N. 59 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 settembre 2009
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 22 settembre 2009 (della Regione Valle d'Aosta). Ferrovie - Regioni a statuto speciale - Servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato s.p.a. di interesse regionale e locale - Attribuzione alla competenza delle Regioni a statuto speciale «anche in attesa dell'adozione delle norme di attuazione degli statuti», con relativo trasferimento di risorse - Lamentata carenza del necessario decreto legislativo di attuazione da emanarsi dal Consiglio dei ministri, sulla base di schemi elaborati da una Commissione paritetica mista, previo parere del Consiglio regionale, onde assicurare la salvaguardia delle particolari condizioni di autonomia regionale - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata deroga al normale assetto delle competenze e violazione delle procedure statutarie, lesione del principio di leale collaborazione. - Legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 63. - Statuto della Regione Valle d'Aosta, art. 48-bis; d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422, artt. 1, comma 3, e 9.(GU n.43 del 28-10-2009 )
Ricorso della Regione Valle d'Aosta, con sede in Aosta, p.zza Deffeyes, n. 1, c.f. 80002270074 in persona del Presidente pro tempore, Augusto Rollandin, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del presente atto ed in virtu' della deliberazione della Giunta regionale n. 2395 del 28 agosto 2009, dal prof. avv. Francesco Saverio Marini, presso il cui studio sito in Roma, via Monti Parioli n. 48, ha eletto domicilio; Contro il Governo in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo Chigi, piazza Colonna n. 370, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 63 della legge 23 luglio 2009, n. 99, pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 e recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia». F a t t o I) Con l'art. 63 della legge n. 99 del 2009 e' stata disposta l'attribuzione alle regioni a statuto speciale - «anche in attesa dell'adozione delle norme di attuazione degli statuti» - della competenza in materia di servizi ferroviari di interesse locale di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 422 del 1997, cioe' dei «servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.A. di interesse regionale e locale». Piu' in particolare, la disposizione impugnata stabilisce che «a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i servizi ferroviari di interesse locale di cui all'art. 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, svolti nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano sono attribuiti, anche in attesa dell'adozione delle norme di attuazione degli statuti di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 422 del 1997, alla competenza delle medesime regioni e province autonome». E' altresi' previsto che: «A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al trasferimento delle risorse, in conformita' agli stanziamenti di bilancio, utilizzando le risorse gia' destinate a tale titolo al pagamento dei corrispettivi in favore di Trenitalia S.p.A. derivanti dal contratto di servizio in essere con lo Stato, sulla base di un piano di riparto predisposto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni e le province autonome interessate». II) A tal proposito occorre premettere che le finzioni e i compiti in materia di trasporto pubblico locale erano gia' stati conferiti dallo Stato alle regioni a statuto ordinario con il d.lgs. n. 422 del 1997. L'art. 9 di tale d.lgs. stabilisce espressamente che «sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti i servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.A. di interesse regionale e locale». L'art. 1, comma 3, del medesimo atto normativo prevede che, inoltre: «Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano il conferimento delle funzioni, nonche' i trasferimento dei relativi beni e risorse, sono disposti nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione». A tal riguardo si evidenzia che ad oggi, per quanto riguarda la Regione Valle d'Aosta, nessuna norma di attuazione e' stata ancora adottata ai sensi del disposto ora citato. III) A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, poi, la Regione Valle d'Aosta ha acquisito, ex art. 117, quarto comma Cost., la competenza legislativa nella materia indicata dall'art. 9 del citato d.lgs. n. 422/1997 (servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.A.); cio' per effetto della clausola di maggior favore di cui all'art. 10, legge cost. n. 3/2001 che stabilisce, come noto, che «sino all'adeguamento dei rispettivi Statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, per la parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite». IV) Tutto cio' premesso. l'odierna ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, ritenuta la lesione delle proprie attribuzioni costituzionali, impugna la disposizione indicata in epigrafe del presente atto, per i seguenti motivi di D i r i t t o 1) Violazione ad opera dell'art. 63, legge n. 99/2009 dell'art. 48-bis dello statuto speciale della Valle d'Aosta (legge cost. n. 4 del 1948). La disposizione impugnata e' illegittima poiche' trasferisce alla Valle d'Aosta le funzioni amministrative relative ai servizi ferroviari di interesse locale di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997 nonche' le correlate risorse in violazione delle procedure previste dall'art. 48-bis dello statuto speciale della regione. Ai sensi della norma statutaria ora richiamata, infatti, il trasferimento alla regione delle funzioni di competenza statale e delle occorrenti risorse, nonche' la disciplina dei relativi rapporti, non puo' che avvenire mediante l'adozione di decreti legislativi di attuazione, emanati dal Consiglio dei ministri, sulla base di schemi elaborati da una Commissione paritetica mista, previo parere del Consiglio regionale. onde assicurare la salvaguardia delle particolari condizioni di autonomia regionale. Ebbene, nulla di tutto cio' e' accaduto nel caso di specie. Contrariamente a quanto previsto dall'art. 48-bis ora menzionato, infatti, il legislatore statale ha unilateralmente disposto l'attribuzione di funzioni amministrative ed il trasferimento delle risorse con semplice legge ordinaria. a prescindere dall'adozione dei decreti legislativi di attuazione e senza il necessario intervento della Commissione paritetica mista. Ne' e' dato comprendere, per di piu', quali siano le ragioni di urgenza che hanno impedito di attendere l'adozione delle apposite norme di attuazione, in conformita' a quanto disposto dall'art. 1, comma 3 del d.lgs. n. 422 del 1997. Va notato, tra l'altro, che il potere di convocazione della Commissione spetta allo Stato il quale, pur potendo agevolmente convocare l'organo, non ha provveduto in tal senso. Cio' ha evidentemente determinato una grave violazione della previsione statutaria di cui all'art. 48-bis e conseguente indebita lesione della sfera di competenza costituzionalmente garantita in capo alla regione ricorrente. La disposizione impugnata, quindi, e' costituzionalmente illegittima perche' invade la sfera di competenza «separata e riservata» dalla Costituzione ai decreti legislativi di attuazione e non consente il dovuto intervento della Commissione paritetica. A tal riguardo va anzitutto rilevato come questa ecc.ma Corte abbia, piu' volte, non solo riaffermato la speciale collocazione dei decreti di attuazione degli statuti nell'ordinamento particolare delle autonomie differenziate, ma altresi' affermato che tali decreti godono di competenza a «carattere riservato e separato rispetto a quella esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica» (Corte cost., sent. n. 213/1998; sent. n. 137/1998; sent. n. 85/1990; sent. n. 160/1985; sent. n. 212/1984; sent. 237/1983; sent. n. 180/1980). Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale sul punto, le leggi statali invasive dell'ambito competenziale riservato ai decreti di attuazione - quale e' quella oggetto del presente giudizio - risultano viziate da illegittimita' costituzionale (Corte cost., sent. n. 211/2003; sent. n. 237/1983 e sent. 180/1980). Ne' assume rilevanza l'inciso, contenuto nella disposizione, nel quale, con una clausola di stile, si specifica che il trasferimento sarebbe effettuato «anche in attesa dell'adozione delle norme di attuazione degli statuti». E' bene, infatti, evidenziare che tale previsione non condiziona affatto l'entrata in vigore delle norme e l'efficacia del trasferimento, ma si traduce in una mera manifestazione di buone intenzioni da parte del legislatore statale, forse consapevole dell'illegittimita' della previsione. La ratio dell'inciso non puo', del resto, nemmeno ravvisarsi in situazioni di necessita' ed urgenza, che non solo sono del tutto inesistenti in fatto e in diritto, ma che non avrebbero nemmeno il potere di giustificare una deroga al normale assetto delle competenze. Come noto, inoltre, questa ecc.ma Corte ha qualificato come «indefettibile» l'intervento della Commissione paritetica nei casi di trasferimento alle autonomie speciali delle funzioni amministrative e delle correlate risorse. Piu' in particolare, con la sentenza 19 luglio 2004, n. 236, la Corte ha avuto modo di precisare che il trasferimento delle ulteriori e piu' ampie competenze che le autonomie speciali traggono dal nuovo Titolo V della Costituzione in virtu' della clausola di maggior favore di cui all'art. 10, legge cost. n. 3/2001 - tra le quali rientra, come visto, la materia dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a Ferrovie dello Stato S.p.A. - va effettuato dallo Stato con le procedure previste dall'art. 11 della legge n. 131/2003 (c.d. legge La Loggia), ossia con norme di attuazione adottate su proposta dell'apposita Commissione paritetica. E' stato infatti affermato che «Per tutte le competenze legislative aventi un fondamento nello statuto speciale, il principio del parallelismo tra funzioni legislative e funzioni amministrative conserva la sua validita', mentre per le ulteriori. piu' ampie competenze che le regioni speciali e le province autonome traggano dalla Costituzione, in virtu' della clausola di maggior favore, trovera' applicazione l'art. 11 della legge n. 131 del 2003, e quindi il trasferimento delle funzioni avra' luogo secondo le modalita' previste dalle norme di attuazione e con l'indefettibile partecipazione della commissione paritetica». Principio al quale, peraltro, si e' recentemente conformato il Consiglio di Stato, che nella sentenza 23 luglio 2008, n. 3462, ha espressamente richiamato la massima elaborata dalla Corte. Appare, quindi, del tutto evidente l'impossibilita' per il legislatore statale di derogare all'iter procedimentale ora richiamato. In altri termini, lo Stato non puo', come e' stato fatto nel presente caso, prescindere dall'adozione di apposite norme di attuazione che consentano il dovuto intervento della Commissione paritetica, attribuendo direttamente alla Regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative in materia di servizi ferroviari locali. 2) Violazione ad opera della norma impugnata del principio dl leale collaborazione. Ma non e' tutto. La norma impugnata, infatti, si appalesa del tutto illegittima anche sotto ulteriore ma connesso profilo. L'art. 63 della legge n. 99/2009, infatti, neppure prevede - nella definizione delle risorse finanziarie occorrenti al trasferimento delle funzioni di competenza statale - alcun coinvolgimento paritario della regione ricorrente. Esso si limita a stabilire che dette risorse debbano essere trasferite «sulla base di un piano di riparto predisposto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni e le province autonome interessate». Stando alla previsione normativa, quindi, l'intervento regionale nella definizione delle risorse in questione si concreta unicamente in una previa, mera, consultazione - peraltro non vincolante - delle autonomie speciali. Il che comporta, all'evidenza, la illegittima compressione del principio costituzionale di leale collaborazione, il quale, secondo costante giurisprudenza di questa ecc.ma Corte, «deve presiedere a tutti i rapporti che intercorrono tra Stato e regioni» (cfr. ex multis, Corte cost. sent. 31/2006). Alla luce delle considerazioni che precedono, si insiste pertanto nella dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma impugnata.
P. Q. M. Con riserva di ulteriormente argomentare, la Regione Valle d'Aosta, come sopra rappresentata e difesa, chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia», pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009, limitatamente all'art. 63 della medesima, in quanto lesivo delle competenze costituzionalmente garantite alla regione ricorrente, sotto i profili e per le ragioni dianzi esposte. Roma, addi' 15 settembre 2009 Prof. Avv. Francesco Saverio Marini