N. 61 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 settembre 2009
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 22 settembre 2009 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Appalti pubblici - Ferrovie - Norme della Regione Lombardia - Affidamento dei servizi ferroviari - Obbligo di ricorrere esclusivamente al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa - Contrasto con il codice dei contratti pubblici e con il principio, di matrice comunitaria, della libera scelta del criterio di aggiudicazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile. - Legge della Regione Lombardia 14 luglio 2009, n. 11, art. 74, comma 3. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e) ed l); legge 18 aprile 2005, n. 62, art. 25, comma 1, lett. d); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 54, comma 1, e 81, comma 2.(GU n.43 del 28-10-2009 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma, dei Portoghesi, 12; Contro la Regione Lombardia, in persona del Presidente in carica, per l'impugnazione della legge regionale della Lombardia 14 luglio 2009, n. 11, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 28 del 15 luglio 2009, recante «Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti», in relazione al suo articolo 74, comma 3. La legge regionale della Lombardia n. 11 del 2009, recante la disciplina organica regionale in materia di trasporti, all'articolo 74, rubricato «servizi ferroviari», comma 3, dispone: «Per l'organizzazione dei servizi ferroviari, la regione, decorso il periodo transitorio durante il quale sono mantenuti gli affidamenti agli attuali concessionari in ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale, provvede all'affidamento progressivo dei servizi attraverso la procedura ristretta di cui all'articolo 3, comma 38, del d.lgs. n. 163/2006, secondo il combinato disposto degli articoli 55, commi 1, 3, 4, 5 e 6, 206 e 220 dello stesso decreto, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui all'articolo 83 dello stesso decreto legislativo e tenendo conto degli articoli 86, 87 e 88 dello stesso decreto, in tema di offerte anormalmente basse. Sulla base del programma triennale regionale dei servizi ferroviari e dei programmi triennali degli enti locali possono essere esperite procedure concorsuali per l'affidamento congiunto di quote di servizi ferroviari di interesse regionale e locale integrati con servizi di trasporto pubblico locale su gomma, su acqua o su fune. La regione sottoscrive con gli enti locali competenti accordi con i quali sono definiti i reciproci rapporti per l'espletamento di tali procedure e con i quali possono essere delegate le specifiche funzioni amministrative inerenti alla successiva gestione dei contratti per la parte dei servizi ferroviari». La norma e' illegittima per i seguenti M o t i v i In relazione all'art. 117, secondo comma, lettere e) e l), violazione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato nelle materie della «tutela della concorrenza» e dell'«ordinamento civile». Si e' visto come l'art. 74, comma 3, della legge regionale stabilisca che la regione debba ricorrere esclusivamente al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ai fini dell'affidamento dei servizi ferroviari. La disposizione contrasta con l'art. 81, comma 2, del codice dei contratti pubblici (d.lgs 12 aprile 2006, n. 163), il quale stabilisce che la stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, secondo il criterio del prezzo piu' basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. Questa previsione, inserita nel «Codice», costituisce puntuale applicazione del criterio di delega contenuto nell'art. 25, comma 1, lettere d), della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), secondo il quale il legislatore delegato era tenuto, nell'esercizio della delega, ad «adeguare la normativa alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 7ottobre 2004 nella causa C-247/02». Con tale sentenza, la Corte di giustizia ebbe a ribadire che le pertinenti disposizioni di diritto comunitario - ratione temporis individuabili nell'art. 30, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, ma la scelta e' stata poi confermata nelle successive fonti di diritto comunitario derivato - devono essere interpretate nel senso che esse ostano ad una normativa nazionale la quale, ai fini dell'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici mediante procedure di gara aperte o ristrette, imponga, in termini generali ed astratti, alle amministrazioni aggiudicatici di ricorrere unicamente al criterio del prezzo piu' basso. Infatti, «la fissazione da parte del legislatore nazionale, in termini generali ed astratti, di un unico criterio di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici priva le amministrazioni aggiudicatici della possibilita' di prendere in considerazione la natura e le caratteristiche peculiari di tali appalti, isolatamente considerati, scegliendo per ognuno di essi il criterio piu' idoneo a garantire la libera concorrenza e ad assicurare la selezione della migliore offerta» (cfr. sentenza