N. 271 SENTENZA 19 - 29 ottobre 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Professioni - Norme della Regione Emilia-Romagna - Istituzione  della
  professione di animatore turistico - Ricorso del Governo -  Assenza
  di previsione nella legislazione nazionale che definisce le  figure
  professionali turistiche  -  Indebita  interferenza  nella  materia
  delle   «professioni»,   attibuita    alla    competenza    statale
  - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Emilia-Romagna 1° febbraio 2000, n. 4, art.  2,
  comma 7, come introdotto dall'art. 3, comma 2,  della  legge  della
  medesima Regione 27 maggio 2008, n. 7. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 29 marzo 2001,  n.  135,
  art. 7, comma 5. 
Professioni - Norme della Regione Emilia-Romagna  -  Indicazione  dei
  requisiti per l'esercizio della professione di animatore  turistico
  - Ricorso del Governo - Indebita interferenza nella  materia  delle
  «professioni», attibuita alla competenza  statale -  Illegittimita'
  costituzionale. 
- Legge della Regione Emilia-Romagna 1° febbraio 2000, n. 4, art.  3,
  comma 7, come sostituito dall'art. 4  della  legge  della  medesima
  Regione 27 maggio 2008, n. 7. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 29 marzo 2001,  n.  135,
  art. 7, comma 5. 
Professioni - Norme della  Regione  Emilia-Romagna  -  Previsione  di
  requisiti  per  l'esercizio  delle  professioni  di   animatore   e
  accompagnatore turistico  ulteriori  rispetto  a  quelli  stabiliti
  dalla  normativa  statale  -   Ricorso   del   Governo -   Indebita
  interferenza nella  materia  delle  «professioni»,  attibuita  alla
  competenza statale - Illegittimita' costituzionale in parte qua. 
- Legge della Regione Emilia-Romagna 1° febbraio 2000, n. 4, art.  3,
  comma 1, lettera b), come sostituito dall'art. 4 della legge  della
  medesima Regione 27 maggio 2008, n. 7. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo; decreto-legge 31 gennaio 2007,
  n. 7 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2  febbraio  2007,
  n. 40), art. 10, comma 4. 
Professioni - Norme della  Regione  Emilia-Romagna  -  Previsione  di
  requisiti  per  l'esercizio  delle  professioni  di   animatore   e
  accompagnatore turistico  ulteriori  rispetto  a  quelli  stabiliti
  dalla  normativa  statale  -   Ricorso   del   Governo -   Indebita
  interferenza nella  materia  delle  «professioni»,  attibuita  alla
  competenza statale - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Emilia-Romagna 1° febbraio 2000, n. 4, art.  3,
  comma 10, come introdotto dall'art. 4 della  legge  della  medesima
  Regione 27 maggio 2008, n. 7. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo; decreto-legge 31 gennaio 2007,
  n. 7 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2  febbraio  2007,
  n. 40), art. 10, comma 4. 
Professioni  -  Norme  della  Regione  Emilia-Romagna  -   Corsi   di
  formazione relativi  alle  professioni  turistiche  gia'  istituite
  dallo Stato - Ricorso  del  Governo  -  Ritenuta  violazione  della
  normativa  di  principio  riservata  allo   Stato   nella   materia
  «professioni» - Riconducibilita' della disciplina  denunciata  alla
  materia di competenza regionale  «formazione  professionale» -  Non
  fondatezza della questione. 
- Legge della Regione Emilia-Romagna 1° febbraio 2000, n. 4, art.  5,
  come sostituto dall'art. 5 della legge della  medesima  Regione  27
  maggio 2008, n. 7. 
- Costituzione, art. 117, commi primo, secondo e terzo. 
Professioni - Norme della Regione Emilia-Romagna - Istituzione  degli
  elenchi  delle  professioni  turistiche  -  Ricorso  del  Governo -
  Ritenuta violazione della normativa  di  principio  riservata  allo
  Stato nella materia «professioni» - Riserva alla normativa  statale
  della sola istituzione di albi  professionali  e  non  di  semplici
  elenchi aventi carattere meramente ricognitivo o di comunicazione e
  di aggiornamento - Non fondatezza della questione. 
- Legge della Regione Emilia-Romagna 1° febbraio 2000, n. 4, art.  6,
  commi 1 e 2, primo periodo, come sostituto dall'art. 7 della  legge
  della medesima Regione 27 maggio 2008, n. 7. 
- Costituzione, art. 117, commi primo, secondo e terzo. 
Professioni  -  Norme  della  Regione  Emilia-Romagna  -  Professioni
  turistiche - Limitazione degli  ambiti  territoriali  per  i  quali
  sussiste  l'abilitazione  professionale  ed  entro   i   quali   la
  professione  puo'  essere  esercitata  -  Ricorso   del   Governo -
  Violazione del principio comunitario della libera  prestazione  dei
  servizi, oltre che della competenza  esclusiva  dello  Stato  nella
  materia «tutela della concorrenza» - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Emilia-Romagna 1° febbraio 2000, n. 4, art.  6,
  comma 2, secondo periodo, come introdotto dall'art. 7  della  legge
  della medesima Regione 27 maggio 2008, n. 7. 
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lettera e); Trattato
  CE, art. 40 (ex art. 49 Trattato  CEE);  decreto-legge  31  gennaio
  2007, n. 7 (convertito, con modificazioni, dalla legge  2  febbraio
  2007, n. 40), art. 10, comma 4. 
Professioni  -  Norme  della  Regione  Emilia-Romagna  -  Professioni
  turistiche - Limitazione degli  ambiti  territoriali  per  i  quali
  sussiste l'abilitazione professionale e gli ambiti territoriali nei
  quali la professione puo' essere esercitata - Ricorso del Governo -
  Violazione del principio comunitario della libera  prestazione  dei
  servizi, oltre che della competenza  esclusiva  dello  Stato  nella
  materia «tutela della concorrenza» - Illegittimita'  costituzionale
  in parte qua. 
- Legge della Regione Emilia-Romagna 1° febbraio 2000, n. 4, art.  6,
  comma 4, come introdotto dall'art. 7  della  legge  della  medesima
  Regione 27 maggio 2008, n. 7. 
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lettera e); Trattato
  CE, art. 40 (ex art. 49 Trattato  CEE);  decreto-legge  31  gennaio
  2007, n. 7 (convertito, con modificazioni, dalla legge  2  febbraio
  2007, n. 40), art. 10, comma 4. 
(GU n.44 del 4-11-2009 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
                              Sentenza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 3,  comma  2,
4, 5 e 7 della legge della Regione Emilia-Romagna 27 maggio 2008,  n.
7 (Norme per  la  disciplina  delle  attivita'  di  animazione  e  di
accompagnamento turistico) promosso dal Presidente del Consiglio  dei
ministri con ricorso notificato il 16-22 luglio 2008,  depositato  in
cancelleria il 23 luglio 2008 ed  iscritto  al  n.  37  del  registro
ricorsi 2008. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna; 
    Udito nell'udienza pubblica del  22  settembre  2009  il  giudice
relatore Luigi Mazzella; 
    Uditi l'avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico  Falcon  per  la
Regione Emilia-Romagna. 
                          Ritenuto in fatto 
    1. - Con ricorso depositato il 23 luglio 2008, e notificato  alla
Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente pro  tempore  della
Giunta regionale, in data 16 luglio 2008, il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha sollevato piu' questioni di legittimita' costituzionale  di
diverse disposizioni della legge  regionale  dell'Emilia  Romagna  27
maggio 2008, n. 7, recante «Norme per la disciplina  delle  attivita'
di animazione e di accompagnamento turistico». 
    Secondo  il  ricorrente,  nonostante  la  competenza  legislativa
residuale delle Regioni  in  materia  di  «turismo»,  come  stabilito
dall'art. 117, quarto comma,  Cost.,  il  settore  delle  professioni
turistiche rientra nella materia  delle  «professioni»,  nella  quale
Stato e Regioni esercitano una competenza legislativa concorrente, ex
art. 117, terzo comma, Cost., con la conseguenza che, per  garantirne
l'uniformita' normativa su tutto il territorio  nazionale,  rientrano
nella competenza esclusiva statale la disciplina e l'accertamento dei
requisiti per l'esercizio delle professioni turistiche,  tradizionali
ed emergenti, la loro qualificazione professionale, nonche' i criteri
uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio
delle medesime. 
    Aggiunge il ricorrente che il  d.lgs.  2  febbraio  2006,  n.  30
(Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai
sensi dell'art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131) prevede,  da  un
lato, che  «la  potesta'  legislativa  regionale  si  esercita  sulle
professioni individuate e definite dalla normativa statale» (art.  1,
comma 3), e, dall'altro, che «la legge statale definisce i  requisiti
tecnico-professionali  e  i  titoli   professionali   necessari   per
l'esercizio  delle  attivita'  professionali   che   richiedono   una
specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici  generali  la
cui tutela compete allo Stato» (art. 4, comma 2). 
    Pertanto, in base all'ampia  configurazione  che  della  suddetta
materia e' stata data dalla  Corte  costituzionale,  a  giudizio  del
ricorrente, e' inevitabile l'attrazione in  essa  anche  del  settore
delle  professioni  turistiche  che  e',  pertanto,  sottratto  dalla
competenza residuale regionale in materia di turismo. 
    Ne consegue che la Regione e' tenuta a legiferare in materia  nel
rispetto dei principi fondamentali dettati dal legislatore nazionale,
al quale spettano l'individuazione delle figure professionali, con  i
relativi profili ed ordinamenti didattici, e l'istituzione  di  nuovi
albi, come confermato da una  consolidata  giurisprudenza  di  questa
Corte. 
    2. - In particolare, il  Presidente  del  Consiglio  di  ministri
censura le seguenti disposizioni della indicata legge regionale n.  7
del 2008: 
        a) l'art. 3, comma 2 - che, modificando l'art. 2 della  legge
regionale 1° febbraio 2000, n.  4  (Norme  per  la  disciplina  delle
attivita' turistiche di accompagnamento), ha aggiunto il comma 7  con
il quale viene ricompresa tra le professioni  turistiche,  quella  di
animatore turistico - e l'art. 4 che ha  sostituito  l'art.  3  della
legge regionale n. 4 del 2000, includendovi il comma 7,  ove  vengono
stabiliti i requisiti dell'esercizio della suddetta professione. Tali
disposizioni  non  trovano   alcun   riscontro   nella   legislazione
nazionale, di cui alla legge 29 marzo 2001,  n.  135  (Riforma  della
legislazione  nazionale  del  turismo),  che  all'art.  7,  comma  5,
definisce «professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono
servizi di promozione dell'attivita' turistica,  nonche'  servizi  di
assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti». 
    Ne consegue che le citate disposizioni regionali contrastano  con
l'art. 117, terzo  comma,  Cost.,  in  quanto  violano  il  principio
fondamentale per cui l'individuazione delle figure professionali, con
i relativi profili, e' riservata allo Stato; 
        b) l'art. 3  della  legge  regionale  n.  4  del  2000,  come
novellato dall'art. 4 della legge regionale n. 7 del  2008,  relativo
alle condizioni per l'esercizio delle professioni turistiche, che  ai
commi 1, lettera  b),  e  10,  prevedendo  che  la  Giunta  regionale
definisca le modalita' attuative per il conseguimento  dell'idoneita'
all'esercizio delle  previste  professioni,  eccede  anch'esso  dalla
competenza regionale concorrente in materia di professioni e viola il
principio   fondamentale   che   riserva   allo   Stato   non    solo
l'individuazione delle figure professionali, ma anche la  definizione
e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per  l'esercizio
delle medesime professioni. 
    Rileva, al riguardo, il  ricorrente  che  la  Corte  ha  in  piu'
occasioni affermato che «l'indicazione  di  specifici  requisiti  per
l'esercizio delle professioni, anche  se  in  parte  coincidenti  con
quelli gia' stabiliti dalla normativa statale,  viola  la  competenza
dello Stato, risolvendosi in un'indebita  ingerenza  in  un  settore,
quello della disciplina dei titoli necessari  per  l'esercizio  della
professione,  costituente  principio  fondamentale  della  materia  e
quindi di competenza statale, ai sensi anche dell'art.  4,  comma  2,
del  d.lgs.  2  febbraio  2006,  n.  30  (Ricognizione  dei  principi
fondamentali in materia di professioni, ai sensi  dell'art.  1  della
legge 5 giugno 2003, n. 131); 
        c) gli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 4 del 2000 - come
sostituiti dagli artt. 5 e 7, comma 1, della legge regionale n. 7 del
2008 - che attribuiscono alle Province  le  funzioni  concernenti  la
programmazione ed autorizzazione delle attivita'  formative  relative
alle professioni turistiche  ed  alla  tenuta  ed  istituzione  degli
elenchi provinciali delle medesime professioni. 
    In  proposito  il  ricorrente  sottolinea  che  rientrano   nella
competenza statale sia l'individuazione delle  figure  professionali,
con i relativi profili ed ordinamenti didattici, sia l'istituzione di
nuovi albi, mentre esulano dalla competenza regionale  la  disciplina
dell'organizzazione  di   corsi   abilitanti   di   aggiornamento   e
riqualificazione delle professioni. Per  di  piu'  le  autorizzazioni
devono avere validita' sull'intero territorio nazionale e non possono
essere circoscritte  al  solo  territorio  regionale,  come  previsto
invece dall'art. 6, commi 2 e 4, della legge regionale n. 4 del 2000,
nel testo novellato  dalla  legge  regionale  n.  7  del  2008.  Tale
limitazione comporta anche una  lesione  al  principio  della  libera
prestazione dei servizi, di cui  all'art.  49  del  Trattato  CEE,  e
dunque la violazione del rispetto  del  vincolo  comunitario  di  cui
all'art. 117, primo comma, Cost., nonche' della  libera  concorrenza,
la cui tutela rientra nella competenza esclusiva  statale,  ai  sensi
dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. 
    3. - Si e' costituita la Regione Emilia-Romagna osservando che il
Presidente del Consiglio ha impugnato norme solo in parte nuove,  non
ricomprese nella legge regionale n. 4 del 2000. 
    Gia' la legge regionale Emilia-Romagna 16  giugno  1981,  n.  17,
(Norme per  la  disciplina  della  professione  di  guida  turistica,
interprete  ed  accompagnatore  turistico)  definiva,   all'art.   1,
ciascuna di dette professioni, e all'art. 2 stabiliva che  «non  puo'
essere esercitata la professione di  guida  turistica,  interprete  o
accompagnatore  turistico   senza   la   licenza   del   Comune   del
richiedente». L'art. 3 della medesima legge regionale n. 17 del  1981
regolava i  presupposti  per  il  rilascio  della  licenza  di  guida
turistica, interprete e accompagnatore turistico. L'art.  4  regolava
«composizione  e   funzionamento   della   Commissione   giudicatrice
d'esame»; gli artt. 5, 6, 7 e 8 disciplinavano l'esame e  l'attestato
di idoneita'. L'art. 9 istituiva, infine, presso la Regione «il ruolo
organico regionale di guida turistica,  interprete  o  accompagnatore
turistico» al quale vanno iscritti tutti i soggetti in possesso della
licenza. 
    Interveniva poi la legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per
il turismo e interventi per  il  potenziamento  e  la  qualificazione
dell'offerta turistica) - in seguito abrogata dalla legge n. 135  del
2001 - il cui art. 11 affidava alle Regioni il compito di accertare i
requisiti «per l'esercizio  delle  professioni  di  guida  turistica,
interprete turistico, animatore turistico ed ogni  altra  professione
attinente al turismo». 
    Successivamente la legge regionale n. 4 del 2000 richiedeva - per
lo svolgimento di dette  professioni  -  un'abilitazione  «conseguita
mediante frequenza di  corsi  di  abilitazione  professionale  ed  il
superamento dei relativi esami»; regolava la competenza  territoriale
delle guide turistiche con una norma uguale  a  quella  ora  vigente,
prevedeva elenchi delle diverse professioni istituiti dalle  Province
(art. 6), in modo del tutto simile  a  quanto  disposto  dalla  legge
regionale n. 7 del 2008. 
    La legislazione statale sul turismo veniva  poi  riformata  dalla
legge n.  135  del  2001  senza  ridurre  la  competenza  legislativa
regionale in materia di professioni turistiche. 
    Quanto all'art. 5 della legge regionale n. 4 del 2000 (nel  testo
novellato), la Regione resistente ritiene  la  censura  inammissibile
per genericita' circa i motivi per i  quali  le  Regioni,  dotate  di
potesta'  primaria  in  materia  di  formazione  professionale,   non
potrebbero regolare corsi relativi alle professioni. 
    Altrettanto inammissibile, per  genericita',  deve  ritenersi  la
censura riguardante l'art. 6 della legge regionale n. 4  del  2000  -
come sostituito dall'art. 7 della legge regionale n. 7 del 2008 - per
la parte relativa alla istituzione degli «elenchi  provinciali»  gia'
presenti nel testo precedente. 
    Secondo la Regione  Emilia-Romagna,  il  ricorrente  ritiene  che
rientrino «nella competenza statale sia l'individuazione delle figure
professionali con i relativi profili  e  ordinamenti  didattici,  sia
l'istituzione di nuovi albi», ma non individua la  norma  statale  da
cui risulterebbe il principio violato. 
    A  giudizio  della  Regione  resistente,  infine,  infondata   e'
l'ultima  censura,  con  la  quale  si  contesta  la  limitazione  al
territorio regionale delle autorizzazioni previste dall'art. 6, comma
4, della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito  dall'art.  7
della legge regionale n. 7  del  2008:  la  limitazione  territoriale
dell'attivita'  delle  professioni  turistiche  (tra  cui  le  guide)
costituisce una regola da sempre presente  anche  nella  legislazione
statale e rispondente ad  un'ovvia  esigenza  di  corrispondenza  tra
l'ambito di conoscenza della guida e l'ambito della sua attivita'. 
                       Considerato in diritto 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri  ha  sollevato,  in
via principale, questione  di  legittimita'  costituzionale  di  piu'
norme della legge della Regione Emilia-Romagna 27 maggio 2008, n.  7,
recante «Norme per la disciplina delle attivita' di animazione  e  di
accompagnamento turistico». 
    In particolare, sono impugnati: 
        a)  l'art.  2,   comma   7,   della   legge   della   Regione
Emilia-Romagna 1° febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina  delle
attivita' turistiche di accompagnamento), come  introdotto  dall'art.
3, comma 2, della legge regionale 27 maggio 2008, n. 7,  secondo  cui
«E' animatore turistico chi, per attivita' professionale, e' in grado
di organizzare per gruppi di turisti attivita' ricreative, motorie  o
sportive per svago o divertimento». E' altresi' impugnato  l'art.  3,
comma 7, della  legge  regionale  n.  4  del  2000,  come  introdotto
dall'art. 4 della legge regionale  n.  7  del  2008,  che  stabilisce
specifici  requisiti  per  l'esercizio  della  nuova  professione  di
animatore turistico «quando le attivita' oggetto del servizio sono  a
carattere sportivo»; 
        b) l'art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n.  4
del 2000, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge regionale
n. 7 del 2008, limitatamente alle parole «e alla deliberazione  della
Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 10»; 
        c) l'art. 3, comma 10, della legge regionale n. 4  del  2000,
come introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 7  del
2008, secondo cui «la Giunta regionale con proprio atto definira'  le
modalita'   attuative    per    il    conseguimento    dell'idoneita'
dell'esercizio per le attivita' di cui alla presente legge»; 
        d) gli artt. 5 e 6, commi 1 e 2,  quest'ultimo  limitatamente
al primo periodo,  della  legge  regionale  n.  4  del  2000  -  come
sostituiti dagli artt. 5 e 7 della legge regionale n. 7  del  2008  -
che  attribuiscono  alle  Province   le   funzioni   concernenti   la
programmazione ed autorizzazione delle attivita'  formative  relative
alle professioni turistiche  ed  alla  tenuta  ed  istituzione  degli
elenchi provinciali delle professioni stesse; 
        e) l'art. 6, commi 2,  secondo  periodo,  e  4,  della  legge
regionale n. 4 del 2000, come  sostituiti  dall'art.  7  della  legge
regionale n. 7 del 2008, nella parte in cui  introducono  limitazioni
riguardanti rispettivamente  gli  ambiti  territoriali  per  i  quali
sussiste l'abilitazione professionale  e  gli  ambiti  nei  quali  la
professione puo' essere esercitata. 
    Ad avviso del  ricorrente  le  norme  censurate  contrastano  con
l'art. 117, primo, secondo e terzo comma, Cost., in quanto superano i
limiti della competenza concorrente  regionale  nella  materia  delle
professioni, cosi' violando i principi  fondamentali  previsti  dalla
normativa statale. 
    2. - Le questioni sono fondate nei limiti di seguito precisati. 
    2.1. - Quanto alla prima censura, va premesso che, in materia  di
professioni, la giurisprudenza della Corte e'  ferma  nel  senso  che
compete allo Stato l'individuazione dei profili professionali  e  dei
requisiti necessari per il relativo esercizio. 
    Tali principi sono validi anche  con  riguardo  alle  professioni
turistiche. In tal senso, esplicitamente, la recente sentenza n.  222
del  2008  ha  statuito  che  «l'attribuzione  della  materia   delle
"professioni" alla competenza dello Stato [...] prescinde dal settore
nel  quale  l'attivita'  professionale  si  esplica   e   corrisponde
all'esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale  che  sia
coerente anche con i principi dell'ordinamento comunitario». 
    Nel caso in esame, la prima delle due norme regionali  censurate,
nel  descriverne  i  connotati  distintivi,  istituisce   una   nuova
professione di «animatore turistico», secondo  la  definizione  sopra
indicata, che non trova alcun riscontro  nella  vigente  legislazione
nazionale, ne' in particolare nella  legge  29  marzo  2001,  n.  135
(Riforma  della  legislazione  nazionale  del  turismo),  la   quale,
all'art. 7, comma 5, definisce  «professioni  turistiche  quelle  che
organizzano  e  forniscono  servizi  di   promozione   dell'attivita'
turistica,    nonche'    servizi    di    assistenza,    accoglienza,
accompagnamento e guida dei turisti». 
    Del tutto ininfluente, ai fini della risoluzione della questione,
e' la circostanza  che  la  figura  di  «animatore  turistico»  fosse
prevista - in termini, peraltro, non identici a  quelli  della  legge
regionale impugnata - espressamente dall'art.  11,  comma  11,  della
legge 17  maggio  1983,  n.  217  (Legge  quadro  per  il  turismo  e
interventi per il  potenziamento  e  la  qualificazione  dell'offerta
turistica), trattandosi di norma abrogata dalla legge n. 135 del 2001
(art. 11,  comma  6).  In  ogni  caso,  il  limite  sopra  enunciato,
funzionerebbe anche ove tale norma fosse tuttora vigente perche' alla
legge regionale non e' consentito ripetere quanto gia'  stabilito  da
una legge statale (sentenze n. 153 e n. 424 del 2006  nonche'  n.  57
del 2007). 
    Va quindi dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2,
comma 7, della  legge  regionale  n.  4  del  2000,  come  introdotto
dall'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 7 del 2008. 
    Consegue alla illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 7,
della legge regionale n. 4 del 2000 la caducazione dell'art. 3, comma
7, della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito  dall'art.  4
della legge regionale n. 7 del  2008,  contenente  l'indicazione  dei
requisiti specifici prescritti per  l'esercizio  delle  attivita'  di
animatore turistico. 
    2.2. - Fondata e' altresi' la censura relativa all'art.  3  della
legge regionale n. 4 del 2000,  come  sostituito  dall'art.  4  della
legge regionale n. 7 del 2008, nella parte in cui indica, ai commi 1,
lettera b), e 10 - tra le condizioni essenziali per l'esercizio delle
professioni   turistiche   di   cui   all'art.   2   (animazione    e
accompagnamento  turistico)   -   l'idoneita'   all'esercizio   della
professione conseguita mediante titoli ovvero verifiche dei requisiti
non  solo  di  quelli  indicati  dall'articolo  10,  comma   4,   del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela del
consumatore,  la  promozione  della  concorrenza,  lo   sviluppo   di
attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la  valorizzazione
dell'istruzione   tecnico-professionale,   e   la   rottamazione   di
autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge  2  febbraio
2007, n. 40, ma anche di quelli contenuti nella  deliberazione  della
Giunta  regionale  che  definisce  le  modalita'  attuative  per   il
conseguimento dell'idoneita' all'esercizio  delle  attivita'  di  cui
alla presente legge (art. 3, comma 10, citato). 
    In sostanza, l'art. 3, commi 1, lettera  b),  e  10  della  legge
regionale n. 4 del 2000, come  sostituito  dall'art.  4  della  legge
regionale n. 7 del 2008,  riconosce  alla  Regione  la  competenza  a
stabilire,  con  propria  deliberazione,  requisiti   ulteriori   per
l'esercizio  delle  professioni  in  questione,  rispetto  a   quelli
stabiliti dallo Stato. Il compito di definire «le modalita' attuative
per il conseguimento dell'idoneita' all'esercizio delle attivita'  di
cui alla presente legge», di per se' non contrario alla Costituzione,
risulta  ampliato,  con  il  disposto  dei  commi  citati,   sino   a
comprendervi  la  previsione  di  requisiti  per  l'esercizio   della
professione, il che lo pone, percio', in conflitto con i principi che
prevedono la competenza dello Stato. 
    Entrambe le disposizioni eccedono quindi la competenza  regionale
in tema di professioni di  cui  all'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,
violando il principio fondamentale che riserva allo  Stato  non  solo
l'individuazione delle figure professionali, ma anche la  definizione
e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per  l'esercizio
delle professioni stesse. Questa Corte ha piu' volte sottolineato che
«l'indicazione  di  specifici   requisiti   per   l'esercizio   delle
professioni, anche se in parte coincidenti con quelli gia'  stabiliti
dalla normativa statale, viola la competenza statale, risolvendosi in
una indebita ingerenza in un settore  (quello  della  disciplina  dei
titoli necessari per l'esercizio  di  una  professione),  costituente
principio  fondamentale  della  materia  e,  quindi,  di   competenza
statale, ai sensi anche dell'art. 4, comma 2, del d.lgs.  n.  30  del
2006» (sentenze n. 153 del 2006 e n. 57 del 2007). 
    Va quindi dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3,
comma 1, lettera b), della  legge  regionale  n.  4  del  2000,  come
sostituito  dall'art.  4  della  legge  regionale  n.  7  del   2008,
limitatamente  alle  parole  «e  alla  deliberazione   della   Giunta
regionale di cui all'art.  3,  comma  10»,  nonche'  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma 10, della legge regionale n. 4  del
2000, come sostituito dall'art. 4 della  legge  regionale  n.  7  del
2008. 
    2.3. - Non e' fondata, invece, la  censura  relativa  all'art.  5
della legge regionale n. 4 del  2000,  come  sostituito  dall'art.  5
della legge regionale n. 7 del 2008, che attribuisce alle Province le
funzioni concernenti la programmazione ed autorizzazione di eventuali
attivita' formative relative alle professioni turistiche. 
    Se,  infatti,  rientrano  certamente  nella  competenza   statale
l'individuazione delle figure professionali, e i relativi profili  ed
ordinamenti didattici, non si spiega per  quale  motivo  le  Regioni,
dotate di potesta' primaria in materia di  formazione  professionale,
non possano regolare corsi di formazione  relativi  alle  professioni
turistiche gia' istituite dallo Stato. 
    In  base  alla  giurisprudenza  costituzionale,  «in  materia  di
formazione   professionale,   la   definizione   dei   programmi    e
l'organizzazione dei  corsi  spetta  alla  sfera  delle  attribuzioni
regionali, salva la presenza di possibili forme  di  coordinamento  e
controllo centrale» (sentenza n. 372 del 1989, nonche' sentenza n. 50
del 2005). 
    Del  resto,  gia'  il  vecchio  testo  dell'art.  5  della  legge
regionale  n.  4  del  2000  -  non  modificato  sostanzialmente  dal
corrispondente articolo della legge regionale n. 7 del 2008 - che non
ha formato oggetto di  censure,  regolava  negli  stessi  termini  la
formazione professionale relativa alle professioni turistiche. 
    2.4. - In merito alla istituzione  degli  elenchi  riferiti  alle
diverse professioni turistiche, e affidati alla cura della Provincia,
ai sensi dell'art. 6,  commi  1  e  2,  primo  periodo,  della  legge
regionale n. 4 del 2000, come  sostituito  dall'art.  7  della  legge
regionale n. 7 del 2008, la questione non e' fondata. 
    Come sottolineato da questa Corte  (sentenza  n.  355  del  2005)
esula dai  limiti  della  competenza  legislativa  concorrente  delle
Regioni in materia di professioni soltanto l'istituzione di  nuovi  e
diversi albi rispetto a quelli gia' istituiti  dalle  leggi  statali,
per l'esercizio di attivita' professionali. Tali albi, infatti, hanno
una funzione individuatrice delle professioni,  preclusa,  in  quanto
tale, alla competenza regionale.  Quando  pero'  gli  albi  regionali
svolgono funzioni meramente  ricognitive  o  di  comunicazione  e  di
aggiornamento non si pongono al di fuori dell'ambito delle competenze
regionali,   dovendo   intendersi   riferiti   a   professioni   gia'
riconosciute dalla legge statale. 
    2.5. - Quanto alla censura relativa all'art. 6, commi 2,  secondo
periodo, e 4, della legge regionale n. 4 del  2000,  come  sostituito
dall'art. 7 della legge regionale n. 7 del 2008, nelle parti  in  cui
prevede l'indicazione di una limitazione  degli  ambiti  territoriali
per i quali  sussiste  l'abilitazione,  nonche'  l'indicazione  degli
ambiti  territoriali  entro  i  quali  la  professione  puo'   essere
esercitata, va precisato che dette limitazioni comportano una lesione
al principio della libera prestazione dei servizi, di cui all'art. 40
del Trattato CE (ex art. 49 Trattato CEE), e, dunque,  la  violazione
del rispetto del vincolo  comunitario  di  cui  all'art.  117,  primo
comma, Cost., oltre che  della  libera  concorrenza,  la  cui  tutela
rientra nella esclusiva competenza statale, ai sensi  dell'art.  117,
secondo comma, lettera e), Cost. 
    In tale ottica, infatti, l'art. 10, comma 4, del decreto-legge n.
7 del 2007, convertito nella  legge  n.  40  del  2007,  introducendo
misure  urgenti  per  la   liberalizzazione   di   alcune   attivita'
economiche,  stabilisce  che  le  attivita'  di  «guida  turistica  e
accompagnatore  turistico  [....]  non  possono  essere   subordinate
all'obbligo di autorizzazioni preventive, al  rispetto  di  parametri
numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il  possesso  dei
requisiti di qualificazione professionale  previsti  dalle  normative
regionali» e  che  «[....]  I  soggetti  abilitati  allo  svolgimento
dell'attivita'  di  guida  turistica   nell'ambito   dell'ordinamento
giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime  di
libera  prestazione  di   servizi,   senza   necessita'   di   alcuna
autorizzazione ne' abilitazione, sia essa generale o specifica». 
    Antitetiche, rispetto a tale quadro normativo, appaiono dunque le
restrizioni previste dalle norme regionali impugnate  circa  l'ambito
di validita' territoriale delle autorizzazioni. 
    Deve quindi dichiararsi l'illegittimita' costituzionale dell'art.
6, comma 2, secondo periodo, della legge regionale  n.  4  del  2000,
come introdotto dall'art. 7 della legge regionale n. 7 del 2008. 
    Parimenti va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art.
6, comma 4, della legge regionale n.  4  del  2000,  come  introdotto
dall'art. 7 della legge regionale n. 7 del 2008,  limitatamente  alle
parole  «e,  per  le  guide  turistiche  gli  ambiti  nei  quali   la
professione puo' essere esercitata». 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  2,  comma  7,
della legge della Regione  Emilia-Romagna  1°  febbraio  2000,  n.  4
(Norme   per   la   disciplina   delle   attivita'   turistiche    di
accompagnamento), come introdotto dall'art. 3, comma 2,  della  legge
della medesima Regione, 27 maggio 2008, n. 7 (Norme per la disciplina
delle attivita' di animazione e di accompagnamento turistico); 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  3,  comma  7,
della legge regionale n. 4 del  2000,  come  sostituito  dall'art.  4
della legge regionale n. 7 del 2008; 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  3,  comma  1,
lettera b), della legge regionale n.  4  del  2000,  come  sostituito
dall'art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008,  limitatamente  alle
parole «e alla deliberazione della Giunta Regionale di  cui  all'art.
3, comma 10»; 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3,  comma  10,
della legge regionale n. 4 del  2000,  come  introdotto  dall'art.  4
della legge regionale n. 7 del 2008; 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  6,  comma  2,
secondo periodo, della legge regionale n. 4 del 2000, come introdotto
dall'art. 7 della legge regionale n. 7 del 2008; 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  6,  comma  4,
della legge regionale n. 4 del  2000,  come  introdotto  dall'art.  7
della legge regionale n. 7 del 2008, limitatamente  alle  parole  «e,
per le guide turistiche gli ambiti  nei  quali  la  professione  puo'
essere esercitata»; 
    Dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
degli artt. 5 e 6, commi 1 e 2, primo periodo, della legge  regionale
n. 4 del 2000, come sostituiti, rispettivamente, dagli artt.  5  e  7
della legge regionale  n.  7  del  2008,  sollevate,  in  riferimento
all'art. 117, primo, secondo e terzo comma, della  Costituzione,  dal
Presidente del Consiglio dei ministri  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2009. 
                       Il Presidente: Amirante 
                       Il redattore: Mazzella 
                      Il cancelliere: Di Paola 
    Depositata in cancelleria il 29 ottobre 2009. 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola