N. 264 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 luglio 2009
Ordinanza del 10 luglio 2009 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Lecce nel procedimento penale a carico di Franco Pierluigi ed altro. Processo penale - Giudizio abbreviato - Contestazioni suppletive - Possibilita' per il pubblico ministero, nei casi di cui all'art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., di procedere a contestazioni suppletive anche in assenza di integrazioni probatorie disposte dal giudice e sulla base di fatti e circostanze gia' in atti e noti all'imputato - Mancata previsione - Violazione dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, del giusto processo e dell'obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale. - Codice di procedura penale, artt. 441 e 441-bis. - Costituzione, artt. 3, 24, 97, 111 e 112.(GU n.42 del 21-10-2009 )
IL TRIBUNALE Vista la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero in sede del 20 febbraio 2009, nel procedimento a carico di Strummiello Giuseppe +30 per il delitto di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309/1990 ed altro (n. 3519/07 R.G.N.R.); Vista la richiesta di giudizio abbreviato del 20 marzo 2009; Vista la contestazione di cui al capo O1) in base alla quale Stefano Luigi, Franco Pierluigi ed altri erano chiamati a rispondere tra l'altro del delitto di cui agli «artt. 81, 110 c.p. - 73, d.P.R. n. 309/1990 come modificato dalla legge n. 49/2006 per avere, in concorso tra loro, con reciproca consapevolezza delle azioni poste in essere da ciascuno, anche in attuazione del programma dell'associazione di cui al capo A), costituito una cassa comune in cui confluivano i proventi in denaro ricavati dalla illecita attivita' di spaccio, ivi compresa la somma di 250.000,00 euro e quella di 50.000,00 euro ricevute da De Giuseppe Davide, da parte dello Strummiello e per avere in particolare lo Strummiello, in data 5 maggio 2007 rifornito di sostanza stupefacente Mariano Graziano, De Giuseppe Davide, Costa Fabio e Stasi Vito, stupefacente che il Mariano destinava a sua volta a Trazza Antonietta Sara, Greco Etilvio Giovanni, Guercio Salvatore Luciano, Vadrucci Paolo e cedeva al tossicodipendente Chiarillo Francesco, mentre il De Giuseppe destinava in parte a Franco Pieluigi e Stefano Luigi per la successiva commercializzazione al minuto. In Giurdignano, Palmariggi, Minervino di Lecce, Uggiano la Chiesa, Corigliano d'Otranto e Lecce il 4, 5 e 6 maggio 2007»; Vista la contestazione suppletiva eseguita dal pubblico ministero all'udienza del 19 giugno 2009, nel corso della quale il rappresentante della pubblica accusa riteneva di dover contestare a Stefano Luigi e Franco Roberto il delitto cosi' come indicato al capo O1), ma in relazione all'episodio di illecita detenzione di sostanza stupefacente da parte di Franco Pierluigi e Stefano Luigi in data 7 maggio 2007; Vista dunque la contestazione relativa ad un reato legato dal vincolo della continuazione ai delitti gia' oggetto della richiesta di rinvio a giudizio; Rilevato che l'ipotesi di reato contestato rientra fra quelli di cui all'art. 12, comma 1, lett. b) c.p.p.; Rilevato che i difensori hanno eccepito l'irritualita' della contestazione in sede di giudizio abbreviato, ostandovi il combinato disposto degli articoli 441, comma 1 c.p.p. e 441-bis che ammette la modifica dell'imputazione soltanto ove sia disposta un'integrazione probatoria su richiesta di parte o d'ufficio; Rilevato che, allo stato, la normativa vigente non consente in sede di giudizio abbreviato una contestazione suppletiva in assenza di integrazione probatoria, ma che esiste una manifesta incongruenza nel sistema normativo che assume diretta rilevanza nel procedimento in corso perche', qualora fosse rimossa la suddetta ritenuta incostituzionalita', cio' renderebbe possibile pronunciare la sentenza anche per il capo di imputazione oggetto della contestazione del pubblico ministero; Rilevato che in relazione alla contestazione sollevata dal p.m. e' stato disposto lo stralcio per impedire la scadenza dei termini di custodia cautelare per gli altri imputati, ma che il processo, ove la questione dovesse essere decisa tempestivamente, potrebbe ancora essere riunito al fascicolo principale, osserva quanto segue. Prima di esaminare la questione relativa alle contestazioni suppletive nell'ambito del giudizio abbreviato occorre premettere che le sezioni unite della Corte di cassazione (Cass., sezioni unite 11 marzo 1999, Barbagallo) hanno riconosciuto che la tendenziale parita' delle parti, cui si ispira la logica del sistema accusatorio, richiederebbe che l'imputato possa, fin dall'inizio del dibattimento, conoscere e contrastare gli elementi a suo carico; ciononostante non si potrebbe ritenere, come ineluttabile conseguenza, l'irritualita' della contestazione suppletiva fondata su elementi raccolti nella fase delle indagini preliminari. La giurisprudenza, percio', ha ritenuto che la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante sono eventualita' «fisiologiche» di un sistema processuale che si ispira alla centralita' del dibattimento e che la interpretazione letterale della locuzione «nel corso» utilizzata dagli articoli 423 e 517 c.p.p. (e richiamata dall'art. 441-bis c.p.p.) darebbe luogo ad un formalismo esasperato ed ingiustificato in assenza di violazioni del diritto di difesa dell'imputato, messo comunque nelle condizioni di conoscere gli atti raccolti dalla accusa. Premesso cio', appare comprensibile come, in materia di giudizio abbreviato, interpretando l'art. 441-bis, la giurisprudenza di legittimita' abbia ritenuto che, nell'ipotesi in cui sia disposta integrazione probatoria, siano possibili contestazioni suppletive non solo derivanti dalle nuove emergenze, ma relative anche a fatti e circostanze dedotte gia' in atti; d'altra parte l'art. 441-bis richiama integralmente l'art. 423, comma 1 c.p.p. La stessa Corte ha ritenuto, tuttavia, che la rinuncia al giudizio abbreviato e la regressione del procedimento al rito ordinario sia limitata alle sole ipotesi di contestazioni suppletive derivanti dalle nuove prove assunte a seguito di integrazione probatoria. Nel primo caso preso in esame dalla suprema Corte, il pubblico ministero aveva chiesto in sede di giudizio abbreviato l'audizione della parte offesa, che il giudice aveva ritenuto di ammettere, anche se la richiesta di giudizio abbreviato non era stata sottoposta a condizioni. La suddetta audizione non si era poi potuta svolgere, essendo la parte offesa nel frattempo deceduta. Ciononostante, la Corte di legittimita' ha ritenuto possibili le contestazioni suppletive ma inammissibile la regressione al procedimento ordinario perche' prevista nelle sole ipotesi di contestazioni scaturite dalle integrazioni probatorie (Cass., Sez. II n. 23466 del 2005, ric. Scozzari). In altri termini, la Corte, pur ritenendo possibile la regressione del procedimento solo in alcune ipotesi, ha ritenuto possibili contestazioni suppletive anche in quei casi in cui le stesse fossero fondate su atti del procedimento preesistenti all' integrazione probatoria. Scrive in altra recentissima sentenza la suprema Corte di legittimita', smentendo contrari orientamenti medio tempore espressi: «L'art. 441-bis c.p.p., che prevede che, in sede di giudizio abbreviato, l'imputato, a fronte delle contestazioni previste dall'art. 423 c.p.p. ... possa chiedere che il processo prosegua con il rito ordinario, non si applica se le nuove contestazioni non derivano da nuove emergenze, ma riguardano fatti e circostanze gia' in atti, e, quindi, noti all'imputato quando ebbe ad avanzare la richiesta di giudizio abbreviato» (Cass., Sez. V, sent. 7047 del 2009 ric. Reinhard Angelica). La ratio della richiamata disposizione si coglie agevolmente ove si consideri che la scelta del rito abbreviato non puo' essere vincolante ove emergano fatti che non erano conosciuti ne' conoscibili dall'imputato al momento della scelta del rito. Analoga esigenza non si manifesta ove le contestazioni si fondino su prove gia' in atti. Appare dunque pacifico in giurisprudenza che il pubblico ministero puo' procedere, in sede di giudizio abbreviato, alle contestazioni di cui all'art. 423 c.p.p. se esista la disposizione da parte del giudice, anche solo formale, di un'integrazione probatoria, anche se la stessa non venga effettivamente espletata e perfino se la nuova contestazione derivi da atti gia' esistenti nel fascicolo processuale. Dopo la riforma del rito, disposta con la legge n. 144/2000, dunque, il giudizio abbreviato non e' piu' concepito dal legislatore come un giudizio cristallizzato «allo stato degli atti»: l'imputato che scelga il percorso del rito abbreviato sa che, in qualunque momento, potrebbe essere disposta un'integrazione probatoria che autorizzerebbe il pubblico ministero ad operare contestazioni suppletive. Il sistema, in ogni caso, non prescinde dalle garanzie difensive perche' se l'imputato dovesse riscontrare l'esistenza di prove nuove, potrebbe sempre ripensare alla propria scelta e chiedere di ritornare al giudizio ordinario. Il nuovo rito abbreviato cosi' come disciplinato dal legislatore ha eliminato anche il veto del pubblico ministero basato sulla incompletezza degli atti perche', come aveva rilevato la giurisprudenza costituzionale, ne derivava «l'inaccettabile paradosso» per cui il pubblico ministero poteva legittimamente precludere l'instaurazione del giudizio abbreviato allegando lacune probatorie da lui stesso determinate (Corte cost. 9 marzo 1992, n. 92). La scelta del rito abbreviato e' divenuta un vero diritto dell'imputato, non e' necessario che sia definibile allo stato degli atti, ma la rinuncia alle garanzie del dibattimento (oralita', immediatezza, contraddittorio, composizione collegiale del giudice) consente di ottenere una riduzione di pena. Cosi', il rito abbreviato, dopo l'entrata in vigore del nuovo art. 441, comma 5 c.p.p., e' diventato, come emerge da una lettura complessiva degli articoli del codice che lo disciplinano, un rito per cosi' dire «fluido», nel quale, purche' l'imputato sia messo nelle condizioni di conoscere le prove a suo carico, si punta all'accertamento della verita' a trecentosessanta gradi. In questo sistema, con le garanzie cosi' come congegnate, stride il divieto imposto dall'art. 441, comma 1 c.p.p., di applicare le norme di cui all'art. 423 c.p.p. fuori dalle ipotesi di cui all'art. 441-bis c.p.p.: se nell'ipotesi di integrazione probatoria, perfino priva di seguito, esiste spazio per una contestazione suppletiva anche basata sul contenuto di fatti e circostanze esistenti gia' in atti, purche' conosciuti dall'imputato, non si vede perche' le stesse contestazioni suppletive non possano essere effettuate dal pubblico ministero anche in assenza di una integrazione probatoria formalmente disposta dal giudice, qualora si prospetti una rivalutazione degli elementi gia' in atti al momento della presentazione della richiesta di rinvio a giudizio prima e di giudizio abbreviato poi. D'altra parte il primo comma dell'art. 441 c.p.p. rappresenta l'ultimo elemento di «rigidita» del rito abbreviato residuato dopo la riforma, forse per mera dimenticanza da parte del legislatore, palesemente non in sintonia con tutte le modifiche inserite tra il 1999 ed il 2000. Il principio del giusto processo (art. 111 Cost.) che implica la lealta' processuale delle parti, all'interno di un giudizio abbreviato che ha cambiato radicalmente i connotati, non giustifica una preclusione al p.m., che non abbia formulato ritualmente l'imputazione, di integrarla sulla base di atti contenuti nel fascicolo processuale e noti all'imputato. Esiste una palese violazione del principio di uguaglianza e di obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale (artt. 3 e 112 Cost.) laddove in due situazioni identiche (contestazione suppletiva effettuata dal p.m. sulla base di atti e circostanze gia' in atti) si consenta o meno la contestazione a seconda che sia stata o meno disposta un'integrazione probatoria, ed anche se la stessa non sia stata effettivamente espletata. In entrambi i casi, a seguito di una omissione del p.m., sorge la necessita' di integrare l'imputazione. Non e' comunque precluso al p.m. di agire separatamente per i fatti non contestati il cui accertamento sia comunque contenuto gia' in atti, ma al p.m. in due situazioni identiche vengono messi a disposizione strumenti e poteri differenti. La preclusione di una contestazione di un reato concorrente, in assenza di una integrazione probatoria, inibendo l'esame congiunto delle regiudicande, di fatto, si riflette negativamente sulla coerenza dell'accertamento, attentando all'efficienza dell'accertamento processuale (e, dunque, al buon andamento dell'amministrazione della giustizia: art. 97 Cost.). Si sottolinea inoltre che la separazione dei processi e delle regiudicande, soprattutto nel rapporto tra delitto associativo e reati fine o tra singoli reati fine, come nel caso che ci occupa, comportando una reiterazione degli esperimenti probatori nei diversi processi, e' potenzialmente foriera di esiti cognitivi divergenti e, conseguentemente, di decisioni contraddittorie. Infine, potrebbe essere piu' vantaggioso per l'imputato difendersi contestualmente per due fatti legati tra loro dal vincolo della continuazione, sicche' esiste anche una violazione dell'art. 24 Cost., ovvero del diritto di difesa dell'imputato al quale, in assenza di integrazione probatoria, il p.m. non possa contestare il reato semplicemente dimenticato, ma non improcedibile in futuro. Tutto cio' premesso, ritenuto che va sollevata d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 441 e 441-bis c.p.p. per contrasto con gli articoli 3, 24, 97, 111 e 112 Cost. nella parte in cui non prevedono che, nel giudizio abbreviato, le contestazioni suppletive del p.m. nei casi di cui all'art. 12, comma 1, lett. b) possano essere effettuate anche in assenza di integrazioni probatorie disposte dal giudice e sulla base di fatti e circostanze gia' in atti e noti all'imputato. Ritenuto che per le ragioni innanzi esposte tale questione non e' manifestamente infondata ed e' rilevante nel procedimento di cui in premessa in quanto dalla definizione della questione dipende la possibilita' di decidere sulla contestazione sollevata dal p.m. all'udienza del 19 giugno 2009 in seguito alla quale fu disposto lo stralcio al solo fine di impedire che potessero scadere i termini di custodia cautelare per tutti gli altri imputati e per gli stessi fatti. Letti gli artt. 3, 24, 97, 111 e 112 Cost.
P. Q. M. Solleva la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 441 e 441-bis c.p.p. per contrasto con gli artt. 3, 24, 97, 111 e 112 Cost. nella parte in cui non prevedono che, nel giudizio abbreviato, le contestazioni suppletive del p.m. nei casi di cui all'art. 12, comma 1, lett. b) possano essere effettuate anche in assenza di integrazioni probatorie disposte dal giudice e sulla base di fatti e circostanze gia' in atti e noti all'imputato; Sospende il procedimento a carico di Stefano Luigi e Franco Pierluigi e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per la notifica di copia della presente ordinanza agli imputati, ai loro difensori, al pubblico ministero in sede, al Presidente del Consiglio dei ministri, al presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Lecce, nella Camera di consiglio del 3 luglio 2009. Il giudice per le indagini preliminari: Casciaro