N. 63 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 settembre 2009
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 24 settembre 2009 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Emilia-Romagna - Inserimento dell'art. 8-bis nella legge regionale n. 9 del 2002 - Demanio marittimo e di zone di mare territoriale - Concessioni demaniali marittime di cui al d.l. n. 400/1993, convertito nella legge n. 494/1993 - Possibilita' di chiedere, entro il 31 dicembre 2009, la proroga della durata della concessione fino al massimo di 20 anni a partire dalla data di rilascio - Lamentata introduzione di automatismo determinante disparita' di trattamento tra gli operatori economici - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, violazione dei principi di liberta' di stabilimento e di tutela della concorrenza. - Legge della Regione Emilia-Romagna 23 luglio 2009, n. 8, art. 1. - Costituzione, art. 117, primo comma; trattato CE, artt. 43 e 81; d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 494; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 253.(GU n.43 del 28-10-2009 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui e' domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, giusta delibera presidenziale in data 18 settembre 2009; Contro la Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente in carica pro tempore, con sede in Bologna, viale Aldo Moro n. 52, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale 23 luglio 2009, n. 8 art. 1, pubblicata nel B.U.R. n. 126 del 23 luglio 2009 recante: «Modfica della legge regionale 31 maggio 2002 n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di Demanio marittimo e di zone di mare territoriali) in attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296». L'art. 1 della legge regionale n. 8 in data 23 luglio 2009, recita testualmente: «1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2002 e' inserito il seguente: "Art. 8-bis (Classificazione delle aree del demanio marittimo regionale). - 1. In attuazione dell'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)' tutte le aree demaniali marittime turistico ricreative ricadenti nei comuni costieri, ai fini della riscossione dei relativi canoni, sono classificate secondo le specifiche di cui all'Allegato A (Classificazione di normale ed alta valenza turistica) della presente legge. Le aree classificate ad alta valenza turistica ricadono nel litorale dei seguenti comuni: a) Comune di Ravenna; b) Comune di Cervia; c) Comune di Cesenatico; d) Comune di Rimini; e) Comune di Riccione. 2. I titolari di concessioni demaniali marittime di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494, potranno chiedere, entro il 31 dicembre 2009, la proroga della durata della concessione fino ad un massimo di venti anni a partire dalla data di rilascio, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 253, della legge n. 296 del 2006 ed in conformita' a quanto disposto dal presente articolo. 3. La Giunta, considerando la particolarita' della realta' della nostra regione in relazione all'attuazione dei piani dell'arenile nella determinazione dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 253, della legge n. 296 del 2006, approva direttive vincolanti per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2, con proprio atto deliberativo da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna"». Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'articolo surriportato ricorre il Presidente del Consiglio dei ministri, come sopra rappresentato e difeso, per i seguenti M o t i v i 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 117, primo comma, Cost. anche in relazione agli articoli 43 e 81 del Trattato dell'Unione europea. Indubbiamente l'intervento legislativo della Regione Emilia-Romagna, che inserisce l'art. 8 bis nella legge regionale 31 maggio 2002, n. 9, si colloca nel solco di una normativa preesistente che attiene alla disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di Demanio marittimo e di zone di mare territoriale. Tuttavia si dubita della legittimita' costituzionale dell'introdotto art. 8-bis laddove, al comma 2, dispone che i titolari di concessioni demaniali marittime di cui al d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazioni dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito in legge 4 dicembre 1993 n. 494, potranno chiedere, entro il 31 dicembre 2009, la proroga della durata della concessione fino al massimo di 20 anni a partire dalla data di rilascio, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 253 della legge n. 296 del 2006 ed in conformita' a quanto disposto dall'articolo citato. Cosi disponendo la norma regionale impugnata viola l'art. 117, comma 1 della Costituzione in quanto non coerente con i vincoli derivanti dall'ordinamento Comunitario in tema di liberta' di stabilimento e tutela della concorrenza (rispettivamente gli articoli 43 e 81 del Trattato CE.) di cui esso articolo 117, primo comma citato offre copertura. Ed infatti la norma regionale prevede ed introduce un diritto d'insistenza in favore del soggetto gia' possessore della concessione, consentendo il rinnovo automatico della medesima. Detto automatismo determina disparita' di trattamento tra gli operatori economici in violazione dei principi di concorrenza e di liberta' di stabilimento. Non sono previste ne' procedure di gara e neppure forme idonee di pubblicita' afferenti la procedura relativa al rinnovo, al fine di tutelare le esigenze concorrenziali di altre imprese presenti sul mercato, in contrapposizione al titolare della concessione scaduta o in scadenza. Del resto la procedura selettiva e' del tutto auspicabile in funzione della piu' proficua utilizzazione della concessione demaniale e del miglior uso della stessa nell'interesse pubblico. A conforto della tesi qui sostenuta si fa presente che e' gia' in corso la procedura di infrazione avente n. 2008/4908 in danno dello Stato Italiano. La Commissione infatti ha sollevato questioni di compatibilita' con il diritto comunitario della normativa Italiana in materia di concessioni del Demanio marittimo, nonche' delle conseguenti iniziative legislative regionali. In particolare l'art. 37 comma 2 del codice della navigazione e la legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 22/2006, nell'ambito delle procedure di affidamento in concessione di beni del Demanio marittimo con finalita' turistico-ricreativa, attribuiscono preferenza - c.d. diritto di insistenza - al concessionario uscente. Anche la norma impugnata, nella misura in cui prevede un rinnovo automatico in favore del medesimo concessionario, non sfugge alle conclusioni della Commissione.
P. Q. M. «Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Emilia-Romagna del 23 luglio 2009, n. 8, con ogni conseguente statuizione di legge». Si produce delibera in data 18 settembre 2009 di conferimento incarico e legge regionale impugnata. Roma, addi' 18 settembre 2009 L'Avvocato dello Stato: Anna Lidia Caputi Iambrenghi