N. 56 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 agosto 2009

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 4 settembre 2009 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri) . 
 
Ambiente - Norme della Regione Lombardia - Modifica  della  lett.  e)
  del comma 2 dell'art. 48 della legge  regionale  n.  26/2003,  come
  sostituita dall'art. 5 della legge regionale n.  1/2009  -  Servizi
  idrici - Determinazione del sistema tariffario - Attribuzione  alla
  Regione «limitatamente alle ipotesi  di  separazione  fra  gestioni
  delle reti ed erogazione del servizio» - Contrasto  con  il  codice
  dell'ambiente - Ricorso del Governo - Denunciata  violazione  della
  competenza legislativa esclusiva statale nelle materie della tutela
  dell'ambiente e della tutela della concorrenza. 
- Legge della Regione Lombardia 29 giugno 2009, n. 10, art. 3,  comma
  1, lett. p). 
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, comma  secondo,  lett.  e)  ed  s);
  d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 154, commi 2 e 4, e 161,  comma
  4. 
Ambiente - Norme della Regione Lombardia - Sostituzione del  comma  1
  dell'art. 51 della legge  regionale  n.  26/2003,  come  modificato
  dall'art. 8 della legge regionale n.  1/2009  -  Servizi  idrici  -
  Determinazione  da  parte  dell'autorita'  d'ambito   del   sistema
  tariffario - Ipotesi di separazione  fra  gestioni  delle  reti  ed
  erogazione del servizio - Applicazione delle disposizioni regionali
  in luogo della  normativa  nazionale  -  Contrasto  con  il  codice
  dell'ambiente - Ricorso del Governo - Denunciata  violazione  della
  competenza legislativa esclusiva statale nelle materie della tutela
  dell'ambiente e della tutela della concorrenza. 
- Legge della Regione Lombardia 29 giugno 2009, n. 10, art. 3,  comma
  1, lett. r). 
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, comma  secondo,  lett.  e)  ed  s);
  d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 154, commi 2 e 4, e 161,  comma
  4. 
Ambiente - Norme della Regione Lombardia - Sostituzione  del  secondo
  periodo del comma 4 dell'art. 48 della legge regionale n.  26/2003,
  come modificato dall'art. 5  della  legge  regionale  n.  1/2009  -
  Risorse idriche - Verifica del Piano d'ambito -  Attribuzione  alla
  Giunta regionale, sentita la Commissione nazionale per la vigilanza
  sulle risorse  idriche,  gia'  COVIRI,  anziche'  alla  Commissione
  nazionale medesima in via  esclusiva  -  Contrasto  con  il  codice
  dell'ambiente - Ricorso del Governo - Denunciata  violazione  della
  competenza legislativa esclusiva statale nelle materie della tutela
  dell'ambiente e della tutela della concorrenza. 
- Legge della Regione Lombardia 29 giugno 2009, n. 10, art. 3,  comma
  1, lett. q). 
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, comma  secondo,  lett.  e)  ed  s);
  d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 149, comma 6, e 161,  comma  4,
  lett. b). 
Ambiente  -  Norme  della  Regione  Lombardia  -  Servizio  idrico  -
  Determinazione della tariffa -  Sanatoria  degli  atti  emanati  in
  attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 8/5448 del
  2007, inclusi i Piani d'ambito approvati e  impugnati  con  ricorso
  straordinario al Capo  dello  Stato,  adottati  anteriormente  alla
  legge regionale n. 1/2009 - Contrasto con il codice dell'ambiente -
  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata  violazione  della  competenza
  legislativa  esclusiva   statale   nelle   materie   della   tutela
  dell'ambiente  e  della  tutela  della  concorrenza,  lesione   del
  principio di buon andamento della pubblica amministrazione. 
- Legge della Regione Lombardia 29 giugno 2009, n. 10, art. 15, comma
  9. 
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, comma  secondo,  lett.  e)  ed  s);
  d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 154, commi 2 e 4. 
(GU n.42 del 21-10-2009 )
    Ricorso  per  il   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso  i
cui uffici domicilia ex lege in Roma alla via dei Portoghesi, 12; 
    Contro Regione Lombardia, in persona del Presidente della  Giunta
regionale per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle
seguenti disposizioni della legge regionale Lombardia 29 giugno 2009,
n. 10, pubblicata nel B.U.R., II suppl. ord. Al n. 26 del  30  giugno
2009: 
        art. 3, comma 1, lettera p), che modifica la lettera  e)  del
comma 2 dell'art. 48 della l.r. n. 26/2003, come sostituita dall'art.
