N. 245 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 luglio 2009

Ordinanza del 7  luglio  2009  emessa  dal  Tribunale  amministrativo
regionale della Puglia - Sezione di Lecce  sul  ricorso  proposto  da
Tarantino Francesco contro A.S.L. Lecce 1. 
 
Sanita' pubblica - Norme della Regione Puglia - Concorsi interni  per
  dirigente in Servizio per le tossicodipendenze (SERT) della  ASL  -
  Riserva dei posti ai soli medici - Conseguente preclusione per  gli
  psicologi - Ingiustificato deteriore  trattamento  degli  psicologi
  rispetto ai medici, atteso  il  ruolo  fondamentale  della  terapia
  psicologica nel recupero dei tossicodipendenti - Contrasto  con  la
  normativa statale in materia (legge n. 45/1999). 
- Legge della Regione Puglia 6 settembre 1999, n. 27, artt. 5,  11  e
  13. 
- Costituzione, artt. 3 e 117, comma secondo, lett. l). 
(GU n.40 del 7-10-2009 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 3040 del 1999, proposto  da:  Tarantino  Francesco,
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio  P.  Nichil,  con  domicilio
eletto presso Antonio P. Nichil in Lecce, piazza Mazzini n. 72; 
    Contro  Azienda  unita'   sanitaria   locale   LE/1   di   Lecce,
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi  De  Pascalis,  con  domicilio
eletto presso Luigi De Pascalis in Lecce, via Miglietta,  5  -  Serv.
Leg. A.U.S.L. LE/1, per l'annullamento: 
        della  deliberazione  del  direttore  generale   dell'Azienda
unita' sanitaria locale LE/1 di Lecce n. 6003  del  5  ottobre  1999,
nella  parte  in  cui  dispone  che  la  sezione  dipartimentale  del
Dipartimento delle  dipendenze  patologiche  (ai  sensi  della  legge
regionale Pugliese n. 27 del 6  settembre  1999)  e'  diretta  da  un
dirigente  medico  di  II  livello  e  conseguentemente  dispone   la
istituzione  nelle  tre  Sezioni  dipartimentali  di  tre  posti   di
dirigente medico di II livello, previa trasformazione di  altrettanti
posti di dirigente medico di I livello; 
        di  ogni  altro  atto  presupposto,   connesso   o   comunque
consequenziale, e in particolare, delle deliberazioni della. A.U.S.L.
LE/1 di  Lecce  (non  conosciute)  con  cui  viene  indetta  pubblica
selezione ai sensi  dell'art.  15  del  d.lgs.  n.  502/1992  per  il
conferimento degli incarichi di dirigente medico  di  II  livello  su
detti posti, ovvero vengono banditi i concorsi interni riservati  per
soli titoli di cui all'art. 2, comma l  della  legge  n.  45  del  18
febbraio, 1999. 
    Visto il ricorso con i relativi allegati; 
    Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  dell'Azienda  unita'
sanitaria locale LE/1 di Lecce; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2009 il  cons.
dott. Enrico d'Arpe e uditi per le  parti  gli  avvocati  Antonio  P.
Nichil e Luigi De Pascalis. 
                     F a t t o  e  d i r i t t o 
    Il ricorrente - dirigente psicologo di I  livello  (ex  psicologo
coadiutore di 10° livello retributivo) dipendente dell'Azienda unita'
sanitaria Locale LE/1 di Lecce, che dal  12  giugno  1989  svolge  la
propria attivita'  lavorativa  presso  il  SER.T.  (Servizio  per  le
tossicodipendenze) di Copertino, con l'incarico di  responsabile  del
medesimo SER.T. conferitogli sin dal 26 ottobre 1995,  giusta  ordine
di servizio di  pari  data  del  capo  distretto  -  impugna:  1)  la
deliberazione n. 6003 del  5  ottobre  1999  del  direttore  generale
della. A.U.S.L. LE/1 di Lecce nella parte in cui, definendo la pianta
organica del Dipartimento delle dipendenze  patologiche,  dispone  (m
applicazione della legge regionale 6 Settembre 1999  n.  27)  che  le
istituite tre sezioni dipartimentali sono  dirette  da  un  dirigente
medico di II  livello,  prevedendo  contestualmente  n.  3  posti  di
dirigente medico di II livello, previa, trasformazione di altrettanti
posti di dirigente medico di I livello; 2) ogni altro atto connesso e
in particolare le deliberazioni della. A.U.S.L. LE/1 di Lecce con lui
viene indetta pubblica  selezione,  ai  sensi  dell'art.  15  decreto
legislativo n. 502/1992,  per  il  conferimento  degli  incarichi  di
dirigente medico di II livello sui predetti tre posti, ovvero vengono
banditi i concorsi interni riservati per soli titoli di cui  all'art.
2 della legge n. 45 del 18 febbraio 1999. 
    A sostegno del ricorso e' stato formulato il seguente  articolato
motivo di gravame. 
1) Illegittimita' costituzionale degli artt. 5, 11 e 13  della  legge
regionale pugliese 6 settembre 1999,  n.  27,  per  violazione  degli
artt. 3  e  117  della  Costituzione -  Disparita'  di  trattamento -
Ingiustizia manifesta. 
    Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto della
domanda  azionata,  il  ricorrente  concludeva  come   riportato   in
epigrafe, chiedendo  al  tribunale  di  dichiarare  rilevante  e  non
manifestamente infondata la sollevata questione di  costituzionalita'
con conseguente trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Si e' costituita in giudizio l'Azienda  unita'  sanitaria  locale
LE/1 di Lecce, depositando una memoria  difensiva  con  la  quale  ha
puntualmente  replicato   alle   argomentazioni   della   controparte
concludendo per la declaratoria di  inammissibilita'/improponibilita'
ed in ogni caso, per la reiezione del ricorso. 
    Il ricorrente ha  presentato,  in  via  incidentale,  istanza  di
sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, che e'  stata
respinta da questa sezione con ordinanza n. 14 dell'11  gennaio  2000
(riformata in appello dalla V sezione del  Consiglio  di  Stato,  con
ordinanza n. 3130 del 27 giugno 2000, poi  revocata  con  l'ordinanza
della medesima sezione n. 6619 del 12 dicembre 2008). 
    Alla pubblica udienza del 2 luglio 2009, su richiesta  di  parte,
la causa e' stata posta in decisione. 
    In via del tutto preliminare, osserva il Collegio che il  ricorso
e' tutt'ora procedibile, ben  potendo  il  ricorrente  conseguire  un
concreto risultato utile nella ipotesi di  accoglimento  del  gravame
interposto avverso la impugnata deliberazione del direttore  generale
della A.U.S.L. LE/1 di Lecce n. 6003 del 5 ottobre 1999. 
    Infatti, nonostante risulti  per  tabulas  che  l'Azienda  unita'
sanitaria locale resistente ha adottato, nelle more del giudizio,  la
deliberazione n. 3073 del 27 ottobre 2006 - rimasta inoppugnata - con
la, quale ha rideterminato gli ambiti territoriali ed individuato  le
sedi delle istituite  tre  sezioni  dipartimentali  del  Dipartimento
delle dipendenze patologiche  prevedendo  n.  3  posti  di  dirigente
medico di struttura complessa (ex II livello) ai quali e' affidato il
compito di direzione delle predette tre  sezioni  dipartimentali,  si
tratta, tuttavia, di un atto meramente consequenziale e  strettamente
esecutivo (privo di autonomia sotto il profilo soggettivo,  oggettivo
e degli effetti prodotti)  della  decisione  di  macro-organizzazione
assunta con la gravata deliberazione n.  6003  del  5  ottobre  1999,
soggetto  -  quindi  -  ad  automatica  caducazione   nel   caso   di
annullamento di quest'ultima. 
    Sempre preliminarmente, si rileva che il gravame  e'  ammissibile
in  ragione  del  carattere  immediatamente   lesivo   dell'impugnata
deliberazione n. 6003/1999 della A.U.S.L. LE/1  di  Lecce  (che,  nel
fissare  la  pianta  organica  del  Dipartimento   delle   dipendenze
patologiche,  dispone  in  pratica  che  le  istituite  tre   sezioni
dipartimentali possono essere dirette esclusivamente da un  dirigente
medico  di  II  livello,  attualmente  di   «struttura   complessa»),
indipendentemente  dalla  contestazione   dei   consequenziali   atti
inditivi delle correlate procedure concorsuali. 
    Nel merito, il tribunale ritiene  la  questione  di  legittimita'
costituzionale degli articoli  5,  11  e  13  della  legge  regionale
pugliese 6 settembre 1999, n.  27  -  sollevata  dal  ricorrente  per
dedotto contrasto con gli articoli  3  e  117  della  Costituzione  -
rilevante (perche' solo la invocata, declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale da parte della Consulta potrebbe evitare la  reiezione
del ricorso, considerato che  le  menzionate  disposizioni  di  legge
regionale, sulle quali si basa  il  provvedimento  uslino  impugnato,
costituiscono   inequivocabilmente   una   preclusione    circa    la
possibilita' per il ricorrente, dirigente  psicologo  di  I  livello,
responsabile del SER.T.  di  Copertino  e  in  possesso  di  tutti  i
requisiti per l'accesso  alla  qualifica  apicale  contemplati  dalla
legge statale 18 febbraio 1999, n. 45,  di  accedere  agli  istituiti
posti di dirigente di II livello, rectius: di «struttura  complessa»,
che l'A.U.S.L. LE/1 di  Lecce  ha  stabilito  di  riservare  al  solo
personale medico) e non manifestamente infondata. 
