N. 234 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 maggio 2009
Ordinanza del 6 maggio 2009 emessa dal Giudice di pace di Roma nel procedimento di convalida relativo a Said Mohamed. Straniero - Espulsione amministrativa - Udienza di convalida presso il giudice di pace - Previsione che le questure forniscano al giudice di pace nei limiti delle risorse disponibili il supporto occorrente e la disponibilita' di un locale idoneo - Violazione del principio di liberta' personale - Incidenza sul diritto di difesa - Lesione dei principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione dei principi del giusto processo. - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 5-ter, come sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito in legge 12 novembre 2004, n. 271. - Costituzione, artt. 13, 24, 97 e 111.(GU n.39 del 30-9-2009 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, nell'ambito del procedimento in Camera di consiglio (ai sensi degli artt.737 e seguenti del c.p.c. e degli artt.13 e 14 del d.lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni ) di convalida del provvedimento del Questore di Roma di trattenimento, emesso ai sensi dell'art.14 del d.lgs. n. 286/1998, presso il Centro di identificazione ed espulsione di Roma Ponte Galeria, dello straniero Mohamed Said, nato in Egitto il 23 febbraio 1988, di nazionalita' egiziana. Il giorno 8 luglio 2008 lo straniero Mohamed Said e' stato espulso dal Territorio nazionale con provvedimento del Prefetto di Roma dell'8 luglio 2008, immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 14, commi 5-ter, 5-quater, 5-quinquies del d.lgs. n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n.189/2002 e successive modifiche (d.lgs. n. 241/2004 convertito dal d.lgs. n. 271/2004 ) e notificato allo straniero lo stesso giorno 8 luglio 2008. Il giorno 30 aprile 2009 il sig. Mohamed Said e' stato trattenuto presso il Centro di identificazione ed espulsione di Ponte Galeria in Roma, in seguito a provvedimento del Questore di Roma del 30 aprile 2009, di esecuzione del predetto provvedimento di espulsione del Prefetto di Roma dell'8 luglio 2008, ed e' stata depositata nella cancelleria dell'ufficio del Giudice di pace di Roma il giorno 2 maggio 2009 la richiesta della Questura di Roma di convalida del predetto provvedimento di trattenimento, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 286/1998, cosi' come modificato dall'art. 13, comma 5 della legge 30 luglio 2002, n. 189. Nel corso dell'udienza di convalida, celebratasi il giorno 4 maggio 2009 in un locale del Centro di identificazione ed espulsione di Ponte Galeria in Roma, il giudice di pace, sentite le parti, con ordinanza emessa all'esito dell'udienza di convalida, ritiene di ufficio che debba essere sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 5-ter del d.lgs. n. 286/1998, per violazione degli artt. 13, 24, 97, 111 della Costituzione, in quanto rilevante e non manifestamente infondata. Va premesso che l'avvocato di ufficio dell'espulso ha eccepito l'illegittimita' costituzionale del d.lgs. n. 286/1998 relativamente allo svolgimento dell'udienza di convalida presso il Centro di identificazione ed espulsione in quanto «ne derivano ritardi alla stessa convalida del trattenimento, che limita la liberta' dello straniero, ed in quanto il trattenimento in quella sede costituisce di fatto una ingiustificata restrizione della liberta' personale, non supportata da un provvedimento giudiziario, in quanto lo straniero occorre che venga condotto presso il luogo dove il giudice tiene udienza e non presso il luogo dove e' stato trattenuto». 1) Rilevanza della questione proposta. Quanto alla rilevanza si osserva che le situazioni concrete relative alle convalide dei provvedimenti incidenti sulla liberta' personale emanati dal Questore, che possono essere effettuate negli stessi locali della Questura, come quelli presenti nei centri di identificazione ed espulsione, dove il giudice di pace deve recarsi ed essere assistito da appartenenti alla Polizia di Stato, con vigilanza esterna ed interna anche dell'esercito italiano, destano serie perplessita' sulla previsione normativa predetta della quale appare non manifestamente infondata l'illegittimita' costituzionale, in quanto va preservata l'indipendenza del giudice, evitando anche il solo pericolo di possibili condizionamenti psicologici di tipo ambientale, che non sono coerenti con le norme costituzionali di cui agli artt. 13, 24, 97, 111 della Costituzione. In concreto si sono verificati episodi di disappunti orali espressi da rappresentanti della Questura nei confronti dei giudici di pace, che non hanno convalidato i trattenimenti degli stranieri presso i centri di identificazione ed espulsione, per cui gli stessi giudici di pace, laddove non era presente neppure un cancelliere dell'ufficio del giudice di pace, (come accade purtroppo in alcuni uffici di giudici di pace da diversi anni), si trovavano in una situazione di imbarazzo, di isolamento e di mancanza di assistenza da parte del personale del proprio ufficio giudiziario, raggiungibile soltanto telefonicamente mediante telefoni mobili degli stessi giudici di pace. Il giudice di pace della convalida, infatti, deve