N. 62 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 settembre 2009
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 22 settembre 2009 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Impiego pubblico - Norme della Regione Trentino-Alto Adige - Modificazioni della legge regionale n. 15/1983 - Dirigenza - Previsto conferimento della qualita' di dirigente a seguito di concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami o a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali - Definizione delle relative modalita' con regolamento della Giunta - Lamentata possibilita' che la qualifica di dirigente sia attribuita anche con soli concorsi per titoli e riservati - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione, e del pubblico concorso. - Legge della Regione Trentino-Alto Adige 15 luglio 2009, n. 5, art. 8, commi 4 e 6. - Costituzione, artt. 2, 51, primo comma, e 97, commi primo e terzo.(GU n.43 del 28-10-2009 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Trentino-Alto Adige, in persona del Presidente della Giunta in carica con sede in Trento, per la declaratoria di incostituzionalita' e conseguente annullamento dell'articolo 8, comma 4 e correlato comma 6, della legge della Regione Trentino-Alto Adige 15 luglio 2009, n. 5, pubblicata nel supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale n. 30/I-II del 21 luglio 2009, recante «norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009» per contrasto con gli articoli 2, 51, primo comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione, a seguito della determinazione del Consiglio dei ministri di impugnativa della predetta legge regionale, assunta nella seduta del 9 settembre 2009. 1. - Nel supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 30 del 21 luglio 2009, risulta pubblicata la legge 15 luglio 2009, n. 5, recante «Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria di assestamento per l'anno 2009». Il testo dell'impugnato articolo 8 di tale legge apporta «Modificazioni della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente alla figura dei dirigenti delle strutture della regione». In particolare il comma 4, di tale articolo stabilisce che: «la qualita' di dirigente e' conferita a seguito di concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami o a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali». Il correlato comma 6, a sua volta, dispone che: «con regolamento la Giunta definisce le ipotesi di ricorso alle diverse procedure concorsuali di cui al comma 4, le tipologie delle prove e le modalita' di svolgimento degli esami, nonche' i criteri di valutazione dei titoli». 2. - Con riferimento a tale articolo, si ritiene che i riportati commi 4 e 6 siano illegittimi. Al riguardo, giova far presente che tale comma 4 dispone che la qualifica di dirigente sia conferita anche «a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali». Tale norma, pertanto, prevedendo la possibilita' che la qualifica di dirigente sia attribuita anche con soli concorsi per titoli e riservati, si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione tutelati dagli articoli 3, 51, primo comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione nonche' con il principio costituzionale del pubblico concorso, che offre le migliori garanzie di selezione dei piu' capaci, in funzione dell'efficienza della stessa amministrazione, anche per l'accesso dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni a funzioni piu' elevate, come piu' volte ribadito dalla costante giurisprudenza di codesta Corte costituzionale (sentenza n. 159/2005 n. 205/2004, n. 39/2004, n. 194/2002, n. 1/1999). La circostanza che tale disposizione sia stata introdotta da una legge della Regione Trentino-Alto Adige, con competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto, non incide sui termini della questione. Tale potesta', infatti, deve essere esercitata in armonia con la Costituzione (art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, contenente «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»), cosi' come confermato da codesta Corte costituzionale nelle sentenze n. 205/2006 e n. 363/2006.
P. Q. M. Il Presidente del Consiglio dei ministri, come in epigrafe rappresentato e difeso. Chiede che codesta Corte costituzionale voglia dichiarare illegittimo e quindi annullare l'articolo 8, comma 4 e correlato comma 6, della legge della Regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 15 luglio 2009. Si depositeranno con l'originale notificato del presente ricorso: 1) estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 9 settembre 2009 e della relazione allegata al verbale; 2) copia della impugnata legge regionale n. 15/2009. Roma, addi' 16 settembre 2009 L'Avvocato dello Stato: Enrico Arena