N. 72 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 ottobre 2009

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 5 ottobre 2009 (della Regione Puglia). 
 
Energia - Delega al Governo in materia nucleare - Principi e  criteri
  direttivi per l'esercizio della  delega  da  parte  del  Governo  -
  Previsione che la costruzione e  l'esercizio  di  impianti  per  la
  produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa
  in sicurezza dei rifiuti radioattivi o  per  lo  smantellamento  di
  impianti nucleari a fine vita  e  tutte  le  opere  connesse  siano
  soggetti ad autorizzazione  unica  rilasciata  dal  Ministro  dello
  sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con
  il Ministro delle  infrastrutture  e  trasporti,  d'intesa  con  la
  Conferenza  unificata  -  Ritenuta  inadeguatezza  del  livello  di
  coinvolgimento delle Regioni e omesso coinvolgimento della  Regione
  interessata in  relazione  alla  localizzazione  degli  impianti  -
  Lamentato  esautoramento  della   Regione,   titolare   di   poteri
  legislativi concorrenti nelle materie di  ambiente  e  governo  del
  territorio, dalle correlate funzioni amministrative - Ricorso della
  Regione Puglia - Denunciata violazione delle attribuzioni regionali
  concorrenti nelle materie di ambiente  e  governo  del  territorio,
  lesione del principio di leale collaborazione e sussidiarieta'. 
- Legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 25, comma 2, lett. g). 
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, 118, primo comma, e 120. 
(GU n.44 del 4-11-2009 )
    Ricorso della Regione Puglia (P.IVA:80017210727), in persona  del
suo presidente pro tempore, rappresentata e  difesa  dall'avv.  Maria
Liberti, in virtu' di deliberazione di Giunta regionale n.  1754  del
23 settembre 2009 nonche' di procura speciale a margine del  presente
atto, elettivamente domiciliata in Roma presso la Delegazione Regione
Puglia, via Barberini, 36; 
    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in  persona  del
Presidente  del  Consiglio  pro  tempore,  rappresentato   e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato,  elettivamente  domiciliato  in
Roma, in via dei Portoghesi, 12, per l'impugnazione della legge n. 99
del 23 luglio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31
luglio 2009, supplemento ordinario n. 136, recante «Disposizioni  per
lo sviluppo e l'internalizzazione delle imprese, nonche'  in  materia
di energia» con particolare riferimento all'art. 25, comma  2,  lett.
g), per violazione del Titolo V della Costituzione e dei principi  di
leale cooperazione e sussidiarieta'. 
    L'art. 25 della legge n. 99 del 23 luglio 2009, rubricato «Delega
al Governo in materia nucleare», al primo comma enuncia che, con tale
legge, il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  uno  o  piu'  decreti
legislativi di  riassetto  normativo,  recanti  la  disciplina  della
localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione  di
energia  elettrica  nucleare,  di  impianti  di   fabbricazione   del
combustibile nucleare, dei sistemi  di  stoccaggio  del  combustibile
irraggiato e dei rifiuti radioattivi,  nonche'  dei  sistemi  per  il
deposito definitivo dei materiali e  rifiuti  radioattivi  e  per  la
definizione delle misure compensative da corrispondere  e  realizzare
in favore delle popolazioni interessate. 
    Al secondo comma enuncia i principi  e  i  criteri  direttivi  da
rispettarsi nell'esercizio  della  delega  di  cui  al  primo  comma,
compresi dalle lettere da a) a q). La lett. g)  prevede  il  seguente
principio e criterio direttivo:  «previsione  che  la  costruzione  e
l'esercizio di impianti e l'esercizio di impianti per  la  produzione
di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza
dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti  nucleare
a fine vita e tutte le opere connesse siano considerati attivita'  di
preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione
unica rilasciata su istanza del soggetto richiedente e previa  intesa
con la Conferenza unificata di cui all'art.8 del decreto  legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;». 
    La Regione Puglia dubita  della  legittimita'  costituzionale  di
tale norma per il seguente 
                             M o t i v o 
    In relazione agli artt.  117,  118  e  120  del  Titolo  V  della
Costituzione (novellato dalla legge costituzionale 18  ottobre  2001,
n. 3), in ordine ai poteri concorrenti delle regioni  in  materia  di
ambiente e governo del territorio nonche' al rispetto  del  principio
di leale collaborazione e di sussidiarieta'. La delega al Governo  in
materia nucleare, prevista dalla  legge  n.  99/2009,  contrasta  con
quanto stabilito dal Titolo V della Costituzione in ordine ai  poteri
concorrenti delle regioni  in  materia  di  ambiente  e  governo  del
territorio nonche' al rispetto dei principi di leale collaborazione e
sussidiarieta' in quanto consente al Governo di poter procedere  alla
costruzione e all'esercizio degli impianti previa sola intesa con  la
Conferenza unificata, a cui partecipano bensi' le regioni e gli  enti
locali ma con un parere non vincolante. Per la  localizzazione  degli
impianti, poi, e' escluso ogni tipo di coinvolgimento della  regione,
la cui competenza rimarrebbe esclusivamente in capo al Governo. 
    La difesa della Regione Puglia intende dimostrare  la  fondatezza
dell'odierno ricorso in considerazione del fatto  che  nelle  materie
nelle quali le regioni esercitano il potere legislativo  concorrente,
le regioni stesse  non  possono  essere  esautorate  dalla  correlata
funzione amministrativa. 
    In ragione di quanto affermato, corre l'obbligo di  puntualizzare
che la legge costituzionale n. 3 del 2001, nel riformare il Titolo  V
della Parte II della Costituzione, ha apportato una profonda modifica
dell'assetto dei rapporti tra Stato,  regioni  ed  autonomie  locali,
anche con specifico riferimento alla tutela dell'ambiente,  la  quale
per  la  prima  volta  compare  in  termini   espliciti   nel   testo
costituzionale (art.117, secondo comma, lett. s). 
    Con  il  d.lgs.  n.  152/2006  e'  stato  introdotto  il   codice
dell'ambiente, modificato dai decreti  legislativi  n.  284/2006,  n.
152/2006 e, da ultimo, dal  n.  4/2008.  Quest'ultimo  ha  introdotto
principi di grande rilevo, tra cui i «Principi di sussidiarieta' e di
leale  collaborazione»,   codificati   nell'art.   3-quinques,   gia'
applicati dal legislatore costituente nell'art. 120, comma 2,  ultima
parte, allo scopo di delimitare e  prefissare  i  criteri  regolativi
delle competenze legislative ed amministrative dei  singoli  soggetti
legittimati ad intervenire, con proprie norme o provvedimenti,  nella
disciplina  giuridica  dell'ambiente  al  fine  di  rendere  la  loro
produzione sinergica, sistematica e non confliggente. 
    Secondo la nozione tradizionale, il principio  di  sussidiarieta'
postulava  la  prossimita'  tra  il  bene   amministrato   e   l'ente
amministratore che  giustificava  l'intervento  di  quest'ultimo.  La
differente considerazione dell'ambiente e dell'ecosistema, quali beni
sistemici,  non  scomponibili,  multidimensionali,   spazialmente   e
strutturalmente «diffusi» ha portato ad una nuova chiave  di  lettura
del principio di sussidiarieta' di cui all'art. 3-quinques del  nuovo
codice dell'ambiente a cui deve ispirarsi la  normativa  sia  statale
che regionale in materia ambientale. Tale rivisitazione consente alle
regioni di esercitare le proprie funzioni normative ed amministrative
non gia' solo in ragione della massima vicinitas tra bene protetto  e
livello territoriale ma in vista del perseguimento del maggiore grado
di protezione della salute e quindi dell'ambiente e  del  territorio.
Al  principio  di  sussidiarieta'  si  ricollega  il   principio   di
adeguatezza teso a sua volta a garantire l'applicazione congiunta dei
criteri di prossimita' del bene e  dell'efficacia  ed  efficienza  di
un'adeguata tutela. 
    Il principio di leale collaborazione,  nella  moderna  accezione,
cioe' dell'atteggiamento permanente da doversi  tenere  da  parte  di
tutti i livelli territoriali coinvolti,  fa  si'  che  la  scelta  di
governo presso il quale allocare la funzione decisoria, sia normativa
che amministrativa,  non  possa  essere  in  alcun  modo  disancorata
dall'esistenza  di  competenze   necessariamente   intersecate   trai
differenti livelli territoriali di governo nonche' dallo sviluppo  di
un iter procedimentale diretto  a  raggiungere  appositi  accordi  ed
intese tra le  parti  coinvolte  nell'esercizio  di  tali  competenze
composte. E' in ragione  dell'operativita'  del  principio  di  leale
collaborazione che il legislatore ha inteso  prevenire  i  potenziali
conflitti  di  attribuzione,  garantendo  il  contemperamento   degli
interessi a livello statale e territoriale in vista di  una  garanzia
equilibrata  delle  ragioni  dell'autonomia  locale   e   di   quelle
dell'unita' nazionale. Codesta  Corte,  infatti,  nella  sentenza  n.
308/2003, aveva riconosciuto che: «nei  casi  in  cui,  per  la  loro
connessione funzionale,  non  sia  possibile  una  netta  separazione
nell'esercizio delle competenze, vale il principio detto della «leale
cooperazione», suscettibile di essere organizzato  in  modi  diversi,
per forme e  intensita'  della  pur  necessaria  collaborazione».  In
maniera piu' esplicita, il principio e' stato  ribadito  anche  nella
sentenza n. 248/2004, dove si legge che  l'esercizio  del  potere  da
parte dello Stato e delle regioni «dovra' improntarsi al principio di
leale collaborazione tra enti parimenti costituiti della Repubblica». 
      
    Le norme nazionali in tema di realizzazione di  impianti  per  la
produzione di energia nucleare non sembrano tenere nel  dovuto  conto
il ruolo delle regioni, limitandosi a prevedere da parte di queste la
possibilita'  di  espressione  di  un  semplice  parere  in  sede  di
Conferenza  unificata  e  non  una  precisa  intesa  con  la  regione
interessata per la «costruzione» e «l'esercizio» di impianti  per  la
produzione di energia nucleare.  Qualsiasi  funzione  delle  regioni,
poi, e' esautorata in ordine alla «localizzazione» degli impianti  di
che trattasi. Ne deriva che, in applicazione della normativa  che  la
regione  Puglia  sottopone  al  vaglio  di  codesta  suprema   Corte,
l'eventuale parere contrario delle regioni ad accogliere un  impianto
per la produzione  di  energia  nucleare  si  appaleserebbe  come  un
semplice parere non vincolante. 
    Al contrario, il rispetto del ruolo e delle  competenze  definite
dal nuovo titolo V della Costituzione, a sommesso  parere  di  questa
difesa, dovrebbe comportare che l'autorizzazione  alla  realizzazione
di impianti per la produzione di energia nucleare  debba  avere  come
presupposto  imprescindibile  una  «intesa  forte»  con  le   regioni
interessate. 
    Appare evidente che le modalita' dei programmi di cui alla  legge
n. 99/2009 consentano il superamento delle  scelte  delle  regioni  e
degli enti  locali,  ripristinando  l'eccessivo  irrigidimento  degli
assetti delle competenze, novellato con la  legge  costituzionale  n.
3/2001, in  evidente  contrasto  con  le  esigenze  di  flessibilita'
ispirate al principio di sussidiarieta' e imposte dalla  variegata  e
complessa tipologia degli obiettivi di tutela. 
    I principi delimitativi  delle  rispettive  sfere  di  intervento
statale, regionale e locale nella materia della tutela  dell'ambiente
e dell'ecosistema, in realta' sono stati oggetto di ripetuta costante
affermazione in numerose pronunce di codesta ecc.ma Corte. Gia' nella
sentenza  n.  407/2002,  si  esclude  che  possa  identificarsi   una
«materia»   in   senso   tecnico,    qualificabile    come    «tutela
dell'ambiente», giacche' «non  sembra  configurabile  come  sfera  di
competenza statale rigorosamente circoscritta  e  delimitata»  ma  al
contrario, «essa investe e si intreccia inestricabilmente  con  altri
interessi e competenze». La sentenza  in  argomento,  richiamando  la
precedente giurisprudenza, ha configurato l'ambiente come  un  valore
costituzionalmente  protetto  e  «...in  quanto  tale,  deve   essere
considerato come una sorta di materia  trasversale,  in  ordine  alla
quale si  manifestano  competenze  diverse  che  ben  possono  essere
regionali, spettando allo Stato le determinazioni che  rispondono  ad
esigenze meritevoli di  disciplina  uniforme  sull'intero  territorio
nazionale», senza che ne resti esclusa «la competenza regionale  alla
cura di interessi funzionalmente collegati  con  quelli  propriamente
ambientali». 
    Anche dalla lettura dei lavori preparatori relativi alla  lettera
s) dell'art. 117, secondo comma della  Cost.,  emerge  l'intento  del
legislatore costituzionale  «di  riservare  comunque  allo  Stato  il
potere di fissare standards di tutela uniformi sull'intero territorio
nazionale», senza che «si sia  sostanzialmente  inteso  eliminare  la
preesistente pluralita' di titoli di  legittimazione  per  interventi
regionali diretti a  soddisfare  contestualmente,  nell'ambito  delle
proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere
unitario definite dallo  Stato».  Per  completezza,  si  richiama  la
recentissima pronuncia n. 248/2009,  depositata  il  24  luglio  2009
nella quale codesta ecc.ma Corte ha confermato  che  «...dalle  norme
comunitarie che disciplinano il settore, emerge che  esse  ineriscono
del pari alla tutela della salute umana, al governo  del  territorio,
nonche'  alla   sfera   alla   materia   della   protezione   civile,
riconducibili a sfere di competenza  regionale  concorrente  comprese
tra quelle elencate nell'art. 117, terzo comma, Cost., come novellato
dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo
V della parte seconda della Costituzione)». 
    Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la legge n. 99/2009 lede
il ruolo della regione e le  competenze  in  materia  di  tutela  del
territorio, dell'ambiente e dell'autonomia degli  enti  locali  nella
parte in cui:  a)  disciplina  la  costruzione  di  impianti  per  la
produzione di energia nucleare, senza prevedere una intesa  specifica
e vincolante fra Stato e la regione interessata ma  semplicemente  un
parere   in   sede   di   Conferenza   unificata   sulla   base    di
un'autorizzazione  unica  rilasciata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico, di concerto con quelli dell'ambiente e infrastrutture;  b)
non prevede  alcuna  partecipazione  delle  regioni  in  ordine  alla
localizzazione di detti impianti. 
    A tal proposito, si richiamano anche le sentenze rese da  codesta
ecc.ma Corte nell'anno 2005: nn. 242, 285 e 383 nonche'  la  sentenza
n. 247/2006 in cui si ribadisce  l'ineludibilita'  delle  intese  tra
Governo  e  regioni  quale  pieno   riconoscimento   della   funzione
amministrativa delle regioni su materie in cui queste  esercitano  il
loro potere legislativo concorrente. 
    Si vede, quindi, come la norma denunciata  ecceda  la  competenza
statale e, conseguentemente, violi gli arti. 117, 118 e 120  compresi
nel Titolo V della Costituzione, novellato dalla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, in ordine ai poteri concorrenti delle  regioni
in materia di ambiente e governo del territorio nonche' in ordine  al
rispetto dei principi di leale collaborazione e sussidiarieta'. 
                              P. Q. M. 
    Alla stregua di quanto precede, si  confida  che  codesta  ecc.ma
Corte vorra' dichiarare l'illegittimita' dell'art. 25, comma 2, lett.
g) della legge n. 99 del 23 luglio 2009. 
        Bari-Roma, addi' 23 settembre 2009 
                         Avv. Maria Liberti