verificare l'osservanza dei termini, la sussistenza e legittimita' del decreto di espulsione, la sussistenza e legittimita' del provvedimento di accompagnamento alla frontiera e relativa tempestiva convalida ed, in ultimo, il rispetto dei termini e la legittimita' del provvedimento di trattenimento, con la verifica di eventuali situazioni personali di stranieri trattenuti in possesso dei requisiti di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 (divieti di espulsione e di respingimento), in base ai quali in nessun caso puo' disporsi l'espulsione o il respingimento verso una Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione ed inoltre deve verificare che lo straniero non sia minore di diciotto anni, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi, che lo straniero non sia in possesso della carta di soggiorno e che non sia convivente con parenti entro il quarto grado o con il coniuge di nazionalita' italiana, e che la straniera non sia in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono (esteso quest'ultimo requisito anche al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 376 del 7 luglio 2000) ed ove la pronuncia giudiziale giunga tardivamente, ovvero il giudice non convalidi il trattenimento, il provvedimento del questore perde ogni effetto, ed avendo i decreti di convalida e di proroga di trattenimento pieno contenuto decisorio, con natura sostanziale di sentenza, implicano una necessaria concentrazione del giudice, che deve imparzialmente decidere, senza alcun condizionamento psicologico delle parti, che, nel caso di svolgimento dell'udienza nei locali dei centri di identificazione ed espulsione, non puo' non esservi, anche in considerazione di eventuali tumulti, che sono accaduti in concreto piu' volte all'interno dei centri di identificazione ed espulsione, e che potrebbero ancora accadere, causati dagli stessi internati trattenuti, con destabilizzazione della situazione, nella quale il giudice deve decidere sulle relative convalide dei trattenimenti, e che, recentemente, talvolta sono state rinviate di ufficio al giorno successivo, negli stessi locali dei centri di identificazione ed espulsione, proprio in seguito a temporanee situazioni di pericolo pubblico derivanti da sommosse interne avvenute nei centri stessi di identificazione ed espulsione. 2) Non manifesta infondatezza della questione. Con riferimento alla non manifesta infondatezza questo giudice la ritiene sussistente in base alle considerazioni che seguono. Come gia' si e' espresso il Consiglio Superiore della Magistratura nel parere del 21 ottobre 2004, con il quale ha evidenziato che «viva preoccupazione suscita la norma di cui al comma 5-ter dell'art. 13 T.U. introdotta dal decreto-legge in esame: tale norma attribuisce impropriamente ad organi dell'amministrazione dell'interno e non al Ministero della giustizia (art.110 Cost.) compiti di organizzazione dei servizi della giustizia ed appare idonea a condizionare l'esercizio della giurisdizione, pregiudicandone altresi' l'immagine di imparzialita'. Peraltro, di fronte ai diritti fondamentali di liberta' posti in gioco, non puo' non assumere preminenza l'esigenza di assicurare tutte le garanzie ordinamentali e processuali a soggetti che, per la loro intrinseca condizione personale, costituiscono a tutti gli effetti soggetti deboli. E in questa ottica non puo' non mettersi in rilievo la necessita' che al giudice di pace, chiamato ad occuparsi di detti procedimenti siano assicurati lo status e la professionalita' adeguati ed un'organizzazione dell'ufficio in grado di assicurare certezza ed omogeneita' degli indirizzi giurisprudenziali ed efficienza e celerita' nella risposta giudiziaria. Il d.l. 14 settembre 2004, n. 241, oltre a riscrivere l'art. 13, comma 5-bis (inserendo altresi' un nuovo comma 5-ter) e l'art. 14, comma 4 T.U., ha trasferito al giudice di pace la competenza sui ricorsi avverso i provvedimenti di espulsione amministrativa e sulle convalide dell'accompagnamento coattivo alla frontiera e del trattenimento nei centri di permanenza temporanea ed assistenza, modificando conseguentemente l'art. 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e succ. mod. in tema di indennita' spettanti al giudice di pace. Tale disposizione (art. 13, comma 5-ter d.lgs. n. 286/1998) dovrebbe essere emendata riportando all'interno degli uffici del giudice di pace, o di locali ad esso riferibili, lo svolgimento delle udienze relative alle convalide dei giudici di pace dei trattenimenti, degli stranieri espulsi, presso i centri di identificazione ed espulsione, configurandosi in caso contrario una evidente lesione del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione (il cui esercizio e' riconosciuto anche allo straniero irregolarmente soggiornante in Italia - cfr. Corte costituzionale n. 198/2000) e del dovere di imparzialita' e di parita' davanti ad un giudice terzo (art 111 della Costituzione). D'altra parte la previsione normativa di cui all'art. 13, comma 5-ter del d.lgs. n. 286/1998 non puo' non porre in dubbio il giudice sulla non manifesta infondata illegittimita' costituzionale della stessa, che appare disattendere la norma dell'art.97 della Costituzione, in base alla