N. 68 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 ottobre 2009

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositata  in
cancelleria il 1° ottobre 2009 (della Regione Valle d'Aosta). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica -  Finanza  regionale  -  Regioni  a
  statuto speciale - Patto di stabilita' interno per gli enti  locali
  - Istituzione di un fondo presso  il  Ministero  dell'economia  per
  attivita' di carattere sociale di pertinenza regionale  -  Prevista
  adozione di un d.P.C.m., sentita la  Conferenza  permanente  per  i
  rapporti tra lo Stato e le Regioni e acquisito il  parere  espresso
  in sede di tavolo di confronto di cui all'art. 27, comma  7,  della
  legge n. 42 del 2009, che fissi i  criteri  per  la  determinazione
  dell'ammontare dei proventi spettanti alle Regioni, in misura  tale
  da  garantire  disponibilita'  finanziarie   complessivamente   non
  inferiori a 300 milioni di euro annui e, comunque,  senza  nuovi  o
  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica  -  Lamentata  modifica
  unilaterale  all'ordinamento  finanziario   della   Regione   Valle
  d'Aosta,  gia'  definito  da  legge  modificabile   solo   con   il
  particolare  procedimento  statutario,   nonche'   squilibrio   del
  bilancio  regionale  -  Ricorso  della  Regione  Valle  d'Aosta   -
  Denunciata violazione dello speciale  procedimento  previsto  dallo
  statuto  speciale  per  l'adozione  delle  norme   di   attuazione,
  violazione  dei   principi   di   ragionevolezza,   del   legittimo
  affidamento e di leale collaborazione. 
- Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
  nella legge 3 agosto 2009, n. 102, art. 9-bis, comma 5. 
- Costituzione, artt.  3,  5  e  120;  statuto  della  Regione  Valle
  d'Aosta, artt. 48-bis e 50, comma 5; legge  26  novembre  1981,  n.
  690; d.lgs. 22 aprile 1994, n. 320, art. 1. 
Bilancio e contabilita' pubblica -  Finanza  regionale  -  Regioni  a
  statuto speciale - Istituzione di un fondo con dotazione pari a 800
  milioni di euro, a decorrere dal 2010, per interventi  nel  settore
  sanitario, da definirsi con decreto del Ministro del lavoro,  della
  salute e delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
  dell'economia, sentita la Conferenza Stato-Regioni - Previsione che
  il  fondo  sia  alimentato  con  le  economie  di  spesa  derivanti
  dall'applicazione del d.l. n. 39 del 2009 e che in sede di  riparto
  del finanziamento del servizio sanitario nazionale sia  determinata
  la quota che le Regioni a statuto speciale e le  Province  autonome
  riversano in entrata al bilancio dello Stato -  Lamentata  modifica
  unilaterale  all'ordinamento  finanziario   della   Regione   Valle
  d'Aosta, che non tiene conto che la Regione Valle d'Aosta  provvede
  al finanziamento del Servizio sanitario  regionale  con  risorse  a
  carico del proprio bilancio e non partecipa  al  c.d.  Patto  della
  Salute  -  Ricorso  della  Regione  Valle  d'Aosta   -   Denunciata
  violazione  dei   principi   di   ragionevolezza,   del   legittimo
  affidamento e di leale collaborazione. 
- Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
  nella legge 3 agosto 2009, n. 102, art. 22, commi 2 e 3. 
- Costituzione, artt.  3,  5  e  120;  statuto  della  Regione  Valle
  d'Aosta, artt. 48-bis e 50, comma 5; legge  23  dicembre  1994,  n.
  724. 
(GU n.44 del 4-11-2009 )
    Ricorso della Regione Valle d'Aosta, con  sede  in  Aosta,  p.zza
Deffeyes, n. 1, C.F.  80002270074,  in  persona  del  Presidente  pro
tempore, Augusto Rollandin,  rappresentato  e  difeso,  in  forza  di
procura a margine del presente atto ed in virtu' della  deliberazione
della Giunta regionale n. 2507 dell'11 settembre 2009, dal prof. avv.
Francesco Saverio Marini, presso il cui studio in Roma, via dei Monti
Parioli, 48, ha eletto domicilio ricorrente; 
    Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del
Consiglio dei ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo  Chigi,
piazza   Colonna,   370,   resistente   per   la   dichiarazione   di
illegittimita' costituzionale del decreto-legge 11  luglio  2009,  n.
78, recante «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga  di  termini  e
(della partecipazione italiana a missioni internazionali», convertito
con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 179  del  4  agosto  2009,  limitatamente  agli
articoli 9-bis, comma 5, e 22, commi 2 e 3. 
                              F a t t o 
    1. - Con l'art. 9-bis, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito con modificazioni dalla legge  3  agosto  2009,  n.
102, si e' previsto che, al fine di  istituire  un  fondo  presso  il
Ministero dell'economia e delle finanze per  attivita'  di  carattere
sociale di pertinenza regionale,  «con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano [...] sono fissati  i  criteri  per  la  rideterminazione,  a
decorrere dall'anno 2009, dell'ammontare  dei  proventi  spettanti  a
regioni e  province  autonome  compatibilmente  con  gli  statuti  di
autonomia delle regioni ad autonomia speciale e delle citate province
autonome, ivi compresi quelli  afferenti  alla  compartecipazione  ai
tributi erariali statali, in misura tale da garantire  disponibilita'
finanziarie complessivamente non inferiori  a  300  milioni  di  euro
annui e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica» e che, a tale riguardo, venga acquisito un mero parere  sul
d.P.C.m. relativo ai criteri di rideterminazione  espresso  dal  c.d.
«tavolo di confronto di cui all'art. 27, comma 7, della citata  legge
n. 42 del 2009, da adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» . 
    2.  -  In  proposito,  occorre   premettere   che   l'ordinamento
finanziario della Regione Valle d'Aosta e' disciplinato, ex art.  50,
comma 5, dello statuto speciale, con norma di attuazione, ovvero  con
la legge n. 690 del 1981 e che il  decreto  legislativo  n.  320  del
1994, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle
d'Aosta», annovera la citata legge n.  690  del  1981  tra  le  leggi
modificabili solo con il procedimento di cui  all'art.  48-bis  dello
statuto della Regione Valle d'Aosta. 
    3. - Con l'art. 22 del decreto-legge n. 78 del  2009  si  prevede
l'istituzione di un fondo con dotazione pari a 800 milioni di euro, a
decorrere dall'anno 2010, per interventi nel  settore  sanitario,  da
definirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute  e  delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni. Il fondo e'  alimentato
con le economie di spesa derivanti all'applicazione del decreto-legge
n. 39 del 2009. A tal fine si prevede che: «in sede  di  riparto  del
finanziamento del servizio  sanitario  nazionale  e'  determinata  la
quota che le regioni a statuto speciale e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano riversano in entrata al bilancio dello Stato». 
    4. - Sotto tale profilo, e'  opportuno  evidenziare  che  per  la
legge  n.  724  del  1994  la  Regione  Valle  d'Aosta  provvede   al
finanziamento del Servizio sanitario regionale senza alcun apporto  a
carico del bilancio dello Stato e che, pertanto, non  sottoscrive  il
c.d. Patto della salute. 
    Va da ultimo rilevato che l'atto normativo indicato  in  epigrafe
stabilisce, al comma 5 dell'art. 9-bis, che la previsione di  cui  al
medesimo comma sia applicabile nelle regioni  a  statuto  speciale  e
nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le
norme dei rispettivi statuti. Tale clausola di salvaguardia,  per  il
tenore della sua formulazione, presenta un margine di ambiguita'  che
non permette di escludere inequivocabilmente l'efficacia delle  norme
contenute nel citato comma 5 dell'art. 9-bis anche per  l'ordinamento
finanziario della regione Valle d'Aosta.  La  possibilita'  che  esse
vadano interpretate in senso lesivo delle attribuzioni della regione,
induce  a  farle  oggetto  di  impugnazione,   sulla   scorta   della
giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, per la quale «il giudizio  in
via principale puo' concernere  questioni  sollevate  sulla  base  di
interpretazioni  prospettate  dal  ricorrente   come   possibili,   a
condizione   che   queste   ultime   non   siano    implausibili    e
irragionevolmente scollegate dalle disposizioni  impugnate  cosi'  da
far ritenere le questioni del tutto astratte o pretestuose» (sent. n.
412 del 2004). Del resto, secondo un orientamento ormai  costante  di
questa eccellentissima Corte, la questione sollevata da  una  regione
ad autonomia speciale e' da dichiarare ammissibile ogni qual volta la
clausola di salvaguardia contenuta nella legge statale sia, come  nel
caso de quo, troppo generica (ex plurimis cfr. le  sentenze  nn.  88,
118 e 134 del 2006). 
    6. - Tutto  cio'  premesso,  l'odierna  ricorrente,  ritenuta  la
lesione  delle  proprie  attribuzioni  costituzionali,   impugna   le
disposizioni indicate in epigrafe del presente atto, per  i  seguenti
motivi di 
                            D i r i t t o 
1) Violazione, da parte dell'art. 9-bis, comma 5,  del  decreto-legge
n. 78 del 2009 degli articoli 48-bis  e  50,  comma  5,  della  legge
costituzionale n. 4 del 1948 (Statuto speciale  della  Regione  Valle
d'Aosta). 
    Il comma  5  dell'art.  9-bis  prevede,  come  riferito,  che  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano ed il tavolo di confronto di
cui all'art. 27 della legge n. 42  del  2009  (Tavolo  delle  regioni
speciali per il federalismo fiscale) esprimano  un  mero  parere  sul
decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  relativo  alla
rideterminazione dei criteri di compartecipazione ai tributi erariali
a favore delle regioni. La norma in esame, pertanto, prevede  che  il
d.P.C.m. introduca,  unilateralmente,  una  modifica  all'ordinamento
finanziario della Regione Valle d'Aosta  relativamente  all'ammontare
dei proventi spettanti alla regione medesima. 
    Occorre,  tuttavia,  considerare  che  l'ordinamento  finanziario
della Regione Valle d'Aosta e' disciplinato con la legge n.  690  del
1981, la quale fissa le quote di tributi erariali da attribuire  alla
regione medesima. La legge citata, tuttavia, lungi dal  poter  essere
modificata con  legge  ordinaria,  rientra  nel  novero  delle  norme
modificabili  con  il  particolare  procedimento  previsto  dall'art.
48-bis  dello  statuto  speciale  della  Regione  Valle  d'Aosta.  Ed
infatti, il decreto legislativo n. 320 del 1994, di attuazione  dello
Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta,  prevede,  all'art.  1,
che «l'ordinamento  finanziario  della  regione,  stabilito  a  norma
dell'art. 50, comma 3,  dello  statuto  speciale,  con  la  legge  26
novembre del 1981, n.  690,  possa  essere  modificato  solo  con  il
procedimento di cui all'art. 48- bis del medesimo statuto  speciale».
Il particolare procedimento di modificazione della legge n.  690  del
1981 si giustifica anche tenuto conto della previsione dell'art.  50,
comma 5, dello statuto speciale,  in  base  al  quale  la  disciplina
dell'ordinamento  finanziario  della  Regione  Valle  d'Aosta   viene
introdotta con legge dello Stato, in accordo con la Giunta regionale. 
    Alla luce di tali considerazioni, appare del tutto  evidente  che
la modifica della legge n. 690 del 1981 operata con il  decreto-legge
n. 78 del 2009 viene a violare sia l'art. 50,  comma  5,  che  l'art.
48-bis dello statuto. 
    Sotto il primo profilo, infatti, essendo stata emanata  la  legge
de qua a  seguito  di  un  procedimento  speciale  che  prevedeva  il
coinvolgimento della Giunta regionale,  la  modifica  introdotta  con
decreto-legge vanifica le speciali  garanzie  partecipative  previste
dall'art. 50, il quale, peraltro, non impone  un  mero  parere  della
Giunta ma un vero e proprio accordo con la stessa. 
    In secondo luogo, l'art 9-bis, comma 5, del decreto-legge  n.  78
del 2009 si pone in  netto  contrasto  con  l'art.  48-bis  (relativo
all'adozione delle norme di attuazione) dello statuto speciale  sotto
un duplice profilo. 
    Da un lato, la norma impugnata viola l'art. 48-bis in  quanto  il
regime giuridico della legge n. 690 del 1981 e' assimilato  a  quello
dei  decreti  legislativi  di  attuazione.  Tale  equiparazione   e',
infatti, prevista dal menzionato art. 1 del  decreto  legislativo  n.
320 del 1994 (recante norme di attuazione dello statuto della Regione
Valle d'Aosta) che, come si e'  detto,  nell'elencare  le  norme  che
possono essere modificate solo con il procedimento speciale  previsto
dall'art. 48-bis dello statuto, annovera anche la legge  n.  690  del
1981. 
    D'altro canto, nella misura in cui modifica la legge n.  690  del
1981 senza seguire lo speciale procedimento ex art. 48-bis, la  norma
oggetto dell'odierno ricorso si pone altresi' in aperto contrasto con
quanto previsto dall'ora ricordato art. 1 del decreto legislativo  n.
320 del 1994. Cosicche', essendo quest'ultimo un decreto  legislativo
di attuazione dello statuto speciale, non modificabile ne' derogabile
dal legislatore ordinario, la norma impugnata viola, anche sotto tale
profilo, il citato art. 48-bis dello statuto. 
    D'altronde, e' giurisprudenza ormai consolidata di codesta ecc.ma
Corte che: «la competenza conferita agli appositi decreti legislativi
di attuazione statutaria (necessariamente preceduti dalle proposte  o
dai pareri di una commissione paritetica, composta da  rappresentanti
dello Stato e della Regione interessata) sia  separata  e  riservata,
rispetto a quella esercitabile - in  applicazione  dell'ottava  disp.
trans. Cost. - dalle ordinarie leggi  della  Repubblica»  (C.  Cost.,
sent. n. 180 del 1980) e che, pertanto, le norme di  attuazione,  per
la loro  «particolare  competenza  separata  e  riservata,  risultano
caratterizzate da particolare  forza  e  valore  e,  di  conseguenza,
sottratte, anche in assenza di un'espressa clausola di  salvaguardia,
alla possibilita' di abrogazione o di deroga da  parte  di  norme  di
legge ordinaria» (C. Cost., sent. n. 191 del  1991;  cosi'  anche  C.
Cost., sent. n. 206 del 1975). 
2) Violazione, da parte della norma di cui all'art. 9-bis,  comma  5,
del decreto-legge n. 78 del 2009 dei principi di ragionevolezza e  di
leale collaborazione. 
    Com'e'  noto,  i  principi   di   ragionevolezza   e   di   leale
collaborazione  sono,  ormai  pacificamente,   considerati   principi
costituzionali,   trovando   diretto   fondamento,    rispettivamente
nell'art. 3 Cost. (tra le tante, C. cost., sentt. n. 46 del 1959;  n.
14 del 1964; n. 272 del 2004; n. 7 del 2005) e negli articoli 5 e 120
Cost. (ex plurimis, C. cost. sentt. nn. 19 e 242 del 1997, n. 503 del
2000; n. 282 del 2002; n. 303 del 2003) e, pertanto,  possono  essere
impiegati,   in   qualita'   di    parametro,    nei    giudizi    di
costituzionalita'. 
    La norma oggetto dell'odierno ricorso prevede che con un  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri siano stabiliti  i  criteri
di  rideterminazione,  a  decorrere  dall'anno  2009,  dei   proventi
spettanti, tra le altre, anche alla Regione Valle  d'Aosta,  compresi
quelli relativi alla compartecipazione ai  tributi  erariali.  A  tal
fine, il coinvolgimento regionale si esaurisce, secondo la previsione
del legislatore, in un mero parere non vincolante espresso  dal  c.d.
Tavolo delle regioni speciali per il federalismo fiscale, «sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano». 
    Ora, considerato  che  l'ordinamento  finanziario  della  Regione
Valle d'Aosta e' disciplinato, come si  e'  visto,  con  legge  dello
Stato adottata in accordo con la Giunta regionale (art. 50, comma  5,
dello statuto), appare del tutto evidente che una  modifica  di  tale
disciplina avrebbe richiesto l'acquisizione di  una  vera  e  propria
intesa con la regione medesima, oltre che per  l'espressa  previsione
degli art. 48-bis e 50 dello statuto, anche in virtu'  del  principio
di leale collaborazione. 
    Com'e'  noto,  per  costante  giurisprudenza  costituzionale,  il
principio di leale collaborazione in materia di  rapporti  finanziari
tra lo Stato e le regioni speciali impone la tecnica dell'accordo (da
ultimo, Corte costituzionale, sent. n. 74 del 2009) la quale  non  si
puo', evidentemente, ritenere rispettata dalla norma impugnata atteso
che, non solo non si prevede un accordo diretto con la Regione  Valle
d'Aosta, ma tanto meno con il citato Tavolo delle regioni speciali  -
del  quale  si  richiede  un  mero  parere  -  o  con  la  Conferenza
permanente, che deve essere solo «sentita». 
    A cio' si aggiunga che  la  modifica  unilateralmente  introdotta
dallo Stato non tiene in alcun conto delle misure e degli  atti  gia'
adottati dalla regione, sulla base di quanto previsto dalla legge  n.
690 del 1981  sulle  quote  di  partecipazione  ai  tributi  erariali
riservate alla Valle d'Aosta. Conseguentemente, la norma impugnata si
pone, altresi', in netto contrasto con il principio di ragionevolezza
il quale vieta che venga leso il legittimo affidamento della  regione
a  che  non  vengano  introdotte,  unilateralmente,   variazioni   di
carattere normativo potenzialmente pregiudizievoli. 
    In effetti, la Regione Valle d'Aosta, in forza della disposizione
impugnata,  si  vedra'  privata  di  una  parte  -  peraltro   ancora
indeterminata - delle quote di compartecipazione che, legittimamente,
le spettano sui tributi erariali, con i conseguenti disequilibri  sul
bilancio regionale che inevitabilmente ne deriveranno. 
3) Violazione, da parte delle norme di cui all'art. 22, commi 2 e  3,
del decreto-legge n. 78 del 2009 del principio di ragionevolezza e di
leale collaborazione. 
    La norma di cui ai  commi  2  e  3  dell'art.  22  determina  una
violazione dei principi  costituzionali  di  ragionevolezza  e  leale
collaborazione.  La   norma   impugnata,   infatti,   nel   prevedere
l'istituzione di un fondo, con dotazione  di  800  milioni  di  euro,
destinato ad interventi nel  settore  sanitario,  alimentato  con  le
economie di spesa derivanti dall'applicazione del decreto-legge n. 39
del 2009, dispone che in sede di stipulazione del Patto per la Salute
vengono definite le somme che le regioni  a  statuto  speciale  e  le
province autonome riversano in entrata al bilancio  dello  Stato.  In
tal modo, il legislatore statale non tiene  conto  della  circostanza
che la Regione Valle d'Aosta provvede al finanziamento  del  Servizio
sanitario regionale con risorse a carico  del  proprio  bilancio,  ai
sensi della legge n. 724 del  1994  e  che,  pertanto,  le  eventuali
economie   di   spesa   derivanti   dall'applicazione   del    citato
decreto-legge  n.  39  del  2009  dovrebbero  essere   destinate   ad
interventi relativi al settore sanitario regionale. 
    I principi di leale collaborazione e di ragionevolezza  impongono
allo  Stato,  come  si  e'   gia'   rilevato,   di   non   introdurre
unilateralmente variazioni, anche di carattere normativo, in grado di
determinare un vulnus al legittimo affidamento, sulla base del  quale
siano stati assunti, dagli altri enti, atti e comportamenti specifici
che,  in  seguito  a  dette  variazioni,   si   rivelino   per   esse
irrimediabilmente   pregiudizievoli.   Nel   caso   di   specie,   in
particolare, non tenendosi conto ne' del finanziamento esclusivamente
regionale  del  Servizio  sanitario  regionale,  ne'  della   mancata
partecipazione della Valle d'Aosta al c.d. Patto della salute, si  e'
imposto alla regione di partecipare  al  finanziamento  del  Servizio
sanitario nazionale. Una siffatta  partecipazione  appare  del  tutto
irragionevole atteso che, gia' dal 1994, ne' lo  Stato  partecipa  al
finanziamento del Servizio sanitario della Regione Valle d'Aosta ne',
corrispondentemente,  quest'ultima  partecipa  al  finanziamento  del
primo. Proprio alla luce di tali  considerazioni  vi  era,  da  parte
dell'odierna ricorrente, un legittimo affidamento a che  le  economie
di spesa derivanti dall'applicazione del decreto-legge n. 39 del 2009
venissero devolute al finanziamento del Servizio sanitario regionale.
Un   tale   affidamento   viene    irragionevolmente,    oltre    che
inaspettatamente,  pregiudicato  dalla  norma  oggetto   dell'odierno
ricorso che, oltretutto, rinvia, per la definizione  delle  somme  da
riversare all'entrata del bilancio  dello  Stato,  alla  stipula  del
Patto per la salute cui la Regione Valle d'Aosta non partecipa. 
    Con la norma impugnata, pertanto, si impone, in  modo  del  tutto
irragionevole, un finanziamento, da parte  della  Valle  d'Aosta,  al
Servizio sanitario nazionale (ma non viceversa)  e  si  individua  la
sede per la quantificazione di tale finanziamento nella stipula di un
Patto cui la regione non partecipa, cosi' ledendo, in modo del  tutto
evidente, i principi di ragionevolezza e di leale collaborazione  tra
lo Stato e le regioni speciali in materia di rapporti finanziari. 
                              P. Q. M. 
    Con riserva di  ulteriormente  argomentare,  chiede  che  codesta
ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento  del  presente  ricorso,
voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale  del  decreto-legge
n. 78 del 1° luglio 2009, convertito con modificazioni dalla legge n.
102 del 3 agosto 2009, limitatamente alle norme di cui agli  articoli
9-bis, comma 5 e 22, commi 2  e  3,  nella  parte  in  cui  risultano
applicabili alla regione Valle d'Aosta  e  quindi  lesive  delle  sue
competenze costituzionalmente garantite, sotto i  profili  e  per  le
ragioni dianzi esposte. 
        Roma, addi' 27 settembre 2009 
                     Prof. avv. Francesco Marini