N. 63 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 settembre 2009

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 24 settembre 2009 (del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Demanio e patrimonio dello  Stato  e  delle  Regioni  -  Norme  della
  Regione Emilia-Romagna - Inserimento dell'art.  8-bis  nella  legge
  regionale n. 9 del 2002 - Demanio  marittimo  e  di  zone  di  mare
  territoriale - Concessioni demaniali marittime di cui  al  d.l.  n.
  400/1993, convertito nella legge  n.  494/1993  -  Possibilita'  di
  chiedere, entro il 31 dicembre 2009, la proroga della durata  della
  concessione fino al massimo di 20 anni  a  partire  dalla  data  di
  rilascio  -  Lamentata  introduzione  di  automatismo  determinante
  disparita' di trattamento tra gli operatori economici - Ricorso del
  Governo - Denunciata  violazione  dell'obbligo  di  osservanza  dei
  vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario,  violazione  dei
  principi di liberta' di stabilimento e di tutela della concorrenza. 
- Legge della Regione Emilia-Romagna 23 luglio 2009, n. 8, art. 1. 
- Costituzione, art. 117, primo comma; trattato CE, artt.  43  e  81;
  d.l. 5 ottobre 1993, n. 400,  convertito  nella  legge  4  dicembre
  1993, n. 494; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 253. 
(GU n.43 del 28-10-2009 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  presso  cui   e'
domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,  giusta  delibera
presidenziale in data 18 settembre 2009; 
    Contro la Regione Emilia-Romagna, in persona  del  Presidente  in
carica pro tempore, con sede in Bologna, viale Aldo Moro n.  52,  per
la  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale   della   legge
regionale 23 luglio 2009, n. 8 art. 1, pubblicata nel B.U.R.  n.  126
del 23 luglio 2009 recante: «Modfica della legge regionale 31  maggio
2002 n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in
materia di Demanio marittimo e  di  zone  di  mare  territoriali)  in
attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296». 
    L'art. 1 della legge regionale n.  8  in  data  23  luglio  2009,
recita testualmente: «1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale n. 9
del 2002 e' inserito il seguente: 
        "Art. 8-bis (Classificazione delle aree del demanio marittimo
regionale). - 1. In attuazione  dell'articolo  1,  comma  251,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 'Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria  2007)'
tutte le aree demaniali marittime turistico ricreative ricadenti  nei
comuni costieri, ai fini della riscossione dei relativi canoni,  sono
classificate  secondo   le   specifiche   di   cui   all'Allegato   A
(Classificazione di normale ed alta valenza turistica) della presente
legge. Le aree classificate ad alta valenza  turistica  ricadono  nel
litorale dei seguenti comuni: 
          a) Comune di Ravenna; 
          b) Comune di Cervia; 
          c) Comune di Cesenatico; 
          d) Comune di Rimini; 
          e) Comune di Riccione. 
    2. I titolari  di  concessioni  demaniali  marittime  di  cui  al
decreto-legge  5  ottobre  1993,  n.   400   (Disposizioni   per   la
determinazione  dei   canoni   relativi   a   concessioni   demaniali
marittime), convertito in legge 4 dicembre  1993,  n.  494,  potranno
chiedere, entro il 31 dicembre 2009, la proroga  della  durata  della
concessione fino ad un massimo di venti anni a partire dalla data  di
rilascio, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma  253,  della
legge n. 296 del  2006  ed  in  conformita'  a  quanto  disposto  dal
presente articolo. 
    3. La Giunta, considerando la particolarita' della realta'  della
nostra regione in relazione  all'attuazione  dei  piani  dell'arenile
nella determinazione dei requisiti previsti  dall'articolo  1,  comma
253, della legge n. 296 del 2006, approva  direttive  vincolanti  per
l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e  2,  con  proprio  atto
deliberativo da pubblicare nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione
Emilia-Romagna"». 
    Per   la   declaratoria    di    illegittimita'    costituzionale
dell'articolo surriportato ricorre il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, come sopra rappresentato e difeso, per i seguenti 
                             M o t i v i 
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 117, primo comma,  Cost.
anche in relazione agli articoli 43 e  81  del  Trattato  dell'Unione
europea. 
    Indubbiamente    l'intervento    legislativo    della     Regione
Emilia-Romagna, che inserisce l'art. 8 bis nella legge  regionale  31
maggio 2002, n. 9, si colloca nel solco di una normativa preesistente
che   attiene   alla   disciplina   dell'esercizio   delle   funzioni
amministrative in materia di Demanio marittimo  e  di  zone  di  mare
territoriale. 
    Tuttavia   si   dubita    della    legittimita'    costituzionale
dell'introdotto art.  8-bis  laddove,  al  comma  2,  dispone  che  i
titolari di concessioni demaniali marittime di cui al d.l. 5  ottobre
1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazioni dei canoni  relativi
a concessioni demaniali marittime), convertito in  legge  4  dicembre
1993 n. 494, potranno chiedere, entro il 31 dicembre 2009, la proroga
della durata della concessione fino al massimo di 20 anni  a  partire
dalla data di rilascio, secondo quanto previsto  dall'art.  1,  comma
253 della legge n. 296 del 2006 ed in conformita' a  quanto  disposto
dall'articolo citato. 
    Cosi disponendo la norma regionale impugnata  viola  l'art.  117,
comma 1 della Costituzione in  quanto  non  coerente  con  i  vincoli
derivanti  dall'ordinamento  Comunitario  in  tema  di  liberta'   di
stabilimento e tutela della concorrenza (rispettivamente gli articoli
43 e 81 del Trattato CE.) di  cui  esso  articolo  117,  primo  comma
citato offre copertura. 
    Ed infatti la norma regionale prevede  ed  introduce  un  diritto
d'insistenza  in  favore   del   soggetto   gia'   possessore   della
concessione, consentendo il rinnovo automatico della medesima. 
    Detto automatismo determina disparita'  di  trattamento  tra  gli
operatori economici in violazione dei principi di  concorrenza  e  di
liberta' di stabilimento. 
    Non sono previste ne' procedure di gara e neppure forme idonee di
pubblicita' afferenti la procedura relativa al rinnovo,  al  fine  di
tutelare le esigenze concorrenziali di  altre  imprese  presenti  sul
mercato, in contrapposizione al titolare della concessione scaduta  o
in scadenza. 
    Del resto la procedura selettiva  e'  del  tutto  auspicabile  in
funzione  della  piu'  proficua   utilizzazione   della   concessione
demaniale e del miglior uso della stessa nell'interesse pubblico. 
    A conforto della tesi qui sostenuta si fa presente che e' gia' in
corso la procedura di infrazione avente n. 2008/4908 in  danno  dello
Stato Italiano. 
    La Commissione infatti ha sollevato questioni  di  compatibilita'
con il diritto comunitario della normativa  Italiana  in  materia  di
concessioni  del  Demanio  marittimo,   nonche'   delle   conseguenti
iniziative legislative regionali. 
    In particolare l'art. 37 comma 2 del codice della  navigazione  e
la legge regionale  Friuli-Venezia  Giulia  n.  22/2006,  nell'ambito
delle procedure di affidamento in concessione  di  beni  del  Demanio
marittimo   con   finalita'    turistico-ricreativa,    attribuiscono
preferenza - c.d. diritto di insistenza - al concessionario uscente. 
    Anche la norma impugnata, nella misura in cui prevede un  rinnovo
automatico in favore del medesimo  concessionario,  non  sfugge  alle
conclusioni della Commissione. 
                              P. Q. M. 
    «Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1 della legge della  Regione  Emilia-Romagna
del 23 luglio 2009, n. 8, con ogni conseguente statuizione di legge». 
    Si produce delibera in data 18  settembre  2009  di  conferimento
incarico e legge regionale impugnata. 
        Roma, addi' 18 settembre 2009 
        L'Avvocato dello Stato: Anna Lidia Caputi Iambrenghi