N. 252 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 maggio 2009

Ordinanza del 12 maggio  2009  emessa  dalla  Commissione  tributaria
regionale per la Toscana sul ricorso proposto  da  Elettrocantini  di
Cantini Roberto & C. S.r.l. contro Comune di Grosseto ed altra. 
 
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione alla
  giurisdizione  delle  commissioni  tributarie  delle   controversie
  relative alla debenza del canone per  lo  smaltimento  dei  rifiuti
  urbani - Ricorso in appello proposto da  contribuente  destinatario
  di cartella di pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
  solidi urbani relativamente all'anno 2003  -  Ritenuto  difetto  di
  giurisdizione dell'adita commissione  tributaria,  sul  presupposto
  della natura non tributaria della controversia a  quo  per  effetto
  della sostituzione della suddetta tassa con la  tariffa  di  igiene
  ambientale  (attualmente,  tariffa  per  la  gestione  dei  rifiuti
  urbani), avente natura di  corrispettivo,  anziche'  di  tributo  -
  Denunciata  violazione  del  divieto  di  istituzione  di   giudici
  straordinari o speciali. 
- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  546,  art.  2,  comma  2,
  secondo periodo, aggiunto dall'art. 3-bis, comma 1, lett.  b),  del
  decreto-legge  30  settembre  2005,   n.   203,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248. 
- Costituzione, art. 102, comma secondo. 
(GU n.41 del 14-10-2009 )
                 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 
    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza   sull'appello   n.   2024/08
depositato il 30 luglio 2008,  avverso  la  sentenza  n.  177/01/2006
emessa della Commissione tributaria provinciale di Grosseto,  contro:
Comune di Grosseto, proposto dal ricorrente Elettrocantini di Cantini
Roberto & C. S.r.l., via dei Barberi, 22_- 58100 Grosseto, difeso  da
Cordeiro Guerra, Roberto e Dorigo Stefano, via de' Bardi, 28 -  50100
Firenze; altre parti coinvolte: Monte dei Paschi di Siena-Conc. serv.
risc. Trib. Grosseto - 58100 Grosseto. 
    Atti impugnati: Cartella di pagamento n.  051  2004  00176590  64
TARSU/SMALT.RIF 2003. 
    Premesso che la Commissione tributaria provinciale di Prato,  con
sentenza n. 177/1/06 del 7 dicembre 2006,  depositata  il  29  maggio
2007, respingeva il ricorso della S.r.l.  Elettrocantini  di  Cantini
Roberto & C. nei confronti del Comune di Grosseto, terzo chiamato  in
causa la Concessionaria Banca Monte dei Paschi di Siena,  avverso  la
cartella di pagamento della tassa  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti
solidi urbani (T.A.R.S.U.) relativa all'anno 2003, per l'importo di €
9.168,52; 
        la  S.r.l.  Elettrocantini  ha  proposto   rituale   appello,
chiedendo la riforma della  sentenza  dei  primi  giudici  e,  previa
dichiarazione di  illegittimita'  della  cartella  di  pagamento,  la
statuizione che nulla e' dovuto per il  titolo  in  questione  ovvero
l'annullamento dell'avviso. 
    Ritenuto che ritenuta l'ammissibilita' del ricorso, per essere la
cartella  di  pagamento  in  questione  assimilabile   ad   un   atto
d'imposizione, rosi da rientrare tra quelli menzionati  dall'art.  19
del d.lgs. n. 546/1992, lett.  i),  a  questa  Commissione  regionale
spetterebbe di affrontare l'esame delle questioni, proposte, all'atto
introduttivo del giudizio di  primo  grado,  e  riproposte  ora  come
motivi d'appello, concernenti la legittimita' e il merito  dell'atto,
cosi'  esercitando  la  giurisdizione  in  ordine  alla  controversia
riguardante la tassa per lo smaltimento dei  rifiuti  solidi  urbani,
ora tariffa d'igiene ambientale,  la  tassa  suddetta  essendo  stata
soppressa dall'art. 49, comma  1,  d.lgs.  n.  22/1997,  controversia
attribuita appunto al giudice tributario dall'art. 2, d.lgs. n.  546,
comma 2, come modif. dall'art. 3-bis del d.l. n. 203/2005; 
        appare   non   manifestamente    infondata    la    questione
l'illegittimita' costituzionale, che pertanto  si  intende  sollevare
d'ufficio, della  disposizione  da  ultimo  citata,  con  riferimento
all'art. 102, secondo comma  della  Costituzione,  sembrando  che  la
tariffa di igiene ambientale non abbia natura di tributo, ed  essendo
da richiamare la decisione 14 marzo 2008, n. 64 con la quale la Corte
costituzionale ha dichiarato illegittimo il menzionato art. 2,  comma
2, secondo  periodo  del  d.lgs.  n.  546/1992  nella  parte  in  cui
stabiliva che «appartengono alla giurisdizione  tributaria  anche  le
controversie relative alla debenza del canone  per  l'occupazione  di
spazi ed aree pubbliche ...»; 
        la  Corte  costituzionale,  con  la  menzionata  sentenza  n.
