N. 265 SENTENZA 8 - 23 ottobre 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Giustizia amministrativa - Giudizio cautelare - Rimborso delle  spese
  del giudizio - Mancata previsione in  caso  di  accoglimento  della
  domanda a favore  della  parte  privata -  Ritenuta  disparita'  di
  trattamento tra le parti e asserita lesione del diritto di difesa -
  Esclusione - Esercizio  non  irragionevole  della  discrezionalita'
  legislativa - Possibilita' per la  parte  privata  di  ottenere  il
  rimborso ove risulti vittoriosa nel merito - Non  fondatezza  della
  questione. 
- Legge  6  dicembre  1971,  n.  1034,  art.  21,  undicesimo  comma,
  introdotto dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205. 
- Costituzione, artt. 3, 24, primo e secondo comma,  e  111,  secondo
  comma. 
(GU n.43 del 28-10-2009 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO,  Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
                              Sentenza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 21,  undicesimo
comma,  della  legge  6  dicembre  1971,  n.  1034  (Istituzione  dei
tribunali amministrativi regionali),  introdotto  dall'art.  3  della
legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in  materia  di  giustizia
amministrativa),  promosso  dal  Tribunale  amministrativo  regionale
delle Marche nel procedimento  vertente  tra  T.  V.  P.  e  l'Unione
Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.) con  ordinanza  del  4
dicembre 2008,  iscritta  al  n.  78  del  registro  ordinanze  2009,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, 1ª  serie
speciale, dell'anno 2009; 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella Camera di consiglio del 23 settembre 2009 il  giudice
relatore Luigi Mazzella. 
                          Ritenuto in fatto 
    1. - Nel corso di  un  giudizio  promosso  da  T.  V.  P.  contro
l'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.) per  ottenere
l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, di  una  decisione
della Commissione  di  disciplina  di  prima  istanza,  il  Tribunale
amministrativo regionale delle Marche  ha  proposto,  in  riferimento
agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di  legittimita'
costituzionale dell'art. 21, undicesimo comma, della legge 6 dicembre
1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali  amministrativi  regionali),
nel testo introdotto dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000,  n.  205
(Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), nella parte in
cui  non  prevede  che,  con  l'ordinanza  che  accoglie  la  domanda
cautelare,  il  giudice  amministrativo  possa  provvedere   in   via
provvisoria sulle spese del procedimento cautelare medesimo. 
    Il  rimettente  afferma  che  la  domanda  di   sospensione   del
provvedimento impugnato avanzata  dalla  parte  privata  deve  essere
accolta  e  che  sussisterebbero  le  condizioni  per   la   condanna
dell'amministrazione resistente al pagamento delle spese di  giudizio
relative alla fase cautelare. Aggiunge che, pero', la possibilita' di
pronuncia in  ordine  alle  spese  di  tale  fase  e'  specificamente
prevista dall'art. 21, undicesimo comma, della legge n. 1034 del 1971
per  il  solo  caso  di  ordinanze   che   rigettino   o   dichiarino
inammissibile la domanda cautelare proposta in  primo  grado,  mentre
nessuna analoga previsione e' stabilita per il caso  di  accoglimento
della medesima. 
    Ad  avviso  del  giudice  a  quo,  siffatta  mancata   previsione
contrasterebbe con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Infatti,
la norma determinerebbe una palese diversita' di trattamento  tra  la
parte pubblica e quella  privata  (artt.  3  e  111,  secondo  comma,
Cost.), tale da incidere sulla  piena  esplicazione  del  diritto  di
difesa di quest'ultima in ogni stato del procedimento, precludendo la
possibilita' stessa di chiedere la condanna  dell'amministrazione  al
pagamento delle spese relative alla fase cautelare (art. 24, primo  e
secondo comma, Cost.). 
    La  questione  di  costituzionalita'  sarebbe,  poi,   rilevante,
perche' la sua risoluzione  e'  pregiudiziale  alla  pronuncia  sulle
spese della fase cautelare medesima, onde «su tale specifico punto il
giudizio va sospeso». 
    Pertanto il TAR delle Marche ha accolto la domanda cautelare  (e,
per l'effetto, sospeso l'efficacia del  provvedimento  impugnato)  e,
contestualmente, ha sollevato la predetta questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 21, undicesimo comma, della  legge  n.  1034
del 1971. 
    2. - E' intervenuto in giudizio il Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, che chiede che la questione sia dichiarata infondata. 
    La difesa erariale afferma che l'art. 21, undicesimo comma, della
legge n. 1034 del 1971 risponde  al  principio  generale  secondo  il
quale la  pronuncia  sulle  spese  e'  correlata  alla  chiusura  del
procedimento davanti al giudice, evenienza che, nella fase  cautelare
davanti al giudice amministrativo si verifica solamente nel  caso  in
cui  l'istanza  di  sospensione  del   provvedimento   amministrativo
impugnato sia respinta o dichiarata inammissibile, non  anche  quando
essa sia accolta, perche' in tal caso occorre  sempre  proseguire  il
giudizio di merito. 
    Inoltre, dal chiaro disposto della norma impugnata, si  desume  -
ad avviso  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  -  che  la
decisione sulle spese del procedimento cautelare costituisce una mera
facolta'  rimessa  all'apprezzamento  del  collegio  giudicante,  che
liquida le spese sempre in via provvisoria, tenendo poi conto di tale
decisione nella sentenza di merito. 
