N. 266 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 maggio 2008

Ordinanza del 3  giugno  2008  emessa  dalla  Commissione  tributaria
provinciale di Milano sul ricorso proposto da ESM Impianti S.r.l.  ed
altri contro T.a.r. per la Lombardia. 
 
Imposte e tasse - Disciplina del contributo unificato  per  le  spese
  degli atti giudiziari nel processo amministrativo - Previsione  del
  contributo di euro duemila per i ricorsi di  cui  all'art.  23-bis,
  primo comma, della legge n. 1034 del 1971 in materia di affidamento
  di lavori, servizi e  forniture,  nonche'  di  provvedimenti  delle
  Autorita' - Disposizione introdotta dalla legge finanziaria per  il
  2007 - Ricorso proposto innanzi al giudice tributario  da  societa'
  tenuta a versare il detto contributo e destinataria  di  avviso  di
  pagamento  e  contestuale  irrogazione  di  sanzioni  emesso  dalla
  segreteria  del  giudice  amministrativo   -   Irragionevolezza   -
  Ingiustificata   disparita'   di   trattamento   tributario   delle
  controversie contemplate dall'art. 23-bis, primo comma, della legge
  n. 1034  del  1971  -  Violazione  del  divieto  costituzionale  di
  stabilire nuovi tributi con la legge di approvazione del bilancio -
  Incidenza sui principi di buon andamento e di  imparzialita'  della
  pubblica amministrazione. 
- Decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,
  art.  13,  comma  6-bis,  aggiunto  dall'art.  21,  comma  4,   del
  decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
  nella legge 4 agosto 2006, n. 248, e integrato dall'art.  1,  comma
  1307, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
- Costituzione, artt. 3, 81, comma terzo, e 97. 
(GU n.42 del 21-10-2009 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 
    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.   13781/07,
depositato il 12 dicembre 2007, avverso avviso  irrogazione  sanzioni
n. RG 2019/2007 assente contr. UNIF; 
    Contro  Tribunale  amministrativo  regionale  Lombardia,   difeso
dall'Avvocatura dello Stato, via Carlo Freguglia n. 1 - 20122 Milano,
proposto dal ricorrente ESM Impianti S.r.l., leg.  rap.  Della  Gioia
Giuseppe, viale della Liberta' n. 61  -  20097  San  Donato  Milanese
(Milano), difesa da: avv. Allorio Carlo, Barila' Enzo, Caputo  Carla,
piazza Cinque Giornate n. 5 - 20100 Milano. 
    Altre parti coinvolte: 
        Ordine degli avvocati, via -  20100  Milano,  difeso  da:  in
proprio e difeso da Zoppolato avv. Maurizio e  Bardelli  avv.  Guido,
via Dante n. 16 - 20121 Milano; 
        Zoppolato Maurizio Piero, viale  Berengario  n.  11  -  20149
Milano, difeso da: in proprio e difeso da Zoppolato avv.  Maurizio  e
Bardelli avv. Guido, via Dante n. 16 - 20121 Milano; 
        Canta Angela Francesca, via  Olona  n.  12  -  20123  Milano,
difesa da: in proprio e difesa da Zoppolato avv. Maurizio e  Bardelli
avv. Guido, via Dante n. 16 - 20121 Milano; 
        Napoli Marco, via Barlumacchi n. 6 - 20135 Milano, difeso da:
in proprio e difeso da Zoppolato avv. Maurizio e Bardelli avv. Guido,
via Dante n. 16 - 20121 Milano; 
        Saladino Maurizio, via Boeri n. 11 - 20141 Milano, difeso da:
in proprio e difeso da Zoppolato avv. Maurizio e Bardelli avv. Guido,
via Dante n. 16 - 20121 Milano; 
        Roderi Giorgio Alessandro,  via  G.  Covone  n.  30  -  20155
Milano, difeso da: in proprio e difeso da Zoppolato avv.  Maurizio  e
Bardelli avv. Guido, via Dante n. 16 - 20121 Milano; 
        Lamberti Lorenzo Ferdinando, via Pastorelli  n.  10  -  20143
Milano, difeso da: in proprio e difeso da Zoppolato avv.  Maurizio  e
Bardelli avv. Guido, via Dante n. 16 - 20121 Milano; 
        Todarello Fabio, via Dezza n. 24 - 20144 Milano,  difeso  da:
in proprio e difeso da Zoppalato avv. Maurizio e Bardelli avv. Guido,
via Dante n. 16 - 20121 Milano; 
        Solimini Caterina, via Magnanina -  27029  Vigevano  (Pavia),
difesa da: in proprio e difesa da Zoppolato avv. Maurizio e  Bardelli
avv. Guido, via Dante n. 16 - 20121 Milano; 
        Bifulco Fabio Andrea, via Scaldasole n.  2  -  20123  Milano,
difeso da: in proprio e difeso da Zoppolato avv. Maurizio e  Bardelli
avv. guido, via Dante n. 16 - 20121 Milano; 
        Degli Esposti Andreina, via Tiraboschi n. 5 -  20135  Milano,
difesa da: in proprio e difesa da Zoppolato avv. Maurizio e  Bardelli
avv. Guido, via Dante n. 16 - 20121 Milano; 
        Pisapia Mauro, viale Caldara n. 10 - 20122 Milano, difeso da:
in proprio e difeso da Zoppolato avv. Maurizio e Bardelli avv. Guido,
via Dante n. 16 - 20121 Milano; 
        Bonatti Stefano, via Fumagalli n. 9 -  20143  Milano,  difeso
da: in proprio e difeso da Zoppolato avv. Maurizio  e  Bardelli  avv.
Guido, via Dante n. 16 - 20121 Milano; 
        Fumarola Lorella, piazza Umanitaria  n.  2  -  20122  Milano,
difesa da: in proprio e difesa da Zoppolato avv. Maurizio e  Bardelli
avv. Guido, via Dante n. 16 - 20121 Milano; 
        Torrani Orsola Maria, via Sofocle n. 6 - 20145 Milano, difesa
da: in proprio e difesa da Zoppolato avv. Maurizio  e  Bardelli  avv.
Guido, via Dante n. 16 - 20121 Milano; 
        Bardelli Guido, via Francesco Sforza n. 15  -  20122  Milano,
difeso da: in proprio e difeso da Zoppolato avv. Maurizio e  Bardelli
avv. Guido, via Dante n. 16 - 20121 Milano; 
        Bullo Andrea Ivan, via Lodovico il Moro n. 83 - 20143 Milano,
difeso da: in proprio e difeso da Zoppolato avv. Maurizio  e  Badelli
avv. Guido, via Dante n. 16 - 20121 Milano; 
        Mazzarelli Marco Vittorio, via del Don n. 3 -  20123  Milano,
difeso da: in proprio e difeso da Zoppolato avv. Maurizio e  Bardelli
avv. Guido, via Dante n. 16 - 20121 Milano; 
        Mangia Rocco, corso Magenta n. 45 - 20123 Milano, difeso  da:
in proprio e difeso da Zoppolato avv. Maurizio e Bardelli avv. Guido,
via Dante n. 16 - 20121 Milano; 
        Quadrio Stefano Gerardo Assu, Ripa di Porta Ticinese n. 57  -
20143 Milano, difeso da:  in  proprio  e  difeso  da  Zoppolato  avv.
Maurizio e Bardelli avv. Guido, via Dante n. 16 - 20121 Milano; 
        Bazzani Maria Alessandra Olg, corso di Porta Romana n.  54  -
20122 Milano, difesa da:  in  proprio  e  difeso  da  Zoppolato  avv.
Maurizio e Bardelli avv. Guido, via Dante n. 16 - 20121 Milano; 
        Robaldo Enzo, via Pompeo Litta n. 8 -  20122  Milano,  difeso
da: in proprio e difeso da Zoppolato avv. Maurizio  e  Bardelli  avv.
Guido, via Dante n. 16 - 20121 Milano; 
        Boifava Maurizio, via S. Grazie Vecchie n. 13 -  20052  Monza
(Milano), difeso da: in proprio e difeso da Zoppolato avv. Maurizio e
Bardelli avv. Guido, via Dante n. 16 - 20121 Milano; 
        Giacometti Enzo, via Biancamano n. 14 - 20052 Monza (Milano),
difeso da: in proprio e difeso da Zoppolato avv. Maurizio e  Bardelli
avv. Guido, via Dante n. 16 - 20121 Milano; 
        Invernizzi Roberto, via Roma n. 13 -  23837  Taceno  (Lecco),
difeso da: in proprio e difeso da Zoppolato avv. Maurizio e  Bardelli
avv. Guido, via Dante n. 16 - 20121 Milano; 
        Tanzarella Giancarlo, via Corridoni  n.  1  -  20122  Milano,
difeso da: in proprio e difeso da Zoppolato avv. Maurizio e  Bardelli
avv. Guido, via Dante n. 16 - 20121 Milano; 
        Balestreri Adolfo, via Bartolomeo D'Alviano  n.  18  -  20146
Milano, difeso da: in proprio e difeso da Zoppolato avv.  Maurizio  e
Bardelli avv. Guido, via Dante n. 16 - 20121 Milano. 
                     F a t t o  e  d i r i t t o 
    §1. - La E.S.M.  Impianti  S.r.l.  ha  proposto  ricorso  avverso
l'avviso di pagamento e contestuale irrogazione di sanzioni emesso in
data  28  settembre  2007  dal  (Segretario  generale   del)   T.a.r.
Lombardia, sede  di  Milano  -  Ufficio  incaricato  delle  attivita'
connesse alla riscossione del  contributo  unificato  per  i  ricorsi
presentati avanti il medesimo Tribunale - e notificato il  4  ottobre
2007. 
    §1.1. - La ricorrente, premesso  che  l'atto  impugnato  concerne
l'omesso pagamento del contributo unificato dovuto, nella  misura  di
euro 2.000,00 -  ai  sensi  dell'art.  13,  comma  6-bis,  d.P.R.  n.
115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1307, legge n.  296/2006
- a seguito della presentazione, da parte di essa soc. ESM  Impianti,
di un  ricorso  innanzi  al  predetto  tribunale,  espone:  di  avere
presentato domanda di partecipazione ad una gara di  appalto  indetta
dal Comune di Milano nel  corso  del  2007  per  l'aggiudicazione  di
lavori dell'importo di euro 308.313,11; di essere stata esclusa dalla
gara  sul  rilievo  della  avvenuta  partecipazione  alla  stessa  in
collegamento con  altra  impresa  (la  RT  S.r.l.),  con  conseguente
perdita della cauzione provvisoria (di euro 3.083,13) prestata per la
partecipazione  alla  gara  ed  iscrizione  del   provvedimento   di'
esclusione nel casellario informatico tenuto  dall'Autorita'  per  la
vigilanza sui contratti pubblici; di avere proposto ricorso al T.a.r.
Lombardia,contestando tale provvedimento anche al fine di  recuperare
la cauzione e di vedersi cancellata l'iscrizione nel casellario. 
    §1.2.   -   Cio'   posto,   la   ESM   Impianti   S.r.l.   assume
l'illegittimita' del contributo unificato -  come  stabilito,  per  i
ricorsi innanzi al giudice amministrativo in materia  di  affidamento
di lavori, forniture e servizi pubblici nonche'  avverso  atti  delle
Autorita' amministrative indipendenti, nella  misura  fissa  di  euro
2.000,00 (a prescindere dall'effettivo valore della  controversia)  -
per contrasto con  gli  artt.  3,  24,  97,  111,  113  e  117  della
Costituzione;  e  chiede,  nel   merito,   l'annullamento   dell'atto
impugnato: previa sospensione del  giudizio  in  corso  e  rimessione
degli atti alla Corte costituzionale. 
    La violazione  degli  artt.  3  (principio  di  eguaglianza),  24
(diritto di agire in giudizio), 111 (giusto processo), 113 (tutela in
giudizio contro  gli  atti  della  p.a.),  nonche'  117  (laddove  ha
recepito i principi  Convenzione  europea  per  la  Salvaguardia  dei
diritti dell'uomo della Costituzione), viene prospettata sia sotto il
profilo che l'elevato contributo  di  euro  2.000,00  previsto  dalla
censurata normativa ha finito  per  determinare,  per  i  ricorsi  in
materia di appalti di valore medio/piccolo  (che  statisticamente  ne
costituirebbero la maggior parte), la  reintroduzione  del  principio
del  solve  et  repete  ritenuto  invece  illegittimo   dalla   Corte
costituzionale (sentenza  n.  21/1961);  sia  sotto  il  profilo  che
comunque  l'elevatezza   dell'imposizione   renderebbe   estremamente
difficoltoso a soggetti ed imprese di modeste possibilita' economiche
il ricorso alla giurisdizione  per  le  controversie  attinenti  alle
materie qui in considerazione. 
    §2.  -  Si  e'  costituito   il   T.a.r.   Lombardia,   sede   di
Milano,eccependo, in limine, il  proprio  difetto  di  legittimazione
passiva, sotto il profilo che la stessa spetterebbe  alla  Presidenza
del Consiglio dei ministri  o  comunque  all'Agenzia  delle  Entrate:
attesa, per un  verso,  la  natura  tributaria  del  c.d.  contributo
unificato e, per altro  verso,  l'avvenuta  deduzione  di  motivi  di
doglianza attinenti unicamente  la  (non)  debenza  del  tributo  per
illegittimita' dello stesso e non  anche  vizi  intrinseci  dell'atto
impositivo  e  sanzionatorio,  inerenti   1'esatta   applicazione   e
riscossione del contributo unificato. 
    Nel merito, il resistente T.a.r. Lombardia contesta la fondatezza
delle avverse questioni di  costituzionalita',  sottolineando  -  tra
l'altro - che  il  maggior  importo  del  contributo  previsto  nella
materia de  qua,  oltre  a  non  costituire  comunque  ostacolo  alla
proponibilita'  o  ammissibilita'  dei  relativi  ricorsi   in   sede
giurisdizionale innanzi ai Giudici amministrativi,si giustifica anche
in ragione della peculiare speditezza  processuale  prevista  per  la
trattazione, cautelare e di merito,  nonche'  per  la  decisione  dei
ricorsi stessi. 
    Conclude,  pertanto,  per  la   declaratoria   del   difetto   di
legittimazione passiva o comunque per il rigetto del ricorso. 
    §3. -  Sono  intervenuti  in  giudizio  con  atto  congiunto,  ad
adiuvandum, il Consiglio dell'ordine  degli  avvocati  di  Milano  ed
alcuni  avvocati  amministrativisti,  in   epigrafe   indicati.   Gli
intervenuti   sollevano   analoghe    questioni    di    legittimita'
costituzionale  della  menzionata  normativa   tributaria,deducendone
peraltro il contrasto qua anche  con  gli  artt.  53  (in  quanto  la
normativa  sopravvenuta  -  svincolando  del  tutto   il   contributo
unificato dal valore della controversia - finirebbe con l'alterare il
principio della  progressivita'  dell'imposizione  tributaria)  e  81
della  Costituzione,stante  l'avvenuta  introduzione  di  un  vero  e
proprio nuovo tributo - rispetto alla precedente disciplina contenuta
nell'art. 13, comma 6-bis d.P.R.  n.  112/2002  -  con  la  legge  di
bilancio (legge n. 296/2006, c d. finanziaria 2007). 
    §4.    -     Questa     Commissione     ritiene     di     dovere
rilevare,preliminarmente, per un  verso,  che  l'atto  impugnato,  in
quanto manifestazione di una  compiuta  e  ben  definita  pretesa  di
natura  tributaria  e  di   contenuto   comunque   concretamente   ed
immediatamente impositivo  -  nella  specie,  anche  sanzionatorio  -
rientra nella sfera di attribuzioni  della  giurisdizione  tributaria
(art. 2, d.lgs. n. 546/1992) anche se  nominativamente  non  compreso
nell'elencazione di cui  all'art.  19  del  medesimo  d.lgs.  (Cass.,
ss.uu. 16923 e  16428/2007);  per  altro  verso,che  appare  corretta
l'instaurazione  del  giudizio  de  quo  nei  riguardi   del   T.a.r.
Lombardia-Milano, trattandosi  dell'Ufficio  che  ha  emanato  l'atto
impugnato(art. 10, d.lgs. n. 546/1992). 
    Cio' premesso, occorre procedere alla verifica della sussistenza,
nella specie, dei requisiti di legge (non  manifesta  infondatezza  e
rilevanza ai fini della definizione del giudizio in corso:  art.  23,
comma 2, legge n. 87/1953) indispensabili per  la  sottoposizione  al
Giudice  delle  leggi  delle  proposte  questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002. 
    §4.1. - Per quanto concerne la dedotta violazione degli artt. 24,
e, per la verita'  solo  in  via  riflessa,  111,  113  e  117  della
Costituzione, ritiene la Commissione  -  condividendo  sul  punto  le
Osservazioni della difesa del resistente T.a.r. Lombardia - che  essa
non sia concretamente configurabile. 
    Invero, alla circostanza dell'omesso (o insufficiente) versamento
del contributo  unificato  da  parte  del  ricorrente  ne'  la  norma
denunciata ne' altra  disposizione  del  medesimo  testo  legislativo
ricollegano alcuna sanzione di  inammissibilita'  o  improponibilita'
(ne' di susseguente  improcedibilita')  del  ricorso  giurisdizionale
nella materia amministrativa qui in contestazione. Le conseguenze  di
una siffatta condotta  sono  sanzionate  certamente  (vedi  art.  16,
d.P.R. n. 115/2002): ma soltanto al fine del recupero coattivo  della
pretesa  tributaria  e  con  applicazione  delle  sanzioni   previste
dall'art.  71  del  d.P.R.  n.  131/1986  (T.U.  delle   disposizioni
concernenti l'imposta di registro). 
    D'altro canto, sanzioni di  tipo  processuale  neppure  risultano
previste nella disciplina del vigente processo tributario (d.lgs.  n.
546/1992) ovvero nel codice di procedura civile: le cui norme  -  ove
compatibili - si rendono applicabili laddove le specifica  disciplina
del contenzioso tributario non disponga(art. 1, comma 2, d.lgs.  ult.
cit.). 
    Non  e'  dato  quindi  ravvisare  nella  norma  denunciata  alcun
insanabile contrasto  con  la  previsione  costituzionale  diretta  a
garantire, a chiunque ne  abbia  interesse,il  diritto  ad  agire  in
giudizio e ad ottenere,nel rispetto delle regole del giusto processo,
un'effettiva tutela contro gli atti  della  pubblica  amministrazione
innanzi ai competenti Organi giurisdizionali. 
    D'altro canto,il problema del  «costo»  eccessivo  per  adire  la
giurisdizione amministrativa nelle  materie  previste  dall'art.  13,
comma  6-bis,  d.P.R.  n.  115/2002,  nel  testo  vigente  introdotto
dall'art. 1, comma 1307, legge n. 296/2006 -  costo  che,  ad  avviso
della ricorrente e degli intervenuti, per la sua stessa  eccessivita'
finirebbe, specie nel caso in  cui  la  controversia  sia  di  scarso
valore economico, per costituire  in  concreto  una  vera  e  propria
remora a richiedere la tutela giudiziaria per i soggetti (siano  essi
persone fisiche o societa') di modeste  condizioni  economiche  -  ad
avviso di questa Commissione opera su un piano  diverso:  imponendosi
una valutazione  di  rispetto  del  principio  di  eguaglianza  e  di
effettiva  ragionevolezza  della  relativa  previsione   normativa,da
effettuarsi alla stregua di diversi  parametri  costituzionali  (vedi
oltre). 
    §4.2. - Deve  invece  ritenersi  che  la  norma  denunciata,nella
ricordata vigente formulazione, sia in contrasto con l'art. 81, comma
terzo della  Costituzione.  Invero,  la  violazione  del  divieto  di
introdurre nuovi tributi con la legge di approvazione del bilancio e'
infatti configurabile - come del resto insegna  la  diffusa  dottrina
pubblicistica - non solo nel caso in  cui  siano  introdotti  veri  e
propri «nuovi» tributi, ma anche nel caso in  cui  sia  stabilito  un
inasprimento della prestazione impositiva: e nella specie vi e' stato
appunto un considerevole aumento della misura  del  medesimo  tributo
(contributo unificato) in precedenza previsto per i  ricorsi  innanzi
al giudice amministrativo. 
    §4.3. - Quanto poi al denunciato contrasto con il  principio  del
rispetto della progressivita' fissato  nell'art.  53,  comma  secondo
della Costituzione, va osservato che -  come  ripetutamente  chiarito
dallo stesso Giudice delle leggi - il criterio  della  progressivita'
riguarda il sistema tributario nel suo complesso  e  non  le  singole
disposizioni  normative:  queste,  pertanto  -  in   relazione   alle
specifiche  situazioni  che  vanno  a  disciplinare -   ben   possono
prevedere tributi con  aliquote  proporzionali  od  anche  in  misura
fissa, purche' il sistema mantenga una  intrinseca  coerenza;  ed  in
effetti, va sottolineato, l'art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n.  112/2002
prevede per tutti i ricorsi proposti innanzi ai T.a.r ed al Consiglio
di Stato dei contributi economicamente diversificati (da un minimo di
euro 250,00 ad un massimo di euro 2.000,00), ma pur sempre in  misura
fissa. 
    La  relativa  questione  di  legittimita'  costituzionale  appare
quindi manifestamente infondata. 
    §4.4. - Rimane da ultimo da verificare se vi sia comunque  stato,
da parte del legislatore, il rispetto del principio di uguaglianza (e
quindi  di  non  irrazionale  discriminazione,  nella   specie,   fra
situazioni per le quali ricorre il medesimo  presupposto  impositivo)
fissato dall'art. 3  della  Costituzione  e  del  principio  di  buon
andamento della p.a. fissato dall'art. 97 della Costituzione. 
    In  particolare,  se  il  considerevole  aumento  del  contributo
unificato introdotto dall'art. 1, comma 1307, legge n. 296/2006,  sia
ragionevolmente giustificabile in relazione  alla  specialita'  della
materia per cui  e'  controversia  (controversie  su  affidamento  di
lavori,  forniture  e  servizi  pubblici;  e  su  atti  di  Autorita'
amministrative indipendenti); o, al  limite,  per  via  dell'assoluta
peculiarita' della disciplina processuale applicabile  nella  materia
stessa. 
    Ritiene la Commissione che il  disposto  aumento  del  contributo
nella indicata rilevante misura non trovi  -  cosi'  come  denunciato
dalla  ricorrente  societa'  e  dagli  intervenuti  in   giudizio   -
un'effettiva ragionevole giustificazione: risolvendosi, nel contempo,
nella violazione dell'art. 3 della Costituzione e dell'art. 97  della
stessa Carta costituzionale. 
    Al riguardo, e' il caso di osservare che l'obbligo  di  pagamento
del contributo unificato nella misura fissa di euro 2.000,00 e' stato
previsto dalla legge finanziaria  per  l'anno  2007  soltanto  per  i
ricorsi proposti innanzi ai T.A.R. ed al Consiglio di Stato (in  sede
di impugnazione  delle  decisioni  di  primo  grado)  concernenti  le
controversie  in  materia  di  affidamento  di  lavori,  forniture  e
servizi, nonche' i provvedimenti emessi da  Autorita'  amministrative
indipendenti. 
    Tuttavia, se il legislatore - con il piu' volte  menzionato  art.
1,  comma  1307,  legge  n.  296/2006  -  ha  ritenuto,   nella   sua
discrezionalita', di svincolare del tutto  dal  criterio  del  valore
della controversia la misura del contributo unificato previsto per  i
ricorsi  innanzi  alla  giurisdizione  amministrativa;  non  e'  dato
rinvenire,  nella  normativa  di  riferimento,   alcuna   ragionevole
giustificazione di un siffatto piu'  gravoso  trattamento  tributario
nelle  materie  in  questione  rispetto  a  quello  (euro   1.000,00)
stabilito per la generalita' dei ricorsi previsti  dall'art.  23-bis,
legge n. 1034/1971, richiamato nell'art. 13, comma 6-bis,  d.P.R.  n.
115/2006: specie ove si  tenga  conto  che  tra  le  controversie  in
materia di affidamento di lavori, servizi e forniture,rientrano anche
vertenze  di  modesto  contenuto  economico,  come  quella   che   ha
interessato la ESM Impianti S.r.l. (vedi supra, §1). 
    D'altro canto,  la  previsione  di  un  tal  maggiore  contributo
unificato neppure puo' ritenersi giustificata,come sostiene la difesa
del  resistente  T.a.r.  Lombardia-Milano,  sotto  il  profilo  della
peculiare celerita' della disciplina processuale: in realta' prevista
dall'art. 23-bis, comma 1, legge n. 1034/1971 per tutta una serie  di
materie,fra le quali anche quelle ora in considerazione. 
    Ne', a1 fine  di  escludere  l'incoerenza,sul  punto,della  legge
impositiva, puo' assumere rilevanza la previsione che  il  contributo
de  quo  sia  comunque  recuperabile  dal  ricorrente  vittorioso  in
giudizio (al momento del passaggio in giudicato  della  sentenza)  ai
sensi  dell'art.  13,  comma  6-bis,  d.P.R.  n.  115/2002.   Invero,
l'illegittimita'  della  disciplina  de  qua  e'  ravvisabile   nella
irragionevole maggior misura della  tassazione  per  alcune  soltanto
delle controversie giurisdizionale nelle materie indicate  nel  comma
1, dell'art. 23-bis, legge n. 1034/1971 e non certo nella circostanza
che il contributo unificato venga fatto gravare in  definitiva  sulla
parte soccombente, giusta -  del  resto  -  il  principio  di  ordine
generale fissato nell'art. 91 c.p.c. 
    §5. - Alla stregua  dei  rilievi  tutti  che  precedono,  ritiene
questa Commissione non manifestamente infondata - in riferimento agli
artt. 3, 97 ed 81, comma terzo della Costituzione - la  questione  di
legittimita' costituzionale  dell'art.  13,  comma  6-bis,  legge  n.
115/2002, nel testo modificato  dall'art.  l,  comma  307,  legge  n.
296/2006. 
    Poiche', all'evidenza, il  giudizio  in  corso  non  puo'  essere
definito indipendentemente dalla risoluzione della indicata questione
di legittimita' costituzionale,ne consegue  che  il  giudizio  stesso
deve essere sospeso e gli atti rimessi alla Corte costituzionale  per
il relativo scrutinio di legittimita'. 
                              P. Q. M. 
    Visto l'art. 23, legge  n.  87/1953,  dichiara  rilevante  e  non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 13,  comma  6-bis,  d.P.R.  n.  115/2002,  come  modificato
dall'art. 1, comma 1307, legge  n.  296/2006,per  contrasto  con  gli
artt. 3, 97 e 81 comma terzo della Costituzione; dispone  l'immediata
trasmissione degli atti  alla  Corte  costituzionale  e  sospende  il
giudizio in corso. 
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata  alle  parti  in
causa nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri  e  comunicata
anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Milano, addi' 7 maggio 2008 
             Il Presidente relatore ed estensore: Ebner