N. 241 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 aprile 2009
Ordinanza del 15 aprile 2009 emessa dal Giudice delegato del Tribunale di Trani sul ricorso proposto da Factorit S.p.A. contro Cancelliere del Tribunale di Trani. Fallimento e procedure concorsuali - Oneri fiscali - Ricorso al presidente del tribunale avverso il rifiuto del cancelliere di rilasciare, in difetto della preventiva registrazione, copia del verbale di conciliazione che ha definito il giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare promosso dall'istante - Dedotta illegittimita' dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro dovuta, in relazione al suddetto verbale, dal ricorrente, che ha adito il giudice tributario - Divieto per i cancellieri e per i segretari degli organi giurisdizionali di rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso, da loro formati o autenticati, se non dopo la registrazione e il relativo pagamento dell'imposta - Omessa previsione che possa essere rilasciata copia dell'atto conclusivo (sentenza o verbale di conciliazione) della causa di opposizione allo stato passivo fallimentare, ai fini della variazione di quest'ultimo, prima del pagamento dell'imposta di registro - Irragionevolezza - Ingiustificata disparita' di trattamento dei creditori, irrazionalmente discriminati, nella realizzazione di diritti giudizialmente accertati, a seconda che il debitore da aggredire esecutivamente sia fallito ovvero in bonis - Lesione della garanzia costituzionale della tutela giurisdizionale dei diritti, siccome condizionata al pagamento di un tributo oggetto di contestazione - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 522 del 2002. - Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, art. 66. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.40 del 7-10-2009 )
IL TRIBUNALE Esaminati gli atti del procedimento camerale, ai sensi dell'art. 745 c.p.c., n. 124/09 RG proposto da Factorit S.p.A. gia' Italiease Factorit S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Alberto Giovanardi, Andrea Fattori e Guido Favia, avverso il rifiuto di rilascio di copia, opposto dal cancelliere di questo tribunale, del verbale di conciliazione, della causa di opposizione allo stato passivo iscritto al n. 1638/04 R.G., sottoscritto da Factorit e dal curatore del fallimento della Ge.Ne.Si. S.p.A., in data 22 febbraio 2008, solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 66 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 nella parte in cui non consente il rilascio di copia dell'atto conclusivo (sentenza o verbale di conciliazione) della causa di opposizione allo stato passivo ai fini della variazione di quest'ultimo, prima del pagamento dell'imposta di registro, violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, per le seguenti ragioni. F a t t o La Factorit S.p.A., gia' Italease Factorit S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, propose domanda di ammissione al passivo del fallimento Ge.Ne.Si. S.p.A., dichiarato con sentenza del 25 giugno 2003 di questo tribunale, per un credito di € 10.472.950,81. Escluso il credito dal passivo, per ritenuto difetto di adeguata prova, fu introdotto giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 98 l.f., incardinato al n. 1638/04 di questo tribunale. Il giudizio e' stato definito tra le parti con conciliazione giudiziale, intervenuta in data 22 febbraio 2008, previa autorizzazione del tribunale fallimentare, con la quale e' stato definitivamente accertato fra le parti il credito per il minore importo di € 8.397.878,76. Con avviso di liquidazione e contestuale irrogazione di sanzione, l'Agenzia delle entrate di Trani ha liquidato l'imposta di registro, relativa al verbale della detta conciliazione nella misura di € 83.994,72, calcolata in misura proporzionale anziche' fissa; come ritenuto dalla societa' opponente, la quale ha pertanto proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Bari, invocando l'errata applicazione dell'art. 40, d.P.R. n. 131/1986. In pendenza del detto giudizio tributario e nelle more quindi della registrazione dell'atto e del pagamento dell'imposta, la Factorit S.p.A. ha chiesto alla cancelleria di questo tribunale il rilascio di copia autenticata del verbale di conciliazione al fine di procedere al deposito della stessa presso l'Ufficio fallimentare ai fini della variazione dello stato passivo. Il cancelliere ha opposto rifiuto al rilascio della detta copia in difetto della preventiva registrazione, in applicazione dell'art. 66, d.P.R. n. 131/1986 e successive modificazioni. Avverso il detto rifiuto la Factorit ha proposto ricorso al Presidente del tribunale, ai sensi dell'art. 745 c.p.c., ribadendo ed insistendo nella richiesta di rilascio di copia, in subordine anche con la formula esecutiva, prospettando il rischio di grave pregiudizio derivante dall'impedimento alla partecipazione ai riparti in sede fallimentare. Il cancelliere con nota del 13 marzo 2009 ha ribadito, con ampia motivazione, le ragioni del rifiuto al rilascio della copia de qua, evidenziando in sintesi il divieto imposto dall'art. 66, d.P.R. n. 131/1986 e l'inapplicabilita' alla fattispecie delle deroghe pure previste dalla citata norma. Non manifesta infondatezza della questione L'art. 66, d.P.R. n. 131/1986, al primo comma, prevede il divieto per cancellieri e segretari degli organi giurisdizionali di rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso, da loro formati o autenticati, se non dopo la loro registrazione (con relativo pagamento dell'imposta). Lo stesso art. 66, al secondo comma, prevede talune eccezioni al rilascio di copia di atti, nelle more della registrazione, e segnatamente: atti indispensabili per la prosecuzione del giudizio, ovvero richiesti d'ufficio; se trattasi di atti destinati alla trascrizione o all'iscrizione nei registri immobiliari ovvero occorrenti per l'approvazione o l'omologazione; per quegli atti che il pubblico ufficiale e' tenuto per legge a depositare presso pubblici uffici. A tali deroghe, gia' espressamente enunciate dal legislatore, si e' aggiunta anche quella introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale 6 dicembre 2002, n. 522, riguardante la possibilita' del rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata. Con la richiamata sentenza, la Corte costituzionale, partendo dalla considerazione che l'art. 63, d.P.R. n. 634/1972, il di cui contenuto e' stato confermato dall'art. 65, d.P.R. n. 131/1996, ha soppresso il divieto di utilizzazione in giudizio di atti non registrati, prevedendo al suo posto l'obbligo del cancelliere di inviarli all'ufficio del registro, ha gia' avuto modo di sottolineare che «nel bilanciamento tra l'interesse fiscale alla riscossione dell'imposta e quello all'attuazione della tutela giurisdizionale, il primo e' ritenuto sufficientemente garantito dall'obbligo imposto al cancelliere di informare l'ufficio finanziario dell'esistenza dell'atto non registrato, ponendolo cosi' in grado di procedere alla riscossione». E' stata anche evidenziata l'originaria contraddittorieta', emendata con la pronuncia n. 522 cit., dell'art. 66 in oggetto, nella parte in cui, da un lato, non poneva l'interesse fiscale come ostacolo al conseguimento di pronuncia giurisdizionale di accertamento del diritto (cfr. lett. a) del secondo comma), consentendo di coltivare il giudizio nei gradi successivi senza richiedere necessariamente la preventiva registrazione dell'atto oggetto di rilascio di copia, e, dall'altro lato, impediva tuttavia l'attuazione effettiva della tutela giurisdizionale, attraverso l'esecuzione forzata, condizionando il rilascio del titolo esecutivo al pagamento dell'imposta di registro. Orbene, le ragioni espresse dalla Corte delle leggi con la richiamata pronuncia sono invocabile anche nella fattispecie in esame. E' noto infatti che il giudizio di opposizione allo stato passivo, ex art. 98 l.f., ante riforma, si conclude - in senso positivo per il creditore opponente - con una sentenza che, qualora passata in cosa giudicata, accerta definitivamente il credito e costituisce «titolo» per la c.d. variazione dello stato passivo fallimentare, adempimento (consistente nell'annotazione del credito giudizialmente accertato sullo stato passivo del fallimento) rimesso alla cancelleria ad impulso tuttavia di parte (cfr. in tal senso anche la nota del Ministero di grazia e giustizia n. 6594/6592 del 19 maggio 1995). Non dissimile dal caso esaminato e' la definizione - avvenuta nel caso di specie - del giudizio de quo con verbale di conciliazione giudiziale che ha accertato definitivamente tra le parti (creditore opponente e curatela fallimentare) il credito da ammettere al passivo. E' evidente che l'adempimento costituito dalla variazione dello stato passivo rappresenta il momento di raccordo tra il giudizio di opposizione ex art. 98 l.f., ormai conclusosi, ed il procedimento concorsuale in corso, raccordo che consente al creditore di ottenere effettiva tutela del diritto di credito accertato, attraverso la partecipazione ai riparti predisposti dagli organi fallimentari. Sicche', pur in assenza di una pronuncia di condanna nei confronti della curatela fallimentare (ovviamente impensabile), non puo' negarsi che l'effettiva attuazione giurisdizionale del diritto vantato dal creditore concorsuale si concretizza con l'inserimento del credito nello stato passivo. Anzi, tale iter procedimentale, in pendenza di fallimento, rappresenta l'unica forma di tutela del credi conconcorsuale, non potendo il medesimo far valere il suo diritto al di fuori del concorso dei creditori, ai sensi degli artt. 51 e 52 l.f. E' evidente pertanto che condizionare, come sembra evincersi dal tenore della norma in esame, il rilascio della copia del verbale di conciliazione all'effettivo pagamento dell'imposta di registro, significa impedire l'attuazione del diritto di credito accertato giurisdizionalmente, tanto