quale i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione, in quanto non garantisce in concreto, nei locali dei centri di identificazione ed espulsione predetti entrambi gli aspetti ordinamentali. L'interpretazione, d'altra parte, della norma di cui all'art.13 della Costituzione, secondo la quale la liberta' personale e' inviolabile e non e' ammessa alcuna forma di detenzione, ne' qualsiasi restrizione della liberta' personale, se non per atto motivato dell'autorita' giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge, non puo' sottovalutare la condizione psicologica dello stesso giudice di pace, per il quale, come riconosciuto dallo stesso Consiglio Superiore della Magistratura nel predetto parere del 21 ottobre 2004, la scelta legislativa di attribuire la competenza predetta non e' distonica rispetto ai principi affermati dalla Corte costituzionale, creando in capo ad uno dei giudici che esercitano la funzione giurisdizionale nell'ambito dell'ordinamento (il giudice di pace) una competenza specifica in materia di convalida dei provvedimenti di accompagnamento e di trattenimento, i quali, come gia' rilevato, sono strettamente collegati tra loro quanto a natura ed a funzione prevenzionale. In particolare, sotto il profilo dell'individuazione dell'organo giurisdizionale competente nel giudice di pace, da coloro che sostengono questa prima impostazione si rileva che la legge 21novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, non esclude che a tale magistrato possa essere affidata la competenza su provvedimenti che abbiano ricadute sulla liberta' personale. La Corte costituzionale, d'altra parte, con la sentenza n. 223/2004 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'ad. 13, comma 5-bis, del T.U. n. 286/1998 (introdotto dall'art. 2 del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106), nella parte in cui non prevedeva che il giudizio di convalida del provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera dello straniero irregolarmente soggiornante in Italia doveva svolgersi in contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento stesso e con le garanzie della difesa. Il decreto legge interviene sulle norme degli artt.13 e 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che disciplinano rispettivamente la «espulsione amministrativa» e la «esecuzione dell'espulsione» dello straniero, le quali, prima dell'intervento della Corte costituzionale, si articolavano in provvedimenti (decreto di espulsione del prefetto, art. 13 comma 3, accompagnamento alla frontiera disposto dal questore, art. 13 comma 5, provvedimento di trattenimento in centro di permanenza temporaneo, art. 14, comma 1) assunti a seguito dell'espletamento di appositi procedimenti amministrativi. Puo' dunque affermarsi che il regime giuridico dell'accompagnamento alla frontiera, pur permanendone la fonte amministrativa, e' oggi ricondotto nell'ambito della giurisdizione, interessando il provvedimento il bene della liberta' personale dell'individuo, come tale sottoposto alle garanzie previste dall'art. 13 della Costituzione. L'accompagnamento, infatti, secondo l'impostazione gia' accolta dalla Corte costituzionale 10 aprile 2001, n. 105 (pronunziata a proposito della legittimita' della norma che prevede il trattenimento presso i centri di permanenza, ed espressamente richiamata dalla sentenza n. 222/2004), «presenta quel carattere di immediata coercizione che qualifica, per costante giurisprudenza costituzionale, le restrizioni della liberta' personale e che vale a differenziarle dalle misure incidenti solo sulla liberta' di circolazione» e che non [puo] «essere assunto dall'autorita' di polizia come pienamente legittimo e ancora eseguibile quando il giudice ne abbia accertato l'illegittimita' ponendo proprio tale accertamento a fondamento del diniego di convalida». Gli argomenti che precedono, confermando la rilevanza ai fini del decidere della questione proposta e la non manifesta infondatezza della stessa, inducono questo giudice a rimettere gli atti alla Corte costituzionale per le valutazioni di competenza.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritiene che ai fini del presente procedimento non appare manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 5-ter., d.lgs. n. 286/1998 come sostituito dal d.l. 14 settembre 2004, n. 241 convertito con modificazioni nella legge 12 novembre 2004, n. 271, nella parte in cui prevede che al fine di assicurare la tempestivita' del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 13 e all'art. 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilita' di un locale idoneo per contrasto con gli articoli 13, 24, 97, 111 della Costituzione secondo quanto esposto nella motivazione; Ritiene che la stessa sia rilevante ai fini del decidere; Sospende il procedimento in corso per la convalida del trattenimento nei confronti di Mohamed Said nato il 23 febbraio 1988 in Egitto di nazionalita' egiziana (R.G. 1618/09); Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina altresi' che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri; Ordina che la stessa venga comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Roma, addi' 4 maggio 2009 Il giudice di pace: Loveri