N. 257 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 febbraio 2005
Ordinanza del 26 febbraio 2005 emessa dal Giudice di pace di San Vito dei Normanni nel procedimento civile promosso da Prodi Maria Teresa contro Regione Puglia ed altri. Agricoltura e zootecnia - Contributo una tantum alle aziende olivicole e viticole del Mezzogiorno colpite dalla siccita' nell'annata agraria 1989-1990, nella misura di due milioni di lire per ettaro e fino a cinquanta milioni di lire ad azienda - Previsione, con legge successiva, dell'erogazione del contributo, da parte degli enti territoriali interessati, fino al limite di due milioni di lire per ettaro e comunque entro i limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 367 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 1991, e nell'ambito della quota destinata a ciascun ente - Irrazionale retroattivita' della norma censurata - Violazione del principio dell'affidamento nella certezza dell'ordinamento giuridico - Lesione del diritto di difesa - Asserita mancanza di copertura finanziaria - Indebita interferenza sul potere giurisdizionale per l'incidenza dell'impugnata normativa sui giudizi in corso - Lesione dell'autonomia finanziaria delle Regioni. - Decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, art. 8-septies, aggiunto dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186. - Costituzione, artt. 3, 24, 81, 101, 102, 104 e 119.(GU n.42 del 21-10-2009 )
IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza, nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 775 del Ruolo generale anno 2004 riservata per la decisione all'udienza del 18 febbraio 2005 tra Prodi Maria Teresa elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Nicola Pepe dal quale e' rappresentata e difesa come da mandato a margine dell'atto di citazione, attore e Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. M. Grimaldi, convenuta e S. Vito Dei Normanni in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. G. Varvaglione, convenuto. Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice conveniva in giudizio la Regione Puglia ed il Comune di S. Vito dei Normanni per sentire ivi condannare chi di dovere al pagamento in proprio favore della somma di € 853,70 oltre interessi quale saldo del contributo di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 31/1991. Esponeva l'attore, in particolare, di essere titolare del diritto di credito istituito dalla predetta legge per i danni subiti a causa della siccita' nella annata agraria 1989/1990 e di vantare il diritto al saldo del contributo una tantum, tenuto conto dell'acconto versato all'attore dal comune a seguito della deliberazione di G.M. n. 816 del 22 settembre 1994 e n. 1004 del 17 novembre 2004. Instaurato il giudizio si costituivano i convenuti i quali contestavano la domanda attorea eccependo la prescrizione del diritto (da parte della Regione Puglia), la carenza della legittimazione passiva e in subordine, nel merito, l'infondatezza della domanda. Introitata la causa per la decisione, il giudice condannava la Regione Puglia al pagamento nei confronti dell'attore del saldo richiesto, unitamente alle spese di lite e rinviava la causa per le controdeduzioni sulla sollevata questione di incostituzionalita' dell'art. 8-septies della legge n. 186/2004. Il giudice rinviava la causa al 18 febbraio 2005 per la precisazione e discussione sulla questione di legittimita' costituzionale. Motivi della decisione L'art. 8-septies della legge n. 186/2004, modificando con efficacia retroattiva l'art. 11, legge n. 31/1991, senz'altro viola gli artt. 81 e 119 Cost. oltre gli artt. 3, 24, 101, 102, 104 Cost. Infatti, la irretroattivita' costituisce un principio generale del nostro Ordinamento (art. 11 Preleggi) e, se pur, non elevato a rango costituzionale, fuori dalla materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.), rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema, garantendo la certezza dei rapporti giuridici (Corte cost. 4 aprile 1990, n. 155). Pertanto, il legislatore puo' emanare norme retroattive, purche' trovino adeguata giustificazione e ragionevolezza e non siano in contrasto con altri valori e diritti protetti costituzionalmente, tali da incidere arbitrariamente su situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti (sent. Cass. 229/1999; Cass. 153 e 6 del 1994; Cass. 283/1993). Si deve, dunque, verificare che la retroattivita' di questa norma risponda ai criteri di giustificazione e ragionevolezza o, al contrario, sia lesiva di posizioni giuridiche precedentemente riconosciute. Come gia' giudicato con altre pronunce in merito alla stessa domanda, va ricordato che dalla legge n. 31/1991 e' dato dedurre che l'erogazione del contributo di cui e' causa non e' subordinata alla discrezionalita' dell'Ente pubblico, che ha il solo potere di verificare l'esistenza dei presupposti per la concessione delle erogazioni. Non puo', quindi, dubitarsi che in favore dei soggetti individuati dall'amministrazione competente spetti un diritto soggettivo perfetto. Diversa, invece, sarebbe stata l'ipotesi in cui il presupposto per la concessione delle erogazioni avesse trovato il suo fondamento in uno specifico provvedimento amministrativo. E' noto, infatti, che in quest'ultima ipotesi il margine di discrezionalita' dell'azione amministrativa e' evidente, dovendo la p.a. realizzare interessi pubblici con gli strumenti che ritiene piu' opportuni. La suprema Corte e' intervenuta con numerose pronunce nelle quali ha conformemente enunciato il principio per il quale le erogazioni corrisposte dagli enti pubblici, in favore delle popolazione colpite da calamita', danno luogo ad una vera e propria situazione di diritto soggettivo, tutte le volte in cui i presupposti normativi siano delineati in modo rigoroso e completo dalla legge istitutiva, e tale e' il caso di specie (v. Cass., sez. un., 9215/1987, 1082/1991, 1004/1993). La normativa di riferimento, rappresentata dalle leggi n. 31/1991 e 590/1981 non lascia, pertanto, alcun margine di discrezionalita' alla p.a., ne' sull'an ne' sul quantum del contributo, essendo a questa demandati, come gia' detto, unicamente compiti di accertamento della ricorrenza in concreto della fattispecie legale (v. Trib. Brindisi, sez. distaccata di Mesagne n. 54/2004). Inoltre, sempre la suprema Corte (Cass. n. 1215/2000) ha confermato che quando la concessione di un contributo a favore di un privato trova la sua fonte in un legge, il destinatario del beneficio risulta sempre titolare di un diritto soggettivo, e pertanto risulta correttamente affermata la giurisdizione del giudice ordinario (v. Cass., ss.uu., 11189\2003). Occorre rilevare che in applicazione dell'art. 8-septies della legge n. 186/2004 che ha sostituito le parole «di lire» con quelle «fino a lire», il comportamento della regione non pare censurabile, avendo concesso, tramite la deliberazione comunale il contributo «fino a lire» duemilioni per ettaro. La regione avrebbe dovuto, dopo l'accertamento del fabbisogno di spesa, chiedere al Ministero una distribuzione della somma di L. 165.095 miliardi tra le diverse tipologie di intervento di cui alla citata legge in modo da coprire l'intera spesa deliberata dai comuni per il contributo in esame. Trattandosi di un diritto soggettivo dei beneficiari al quale la legge istitutiva riconosceva solo lire duemilioni ad ettaro a parziale copertura del danno, la regione avrebbe dovuto, con le somme che le sono state assegnate dallo Stato, pagare le provvidenze di cui all'art. 2, comma 2 e non destinare solo 23 miliardi, come risulta dalla delibera del Consiglio Regionale n. 53 del 9 luglio 1991. Pertanto la regione, per effetto dell'istituto della delega intersoggettiva, non aveva il problema di insufficienza di fondi, atteso il diritto soggettivo dell'interessato alla provvidenza economica. Anche la S.C. si e' espressa sul punto argomentando che l'insufficienza dell'appostamento spesa non puo' comprimere l'entita' del credito maturato nei confronti dell'ente debitore, ma costituisce soltanto intralcio alla prona erogazione. (Cass. 9201/1994, 5181/1995 ed altre). Tuttavia quanto sopra va detto con riferimento alla precedente normativa di cui al il decreto-legge n. 367/1990 convertito poi nella legge n. 31/1991, poiche' la norma non presenta particolari problemi interpretativi, attesa la chiarezza letterale delle espressioni adoperate in ordine alla concessione del contributo una tantum. Non altrettanto puo' dirsi con la introduzione dell'art. 8-septies, legge n. 186/2004. Questo giudice ritiene che nella presente fattispecie il legislatore ha definito interpretativa una disciplina che, invece, ha natura innovativa, avendo di fatto diminuito gli incentivi economici precedentemente concessi con la vecchia legge. Pertanto, si ritiene che l'efficacia retroattiva della norma comporta una lesione dei diritti precedentemente riconosciuti con violazione degli artt. 101, 102 e 104 Cost., nonche' dell'art. 24 Cost., in quanto la riforma della norma, non potendo riguardare nuovi rapporti, ma solo quelli peri quali la Regione Puglia ha riconosciuto l'esistenza del diritto, evidentemente incide sul diritto alla tutela giurisdizionale. Dunque, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8-septies, legge n. 186/2004 non sembra infondata.
P. Q. M. Ritenuto che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8-septies, comma 1 e 2, legge 27 luglio 2004 n. 186, per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. nei termini e per le ragioni innanzi esposte; Dispone la sospensione del procedimento in corso; Ordina la notifica della presente ordinanza ai procuratori delle parti, la comunicazione della stessa al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato; Ordina la trasmissione di questa ordinanza alla Corte costituzionale insieme agli atti del giudizio con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte. Cosi' deciso in San Vito dei Normanni, addi' 23 agosto 2005. Il giudice di pace: Giusti