piu' laddove come nella fattispecie - penda contenzioso proprio in ordine alla legittimita' della pretesa tributaria sul quantum debeatur e il tributo richiesto abbia anche consistenza notevole. Verrebbe cosi' violato il dettato Costituzionale sia con riferimento all'art. 24 Cost., che, com'e' noto, assicura a tutti la possibilita' - ovviamente non solo teorica ed astratta - di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, sia all'art. 3 Cost., perche' situazioni analoghe, se non tra loro quasi sovrapponibili, subirebbero un differente quanto ingiustificato ed irragionevole trattamento da parte del legislatore, a seconda che il debitore da aggredire esecutivamente sia fallito ovvero in bonis: invero, stante il tenore dell'art. 66, d.P.R. per effetto della pronuncia n. 522 cit. della Corte costituzionale, solo nel secondo caso il creditore potrebbe, in pendenza di registrazione, ottenere subito la copia dell'atto indispensabile alla realizzazione del diritto accertato giudizialmente, promuovendo l'esecuzione forzata. Rilevanza della questione di legittimita' E' evidente anche la rilevanza della prospettata questione di legittimita' costituzionale. In primo luogo, e' appena il caso di ribadire la natura giurisdizionale del procedimento camerale ex art. 745 c.p.c., gia' piu' volte ritenuta dalla Corte costituzionale (cfr. sentenze nn. 522/2002, 414/1989), che consente al giudice di sollevare questioni di legittimita' costituzionale. Inoltre, nella fattispecie, il giudice delegato dal Presidente del tribunale e' stato investito del procedimento camerale, disciplinato dall'art. 746 c.p.c., il di cui esito e' pregiudizialmente condizionato dal superamento della questione come sopra posta, non potendosi, neanche in via di interpretazione, ricondurre la soluzione del problema all'applicazione di taluna delle deroghe previste dall'art. 66, secondo comma, cit. La variazione dello stato passivo, invero, non puo' considerarsi «prosecuzione del giudizio», in quanto quest'ultimo si e' concluso con la declaratoria di estinzione conseguente all'intervenuta conciliazione giudiziale. Il procedimento cosi' esaurito, di natura contenziosa e di cognizione, e' estraneo ed autonomo rispetto al procedimento fallimentare, sebbene da questo tragga origine e nello stesso, come gia' sopra evidenziato, sia destinato a produrre i sui effetti. Non si verte neanche nell'ambito dell'esecuzione forzata, su cui la Corte ha avuto modo di pronunciarsi con la richiamata sentenza n. 522. A parte l'evidenziata assenza di una pronuncia di condanna nei confronti di chicchessia, che possa giustificare il rilascio di copia del titolo in forma esecutiva, sarebbe singolare un'esecuzione da intraprendersi in danno della cancelleria, terza ripsetto al procedimento concluso, per il mero adempimento della variazione dello stato passivo, tanto piu' in assenza di inerzia o di rifiuto di «adempimento spontaneo». Eloquente e' invece l'analogia tra l'ipotesi in esame e quella contemplata dall'art. 66, secondo comma, lett. c) che consente il rilascio di copia di atti non ancora registrati destinati alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari. Anche in tal caso l'adempimento, pur gravante sulla cancelleria in presenza di provvedimento giurisdizionale, richiede comunque un impulso della parte interessata. Ma tale norma, in quanto di natura eccezionale, costituente deroga al principio generale enunciato dal primo comma dell'art. 66 cit., non e' ovviamente suscettibile di estensione a fattispecie non espressamente contemplate. Completamente diverse dall'ipotesi in esame sono poi le ulteriori deroghe contemplate dal secondo comma dell'art. 66 cit. Alla luce delle considerazioni che precedono, non si ravvisa la possibilita' di procedere oltre nel giudizio in corso, senza la preventiva decisione della Corte costituzionale sulla pregiudiziale questione di illegittimita' dell'art. 66 cit., prospettata nei sensi come sopra esposti, non essendo allo stato possibile l'accoglimento del reclamo della Factorit in deroga al divieto posto dalla norma censurata.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 66, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella parte in cui non consente il rilascio di copia dell'atto conclusivo (sentenza o verbale di conciliazione) della causa di opposizione allo stato passivo fallimentare, ai fini della variazione di quest'ultimo, prima del pagamento dell'imposta di registro, in violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione; Sospende il processo in corso; Rimette gli atti innanzi alla Corte costituzionale perche' statuisca in merito alla questione di illegittimita' costituzione come sopra sollevata; Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente ordinanza, unitamente al fascicolo processuale, alla Corte costituzionale e per la notifica della detta ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Trani, addi' 11 aprile 2009 Il giudice: Grillo