cit., punto 40). Piu' in generale, la disposizione regionale in esame contrasta con l'art. 54, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, il quale prevede che per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo, lasciando, quindi, nuovamente un ampio margine di autonomia alle amministrazioni aggiudicatrici, rispetto, in tal caso, alla scelta della procedura di aggiudicazione. Come ampiamente chiarito nella giurisprudenza della Corte (cfr., per tutte, la sentenza n. 411 del 2008), nella disciplina degli appalti pubblici si profila un'interferenza tra materie di competenza statale e materie di competenza regionale che, tuttavia, si atteggia in maniera particolare, risolvendosi normalmente con la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa (v. anche sentenza n. 401 del 2007), in relazione agli oggetti riconducibili alla competenza esclusiva statale, esercitata con le norme contenute nel Codice dei contratti pubblici. Infatti, l'assenza dei «lavori pubblici» tra le materie elencate nell'art. 117 Cost. non determina l'automatica attrazione nella potesta' legislativa residuale regionale: «al contrario si tratta di ambiti di legislazione che non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono e pertanto possono essere ascritti di volta in volta a potesta' legislative esclusive dello Stato o a potesta' legislative concorrenti» (sent. n. 303 del 2003). E' stato, al riguardo, evidenziato che la disciplina delle procedure di gara e, in particolare, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione, ivi compresi quelli che devono presiedere all'attivita' di progettazione, mirano a garantire che le stesse si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della liberta' di stabilimento, nonche' dei principi costituzionali di trasparenza e della parita' di trattamento (sentenza n. 431 e n. 401, cit., del 2007). Queste norme, in quanto volte a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti, sono riconducibili alla tutela della concorrenza, di esclusiva competenza del legislatore statale, cui, pertanto, va riconosciuto titolo a porre in essere una disciplina dettagliata delle procedure in questione. All'ambito della competenza esclusiva statale va, poi, ricondotta anche «la fase negoziale dei contratti della pubblica amministrazione, che ricomprende l'intera disciplina di esecuzione del rapporto contrattuale, incluso l'istituto del collaudo», giacche' questa fase «si connota per la normale mancanza di poteri autoritativi in capo al soggetto pubblico, sostituiti dall'esercizio di autonomie negoziali», di tal che essa «deve essere ascritta all'ambito materiale dell'ordinamento civile» (sent. n. 401 del 2007 cit. richiamata dalla sentenza n. 411 del 2008 cit.). Si dimostra, pertanto, sostanzialmente ineccepibile la declinazione delle competenze contenuta nell'art. 4, comma 3, del codice dei contratti pubblici, secondo il quale spetta al legislatore statale la disciplina della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento, dei criteri di aggiudicazione, del subappalto, dei poteri di vigilanza sul mercato, dell'attivita' di progettazione e piani di sicurezza, della stipulazione ed esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilita' e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilita' amministrative, del contenzioso. La competenza statale e' esclusiva in quanto si tratta di aspetti rientranti, alcuni, nel perimetro della materia della «tutela della concorrenza» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. (le procedure di qualificazione e selezione dei concorrenti; le procedure di affidamento, esclusi i proffili attinenti all'organizzazione amministrativa, ed esclusi, in particolare i criteri di scelta e di nomina delle commissioni di gara; i criteri di aggiudicazione; i criteri di aggiudicazione che devono presiedere all'attivita' di progettazione e alla formazione dei piani di sicurezza; i poteri di vigilanza sul mercato degli appalti; il subappalto), ed altri nel perimetro della materia della disciplina dell'ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l). (la regola della tassativita' dei tipi contrattuali per la realizzazione di lavori, di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 163/2006, le garanzie di esecuzione, la direzione dei lavori, le polizze, le varianti in corso d'opera ed il collaudo). Sulla base di tali premesse e' censurabile l'art. 74, comma 3, della legge regionale, perche', introducendo il criterio esclusivo dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa nell'affidamento dei servizi ferroviari, viola il principio, di matrice anche comunitaria, della libera scelta del criterio di aggiudicazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice e, conseguentemente, invade la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.
P. Q. M. Alla stregua di quanto precede si confida che codesta ecc.ma Corte vorra' dichiarare l'illegittimita' dell'art. 74, comma 3 della legge regionale della Lombardia 14 luglio 2009, n. 11. Roma, addi' 11 settembre 2009 L'Avvocato dello Stato: Sergio Fiorentino