N. 56 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 agosto 2009
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 settembre 2009 (del Presidente del Consiglio dei ministri) . Ambiente - Norme della Regione Lombardia - Modifica della lett. e) del comma 2 dell'art. 48 della legge regionale n. 26/2003, come sostituita dall'art. 5 della legge regionale n. 1/2009 - Servizi idrici - Determinazione del sistema tariffario - Attribuzione alla Regione «limitatamente alle ipotesi di separazione fra gestioni delle reti ed erogazione del servizio» - Contrasto con il codice dell'ambiente - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie della tutela dell'ambiente e della tutela della concorrenza. - Legge della Regione Lombardia 29 giugno 2009, n. 10, art. 3, comma 1, lett. p). - Costituzione, artt. 3, 97, 117, comma secondo, lett. e) ed s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 154, commi 2 e 4, e 161, comma 4. Ambiente - Norme della Regione Lombardia - Sostituzione del comma 1 dell'art. 51 della legge regionale n. 26/2003, come modificato dall'art. 8 della legge regionale n. 1/2009 - Servizi idrici - Determinazione da parte dell'autorita' d'ambito del sistema tariffario - Ipotesi di separazione fra gestioni delle reti ed erogazione del servizio - Applicazione delle disposizioni regionali in luogo della normativa nazionale - Contrasto con il codice dell'ambiente - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie della tutela dell'ambiente e della tutela della concorrenza. - Legge della Regione Lombardia 29 giugno 2009, n. 10, art. 3, comma 1, lett. r). - Costituzione, artt. 3, 97, 117, comma secondo, lett. e) ed s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 154, commi 2 e 4, e 161, comma 4. Ambiente - Norme della Regione Lombardia - Sostituzione del secondo periodo del comma 4 dell'art. 48 della legge regionale n. 26/2003, come modificato dall'art. 5 della legge regionale n. 1/2009 - Risorse idriche - Verifica del Piano d'ambito - Attribuzione alla Giunta regionale, sentita la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, gia' COVIRI, anziche' alla Commissione nazionale medesima in via esclusiva - Contrasto con il codice dell'ambiente - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie della tutela dell'ambiente e della tutela della concorrenza. - Legge della Regione Lombardia 29 giugno 2009, n. 10, art. 3, comma 1, lett. q). - Costituzione, artt. 3, 97, 117, comma secondo, lett. e) ed s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 149, comma 6, e 161, comma 4, lett. b). Ambiente - Norme della Regione Lombardia - Servizio idrico - Determinazione della tariffa - Sanatoria degli atti emanati in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 8/5448 del 2007, inclusi i Piani d'ambito approvati e impugnati con ricorso straordinario al Capo dello Stato, adottati anteriormente alla legge regionale n. 1/2009 - Contrasto con il codice dell'ambiente - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie della tutela dell'ambiente e della tutela della concorrenza, lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. - Legge della Regione Lombardia 29 giugno 2009, n. 10, art. 15, comma 9. - Costituzione, artt. 3, 97, 117, comma secondo, lett. e) ed s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 154, commi 2 e 4.(GU n.42 del 21-10-2009 )
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma alla via dei Portoghesi, 12; Contro Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta regionale per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni della legge regionale Lombardia 29 giugno 2009, n. 10, pubblicata nel B.U.R., II suppl. ord. Al n. 26 del 30 giugno 2009: art. 3, comma 1, lettera p), che modifica la lettera e) del comma 2 dell'art. 48 della l.r. n. 26/2003, come sostituita dall'art. 5 delle l.r. n. 1/2009;p) La lettera e) del comma 2 dell'art. 48 e' sostituita dalla seguente: «e) la determinazione del sistema tariffario del servizio idrico integrato e la definizione delle modalita' di riparto tra i soggetti interessati, nel rispetto della normativa nazionale vigente e, limitatamente alle ipotesi di separazione fra gestione delle reti ed erogazione del servizio, delle disposizioni regionali in materia;»; art. 3, comma 1, lettera r), che sostituisce il comma 1 dell'art. 51, della l.r. n. 26/2003, come modificato dall'art. 8 della l.r. n. 1/2009;r) Il comma I dell'art. 51 e' sostituito dal seguente: «1. L'Autorita' determina il sistema tariffario d'ambito tenendo conto dell'esigenza di graduare nel tempo le eventuali variazioni tariffarie e di articolare la tariffa per zone territoriali e soggetti svantaggiati, nel rispetto della normativa nazionale vigente e, limitatamente alle ipotesi di separazione fra gestione delle reti ed erogazione del servizio, delle disposizioni regionali in materia.»; art. 3, comma 1, lettera q), che sostituisce il secondo periodo del comma 4 dell'art. 48 , della l.r. n. 26/2003, come modificato dall'art. 5 della l.r. n. 1/2009;q) Il secondo periodo del comma 4 dell'art. 48 e' sostituito dal seguente: «La Giunta regionale, sentito il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, verifica il piano per i profili di sua competenza ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. n. 152/2006 e detta, ove necessario, prescrizioni vincolanti.»; art. 15, comma 9.Art. 15, comma 9, Sono fatti salvi e si intendono approvati ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni regionali di cui all'art. 51 della l.r. n. 26/2003, come modificato dall'art. 8 della legge regionale 29 gennaio 2009, n. 1 (Modifiche alle disposizioni generali del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»), gli atti emanati in attuazione conforme della delib.G.R. n. 8/5448 del 2007, ivi inclusi i Piani d'Ambito di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 152/2006, approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge. Si osserva in fatto Della legge regionale non e' indicata la base costituzionale; si deve pertanto procedere per ipotesi, per ritornare sull'argomento quando la regione avra' dispiegato le proprie ragioni. Si prendono pertanto in esame le possibili basi costituzionali, per poi verificare se la potesta' legislativa, nella ipotesi della sua sussistenza, sia stata esercitata correttamente. Si premette che con ricorso del 28 marzo 2009 il Governo ha impugnato alcune norme della legge regionale Lombardia n. 1/2009 di modifica della legge regionale Lombardia n. 26 /2003. In particolare sono state impugnate le disposizioni che attribuivano alla competenza della regione la verifica del piano d'ambito approvato dall'Autorita' d' ambito, perche' in contrasto con quanto disposto dalle norme statali che attribuiscono, all'attualita', alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche - succeduta ope legis al soppresso Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (COVIRI) - la competenza su detta verifica (art. 149, comma 6, d.lgs. n. 152/2006).Art. 9-bis, d.l. 28 aprile 2009, n.39, comma 6: «Per garantire l'efficienza degli impianti per la gestione dei servizi idrici e la salvaguardia delle risorse idriche nel territorio nazionale, ai fini della prevenzione e del controllo degli effetti di eventi sismici, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia il Programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio, verifica e consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici. Il Programma e' predisposto dalla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, subentrando nelle competenze gia' attribuite all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successivamente attribuite al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il quale, a decorrere dalla medesima data, e' soppresso. La denominazione «Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche» sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione «Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche», ovunque presente. La Commissione esprime il parere di cui all'art. 23-bis, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 161: 1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La Commissione e' composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che durano in carica tre anni, due dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico e privato, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il presidente e' scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al presente comma. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attivita' e' garantito dai componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione»; 2) al comma 3, il primo periodo e' soppresso; 3) al comma 6, nell'alinea, il primo periodo e' soppresso e, nel secondo periodo, le parole: «L'Osservatorio» sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione»; 4) al comma 6-bis, le parole: «e dell'Osservatorio dei servizi idrici» sono soppresse; b) all'art. 170, comma 12, le parole: «Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche». 7. Il Programma di cui al comma 6 e' realizzato dalla Commissione di cui al medesimo comma con il supporto tecnico-scientifico e operativo dell'ISPRA, su scala regionale o interregionale, iniziando dal territorio della Regione Abruzzo. Allo scopo, la Commissione utilizza ogni informazione disponibile, ivi incluse quelle relative alla funzionalita' dei depuratori, nonche' allo smaltimento dei relativi fanghi, di cui all'art. 101, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Alla copertura degli oneri connessi alla predisposizione del Programma si provvede mediante utilizzazione dei risparmi derivanti dalla riduzione a cinque dei componenti della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche che subentra al soppresso Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche. Le attivita' previste dal presente articolo sono svolte dall'ISPRA nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con il richiamato ricorso sono state inoltre censurate altre disposizioni, relative al sistema tariffario, che prevedevano che la tariffa venisse determinata esclusivamente sulla base delle prescrizioni regionali, in contrasto con le norme statali contenute nell'art.154, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 152/2006, che dispongono che il Ministero dell'ambiente definisca, con decreto, le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici, mentre l'Autorita' d'ambito e' tenuta all'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale appena richiamato, comunicandola al soggetto che ha sostituito l'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti nonche' al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Governo, in quella occasione, aveva evidenziato un contrasto tra le norme impugnate e la competenza statale in materia di tutela della concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. in quanto la definizione della tariffa rientra tra gli interventi finalizzati a promuovere la c.d. concorrenza «per il mercato» nonche' con l'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost., che riserva alla competenza esclusiva statale la materia dell'ambiente, in quanto le citate norme statali concernenti la determinazione della tariffa di riferimento sono volte a garantire standard quantitativi e qualitativi della risorsa idrica che devono mantenere uniformita' su tutto il territorio nazionale. Si osserva in diritto La legge regionale Lombardia n.10/2009 con le modifiche apportate alle norme oggetto delle descritte censure governative, non fa venire meno i motivi di impugnazione, tra l'altro, nonostante le modifiche qui censurate, permanendo le medesime illegittimita'. In particolare: a) l'art. 3, comma 1, lettera p), che modifica la lettera e) del comma 2 dell'art. 48 della l.r. n. 26/2003, come sostituita dall'art. 5 delle l.r. n. 1/2009, pur riconoscendo la precettivita' della normativa nazionale in materia di determinazione del sistema tariffario, attribuisce alla regione la determinazione del sistema tariffario «limitatamente alle ipotesi di separazione fra gestioni delle reti ed erogazione del servizio». b) l'art. 3, comma 1, lettera r), legge Lombardia n. 10/2009, che sostituisce il comma 1 dell'art. 51, della l.r. n. 26/2003, come modificato dall'art. 8 della l.r. n. 1/2009, dispone che l'autorita' d'ambito determina il sistema tariffario nel rispetto della normativa nazionale vigente ma, nell'ipotesi di separazione fra gestioni delle reti ed erogazione del servizio, delle disposizioni regionali in materia. Tali norme presentano i medesimi profili di illegittimita' gia' sollevati dinanzi a codesta Corte costituzionale nel ricorso pendente ponendosi in contrasto con l'art. 154, commi 2 e 4 del d.lgs. n. 152/2006, in base al quale il Ministero dell'ambiente definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici, mentre l'Autorita' d'ambito e' tenuta a determinare la tariffa di base, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel previsto decreto ministeriale, comunicandola all'Autorita' succeduta alla soppressa Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiutiArt. 1, comma 5 d.lgs. 8 novembre 2006, n. 284, Disposizioni correttive e integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, «Gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi. ed al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Inoltre, l'art. 161, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006, prevede che la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, gia' Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (COVIRI), predisponga con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui al citato art. 154. Infatti, la separazione della gestione delle reti dall'erogazione del servizio non giustifica un diverso sistema tariffario, neppure riferito al metodo, attribuito alla competenza esclusiva statale, in quanto anche in questo caso risulta applicabile il Metodo normalizzato di cui al d.m. 1° agosto 1996, visto che detto Metodo prevede una tariffa reale media costituita da tre componenti di cui due relativi agli investimenti (ammortamento e remunerazione) tra i quali possono rientrare le competenze del gestore delle reti. Si ricorda in proposito che anche l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nella propria decisione n. AS446 del 21 febbraio 2008 ha ribadito la necessita' di un uniforme metodo tariffario, affermando che e' «in primo luogo dall'applicazione di una uniforme metodologia tariffaria del servizio idrico integrato che si puo' attendere un effettivo sviluppo in senso concorrenziale del settore dei servizi idrici, superando le disparita' ancora esistenti a livello nazionale, le quali ad un tempo assoggettano gestori e utenti rispettivamente a condizioni di remunerativita' e oneri tariffari dei servizi anche assai divergenti a seconda degli ambiti operativi». Si rappresenta infine che, con la sentenza n. 246/2009, codesta Corte costituzionale ha affermato (punto 17.4 del Considerato in diritto) che «... la disciplina degli artt. 154 e 155 e' ascrivibile, in prevalenza, alla tutela dell'ambiente e alla tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Attraverso la determinazione della tariffa nell'ambito territoriale ottimale, il legislatore statale ha fissato, infatti, livelli uniformi di tutela dell'ambiente, perche' ha inteso perseguire la finalita' di garantire la tutela e l'uso, secondo criteri di solidarieta', delle risorse idriche, salvaguardando la vivibilita' dell'ambiente e "le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale" e le altre finalita' tipicamente ambientali... La, finalita' della tutela dell'ambiente viene, inoltre, in rilievo anche in relazione alla scelta delle tipologie dei costi che la tariffa e' diretta a recuperare. Tra tali costi il legislatore ha, infatti, incluso espressamente quelli ambientali, da recuperare «anche secondo il principio 'chi inquina paga'... I profili della tutela della concorrenza vengono poi in rilievo perche' alla determinazione della tariffa provvede l'Autorita' d'ambito, al fine di ottenere un equilibrio economico-finanziario della gestione e di assicurare all'utenza efficienza ed affidabilita' del servizio...''». c) L'art. 3, comma 1, lettera q), legge Lombardia n. 10/2009, che sostituisce il secondo periodo del comma 4 dell'art. 48, della l.r. n. 26/2003, come modificato dall'art. 5 della l.r. n. 1/2009, prevede che la Giunta regionale verifichi il piano d'ambito, per i profili di sua competenza, sentita la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, gia' COVIRI, attribuendo quindi a tale Commissione statale una mera funzione consultiva nell'ambito di un procedimento di verifica che rimane di competenza regionale, in contrasto con gli articoli 149, comma 6, e 161 , comma 4, lett. b) che rimettono alla competenza esclusiva della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, gia' COVIRI, la fase di verifica del Piano. Per le tre disposizioni regionali sopra censurate, si rileva quindi nuovamente il contrasto con la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. nonche' con l'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost., che riserva alla competenza esclusiva statale la materia dell'ambiente. d) Censurabile risulta inoltre l'art. 15, comma 9, che dispone «Sono fatti salvi e si intendono approvati ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni regionali di cui all'art. 51 della l.r. n. 26/2003, come modificato dall'art. 8 della legge regionale 29 gennaio 2009, n. 1 (Modifiche alle disposizioni generali del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"), gli atti emanati in attuazione conforme della delib. G. R. n. 8/5448 del 2007, ivi inclusi i Piani d'Ambito di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 152/2006, approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge». Tale norma infatti opera una illegittima sanatoria del vizio che affligge gli atti emanati in attuazione della citata deliberazione della Giunta regionale, che reca «Metodo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato per la Regione Lombardia ai sensi della legge n. 26/2003», atteso che tali atti risultano adottati in carenza di alcuna normativa che attribuisse alla regione il potere di determinare un proprio metodo tariffario, non potendo trovare applicazione, in ossequio al principio del tempus regit actum, la l.r. n. 1/2009, sopravvenuta alla citata deliberazione della Giunta regionale. Pertanto, ribadita la competenza statale in materia di determinazione della tariffa idrica, di cui agli articoli 154, commi 2 e 4, la richiamata norma regionale si presenta anch'essa invasiva delle competenze esclusive statali in materia di «tutela della concorrenza» e «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s) Cost. Adde che la norma censurata ha effetti sananti, in relazione alla medesima questione riguardante la validita' del piano d'Ambito dell'ATO di Pavia, per la quale, da parte della la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, gia' Co.Vi.Ri., e' stato proposto ricorso al Capo dello Stato; e' evidente che la richiamata norma regionale opera una evidente sanatoria del vizio dedotto nel citato ricorso straordinario, riconoscendone peraltro, implicitamente, la fondatezza. In tal senso, si ravvisa un contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione. (1) p) La lettera e) del comma 2 dell'art. 48 e' sostituita dalla seguente: «e) la determinazione del sistema tariffario del servizio idrico integrato e la definizione delle modalita' di riparto tra i soggetti interessati, nel rispetto della normativa nazionale vigente e, limitatamente alle ipotesi di separazione fra gestione delle reti ed erogazione del servizio, delle disposizioni regionali in materia;»; (2) r) Il comma I dell'art. 51 e' sostituito dal seguente: «1. L'Autorita' determina il sistema tariffario d'ambito tenendo conto dell'esigenza di graduare nel tempo le eventuali variazioni tariffarie e di articolare la tariffa per zone territoriali e soggetti svantaggiati, nel rispetto della normativa nazionale vigente e, limitatamente alle ipotesi di separazione fra gestione delle reti ed erogazione del servizio, delle disposizioni regionali in materia.»; (3) q) Il secondo periodo del comma 4 dell'art. 48 e' sostituito dal seguente: «La Giunta regionale, sentito il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, verifica il piano per i profili di sua competenza ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. n. 152/2006 e detta, ove necessario, prescrizioni vincolanti.»; (4) Art. 15, comma 9, Sono fatti salvi e si intendono approvati ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni regionali di cui all'art. 51 della l.r. n. 26/2003, come modificato dall'art. 8 della legge regionale 29 gennaio 2009, n. 1 (Modifiche alle disposizioni generali del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»), gli atti emanati in attuazione conforme della delib.G.R. n. 8/5448 del 2007, ivi inclusi i Piani d'Ambito di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 152/2006, approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge. (5) Art. 9-bis, d.l. 28 aprile 2009, n.39, comma 6: «Per garantire l'efficienza degli impianti per la gestione dei servizi idrici e la salvaguardia delle risorse idriche nel territorio nazionale, ai fini della prevenzione e del controllo degli effetti di eventi sismici, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia il Programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio, verifica e consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici. Il Programma e' predisposto dalla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, subentrando nelle competenze gia' attribuite all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successivamente attribuite al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il quale, a decorrere dalla medesima data, e' soppresso. La denominazione «Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche» sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione «Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche», ovunque presente. La Commissione esprime il parere di cui all'art. 23-bis, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 161: 1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La Commissione e' composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che durano in carica tre anni, due dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico e privato, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il presidente e' scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al presente comma. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attivita' e' garantito dai componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione»; 2) al comma 3, il primo periodo e' soppresso; 3) al comma 6, nell'alinea, il primo periodo e' soppresso e, nel secondo periodo, le parole: «L'Osservatorio» sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione»; 4) al comma 6-bis, le parole: «e dell'Osservatorio dei servizi idrici» sono soppresse; b) all'art. 170, comma 12, le parole: «Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche». 7. Il Programma di cui al comma 6 e' realizzato dalla Commissione di cui al medesimo comma con il supporto tecnico-scientifico e operativo dell'ISPRA, su scala regionale o interregionale, iniziando dal territorio della Regione Abruzzo. Allo scopo, la Commissione utilizza ogni informazione disponibile, ivi incluse quelle relative alla funzionalita' dei depuratori, nonche' allo smaltimento dei relativi fanghi, di cui all'art. 101, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Alla copertura degli oneri connessi alla predisposizione del Programma si provvede mediante utilizzazione dei risparmi derivanti dalla riduzione a cinque dei componenti della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche che subentra al soppresso Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche. Le attivita' previste dal presente articolo sono svolte dall'ISPRA nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. (6) Art. 1, comma 5 d.lgs. 8 novembre 2006, n. 284, Disposizioni correttive e integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, «Gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi.
P. Q. M. Si promuove la questione di legittimita' costituzionale dinanzi a codesta Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione. Per queste ragioni si conclude perche' le norme impugnate siano dichiarate costituzionalmente illegittime. Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri in data 31 luglio 2009. Roma, addi' 26 agosto 2009 L'avvocato dello Stato: Francesco Lettera