N. 257 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 febbraio 2005

Ordinanza del 26 febbraio 2005 emessa dal Giudice di pace di San Vito
dei Normanni nel procedimento civile promosso da Prodi  Maria  Teresa
contro Regione Puglia ed altri. 
 
Agricoltura  e  zootecnia  -  Contributo  una  tantum  alle   aziende
  olivicole  e  viticole  del  Mezzogiorno  colpite  dalla   siccita'
  nell'annata agraria 1989-1990, nella misura di due milioni di  lire
  per ettaro e  fino  a  cinquanta  milioni  di  lire  ad  azienda  -
  Previsione, con legge successiva, dell'erogazione  del  contributo,
  da parte degli enti territoriali interessati, fino al limite di due
  milioni  di  lire  per   ettaro   e   comunque   entro   i   limiti
  dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11  del  decreto-legge
  n. 367 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  31
  del 1991, e nell'ambito della quota  destinata  a  ciascun  ente  -
  Irrazionale retroattivita' della norma censurata -  Violazione  del
  principio   dell'affidamento   nella   certezza    dell'ordinamento
  giuridico - Lesione del diritto di difesa -  Asserita  mancanza  di
  copertura  finanziaria   -   Indebita   interferenza   sul   potere
  giurisdizionale  per  l'incidenza  dell'impugnata   normativa   sui
  giudizi  in  corso  -  Lesione  dell'autonomia  finanziaria   delle
  Regioni. 
- Decreto-legge 28 maggio 2004,  n.  136,  art.  8-septies,  aggiunto
  dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186. 
- Costituzione, artt. 3, 24, 81, 101, 102, 104 e 119. 
(GU n.42 del 21-10-2009 )
                         IL GIUDICE DI PACE 
    Ha emesso la seguente ordinanza,  nella  causa  civile  in  primo
grado, iscritta al n. 775 del Ruolo generale anno 2004 riservata  per
la decisione all'udienza del 18 febbraio 2005 tra Prodi Maria  Teresa
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Nicola Pepe  dal
quale e' rappresentata e difesa come da mandato a  margine  dell'atto
di citazione, attore e Regione Puglia in persona del Presidente della
Giunta, legale rappresentante pro  tempore,  rappresentata  e  difesa
dall'avv. M. Grimaldi, convenuta e S. Vito Dei  Normanni  in  persona
del  sindaco  pro  tempore,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.   G.
Varvaglione, convenuto. 
                      Svolgimento del processo 
    Con  atto  di  citazione  ritualmente  notificato  parte  attrice
conveniva in giudizio la Regione Puglia ed il Comune di S.  Vito  dei
Normanni per sentire ivi condannare chi di  dovere  al  pagamento  in
proprio favore della somma di € 853,70 oltre  interessi  quale  saldo
del contributo di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 31/1991. 
    Esponeva l'attore, in particolare, di essere titolare del diritto
di credito istituito dalla predetta legge per i danni subiti a  causa
della siccita' nella annata agraria 1989/1990 e di vantare il diritto
al saldo del contributo una tantum, tenuto conto dell'acconto versato
all'attore dal comune a seguito della deliberazione di  G.M.  n.  816
del 22 settembre 1994 e n. 1004 del 17 novembre 2004. 
    Instaurato il  giudizio  si  costituivano  i  convenuti  i  quali
contestavano la domanda attorea eccependo la prescrizione del diritto
(da parte della Regione  Puglia),  la  carenza  della  legittimazione
passiva e in subordine, nel merito, l'infondatezza della domanda. 
    Introitata la causa per la decisione, il  giudice  condannava  la
Regione Puglia al  pagamento  nei  confronti  dell'attore  del  saldo
richiesto, unitamente alle spese di lite e rinviava la causa  per  le
controdeduzioni  sulla  sollevata  questione  di  incostituzionalita'
dell'art. 8-septies della legge n. 186/2004. Il giudice  rinviava  la
causa al 18 febbraio 2005 per la  precisazione  e  discussione  sulla
questione di legittimita' costituzionale. 
                       Motivi della decisione 
    L'art.  8-septies  della  legge  n.  186/2004,  modificando   con
efficacia retroattiva l'art. 11, legge n. 31/1991,  senz'altro  viola
gli artt. 81 e 119 Cost. oltre gli artt. 3, 24, 101, 102, 104 Cost. 
    Infatti, la irretroattivita' costituisce  un  principio  generale
del nostro Ordinamento (art. 11 Preleggi) e, se pur,  non  elevato  a
rango costituzionale, fuori dalla materia penale  (art.  25,  secondo
comma, Cost.), rappresenta  pur  sempre  una  regola  essenziale  del
sistema, garantendo la certezza dei rapporti giuridici (Corte cost. 4
aprile 1990, n. 155). 
    Pertanto, il legislatore puo' emanare norme retroattive,  purche'
trovino adeguata giustificazione e  ragionevolezza  e  non  siano  in
contrasto con altri valori  e  diritti  protetti  costituzionalmente,
tali da incidere arbitrariamente su situazioni sostanziali  poste  in
essere da leggi precedenti (sent. Cass. 229/1999; Cass. 153 e  6  del
1994; Cass. 283/1993). 
    Si deve, dunque, verificare che la retroattivita' di questa norma
risponda  ai  criteri  di  giustificazione  e  ragionevolezza  o,  al
contrario,  sia  lesiva  di  posizioni   giuridiche   precedentemente
riconosciute. 
    Come gia' giudicato con altre  pronunce  in  merito  alla  stessa
domanda, va ricordato che dalla legge n. 31/1991 e' dato dedurre  che
l'erogazione del contributo di cui e' causa non e'  subordinata  alla
discrezionalita'  dell'Ente  pubblico,  che  ha  il  solo  potere  di
verificare l'esistenza  dei  presupposti  per  la  concessione  delle
erogazioni. Non puo', quindi, dubitarsi che in  favore  dei  soggetti
individuati  dall'amministrazione  competente   spetti   un   diritto
soggettivo perfetto. 
    Diversa, invece, sarebbe stata l'ipotesi in  cui  il  presupposto
per la concessione delle erogazioni avesse trovato il suo  fondamento
in uno specifico provvedimento amministrativo. E' noto, infatti,  che
in quest'ultima ipotesi il margine  di  discrezionalita'  dell'azione
amministrativa e' evidente,  dovendo  la  p.a.  realizzare  interessi
pubblici con gli strumenti che ritiene piu' opportuni. 
    La suprema Corte e' intervenuta con numerose pronunce nelle quali
ha conformemente enunciato il principio per il  quale  le  erogazioni
corrisposte dagli enti pubblici, in favore delle popolazione  colpite
da calamita', danno luogo ad una vera e propria situazione di diritto
soggettivo, tutte le volte  in  cui  i  presupposti  normativi  siano
delineati in modo rigoroso e completo dalla legge istitutiva, e  tale
e' il caso di specie  (v.  Cass.,  sez.  un.,  9215/1987,  1082/1991,
1004/1993). 
    La normativa di riferimento, rappresentata dalle leggi n. 31/1991
e 590/1981 non lascia, pertanto, alcun  margine  di  discrezionalita'
alla p.a., ne' sull'an ne' sul  quantum  del  contributo,  essendo  a
questa demandati, come gia' detto, unicamente compiti di accertamento
della ricorrenza in  concreto  della  fattispecie  legale  (v.  Trib.
Brindisi, sez. distaccata di Mesagne n. 54/2004). 
    Inoltre,  sempre  la  suprema  Corte  (Cass.  n.  1215/2000)   ha
confermato che quando la concessione di un contributo a favore di  un
privato trova la sua fonte in un legge, il destinatario del beneficio
risulta sempre titolare di un diritto soggettivo, e pertanto  risulta
correttamente affermata la giurisdizione del  giudice  ordinario  (v.
Cass., ss.uu., 11189\2003). 
    Occorre rilevare che in applicazione  dell'art.  8-septies  della
legge n. 186/2004 che ha sostituito le parole «di  lire»  con  quelle
«fino a lire», il comportamento della regione non  pare  censurabile,
avendo concesso, tramite  la  deliberazione  comunale  il  contributo
«fino a lire» duemilioni per ettaro. La regione avrebbe dovuto,  dopo
l'accertamento del fabbisogno di spesa,  chiedere  al  Ministero  una
distribuzione della somma di  L.  165.095  miliardi  tra  le  diverse
tipologie di intervento di cui alla citata legge in modo  da  coprire
l'intera spesa deliberata dai comuni  per  il  contributo  in  esame.
Trattandosi di un diritto soggettivo  dei  beneficiari  al  quale  la
legge  istitutiva  riconosceva  solo lire  duemilioni  ad  ettaro   a
parziale copertura del danno, la regione avrebbe dovuto, con le somme
che le sono state assegnate dallo Stato, pagare le provvidenze di cui
all'art. 2, comma 2 e non destinare solo 23  miliardi,  come  risulta
dalla delibera del Consiglio Regionale n. 53 del 9 luglio 1991. 
    Pertanto la  regione,  per  effetto  dell'istituto  della  delega
intersoggettiva, non aveva il problema  di  insufficienza  di  fondi,
atteso  il  diritto  soggettivo  dell'interessato  alla   provvidenza
economica. Anche la S.C. si e' espressa sul  punto  argomentando  che
l'insufficienza dell'appostamento spesa non puo' comprimere l'entita'
del credito maturato nei confronti dell'ente debitore, ma costituisce
soltanto intralcio alla prona erogazione. (Cass. 9201/1994, 5181/1995
ed altre). 
    Tuttavia quanto sopra va detto con  riferimento  alla  precedente
normativa di cui al il decreto-legge n. 367/1990 convertito poi nella
legge n. 31/1991, poiche' la norma non presenta particolari  problemi
interpretativi,  attesa  la  chiarezza  letterale  delle  espressioni
adoperate in ordine alla concessione del contributo una  tantum.  Non
altrettanto puo' dirsi con la introduzione dell'art. 8-septies, legge
n. 186/2004. 
    Questo  giudice  ritiene  che  nella  presente   fattispecie   il
legislatore ha definito interpretativa una disciplina che, invece, ha
natura innovativa, avendo di fatto diminuito gli incentivi  economici
precedentemente concessi con la vecchia legge. 
    Pertanto, si ritiene  che  l'efficacia  retroattiva  della  norma
comporta una lesione dei  diritti  precedentemente  riconosciuti  con
violazione degli artt. 101, 102 e 104  Cost.,  nonche'  dell'art.  24
Cost., in quanto la riforma della norma, non potendo riguardare nuovi
rapporti, ma solo quelli peri quali la Regione Puglia ha riconosciuto
l'esistenza del diritto, evidentemente incide sul diritto alla tutela
giurisdizionale. 
    Dunque, la questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
8-septies, legge n. 186/2004 non sembra infondata. 
                              P. Q. M. 
    Ritenuto che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 23, legge
11 marzo 1953, n. 87; 
    Sollevata la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.
8-septies, comma 1 e 2, legge 27 luglio 2004 n. 186,  per  violazione
degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. nei termini e per le ragioni
innanzi esposte; 
    Dispone la sospensione del procedimento in corso; 
    Ordina la notifica della presente ordinanza ai procuratori  delle
parti, la comunicazione della stessa al Presidente del Consiglio  dei
ministri ed ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato; 
    Ordina  la  trasmissione   di   questa   ordinanza   alla   Corte
costituzionale insieme agli atti del  giudizio  con  la  prova  delle
notificazioni e delle comunicazioni prescritte. 
        Cosi' deciso in San Vito dei Normanni, addi' 23 agosto 2005. 
                     Il giudice di pace: Giusti