64/2008, e con la successiva sentenza n. 130 del 5 maggio  2008  (che
ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dello  stesso  art.  2,
comma 1, d.lgs. n. 546/1992, nella  parte  in  cui  attribuisce  alla
giurisdizione  tributaria  le  controversie  relative  alle  sanzioni
comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano
alla violazione di disposizioni non  aventi  natura  tributaria),  ha
ribadito che l'oggetto  della  giurisdizione  tributaria,  in  quanto
organo speciale di giurisdizione preesistente alla Costituzione, puo'
essere legittimamente  modificato  dal  legislatore,  con  il  doppio
limite dell'«assicurare la conformita'  alla  Costituzione»  di  tale
giurisdizione, e  di  «non  snaturare,  come  elemento  essenziale  e
caratterizzante la giurisdizione speciale, le materie attribuite»; 
        la stessa Corte costituzionale ha altresi' sottolineato (ord.
n. 34 del 2006, richiamata nella sentenza n. 130) che  l'attribuzione
della  giurisdizione  alle  commissioni  tributarie  «deve  ritenersi
imprescindibilmente collegata» alla «natura tributaria del  rapporto»
e non puo' quindi ancorarsi  «al  solo  dato  formale  e  soggettivo,
relativo all'ufficio competente ad irrogare la sanzione»  e  neppure,
si puo' aggiungere per quanto  concerne  la  T.I.A.,  alle  modalita'
coattive della  riscossione  (non  dissimili  da  quelle,  richiamate
dall'art. 49, comma 15, del d.lgs. n. 22/1997) previste dal d.P.R. n.
602/1973, recante le norme  per  la  riscossione  delle  imposte  sul
reddito; 
        nella sentenza n. 64 la Corte  costituzionale  ha  negato  la
natura di imposizione tributaria della COSAP, rilevando trattarsi  di
corrispettivo della concessione dell'uso esclusivo o speciale di beni
pubblici; 
        nella specie l'art. 49 d.lgs. n. 22/1997 (ed ora l'art.  238,
d.lgs. n. 152/2006), costruisce la prestazione di cui si tratta  come
tariffa che copra «i costi per i servizi relativi alla  gestione  dei
rifiuti urbani e  dei  rifiuti  di  qualunque  natura  o  provenienza
giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad  uso  pubblico»
(comma 2), e stabilisce (comma 4) che essa e' composta di  una  quota
determinata in relazione alle componenti  essenziali  del  costo  del
servizio, e da una  quota  «rapportata  alla  quantita'  dei  rifiuti
conferiti, al servizio fornito e all'entita' dei costi di  gestione»,
al suddetto fine di assicurare la copertura integrale  dei  costi  di
investimento e di esercizio; 
        tali disposizioni (e quelle  ulteriori  relative  ad  esempio
alla  modulazione  della  tariffa  e  al  coefficiente  di  riduzione
corrispondente alla dimostrazione della quantita' di rifiuti  avviati
al recupero: comma 10 e 14) sembrano offrire elementi sufficienti per
attribuire alla tariffa in questione la natura di corrispettivo di un
servizio, corrispettivo commisurato al costo del servizio medesimo  e
all'entita' della fruizione di esso da parte del privato, tutto  cio'
ponendo  quindi  giustificati  dubbi  sulla  natura  tributaria   del
relativo onere e autorizzando  la  conclusione  in  ordine  alla  non
manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
della  norma  dell'art.  2,   comma   2,   cit.   attributiva   della
giurisdizione in materia a questo organo di giustizia tributaria; 
        a tale proposito non sembra privo di  significato  che  nella
presente controversia si discuta in sostanza della legittimita' della
delibera della Giunta comunale di Grosseto (n. 135 del 4 marzo 2003),
sui punti della  diversificazione  delle  tariffe  in  rapporto  alle
differenti tipologie  degli  immobili,  dei  costi  previsti  per  lo
svolgimento del servizio,  raffrontati  con  quelli  sostenuti  negli
esercizi precedenti, dei dati e delle circostanze che hanno  condotto
all'incremento della percentuale di copertura dei costi; 
        la questione, per quanto sopra  ritenuta  non  manifestamente
infondata, e'   poi   rilevante,   poiche'   al   suo    accoglimento
conseguirebbe il  difetto  di  giurisdizione  di  questa  commissione
tributaria a conoscere della controversia. 
                              P. Q. M. 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Ritenendone la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva
questione di legittimita'  costituzionale,  in  riferimento  all'art.
102, secondo comma della  Costituzione,  dell'art.  2,  comma  2  del
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui attribuisce  alla
giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie in materia
di tariffa d'igiene ambientale, gia' tassa  per  lo  smaltimento  dei
rifiuti solidi urbani; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso; 
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata  alle  parti  in
causa e al  Presidente  del  Consiglio  del  ministri,  e  che  venga
comunicata ai Presidenti delle due Camere. 
        Firenze, addi' 7 aprile-12 maggio 2009 
                  Il Presidente relatore: Soresina