N. 269 ORDINANZA 8 - 23 ottobre 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Assistenza - Invalidita' civile - Ricorso giurisdizionale avverso  il
  provvedimento   relativo    alla    domanda    di    riconoscimento
  dell'indennita' di accompagnamento - Termine di  decadenza  di  sei
  mesi dalla data di comunicazione all'interessato del  provvedimento
  emanato in sede amministrativa  -  Lamentata  irragionevolezza  per
  l'assoggettamento indifferenziato al medesimo termine di  decadenza
  previsto per le azioni giudiziarie volte  al  riconoscimento  dello
  stato di  invalidita'  civile,  di  cecita',  di  sordomutismo,  di
  handicap e  di  disabilita'  rilevanti  ai  fini  del  collocamento
  obbligatorio al lavoro - Asserita incidenza sul diritto di difesa e
  sui  principi  del  giusto  processo  -  Richiesta  di   intervento
  riservato alla discrezionalita' del legislatore ed indeterminatezza
  del petitum - Manifesta inammissibilita' della questione. 
- Decreto-legge  30  settembre   2003,   n.   269   (convertito   con
  modificazione dall'art. 1 della legge 24 novembre  2003,  n.  326),
  art. 42, comma 3. 
- Costituzione, artt. 3, 24, e 111. 
(GU n.43 del 28-10-2009 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
                              Ordinanza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  42,  comma  3,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la  correzione  dell'andamento  dei  conti
pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326,  promosso  dal  Tribunale  di  Caltagirone  nel  procedimento
vertente tra C.F. e I.N.P.S. ed altro  con  ordinanza  del  9  agosto
2008, iscritta al n. 412 del registro  ordinanze  2008  e  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, 1ª  serie  speciale,
dell'anno 2008. 
    Visti gli atti di costituzione di  C.F.,  dell'I.N.P.S.,  nonche'
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    Udito nell'udienza pubblica del  22  settembre  2009  il  giudice
relatore Maria Rita Saulle; 
    Uditi gli avvocati Michele Todde per C.G., n.q. di amministratore
di sostegno di C.F., Alessandro Riccio per  l'I.N.P.S.  e  l'avvocato
dello  Stato  Marina  Russo  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. 
    Ritenuto che, il  Tribunale  di  Caltagirone,  nel  corso  di  un
procedimento civile promosso da C.F. contro l'I.N.P.S. e il Ministero
dell'economia e delle finanze, con ordinanza emessa il 9 agosto 2008,
ha sollevato,  in  riferimento  agli  articoli  3,  24  e  111  della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art.  42,
comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269  (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la  correzione  dell'andamento
dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della
legge 24 novembre 2003, n. 326; 
        che il rimettente  ritiene  che  la  disposizione  censurata,
nella parte in cui assegna  il  termine  di  sei  mesi  per  proporre
ricorso  giurisdizionale  avverso  il  provvedimento  relativo   alla
domanda di riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento, sia  in
contrasto con gli indicati parametri costituzionali; 
        che, in particolare, tale disposizione sarebbe  irragionevole
in quanto sottopone al  medesimo  termine  di  decadenza  la  domanda
relativa all'accertamento di detto beneficio e  quelle  afferenti  al
riconoscimento della cecita' civile, del sordomutismo,  dell'handicap
e della disabilita' rilevante ai fini del  collocamento  obbligatorio
al lavoro; 
        che in tal modo, a  parere  del  rimettente,  il  legislatore
avrebbe equiparato situazioni diseguali, poiche' chi agisce, come nel
giudizio  principale,  per  il  riconoscimento   dell'indennita'   di
accompagnamento e' colpito,  a  differenza  delle  altre  fattispecie
sopra indicate, da minorazioni fisiche o psichiche che ne determinano
la totale inabilita' e, dunque, la assoluta dipendenza da altri; 
        che, quanto agli  artt.  24  e  111  della  Costituzione,  il
Tribunale osserva  che  proprio  le  condizioni  sanitarie  descritte
«rendono oltremodo difficoltoso» per il richiedente, in  ragione  del
termine  decadenziale  «piuttosto  breve»  imposto,  comprendere   il
significato della legge a lui applicabile e attivarsi tempestivamente
al fine di ottenere  la  tutela  giurisdizionale  da  essa  prevista,
procurandosi la prova della tempestivita' dell'azione; 
        che il rimettente, in punto di rilevanza,  ritiene  di  dover
fare applicazione della disposizione censurata, in quanto il giudizio
e' stato introdotto oltre il termine da essa previsto e il ricorrente
non ha dato prova della eventuale tempestivita' del ricorso proposto; 
        che si e' costituito  in  giudizio,  per  mezzo  del  proprio
amministratore di sostegno, il  ricorrente  nel  giudizio  principale
chiedendo l'accoglimento della questione sollevata; 
        che si e' costituita in  giudizio  l'INPS  chiedendo  che  la
questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata; 
        che, in via preliminare, l'Istituto di previdenza rileva  che
il rimettente chiede alla Corte un intervento creativo, dovendo  essa
individuare un diverso termine di  decadenza  per  proporre  l'azione
giudiziaria volta ad ottenere l'indennita' di accompagnamento; 
        che, comunque, il rimettente, nel ritenere «piuttosto  breve»
il termine di sei mesi, non ha reputato lo stesso  irragionevole,  ma
si e' limitato ad affermare, in modo apodittico,  che  esso  ha  reso
piu' difficile l'esercizio del diritto di difesa del ricorrente senza
indicare, peraltro, l'eventuale sussistenza in  capo  a  quest'ultimo
delle   condizioni   sanitarie   alle   quali   e'   subordinato   il
riconoscimento  dell'indennita'  richiesta,  ne'  se   queste   hanno
determinato l'intempestivita' del ricorso; 
        che e' intervenuto in giudizio il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la Corte dichiari la questione  inammissibile  o
infondata; 
        che  la  difesa  erariale  osserva  che  la   richiesta   del
rimettente di individuare un diverso termine di decadenza rispetto  a
quello indicato dalla disposizione  censurata  esula  dai  poteri  di
questa Corte; 
        che,  nel  merito,  l'Avvocatura  ritiene  che  non   vi   e'
un'apprezzabile diversita' di posizione tra chi richiede l'indennita'
di accompagnamento rispetto a  chi  aspira  a  un  diverso  beneficio
collegato ad una delle patologie indicate dall'art. 42  del  d.l.  n.
269 del 2003, risultando  il  termine  di  decadenza  indicato  dalla
disposizione censurata congruo e tale da consentire a tali persone il
pieno esercizio dei propri diritti in sede giurisdizionale; 
        che in prossimita' dell'udienza l'Avvocatura e la  ricorrente
nel giudizio principale hanno depositato memorie: la prima, ribadendo
le motivazioni poste a fondamento del proprio atto  di  costituzione;
la seconda, rilevando che  il  termine  indicato  dalla  disposizione
censurata  non   tiene   conto   della   effettiva   conoscenza   del
provvedimento da impugnare da parte del destinatario  che,  come  nel
caso  di  specie,  risulta  privo   anche   di   autonoma   capacita'
decisionale. 
    Considerato  che,  il  Tribunale  di   Caltagirone   dubita,   in
riferimento agli articoli 3,  24  e  111  della  Costituzione,  della
legittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 3, del  decreto-legge
30 settembre 2003, n.  269  (Disposizioni  urgenti  per  favorire  lo
sviluppo e per la  correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della  legge  24  novembre
2003, n. 326; 
        che  il  rimettente  ritiene  irragionevole  la   diposizione
censurata nella parte  in  cui  assoggetta  al  medesimo  termine  di
decadenza  le  azioni  promosse   in   via   giudiziaria   volte   al
riconoscimento  dei  benefici  connessi  allo  stato  di  invalidita'
civile, di cecita', di sordomutismo, di handicap e di disabilita'  ai
fini del collocamento obbligatorio al lavoro; 
        che, in particolare, il Tribunale ritiene che per  colui  che
agisce per il riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento  deve
essere  previsto  un  diverso  termine  di  decadenza  al   fine   di
assicurargli, in ragione della gravita' delle condizioni sanitarie di
cui e' portatore, una adeguata tutela giurisdizionale; 
        che la questione e' manifestamente inammissibile,  in  quanto
il rimettente, da un lato,  affida  a  questa  Corte  il  compito  di
individuare un termine di decadenza diverso da quello previsto  dalla
disposizione  censurata  sollecitando  l'esercizio   di   un   potere
discrezionale  riservato  al  legislatore   e,   dall'altro,   lascia
indeterminato l'ambito del possibile intervento della Corte omettendo
di formulare un petitum specifico. 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 3, del  decreto-legge
30 settembre 2003, n.  269  (Disposizioni  urgenti  per  favorire  lo
sviluppo e per la  correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della  legge  24  novembre
2003, n. 326, sollevata, in riferimento agli articoli  3,  24  e  111
della Costituzione, dal Tribunale di Caltagirone con  l'ordinanza  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2009. 
                       Il Presidente: Amirante 
                        Il redattore: Saulle 
                      Il cancelliere: Di Paola 
    Depositata in cancelleria il 23 ottobre 2009. 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola