N. 245 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 luglio 2009
Ordinanza del 7 luglio 2009 emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia - Sezione di Lecce sul ricorso proposto da Tarantino Francesco contro A.S.L. Lecce 1. Sanita' pubblica - Norme della Regione Puglia - Concorsi interni per dirigente in Servizio per le tossicodipendenze (SERT) della ASL - Riserva dei posti ai soli medici - Conseguente preclusione per gli psicologi - Ingiustificato deteriore trattamento degli psicologi rispetto ai medici, atteso il ruolo fondamentale della terapia psicologica nel recupero dei tossicodipendenti - Contrasto con la normativa statale in materia (legge n. 45/1999). - Legge della Regione Puglia 6 settembre 1999, n. 27, artt. 5, 11 e 13. - Costituzione, artt. 3 e 117, comma secondo, lett. l).(GU n.40 del 7-10-2009 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 3040 del 1999, proposto da: Tarantino Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio P. Nichil, con domicilio eletto presso Antonio P. Nichil in Lecce, piazza Mazzini n. 72; Contro Azienda unita' sanitaria locale LE/1 di Lecce, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi De Pascalis, con domicilio eletto presso Luigi De Pascalis in Lecce, via Miglietta, 5 - Serv. Leg. A.U.S.L. LE/1, per l'annullamento: della deliberazione del direttore generale dell'Azienda unita' sanitaria locale LE/1 di Lecce n. 6003 del 5 ottobre 1999, nella parte in cui dispone che la sezione dipartimentale del Dipartimento delle dipendenze patologiche (ai sensi della legge regionale Pugliese n. 27 del 6 settembre 1999) e' diretta da un dirigente medico di II livello e conseguentemente dispone la istituzione nelle tre Sezioni dipartimentali di tre posti di dirigente medico di II livello, previa trasformazione di altrettanti posti di dirigente medico di I livello; di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale, e in particolare, delle deliberazioni della. A.U.S.L. LE/1 di Lecce (non conosciute) con cui viene indetta pubblica selezione ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 per il conferimento degli incarichi di dirigente medico di II livello su detti posti, ovvero vengono banditi i concorsi interni riservati per soli titoli di cui all'art. 2, comma l della legge n. 45 del 18 febbraio, 1999. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda unita' sanitaria locale LE/1 di Lecce; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2009 il cons. dott. Enrico d'Arpe e uditi per le parti gli avvocati Antonio P. Nichil e Luigi De Pascalis. F a t t o e d i r i t t o Il ricorrente - dirigente psicologo di I livello (ex psicologo coadiutore di 10° livello retributivo) dipendente dell'Azienda unita' sanitaria Locale LE/1 di Lecce, che dal 12 giugno 1989 svolge la propria attivita' lavorativa presso il SER.T. (Servizio per le tossicodipendenze) di Copertino, con l'incarico di responsabile del medesimo SER.T. conferitogli sin dal 26 ottobre 1995, giusta ordine di servizio di pari data del capo distretto - impugna: 1) la deliberazione n. 6003 del 5 ottobre 1999 del direttore generale della. A.U.S.L. LE/1 di Lecce nella parte in cui, definendo la pianta organica del Dipartimento delle dipendenze patologiche, dispone (m applicazione della legge regionale 6 Settembre 1999 n. 27) che le istituite tre sezioni dipartimentali sono dirette da un dirigente medico di II livello, prevedendo contestualmente n. 3 posti di dirigente medico di II livello, previa, trasformazione di altrettanti posti di dirigente medico di I livello; 2) ogni altro atto connesso e in particolare le deliberazioni della. A.U.S.L. LE/1 di Lecce con lui viene indetta pubblica selezione, ai sensi dell'art. 15 decreto legislativo n. 502/1992, per il conferimento degli incarichi di dirigente medico di II livello sui predetti tre posti, ovvero vengono banditi i concorsi interni riservati per soli titoli di cui all'art. 2 della legge n. 45 del 18 febbraio 1999. A sostegno del ricorso e' stato formulato il seguente articolato motivo di gravame. 1) Illegittimita' costituzionale degli artt. 5, 11 e 13 della legge regionale pugliese 6 settembre 1999, n. 27, per violazione degli artt. 3 e 117 della Costituzione - Disparita' di trattamento - Ingiustizia manifesta. Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto della domanda azionata, il ricorrente concludeva come riportato in epigrafe, chiedendo al tribunale di dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la sollevata questione di costituzionalita' con conseguente trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Si e' costituita in giudizio l'Azienda unita' sanitaria locale LE/1 di Lecce, depositando una memoria difensiva con la quale ha puntualmente replicato alle argomentazioni della controparte concludendo per la declaratoria di inammissibilita'/improponibilita' ed in ogni caso, per la reiezione del ricorso. Il ricorrente ha presentato, in via incidentale, istanza di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, che e' stata respinta da questa sezione con ordinanza n. 14 dell'11 gennaio 2000 (riformata in appello dalla V sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3130 del 27 giugno 2000, poi revocata con l'ordinanza della medesima sezione n. 6619 del 12 dicembre 2008). Alla pubblica udienza del 2 luglio 2009, su richiesta di parte, la causa e' stata posta in decisione. In via del tutto preliminare, osserva il Collegio che il ricorso e' tutt'ora procedibile, ben potendo il ricorrente conseguire un concreto risultato utile nella ipotesi di accoglimento del gravame interposto avverso la impugnata deliberazione del direttore generale della A.U.S.L. LE/1 di Lecce n. 6003 del 5 ottobre 1999. Infatti, nonostante risulti per tabulas che l'Azienda unita' sanitaria locale resistente ha adottato, nelle more del giudizio, la deliberazione n. 3073 del 27 ottobre 2006 - rimasta inoppugnata - con la, quale ha rideterminato gli ambiti territoriali ed individuato le sedi delle istituite tre sezioni dipartimentali del Dipartimento delle dipendenze patologiche prevedendo n. 3 posti di dirigente medico di struttura complessa (ex II livello) ai quali e' affidato il compito di direzione delle predette tre sezioni dipartimentali, si tratta, tuttavia, di un atto meramente consequenziale e strettamente esecutivo (privo di autonomia sotto il profilo soggettivo, oggettivo e degli effetti prodotti) della decisione di macro-organizzazione assunta con la gravata deliberazione n. 6003 del 5 ottobre 1999, soggetto - quindi - ad automatica caducazione nel caso di annullamento di quest'ultima. Sempre preliminarmente, si rileva che il gravame e' ammissibile in ragione del carattere immediatamente lesivo dell'impugnata deliberazione n. 6003/1999 della A.U.S.L. LE/1 di Lecce (che, nel fissare la pianta organica del Dipartimento delle dipendenze patologiche, dispone in pratica che le istituite tre sezioni dipartimentali possono essere dirette esclusivamente da un dirigente medico di II livello, attualmente di «struttura complessa»), indipendentemente dalla contestazione dei consequenziali atti inditivi delle correlate procedure concorsuali. Nel merito, il tribunale ritiene la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 5, 11 e 13 della legge regionale pugliese 6 settembre 1999, n. 27 - sollevata dal ricorrente per dedotto contrasto con gli articoli 3 e 117 della Costituzione - rilevante (perche' solo la invocata, declaratoria di illegittimita' costituzionale da parte della Consulta potrebbe evitare la reiezione del ricorso, considerato che le menzionate disposizioni di legge regionale, sulle quali si basa il provvedimento uslino impugnato, costituiscono inequivocabilmente una preclusione circa la possibilita' per il ricorrente, dirigente psicologo di I livello, responsabile del SER.T. di Copertino e in possesso di tutti i requisiti per l'accesso alla qualifica apicale contemplati dalla legge statale 18 febbraio 1999, n. 45, di accedere agli istituiti posti di dirigente di II livello, rectius: di «struttura complessa», che l'A.U.S.L. LE/1 di Lecce ha stabilito di riservare al solo personale medico) e non manifestamente infondata. Sotto quest'ultimo profilo, il Collegio - premesso che si verte principalmente in