5 delle l.r. n. 1/2009;p) La lettera e) del comma 2 dell'art.  48  e'
sostituita  dalla  seguente:  «e)  la  determinazione   del   sistema
tariffario del servizio  idrico  integrato  e  la  definizione  delle
modalita' di riparto tra i soggetti interessati, nel  rispetto  della
normativa  nazionale  vigente  e,  limitatamente  alle   ipotesi   di
separazione fra gestione delle reti ed erogazione del servizio, delle
disposizioni regionali in materia;»; 
        art. 3, comma 1, lettera  r),  che  sostituisce  il  comma  1
dell'art. 51, della l.r. n.  26/2003,  come  modificato  dall'art.  8
della l.r. n. 1/2009;r) Il comma I dell'art.  51  e'  sostituito  dal
seguente: «1. L'Autorita' determina il  sistema  tariffario  d'ambito
tenendo conto  dell'esigenza  di  graduare  nel  tempo  le  eventuali
variazioni  tariffarie  e  di  articolare   la   tariffa   per   zone
territoriali e soggetti svantaggiati, nel  rispetto  della  normativa
nazionale vigente e, limitatamente alle ipotesi  di  separazione  fra
gestione delle reti ed erogazione del  servizio,  delle  disposizioni
regionali in materia.»; 
        art. 3, comma 1,  lettera  q),  che  sostituisce  il  secondo
periodo del comma 4 dell'art.  48  ,  della  l.r.  n.  26/2003,  come
modificato dall'art. 5 della l.r. n. 1/2009;q) Il secondo periodo del
comma  4  dell'art.  48  e'  sostituito  dal  seguente:  «La   Giunta
regionale, sentito  il  Comitato  per  la  vigilanza  sull'uso  delle
risorse idriche, verifica il piano per i profili di sua competenza ai
sensi dell'art. 149 del d.lgs. n. 152/2006 e detta,  ove  necessario,
prescrizioni vincolanti.»; 
        art. 15, comma 9.Art. 15, comma 9,  Sono  fatti  salvi  e  si
intendono approvati ai sensi e per  gli  effetti  delle  prescrizioni
regionali di cui all'art. 51 della l.r. n. 26/2003,  come  modificato
dall'art. 8 della legge regionale 29 gennaio 2009,  n.  1  (Modifiche
alle disposizioni generali del servizio idrico integrato di cui  alla
legge regionale 12 dicembre  2003,  n.  26  «Disciplina  dei  servizi
locali di interesse economico generale. Norme in materia di  gestione
dei rifiuti, di energia, di utilizzo  del  sottosuolo  e  di  risorse
idriche»), gli atti emanati in attuazione conforme  della  delib.G.R.
n. 8/5448 del 2007, ivi inclusi i Piani d'Ambito di cui all'art.  149
del d.lgs. n. 152/2006, approvati prima dell'entrata in vigore  della
presente legge. 
                         Si osserva in fatto 
    Della legge regionale non e' indicata la base costituzionale;  si
deve pertanto procedere per  ipotesi,  per  ritornare  sull'argomento
quando la regione avra' dispiegato le proprie ragioni. 
    Si prendono pertanto in esame le possibili  basi  costituzionali,
per poi verificare se la potesta' legislativa,  nella  ipotesi  della
sua sussistenza, sia stata esercitata correttamente. 
    Si premette che con ricorso del  28  marzo  2009  il  Governo  ha
impugnato alcune norme della legge regionale Lombardia n.  1/2009  di
modifica della legge regionale Lombardia n. 26 /2003. 
    In  particolare  sono  state  impugnate   le   disposizioni   che
attribuivano alla competenza della  regione  la  verifica  del  piano
d'ambito approvato dall'Autorita' d' ambito, perche' in contrasto con
quanto   disposto   dalle   norme    statali    che    attribuiscono,
all'attualita', alla Commissione nazionale  per  la  vigilanza  sulle
risorse idriche - succeduta ope legis al soppresso  Comitato  per  la
vigilanza sull'uso delle risorse idriche (COVIRI) - la competenza  su
detta verifica (art. 149, comma 6, d.lgs.  n.  152/2006).Art.  9-bis,
d.l. 28 aprile 2009, n.39, comma 6: «Per garantire l'efficienza degli
impianti per la gestione dei servizi idrici e la  salvaguardia  delle
risorse idriche nel territorio nazionale, ai fini della prevenzione e
del controllo degli effetti di eventi sismici,  entro  quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  avvia  il  Programma   nazionale   per   il
coordinamento  delle   iniziative   di   monitoraggio,   verifica   e
consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici.  Il
Programma e' predisposto dalla Commissione nazionale per la vigilanza
sulle risorse idriche, che, a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'  istituita
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, subentrando nelle competenze gia' attribuite  all'Autorita'  di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli
99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successivamente attribuite al Comitato per  la
vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il quale, a decorrere dalla
medesima data, e' soppresso. La denominazione «Commissione  nazionale
per la vigilanza sulle risorse idriche» sostituisce, ad ogni effetto,
la denominazione «Comitato per la vigilanza  sull'uso  delle  risorse
idriche», ovunque presente. La Commissione esprime il parere  di  cui
all'art. 23-bis, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  Al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 161: 1) il comma 2 e'  sostituito  dal
seguente: «2. La Commissione e' composta da  cinque  membri  nominati
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, che durano in carica tre anni, due  dei  quali  designati
dalla Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni  e  delle  province
autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con
il medesimo decreto, scelti tra  persone  di  elevata  qualificazione
giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore  pubblico
e privato, nel rispetto del principio dell'equilibrio di  genere.  Il
presidente  e'  scelto  nell'ambito   degli   esperti   con   elevata
qualificazione tecnico-scientifica. Entro trenta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della   presente   disposizione,   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  procede,  con
proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione,
in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni  di
cui al presente comma. Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto  di  nomina  dei  nuovi  componenti,  lo  svolgimento   delle
attivita' e' garantito dai componenti in carica alla data di  entrata
in vigore della presente disposizione»;  2)  al  comma  3,  il  primo
periodo e' soppresso; 3) al comma 6, nell'alinea, il primo periodo e'
soppresso e, nel secondo periodo, le  parole:  «L'Osservatorio»  sono
sostituite dalle seguenti: «La Commissione»; 4) al  comma  6-bis,  le
parole: «e dell'Osservatorio dei servizi idrici» sono  soppresse;  b)
all'art. 170, comma 12, le parole: «Sezione per  la  vigilanza  sulle
risorse  idriche»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «Commissione
nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche». 7. Il Programma di
cui al comma 6 e' realizzato dalla Commissione  di  cui  al  medesimo
comma con il supporto tecnico-scientifico e operativo dell'ISPRA,  su
scala regionale o  interregionale,  iniziando  dal  territorio  della
Regione  Abruzzo.  Allo   scopo,   la   Commissione   utilizza   ogni
informazione  disponibile,   ivi   incluse   quelle   relative   alla
funzionalita' dei depuratori, nonche' allo smaltimento  dei  relativi
fanghi, di cui all'art. 101,  comma  8,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006,  n.  152.  Alla  copertura  degli  oneri  connessi  alla
predisposizione del Programma si provvede mediante utilizzazione  dei
risparmi derivanti dalla riduzione  a  cinque  dei  componenti  della
Commissione nazionale per la  vigilanza  sulle  risorse  idriche  che
subentra al  soppresso  Comitato  per  la  vigilanza  sull'uso  delle
risorse idriche. Le attivita' previste  dal  presente  articolo  sono
svolte dall'ISPRA nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
    Con il richiamato ricorso  sono  state  inoltre  censurate  altre
disposizioni, relative al sistema tariffario, che prevedevano che  la
tariffa  venisse  determinata   esclusivamente   sulla   base   delle
prescrizioni regionali, in contrasto con le norme  statali  contenute
nell'art.154, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 152/2006, che dispongono che
il Ministero dell'ambiente definisca, con decreto, le  componenti  di
costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici,
mentre  l'Autorita'   d'ambito   e'   tenuta   all'osservanza   delle
disposizioni contenute nel decreto  ministeriale  appena  richiamato,
comunicandola al soggetto che ha sostituito l'Autorita' di  vigilanza
sulle risorse idriche e sui rifiuti nonche' al Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio. 
    Il Governo, in quella occasione, aveva evidenziato  un  contrasto
tra le norme impugnate e la competenza statale in materia  di  tutela
della concorrenza di cui all'art. 117,  secondo  comma,  lettera  e),
Cost.  in  quanto  la  definizione  della  tariffa  rientra  tra  gli
interventi finalizzati a  promuovere  la  c.d.  concorrenza  «per  il
mercato» nonche' con l'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost., che
riserva alla competenza esclusiva statale la  materia  dell'ambiente,
in quanto le citate norme statali concernenti la determinazione della
tariffa di riferimento sono volte a garantire standard quantitativi e
qualitativi della risorsa idrica che devono mantenere uniformita'  su
tutto il territorio nazionale. 
                        Si osserva in diritto 
    La legge regionale Lombardia n.10/2009 con le modifiche apportate
alle norme oggetto delle descritte censure governative, non fa venire
meno i motivi di impugnazione, tra l'altro, nonostante  le  modifiche
qui censurate, permanendo le medesime illegittimita'. 
    In particolare: 
        a) l'art. 3, comma 1, lettera p), che modifica la lettera  e)
del comma 2 dell'art. 48  della  l.r.  n.  26/2003,  come  sostituita
dall'art. 5 delle l.r. n. 1/2009, pur riconoscendo  la  precettivita'
della normativa nazionale in materia di  determinazione  del  sistema
tariffario, attribuisce alla regione la  determinazione  del  sistema
tariffario «limitatamente alle ipotesi di  separazione  fra  gestioni
delle reti ed erogazione del servizio». 
        b) l'art. 3, comma 1, lettera r), legge Lombardia n. 10/2009,
che sostituisce il comma 1 dell'art. 51, della l.r. n. 26/2003,  come
modificato dall'art. 8 della l.r. n. 1/2009, dispone che  l'autorita'
d'ambito determina il sistema tariffario nel rispetto della normativa
nazionale vigente ma, nell'ipotesi di separazione fra gestioni  delle
reti ed erogazione del  servizio,  delle  disposizioni  regionali  in
materia. 
        Tali norme presentano i medesimi  profili  di  illegittimita'
gia' sollevati dinanzi a codesta  Corte  costituzionale  nel  ricorso
pendente ponendosi in contrasto con l'art.  154,  commi  2  e  4  del
d.lgs. n. 152/2006, in  base  al  quale  il  Ministero  dell'ambiente
definisce con decreto le componenti di costo  per  la  determinazione
della tariffa relativa ai servizi idrici, mentre l'Autorita' d'ambito
e' tenuta a determinare la tariffa  di  base,  nell'osservanza  delle
disposizioni   contenute   nel   previsto    decreto    ministeriale,
comunicandola all'Autorita' succeduta  alla  soppressa  Autorita'  di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiutiArt. 1, comma 5 d.lgs. 8
novembre 2006, n. 284,  Disposizioni  correttive  e  integrative  del
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme  in  materia  ambientale,
«Gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso  delle
risorse  idriche  e  l'Osservatorio  nazionale   sui   rifiuti   sono
ricostituiti ed esercitano le relative funzioni. Tutti i  riferimenti
all'Autorita' di  vigilanza  sulle  risorse  idriche  e  sui  rifiuti
contenuti nel  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  sono
soppressi.  ed  al  Ministro  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio. 
    Inoltre, l'art. 161, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006, prevede che
la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, gia'
Comitato per la vigilanza sull'uso delle  risorse  idriche  (COVIRI),
predisponga con delibera il metodo tariffario per  la  determinazione
della tariffa di cui al citato  art.  154.  Infatti,  la  separazione
della gestione delle reti dall'erogazione del servizio non giustifica
un diverso sistema tariffario, neppure riferito al metodo, attribuito
alla competenza esclusiva statale, in quanto  anche  in  questo  caso
risulta applicabile il Metodo normalizzato di cui al d.m.  1°  agosto
1996,  visto  che  detto  Metodo  prevede  una  tariffa  reale  media
costituita da tre componenti di cui due  relativi  agli  investimenti
(ammortamento e remunerazione)  tra  i  quali  possono  rientrare  le
competenze del gestore delle reti. Si ricorda in proposito che  anche
l'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato,  nella  propria
decisione n. AS446 del 21 febbraio 2008 ha ribadito la necessita'  di
un uniforme metodo tariffario, affermando  che  e'  «in  primo  luogo
dall'applicazione di una uniforme metodologia tariffaria del servizio
idrico integrato che si puo' attendere un effettivo sviluppo in senso
concorrenziale  del  settore  dei  servizi   idrici,   superando   le
disparita' ancora esistenti a livello nazionale, le quali ad un tempo
assoggettano  gestori  e  utenti  rispettivamente  a  condizioni   di
remunerativita' e oneri tariffari dei servizi anche assai  divergenti
a seconda degli ambiti operativi». 
    Si rappresenta infine che, con la sentenza n.  246/2009,  codesta
Corte costituzionale ha affermato  (punto  17.4  del  Considerato  in
diritto) che «... la disciplina degli artt. 154 e 155 e' ascrivibile,
in  prevalenza,  alla  tutela  dell'ambiente  e  alla  tutela   della
concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Attraverso la determinazione della tariffa  nell'ambito  territoriale
ottimale,  il  legislatore  statale  ha  fissato,  infatti,   livelli
uniformi di tutela dell'ambiente, perche'  ha  inteso  perseguire  la
finalita'  di  garantire  la  tutela  e  l'uso,  secondo  criteri  di
solidarieta', delle risorse idriche,  salvaguardando  la  vivibilita'
dell'ambiente e "le aspettative ed i diritti delle generazioni future
a fruire di un integro patrimonio ambientale" e  le  altre  finalita'
tipicamente ambientali... La, finalita'  della  tutela  dell'ambiente
viene, inoltre, in rilievo  anche  in  relazione  alla  scelta  delle
tipologie dei costi che la tariffa e' diretta a recuperare. Tra  tali
costi  il  legislatore  ha,  infatti,  incluso  espressamente  quelli
ambientali, da recuperare «anche secondo il  principio  'chi  inquina
paga'... 
    I profili della tutela della concorrenza vengono poi  in  rilievo
perche'  alla  determinazione  della  tariffa  provvede   l'Autorita'
d'ambito, al fine di  ottenere  un  equilibrio  economico-finanziario
della gestione e di assicurare all'utenza efficienza ed affidabilita'
del servizio...''». 
        c) L'art. 3, comma 1, lettera q), legge Lombardia n. 10/2009,
che sostituisce il secondo periodo del comma 4  dell'art.  48,  della
l.r. n. 26/2003, come modificato dall'art. 5 della  l.r.  n.  1/2009,
prevede che la Giunta regionale verifichi il piano  d'ambito,  per  i
profili di sua competenza, sentita la Commissione  nazionale  per  la
vigilanza sulle risorse idriche, gia' COVIRI,  attribuendo  quindi  a
tale Commissione statale una mera funzione consultiva nell'ambito  di
un procedimento di verifica che rimane di  competenza  regionale,  in
contrasto con gli articoli 149, comma 6, e 161 , comma  4,  lett.  b)
che rimettono alla competenza esclusiva della  Commissione  nazionale
per la vigilanza sulle risorse  idriche,  gia'  COVIRI,  la  fase  di
verifica del Piano. 
    Per le tre disposizioni  regionali  sopra  censurate,  si  rileva
quindi nuovamente il contrasto con la competenza statale esclusiva in
materia di tutela della concorrenza  di  cui  all'art.  117,  secondo
comma, lettera e), Cost.  nonche'  con  l'art.  117,  secondo  comma,
lettera s) Cost., che riserva alla competenza  esclusiva  statale  la
materia dell'ambiente. 
        d) Censurabile  risulta  inoltre  l'art.  15,  comma  9,  che
dispone «Sono fatti salvi e si intendono approvati ai sensi e per gli
effetti delle prescrizioni regionali di cui all'art. 51 della l.r. n.
26/2003, come modificato dall'art. 8 della legge regionale 29 gennaio
2009, n. 1 (Modifiche alle disposizioni generali del servizio  idrico
integrato di cui  alla  legge  regionale  12  dicembre  2003,  n.  26
"Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme
in materia di gestione dei  rifiuti,  di  energia,  di  utilizzo  del
sottosuolo e di risorse idriche"), gli  atti  emanati  in  attuazione
conforme della delib. G. R. n. 8/5448 del 2007, ivi inclusi  i  Piani
d'Ambito di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 152/2006, approvati  prima
dell'entrata in vigore della  presente  legge».  Tale  norma  infatti
opera una illegittima sanatoria  del  vizio  che  affligge  gli  atti
emanati  in  attuazione  della  citata  deliberazione  della   Giunta
regionale, che reca «Metodo per la determinazione della  tariffa  del
servizio idrico integrato per la Regione  Lombardia  ai  sensi  della
legge n. 26/2003», atteso che tali atti risultano adottati in carenza
di alcuna  normativa  che  attribuisse  alla  regione  il  potere  di
determinare  un  proprio  metodo  tariffario,  non  potendo   trovare
applicazione, in ossequio al principio del  tempus  regit  actum,  la
l.r. n. 1/2009, sopravvenuta alla citata deliberazione  della  Giunta
regionale. 
    Pertanto,  ribadita  la  competenza   statale   in   materia   di
determinazione della tariffa idrica, di cui agli articoli 154,  commi
2 e 4, la richiamata norma regionale si presenta  anch'essa  invasiva
delle competenze  esclusive  statali  in  materia  di  «tutela  della
concorrenza» e  «tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema»,  di  cui
all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s) Cost. 
    Adde che la norma censurata ha effetti sananti, in relazione alla
medesima  questione  riguardante  la  validita'  del  piano  d'Ambito
dell'ATO di Pavia, per  la  quale,  da  parte  della  la  Commissione
nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, gia' Co.Vi.Ri.,  e'
stato proposto ricorso al  Capo  dello  Stato;  e'  evidente  che  la
richiamata norma regionale opera una  evidente  sanatoria  del  vizio
dedotto nel citato ricorso  straordinario,  riconoscendone  peraltro,
implicitamente, la fondatezza. In tal senso, si ravvisa un  contrasto
con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione  di
cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione. 
(1) p) La lettera e)  del  comma  2  dell'art.  48  e'  sostituita  dalla
seguente: «e) la determinazione del sistema tariffario  del  servizio
idrico integrato e la definizione delle modalita' di  riparto  tra  i
soggetti interessati, nel rispetto della normativa nazionale  vigente
e, limitatamente alle ipotesi di separazione fra gestione delle  reti
ed  erogazione  del  servizio,  delle   disposizioni   regionali   in
materia;»; 
(2) r)  Il  comma  I  dell'art.  51  e'  sostituito  dal  seguente:   «1.
L'Autorita' determina il sistema tariffario  d'ambito  tenendo  conto
dell'esigenza  di  graduare  nel  tempo   le   eventuali   variazioni
tariffarie e  di  articolare  la  tariffa  per  zone  territoriali  e
soggetti svantaggiati, nel rispetto della normativa nazionale vigente
e, limitatamente alle ipotesi di separazione fra gestione delle  reti
ed  erogazione  del  servizio,  delle   disposizioni   regionali   in
materia.»; 
(3) q) Il secondo periodo del comma 4  dell'art.  48  e'  sostituito  dal
seguente: «La Giunta regionale, sentito il Comitato per la  vigilanza
sull'uso delle risorse idriche, verifica il piano per  i  profili  di
sua competenza ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. n. 152/2006 e detta,
ove necessario, prescrizioni vincolanti.»; 
(4) Art. 15, comma 9, Sono fatti salvi e si intendono approvati ai  sensi
e per gli effetti delle prescrizioni regionali  di  cui  all'art.  51
della l.r. n.  26/2003,  come  modificato  dall'art.  8  della  legge
regionale 29 gennaio 2009, n. 1 (Modifiche alle disposizioni generali
del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 12 dicembre
2003, n. 26 «Disciplina dei servizi  locali  di  interesse  economico
generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti,  di  energia,  di
utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»), gli atti  emanati  in
attuazione conforme della delib.G.R. n. 8/5448 del 2007, ivi  inclusi
i Piani  d'Ambito  di  cui  all'art.  149  del  d.lgs.  n.  152/2006,
approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge. 
(5) Art. 9-bis, d.l. 28  aprile  2009,  n.39,  comma  6:  «Per  garantire
l'efficienza degli impianti per la gestione dei servizi idrici  e  la
salvaguardia delle risorse idriche nel territorio nazionale, ai  fini
della prevenzione e del controllo degli effetti  di  eventi  sismici,
entro quarantacinque giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare avvia il Programma nazionale
per il coordinamento delle iniziative  di  monitoraggio,  verifica  e
consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici.  Il
Programma e' predisposto dalla Commissione nazionale per la vigilanza
sulle risorse idriche, che, a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'  istituita
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, subentrando nelle competenze gia' attribuite  all'Autorita'  di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli
99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successivamente attribuite al Comitato per  la
vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il quale, a decorrere dalla
medesima data, e' soppresso. La denominazione «Commissione  nazionale
per la vigilanza sulle risorse idriche» sostituisce, ad ogni effetto,
la denominazione «Comitato per la vigilanza  sull'uso  delle  risorse
idriche», ovunque presente. La Commissione esprime il parere  di  cui
all'art. 23-bis, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  Al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 161: 1) il comma 2 e'  sostituito  dal
seguente: «2. La Commissione e' composta da  cinque  membri  nominati
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, che durano in carica tre anni, due  dei  quali  designati
dalla Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni  e  delle  province
autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con
il medesimo decreto, scelti tra  persone  di  elevata  qualificazione
giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore  pubblico
e privato, nel rispetto del principio dell'equilibrio di  genere.  Il
presidente  e'  scelto  nell'ambito   degli   esperti   con   elevata
qualificazione tecnico-scientifica. Entro trenta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della   presente   disposizione,   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  procede,  con
proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione,
in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni  di
cui al presente comma. Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto  di  nomina  dei  nuovi  componenti,  lo  svolgimento   delle
attivita' e' garantito dai componenti in carica alla data di  entrata
in vigore della presente disposizione»;  2)  al  comma  3,  il  primo
periodo e' soppresso; 3) al comma 6, nell'alinea, il primo periodo e'
soppresso e, nel secondo periodo, le  parole:  «L'Osservatorio»  sono
sostituite dalle seguenti: «La Commissione»; 4) al  comma  6-bis,  le
parole: «e dell'Osservatorio dei servizi idrici» sono  soppresse;  b)
all'art. 170, comma 12, le parole: «Sezione per  la  vigilanza  sulle
risorse  idriche»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «Commissione
nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche». 7. Il Programma di
cui al comma 6 e' realizzato dalla Commissione  di  cui  al  medesimo
comma con il supporto tecnico-scientifico e operativo dell'ISPRA,  su
scala regionale o  interregionale,  iniziando  dal  territorio  della
Regione  Abruzzo.  Allo   scopo,   la   Commissione   utilizza   ogni
informazione  disponibile,   ivi   incluse   quelle   relative   alla
funzionalita' dei depuratori, nonche' allo smaltimento  dei  relativi
fanghi, di cui all'art. 101,  comma  8,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006,  n.  152.  Alla  copertura  degli  oneri  connessi  alla
predisposizione del Programma si provvede mediante utilizzazione  dei
risparmi derivanti dalla riduzione  a  cinque  dei  componenti  della
Commissione nazionale per la  vigilanza  sulle  risorse  idriche  che
subentra al  soppresso  Comitato  per  la  vigilanza  sull'uso  delle
risorse idriche. Le attivita' previste  dal  presente  articolo  sono
svolte dall'ISPRA nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
(6) Art. 1,  comma  5  d.lgs.  8  novembre  2006,  n.  284,  Disposizioni
correttive e integrative del d.lgs. 3 aprile 2006,  n.  152,  recante
norme in materia ambientale, «Gli articoli 159, 160 e 207 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati ed il  Comitato  per
la  vigilanza  sull'uso  delle  risorse  idriche   e   l'Osservatorio
nazionale sui rifiuti sono ricostituiti  ed  esercitano  le  relative
funzioni.  Tutti  i  riferimenti  all'Autorita'  di  vigilanza  sulle
risorse idriche e sui rifiuti contenuti  nel  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, sono soppressi. 
                              P. Q. M. 
    Si promuove la questione di legittimita' costituzionale dinanzi a
codesta  Corte  costituzionale,  ai   sensi   dell'art.   127   della
Costituzione. 
    Per queste ragioni si conclude perche' le norme  impugnate  siano
dichiarate costituzionalmente illegittime. 
    Si  produce  estratto  della  deliberazione  del  Consiglio   dei
ministri in data 31 luglio 2009. 
        Roma, addi' 26 agosto 2009 
              L'avvocato dello Stato: Francesco Lettera