    Sotto quest'ultimo profilo, il Collegio - premesso che  si  verte
principalmente in  tema  di  disciplina  dello  stato  giuridico  del
personale addetto al Servizio sanitario nazionale e che tale  materia
esorbita (anche nel  nuovo  quadro  costituzionale  introdotto  dalla
legge 18  ottobre  2001,  n.  3)  sia  dalla  competenza  legislativa
concorrente attribuita  alle  regioni  in  materia  di  tutela  della
salute, sia dalla competenza legislativa residuale regionale prevista
dal quarto comma dell'art. 117 della Costituzione, rientrando  invece
nella competenza legislativa esclusiva  dello  Stato  in  materia  di
ordinamento civile di cui all'art. 117,  secondo  comma,  lettera  l)
della Carta costituzionale (comprensiva della disciplina  del  lavoro
pubblico «privatizzato», che  si  muove  pur  sempre  in  un  habitat
civilistico) -  sottolinea  che  l'art.  2  della  legge  statale  18
febbraio 1999, n. 45, ha previsto, a sanatoria di situazioni di fatto
createsi negli anni in assenza di normative  sul  conferimento  degli
incarichi di direzione dei  SER.T.,  che  la  direzione  dei  cennati
SER.T. (Servizi per le tossicodipendenze) sia conferita entro  il  31
dicembre 1999 mediante concorsi  interni  per  titoli,  riservati  al
personale di ruolo che eserciti tali funzioni alla data di entrata in
vigore della legge, ovvero che le abbia esercitate dopo il 1° gennaio
1990  (anche  in  assenza  di  incarico  formale),  in  possesso  dei
requisiti per il conseguimento della qualifica  apicale  nel  profilo
professionale  di  appartenenza  e  che  abbia,  comunque,   prestato
servizio presso i SER.T. per almeno sei anni. 
    Ora, a fronte di  tale  normativa  statale  (che  contribuisce  a
creare  legittime  aspettative  del   personale   non   medico),   si
contrappongono le menzionate norme della legge regionale della Puglia
6 settembre 1999, n. 27, che riservano al solo personale medico,  sia
a regime (artt. 5 e 11), sia in via transitoria (art. 13), cioe'  con
riguardo ai concorsi  interni  di  cui  all'art.  2  della  legge  18
febbraio 1999, n. 45, la direzione dei SER.T. (rectius: delle sezioni
operative   e   gestionali   del   Dipartimento   delle    dipendenze
patologiche), in evidente contrasto con principi fondamentali sanciti
dalla  vigente  disciplina  statale  (dettata  in  materia  di  stato
giuridico del personale addetto al S.S.N.). 
    Peraltro, la indicata normativa regionale sembra porsi  anche  in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione,  per  l'ingiustificata  ed
illogica discriminazione ai fini dell'accesso ai posti  di  direzione
dei SER.T. operata in danno del personale  del  ruolo  sanitario  che
riveste  il  profilo  professionale  di  psicologo,  nell'ambito   di
strutture organizzative ove le prestazioni di carattere psicologico e
socio-riabilitativo non sono sicuramente di minore rilievo rispetto a
quelle  di   carattere   medico-farmacologico,   tenuto   conto   dei
particolari compiti dei SER.T. (Servizi  per  le  tossicodipendenze),
ove il servizio reso non si risolve nella sola attivita', di diagnosi
e  cura,  richiedendo   anche   l'analisi   del   comportamento   del
tossicodipendente con finalita' di recupero (vedi: d.m.  30  novembre
1990 n. 444 - Regolamento concernente la determinazione dell'organico
e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei Servizi per le
tossicodipendenze da istituire presso  le  Unita'  sanitarie  locali,
emanato dal Ministro della sanita' ai sensi dell'art. 27 della  legge
26 giugno 1990, n. 162). 
    Il  Collegio,  in  conclusione,  ritiene  che  la,  questione  di
legittimita' costituzionale, in relazione agli articoli 3 e 117 della
Carta costituzionale, degli artt. 5, 11 e 13  della  legge  regionale
pugliese 6 settembre 1999, n. 27, sia rilevante e non  manifestamente
infondata, e debba conseguentemente essere  rimessa  all'esame  della
Corte costituzionale, mentre il giudizio in corso deve essere sospeso
fino alla decisione della Consulta. 
                              P. Q. M. 
    Sospende il giudizio sul ricorso indicato in epigrafe  e  solleva
questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5, 11 e 13 della
legge regionale pugliese 6 settembre 1999, n. 27, per  contrasto  con
gli articoli 3 e 117 della Costituzione. 
    Ordina che, a cura della segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta regionale
pugliese, nonche' comunicata al Presidente  del  Consiglio  regionale
della Puglia ed ai Presidenti della Camera dei deputati e del  Senato
della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Lecce, nella Camera di  consiglio  del  giorno  2
luglio 2009. 
                   Il Presidente estensore: d'Arpe