    L'Autorita' interveniente nega che sussista la denunciata lesione
dell'art. 3 Cost., sia perche' le posizioni  della  parte  privata  e
della parte pubblica non sono assimilabili, sia  perche'  nella  fase
cautelare d'appello davanti al Consiglio di Stato -  nella  quale  la
pubblica amministrazione puo' assumere la posizione dell'appellante -
alla parte pubblica e' riservato  lo  stesso  trattamento  di  quella
privata. 
    Neppure sarebbe ravvisabile un contrasto con l'art. 24,  primo  e
secondo comma, Cost., perche' la parte privata ben puo'  chiedere  ed
ottenere la liquidazione delle spese  relative  alla  fase  cautelare
all'esito del giudizio di merito, evento che, ai sensi dell'art.  21,
decimo comma, della legge n. 1034 del 1971, puo' anche coincidere con
la decisione cautelare. 
    Quanto alla pretesa violazione dell'art. 111 Cost.,  l'Avvocatura
generale dello Stato sostiene che il principio  della  parita'  delle
parti enunciato nel secondo comma della predetta norma costituzionale
non implica la necessita' dell'assoluta identita' di diritti e doveri
delle parti processuali, ma va inteso  come  espressione  del  giusto
equilibrio tra le parti stesse,  equilibrio  assicurato  dalla  norma
censurata. 
                       Considerato in diritto 
    1. - Il Tribunale amministrativo regionale delle  Marche  dubita,
in riferimento agli artt. 3,  24  e  111  della  Costituzione,  della
legittimita' costituzionale dell'art.  21,  undicesimo  comma,  della
legge  6  dicembre  1971,  n.   1034   (Istituzione   dei   tribunali
amministrativi regionali), nel testo  introdotto  dall'art.  3  della
legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in  materia  di  giustizia
amministrativa), secondo cui «Con l'ordinanza che rigetta la  domanda
cautelare  o  l'appello  contro  un'ordinanza  cautelare  ovvero   li
dichiara inammissibili o irricevibili, il giudice puo' provvedere  in
via provvisoria sulle spese del procedimento cautelare». 
    Ad avviso del giudice a quo, tale disposizione,  nella  parte  in
cui  non  prevede  che,  con  l'ordinanza  che  accoglie  la  domanda
cautelare,  il  giudice  amministrativo  possa  provvedere   in   via
provvisoria sulle spese del  procedimento  cautelare,  determinerebbe
una palese diversita' di trattamento tra la parte pubblica  e  quella
privata (con conseguente violazione degli  artt.  3  e  111,  secondo
comma, Cost.), tale da incidere sulla piena esplicazione del  diritto
di difesa di quest'ultima, precludendo (in contrasto con  l'art.  24,
primo e secondo comma, Cost.) la possibilita' stessa di  chiedere  la
condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese relative  alla
fase cautelare. 
    2. - La questione non e' fondata. 
    L'art. 21, undicesimo comma, della legge n.  1034  del  1971  non
contrasta con gli artt. 3 e 111 della Costituzione. 
    La   norma   censurata   mira   a   disincentivare   un   ricorso
indiscriminato alla tutela cautelare,  costituendo  una  remora  alla
proposizione di domande palesemente infondate.  E'  chiaro  che  tale
ratio non ricorre nel caso di accoglimento dell'istanza cautelare. 
    Inoltre, in quest'ultimo caso, la parte privata ha interesse alla
prosecuzione nel merito del giudizio (al fine di ottenere la conferma
definitiva del provvedimento a se' favorevole provvisoriamente emesso
dal giudice amministrativo), mentre non altrettanto  puo'  dirsi  nel
caso opposto. Essa, all'esito  sfavorevole  del  giudizio  cautelare,
potrebbe non presentare l'istanza  per  la  discussione  del  ricorso
richiesta dall'art. 23 della legge n. 1034  del  1971  e  determinare
cosi' la perenzione del processo ove nessun  atto  di  procedura  sia
compiuto nel termine previsto dall'art.  25  della  stessa  legge  n.
1034. In tal caso il procedimento si esaurisce con la decisione sulla
domanda cautelare e, pertanto, non e' privo di ragione  prevedere  la
possibilita', per  il  giudice  che  non  accolga  tale  domanda,  di
provvedere anche sulle spese processuali. 
    Cosi' ricostruita la ratio della  norma  censurata,  quest'ultima
appare   il   frutto   dell'esercizio   non    irragionevole    della
discrezionalita' di cui, secondo  la  consolidata  giurisprudenza  di
questa Corte, gode  il  legislatore  ordinario  nel  configurare  gli
istituti processuali. 
    Non sussiste neppure la prospettata lesione del diritto di difesa
tutelato dall'art. 24 della Costituzione, poiche'  la  parte  privata
vittoriosa nella fase cautelare ben puo' ottenere il  rimborso  delle
spese relative a questa fase ove risulti vittoriosa nel merito. 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 21, undicesimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n.  1034
(Istituzione  dei  tribunali  amministrativi  regionali),  introdotto
dall'art. 3 della legge 21  luglio  2000,  n.  205  (Disposizioni  in
materia di giustizia amministrativa), sollevata, in riferimento  agli
artt. 3, 24, primo e secondo  comma,  e  111,  secondo  comma,  della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale delle Marche con
l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2009. 
                       Il Presidente: Amirante 
                       Il redattore: Mazzella 
                      Il cancelliere: Di Paola 
    Depositata in cancelleria il 23 ottobre 2009. 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola