N. 266 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 maggio 2008
Ordinanza del 3 giugno 2008 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Milano sul ricorso proposto da ESM Impianti S.r.l. ed altri contro T.a.r. per la Lombardia. Imposte e tasse - Disciplina del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari nel processo amministrativo - Previsione del contributo di euro duemila per i ricorsi di cui all'art. 23-bis, primo comma, della legge n. 1034 del 1971 in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonche' di provvedimenti delle Autorita' - Disposizione introdotta dalla legge finanziaria per il 2007 - Ricorso proposto innanzi al giudice tributario da societa' tenuta a versare il detto contributo e destinataria di avviso di pagamento e contestuale irrogazione di sanzioni emesso dalla segreteria del giudice amministrativo - Irragionevolezza - Ingiustificata disparita' di trattamento tributario delle controversie contemplate dall'art. 23-bis, primo comma, della legge n. 1034 del 1971 - Violazione del divieto costituzionale di stabilire nuovi tributi con la legge di approvazione del bilancio - Incidenza sui principi di buon andamento e di imparzialita' della pubblica amministrazione. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 6-bis, aggiunto dall'art. 21, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, e integrato dall'art. 1, comma 1307, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. - Costituzione, artt. 3, 81, comma terzo, e 97.(GU n.42 del 21-10-2009 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 13781/07, depositato il 12 dicembre 2007, avverso avviso irrogazione sanzioni n. RG 2019/2007 assente contr. UNIF; Contro Tribunale amministrativo regionale Lombardia, difeso dall'Avvocatura dello Stato, via Carlo Freguglia n. 1 - 20122 Milano, proposto dal ricorrente ESM Impianti S.r.l., leg. rap. Della Gioia Giuseppe, viale della Liberta' n. 61 - 20097 San Donato Milanese (Milano), difesa da: avv. Allorio Carlo, Barila' Enzo, Caputo Carla, piazza Cinque Giornate n. 5 - 20100 Milano. Altre parti coinvolte: Ordine degli avvocati, via - 20100 Milano, difeso da: in proprio e difeso da Zoppolato avv. Maurizio e Bardelli avv. Guido, via Dante n. 16 - 20121 Milano; Zoppolato Maurizio Piero, viale Berengario n. 11 - 20149 Milano, difeso da: in proprio e difeso da Zoppolato avv. Maurizio e Bardelli avv. Guido, via Dante n. 16 - 20121 Milano; Canta Angela Francesca, via Olona n. 12 - 20123 Milano, difesa da: in proprio e difesa da Zoppolato avv. Maurizio e Bardelli avv. Guido, via Dante n. 16 - 20121 Milano; Napoli Marco, via Barlumacchi n. 6 - 20135 Milano, difeso da: in proprio e difeso da Zoppolato avv. Maurizio e Bardelli avv. Guido, via Dante n. 16 - 20121 Milano; Saladino Maurizio, via Boeri n. 11 - 20141 Milano, difeso da: in proprio e difeso da Zoppolato avv. Maurizio e Bardelli avv. Guido, via Dante n. 16 - 20121 Milano; Roderi Giorgio Alessandro, via G. Covone n. 30 - 20155 Milano, difeso da: in proprio e difeso da Zoppolato avv. Maurizio e Bardelli avv. Guido, via Dante n. 16 - 20121 Milano; Lamberti Lorenzo Ferdinando, via Pastorelli n. 10 - 20143 Milano, difeso da: in proprio e difeso da Zoppolato avv. Maurizio e Bardelli avv. Guido, via Dante n. 16 - 20121 Milano; Todarello Fabio, via Dezza n. 24 - 20144 Milano, difeso da: in proprio e difeso da Zoppalato avv. Maurizio e Bardelli avv. Guido, via Dante n. 16 - 20121 Milano; Solimini Caterina, via Magnanina - 27029 Vigevano (Pavia), difesa da: in proprio e difesa da Zoppolato avv. Maurizio e Bardelli avv. Guido, via Dante n. 16 - 20121 Milano; Bifulco Fabio Andrea, via Scaldasole n. 2 - 20123 Milano, difeso da: in proprio e difeso da Zoppolato avv. Maurizio e Bardelli avv. guido, via Dante n. 16 - 20121 Milano; Degli Esposti Andreina, via Tiraboschi n. 5 - 20135 Milano, difesa da: in proprio e difesa da Zoppolato avv. Maurizio e Bardelli avv. Guido, via Dante n. 16 - 20121 Milano; Pisapia Mauro, viale Caldara n. 10 - 20122 Milano, difeso da: in proprio e difeso da Zoppolato avv. Maurizio e Bardelli avv. Guido, via Dante n. 16 - 20121 Milano; Bonatti Stefano, via Fumagalli n. 9 - 20143 Milano, difeso da: in proprio e difeso da Zoppolato avv. Maurizio e Bardelli avv. Guido, via Dante n. 16 - 20121 Milano; Fumarola Lorella, piazza Umanitaria n. 2 - 20122 Milano, difesa da: in