N. 65 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 settembre 2009
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 29 settembre 2009 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Puglia - Interventi edilizi straordinari - Realizzazione subordinata al reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali - Obbligo di trascrizione dei relativi atti di asservimento nei registri immobiliari - Lamentata introduzione con norma regionale di nuova fattispecie di pubblicita' immobiliare e relativa fattispecie imponibile - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e sistema tributario. - Legge della Regione Puglia 30 luglio 2009, n. 14, art. 5, comma 3, lett. c). - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e) ed l); codice civile, artt. 2643 e 2645; legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 9; d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.(GU n.43 del 28-10-2009 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, organicamente patrocinato dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, e' ex lege domiciliato, nei confronti della Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 5, comma 3, lett. c), della legge della Regione Puglia del 30 luglio 2009, n. 14, pubblicata sul B.U.R. del 3 agosto 2009, n. 119, recante «Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attivita' edilizia e per il miglioramento della qualita' del patrimonio edilizio residenziale». La legge regionale, riportata in epigrafe, viene impugnata, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri in data 18 settembre 2009, per le seguenti motivazioni. La disposizione, contenuta nell'art. 5, comma 3, lett. c), subordina la realizzazione degli interventi edilizi straordinari, contemplati dalla medesima legge, al reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nelle misure ivi stabilite. La norma richiede, poi, che il rapporto di pertinenza tra gli spazi a parcheggio e le unita' immobiliari sia garantito da un atto da trascriversi nei registri immobiliari. Cosi' disponendo, la norma regionale introduce un'ipotesi di trascrizione nei registri immobiliari non prevista dalla legislazione statale, alla cui competenza legislativa esclusiva e' riservata la disciplina della pubblicita' immobiliare; gli atti di asservimento in questione, infatti, non sono inclusi nell'elenco degli atti, soggetti a trascrizione, di cui agli artt. 2643 e 2645 del codice civile, e la legge n. 122/1989, recante disposizioni in materia di parcheggi, pur prevedendo, all'art. 9, il vincolo pertinenziale tra parcheggi ed unita' immobiliari, non dispone nulla in merito alla trascrivibilita' del predetto vincolo. Si rileva, inoltre, che il d.lgs. n. 374/1990, recante «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale» prevede, per tutti gli atti di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri immobiliari, l'assolvimento dell'imposta ipotecaria, salvo che per le formalita' eseguite a favore dello Stato. Da quanto sopra consegue l'obbligo dell'assolvimento dell'imposta ipotecaria anche per l'ipotesi di trascrizione in commento (ipotesi non prevista, lo si ribadisce, dalla normativa statale) con conseguente introduzione di una nuova fattispecie imponibile, anch'essa non disciplinata dalla normativa statale di riferimento. L'art. 5, comma 3, lett. c), violando le disposizioni statali suddette in materia di pubblicita' degli immobili e di pagamento della imposta ipotecaria, si pone, quindi, in insanabile contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e) e l) della Costituzione, in materia, rispettivamente, di sistema tributario e di ordinamento civile. Con particolare riferimento a quest'ultima materia, si evidenzia come codesta ecc.ma Corte abbia, anche di recente, ribadito che «nelle materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, la regolamentazione statale, in forza dell'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost., pone un limite diretto a evitare che la norma regionale incida su un principio di ordinamento civile. Questa Corte ha altresi' precisato che l'esigenza di garantire l'uniformita' nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che, nell'ambito dell'ordinamento civile, disciplinano i rapporti giuridici fra privati deve ritenersi una esplicazione del principio costituzionale di eguaglianza» (cfr. Corte costituzionale, sentenza 5 novembre - 14 novembre 2008, n. 369). Per completezza, si ricorda che analoghe disposizioni di quella oggetto del presente ricorso (e precisamente gli articoli 9, comma 2 e 73, comma 3, della legge della Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 16, e l'articolo 7, comma 4, della legge della Regione Molise 18 luglio 2008, n. 25), sono state oggetto di impugnazione avanti a codesta ecc.ma Corte, rispettivamente con ricorso 26 agosto 2008, n. 50 e ricorso 24 settembre 2008, n. 56.
P. Q. M. Alla luce di quanto sopra esposto, si conclude affinche' codesta ecc.ma Corte voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 5, comma 3, lett. c), della legge della Regione Puglia del 30 luglio 2009, n. 14, pubblicata sul B.U.R. del 3 agosto 2009, n. 119, recante «Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attivita' edilizia e per il miglioramento della qualita' del patrimonio edilizio residenziale». Si produrra' copia autentica della deliberazione del Consiglio dei ministri del 18 settembre 2009, con l'allegata relazione. Roma, addi' 19 settembre 2009. L'Avvocato dello Stato: Maurizio Borgo