N. 263 SENTENZA 8 - 23 ottobre 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Costituzione e  intervento  nel  giudizio  incidentale  -  Interventi
  effettuati  oltre  il  termine  perentorio  stabilito  dalle  norme
  integrative - Inammissibilita'. 
- Norme integrative per i giudizi davanti alla  Corte  costituzionale
  (7 ottobre 2008) art. 4, commi 3 e 4. 
Costituzione e  intervento  nel  giudizio  incidentale  -  Interventi
  effettuati tempestivamente da  soggetti  privi  della  qualita'  di
  parti  nel  giudizio  a  quo  (e  non  portatori  di  un  interesse
  qualificato,  immediatamente  inerente  al   rapporto   sostanziale
  dedotto in giudizio) - Inammissibilita'. 
Costituzione e intervento nel  giudizio  incidentale  -  Costituzione
  tempestivamente effettuata da soggetti aventi la qualita' di  parti
  nel giudizio a quo - Ammissibilita'. 
Previdenza - Atti e deliberazioni in materia  previdenziale  adottati
  dagli enti previdenziali di cui all'art. 1, comma 763, della  legge
  finanziaria  2007  ed  approvati  dai  Ministeri  vigilanti   prima
  dell'entrata in vigore della legge stessa - Previsione di  salvezza
  -  Denunciata  modificazione  in   peius,   senza   un'inderogabile
  esigenza, del trattamento pensionistico;  lesione  dell'affidamento
  del  cittadino  nella  sicurezza  giuridica   e   delle   legittime
  aspettative dei lavoratori (in conseguenza della sanatoria di  atti
  ab origine illegittimi per i quali erano  gia'  pendenti  giudizi);
  irragionevolezza  della  sanatoria  generalizzata,  violazione  del
  principio della riserva di legge - Omessa esplorazione da parte del
  rimettente  di  altre,   pur   possibili,   interpretazioni   della
  disposizione censurata, ovvero mancata  indicazione  delle  ragioni
  per le quali  tali  interpretazioni  non  sarebbero  accoglibili  -
  Sussistenza nella giurisprudenza di merito di un'interpretazione di
  per  se'  suscettibile  di  eliminare  in  radice  il   dubbio   di
  costituzionalita' - Inammissibilita' delle questioni. 
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, ultimo inciso. 
- Costituzione, artt. 2, 3, 23, 24, 27 e 38. 
Previdenza - Atti e deliberazioni in materia  previdenziale  adottati
  dagli enti previdenziali di cui all'art. 1, comma 763, della  legge
  finanziaria  2007  ed  approvati  dai  Ministeri  vigilanti   prima
  dell'entrata in vigore della legge stessa - Previsione di  salvezza
  - Denunciata  eliminazione  retroattiva  di  una  prestazione  gia'
  conseguita, incidenza su un diritto quesito, violazione del  canone
  di razionalita' normativa,  difetto  di  giustificazione  razionale
  (essendo al tempo stesso affermato il  principio  del  pro  rata  e
  disposta  una  generale  sanatoria  delle  delibere   adottate   in
  violazione di esso) - Omessa esplorazione da parte  del  rimettente
  di  altre,  pur  possibili,  interpretazioni   della   disposizione
  censurata, ovvero mancata indicazione delle ragioni  per  le  quali
  tali interpretazioni non sarebbero accoglibili - Sussistenza  nella
  giurisprudenza  di  merito  di  un'interpretazione   di   per   se'
  suscettibile di eliminare in radice il dubbio di  costituzionalita'
  - Inammissibilita' della questione. 
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, ultimo inciso. 
- Costituzione, artt. 3 e 38. 
(GU n.43 del 28-10-2009 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
                              Sentenza 
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art.  1,  comma  763,
ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296  (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato -
legge finanziaria 2007), promossi dal Tribunale ordinario  di  Aosta,
con ordinanza del 29 febbraio  2008  e  dal  Tribunale  ordinario  di
Lucca, sezione lavoro, con tre distinte ordinanze, la prima emessa il
30  ottobre  2008  e  le  altre  due  il  successivo   27   novembre,
rispettivamente iscritte al numero 301 del registro ordinanze 2008 ed
ai numeri n. 6, 71 e 72 del  registro  ordinanze  2009  e  pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, 1ª  serie  speciale,
dell'anno 2008 e numeri 4 e 11, 1ª serie speciale, dell'anno 2009. 
    Visti gli atti di costituzione di  Romano  Bo,  dell'Associazione
cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e
periti commerciali (C.N.P.R.), della Cassa nazionale di previdenza  e
assistenza forense, di Pietro Giomi ed altro e di Annamaria Zorzi  ed
altro, nonche' gli atti di intervento di Luigi Bassi  ed  altri  (uno
nel termine e due fuori termine), della Cassa nazionale di previdenza
e  assistenza  dei  dottori  commercialisti  (fuori  termine)  e  del
Presidente del Consiglio dei ministri; 
    Udito nell'udienza pubblica del  22  settembre  2009  il  giudice
relatore Alfonso Quaranta; 
    Uditi gli  avvocati  Giovanni  Villani  per  Romano  Bo,  Massimo
Luciani e Matteo Fusillo  per  la  Associazione  cassa  nazionale  di
previdenza  ed  assistenza  a  favore   dei   ragionieri   e   periti
commerciali, Massimo Luciani per la Cassa nazionale di  previdenza  e
assistenza forense, Mario Lazzeretti per Pietro Giomi ed altro e  per
Annamaria Zorzi ed altro, Anna Campilii per  Luigi  Bassi  ed  altri,
Angelo Pandolfo per la Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei
dottori commercialisti e l'avvocato dello Stato Francesco Lettera per
il Presidente del Consiglio dei ministri. 
