N. 72 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 ottobre 2009
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 ottobre 2009 (della Regione Puglia). Energia - Delega al Governo in materia nucleare - Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega da parte del Governo - Previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata - Ritenuta inadeguatezza del livello di coinvolgimento delle Regioni e omesso coinvolgimento della Regione interessata in relazione alla localizzazione degli impianti - Lamentato esautoramento della Regione, titolare di poteri legislativi concorrenti nelle materie di ambiente e governo del territorio, dalle correlate funzioni amministrative - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata violazione delle attribuzioni regionali concorrenti nelle materie di ambiente e governo del territorio, lesione del principio di leale collaborazione e sussidiarieta'. - Legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 25, comma 2, lett. g). - Costituzione, artt. 117, comma terzo, 118, primo comma, e 120.(GU n.44 del 4-11-2009 )
Ricorso della Regione Puglia (P.IVA:80017210727), in persona del suo presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Liberti, in virtu' di deliberazione di Giunta regionale n. 1754 del 23 settembre 2009 nonche' di procura speciale a margine del presente atto, elettivamente domiciliata in Roma presso la Delegazione Regione Puglia, via Barberini, 36; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato in Roma, in via dei Portoghesi, 12, per l'impugnazione della legge n. 99 del 23 luglio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009, supplemento ordinario n. 136, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia» con particolare riferimento all'art. 25, comma 2, lett. g), per violazione del Titolo V della Costituzione e dei principi di leale cooperazione e sussidiarieta'. L'art. 25 della legge n. 99 del 23 luglio 2009, rubricato «Delega al Governo in materia nucleare», al primo comma enuncia che, con tale legge, il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi di riassetto normativo, recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e realizzare in favore delle popolazioni interessate. Al secondo comma enuncia i principi e i criteri direttivi da rispettarsi nell'esercizio della delega di cui al primo comma, compresi dalle lettere da a) a q). La lett. g) prevede il seguente principio e criterio direttivo: «previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleare a fine vita e tutte le opere connesse siano considerati attivita' di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art.8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;». La Regione Puglia dubita della legittimita' costituzionale di tale norma per il seguente M o t i v o In relazione agli artt. 117, 118 e 120 del Titolo V della Costituzione (novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in ordine ai poteri concorrenti delle regioni in materia di ambiente e governo del territorio nonche' al rispetto del principio di leale collaborazione e di sussidiarieta'. La delega al Governo in materia nucleare, prevista dalla legge n. 99/2009, contrasta con quanto stabilito dal Titolo V della Costituzione in ordine ai poteri concorrenti delle regioni in materia di ambiente e governo del territorio nonche' al rispetto dei principi di leale collaborazione e sussidiarieta' in quanto consente al Governo di poter procedere alla costruzione e all'esercizio degli impianti previa sola intesa con la Conferenza unificata, a cui partecipano bensi' le regioni e gli enti locali ma con un parere non vincolante. Per la localizzazione degli impianti, poi, e' escluso ogni tipo di coinvolgimento della regione, la cui competenza rimarrebbe esclusivamente in capo al Governo. La difesa della Regione Puglia intende dimostrare la fondatezza dell'odierno ricorso in considerazione del fatto che nelle materie nelle quali le regioni esercitano il potere legislativo concorrente, le regioni stesse non possono essere esautorate dalla correlata funzione amministrativa. In ragione di quanto affermato, corre l'obbligo di puntualizzare che la legge costituzionale n. 3 del 2001, nel riformare il Titolo V della Parte II della Costituzione, ha apportato una profonda modifica dell'assetto dei rapporti tra Stato, regioni ed autonomie locali, anche con specifico riferimento alla tutela dell'ambiente, la quale per la prima volta compare in termini espliciti nel testo costituzionale (art.117, secondo comma, lett. s). Con il d.lgs. n. 152/2006 e' stato introdotto il codice dell'ambiente, modificato dai decreti legislativi n. 284/2006, n. 152/2006 e, da ultimo, dal n. 4/2008. Quest'ultimo ha introdotto principi di grande rilevo, tra cui i «Principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione», codificati nell'art. 3-quinques, gia' applicati dal legislatore costituente nell'art. 120, comma 2, ultima parte, allo scopo di delimitare e prefissare i criteri regolativi delle competenze legislative ed amministrative dei singoli soggetti legittimati ad intervenire, con proprie norme o provvedimenti, nella disciplina giuridica dell'ambiente al fine di rendere la loro produzione sinergica, sistematica e non confliggente. Secondo la nozione tradizionale, il principio di sussidiarieta' postulava la prossimita' tra il bene amministrato e l'ente amministratore che giustificava l'intervento di quest'ultimo. La differente considerazione dell'ambiente e dell'ecosistema, quali beni sistemici, non scomponibili, multidimensionali, spazialmente e strutturalmente «diffusi» ha portato ad una nuova chiave di lettura del principio di sussidiarieta' di cui all'art. 3-quinques del nuovo codice dell'ambiente a cui deve ispirarsi la normativa sia statale che regionale in materia ambientale. Tale rivisitazione consente alle regioni di esercitare le proprie funzioni normative ed amministrative non gia' solo in ragione della massima vicinitas tra bene protetto e livello territoriale ma in vista del perseguimento del maggiore grado di protezione della salute e quindi dell'ambiente e del territorio. Al principio di sussidiarieta' si ricollega il principio di adeguatezza teso a sua volta a garantire l'applicazione congiunta dei criteri di prossimita' del bene e dell'efficacia ed efficienza di un'adeguata tutela. Il principio di leale collaborazione, nella moderna accezione, cioe' dell'atteggiamento permanente da doversi tenere da parte di tutti i livelli territoriali coinvolti, fa si' che la scelta di governo presso il quale allocare la funzione decisoria, sia normativa che amministrativa, non possa essere in alcun modo disancorata dall'esistenza di competenze necessariamente intersecate trai differenti livelli territoriali di governo nonche' dallo sviluppo di un iter procedimentale diretto a raggiungere appositi accordi ed intese tra le parti coinvolte nell'esercizio di tali competenze composte. E' in ragione dell'operativita' del principio di leale collaborazione che il legislatore ha inteso prevenire i potenziali conflitti di attribuzione, garantendo il contemperamento degli interessi a livello statale e territoriale in vista di una garanzia equilibrata delle ragioni dell'autonomia locale e di quelle dell'unita' nazionale. Codesta Corte, infatti, nella sentenza n. 308/2003, aveva riconosciuto che: «nei casi in cui, per la loro connessione funzionale, non sia possibile una netta separazione nell'esercizio delle competenze, vale il principio detto della «leale cooperazione», suscettibile di essere organizzato in modi diversi, per forme e intensita' della pur necessaria collaborazione». In maniera piu' esplicita, il principio e' stato ribadito anche nella sentenza n. 248/2004, dove si legge che l'esercizio del potere da parte dello Stato e delle regioni «dovra' improntarsi al principio di leale collaborazione tra enti parimenti costituiti della Repubblica». Le norme nazionali in tema di realizzazione di impianti per la produzione di energia nucleare non sembrano tenere nel dovuto conto il ruolo delle regioni, limitandosi a prevedere da parte di queste la possibilita' di espressione di un semplice parere in sede di Conferenza unificata e non una precisa intesa con la regione interessata per la «costruzione» e «l'esercizio» di impianti per la produzione di energia nucleare. Qualsiasi funzione delle regioni, poi, e' esautorata in ordine alla «localizzazione» degli impianti di che trattasi. Ne deriva che, in applicazione della normativa che la regione Puglia sottopone al vaglio di codesta suprema Corte, l'eventuale parere contrario delle regioni ad accogliere un impianto per la produzione di energia nucleare si appaleserebbe come un semplice parere non vincolante. Al contrario, il rispetto del ruolo e delle competenze definite dal nuovo titolo V della Costituzione, a sommesso parere di questa difesa, dovrebbe comportare che l'autorizzazione alla realizzazione di impianti per la produzione di energia nucleare debba avere come presupposto imprescindibile una «intesa forte» con le regioni interessate. Appare evidente che le modalita' dei programmi di cui alla legge n. 99/2009 consentano il superamento delle scelte delle regioni e degli enti locali, ripristinando l'eccessivo irrigidimento degli assetti delle competenze, novellato con la legge costituzionale n. 3/2001, in evidente contrasto con le esigenze di flessibilita' ispirate al principio di sussidiarieta' e imposte dalla variegata e complessa tipologia degli obiettivi di tutela. I principi delimitativi delle rispettive sfere di intervento statale, regionale e locale nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in realta' sono stati oggetto di ripetuta costante affermazione in numerose pronunce di codesta ecc.ma Corte. Gia' nella sentenza n. 407/2002, si esclude che possa identificarsi una «materia» in senso tecnico, qualificabile come «tutela dell'ambiente», giacche' «non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata» ma al contrario, «essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze». La sentenza in argomento, richiamando la precedente giurisprudenza, ha configurato l'ambiente come un valore costituzionalmente protetto e «...in quanto tale, deve essere considerato come una sorta di materia trasversale, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale», senza che ne resti esclusa «la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali». Anche dalla lettura dei lavori preparatori relativi alla lettera s) dell'art. 117, secondo comma della Cost., emerge l'intento del legislatore costituzionale «di riservare comunque allo Stato il potere di fissare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale», senza che «si sia sostanzialmente inteso eliminare la preesistente pluralita' di titoli di legittimazione per interventi regionali diretti a soddisfare contestualmente, nell'ambito delle proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato». Per completezza, si richiama la recentissima pronuncia n. 248/2009, depositata il 24 luglio 2009 nella quale codesta ecc.ma Corte ha confermato che «...dalle norme comunitarie che disciplinano il settore, emerge che esse ineriscono del pari alla tutela della salute umana, al governo del territorio, nonche' alla sfera alla materia della protezione civile, riconducibili a sfere di competenza regionale concorrente comprese tra quelle elencate nell'art. 117, terzo comma, Cost., come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione)». Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la legge n. 99/2009 lede il ruolo della regione e le competenze in materia di tutela del territorio, dell'ambiente e dell'autonomia degli enti locali nella parte in cui: a) disciplina la costruzione di impianti per la produzione di energia nucleare, senza prevedere una intesa specifica e vincolante fra Stato e la regione interessata ma semplicemente un parere in sede di Conferenza unificata sulla base di un'autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con quelli dell'ambiente e infrastrutture; b) non prevede alcuna partecipazione delle regioni in ordine alla localizzazione di detti impianti. A tal proposito, si richiamano anche le sentenze rese da codesta ecc.ma Corte nell'anno 2005: nn. 242, 285 e 383 nonche' la sentenza n. 247/2006 in cui si ribadisce l'ineludibilita' delle intese tra Governo e regioni quale pieno riconoscimento della funzione amministrativa delle regioni su materie in cui queste esercitano il loro potere legislativo concorrente. Si vede, quindi, come la norma denunciata ecceda la competenza statale e, conseguentemente, violi gli arti. 117, 118 e 120 compresi nel Titolo V della Costituzione, novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in ordine ai poteri concorrenti delle regioni in materia di ambiente e governo del territorio nonche' in ordine al rispetto dei principi di leale collaborazione e sussidiarieta'.
P. Q. M. Alla stregua di quanto precede, si confida che codesta ecc.ma Corte vorra' dichiarare l'illegittimita' dell'art. 25, comma 2, lett. g) della legge n. 99 del 23 luglio 2009. Bari-Roma, addi' 23 settembre 2009 Avv. Maria Liberti