proprio e difesa da Zoppolato avv. Maurizio e Bardelli avv. Guido, via Dante n. 16 - 20121 Milano; Torrani Orsola Maria, via Sofocle n. 6 - 20145 Milano, difesa da: in proprio e difesa da Zoppolato avv. Maurizio e Bardelli avv. Guido, via Dante n. 16 - 20121 Milano; Bardelli Guido, via Francesco Sforza n. 15 - 20122 Milano, difeso da: in proprio e difeso da Zoppolato avv. Maurizio e Bardelli avv. Guido, via Dante n. 16 - 20121 Milano; Bullo Andrea Ivan, via Lodovico il Moro n. 83 - 20143 Milano, difeso da: in proprio e difeso da Zoppolato avv. Maurizio e Badelli avv. Guido, via Dante n. 16 - 20121 Milano; Mazzarelli Marco Vittorio, via del Don n. 3 - 20123 Milano, difeso da: in proprio e difeso da Zoppolato avv. Maurizio e Bardelli avv. Guido, via Dante n. 16 - 20121 Milano; Mangia Rocco, corso Magenta n. 45 - 20123 Milano, difeso da: in proprio e difeso da Zoppolato avv. Maurizio e Bardelli avv. Guido, via Dante n. 16 - 20121 Milano; Quadrio Stefano Gerardo Assu, Ripa di Porta Ticinese n. 57 - 20143 Milano, difeso da: in proprio e difeso da Zoppolato avv. Maurizio e Bardelli avv. Guido, via Dante n. 16 - 20121 Milano; Bazzani Maria Alessandra Olg, corso di Porta Romana n. 54 - 20122 Milano, difesa da: in proprio e difeso da Zoppolato avv. Maurizio e Bardelli avv. Guido, via Dante n. 16 - 20121 Milano; Robaldo Enzo, via Pompeo Litta n. 8 - 20122 Milano, difeso da: in proprio e difeso da Zoppolato avv. Maurizio e Bardelli avv. Guido, via Dante n. 16 - 20121 Milano; Boifava Maurizio, via S. Grazie Vecchie n. 13 - 20052 Monza (Milano), difeso da: in proprio e difeso da Zoppolato avv. Maurizio e Bardelli avv. Guido, via Dante n. 16 - 20121 Milano; Giacometti Enzo, via Biancamano n. 14 - 20052 Monza (Milano), difeso da: in proprio e difeso da Zoppolato avv. Maurizio e Bardelli avv. Guido, via Dante n. 16 - 20121 Milano; Invernizzi Roberto, via Roma n. 13 - 23837 Taceno (Lecco), difeso da: in proprio e difeso da Zoppolato avv. Maurizio e Bardelli avv. Guido, via Dante n. 16 - 20121 Milano; Tanzarella Giancarlo, via Corridoni n. 1 - 20122 Milano, difeso da: in proprio e difeso da Zoppolato avv. Maurizio e Bardelli avv. Guido, via Dante n. 16 - 20121 Milano; Balestreri Adolfo, via Bartolomeo D'Alviano n. 18 - 20146 Milano, difeso da: in proprio e difeso da Zoppolato avv. Maurizio e Bardelli avv. Guido, via Dante n. 16 - 20121 Milano. F a t t o e d i r i t t o §1. - La E.S.M. Impianti S.r.l. ha proposto ricorso avverso l'avviso di pagamento e contestuale irrogazione di sanzioni emesso in data 28 settembre 2007 dal (Segretario generale del) T.a.r. Lombardia, sede di Milano - Ufficio incaricato delle attivita' connesse alla riscossione del contributo unificato per i ricorsi presentati avanti il medesimo Tribunale - e notificato il 4 ottobre 2007. §1.1. - La ricorrente, premesso che l'atto impugnato concerne l'omesso pagamento del contributo unificato dovuto, nella misura di euro 2.000,00 - ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1307, legge n. 296/2006 - a seguito della presentazione, da parte di essa soc. ESM Impianti, di un ricorso innanzi al predetto tribunale, espone: di avere presentato domanda di partecipazione ad una gara di appalto indetta dal Comune di Milano nel corso del 2007 per l'aggiudicazione di lavori dell'importo di euro 308.313,11; di essere stata esclusa dalla gara sul rilievo della avvenuta partecipazione alla stessa in collegamento con altra impresa (la RT S.r.l.), con conseguente perdita della cauzione provvisoria (di euro 3.083,13) prestata per la partecipazione alla gara ed iscrizione del provvedimento di' esclusione nel casellario informatico tenuto dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici; di avere proposto ricorso al T.a.r. Lombardia,contestando tale provvedimento anche al fine di recuperare la cauzione e di vedersi cancellata l'iscrizione nel casellario. §1.2. - Cio' posto, la ESM Impianti S.r.l. assume l'illegittimita' del contributo unificato - come stabilito, per i ricorsi innanzi al giudice amministrativo in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi pubblici nonche' avverso atti delle Autorita' amministrative indipendenti, nella misura fissa di euro 2.000,00 (a prescindere dall'effettivo valore della controversia) - per contrasto con gli artt. 3, 24, 97, 111, 113 e 117 della Costituzione; e chiede, nel merito, l'annullamento dell'atto impugnato: previa sospensione del giudizio in corso e rimessione degli atti alla Corte costituzionale. La violazione degli artt. 3 (principio di eguaglianza), 24 (diritto di agire in giudizio), 111 (giusto processo), 113 (tutela in giudizio contro gli atti della p.a.), nonche' 117 (laddove ha recepito i principi Convenzione europea per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo della Costituzione), viene prospettata sia sotto il profilo che l'elevato contributo di euro 2.000,00 previsto dalla censurata normativa ha finito per determinare, per i ricorsi in materia di appalti di valore medio/piccolo (che statisticamente ne costituirebbero la maggior parte), la reintroduzione del principio del solve et repete ritenuto invece illegittimo dalla Corte costituzionale (sentenza n. 21/1961); sia sotto il profilo che comunque l'elevatezza dell'imposizione renderebbe estremamente difficoltoso a soggetti ed imprese di modeste possibilita' economiche il ricorso alla giurisdizione per le controversie attinenti alle materie qui in considerazione. §2. - Si e' costituito il T.a.r. Lombardia, sede di Milano,eccependo, in limine, il proprio difetto di legittimazione passiva, sotto il profilo che la stessa spetterebbe alla Presidenza del Consiglio dei ministri o comunque all'Agenzia delle Entrate: attesa, per un verso, la natura tributaria del c.d. contributo unificato e, per altro verso, l'avvenuta deduzione di motivi di doglianza attinenti unicamente la (non) debenza del tributo per illegittimita' dello stesso e non anche vizi intrinseci dell'atto impositivo e sanzionatorio, inerenti 1'esatta applicazione e riscossione del contributo unificato. Nel merito, il resistente T.a.r. Lombardia contesta la fondatezza delle avverse questioni di costituzionalita', sottolineando - tra l'altro - che il maggior importo del contributo previsto nella materia de qua, oltre a non costituire comunque ostacolo alla proponibilita' o ammissibilita' dei relativi ricorsi in sede giurisdizionale innanzi ai Giudici amministrativi,si giustifica anche in ragione della peculiare speditezza processuale prevista per la trattazione, cautelare e di merito, nonche' per la decisione dei ricorsi stessi. Conclude, pertanto, per la declaratoria del difetto di legittimazione passiva o comunque per il rigetto del ricorso. §3. - Sono intervenuti in giudizio con atto congiunto, ad adiuvandum, il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano ed alcuni avvocati amministrativisti, in epigrafe indicati. Gli intervenuti sollevano analoghe questioni di legittimita' costituzionale della menzionata normativa tributaria,deducendone peraltro il contrasto qua anche con gli artt. 53 (in quanto la normativa sopravvenuta - svincolando del tutto il contributo unificato dal valore della controversia - finirebbe con l'alterare il principio della progressivita' dell'imposizione tributaria) e 81 della Costituzione,stante l'avvenuta introduzione di un vero e proprio nuovo tributo - rispetto alla precedente disciplina contenuta nell'art. 13, comma 6-bis d.P.R. n. 112/2002 - con la legge di bilancio (legge n. 296/2006, c d. finanziaria 2007). §4. - Questa Commissione ritiene di dovere rilevare,preliminarmente, per un verso, che l'atto impugnato, in quanto manifestazione di una compiuta e ben definita pretesa di natura tributaria e di contenuto comunque concretamente ed immediatamente impositivo - nella specie, anche sanzionatorio - rientra nella sfera di attribuzioni della giurisdizione tributaria (art. 2, d.lgs. n. 546/1992) anche se nominativamente non compreso nell'elencazione di cui all'art. 19 del medesimo d.lgs. (Cass., ss.uu. 16923 e 16428/2007); per altro verso,che appare corretta l'instaurazione del giudizio de quo nei riguardi del T.a.r. Lombardia-Milano, trattandosi dell'Ufficio che ha emanato l'atto impugnato(art. 10, d.lgs. n. 546/1992). Cio' premesso, occorre procedere alla verifica della sussistenza, nella specie, dei requisiti di legge (non manifesta infondatezza e rilevanza ai fini della definizione del giudizio in corso: art. 23, comma 2, legge n. 87/1953) indispensabili per la sottoposizione al Giudice delle leggi delle proposte questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002. §4.1. - Per quanto concerne la dedotta violazione degli artt. 24, e, per la verita' solo in via riflessa, 111, 113 e 117 della Costituzione, ritiene la Commissione - condividendo sul punto le Osservazioni della difesa del resistente T.a.r. Lombardia - che essa non sia concretamente configurabile. Invero, alla circostanza dell'omesso (o insufficiente) versamento del contributo unificato da parte del ricorrente ne' la norma denunciata ne' altra disposizione del medesimo testo legislativo ricollegano alcuna sanzione di inammissibilita' o improponibilita' (ne' di susseguente improcedibilita') del ricorso giurisdizionale nella materia amministrativa qui in contestazione. Le conseguenze di una siffatta condotta sono sanzionate certamente (vedi art. 16, d.P.R. n. 115/2002): ma soltanto al fine del recupero coattivo della pretesa tributaria e con applicazione delle sanzioni previste dall'art. 71 del d.P.R. n. 131/1986 (T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro). D'altro canto, sanzioni di tipo processuale neppure risultano previste nella disciplina del vigente processo tributario (d.lgs. n. 546/1992) ovvero nel codice di procedura civile: le cui norme - ove compatibili - si rendono applicabili laddove le specifica disciplina del contenzioso tributario non disponga(art. 1, comma 2, d.lgs. ult. cit.). Non e' dato quindi ravvisare nella norma denunciata alcun insanabile contrasto con la previsione costituzionale diretta a garantire, a chiunque ne abbia interesse,il diritto ad agire in giudizio e ad ottenere,nel rispetto delle regole del giusto processo, un'effettiva tutela contro gli atti della pubblica amministrazione innanzi ai competenti Organi giurisdizionali. D'altro canto,il problema del «costo» eccessivo per adire la giurisdizione amministrativa nelle materie previste dall'art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002, nel testo vigente introdotto dall'art. 1, comma 1307, legge n. 296/2006 - costo che, ad avviso della ricorrente e degli intervenuti, per la sua stessa eccessivita' finirebbe, specie nel caso in cui la controversia sia di scarso valore economico, per costituire in concreto una vera e propria remora a richiedere la tutela giudiziaria per i soggetti (siano essi persone fisiche o societa') di modeste condizioni economiche - ad avviso di questa Commissione opera su un piano diverso: imponendosi una valutazione di rispetto del principio di eguaglianza e di effettiva ragionevolezza della relativa previsione normativa,da effettuarsi alla stregua di diversi parametri costituzionali (vedi oltre). §4.2. - Deve invece ritenersi che la norma denunciata,nella ricordata vigente formulazione, sia in contrasto con l'art. 81, comma terzo della Costituzione. Invero, la violazione del divieto di introdurre nuovi tributi con la legge di approvazione del bilancio e' infatti configurabile - come del resto insegna la diffusa dottrina pubblicistica - non solo nel caso in cui siano introdotti veri e propri «nuovi» tributi, ma anche nel caso in cui sia stabilito un inasprimento della prestazione impositiva: e nella specie vi e' stato appunto un considerevole aumento della misura del medesimo tributo (contributo unificato) in precedenza previsto per i ricorsi innanzi al giudice amministrativo. §4.3. - Quanto poi al denunciato contrasto con il principio del rispetto della progressivita' fissato nell'art. 53, comma secondo della Costituzione, va osservato che - come ripetutamente chiarito dallo stesso Giudice delle leggi - il criterio della progressivita' riguarda il sistema tributario nel suo complesso e non le singole disposizioni normative: queste, pertanto - in relazione alle specifiche situazioni che vanno a disciplinare - ben possono prevedere tributi con aliquote proporzionali od anche in misura fissa, purche' il sistema mantenga una intrinseca coerenza; ed in effetti, va sottolineato, l'art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 112/2002 prevede per tutti i ricorsi proposti innanzi ai T.a.r ed al Consiglio di Stato dei contributi economicamente diversificati (da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 2.000,00), ma pur sempre in misura fissa. La relativa questione di legittimita' costituzionale appare quindi manifestamente infondata. §4.4. - Rimane da ultimo da verificare se vi sia comunque stato, da parte del legislatore, il rispetto del principio di uguaglianza (e quindi di non irrazionale discriminazione, nella specie, fra situazioni per le quali ricorre il medesimo presupposto impositivo) fissato dall'art. 3 della Costituzione e del principio di buon andamento della p.a. fissato dall'art. 97 della Costituzione. In particolare, se il considerevole aumento del contributo unificato introdotto dall'art. 1, comma 1307, legge n. 296/2006, sia ragionevolmente giustificabile in relazione alla specialita' della materia per cui e' controversia (controversie su affidamento di lavori, forniture e servizi pubblici; e su atti di Autorita' amministrative indipendenti); o, al limite, per via dell'assoluta peculiarita' della disciplina processuale applicabile nella materia stessa. Ritiene la Commissione che il disposto aumento del contributo nella indicata rilevante misura non trovi - cosi' come denunciato dalla ricorrente societa' e dagli intervenuti in giudizio - un'effettiva ragionevole giustificazione: risolvendosi, nel contempo, nella violazione dell'art. 3 della Costituzione e dell'art. 97 della stessa Carta costituzionale. Al riguardo, e' il caso di osservare che l'obbligo di pagamento del contributo unificato nella misura fissa di euro 2.000,00 e' stato previsto dalla legge finanziaria per l'anno 2007 soltanto per i ricorsi proposti innanzi ai T.A.R. ed al Consiglio di Stato (in sede di impugnazione delle decisioni di primo grado) concernenti le controversie in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi, nonche' i provvedimenti emessi da Autorita' amministrative indipendenti. Tuttavia, se il legislatore - con il piu' volte menzionato art. 1, comma 1307, legge n. 296/2006 - ha ritenuto, nella sua discrezionalita', di svincolare del tutto dal criterio del valore della controversia la misura del contributo unificato previsto per i ricorsi innanzi alla giurisdizione amministrativa; non e' dato rinvenire, nella normativa di riferimento, alcuna ragionevole giustificazione di un siffatto piu' gravoso trattamento tributario nelle materie in questione rispetto a quello (euro 1.000,00) stabilito per la generalita' dei ricorsi previsti dall'art. 23-bis, legge n. 1034/1971, richiamato nell'art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2006: specie ove si tenga conto che tra le controversie in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture,rientrano anche vertenze di modesto contenuto economico, come quella che ha interessato la ESM Impianti S.r.l. (vedi supra, §1). D'altro canto, la previsione di un tal maggiore contributo unificato neppure puo' ritenersi giustificata,come sostiene la difesa del resistente T.a.r. Lombardia-Milano, sotto il profilo della peculiare celerita' della disciplina processuale: in realta' prevista dall'art. 23-bis, comma 1, legge n. 1034/1971 per tutta una serie di materie,fra le quali anche quelle ora in considerazione. Ne', a1 fine di escludere l'incoerenza,sul punto,della legge impositiva, puo' assumere rilevanza la previsione che il contributo de quo sia comunque recuperabile dal ricorrente vittorioso in giudizio (al momento del passaggio in giudicato della sentenza) ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002. Invero, l'illegittimita' della disciplina de qua e' ravvisabile nella irragionevole maggior misura della tassazione per alcune soltanto delle controversie giurisdizionale nelle materie indicate nel comma 1, dell'art. 23-bis, legge n. 1034/1971 e non certo nella circostanza che il contributo unificato venga fatto gravare in definitiva sulla parte soccombente, giusta - del resto - il principio di ordine generale fissato nell'art. 91 c.p.c. §5. - Alla stregua dei rilievi tutti che precedono, ritiene questa Commissione non manifestamente infondata - in riferimento agli artt. 3, 97 ed 81, comma terzo della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 6-bis, legge n. 115/2002, nel testo modificato dall'art. l, comma 307, legge n. 296/2006. Poiche', all'evidenza, il giudizio in corso non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della indicata questione di legittimita' costituzionale,ne consegue che il giudizio stesso deve essere sospeso e gli atti rimessi alla Corte costituzionale per il relativo scrutinio di legittimita'.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1307, legge n. 296/2006,per contrasto con gli artt. 3, 97 e 81 comma terzo della Costituzione; dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Milano, addi' 7 maggio 2008 Il Presidente relatore ed estensore: Ebner