                          Ritenuto in fatto 
    1. - Il Tribunale  ordinario  di  Aosta,  con  ordinanza  del  29
febbraio 2008 (iscritta al n. 301 del registro ordinanze 2008)  e  il
Tribunale ordinario  di  Lucca,  sezione  lavoro,  con  tre  distinte
ordinanze, la prima emessa il 30 ottobre  2008  e  le  altre  due  il
successivo 27 novembre (rispettivamente, iscritte ai numeri 6,  71  e
72  del  registro  ordinanze  2009),  hanno  sollevato  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'articolo  1,  comma  763,   ultimo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria 2007), secondo cui  «sono  fatti  salvi  gli  atti  e  le
deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui  al
presente comma e approvati dai Ministeri vigilanti prima  della  data
di entrata in vigore  della  presente  legge»,  in  riferimento,  nel
complesso, agli articoli 2, 3, 23, 24, 27 e 38 della Costituzione. 
    2.  -  In  particolare,  il  Tribunale  di  Aosta,   chiamato   a
pronunciarsi sulla domanda di «riliquidazione  della  pensione  senza
tener conto della delibera 22 giugno 2002» della Cassa  nazionale  di
previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali
(C.N.P.R.) «che ha modificato i criteri di calcolo  della  pensione»,
deduce il carattere peggiorativo di tale modifica.  Ed  infatti,  «in
precedenza   il   quantum   dell'erogazione   pensionistica    veniva
determinato sulla base dei 14 migliori redditi degli ultimi 19  anni,
mentre a seguito della citata innovazione deve  farsi  riferimento  a
tutti i redditi, ivi compresi quelli convenzionali,  percepiti  nella
vita professionale dell'iscritto». 
    Ad avviso del remittente, l'art. 1, comma 763, della legge citata
prevede l'adozione da parte degli enti interessati dei «provvedimenti
necessari per la salvaguardia dell'equilibrio  finanziario  di  lungo
termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione  alle
anzianita' gia' maturate rispetto alla introduzione  delle  modifiche
derivanti dai provvedimenti suddetti  e  comunque  tenuto  conto  dei
criteri di gradualita' e di equita' fra generazioni». Tuttavia, nella
parte  sospettata  di  illegittimita'  costituzionale,  fa  salve  le
deliberazioni assunte in violazione del suddetto  principio  del  pro
rata. 
    2.1. - Lo  stesso  Tribunale,  quindi,  specifica  il  dubbio  di
costituzionalita' nel senso che, in violazione degli artt.  3  e  38,
secondo comma, Cost., la  disposizione  censurata  «ha  l'effetto  di
eliminare retroattivamente una prestazione gia' conseguita, incidendo
quindi illegittimamente su un  diritto  quesito»  in  violazione  del
«canone  di  razionalita'  normativa  con  riferimento   al   diritto
garantito  dall'art.  38,  secondo  comma,  della  Costituzione»  (e'
richiamata la sentenza n. 211 del 1997).  Ne'  esigenze  di  bilancio
potrebbero privare un cittadino di diritti maturati in suo favore. 
    La disposizione normativa in questione, infine, sarebbe del tutto
priva  di  giustificazione  razionale,  poiche',  pur   in   presenza
dell'affermazione del principio del pro  rata,  procederebbe  ad  una
generale sanatoria delle eventuali delibere precedenti  che  di  tale
principio non hanno fatto applicazione. 
    2.2. - In data 17 ottobre  2008  si  e'  costituita  la  suddetta
Cassa, parte convenuta nel giudizio a quo, chiedendo che la questione
sia dichiarata inammissibile e, in subordine, non fondata. 
    2.3. - Con atto del 20 ottobre 2008 si  e'  costituito  anche  il
signor  Romano  Bo,  parte  ricorrente  nel  giudizio  a  quo,   che,
nell'aderire  al  sospetto   di   incostituzionalita'   del   giudice
remittente, ha  ricordato  come  analoga  questione  sia  gia'  stata
sollevata dal Tribunale di Lucca e decisa dalla Corte con l'ordinanza
n. 124 del 2008, che l'ha dichiarata manifestamente inammissibile. 
    Ad avviso della parte privata, l'ordinanza del Tribunale di Aosta
non presenta vizi di  ammissibilita',  in  quanto,  in  modo  chiaro,
afferma che la disposizione in questione fa  salve  le  deliberazioni
adottate in violazione del principio del pro rata e  si  duole  della
modifica in pejus di situazioni giuridiche che  si  configurano  come
diritti  soggettivi  perfetti  gia'  propri  della  sfera   giuridica
soggettiva degli assicurati. 
    2.4. - In data 7 aprile 2009,  fuori  termine,  hanno  depositato
atto d'intervento i signori Luigi  Bassi,  Gianni  Ghiretti,  Giorgio
Manfreda,  Vener  Ognibene,  Ennio  Rota,  Agostino  Zini,  parti  in
ulteriori giudizi  proposti  nei  confronti  della  C.N.P.R.;  Emilio
Aguzzi De Villeneuve, Matteo Campanini, Emilio  Cocchi,  Luigi  Della
Rocca, Vittorio Ladelli, Alessandro Manusardi, Giorgio Pierini,  Eros
Prina, Luigi Maria Sacchetti, dottori  commercialisti,  parti  in  un
giudizio proposto nei confronti della Cassa nazionale di previdenza e
assistenza dei dottori commercialisti pendente  presso  la  Corte  di
cassazione; Ivo Ercole Alessiani, Guido  Giannino,  Rodolfo  Luzzana,
Roberto Pascucci, parti in giudizi di merito proposti  nei  confronti
di  quest'ultima  Cassa;  Alfredo  Bocci,  Nino   Clerici,   Giovanni
Napodano, in attesa di  promuovere  analoghi  giudizi  nei  confronti
della  medesima  Cassa,  all'esito  della   presente   questione   di
costituzionalita'. 
