno  predisponendo  interventi  volti   al
riconoscimento o all'estensione di diritti in  favore  dell'immigrato
irregolare o in attesa di regolarizzazione. 
    In altri termini non puo' disporre, attraverso regimi  di  deroga
non previsti dalla normativa statale, casi diversi  ed  ulteriori  di
non  operativita'  della  regola   generale   della   condizione   di
illegittimita' dell'immigrato irregolare. 
    Sono   conseguentemente   incostituzionali   anche    le    altre
disposizioni contenute nella legge  regionale  in  esame  in  cui  la
locuzione  «immigrati»  comprende  anche   «i   cittadini   stranieri
immigrati in attesa del procedimento di regolarizzazione», in  virtu'
del  richiamo  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  c)  ed   in
particolare: 
      art.   11,   rubricato:   «Formazione,    riqualificazione    e
aggiornamento professionale»; 
      art. 12, rubricato: «Assistenza sanitaria»; 
      art. 13, rubricato: «Difesa civica»; 
      art. 16, rubricato: «Diritto all'abitazione». 
2) Violazione dell'art. 117, secondo  comma, lettere a)  e  b)  della
Costituzione, in relazione all'art.  14,  comma  1,  legge  regionale
Marche n. 13/2009. 
    L'art. 14, comma 1, cosi' recita: «la regione, nell'ambito  delle
proprie  competenze,  ricorre  ad   ogni   strumento   riconosciutole
dall'ordinamento ed esercita ogni facolta' e potere riservatole dalla
Costituzione e dalla legge, al fine di evitare la  realizzazione  nel
territorio regionale di centri di identificazione  ed  espulsione  o,
comunque, di centri di detenzione per migranti, nei quali lo stato di
reclusione e la limitazione delle liberta' personali  siano  disposte
al di fuori del medesimo quadro di garanzie  previsto  a  tutela  dei
cittadini italiani». 
    La norma  eccede  dalle  competenze  regionali  ed  incide  nella
materia «condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione  europea»  e  «immigrazione»,  riservate  alla  competenza
esclusiva statale dall'art. 117, secondo comma, lett. a) e b),  della
Costituzione. 
    La disposizione in esame, infatti, affermando che la regione  non
e' disponibile ad accogliere  sul  proprio  territorio  i  centri  di
identificazione  ed  espulsione   degli   stranieri   extracomunitari
immigrati, interferisce con le attivita' di controllo dell'ingresso e
del  soggiorno  degli  stranieri  sul  territorio  statale,  che   la
Costituzione, come piu' volte  ribadito  dalla  Corte  costituzionale
(sentenze n. 300 del  2005  e  n.  156  del  2006),  assegna  in  via
esclusiva alla competenza statale. 
    In particolare la disposizione regionale in esame  contrasta  con
l'art. 14  del  decreto  legislativo  n.  286  del  1998,  modificato
dall'art. 9 del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito in legge  n.
125 del 2008, che  attribuisce  al  Ministro  dell'interno -  che  vi
provvede con decreto, di concerto con i Ministri per la  solidarieta'
sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica -
l'individuazione e la costituzione dei centri di identificazione e di
espulsione degli stranieri nei quali lo straniero e'  trattenuto  con
modalita' tali da assicurare la necessaria  assistenza  ed  il  pieno
rispetto della sua dignita'. 
    La disposizione regionale in esame rende pertanto inattuabile  la
normativa statale che prevede l'esistenza di tali centri per regolare
la fase preliminare dell'immigrazione con l'ulteriore conseguenza che
se tutte le regioni adottassero  un'analoga  disposizione,  lo  Stato
vedrebbe svuotate le proprie possibilita' di  intervento  e  vedrebbe
sottratto al proprio controllo l'intero territorio nazionale. 
                              P. Q. M. 
    Alla stregua di quanto  precede  si  confida  che  codesta  Corte
vorra' dichiarare l'illegittimita' delle disposizioni sopra  indicate
della legge regionale delle Marche n. 13 del 26 maggio 2009. 
    Si allega: 
        1) estratto conforme del verbale della  seduta  del  Consigio
dei ministri del 15 luglio 2009; 
        2) relazione del Ministro proponente; 
        3) legge Regione Marche 26 maggio 2009, n. 13. 
          Roma, addi' 28 luglio 2009 
           L'Avvocato dello Stato: Marco Stigliano Messuti