N. 259 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 marzo 2009

Ordinanza del 24 marzo 2009 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere sul  ricorso  proposto  da  Ronza  Gianluca  contro  Consiglio
dell'ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere. 
 
Avvocato e procuratore - Praticanti avvocati  ammessi  al  patrocinio
  davanti ai tribunali del distretto nel quale e'  compreso  l'ordine
  circondariale che ha la tenuta del relativo registro, limitatamente
  ai procedimenti gia' rientranti  nelle  competenze  del  pretore  -
  Previsione che in sede penale i  detti  praticanti  possano  essere
  nominati difensori d'ufficio davanti ai medesimi tribunali e  negli
  stessi limiti - Incidenza sul diritto  di  difesa  dell'indagato  o
  dell'imputato, inconsapevolmente assistito da un difensore in  fase
  di acquisizione di professionalita' - Lesione  della  garanzia  del
  gratuito patrocinio in danno del non abbiente difeso  d'ufficio  da
  un praticante avvocato - Ingiustificata disparita' di  trattamento,
  nel godimento della garanzia del patrocinio a  spese  dello  Stato,
  tra soggetti difesi d'ufficio  da  avvocati  ovvero  da  praticanti
  avvocati  -  Violazione  del  principio  di  buon  andamento  della
  pubblica amministrazione - Riferimento alla  sentenza  della  Corte
  costituzionale n. 5 del 1999. 
- Regio decreto-legge 27  novembre  1933,  n.  1578,  art.  8,  comma
  secondo, secondo periodo, convertito dalla legge 22  gennaio  1934,
  n. 36, come modificato dall'art. 1 della legge 24 luglio  1985,  n.
  406, dall'art. 10 della legge 27 giugno 1988, n. 242,  e  dall'art.
  246 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51. 
- Costituzione, artt. 3, 24, commi secondo e terzo, e 97. 
(GU n.42 del 21-10-2009 )
                            IL TRIBUNALE 
    Visti gli atti per sciogliere la riserva  formulata  in  data  27
febbraio 2009 nel procedimento tra Ronza  Gianluca,  rappresentato  e
difeso dall'avv. Enzo  Napolano,  presso  lo  stesso  domiciliato  in
Napoli, via Andrea  D'Isernia  n.  8,  ricorrente,  contro  Consiglio
dell'ordine degli avvocati di Santa Maria Capua  Vetere,  in  persona
del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele
Rendina, presso lo stesso domiciliato  in  Curti,  via  Pola  n.  10,
resistente. 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza. 
                      Svolgimento del processo 
    Con ricorso depositato in data 29 dicembre 2008  il  dott.  Ronza
Gianluca deduceva  di  essere  praticante  procuratore  iscritto  nel
registro speciale dei procuratori  abilitati  al  patrocinio  dinanzi
alle preture presso l'Ordine degli  avvocati  di  Santa  Maria  Capua
Vetere.  Deduceva  di  avere  conseguito   attestato   di   idoneita'
all'esercizio della difesa d'ufficio, rilasciato dalla camera  penale
di S.M.C.V. e di avere fatto richiesta di iscrizione nell'elenco  dei
difensori d'ufficio, che veniva rigettata, sul presupposto che  fosse
necessaria la qualifica di «avvocato» per  l'iscrizione  nell'elenco.
Chiedeva, pertanto, ai sensi dell'art. 700 c.p.c.,  disapplicarsi  il
provvedimento  ed  ordinarsi  la  sua  iscrizione   nell'elenco   dei
difensori d'ufficio previsto dalla legge n. 61/2001. A sostegno della
propria richiesta deduceva la sussistenza del fumus boni  iuris  dato
dall'art. 8, comma 2, legge professionale (r.d.l. 1933, n. 1578), che
espressamente prevede la possibilita' che  i  praticanti  procuratori
esplichino la difesa d'ufficio dinanzi ai tribunali,  seppur  con  le
limitazioni ivi previste. Individuava, altresi', il periculum in mora
nel pregiudizio  conseguente  alla  limitazione  professionale,  alla
perdita di opportunita' di lavoro e nella piu'  generale  limitazione
della capacita' di produrre reddito. 
    All'udienza fissata si costituiva il Consiglio dell'ordine  degli
avvocati che eccepiva  la  litispendenza,  essendo  stato  presentato
ricorso al t.a.r.  avverso  il  citato  provvedimento;  in  subordine
eccepiva il difetto di giurisdizione a favore del Consiglio nazionale
forense ex artt. 3 e 10, r.d. n. 1934/37. Nel merito deduceva che  il
meccanismo di funzionamento  dell'elenco  centralizzato  distrettuale
richiede  necessariamente  il  possesso  di  patrocinio   illimitato,
risultando incompatibile, quindi, con esso, le limitazioni imposte ai
praticanti procuratori per legge. 
    Acquisiti gli atti relativi al giudizio  dinanzi  al  t.a.r.,  il
giudice si riservava. 
                       Motivi della decisione 
    Deve essere sollevata  d'ufficio  la  questione  di  legittimita'
costituzione incidentale, ex art. 23,  legge  1953/87,  dell'art.  8,
comma 2, secondo capoverso r.d.l. 27 novembre  1933,  n.  1578,  come
modificato dall'art. 1, legge 1985/406, e successivamente  modificato
dall'art. 10 legge 1988/242 e dall'art. 246, d.lgs. 19 febbraio 1998,
n. 51, nella parte in cui  recita:  «Davanti  ai  tribunali  e  negli
stessi limiti, in sede penale, essi (i praticanti procuratori ammessi
al   patrocinio   n.d.r.)   possono   essere    nominati    difensori
d'ufficio...», per violazione degli art. 3, 24, commi 2  e  3,  e  97
Costituzione. 
Della rilevanza. 
    La questione e' senz'altro rilevante. Il giudizio,  difatti,  non
puo' essere definito con l'accoglimento delle questioni pregiudiziali
e  preliminari.  Difatti  deve  essere  esclusa  la  rilevanza  della
pendenza di altro autonomo giudizio dinanzi al t.a.r., in  quanto  la
litispendenza opera esclusivamente nell'ambito  di  giudizi  pendenti
dinanzi a giudici appartenenti  al  medesimo  ordine  giurisdizionale
(Cass. 16834/2007); deve, poi, ritenersi in astratto  sussistente  la
giurisdizione  del  giudice  ordinario,   atteso   che   l'iscrizione
nell'elenco dei difensori d'ufficio e' atto non  connotato  da  alcun
aspetto  di  discrezionalita',  risultando  dovuto  in  presenza  dei
presupposti di legge di cui  all'art.  29,  comma  1-bis  disp.  att.
c.p.p. che recita: «Per l'iscrizione nell'elenco di cui  all'art.  97
del  codice,  e'  necessario  il  conseguimento  di  attestazione  di
idoneita' rilasciata dall'ordine forense di appartenenza  al  termine
della frequenza di corsi di aggiornamento  professionale  organizzati
dagli  ordini  medesimi  o,  ove  costituita,  dalla  camera   penale
territoriale ovvero dall'unione  delle  camere  penali.  I  difensori
possono, tuttavia, essere iscritti  nell'elenco,  a  prescindere  dal
requisito  di  cui  al  periodo  precedente,  dimostrando   di   aver
esercitato la  professione  in  sede  penale  per  almeno  due  anni,
mediante la produzione di idonea documentazione». La discrezionalita'
(tecnica) della p.a. si esaurisce, quindi, nella fase preliminare del
rilascio della attestazione di  idoneita',  conseguito  il  quale  il
professionista acquisisce il diritto alla iscrizione. 
    Nemmeno trova applicazione la speciale giurisdizione del  C.N.F.,
limitata al diniego di iscrizione al registro speciale dei praticanti
ammessi al patrocinio, e non anche allo speciale elenco di cui ci  si
occupa. 
    Astrattamente sussiste il periculum  in  mora  come  dedotto  dal
ricorrente,  mentre  il  fumus  boni  iuris  discende  proprio  dalla
applicazione dell'art. 8, r.d.l. 1933/1578 e  succ.  modifiche,  che,
come detto, riconosce  il  «diritto»  ad  esercitare  l'attivita'  di
difensore d'ufficio al praticante iscritto nel registro speciale. 
    Ne  discende  che  per  la  definizione  del   giudizio   risulta
indispensabile applicare la norma di cui si sospetta il contrasto con
i principi  costituzionali.  Ne'  e'  possibile  dare  a  tale  norma
interpretazione diversa, che le consenta  di  sfuggire  ai  dubbi  di
incostituzionalita'. Difatti il tenore della stessa e' univoco e  non
si presta a dubbi interpretativi di sorta:  davanti  ai  tribunali  i
praticanti abilitati possono essere nominati difensori d'ufficio. Non
si ignora che tale norma viene, comunque,  interpretata  diversamente
di vari Consigli dell'ordine, con soluzioni  diametralmente  opposte,
come ondivaga e' la posizione del C.N.F. sul punto. Ma va  detto  che
le motivazioni addotte a sostegno della  interpretazione  restrittiva
non sono affatto sostenibili. Esse, difatti, fondano su  una  isolata
pronuncia  della  Cassazione  IV  sez.  penale  7909/1994,  la  quale
sostiene la implicita abrogazione del secondo comma secondo capoverso
dell'art. 8, r.d.l. n. 1933/1578, per effetto della entrata in vigore
del d.lgs. n. 271/1989 (Disp. attuaz. c.p.p.), che all'art. 29  aveva
previsto  che  l'elenco  dei  difensori  d'ufficio  comprendesse  gli
«..iscritti  negli  albi  ...»,  volendo,   quindi,   necessariamente
intendere i soli avvocati  e  procuratori,  non  anche  i  praticanti
abilitati  che,  come  detto  sono  iscritti  in  registro  speciale.
Senonche' tale mero dato testuale non e' oggi piu'  utilizzabile  per
sostenere la argomentazione che se ne e' ricavata, in quanto l'art. 8
nella formulazione che oggi viene rimessa al vaglio  della  Corte  in
questione e' stato introdotto successivamente all'entrata  in  vigore
delle disp. att. c.p.p., in quanto cosi'  modificato  dall'art.  246,
d.lgs.  n.  51/1998,  con  chiara  conferma  della   sua   precedente
permanenza in vigore. 
Della non manifesta infondatezza e dei motivi di ileggittimita'. 
    La norma oggetto di rimessione viola  l'art.  24,  secondo  comma
Cost. in virtu' del quale «La difesa e' diritto inviolabile  in  ogni
stato e grado del procedimento». Questo giudice non ignora che l'art.
8, comma 2 e' stato gia' oggetto di rimessione alla Corte,  la  quale
ha respinto  l'eccezione  di  incostituzionalita',  con  sentenza  n.
5/1999. Senonche' oggetto di tale precedente rimessione era il  primo
capoverso del comma 2 e non il secondo che ci occupa. 
    Ne' le motivazioni con cui ne e' stata affermata la  legittimita'
sono tout court estensibili alla diversa  fattispecie  in  esame.  In
quel caso la Corte ha ritenuto la «legittimita' costituzionale  della
norma - art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, ...
che consente ai praticanti avvocati, dopo un  anno  dalla  iscrizione
nell'apposito registro  speciale  tenuto  dal  Consiglio  dell'ordine
degli avvocati, di essere ammessi ad esercitare il patrocinio, per un
periodo non superiore a sei anni, davanti alle preture del distretto,
giacche' essa non configura una  deroga  alla  regola  dell'esame  di
Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, ma consente una
attivita', soggetta al controllo dell'ordine professionale,  compresa
nell'ambito della pratica forense e che si giustifica nei  limiti  in
cui essa sia preordinata agli esami  di  abilitazione,  ne'  lede  il
diritto di difesa, posto che la parte che conferisce il mandato ad un
praticante avvocato si avvale della difesa  tecnica  di  un  soggetto
che,  sulla  base  di  determinati  requisiti,  e'  stato,  sia  pure
temporaneamente, ammesso al patrocinio». Gli elementi fondanti  della
ritenuta legittimita' sono  due:  1)  opportunita'  di  concedere  al
praticante la possibilita' di cominciare ad esercitare  in  autonomia
rispetto al dominus, pur se sotto il controllo degli organi preposti,
ai  fini   della   piu'   completa   e   proficua   acquisizione   di
professionalita'  necessaria  per   l'esame   di   abilitazione;   2)
coscienza,  da  parte  del  cliente  che  conferisce  mandato,  della
qualifica di mero praticante del suo  patrocinatore  ed  accettazione
della stessa. Nel caso che ci occupa, invece, l'indagato/imputato  si
vedrebbe assegnare, inconsapevolmente, un difensore che,  per  quanto
abilitato, e' pur sempre dichiaratamente in fase di  acquisizione  di
professionalita' che, quindi, deve  ritenersi,  per  definizione,  di
livello inferiore rispetto a quanti abbiano, invece, gia'  completato
l'iter abilitativo. Egli, non avendo scelto spontaneamente la  nomina
di mero praticante, la subisce. Ed in taluni  casi  nemmeno  potrebbe
porvi rimedio sostituendolo con difensore di fiducia, come  nel  caso
della nomina a favore dell'irreperibile. 
    La norma in esame viola anche l'art. 24, terzo  comma  Cost.,  in
virtu' del quale «Sono  assicurati  ai  non  abbienti,  con  appositi
istituti,  i  mezzi  per  agire  e   difendersi   davanti   ad   ogni
giurisdizione», nonche' l'art. 3 Cost., che sancisce l'uguaglianza di
tutti i cittadini dinanzi alla legge. Difatti il soggetto che si vede
assegnato, come difensore di  fiducia,  un  praticante  avvocato  con
abilitazione provvisoria, non puo', pur se preventivamente ammesso  a
godere del patrocinio a spese dello stato, di fatto fruirne.  Infatti
il decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, agli art.  80
ed 81, limita espressamente l'iscrizione negli  elenchi  speciali  ai
soli  avvocati,  con  esclusione,  quindi,  dei  praticanti.  Con  la
conseguenza che del lavoro svolto dal difensore dovra' rispondere  il
patrocinato, sebbene non abbiente, con evidente violazione tanto  del
diritto di  difesa  a  spese  dello  Stato,  quanto  del  diritto  di
uguaglianza rispetto al caso analogo di chi abbia  avuto,  in  sorte,
assegnato, come difensore d'ufficio, un avvocato abilitato. 
    Vi e', infine, violazione dell'art.  97  Cost.  secondo  cui  gli
uffici pubblici devono essere organizzati in  modo  da  garantire  il
buon andamento dell'amministrazione. Difatti, come noto, la legge  n.
60/2001 ha introdotto un ufficio centralizzato distrettuale nel quale
confluiscono gli elenchi  circondariali  e  le  richieste  di  nomina
provenienti dalle autorita' giudiziarie e di polizia. Consentire  che
in tale elenco convivano figure professionali aventi ambiti operativi
diversi, per la limitata «competenza» per materia e territoriale  dei
praticanti avvocati, significa che ogni  richiesta  di  nomina  debba
essere  gia'  corredata  di  tutti  gli  estremi  normativi  atti  ad
individuare  la  figura  professionale  da  designare,  salvo,   poi,
ulteriori complicazioni nel caso di modifiche  o  integrazioni  della
originaria contestazione, che spostino il fatto reato originariamente
individuato nel campo dei reati non patrocinabili dal praticante, con
consequenziali necessita' di nuovo interpello dell'ufficio  centrale,
nuova designazione ed inutili passaggi formali e perdite di tempo. Il
tutto non giustificato da obiettive ragioni di pubblico interesse, ma
dal piu' limitato interesse del singolo praticante alla  preparazione
professionale,  che  ben  puo'   essere   tutelato   in   modo   meno
pregiudizievole per gli interessi collettivi. 
                              P. Q. M. 
    Sospende il procedimento in corso e rimette gli atti  alla  Corte
costituzionale  per  il   sindacato   incidentale   di   legittimita'
costituzionale. Dispone che la presente ordinanza venga notificata, a
cura della Cancelleria, alle parti in causa,  nonche'  al  Presidente
del Consiglio dei ministri. Dispone, altresi', la comunicazione della
presente ordinanza, a cura della cancelleria, ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento. 
        Santa Maria Capua Vetere, addi' 24 marzo 2009 
                       Il giudice: Donnarumma