tema di disciplina dello stato giuridico del personale addetto al Servizio sanitario nazionale e che tale materia esorbita (anche nel nuovo quadro costituzionale introdotto dalla legge 18 ottobre 2001, n. 3) sia dalla competenza legislativa concorrente attribuita alle regioni in materia di tutela della salute, sia dalla competenza legislativa residuale regionale prevista dal quarto comma dell'art. 117 della Costituzione, rientrando invece nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l) della Carta costituzionale (comprensiva della disciplina del lavoro pubblico «privatizzato», che si muove pur sempre in un habitat civilistico) - sottolinea che l'art. 2 della legge statale 18 febbraio 1999, n. 45, ha previsto, a sanatoria di situazioni di fatto createsi negli anni in assenza di normative sul conferimento degli incarichi di direzione dei SER.T., che la direzione dei cennati SER.T. (Servizi per le tossicodipendenze) sia conferita entro il 31 dicembre 1999 mediante concorsi interni per titoli, riservati al personale di ruolo che eserciti tali funzioni alla data di entrata in vigore della legge, ovvero che le abbia esercitate dopo il 1° gennaio 1990 (anche in assenza di incarico formale), in possesso dei requisiti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza e che abbia, comunque, prestato servizio presso i SER.T. per almeno sei anni. Ora, a fronte di tale normativa statale (che contribuisce a creare legittime aspettative del personale non medico), si contrappongono le menzionate norme della legge regionale della Puglia 6 settembre 1999, n. 27, che riservano al solo personale medico, sia a regime (artt. 5 e 11), sia in via transitoria (art. 13), cioe' con riguardo ai concorsi interni di cui all'art. 2 della legge 18 febbraio 1999, n. 45, la direzione dei SER.T. (rectius: delle sezioni operative e gestionali del Dipartimento delle dipendenze patologiche), in evidente contrasto con principi fondamentali sanciti dalla vigente disciplina statale (dettata in materia di stato giuridico del personale addetto al S.S.N.). Peraltro, la indicata normativa regionale sembra porsi anche in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificata ed illogica discriminazione ai fini dell'accesso ai posti di direzione dei SER.T. operata in danno del personale del ruolo sanitario che riveste il profilo professionale di psicologo, nell'ambito di strutture organizzative ove le prestazioni di carattere psicologico e socio-riabilitativo non sono sicuramente di minore rilievo rispetto a quelle di carattere medico-farmacologico, tenuto conto dei particolari compiti dei SER.T. (Servizi per le tossicodipendenze), ove il servizio reso non si risolve nella sola attivita', di diagnosi e cura, richiedendo anche l'analisi del comportamento del tossicodipendente con finalita' di recupero (vedi: d.m. 30 novembre 1990 n. 444 - Regolamento concernente la determinazione dell'organico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei Servizi per le tossicodipendenze da istituire presso le Unita' sanitarie locali, emanato dal Ministro della sanita' ai sensi dell'art. 27 della legge 26 giugno 1990, n. 162). Il Collegio, in conclusione, ritiene che la, questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli articoli 3 e 117 della Carta costituzionale, degli artt. 5, 11 e 13 della legge regionale pugliese 6 settembre 1999, n. 27, sia rilevante e non manifestamente infondata, e debba conseguentemente essere rimessa all'esame della Corte costituzionale, mentre il giudizio in corso deve essere sospeso fino alla decisione della Consulta.
P. Q. M. Sospende il giudizio sul ricorso indicato in epigrafe e solleva questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5, 11 e 13 della legge regionale pugliese 6 settembre 1999, n. 27, per contrasto con gli articoli 3 e 117 della Costituzione. Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta regionale pugliese, nonche' comunicata al Presidente del Consiglio regionale della Puglia ed ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Lecce, nella Camera di consiglio del giorno 2 luglio 2009. Il Presidente estensore: d'Arpe