N. 71 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 settembre 2009

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 5 ottobre 2009 (della Regione Liguria). 
 
Energia - Delega al Governo in materia nucleare - Principi e  criteri
  direttivi per l'esercizio della  delega  da  parte  del  Governo  -
  Possibilita' di dichiarare i  siti  aree  di  interesse  strategico
  nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione -
  Lamentata  carenza  di  intesa  con  le  Regioni   territorialmente
  interessate,  nonostante  l'incidenza  su  materie  di   competenza
  regionale - Ricorso della Regione Liguria -  Denunciata  violazione
  delle  attribuzioni   regionali   nelle   materie   di   competenza
  concorrente della produzione, trasporto e  distribuzione  nazionale
  dell'energia,  del  governo  del  territorio,  della  tutela  della
  salute, nonche' nelle materie di competenza residuale, lesione  del
  principio di leale collaborazione. 
- Legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 25, comma 2, lett. a). 
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 118, primo comma. 
Energia - Delega al Governo in materia nucleare - Principi e  criteri
  direttivi per l'esercizio della  delega  da  parte  del  Governo  -
  Previsione che la costruzione e  l'esercizio  di  impianti  per  la
  produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa
  in sicurezza dei rifiuti radioattivi o  per  lo  smantellamento  di
  impianti nucleari a fine vita  e  tutte  le  opere  connesse  siano
  soggetti ad autorizzazione  unica  rilasciata  dal  Ministro  dello
  sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con
  il Ministro delle  infrastrutture  e  trasporti,  d'intesa  con  la
  Conferenza  unificata  -  Mancata  previsione  dell'intesa  con  la
  Regione  direttamente  interessata,  in  relazione  ai  profili  di
  localizzazione territoriale  -  Ricorso  della  Regione  Liguria  -
  Denunciata violazione delle attribuzioni regionali nelle materie di
  competenza concorrente della produzione, trasporto e  distribuzione
  nazionale dell'energia, del governo del  territorio,  della  tutela
  della  salute,  nonche'  nelle  materie  di  competenza  residuale,
  lesione del principio di leale collaborazione. 
- Legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 25, comma 2, lett. g). 
- Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto, e 118, primo comma. 
Energia - Misure per la sicurezza  e  il  potenziamento  del  settore
  energetico - Impianti di produzione di energia elettrica alimentati
  con carbon fossile  di  nuova  generazione,  allocati  in  impianti
  industriali  dismessi,  ed  impianti  di  produzione   di   energia
  elettrica a carbon fossile, per i  quali  sia  stato  richiesto  un
  aumento   della   capacita'   produttiva   -   Applicazione   delle
  disposizioni  di  cui  all'articolo  5-bis  del  d.l.  n.   5/2009,
  convertito dalla legge n. 33/2009, che consentono di derogare, alle
  condizioni ivi previste, alle disposizioni  di  legge  nazionali  e
  regionali che prevedono limiti  di  localizzazione  territoriale  -
  Ritenuta  natura  di  norma  derogatoria  al  normale  assetto  dei
  principi di governo del territorio e di  tutela  della  salute  non
  costituente principio fondamentale, nonche' lamentata vanificazione
  del contenuto  dell'intesa  che  la  Regione  e'  chiamata  a  dare
  rispetto all'autorizzazione  dell'impianto  prevista  dall'art.  1,
  comma 2, del d.l. n. 7/2002, convertito dalla legge  n.  55/2002  -
  Ricorso  della  Regione  Liguria  -  Denunciata  violazione   delle
  attribuzioni regionali  nelle  materie  di  competenza  concorrente
  della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia,
  del governo del territorio,  della  tutela  della  salute,  nonche'
  nelle materie di competenza residuale,  lesione  del  principio  di
  leale collaborazione. 
- Legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 27, comma 27. 
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 118, primo comma. 
(GU n.44 del 4-11-2009 )
    Ricorso della Regione Liguria, in persona  del  Presidente  della
Giunta regionale  pro  tempore,  Claudio  Burlando,  autorizzato  con
deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2009, n. 1262 (doc.
1), rappresentata e difesa, come da mandato a  margine  del  presente
atto,  dall'avv.  prof.  Giandomenico  Falcon  di  Padova,  dall'avv.
Barbara Baroli dell'ufficio legale della regione  e  dall'avv.  Luigi
Manzi di  Roma,  con  domicilio  eletto  in  Roma  presso  lo  studio
dell'avv. Manzi, in via Confalonieri, n. 5; 
    Contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,   per   la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge 23  luglio
2009,   n.   99,   recante   Disposizioni   per   lo    sviluppo    e
l'internazionalizzazione  delle  imprese,  nonche'  in   materia   di
energia,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana n. 176, supp. ord. del 31 luglio  2009,  in  relazione  alle
seguenti disposizioni: art. 25, comma 2, lett. a); art. 25, comma  2,
lett. g); art. 27, comma 27,  per  violazione  dell'art.  117,  commi
secondo e terzo, della  Costituzione;  dell'art.  118,  primo  comma,
della Costituzione; del principio di leale  collaborazione,  sotto  i
profili e per i motivi di seguito indicati. 
                              F a t t o 
    La legge 23 luglio 2009, n. 99, Disposizioni per  lo  sviluppo  e
l'internazionalizzazione  delle  imprese,  nonche'  in   materia   di
energia, contiene in primo luogo - come e' ben noto - la fondamentale
decisione assunta  dal  Parlamento  di  tornare  a  produrre  energia
nucleare nel territorio italiano. 
    La Regione Liguria prende atto di questa scelta, che compete agli
organi  rappresentativi  della  comunita'  nazionale,  pur   con   il
rammarico che la mancata riforma delle strutture parlamentari e prima
ancora  l'omessa  attivazione  della  partecipazione  regionale  alla
Commissione parlamentare  per  le  questioni  regionali  non  abbiano
consentito alle Regioni di  prendere  parte  a  questa  scelta  nelle
corrette sedi legislative. 
    Fuori discussione in  questa  sede  la  scelta  di  base,  rimane
tuttavia la necessita' di salvaguardare lo specifico ruolo sia  delle
Regioni, in quanto titolari costituzionali della potesta' legislativa
nelle materie di cui all'art. 117, terzo comma,  della  Costituzione,
ed  in  particolare  in  materia  di  governo  del   territorio,   di
produzione, trasporto e distribuzione  nazionale  dell'energia  e  di
tutela della salute, nonche' nelle altre materie nelle quali non  sia
prevista  la  potesta'  legislativa  statale,  ai   sensi   dell'art.
117, quarto comma, della  Costituzione.  Tale  specifico  ruolo  deve
essere salvaguardato  con  riferimento  sia  alle  regioni  nel  loro
insieme, sia alle regioni  che  siano  poi  direttamente  interessate
dagli insediamenti delle centrali. 
    Viene particolarmente in considerazione l'art. 25 della legge  in
questione, che contiene la Delega al  Governo  in  materia  nucleare.
Esso prevede un ruolo della Conferenza unificata di  cui  all'art.  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in primo luogo  (comma
1) nella procedura di emanazione dei  decreti  legislativi  delegati:
tale Conferenza, infatti, deve essere «sentita». Anche tale modalita'
non rappresenta adeguatamente  le  istanze  di  partecipazione  delle
regioni alle scelte generali, e tuttavia,  nel  vigente  assetto  dei
poteri legislativi nazionali, la ricorrente regione non censura  tale
disposizione. 
    Sempre alla Conferenza unificata l'art. 25, comma 2, riconosce un
potere di «intesa» nella procedura  di  rilascio  dell'autorizzazione
unica relativa ad impianti nucleari (lett. g). 
    Rimangono invece assenti, tra  i  principi  e  criteri  direttivi
posti  dalla  legge  di  delega,  disposizioni  che  garantiscano  la
salvaguardia dei compiti e dei poteri costituzionali  delle  regioni,
la' dove esse siano singolarmente e direttamente interessate  da  uno
specifico impianto nucleare. 
    Cio' vale in primo luogo in relazione all'art. 25, comma secondo,
lett. a), ai sensi del quale i decreti legislativi dovranno contenere
la «previsione della  possibilita'  di  dichiarare  i  siti  aree  di
interesse  strategico  nazionale,  soggette  a  speciali   forme   di
vigilanza e di protezione». 
    La Regione Liguria contesta tale disposizione, per i  motivi  che
saranno di seguito esposti, in quanto  essa  non  prevede  che  sulla
individuazione  e  definizione  dei  siti  di  interesse   strategico
nazionale sia prevista l'intesa della regione interessata. 
    Inoltre, lo stesso art. 25, comma 2, lett, g), che pure riconosce
alla Conferenza unificata un potere di «intesa»  nella  procedura  di
rilascio dell'autorizzazione unica relativa ad impianti nucleari, non
riconosce lo stesso potere alla regione direttamente interessata,  in
relazione  ai  profili  di  localizzazione   territoriale.   Di   qui
l'ulteriore e fondamentale impugnazione di  tale  disposizione  sotto
questo profilo. 
    Oltre alle disposizioni sopra illustrate relative alla produzione
dell'energia mediante centrali nucleari, la  legge  n.  99  del  2009
contiene anche altre Misure per la sicurezza e il  potenziamento  del
settore energetico, secondo quanto recita la rubrica dell'art. 27. 
    Interessa qui in particolare il comma 27, il  quale  applica  ora
«le disposizioni di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33», agli «impianti di produzione di energia elettrica  alimentati
con carbon fossile di nuova  generazione,  se  allocati  in  impianti
industriali dismessi, nonche' agli impianti di produzione di  energia
elettrica a carbon fossile, qualora sia stato  richiesto  un  aumento
della capacita' produttiva». 
    Poiche' l'art. 5-bis richiamato dispone che per  le  centrali  da
esso individuate (ma  ora  innovate  dalla  nuova  disposizione)  «si
procede in deroga alle vigenti  disposizioni  di  legge  nazionali  e
regionali  che  prevedono  limiti  di  localizzazione   territoriale,
purche' la riconversione assicuri l'abbattimento delle loro emissioni
di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti  per  i  grandi
impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della  parte  II
dell'allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152», il combinato delle due disposizioni produce  il  venir  meno
sia dei vincoli previsti dalla legislazione statale,  sia  di  quelli
previsti dalla normativa regionale. 
    Infatti la Regione Liguria ha esercitato  le  proprie  competenze
con la legge regionale 29 maggio 2007, n. 22, recate Norme in materia
di energia. Tale  legge  tra  l'altro  prevede  la  competenza  della
regione a stabilire criteri  per  la  localizzazione  degli  impianti
(art. 2), stabilisce il sistema della programmazione e pianificazione
regionale in materia di energia (art. 3) prevedendo  la  stipulazione
di accordi con i gestori degli  impianti  di  produzione  di  energia
elettrica per  finalita'  di  raggiungimento  di  livelli  minimi  di
efficienza energetica (art. 6). 
    Inoltre, nella Regione Liguria e'  vigente  il  Piano  Energetico
Ambientale  Regionale  (PEAR),  approvato  con  d.C.R.   n.   43/2003
(consultabile   sul   sito   www.bur.liguriainrete.it -   Ricerca   e
consultazione testi), pubblicata nel s.o. n. 5 del 4  febbraio  2004,
ed e' stato aggiornato con d.C.R. n. 3/2009, pubbl. in B.U.R.L. parte
II n. 10/2009. 
    A sua volta il Piano di  risanamento  della  qualita'  dell'aria,
redatto sulla base di standard sanitari statali, e'  stato  approvato
con d.C.R. n. 4 /2006, pubbl. in B.U.R.L. n.  13,  parte  II  del  29
marzo 2006. Con tali due piani la regione ha tra l'altro  individuato
le aree ove non possono trovare collocazione impianti  di  produzione
dell'energia elettrica. In particolare, il Piano  Aria  individua  le
aree urbane con fonti emittenti miste ove, in caso di superamento del
limite di accettabilita' della qualita' dell'aria, non possono essere
ubicati nuovi impianti. 
    La  Regione  Liguria  possiede  tre  centrali  termoelettriche  a
carbone (La Spezia, Vado Ligure e Genova) per un totale di 1500 MW  e
siti dismessi, di cui tre di interesse nazionale in via di bonifica o
bonificati. 
    Su tale base, la ricorrente regione ritiene che  la  disposizione
di cui all'art. 27,  comma  27,  della  legge  n.  99  del  2009  sia
illegittima, in quanto essa non costituisce un principio fondamentale
della  materia,  al  cui  rispetto  la  legislazione  regionale   sia
costituzionalmente tenuta, ma una norma derogatoria  che  compromette
quei  valori  di  ordine  territoriale,  di  tutela   della   salute,
ambientali, turistici, ecc., alla quale sia la  potesta'  legislativa
statale che quella regionale sono preordinate. Inoltre,  essa  svuota
di contenuto l'intesa che la regione  e'  chiamata  a  dare  rispetto
all'autorizzazione dell'impianto, prevista dall'art. 1, comma 2,  del
decreto-legge 7 febbraio 2002,  n.  7  (recante  Misure  urgenti  per
garantire la sicurezza del sistema elettrico  nazionale),  convertito
in legge 9 aprile 2002, n. 55. 
    Le impugnate disposizioni si  rivelano  dunque  ad  avviso  della
ricorrente regione costituzionalmente  illegittime  per  le  seguenti
ragioni di 
                            D i r i t t o 
1) Illegittimita' costituzionale dell"art. 25, comma 2, lett. g). 
    L'art. 25, comma secondo, lett. g), pone come criterio  direttivo
della delega che il legislatore delegato preveda «che la  costruzione
e l'esercizio di impianti per  la  produzione  di  energia  elettrica
nucleare e  di  impianti  per  la  messa  in  sicurezza  dei  rifiuti
radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine  vita
e tutte le opere connesse siano considerati attivita'  di  preminente
interesse statale e, come  tali,  soggette  ad  autorizzazione  unica
rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa  intesa  con
la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo  28
agosto 1997, n. 281, e  successive  modificazioni,  con  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti». 
    Come risulta dal testo, e' previsto  che  l'autorizzazione  unica
(che - a termini del principio stabilito con la successiva lettera h)
- «sostituisce  ogni  provvedimento  amministrativo,  autorizzazione,
concessione,  licenza,  nulla  osta,   atto   di   assenso   e   atto
amministrativo, comunque denominati», ad eccezione delle procedure di
valutazione  di  impatto  ambientale  e  di  valutazione   ambientale
strategica), sia assunta con l'intesa della Conferenza unificata. 
    Tuttavia, tale previsione si rivela ugualmente illegittima  nella
parte in cui essa non pone il principio - ad avviso della  ricorrente
regione   costituzionalmente   dovuto   -   secondo   il   quale   la
localizzazione dell'impianto, con le sue determinate caratteristiche,
richiede altresi' l'intesa della Regione nel  cui  ambito  esso  deve
essere realizzato. 
    Premesso che e' pacifico che il coinvolgimento  della  Conferenza
non puo' essere ritenuto equivalente o sostitutivo  di  quello  della
regione interessata (evidentemente diverso, infatti,  e'  il  tipo  e
l'ambito degli interessi che  nelle  due  sedi  sono  esaminati),  la
necessita' del consenso di questa in relazione alla localizzazione di
grandi  opere,  la  cui  realizzazione  imprima  al  territorio   una
caratterizzazione tanto  forte  da  incidere  sulla  sua  complessiva
destinazione e su tutti gli  interessi  che  in  esso  insistono,  e'
implicita nel sistema di applicazione del principio di sussidiarieta'
sin  dalla  sentenza  fondante  n.  303   del   2003,   nella   quale
espressamente si afferma che «per giudicare se una legge statale  che
occupi questo spazio sia invasiva delle attribuzioni regionali o  non
costituisca invece applicazione  dei  principi  di  sussidiarieta'  e
adeguatezza diviene elemento valutativo essenziale la  previsione  di
un'intesa fra lo Stato e  le  regioni  interessate,  alla  quale  sia
subordinata l'operativita' della disciplina» (punto 4.1 in  diritto):
ed e' esattamente questo  valore  che  nella  stessa  sentenza  viene
attribuito all'intesa regionale rispetto  al  Programma  delle  opere
strategiche approvato dal CIPE in base alla legge n. 443 del 2001. 
    Questo principio e' stato  ribadito  proprio  in  relazione  alla
materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia
elettrica» dalla gia' ricordata sentenza n. 6 del 2004,  nella  quale
la legittimita' costituzionale della normativa statale  impugnata  e'
stata  affermata   proprio   in   ragione   della   circostanza   che
«l'autorizzazione ministeriale per il singolo impianto "e' rilasciata
a  seguito  di  un  procedimento  unico,  al  quale  partecipano   le
amministrazioni statali e locali interessate, svolto nel rispetto dei
principi di semplificazione e con le modalita' di cui  alla  legge  7
agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,  d'intesa  con  la
regione interessata''» (punto 7 in diritto). Ed in  questa  occasione
la Corte ha sottolineato che si deve trattare di «un'intesa "forte'',
nel senso che il  suo  mancato  raggiungimento  costituisce  ostacolo
insuperabile alla conclusione del procedimento - come, del resto,  ha
riconosciuto  anche  l'Avvocatura   dello   Stato -   a   causa   del
particolarissimo impatto che una struttura produttiva di questo  tipo
ha su tutta una serie di funzioni regionali relative al  governo  del
territorio, alla tutela della salute, alla  valorizzazione  dei  beni
culturali ed ambientali, al turismo, etc.». 
    Particolare importanza riveste poi  la  sentenza  n.  62/05,  che
riguarda la questione dello stoccaggio dei rifiuti nucleari (e dunque
un oggetto vicino a quello della presente controversia). 
    Tale sentenza in primo luogo ribadisce che, quando gli interventi
necessari realizzati dallo Stato in vista  di  interessi  unitari  di
tutela ambientale «concernono l'uso del territorio, e in  particolare
la realizzazione di opere e di insediamenti atti  a  condizionare  in
modo rilevante lo stato e lo sviluppo di singole  aree,  l'intreccio,
da un lato, con la competenza regionale  concorrente  in  materia  di
governo del territorio, oltre che  con  altre  competenze  regionali,
dall'altro lato con gli interessi  delle  popolazioni  insediate  nei
rispettivi  territori,  impone  che  siano  adottate   modalita'   di
attuazione degli  interventi  medesimi  che  coinvolgano,  attraverso
opportune forme di collaborazione, le Regioni sul cui territorio  gli
interventi sono destinati a realizzarsi (cfr.  sentenza  n.  303  del
2003)» (punto 16 in diritto). 
    Di seguito la sentenza rileva che nel  caso  era  stata  prevista
sulla individuazione del sito l'intesa con la Conferenza unificata, e
valuta  come  corretta  questa  previsione.  Essa  tuttavia  prosegue
Osservando, che «quando pero', una  volta  individuato  il  sito,  si
debba   provvedere   alla   sua   "validazione'',   alla    specifica
localizzazione  e  alla  realizzazione   dell'impianto,   l'interesse
territoriale da prendere  in  considerazione  e  a  cui  deve  essere
offerta, sul piano costituzionale, adeguata tutela, e'  quello  della
regione nel cui territorio l'opera e' destinata ad essere ubicata», e
che  «non  basterebbe   piu',   a   questo   livello,   il   semplice
coinvolgimento della Conferenza unificata, il cui intervento non puo'
sostituire  quello,  costituzionalmente  necessario,  della   singola
regione interessata» (punto 17 in diritto). 
    Il principio della necessaria intesa con la  regione  interessata
viene ulteriormente ribadito con la sentenza  n.  383  del  2005,  in
relazione  alla   individuazione   delle   infrastrutture   e   degli
insediamenti strategici, ove pure si afferma la necessita' «che anche
tale individuazione sia effettuata  d'intesa  con  le  regioni  e  le
province autonome interessate» (punto 25 in diritto). 
    Ad avviso della ricorrente regione la denunciata  illegittimita',
consistente nella mancata  indicazione  quale  principio  e  criterio
direttivo della necessita' dell'intesa con la regione interessata  in
relazione alla localizzazione della centrale, non viene meno  per  il
fatto che la successiva lett. h) prevede che «l'autorizzazione  unica
sia  rilasciata  a  seguito  di  un  procedimento  unico   al   quale
partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel  rispetto  dei
principi di semplificazione e con le modalita' di cui  alla  legge  7
agosto 1990, n. 241». 
    A  parte   la   genericita'   dell'espressione   «amministrazioni
interessate», e pur dando per scontato che tra esse vadano incluse le
regioni,  l'istituto  dell'intesa  implica  uno  specifico   rapporto
bilaterale tra lo Stato e la regione interessata, costituito  da  una
altrettanto specifica trattativa tra due parti, ed  assistito  da  un
dovere particolare di attenzione e di reciproca collaborazione. 
    Tale rapporto speciale non puo' essere diluito e confuso  in  una
generica  partecipazione  al  procedimento   quale   «amministrazione
interessata», ed e'  dunque  del  tutto  insufficiente  il  principio
espresso da tale lett. h). Cio' anche se - a termini della  legge  n.
241 del 1990 - il  dissenso  espresso  dalla  regione  conduca  (come
previsto dall'art. 14-quater, comma  3-bis  di  tale  legge)  ad  una
determinazione sostitutiva rimessa alla Conferenza Stato-regioni - se
il dissenso verte tra un'amministrazione statale e  una  regionale  o
tra amministrazioni regionali - o alla Conferenza unificata, in  caso
di dissenso tra una regione o provincia autonoma e  un  ente  locale,
per terminare nella competenza ultima del Consiglio dei ministri  ove
il dissenso non risulti con tali mezzi superato. 
    La necessita'  del  rapporto  specifico  di  intesa  quanto  alla
localizzazione  delle  centrali  non  rimane   dunque   adeguatamente
sostituito dalla sia pur qualificata partecipazione al procedimento. 
    Del resto, tale specificita' - ed insieme una  possibile  diversa
soluzione - e' bene dimostrata, all'interno della  stessa  legge  qui
impugnata, dal nuovo  testo  dell'art.  1-sexies,  comma  4-bis,  del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (convertito, con  modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290), introdotto  ora  dall'art.  27,
comma 24 della legge n. 99 del 2009. 
    Tale comma 4-bis, nel suo testo  originario,  era  stato  appunto
dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza  di  codesta
Corte costituzionale n.  383  del  2005,  sopra  citata  (come  sopra
ricordato, esso prevedeva un «potere sostitutivo» statale in caso  di
mancata intesa con  la  regione  interessata).  Ora,  in  sostanziale
esecuzione della sentenza n. 383, il nuovo comma  4-bis  del  decreto
dispone (per quanto qui interessa) come segue: 
        «In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione  o
le regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione,  entro  i
novanta giorni successivi al termine di cui al comma 3,  si  provvede
al rilascio della stessa previa intesa da concludere in  un  apposito
comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati, in modo
da  assicurare  una  composizione  paritaria,   rispettivamente   dai
Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti e  dalla
regione o dalle regioni interessate. Ove non si pervenga ancora  alla
definizione  dell'intesa,  entro  i  sessanta  giorni  successivi  al
termine di cui al primo periodo, si provvede  all'autorizzazione  con
decreto del Presidente della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
Consiglio  dei  ministri,  integrato  con   la   partecipazione   del
presidente della regione o delle regioni interessate, su proposta del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti». 
    Dunque, e' la stessa legge statale, guidata in questo caso  dalla
giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte costituzionale, ad indicare la
via idonea a preservare i caratteri specifici dell'intesa  e  la  sua
peculiare rilevanza  anche  la'  dove  -  per  le  esigenze  unitarie
codificate nel principio di sussidiarieta' - alla regione interessata
non possa spettare la parola definitivamente finale. 
    Di   qui   l'illegittimita'   costituzionale   della    impugnata
disposizione, nella parte in cui  non  prevede  che  l'autorizzazione
unica  debba  essere  rilasciata  previa  intesa   con   la   Regione
interessata. 
2) Illegittimita' costituzionale dell"art. 25, comma 2, lett. a) 
    L'art. 25, comma secondo, lett. a), pone come criterio  direttivo
della delega la «previsione della possibilita' di dichiarare  i  siti
aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme  di
vigilanza e di protezione». 
    La regione non contesta, ovviamente, la  necessita'  che  i  siti
delle centrali nucleari siano soggetti a speciali forme di  vigilanza
e protezione. Ritiene invece di dovere  essere  coinvolta  sia  nella
esatta individuazione dell'area da  qualificare  come  «di  interesse
strategico nazionale», sia nella stessa individuazione delle forme di
vigilanza e protezione. 
    Cio' nell'ipotesi che non  si  tratti  qui  semplicemente  di  un
problema di  ordine  pubblico,  ma  che  la  qualifica  in  questione
conferisca ad aree non necessariamente coincidenti con  quella  della
centrale  nucleare  strettamente  intesa  uno   status   territoriale
speciale, comportante uno specifico regime dell'attivita' urbanistica
ed edilizia, intrecciandosi cosi' con  la  materia  del  governo  del
territorio e con tutti  gli  interessi  inerenti  a  tale  vastissima
materia. 
    Per quanto  qui  risulta,  la  qualificazione  di  aree  come  di
interesse strategico nazionale ha nella  legislazione  un  precedente
specifico nell'art. 2, comma 4 del decreto-legge 23 maggio  2008,  n.
90 (convertito in legge n. 123 del 2008 e modificato dall'art.  2-bis
della legge n. 210 del 2008), secondo il quale «i siti, le  aree,  le
sedi degli uffici e gli impianti comunque connessi  all'attivita'  di
gestione dei  rifiuti  costituiscono  aree  di  interesse  strategico
nazionale, per le quali  il  Sottosegretario  di  Stato  provvede  ad
individuare le occorrenti misure, anche di  carattere  straordinario,
di salvaguardia e di tutela per assicurare  l'assoluta  protezione  e
l'efficace gestione». 
    La ricorrente regione ritiene che - nel quadro sopra delineato  -
debba essere stabilito come vincolo costituzionale nella stessa legge
di delega che all'individuazione dell'area e delle relative misure di
protezione debba procedersi d'intesa con  la  regione  o  le  regioni
direttamente interessate, per le stesse ragioni per le quali l'intesa
risulta necessaria - come sopra esposto - in  relazione  alla  stessa
localizzazione della centrale. 
    Ne risulta dunque - nella indicata prospettiva - l'illegittimita'
costituzionale dell'impugnata disposizione, in quanto non prevede  il
necessario coinvolgimento delle regioni interessate. 
3) Illegittimita' costituzionale dell"art. 27, comma 27. 
    L'art. 27, composto da ben 47 commi, contiene diverse Misure  per
la sicurezza e il potenziamento del settore energetico. 
    Al comma 27 esso dispone che  «agli  impianti  di  produzione  di
energia elettrica alimentati con carbon fossile di nuova generazione,
se allocati in impianti industriali dismessi, nonche'  agli  impianti
di produzione di energia elettrica  a  carbon  fossile,  qualora  sia
stato richiesto un aumento della capacita' produttiva, si  applicano,
alle condizioni ivi previste, le disposizioni di cui  all'art.  5-bis
del  decreto-legge  10  febbraio  2009,   n.   5,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33». 
    A sua volta, l'art. 5-bis richiamato, intitolato Riconversione di
impianti di produzione di energia elettrica,  dispone  al  suo  unico
comma che «per la  riconversione  degli  impianti  di  produzione  di
energia elettrica alimentati ad olio combustibile in  esercizio  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, al fine di consentirne l'alimentazione  a  carbone  o  altro
combustibile solido, si procede in deroga alle  vigenti  disposizioni
di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione
territoriale, purche' la riconversione assicuri l'abbattimento  delle
loro emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti  previsti
per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni  1,  4  e  5
della parte II dell'allegato II alla parte V del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152». Dispone altresi' che  tale  disposizione  «si
applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto». 
    In definitiva, il risultato della nuova disposizione, comprensiva
della parte  che  essa  «riprende»  dalla  precedente,  e'  che  alle
centrali  a  carbon  fossile  non  vi  sarebbero   piu'   limiti   di
localizzazione: ne' per quelli di «nuova generazione» (se allocati in
impianti industriali dismessi), ne' per quelli  esistenti  (anche  di
vecchia generazione), per i quali sia stato richiesto un  aumento  di
potenza, alla sola condizione dell'abbattimento delle  emissioni  del
50 per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti. 
    Ad  avviso  della  ricorrente  regione,  lo  sganciamento   della
localizzazione o dell'espansione di impianti in ogni  modo  altamente
inquinanti  come  le  centrali  a  carbone   da   ogni   vincolo   di
localizzazione viola la potesta' legislativa regionale in materia  di
governo del territorio e di tutela della salute, oltre che quella  in
materia di produzione dell'energia. 
    In  effetti,  tale  disposizione  non   contiene   un   principio
fondamentale, ma e' al contrario una  norma  derogatoria  al  normale
assetto dei principi di governo del  territorio  e  di  tutela  della
salute. Il carattere derogatorio della disposizione si  evince  dalla
sua  stessa  formulazione  («si  procede  in  deroga   alle   vigenti
disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono  limiti  di
localizzazione territoriale»). 
    La compromissione delle potesta'  legislativa  ed  amministrativa
regionale nelle indicate materie  -  chiamata  dalla  Costituzione  a
muoversi in un quadro di principi fondamentali, e non sulla  base  di
norme derogatorie sconnesse da  ogni  sistema  di  tutela  -  sarebbe
ancora piu' grave ove la disposizione  impugnata  dovesse  intendersi
nel senso che la regione, in sede di  rilascio  dell'intesa  prevista
dall'art. 1, comma  2,  del  decreto-legge  7  febbraio  2002,  n.  7
(recante «Misure urgenti  per  garantire  la  sicurezza  del  sistema
elettrico nazionale», convertito in legge 9 aprile 2002, n. 55),  non
puo' far valere ad eventuale motivazione del proprio diniego  ragioni
attinenti  alla  tutela  di  un  corretto  assetto  territoriale,   a
protezione degli interessi ad una ordinata convivenza  delle  persone
in un ambiente salubre e preservato. 
    Ove cosi' fosse,  infatti,  la  prevista  intesa,  pur  rimanendo
formalmente richiesta, finirebbe per perdere oggetto  e  consistenza,
dal momento che attraverso di essa la regione non potrebbe far valere
gli interessi che e' chiamata dalla  Costituzione  a  tutelare.  Cio'
appare  tanto  piu'  lesivo  delle  competenze  costituzionali  della
regione in quanto codesta stessa Corte costituzionale,  nel  valutare
la legittimita' costituzionale dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto
legge n. 7 del 2002 ora citato, ha espressamente sancito che l'intesa
in esso prevista «va considerata come un'intesa "forte'',  nel  senso
che il suo mancato raggiungimento costituisce  ostacolo  insuperabile
alla conclusione del procedimento - come, del resto, ha  riconosciuto
anche l'Avvocatura dello Stato - a causa del particolarissimo impatto
che una struttura produttiva di questo tipo ha su tutta una serie  di
funzioni regionali relative al governo del  territorio,  alla  tutela
della salute, alla valorizzazione dei beni culturali  ed  ambientali,
al turismo, etc.». 
    Ove dunque  tutti  tali  interessi  dovessero  considerarsi  come
«limiti di localizzazione territoriale» che la regione non puo'  piu'
far valere, verrebbe meno con cio' il principio  stesso  dell'intesa:
il  quale  -  a  termini  della  stessa  sentenza  ora  ricordata   -
costituisce poi il fondamento che legittima in forza,  del  principio
di   sussidiarieta'   l'assunzione   di   funzioni   legislative   ed
amministrative statali, oltre al ruolo  riconosciuto  al  legislatore
statale  dall'art.  117,  terzo  comma,  nelle  materie  di  potesta'
legislativa regionale, concorrente con quella statale. 
    Ne   risulta   dunque   l'illegittimita'   costituzionale   della
disposizione impugnata in quanto essa non  costituisce  un  principio
fondamentale della materia ma una norma derogatoria  che  compromette
quei  valori  di  ordine  territoriale,  di  tutela   della   salute,
ambientali, turistici, ecc., alla quale sia la  potesta'  legislativa
statale che quella regionale  sono  preordinate  ed  in  quanto  essa
svuota di contenuto l'intesa  che  la  regione  e'  chiamata  a  dare
rispetto all'autorizzazione dell'impianto. 
                              P. Q. M. 
    La Regione Liguria, come sopra  rappresentata  e  difesa,  chiede
voglia codesta ecc.ma Corte  costituzionale  accogliere  il  presente
ricorso, dichiarando l'illegittimita' costituzionale delle  impugnate
disposizioni, sotto i profili e per i motivi sopra indicati. 
        Padova-Genova-Roma, addi' 28 settembre 2009 
Prof. Avv. Giandomenico Falcon - Avv. Barbara  Baroli  -  Avv.  Luigi
                                Manzi