    3. - Il Tribunale di  Lucca,  con  una  prima  ordinanza  del  30
ottobre 2008 (reg. ord. n. 6 del 2009),  ha  sollevato  questione  di
costituzionalita' in un giudizio promosso nei confronti  della  Cassa
nazionale di previdenza  e  assistenza  forense,  avente  ad  oggetto
l'accertamento del diritto alla restituzione dei  contributi  versati
ex art. 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema
previdenziale forense), in ragione dell'illegittimita' della delibera
del 28 febbraio 2003-23 luglio 2004 (integrata con  delibera  del  13
novembre 2004), che ha modificato  l'art.  4  del  Regolamento  della
Cassa stessa. 
    Ed infatti, la citata  delibera  ha  soppresso  il  diritto  alla
restituzione dei contributi sancito dal citato art.  21,  prevedendo,
in  sostituzione,  l'erogazione   di   una   pensione   a   carattere
contributivo. 
    Nel corso di quel giudizio e' intervenuta la  legge  n.  296  del
2006, che all'art. 1, comma 763, nel modificare l'art. 3,  comma  12,
della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema  pensionistico
obbligatorio e complementare), ha disposto la salvezza degli  atti  e
delle delibere adottate ed approvate  prima  dell'entrata  in  vigore
della legge stessa. 
    3.1. - Il giudice a quo, quindi, sospetta di  incostituzionalita'
quest'ultima disposizione per violazione degli artt. 2, 3, 23,  24  e
38 Cost. 
    Il remittente  ritiene  rilevante  la  questione,  in  quanto  la
domanda del ricorrente, in riferimento all'art. 21 della legge n. 576
del 1980 e all'art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995,  doveva
ritenersi fondata prima dell'intervento della disposizione censurata.
Quest'ultima, da un lato, ha ampliato l'autonomia ed i  poteri  degli
enti previdenziali; dall'altro, come si e' osservato, ha fatto «salvi
gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale  adottati  dagli
enti» competenti, tra i quali,  vi  e'  la  richiamata  deliberazione
della Cassa forense. 
    3.2. - Lo stesso Tribunale ricorda di aver gia' sollevato analoga
questione - in una distinta controversia  nella  quale  e'  parte  la
C.N.P.R. -  e  che  la  stessa  e'  stata  dichiarata  manifestamente
inammissibile,in quanto il giudice a quo avrebbe chiesto  alla  Corte
«un avallo all'interpretazione (non univoca, ne' basata su un diritto
vivente) che ritiene deve essere  attribuita  alla  norma  censurata»
(ordinanza n. 124 del 2008). Deduce, quindi, di voler  riproporre  la
questione (e' richiamata la sentenza n. 50 del 2006), «integrando  ed
emendando la motivazione», al fine di chiarire:  l'impossibilita'  di
un'interpretazione    adeguatrice;    l'insussistenza    di     dubbi
interpretativi;  il  sospetto  di   incostituzionalita'   in   ordine
all'unica interpretazione possibile della norma. 
    In  primo  luogo,   rileva   il   remittente,   l'interpretazione
adeguatrice e'  possibile  solo  nel  caso  in  cui  la  disposizione
interessata abbia  «carattere  polisenso»  e  sostiene  che,  pur  in
assenza di un diritto  vivente,  «non  puo'  imporsi  al  giudice  di
applicare una disposizione secondo una interpretazione che, sia  pure
adottata in altre pronunzie di  merito,  sia  tuttavia  motivatamente
ritenuta  contraria  al  tenore   testuale   della   disposizione   e
travalicante il significato (unico, lo si  ripete)  che  puo'  essere
desunto sulla base dei corretti criteri ermeneutici». 
    In secondo luogo, il giudice a quo precisa che la norma censurata
non puo' essere intesa come mera  conferma  di  efficacia,  ne'  come
sanatoria, bensi' come  norma  avente  effetti  limitati  al  periodo
successivo all'entrata in vigore della legge. 
    In terzo luogo, egli afferma che il secondo  periodo  del  citato
comma 763 dell'art. 1, deve essere ricollegato alla  prima  parte  di
questa norma, cosi' risultando palese la  ratio  di  salvaguardare  e
mantenere ferme le precedenti regolamentazioni gia' approvate in sede
ministeriale, anche se illegittime secondo la legge anteriore. 
    In quarto luogo, si deduce  che  la  disposizione  sospettata  di
incostituzionalita' e' stata adottata quando  gia'  era  pendente  un
numeroso contenzioso in materia. 
    In quinto luogo,  si  sostiene  che  non  sussiste  alcun  dubbio
interpretativo  e  che  alla  disposizione  in  esame  va  attribuito
unicamente il significato di norma di sanatoria  con  la  quale  sono
fatti salvi atti e provvedimenti precedentemente emanati, pur se  per
ipotesi illegittimi per  la  legislazione  previgente,  con  naturale
efficacia retroattiva, riferita alla decorrenza degli atti sanati. 
    3.3.  -  In  particolare,  il   giudice   a   quo   richiama   la
giurisprudenza della Corte sui limiti delle leggi di sanatoria  (sono
citate le sentenze numeri 94 del 1995; 402 del 1993;  346  del  1991;
474 del 1988 e  n.  100  del  1987),  che  devono  rispondere  ad  un
interesse pubblico. 
    Egli ricorda, altresi', la sentenza n. 822 del 1988, con la quale
la Corte ha  affermato,  in  materia  di  ordinamento  pensionistico,
l'illegittimita' delle modifiche legislative che, intervenendo in una
fase avanzata del rapporto di lavoro o quando sia  gia'  maturato  lo
stato di quiescenza, peggiorano, senza un'inderogabile  esigenza,  un
trattamento pensionistico. 
