N. 59 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 settembre 2009

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 22 settembre 2009 (della Regione Valle d'Aosta). 
 
Ferrovie -  Regioni  a  statuto  speciale  -  Servizi  ferroviari  in
  concessione alle Ferrovie dello Stato s.p.a. di interesse regionale
  e locale - Attribuzione alla competenza  delle  Regioni  a  statuto
  speciale «anche in attesa dell'adozione delle norme  di  attuazione
  degli statuti», con relativo trasferimento di risorse  -  Lamentata
  carenza  del  necessario  decreto  legislativo  di  attuazione   da
  emanarsi dal Consiglio dei ministri, sulla base di schemi elaborati
  da una Commissione paritetica mista, previo  parere  del  Consiglio
  regionale,  onde  assicurare  la  salvaguardia  delle   particolari
  condizioni di autonomia regionale -  Ricorso  della  Regione  Valle
  d'Aosta - Denunciata deroga al normale assetto delle  competenze  e
  violazione delle procedure statutarie,  lesione  del  principio  di
  leale collaborazione. 
- Legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 63. 
- Statuto  della  Regione  Valle  d'Aosta,  art.  48-bis;  d.lgs.  19
  novembre 1997, n. 422, artt. 1, comma 3, e 9. 
(GU n.43 del 28-10-2009 )
    Ricorso della Regione Valle d'Aosta, con  sede  in  Aosta,  p.zza
Deffeyes, n. 1,  c.f.  80002270074  in  persona  del  Presidente  pro
tempore, Augusto Rollandin,  rappresentato  e  difeso,  in  forza  di
procura a margine del presente atto ed in virtu' della  deliberazione
della Giunta regionale n. 2395 del 28 agosto  2009,  dal  prof.  avv.
Francesco Saverio Marini, presso il cui  studio  sito  in  Roma,  via
Monti Parioli n. 48, ha eletto domicilio; 
    Contro il Governo in persona del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo Chigi, piazza Colonna
n.  370,  per  la  dichiarazione  di  illegittimita'   costituzionale
dell'articolo 63 della legge 23 luglio 2009, n.  99,  pubblicata  nel
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 176 del  31  luglio
2009    e    recante    «Disposizioni    per    lo     sviluppo     e
l'internazionalizzazione  delle  imprese,  nonche'  in   materia   di
energia». 
                              F a t t o 
    I) Con l'art. 63 della legge n. 99 del  2009  e'  stata  disposta
l'attribuzione alle regioni a statuto speciale  -  «anche  in  attesa
dell'adozione delle  norme  di  attuazione  degli  statuti»  -  della
competenza in materia di servizi ferroviari di  interesse  locale  di
cui all'art. 9 del  d.lgs.  n.  422  del  1997,  cioe'  dei  «servizi
ferroviari  in  concessione  alle  Ferrovie  dello  Stato  S.p.A.  di
interesse regionale e locale». Piu' in particolare,  la  disposizione
impugnata stabilisce che «a decorrere dall'entrata  in  vigore  della
presente legge i  servizi  ferroviari  di  interesse  locale  di  cui
all'art. 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.  422,  svolti
nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di  Trento
e Bolzano sono attribuiti, anche in attesa dell'adozione delle  norme
di attuazione degli statuti di cui all'art. 1, comma  3,  del  citato
decreto legislativo n. 422 del 1997, alla competenza  delle  medesime
regioni e province autonome». E' altresi' previsto che: «A  tal  fine
il Ministro dell'economia e delle finanze provvede  al  trasferimento
delle  risorse,  in  conformita'  agli  stanziamenti   di   bilancio,
utilizzando le risorse gia' destinate a tale titolo al pagamento  dei
corrispettivi in favore di Trenitalia S.p.A. derivanti dal  contratto
di servizio in essere con lo Stato, sulla base di un piano di riparto
predisposto con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite le regioni e le province autonome interessate». 
    II) A tal proposito  occorre  premettere  che  le  finzioni  e  i
compiti in materia di trasporto  pubblico  locale  erano  gia'  stati
conferiti dallo Stato alle regioni a statuto ordinario con il  d.lgs.
n. 422 del 1997. L'art. 9 di tale d.lgs. stabilisce espressamente che
«sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione
e di amministrazione inerenti i  servizi  ferroviari  in  concessione
alle Ferrovie dello Stato S.p.A. di interesse regionale e locale». 
    L'art. 1, comma 3,  del  medesimo  atto  normativo  prevede  che,
inoltre: «Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di
Trento e  di  Bolzano  il  conferimento  delle  funzioni,  nonche'  i
trasferimento dei relativi beni e risorse, sono disposti nel rispetto
degli statuti e attraverso  apposite  norme  di  attuazione».  A  tal
riguardo si evidenzia che ad oggi, per  quanto  riguarda  la  Regione
Valle d'Aosta, nessuna norma di attuazione e' stata  ancora  adottata
ai sensi del disposto ora citato. 
    III) A seguito della riforma del  Titolo  V  della  Costituzione,
poi, la Regione Valle d'Aosta ha acquisito, ex art. 117, quarto comma
Cost., la competenza legislativa nella materia indicata  dall'art.  9
del citato  d.lgs.  n.  422/1997  (servizi  ferroviari  di  interesse
regionale e locale in concessione a F.S. S.p.A.);  cio'  per  effetto
della clausola di maggior favore di cui all'art. 10, legge  cost.  n.
3/2001 che stabilisce,  come  noto,  che  «sino  all'adeguamento  dei
rispettivi   Statuti,   le   disposizioni   della   presente    legge
costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto  speciale  e
alle Province autonome di Trento e  Bolzano,  per  la  parti  in  cui
prevedono forme di  autonomia  piu'  ampie  rispetto  a  quelle  gia'
attribuite». 
    IV)  Tutto  cio'  premesso.  l'odierna  ricorrente,  come   sopra
rappresentata,  difesa  e  domiciliata,  ritenuta  la  lesione  delle
proprie attribuzioni costituzionali, impugna la disposizione indicata
in epigrafe del presente atto, per i seguenti motivi di 
                            D i r i t t o 
1) Violazione ad opera  dell'art.  63,  legge  n.  99/2009  dell'art.
48-bis dello statuto speciale della Valle d'Aosta (legge cost.  n.  4
del 1948). 
    La disposizione impugnata e' illegittima poiche' trasferisce alla
Valle  d'Aosta  le  funzioni  amministrative  relative   ai   servizi
ferroviari  di  interesse  locale  di  cui  all'art.  9  del  decreto
legislativo  n.  422  del  1997  nonche'  le  correlate  risorse   in
violazione delle procedure previste dall'art.  48-bis  dello  statuto
speciale della regione. 
    Ai sensi della  norma  statutaria  ora  richiamata,  infatti,  il
trasferimento alla regione delle funzioni  di  competenza  statale  e
delle  occorrenti  risorse,  nonche'  la  disciplina   dei   relativi
rapporti, non  puo'  che  avvenire  mediante  l'adozione  di  decreti
legislativi di attuazione, emanati dal Consiglio dei ministri,  sulla
base di schemi elaborati da una Commissione paritetica mista,  previo
parere del Consiglio regionale. onde assicurare la salvaguardia delle
particolari condizioni di autonomia regionale. 
    Ebbene, nulla di tutto cio' e' accaduto nel caso di specie. 
    Contrariamente a quanto previsto dall'art. 48-bis ora menzionato,
infatti,  il  legislatore   statale   ha   unilateralmente   disposto
l'attribuzione di funzioni amministrative ed il  trasferimento  delle
risorse con semplice legge ordinaria. a prescindere dall'adozione dei
decreti legislativi di attuazione e senza  il  necessario  intervento
della Commissione paritetica mista. Ne' e' dato comprendere,  per  di
piu', quali siano  le  ragioni  di  urgenza  che  hanno  impedito  di
attendere  l'adozione  delle  apposite  norme   di   attuazione,   in
conformita' a quanto disposto dall'art. 1, comma 3 del d.lgs. n.  422
del 1997. Va notato, tra l'altro, che il potere di convocazione della
Commissione spetta allo  Stato  il  quale,  pur  potendo  agevolmente
convocare l'organo, non ha provveduto in tal senso. 
    Cio' ha evidentemente  determinato  una  grave  violazione  della
previsione statutaria di cui all'art. 48-bis e  conseguente  indebita
lesione della sfera di  competenza  costituzionalmente  garantita  in
capo alla regione ricorrente. 
    La  disposizione   impugnata,   quindi,   e'   costituzionalmente
illegittima  perche'  invade  la  sfera  di  competenza  «separata  e
riservata» dalla Costituzione ai decreti legislativi di attuazione  e
non consente il dovuto intervento della Commissione paritetica. 
    A tal riguardo va anzitutto rilevato  come  questa  ecc.ma  Corte
abbia, piu' volte, non solo riaffermato la speciale collocazione  dei
decreti di  attuazione  degli  statuti  nell'ordinamento  particolare
delle autonomie differenziate, ma altresi' affermato che tali decreti
godono di competenza a «carattere riservato  e  separato  rispetto  a
quella esercitabile dalle ordinarie leggi  della  Repubblica»  (Corte
cost., sent. n. 213/1998; sent. n. 137/1998; sent. n. 85/1990;  sent.
n. 160/1985; sent. n. 212/1984; sent. 237/1983; sent. n. 180/1980). 
    Secondo  il   consolidato   orientamento   della   giurisprudenza
costituzionale sul  punto,  le  leggi  statali  invasive  dell'ambito
competenziale riservato ai decreti di attuazione -  quale  e'  quella
oggetto del presente giudizio - risultano viziate  da  illegittimita'
costituzionale (Corte cost., sent. n. 211/2003; sent. n.  237/1983  e
sent. 180/1980). 
    Ne' assume rilevanza l'inciso, contenuto nella disposizione,  nel
quale, con una clausola di stile, si specifica che  il  trasferimento
sarebbe effettuato «anche in  attesa  dell'adozione  delle  norme  di
attuazione degli statuti». E' bene,  infatti,  evidenziare  che  tale
previsione non condiziona affatto l'entrata in vigore delle  norme  e
l'efficacia  del  trasferimento,  ma   si   traduce   in   una   mera
manifestazione di buone intenzioni da parte del legislatore  statale,
forse consapevole dell'illegittimita' della previsione. 
    La ratio dell'inciso non puo', del resto, nemmeno  ravvisarsi  in
situazioni di necessita' ed urgenza, che  non  solo  sono  del  tutto
inesistenti in fatto e in diritto, ma che non  avrebbero  nemmeno  il
potere  di  giustificare  una  deroga  al   normale   assetto   delle
competenze. 
    Come noto, inoltre,  questa  ecc.ma  Corte  ha  qualificato  come
«indefettibile» l'intervento della Commissione paritetica nei casi di
trasferimento alle autonomie speciali delle funzioni amministrative e
delle correlate risorse. 
    Piu' in particolare, con la sentenza 19 luglio 2004, n.  236,  la
Corte ha avuto modo di precisare che il trasferimento delle ulteriori
e piu' ampie competenze che le autonomie speciali traggono dal  nuovo
Titolo V della Costituzione  in  virtu'  della  clausola  di  maggior
favore di cui all'art. 10, legge cost.  n.  3/2001  -  tra  le  quali
rientra, come visto, la materia dei servizi ferroviari  di  interesse
regionale e locale in concessione a Ferrovie dello Stato S.p.A. -  va
effettuato dallo Stato con le procedure previste dall'art.  11  della
legge n.  131/2003  (c.d.  legge  La  Loggia),  ossia  con  norme  di
attuazione   adottate   su   proposta    dell'apposita    Commissione
paritetica. E' stato infatti affermato che «Per tutte  le  competenze
legislative aventi un fondamento nello statuto speciale, il principio
del parallelismo tra funzioni legislative e  funzioni  amministrative
conserva la sua  validita',  mentre  per  le  ulteriori.  piu'  ampie
competenze che le regioni speciali e le  province  autonome  traggano
dalla Costituzione, in  virtu'  della  clausola  di  maggior  favore,
trovera' applicazione l'art. 11 della legge n. 131 del 2003, e quindi
il trasferimento delle funzioni  avra'  luogo  secondo  le  modalita'
previste  dalle   norme   di   attuazione   e   con   l'indefettibile
partecipazione della commissione  paritetica».  Principio  al  quale,
peraltro, si e' recentemente conformato il Consiglio  di  Stato,  che
nella sentenza 23 luglio 2008, n. 3462, ha  espressamente  richiamato
la massima elaborata dalla Corte. 
    Appare,  quindi,  del  tutto  evidente  l'impossibilita'  per  il
legislatore  statale  di   derogare   all'iter   procedimentale   ora
richiamato. In altri termini, lo Stato non puo', come e' stato  fatto
nel presente caso, prescindere dall'adozione  di  apposite  norme  di
attuazione che consentano  il  dovuto  intervento  della  Commissione
paritetica, attribuendo direttamente alla Regione  Valle  d'Aosta  le
funzioni amministrative in materia di servizi ferroviari locali. 
2) Violazione ad opera della norma impugnata del principio  dl  leale
collaborazione. 
    Ma non e' tutto. 
    La norma impugnata, infatti, si appalesa  del  tutto  illegittima
anche sotto ulteriore ma connesso profilo. 
    L'art. 63 della legge n.  99/2009,  infatti,  neppure  prevede  -
nella   definizione   delle   risorse   finanziarie   occorrenti   al
trasferimento  delle  funzioni  di   competenza   statale   -   alcun
coinvolgimento paritario della regione ricorrente. 
    Esso si limita a  stabilire  che  dette  risorse  debbano  essere
trasferite «sulla base di un piano di riparto predisposto con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentite  le  regioni  e  le
province autonome interessate». 
    Stando alla previsione normativa, quindi, l'intervento  regionale
nella definizione delle risorse in questione si  concreta  unicamente
in una previa, mera, consultazione - peraltro non vincolante -  delle
autonomie speciali. 
    Il che comporta, all'evidenza, la  illegittima  compressione  del
principio costituzionale di leale collaborazione, il  quale,  secondo
costante giurisprudenza di questa ecc.ma Corte,  «deve  presiedere  a
tutti i rapporti che intercorrono  tra  Stato  e  regioni»  (cfr.  ex
multis, Corte cost. sent. 31/2006). 
    Alla luce delle considerazioni che precedono, si insiste pertanto
nella dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  della  norma
impugnata. 
                              P. Q. M. 
    Con  riserva  di  ulteriormente  argomentare,  la  Regione  Valle
d'Aosta, come sopra rappresentata e difesa, chiede che codesta ecc.ma
Corte costituzionale, in accoglimento del  presente  ricorso,  voglia
dichiarare l'illegittimita'  costituzionale  della  legge  23  luglio
2009,   n.   99,   recante   «Disposizioni   per   lo   sviluppo    e
l'internazionalizzazione  delle  imprese,  nonche'  in   materia   di
energia»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario   della   Gazzetta
Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009, limitatamente all'art. 63  della
medesima,  in  quanto  lesivo  delle  competenze   costituzionalmente
garantite alla regione ricorrente, sotto i profili e per  le  ragioni
dianzi esposte. 
        Roma, addi' 15 settembre 2009 
                 Prof. Avv. Francesco Saverio Marini