N. 73 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 settembre 2009

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale  (della  Regione
Basilicata). 
 
Energia - Delega al Governo per l'adozione  di  uno  o  piu'  decreti
  legislativi di riassetto  normativo  recanti  la  disciplina  della
  localizzazione nel territorio nazionale di impianti  di  produzione
  di energia elettrica nucleare, di  impianti  di  fabbricazione  del
  combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio  del  combustibile
  irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' dei  sistemi  per  il
  deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi  e  per  la
  definizione  delle  misure  compensative  da  corrispondere  e   da
  realizzare in favore delle popolazioni interessate -  Adozione  dei
  decreti su proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della   tutela   del
  territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e  dei
  trasporti,  previa  acquisizione  del   parere   della   Conferenza
  unificata  Stato-Regioni  e   successivamente   delle   Commissioni
  parlamentari  competenti  per  materia  e  per  le  conseguenze  di
  carattere   finanziario   -   Lamentata   carenza    di    adeguato
  coinvolgimento delle Regioni, titolari di competenze legislative  e
  amministrative quantomeno  paritarie,  sulla  localizzazione  degli
  impianti - Ricorso della Regione Basilicata - Denunciata violazione
  della competenza legislativa regionale  nelle  materie  concorrenti
  della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia,
  del governo del territorio, dell'urbanistica,  della  tutela  della
  salute, dell'ambiente. 
- Legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 25, comma 1. 
- Costituzione, artt. 117 e 118. 
Energia - Delega al Governo in materia nucleare - Principi e  criteri
  direttivi per l'esercizio della  delega  da  parte  del  Governo  -
  Previsione che la costruzione e  l'esercizio  di  impianti  per  la
  produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa
  in sicurezza dei rifiuti radioattivi o  per  lo  smantellamento  di
  impianti nucleari a fine vita  e  tutte  le  opere  connesse  siano
  soggetti ad autorizzazione  unica  rilasciata  dal  Ministro  dello
  sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con
  il Ministro delle  infrastrutture  e  trasporti,  d'intesa  con  la
  Conferenza  unificata  -  Mancata  previsione  dell'intesa  con  la
  Regione  direttamente  interessata,  in  relazione  ai  profili  di
  localizzazione  territoriale,  nonche'  inadeguatezza   dell'intesa
  prevista superabile  con  decisione  unilaterale  -  Ricorso  della
  Regione  Basilicata  -  Denunciata  violazione  delle  attribuzioni
  regionali,  violazione  dei  principi  di   leale   collaborazione,
  sussidiarieta' ed adeguatezza. 
- Legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 25, comma 2, lett. g). 
- Costituzione, artt. 117 e 118. 
Energia -  Energia  nucleare  -  Definizione  delle  tipologie  degli
  impianti per  la  produzione  di  energia  elettrica  nucleare  che
  possono essere realizzati nel territorio  nazionale,  da  adottarsi
  con delibera del CIPE previo parere della  Conferenza  unificata  -
  Obbligo di esprimere il parere entro sessanta giorni,  trascorsi  i
  quali il  parere  si  intende  acquisito  -  Lamentata  carenza  di
  adeguato  coinvolgimento  delle  Regioni,  titolari  di  competenze
  legislative e amministrative quantomeno paritarie -  Ricorso  della
  Regione  Basilicata  -  Denunciata  violazione  delle  attribuzioni
  regionali,  violazione  dei  principi  di   leale   collaborazione,
  sussidiarieta' ed adeguatezza. 
- Legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 26, comma 1. 
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 118, primo comma. 
(GU n.44 del 4-11-2009 )
    Ricorso della Regione Basilicata (C.F. 80002950766),  in  persona
del Presidente e  legale  rappresentante  pro  tempore  dr.  Vito  De
Filippo, rappresentata e difesa, in virtu' di mandato a  margine  del
presente  atto,  dagli  avv.  Mirella  Viggiani  e  Maurizio  Roberto
Brancati, domiciliata in  Roma  presso  l'Ufficio  di  rappresentanza
dell'Ente, via Nizza n. 56; 
    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, domiciliato  per
la carica c/q l'Avvocatura generale dello Stato in  Roma  -  via  dei
Portoghesi   n.   12,   per   la   declaratoria   di   illegittimita'
costituzionale degli articoli 25, punti 1 e 2, lett. g) e  26,  comma
1, della legge statale n. 99 del 23 luglio 2009 recante «Disposizioni
per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche'  in
materia  di  energia»  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 176 del 31 luglio 2009 - Supplemento ordinario
n. 136. 
                           P r e m e s s a 
    Con la legge 23 luglio 2009, n.  99,  entrata  in  vigore  il  15
agosto 2009, e' stata realizzata una massiccia manovra di riforma  in
materia di  strategia  energetica  nazionale,  politica  industriale,
incentivi  alle  imprese,  class  action  e  misure  a   tutela   dei
consumatori,     lotta     alla     contraffazione,      enti      di
internazionalizzazione, camere di commercio e consorzi agrari. 
    Sono state, conseguentemente, modificate varie norme  del  codice
civile, del codice penale, del codice di procedura penale, del codice
della  proprieta'  industriale  (d.lgs.  n.  30/2005)  e  dei  codice
dell'ambiente (d.lgs. n. 152/2006). 
    Il ritorno dell'Italia all'energia nucleare, previsto per  il  15
febbraio 2010, viene disciplinato, tra gli altri, dagli  articoli  di
cui in epigrafe,  i  quali  conferiscono  al  Governo  la  delega  ad
adottare uno o piu' decreti legislativi di riassetto normativo  utili
a prevedere  e  disciplinare  la  localizzazione  e  tipologia  degli
impianti  di  produzione  energetica  e  di  deposito   dei   rifiuti
radioattivi,  nonche'  le  misure  compensative  per  le  popolazioni
interessate. 
    Si tratta di una delega che, ancorche' da esercitare nel rispetto
di delineati principi e criteri  direttivi,  si  appalesa  gravemente
lesiva  dei  diritti   e   prerogative   regionali   tutelati   dalla
Costituzione,  nonche'  del  principio  di  cooperazione   che   deve
presiedere ai rapporti fra Stato ed autonomie regionali. 
                            D i r i t t o 
Violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione e dei principi di
leale collaborazione, sussidiarieta' ed adeguatezza. 
    La scelta dei siti in cui  allocare  impianti  di  produzione  di
energia e combustibile nucleare e di deposito dei materiali e rifiuti
radioattivi  costituisce   un'attivita'   fortemente   complessa   ed
articolata. 
    L'indagine, infatti, deve tenere conto non  solo  delle  qualita'
fisiche e geologiche del territorio (stabilita' geologica del  suolo,
vulnerabilita'  dell'area  per  presenza  di  falde  o  acquiferi   ,
sismicita' ...) e dei vincoli normativi esistenti in tema  di  tutela
idrogeologica, dei beni di interesse pubblico,  delle  aree  naturali
protette  etc.,  ma  anche  delle  caratteristiche   antropiche   del
territorio. 
    La scelta, quindi, merita di essere preceduta  da  un  articolato
processo di valutazione delle caratteristiche fisiche  ed  antropiche
cosi'  da  poter  stabilire,  sulla  base  di  criteri  di  carattere
generale,  quali  debbano  essere  i  requisiti  che  consentano   di
qualificare un'area idonea ad ospitare simili impianti. 
    In base ad una scala ulteriore di parametri dovra' poi stabilirsi
un ordine di priorita' a livello  non  solo  nazionale  ma  per  aree
geografiche  omogenee  (sovra-regionali,  regionali  e  possibilmente
sub-regionali). 
    Tale composita attivita' non puo' prescindere da una  metodologia
partecipativa utile a mettere in grado le regioni di rappresentare le
specificita', anche sociali, del proprio territorio. 
    Diversamente    farebbe    difetto,    nella     scelta     della
caratterizzazione dei siti, quel concorso di elementi conoscitivi che
solo  l'istituzione  regionale  possiede,  nonche'  quella   doverosa
considerazione per gli interessi della comunita' locale. 
    Il confronto,  inoltre,  puo'  consentire,  attraverso  eventuali
manifestazioni di interesse, sollecitate dalla previsione  di  misure
compensative in favore delle popolazioni gravate, di candidare alcune
aree dove e' presente una certa disponibilita' sociale. 
    L'art. 25, al  punto  1,  recita:  «Il  Governo  e'  delegato  ad
adottare, entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, nel rispetto delle norme in tema  di  valutazione  di
impatto ambientale e di pubblicita' delle relative procedure,  uno  o
piu' decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina
della  localizzazione  nel  territorio  nazionale  di   impianti   di
produzione  di   energia   elettrica   nucleare,   di   impianti   di
fabbricazione del combustibile nucleare, dei  sistemi  di  stoccaggio
del combustibile irraggiato e dei rifiuti  radioattivi,  nonche'  dei
sistemi  per  il  deposito  definitivo  dei   materiali   e   rifiuti
radioattivi  e  per  la  definizione  delle  misure  compensative  da
corrispondere  e  da   realizzare   in   favore   delle   popolazioni
interessate. 
    I decreti sono  adottati,  secondo  le  modalita'  e  i  principi
direttivi di cui all'art. 20 della legge 15  marzo  1997,  n.  59,  e
successive modificazioni, nonche' nel rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui al comma 2 del presente articolo,  su  proposta  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  previa  acquisizione
del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  e  successive  modificazioni,  e
successivamente delle Commissioni parlamentari competenti per materia
e per le conseguenze di carattere finanziario.». 
    La norma oggetto di  censura  di  costituzionalita'  non  prevede
alcuna  forma   di   reale   coinvolgimento   delle   Regioni   sulla
localizzazione degli impianti. 
    La materia cui verte la disciplina legislativa rientra in  quella
piu' ampia della «produzione,  trasporto  e  distribuzione  nazionale
dell'energia» che il legislatore costituzionale  ha  attribuito  alla
potesta' legislativa concorrente di Stato e regioni. 
    Codesta ecc.ma Corte (sent. 383/2005) ha richiamato  l'attenzione
sulla dimensione «nazionale» dell'ambito di attivita'  oggetto  della
competenza legislativa attribuita alle Regioni, che  le  legittima  a
dettare norme che  investono  il  piu'  ampio  contesto  territoriale
contemplato, segno evidente dell'attenzione agli  interessi  pubblici
delle comunita' locali meglio tutelati, anche a livello nazionale, da
norme di emanazione regionale in un campo, quello energetico, la  cui
disciplina investe trasversalmente anche altri settori  (governo  del
territorio, urbanistica, tutela della salute, ambiente) rimessi  alla
competenza regionale. 
    Il punto 1  dell'art.  25,  affidando  al  Governo  la  delega  a
stabilire  la  localizzazione  di  centrali  di   energia   elettrica
nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,  di
sistemi di stoccaggio  del  combustibile  irraggiato  e  dei  rifiuti
radioattivi, dei sistemi per  il  deposito  definitivo  delle  scorie
radioattive e per la definizione di  misure  compensative  in  favore
delle popolazioni interessate, estromette totalmente  la  regione  da
qualsiasi ruolo decisionale pur avendo questa prerogative  quantomeno
paritarie. 
    La  violazione  denunciata  investe  anche   l'art.   118   della
Costituzione perche', nell'assegnare solo allo Stato le competenze de
quibus, omette completamente di tener conto dei  diversi  livelli  di
governo  che,  in  ragione  del  riparto  compiuto  dal   legislatore
costituzionale, devono concorrere a configurare  l'assetto  normativo
del settore. 
    Riguardo al punto 1, 1ª cpv.,  dell'art.  25  si  rileva  che  la
disposizione prevede che l'adozione dei decreti delegati  avvenga  su
proposta del Ministro dello sviluppo economico  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e delle infrastrutture,  previo  parere  della
Conferenza unificata di cui all'art.  8  del  d.lgs.  n.  281/1997  e
successive modificazioni. 
    Nelle materie di legislazione concorrente codesto ecc.mo Consesso
ha da tempo auspicato che la disciplina statale, perche'  non  incida
significativamente sull'ambito dei poteri regionali,  deve  risultare
limitata a quanto strettamente indispensabile e deve essere  adottata
a seguito di procedure che assicurino la partecipazione  dei  livelli
coinvolti  attraverso  strumenti  di  leale  collaborazione  o   deve
comunque  prevedere   adeguati   meccanismi   di   cooperazione   per
l'esercizio concreto  delle  funzioni  amministrative  allocate  agli
organi centrali. 
    Il parere della Conferenza unificata previsto al  citato  I  cpv.
del punto 1 non  sostanzia  un  modulo  collaborativo  avente  queste
caratteristiche, idoneo a far ritenere non illegittimamente incisi  i
poteri   regionali   dall'intervento    statale,    trattandosi    di
un'espressione consultiva, oltretutto non vincolante, insufficiente a
mettere al riparo da lesioni alle prerogative dell'ente territoriale. 
Violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione e dei principi di
leale collaborazione, sussidiarieta' ed adeguatezza. 
    L'art. 25, punto  2,  lett.  g)  della  legge  dispone:  «...  la
costruzione e l'esercizio di impianti per la  produzione  di  energia
elettrica nucleare e di  impianti  per  la  messa  in  sicurezza  dei
rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di  impianti  nucleari  a
fine vita e tutte le opere connesse siano  considerati  attivita'  di
preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione
unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa
con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;». 
    In questo caso il legislatore statale sembra essersi  preoccupato
di innalzare  -  dopo  aver  ritenuto  sufficiente  un  parere  della
Conferenza unificata nell'ambito del  procedimento  di  adozione  dei
decreti  delegati  -  il  livello  di  partecipazione  della  regione
attraverso la previsione di un'intesa con la Conferenza unificata. 
    Anche qui ci troviamo di fronte ad una  palese  violazione  delle
prerogative regionali perche' la prevista intesa gia' in passato  non
e' stata ritenuta da codesta ecc.ma Corte bastevole  a  garantire  la
tutela degli interessi della regione e  delle  comunita'  interessate
dalla allocazione degli impianti de quibus.  In  quell'occasione,  il
giudice delle leggi, a proposito di norme dettate per la raccolta, lo
smaltimento e lo stoccaggio di rifiuti radioattivi (sent. n. 62/2005)
ebbe ad osservare che quando si deve provvedere alla localizzazione e
realizzazione di impianti finalizzati a queste attivita', l'interesse
territoriale da prendere in considerazione a cui deve essere offerta,
sul piano costituzionale, adeguata tutela, e'  quello  della  regione
nel cui territorio l'opera e' destinata ad essere ubicata. 
    Non basterebbe piu', a questo livello, il semplice coinvolgimento
della Conferenza unificata, il cui  intervento  non  puo'  sostituire
quello,   costituzionalmente   rilevante,   della   singola   regione
interessata (cfr. sentenze nn. 338 del 1994, 242 del  1997,  303  del
2003 e 6 del 2004). 
    E' dunque necessario, al fine di  ricondurre  tali  previsioni  a
conformita',  che  siano  previste   forme   di   partecipazione   al
procedimento della regione interessata, fermo restando che in caso di
dissenso  irrimediabile  possono  essere   previsti   meccanismi   di
deliberazione definitiva da parte di  organi  statali,  con  adeguate
garanzie procedimentali. 
    La  legge  n.  99/2009  non  solo   omette   di   assicurare   il
coinvolgimento della regione nella modalita' richiesta  dalla  Corte,
ma rinvia ad un'intesa che non risulta debba esprimersi, com'e' stato
piu'  volte  evidenziato  (tra  le  altre  sentenza   n.   383/2005),
attraverso atti a struttura bilaterale come tali non  superabili  con
decisione di una sola parte, lo Stato, che diverrebbe, in  tal  modo,
l'unico  attore  di  una  fattispecie  che,   viceversa,   non   puo'
strutturalmente ridursi all'esercizio di un potere unilaterale. 
    La necessita' che permanga la garanzia della posizione  paritaria
delle parti deve essere  perseguita  attraverso  la  previsione,  sul
piano legislativo, di meccanismi idonei a superare eventuali fasi  di
stallo,  al  fine  di  favorire  il  raggiungimento  dell'accordo   e
l'adozione dell'atto finale. 
    Nulla di tutto questo  si  rinviene  nella  norma  censurata  che
merita percio' di essere dichiarata incostituzionale sotto i  profili
denunciati. 
Violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione e dei principi di
leale collaborazione, sussidiarieta' ed adeguatezza. 
    L'art. 26, comma 1, della legge cosi' recita: «Con  delibera  del
CIPE, da adottare entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge e previo parere della  Conferenza  unificata  di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modificazioni, su proposta  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, sentito il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare,   sentite   le   Commissioni   parlamentari
competenti,  sono  definite  le  tipologie  degli  impianti  per   la
produzione  di  energia  elettrica  nucleare   che   possono   essere
realizzati nel  territorio  nazionale.  La  Conferenza  unificata  si
esprime entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i  quali  il
parere si intende acquisito». 
    L'esigenza e il diritto della regione a «codecidere» le scelte in
ordine  ad  impianti  che  hanno  notoriamente  un  pesante   impatto
sull'ambiente, sul paesaggio, sulla salute dei cittadini, sul governo
del territorio sono ulteriormente mortificati da questa norma che  ne
relega il ruolo all'espressione di un parere da parte di un organismo
che, nell'esprimersi puo' non dare voce  agli  interessi  di  singole
regioni, ognuna portatrice di  proprie  specificita'.  Ove  cio'  non
bastasse, la marginalita' del coinvolgimento emerge dalla  previsione
secondo cui, qualora il parere non venga dato nei termini fissati, si
intende acquisito positivamente, il che  fornisce,  ove  occorra,  la
riprova,  oltre  che  del  travolgimento   dei   principi   e   norme
costituzionali di  cui  si  e'  detto,  della  sempre  piu'  invasiva
presenza dello Stato in ambiti ad esso sottratti con buona  pace  dei
disegni riformatori in senso federalistico approvati dal Parlamento. 
                              P. Q.  M. 
    Voglia  codesta  ecc.ma  Corte   dichiarare   la   illegittimita'
costituzionale dell'art. 25, punto 1 e punto 2, lett. g) e  dell'art.
26, comma 1, della legge 23 luglio 2009 n. 99  per  violazione  degli
artt. 117 e 118 della Costituzione e dei principi  costituzionali  di
leale collaborazione, sussidiarieta' e adeguatezza. 
        Potenza-Roma, addi' 25 settembre 2009 
       Avv. Mirella Viggiani - Avv. Maurizio Roberto Brancati