    Infine, poiche' la norma censurata e' stata adottata quando  gia'
sussisteva un nutrito contenzioso,  si  deduce  che  la  stessa  lede
l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, quale elemento
essenziale dello Stato di diritto (sono richiamate le sentenze n. 525
del 2000; n. 432 del 1997; n. 50 del 1997; numeri 6 e 16 del 1994; n.
39 del 1993). 
    Quindi, la disposizione di  sanatoria  in  esame,  sottoposta  al
vaglio di costituzionalita', pur ispirata ad esigenze  di  equilibrio
di  bilancio  delle  gestioni  previdenziali   e   di   equita'   tra
generazioni,  si  porrebbe  in  contrasto  con  l'affidamento   nella
sicurezza giuridica e con le legittime  aspettative  dei  lavoratori,
avendo sanato un atto ab origine illegittimo,  quando  gia'  erano  i
giudizi fondati su tale illegittimita' e cosi' avendo  peggiorato  in
misura notevole e in maniera definitiva il trattamento in  precedenza
spettante, sulla  base  della  normativa  vigente  al  momento  della
proposizione della domanda, in contrasto con gli artt. 2, 3, 24 e  38
Cost. 
    Tale   sanatoria,   cosi'   generalizzata,   sarebbe,   altresi',
irragionevole e lesiva del principio  di  riserva  di  legge  di  cui
all'art. 23 Cost., in quanto inciderebbe su trattamenti previdenziali
garantiti da disposizioni di legge. 
    4. - In data 10 febbraio 2009 si e' costituita la Cassa nazionale
di previdenza e assistenza forense chiedendo  che  la  questione  sia
dichiarata manifestamente inammissibile per  difetto  di  motivazione
sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza. 
    In  particolare,  la  difesa  della   Cassa   osserva   come   la
giurisprudenza della Corte abbia affermato la legittimita'  di  leggi
di sanatoria che diano copertura legislativa  a  precedenti  atti  di
natura non legislativa (sono richiamate la sentenza n. 356 del 1993 e
l'ordinanza n. 352 del 2006). Ne' osta  a  cio'  la  circostanza  che
sugli atti, il cui  contenuto  viene  legificato,  sia  in  corso  un
contenzioso. 
    In ordine al profilo  dell'affidamento,  la  difesa  della  Cassa
ricorda la sentenza n. 417 del 1996, con la quale e'  stata  ritenuta
immune da vizi la  scelta  legislativa  di  riforma,  in  pejus,  del
trattamento pensionistico dei  pubblici  dipendenti,  in  ragione  di
inderogabili  esigenze   di   contenimento   della   spesa   pubblica
previdenziale. 
    5. - Ha depositato atto di intervento, il 17  febbraio  2009,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione  sia
dichiarata manifestamente inammissibile o, comunque, non fondata. 
    La  difesa  dello  Stato  ha  osservato  come  la  facolta'   per
l'interessato, di cui al citato art. 21, di chiedere la  restituzione
dei contributi nel caso  di  cessazione  dell'iscrizione  alla  Cassa
senza aver maturato i requisiti  assicurativi  per  il  diritto  alla
pensione, deve essere correlato con quanto  previsto  dall'art.  1886
del codice civile, secondo il quale i premi relativi  al  periodo  di
assicurazione sono acquisiti al fondo generale e,  quindi,  non  sono
ripetibili per il periodo di vigenza del contratto di  assicurazione,
nel corso del quale sono stati coperti i rischi assicurati. Sul punto
l'ordinanza  non  consentirebbe  di  verificare  la  rilevanza  della
questione con la conseguente inammissibilita' della stessa. 
    Nel  merito,  l'Avvocatura  dello  Stato  deduce  che  la   norma
impugnata e' finalizzata a mantenere l'equilibrio  finanziario  delle
gestioni, con l'obiettivo di preservare l'equita' tra generazioni. 
    6. - In data 7 aprile 2009, fuori termine, hanno depositato  atto
d'intervento i signori Luigi Bassi ed altri. 
    7. - Sempre il Tribunale di Lucca censura la medesima  norma  con
altre due distinte ordinanze (reg. ord. n. 71  e  n.  72  del  2009),
ciascuna emessa nell'ambito di giudizi vertenti nei  confronti  della
C.N.P.R., in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 24, 27 e 38 Cost. 
    8. - La prima di dette ordinanze, del 27 novembre 2008, e'  stata
pronunciata nel corso di un giudizio  avente  ad  oggetto  due  cause
riunite promosse, rispettivamente, da Pietro Giomi e Pierluigi Landi,
entrambi iscritti all'albo dei ragionieri  di  Lucca,  nei  confronti
della suddetta Cassa,  per  la  rideterminazione  dell'importo  della
pensione di anzianita' nel rispetto del criterio  del  pro  rata.  La
seconda ordinanza, sempre del 27 novembre 2008, e' stata  emessa  nel
giudizio vertente tra Annamaria Zorzi e Mario Frediani e la  medesima
Cassa. 
    Il giudice a quo premette in fatto che i ricorrenti hanno dedotto
di aver presentato domanda di pensione di anzianita' con  decorrenza,
rispettivamente, da alcuni mesi del 2005 e da alcuni mesi del 2006, e
che era stata disposta la liquidazione  provvisoria,  in  ragione  di
quanto stabilito dall'art. 49 del  regolamento  di  esecuzione  dello
statuto della Cassa, nel testo successivo alla delibera del  Comitato
dei delegati del 22 giugno 2002. 
    Tale delibera sarebbe illegittima poiche' non avrebbe  rispettato
il principio del pro rata, di cui all'art. 3, comma 12,  della  legge
n. 335 del 1995, con la conseguenza di determinare  una  decurtazione
di circa il 20 per cento della pensione. 
    Interveniva, quindi, la legge n. 296 del 2006. 
    Proprio riguardo al secondo periodo dell'art. 1, comma 763, della
suddetta legge il Tribunale di Lucca deduce di aver  gia'  sollevato,
nel   medesimo   giudizio   a   quo,   questione   di    legittimita'
costituzionale, dichiarata manifestamente inammissibile dalla  Corte,
come sopra ricordato. 
    Il remittente ritiene di dover sollevare di nuovo la questione in
riferimento agli artt. 2, 3,  24,  27,  e  38  Cost.  ed  espone,  in
proposito,   argomentazioni    analoghe    a    quelle    prospettate
nell'ordinanza n. 6 del 2009, sopra riportate. 
    9. - In data 11 marzo 2009 si sono costituite le parti private di
entrambi i giudizi a quibus ed hanno chiesto che  la  Corte  pronunci
una sentenza interpretativa di rigetto. 
    Esse  hanno  richiamato,  in  particolare,  diverse  sentenze  di
merito, pronunciate in primo grado e in sede di appello,  secondo  le
quali, da un lato, il legislatore  non  ha  inteso  stabilire  alcuna
sanatoria generale di  qualsiasi  violazione  di  legge  commessa  in
precedenza dagli enti  previdenziali  privatizzati;  dall'altro,  gli
atti e le  delibere  adottati  prima  dell'entrata  in  vigore  della
modifica dell'art.  3,  comma  12,  della  legge  n.  335  del  1995,
rimangono efficaci e la loro legittimita' deve essere  vagliata  alla
luce del vecchio testo di detta norma  per  i  pensionamenti  attuati
entro il 2006, e alla  luce  del  nuovo  testo  per  i  pensionamenti
successivi, con esiti che possono essere diversi. 
    10. - Si e' costituita, altresi', il 7 aprile 2009, con  distinte
memorie, anche la C.N.P.R., ed ha chiesto  dichiararsi  la  manifesta
inammissibilita' e, in subordine,  la  manifesta  infondatezza  della
questione di legittimita' costituzionale. 
    Viene prospettato il difetto di motivazione sulla rilevanza,  dal
momento che «il remittente da'  assolutamente  per  scontato  che  il
provvedimento censurato nel giudizio principale non fosse  adottabile
nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge» sospettata di
illegittimita' costituzionale.  Si  deduce,  quindi,  la  genericita'
delle censure proposte in riferimento agli artt. 23 e  24  Cost.  Nel
merito  la  difesa  della  suddetta  Cassa  prospetta  argomentazioni
difensive analoghe a quelle illustrate dalla Cassa forense. 
    11. - Con distinti  atti  in  data  7  aprile  2009  ha  spiegato
intervento, in entrambi i giudizi, il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata  manifestamente
inammissibile o, comunque, non fondata. Ad avviso della difesa  dello
Stato, la norma impugnata non darebbe luogo ad una sanatoria di  atti
ab  origine  illegittimi,  ma   intenderebbe   salvaguardare   quelle
posizioni soggettive per le quali la valutazione da parte degli  enti
preposti, purche' legittima, abbia gia' avuto corso. 
    12. - In ordine alla questione sollevata dal Tribunale  di  Lucca
nel giudizio incidentale vertente tra i  signori  Pierluigi  Landi  e
Pietro Giomi e la C.N.P.R., in data 7  aprile  2009,  hanno  spiegato
intervento tempestivo i signori Luigi Bassi ed altri. 
    In via preliminare, la difesa degli intervenienti, nel richiamare
l'art. 4 delle norme integrative per i  giudizi  davanti  alla  Corte
costituzionale,  adottate  con  deliberazione  del  7  ottobre   2007
(Gazzetta   Ufficiale   7   novembre   2008,   n.   261),    sostiene
l'ammissibilita' dell'intervento, in quanto la situazione  soggettiva
degli intervenienti e' qualificabile  come  interesse  giuridicamente
rilevante. 
    Inoltre gli interessati, dopo un'ampia ricognizione legislativa e
giurisprudenziale, hanno chiesto che, in sede di  autorimessione,  la
Corte si pronunci sulla legittimita' costituzionale dell'intero comma
763,  ed  hanno  prospettato,  altresi',  la  lesione  di   ulteriori
parametri costituzionali individuati negli artt. 10, 76,  111  e  113
Cost. 
    13. - In data 30 luglio 2009, la C.N.P.R. ha depositato  memorie.
Anche la Cassa forense, nella stessa data ha depositato memoria. 
    In particolare, le difese delle  suddette  Casse  hanno  ribadito
l'intervenuta «legificazione di determinazioni precedenti, in origine
di natura non legislativa», delle Casse medesime ad opera della norma
impugnata ed hanno sottolineato come la norma censurata  risponda  ad
esigenze di stabilita' ed equilibrio di bilancio. 
    14. - In data 5 agosto 2009,  alcune  della  parti  private  gia'
costituitesi hanno depositato memorie. 
    La difesa di Pietro Giomi  e  Pierluigi  Landi  e  la  difesa  di
Annamaria Zorzi e Mario Frediani ricordano, in particolare,  che  sia
la  giurisprudenza  di  merito,  che  quella  di  legittimita'  hanno
ritenuto illegittima, per violazione di legge,  la  delibera  assunta
dalla C.N.P.R. 
    Deducono, quindi, che la questione  sollevata  dal  Tribunale  di
Lucca dovrebbe ritenersi non fondata in quanto l'art. 1,  comma  763,
ultimo periodo, della legge n. 296 del 2006 deve essere  interpretato
nel senso che la stessa dispone solo per il futuro e non ha efficacia
retroattiva. 
    Infine, si osserva che appaiono irrilevanti le  dedotte  esigenze
di equilibrio di bilancio della C.N.P.R., in quanto il problema posto
dalla norma impugnata riguarda i soli pensionamenti  intervenuti  nel
breve lasso di tempo intercorso tra la citata delibera della Cassa  e
la data di entrata in vigore della disposizione censurata. 
    15. - In data 31 agosto 2009 hanno depositato memoria Luigi Bassi
e altri, prospettando argomentazioni  difensive  volte  a  contestare
quanto dedotto dall'Avvocatura dello Stato e dalla C.N.P.R. 
    In  particolare,  e'  stata  riaffermata  la  sussistenza   della
rilevanza della questione e la  circostanza  che  uno  squilibrio  di
bilancio puo' essere sanato non riducendo i crediti gia' maturati dei
pensionandi, ma incidendo sugli sprechi o aumentando le entrate. 
    16. - In data 8 settembre, anche Romano Bo ha depositato memoria,
con la quale ha ribadito le conclusioni e le argomentazioni difensive
gia' prospettate. 
    17. - Con atto depositato il 21 settembre 2009 la Cassa nazionale
di previdenza e assistenza dei  dottori  commercialisti  ha  spiegato
intervento fuori termine. 
                       Considerato in diritto 
    1.  -  Viene  all'esame  di  questa   Corte   la   questione   di
costituzionalita' sollevata, con le  quattro  ordinanze  indicate  in
epigrafe, dal Tribunale di Aosta (reg. ord. n. 301 del  2008)  e  dal
Tribunale di Lucca - sezione lavoro - (reg. ord. numeri 6,  71  e  72
del 2009), relativamente all'articolo 1, comma  763,  ultimo  inciso,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  -  legge  finanziaria
2007), nella parte in cui prevede che «sono fatti salvi gli atti e le
deliberazioni  in  materia   previdenziale»   adottati   dagli   enti
previdenziali privatizzati prima dell'entrata in vigore  della  legge
stessa. 
    2.- Il Tribunale di Aosta ritiene violati gli artt. 3 e 38  della
Costituzione, mentre il Tribunale di Lucca prospetta,  con  ordinanze
di contenuto sostanzialmente identico, la violazione degli  artt.  2,
3, 23, 24, 27 e 38 Cost. 
    3. -  In  ragione  della  analogia  delle  censure  proposte  dai
remittenti, va disposta la riunione dei quattro giudizi. 
    4. - Preliminarmente, devono essere dichiarati inammissibili,  in
quanto tardivi, gli interventi  spiegati  dai  signori  Luigi  Bassi,
Gianni  Ghiretti,  Giorgio  Manfreda,  Vener  Ognibene,  Ennio  Rota,
Agostino Zini, Emilio Aguzzi De Villeneuve, Matteo Campanini,  Emilio
Cocchi, Luigi Della Rocca, Vittorio  Ladelli,  Alessandro  Manusardi,
Giorgio Pierini,  Eros  Prina,  Luigi  Maria  Sacchetti,  Ivo  Ercole
Alessiani, Guido Giannino, Rodolfo Luzzana, Roberto Pascucci, Alfredo
Bocci, Nino Clerici, Giovanni Napodano (reg. ord. n. 301 del  2008  e
n. 6 del 2009). 
    Analogamente deve  essere  dichiarato  inammissibile,  in  quanto
anch'esso tardivo, l'intervento proposto  dalla  Cassa  nazionale  di
previdenza e assistenza dei dottori commercialisti. 
    Ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4, delle norme integrative per  i
giudizi  davanti  alla  Corte  costituzionale,  infatti,  l'atto   di
intervento «deve essere  depositato  non  oltre  venti  giorni  dalla
pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  dell'atto  introduttivo  del
giudizio» (nella specie, le ordinanze di rimessione n. 301 del  2008,
n. 6 e n. 71 del 2009, sono state pubblicate, rispettivamente,  nella
Gazzetta Ufficiale, 1ª prima serie speciale, n.  41  del  1°  ottobre
2008, n. 4 del 28 gennaio 2009, n. 11 del 18 marzo 2009). 
    L'anzidetto  termine,  cosi'  come  quello   stabilito   per   la
costituzione delle parti, per costante orientamento di questa  Corte,
deve essere ritenuto perentorio (ex  multis,  ordinanza  n.  124  del
2008; sentenze n. 257 del 2007 e n. 190 del 2006). 
    5.   -   Deve,   altresi',   essere   dichiarato    inammissibile
l'intervento, pur spiegato tempestivamente dai signori Luigi Bassi ed
altri (reg. ord. n. 71 del 2009), in quanto gli stessi non  rivestono
la qualita' di parti nel giudizio a quo. 
    Secondo la giurisprudenza di questa  Corte,  possono  intervenire
nel giudizio incidentale di legittimita' costituzionale le sole parti
del  giudizio  principale  e  i  terzi  portatori  di  un   interesse
qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale  dedotto
in giudizio e non semplicemente regolato,  al  pari  di  ogni  altro,
dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, sentenza n. 96 del 2008;
ordinanza n. 393 del 2008);  ne'  l'inammissibilita'  dell'intervento
viene meno in forza della  pendenza  di  un  procedimento  analogo  a
quello principale, posto che l'ammissibilita' di esso  contrasterebbe
con  il  carattere   incidentale   del   giudizio   di   legittimita'
costituzionale, in quanto l'accesso  delle  parti  a  detto  giudizio
avverrebbe senza la previa  verifica  della  rilevanza  e  della  non
manifesta infondatezza della questione da parte  del  giudice  a  quo
(sentenza n. 220 del 2007; ordinanza allegata alla  sentenza  n.  151
del 2009, letta all'udienza del 31 marzo 2009; ordinanza n.  393  del
2008). 
    6.  -  Da  cio'  deriva   che,   nei   giudizi   riuniti,   oltre
all'intervento tempestivo del Presidente del Consiglio dei  ministri,
sono da considerare ammissibili soltanto le costituzioni dei  signori
Romano Bo, Pietro Giomi e Pierluigi Landi, Annamaria  Zorzi  e  Mario
Frediani, nonche' dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a
favore dei ragionieri e periti commerciali (C.N.P.R.) e  dalla  Cassa
nazionale   di   previdenza   e   assistenza   forense,   che   sono,
rispettivamente, parti nei giudizi a quibus. 
    7. - Tutto cio' premesso, va osservato che, pur nella  diversita'
dell'oggetto  di   tali   giudizi,   i   remittenti   sospettano   di
illegittimita'  costituzionale  l'inciso  in  questione,  in   quanto
ritengono  che  la  norma  censurata  abbia  disposto  una  sanatoria
generale, ab origine, delle delibere adottate, rispettivamente, dalle
due citate Casse, impugnate dai ricorrenti nei  medesimi  giudizi,  e
che tale sanatoria impedisca il riconoscimento dei  diritti  azionati
dagli interessati, con violazione, nel complesso, degli artt.  2,  3,
23, 24, 27 e 38 Cost. 
    8. - Cio', in particolare, vale per l'ordinanza n. 301  del  2008
emessa dal Tribunale di Aosta. 
    Tale ordinanza lamenta che sarebbe stato illegittimamente leso il
diritto soggettivo del ricorrente in quel giudizio per il fatto  che,
a  causa  della  «delibera  sanata»  dalla  norma  censurata,  l'ente
previdenziale  avrebbe   decurtato   la   pensione   dell'interessato
portandola all'80  per  cento  di  quella  che  sarebbe  spettata  in
mancanza della delibera stessa. 
    Puo'  ritenersi,  dunque,  che  il  Tribunale  di   Aosta   abbia
sottoposto allo scrutinio di questa Corte proprio  ed  esclusivamente
l'inciso del comma citato nella parte in  cui  avrebbe  disposto  una
generale sanatoria di tutti gli  atti  precedentemente  adottati,  in
materia, dagli enti previdenziali. 
    Cosi'  interpretata,  l'ordinanza  in   questione   deve   essere
esaminata congiuntamente con quelle del Tribunale di Lucca, le quali,
in modo piu' specifico e  puntuale,  censurano  l'ultimo  inciso  del
comma in esame, attribuendo ad esso l'effetto di sanare le precedenti
deliberazioni  che  sarebbero  state  adottate  in   violazione   del
principio del pro rata con riguardo alle anzianita' gia' maturate dai
soggetti interessati. 
    9. - Chiariti i  termini  nei  quali  si  pone  la  questione  di
costituzionalita' oggetto di tutti i giudizi riuniti, in limine  deve
notarsi che il Tribunale di Lucca, nel medesimo giudizio  in  cui  e'
stata adottata l'ordinanza di rimessione n.  71  del  2009,  ha  gia'
sollevato la  stessa  questione,  che  e'  stata,  pero',  dichiarata
manifestamente inammissibile da questa Corte con l'ordinanza  n.  124
del 2008. 
    Con detta pronuncia si e' sottolineato che il giudice a quo aveva
chiesto un avallo all'interpretazione (non univoca,  ne'  basata  sul
diritto vivente) che riteneva dovesse essere  attribuita  alla  norma
censurata, sulla base  delle  diverse  letture  della  stessa,  cosi'
prospettando un dubbio interpretativo che questa Corte avrebbe dovuto
risolvere (stessa ordinanza n. 124 del 2008). 
    10. - Tanto rilevato, va osservato  che,  in  via  generale,  non
esiste una preclusione alla riproponibilita' di questioni incidentali
di legittimita' costituzionale da parte dello stesso  giudice  e  nel
medesimo giudizio a quo, quando sia intervenuta da parte della  Corte
una pronuncia meramente processuale (sentenza n. 399 del 2002) ed  il
giudice remittente abbia  eliminato  gli  elementi  ostativi  ad  una
pronuncia sulla fondatezza o meno della questione. 
    11. - Peraltro, la questione, nella specie  nuovamente  sollevata
dal  Tribunale  di   Lucca,   deve   egualmente   essere   dichiarata
inammissibile, malgrado la attuale,  in  parte  diversa,  motivazione
contenuta nelle ordinanze di rimessione rispetto a quella su  cui  e'
intervenuta la citata pronuncia di questa Corte. 
    12. - A tale conclusione, che vale per tutti i giudici a  quibus,
si perviene in quanto i remittenti non  hanno  esplorato  altre,  pur
possibili, interpretazioni della disposizione censurata, oltre quella
prospettata o, quanto meno, non hanno evidenziato le ragioni  per  le
quali tali interpretazioni non sarebbero accoglibili. 
    In tal senso, sono significativi alcuni passaggi delle  ordinanze
in questione. 
    Il Tribunale di Aosta afferma come la norma impugnata «non  possa
che  avere  l'illegittimo  effetto  di  far  salve  le  deliberazioni
adottate in violazione  del  principio  del  pro  rata,  atteso  che,
diversamente, la norma non avrebbe ragion d'essere alcuna». 
    Il  Tribunale  di  Lucca,   a   sua   volta,   pur   dando   atto
dell'accoglimento in alcune pronunce di merito della «tesi  di  parte
ricorrente,  secondo  la  quale  la  disposizione  di  salvezza»   in
questione «nulla ha innovato», espone che non puo' sussistere  «alcun
dubbio interpretativo» e che l'unica e sola interpretazione possibile
della  disposizione   induce   «univocamente   ad   attribuire   alla
disposizione il significato di una norma di sanatoria  con  la  quale
sono fatti salvi atti e provvedimenti precedentemente emanati (pur se
in ipotesi illegittimi ...)». Ad avviso del suddetto giudice  a  quo,
infatti, la tesi prospettata dalle  parti  private  «si  risolverebbe
nella disapplicazione di una precisa  disposizione  di  legge».  Cio'
malgrado   si   sia   in   presenza    del    diverso    orientamento
giurisprudenziale enunciato in varie pronunce di giudici  di  merito,
anche di appello, intervenute sia prima  che  dopo  le  ordinanze  di
rimessione. 
    Al riguardo, la Corte di appello di Torino, con  la  sentenza  n.
135 del 5 febbraio 2007, ben antecedente alle suddette ordinanze,  ha
ricordato come  la  difesa  della  C.N.P.R.  avesse  posto  l'accento
sull'«ultimo periodo della nuova norma (quello relativo alla salvezza
degli atti e deliberazioni  adottati  dagli  enti  ed  approvati  dai
Ministeri vigilanti posti in  essere  prima  dell'entrata  in  vigore
della presente modifica, tra i quali rientra certamente  la  modifica
dell'art. 49 del Regolamento di cui si discute)». La stessa Corte  ha
quindi osservato che, ad avviso dell'appellante, il  suddetto  inciso
«non  puo'  aver  altro  senso  che   quello   di   "validare"   tali
provvedimenti anche  se  eventualmente  in  contrasto  con  il  testo
dell'art. 3 comma 12 della legge n. 335 del 1995»,  concludendo  che:
«dissente la Corte  da  tale  lettura;  far  salvo  un  provvedimento
significa che esso non perde efficacia per effetto della nuova  norma
di legge, ma non che esso e' anche conforme a legge». 
    Inoltre,  la  stessa  sentenza  ha  precisato  che  «gli  atti  e
provvedimenti adottati dagli enti prima dell'entrata in vigore  della
modifica dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995 rimangono
efficaci e la loro legittimita' dovra' essere vagliata alla luce  del
vecchio testo di detta norma per i  pensionamenti  attuati  entro  il
2006 (poiche' quella e' la norma vigente in  tale  periodo)  ed  alla
luce del nuovo testo per i pensionamenti successivi,  con  esiti  che
potranno essere diversi». 
    Tale orientamento e'  stato  ribadito  dalla  medesima  Corte  di
appello anche con la sentenza n. 1252 del 5  dicembre  2008,  nonche'
dalla Corte di appello di Firenze, con la  sentenza  n.  417  del  18
aprile 2007, la quale ultima ha escluso che l'inciso in  esame  possa
essere inteso «addirittura come una sorta di generale "sanatoria"  di
qualsiasi tipo di violazione di legge commessa  in  precedenza  dagli
enti previdenziali privatizzati». 
    Cio' evidenzia come che nella giurisprudenza di merito  e'  stata
proposta un'interpretazione di per se' suscettibile di  eliminare  in
radice il dubbio di costituzionalita' ora sollevato. 
    13. - I remittenti, invece, come si  e'  accennato,  omettono  di
esplorare altre possibilita' interpretative. Il  Tribunale  di  Aosta
non si pone neppure il problema, mentre il Tribunale di  Lucca,  dopo
aver  effettuato  la  propria  opzione  ermeneutica,  ipotizza  altre
letture della norma («mera conferma di efficacia», «sanatoria ma  con
effetti limitati al solo periodo  successivo  all'entrata  in  vigore
della legge»), le quali pero' trascurano del tutto il suindicato  non
irragionevole   dato    giurisprudenziale,    per    affermarne    la
impraticabilita' a  sostegno  della  unicita'  della  interpretazione
sottoposta al giudizio di questa Corte. 
    Cio', senza dire  che  la  questione  interpretativa  dell'ultimo
inciso del comma 763 in esame  risulta  sottoposta  al  vaglio  della
Corte di cassazione, alla quale spetta la funzione nomofilattica. 
    14. - Infine,  e'  opportuno  ricordare  che,  secondo  l'univoco
orientamento della giurisprudenza costituzionale, quando il sindacato
della Corte investe non direttamente l'enunciato normativo, ma la sua
interpretazione, trova applicazione il principio  «secondo  il  quale
una disposizione non si dichiara illegittima perche' suscettibile  di
un'interpretazione contrastante con i  parametri  costituzionali,  ma
soltanto se ne e' impossibile altra a  questi  conforme»  (cosi',  da
ultimo, sentenza n. 305 del 2008). 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Riuniti i giudizi, 
    Dichiara inammissibili gli interventi dei  signori  Luigi  Bassi,
Gianni  Ghiretti,  Giorgio  Manfreda,  Vener  Ognibene,  Ennio  Rota,
Agostino Zini, Emilio Aguzzi De Villeneuve, Matteo Campanini,  Emilio
Cocchi, Luigi Della Rocca, Vittorio  Ladelli,  Alessandro  Manusardi,
Giorgio Pierini,  Eros  Prina,  Luigi  Maria  Sacchetti,  Ivo  Ercole
Alessiani, Guido Giannino, Rodolfo Luzzana, Roberto Pascucci, Alfredo
Bocci, Nino Clerici, Giovanni Napodano e  della  Cassa  nazionale  di
previdenza e assistenza dei dottori commercialisti; 
    Dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'articolo 1,  comma  763,  ultimo  periodo,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007),
sollevata dal  Tribunale  ordinario  di  Lucca,  sezione  lavoro,  in
riferimento agli artt. 2, 3, 23, 24, 27 e 38 della Costituzione,  con
le ordinanze indicate in epigrafe; 
    Dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 763, ultimo periodo, della suddetta
legge n. 296 del 2006, sollevata dal Tribunale ordinario di Aosta, in
riferimento agli artt. 3 e 38  della  Costituzione,  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2009. 
                       Il Presidente: Amirante 
                       Il redattore: Quaranta 
                      Il cancelliere: Di Paola 
    Depositata in cancelleria il 23 ottobre 2009. 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola