N. 276 SENTENZA 19 - 29 ottobre 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
_Procedimento civile - Morte della parte contumace - Interruzione del
  processo nelle ipotesi di notificazione del  fatto  interruttivo  o
  certificazione di esso da parte  dell'ufficiale  giudiziario  nella
  relazione di notifica di uno degli atti previsti dall'art. 292 cod.
  proc. civ.  (con  elencazione  ritenuta  tassativa  dalla  costante
  giurisprudenza) - Ritenuta irragionevole esclusione dell'ipotesi di
  morte del contumace certificata nella  relazione  di  notificazione
  relativa al decreto che fissa l'udienza di discussione del progetto
  di divisione ereditaria -  Denunciata  violazione  del  diritto  di
  difesa e del principio del contraddittorio - Esclusione, attesa  la
  possibilita' di pervenire ad una interpretazione costituzionalmente
  orientata della norma denunciata - Non fondatezza  della  questione
  nei sensi di cui in motivazione. 
- Cod. proc. civ., art. 300, quarto comma. 
- Cost., artt. 3, 24 e 111 Cost. 
(GU n.44 del 4-11-2009 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
                              Sentenza 
nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  300,  comma
quarto, del codice di procedura civile promosso dal Tribunale  di  La
Spezia nel procedimento vertente  tra  Siboldi  Ermenegildo,  Siboldi
Sirio ed altri, con ordinanza del 20 novembre 2006, iscritta al n. 56
del registro ordinanze 2009 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica n. 9, 1ª serie speciale, dell'anno 2009. 
    Udito nella Camera di consiglio del 23 settembre 2009 il  giudice
relatore Alessandro Criscuolo. 
                          Ritenuto in fatto 
    1. - Il Tribunale di La Spezia, con  ordinanza  del  20  novembre
2006, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24  e  111  della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 300,
quarto comma, del codice di procedura civile, «nella  parte  in  cui,
non  richiamando  l'art.  789  cod.  proc.  civ.,  non   prevede   la
dichiarazione d'interruzione del  processo  nel  caso  di  morte  del
contumace, certificata dall'ufficiale giudiziario nella relazione  di
notificazione relativa  al  decreto  di  fissazione  dell'udienza  di
discussione del progetto di divisione». 
    2. - Il rimettente espone di essere chiamato a pronunciare in  un
giudizio civile in corso tra diversi soggetti, avente ad  oggetto  lo
scioglimento di una comunione  ereditaria,  concernente  alcuni  beni
immobili. 
    Premesso che  in  tale  giudizio  nessuno  dei  convenuti  si  e'
costituito, con conseguente dichiarazione della loro  contumacia,  il
giudice a quo riferisce che, per provvedere in ordine alla domanda di
divisione, e' stato nominato un  consulente  tecnico  d'ufficio  che,
nell'espletamento dell'incarico, ha posto in evidenza la  non  comoda
divisibilita' degli immobili compresi nell'asse ereditario, rilevando
inoltre l'avvenuto decesso, nelle more, di uno dei condividenti. 
    Il Giudice ha predisposto un progetto di divisione -  consistente
nella vendita  all'incanto  dell'intero  compendio  immobiliare,  con
attribuzione a ciascun coerede del  ricavato,  secondo  la  quota  di
spettanza - e ha fissato per la discussione l'udienza del 9  novembre
2006, mandando alla cancelleria di comunicare il decreto  a  tutti  i
condividenti, compresi i contumaci. 
    Espletato l'adempimento, l'ufficiale giudiziario, nella relazione
di notifica del detto decreto ad uno dei convenuti contumaci, ha dato
atto dell'avvenuto decesso di quest'ultimo. 
    Cio' posto, il rimettente osserva che, ai  sensi  dell'art.  300,
quarto comma,  cod.  proc.  civ.,  la  morte  della  parte  contumace
determina l'interruzione del processo dal momento  in  cui  il  fatto
interruttivo e'  notificato,  oppure  e'  certificato  dall'ufficiale
giudiziario nella relata di notificazione di uno dei provvedimenti di
cui all'art. 292 cod. proc. civ. 
    Tale disposizione  prevede,  con  elencazione  tassativa  secondo
costante  giurisprudenza,  la  notifica  dell'ordinanza  che  ammette
l'interrogatorio  o  il  giuramento  del  contumace,  nonche'   delle
comparse contenenti  domande  nuove  o  riconvenzionali  (cui  si  e'
aggiunto il verbale  nel  quale  si  da'  atto  della  produzione  di
scrittura   privata,   per   effetto   di   sentenze   della    Corte
costituzionale). Nella norma censurata, quindi, non e' richiamato  il
decreto di cui all'art.  789  cod.  proc.  civ.,  che  pure,  secondo
prevalente giurisprudenza della  Corte  di  cassazione,  deve  essere
comunicato alle parti contumaci. 
    Di qui il dubbio circa la legittimita' costituzionale del  citato
art. 300, quarto comma, cod. proc. civ.,  nella  parte  in  cui,  non
richiamando l'art. 789 cod. proc. civ.,  non  prevede  l'interruzione
del processo nel caso di morte  della  parte  contumace,  certificata
dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notifica  del  decreto,
col quale e' stata fissata l'udienza di discussione del  progetto  di
divisione. 
    Infatti, poiche' l'elencazione di cui  all'art.  292  cod.  proc.
civ. e' tassativa, e poiche' tale carattere «si  trasfonde  nell'art.
300, comma 4, cod. proc. civ. in virtu' del rinvio ivi operato,  alla
stregua di quanto stabilito dall'art.  14  delle  disposizioni  sulla
legge in generale premesse al codice civile nel caso di specie non e'
possibile, in  applicazione  della  seconda  di  dette  disposizioni,
dichiarare l'interruzione del processo». 
    Tuttavia, ad avviso del giudice a  quo,  sembrano  sussistere  le
ragioni per assimilare il decreto in questione agli atti  contemplati
nell'art. 292 cod. proc. civ., «confluito nell'alveo  dell'art.  300,
comma 4, cod. proc. civ.». 
    Invero, la ratio sottesa alla necessita' di notifica  degli  atti
da comunicare al contumace  andrebbe  identificata  nell'esigenza  di
rispettare il diritto al contraddittorio, quanto meno con riferimento
alle  domande  nuove  o  riconvenzionali,  nonche'  nell'esigenza  di
rispettare il diritto di difesa con riferimento agli altri atti per i
quali la notifica al contumace e' prevista.  Tali  esigenze  sembrano
sussistere anche con riguardo  al  decreto  che  fissa  l'udienza  di
discussione del  progetto  di  divisione,  prodromica  alla  verifica
dell'esistenza   di   contestazioni   ed    all'eventuale    adozione
dell'ordinanza che dichiara esecutivo il progetto, provvedimento che,
anche qualora non se ne  volesse  ammettere  il  carattere  decisorio
(questione dibattuta in giurisprudenza), incide su diritti soggettivi
in via definitiva  e  dunque  pone  la  necessita'  di  garantire  il
contraddittorio (art. 111 Cost.) e il  diritto  di  difesa  (art.  24
Cost.), non diversamente da quanto assicura  l'art.  292  cod.  proc.
civ. con la comunicazione dei provvedimenti in esso annoverati. 
    Alla stregua di queste considerazioni, ad avviso  del  rimettente
il mancato richiamo dell'art. 789  cod.  proc.  civ.  nell'art.  300,
quarto comma, dello stesso codice sembra porsi in  contrasto  con  le
menzionate   norme   costituzionali   e   realizza   un'irragionevole
disparita' di trattamento (in violazione dell'art. 3 Cost.), rispetto
alla disciplina prevista per il caso in cui la  morte  del  contumace
sia certificata  nella  relazione  di  notifica  di  uno  degli  atti
indicati nell'art. 292 cod. proc. civ. 
    Il  giudice  a  quo  conclude  osservando  che  la  questione  e'
rilevante, perche' nella specie il decreto  che  fissa  l'udienza  di
discussione del progetto di divisione e' stato notificato anche  alla
parte contumace, il cui decesso e' stato certificato nella  relazione
di notifica dell'ufficiale giudiziario sicche', qualora la  questione
medesima risultasse fondata, il processo dovrebbe  essere  dichiarato
interrotto. 
                       Considerato in diritto 
    1. - Il Tribunale di  La  Spezia,  con  l'ordinanza  indicata  in
epigrafe, dubita - in riferimento agli articoli 3,  24  e  111  della
Costituzione  -  della  legittimita'  costituzionale  dell'art.  300,
quarto comma, del codice di procedura civile, «nella  parte  in  cui,
non  richiamando  l'art.  789  cod.  proc.  civ.,  non   prevede   la
dichiarazione d'interruzione del  processo  nel  caso  di  morte  del
contumace certificata dall'ufficiale giudiziario nella  relazione  di
notificazione relativa  al  decreto  di  fissazione  dell'udienza  di
discussione del progetto di divisione». 
    Chiamato a pronunziare in un  giudizio  per  lo  scioglimento  di
comunione  ereditaria,  nel  quale  tutti  i  convenuti  sono   stati
dichiarati  contumaci,  il  rimettente,  dopo  aver  predisposto   un
progetto di divisione sulla base  degli  accertamenti  espletati  dal
consulente di ufficio, ha fissato l'udienza  per  la  discussione  di
tale progetto ed ha disposto che il relativo decreto fosse comunicato
a tutti i condividenti, compresi  i  contumaci  (art.  789,  primo  e
secondo comma,  cod.  proc.  civ.).  L'ufficiale  giudiziario,  nella
relata di notifica del decreto ad uno dei  contumaci,  ha  dato  atto
dell'avvenuto decesso di quest'ultimo. 
    Il giudice a quo osserva che,  ai  sensi  dell'art.  300,  quarto
comma, cod. proc. civ., la  morte  della  parte  contumace  determina
l'interruzione del processo nel caso in cui il fatto interruttivo sia
notificato, oppure sia certificato dall'ufficiale  giudiziario  nella
relazione di notifica di uno degli atti previsti dall'art. 292, primo
comma, cod. proc. civ.,  con  elencazione  ritenuta  tassativa  dalla
costante giurisprudenza. Nel citato art. 300, quarto  comma,  non  e'
pero' richiamato il decreto di cui all'art. 789 cod. proc. civ.,  con
conseguente impossibilita', avuto riguardo a quanto statuisce  l'art.
14 delle disposizioni sulla legge  in  generale  premesse  al  codice
civile, di dichiarare l'interruzione del processo, qualora  la  morte
della parte contumace risulti dalla relata di notificazione del detto
decreto. 
    Ad avviso del rimettente, le esigenze, che stanno alla base della
necessita' di notificare al contumace gli atti di cui  all'art.  292,
primo comma, cod. proc.  civ.,  cioe'  il  rispetto  del  diritto  al
contraddittorio e del diritto di difesa, sarebbero sussistenti  anche
per il decreto che fissa l'udienza di  discussione  del  progetto  di
divisione. Pertanto, il mancato richiamo nell'art. 300, quarto comma,
cod. proc. civ. dell'art. 789 dello stesso  codice  sembra  porsi  in
contrasto con gli  artt.  24  e  111  Cost.,  realizzando  anche  una
irragionevole disparita' di trattamento (in  violazione  dell'art.  3
Cost.) rispetto alla disciplina prevista nel caso in cui la morte del
contumace sia certificata nella relazione di notifica  di  uno  degli
atti indicati nel detto art. 292, primo comma, cod. proc. civ. 
    2. - Si deve  premettere  che,  senza  addentrarsi  nei  problemi
relativi alla natura giuridica del giudizio per lo scioglimento delle
comunioni (artt. 784-791 cod. proc. civ.), con  particolare  riguardo
ai caratteri della sua struttura procedimentale nei  diversi  momenti
che la distinguono, e' sufficiente considerare che esso  «costituisce
un procedimento previsto  e  disciplinato  dal  codice  di  procedura
civile, per l'applicazione obiettiva del diritto nel  caso  concreto,
ai fini della risoluzione di una controversia,  con  le  garanzie  di
contraddittorio e d'imparzialita' tipiche della giurisdizione  civile
ordinaria» (sentenza  n.  376  del  2001,  in  tema  di  procedimento
arbitrale). La causa inizia nelle forme del processo di cognizione  e
si svolge attraverso  fasi  differenti,  a  seconda  che  manchino  o
insorgano contestazioni (art. 785 cod.  proc.  civ.).  In  essa  deve
essere assicurato il contraddittorio, le operazioni di divisione sono
dirette dal giudice, ancorche' egli  possa  delegarle  ad  un  notaio
(art. 786 cod. proc. civ.), e la stessa possibilita' della nascita di
contestazioni  attribuisce  all'iter  procedimentale   il   carattere
giurisdizionale, che legittima il giudicante a sollevare la questione
di legittimita' costituzionale quando, come  nella  specie,  pur  non
essendo il processo nella fase decisoria definitiva, lo  scioglimento
del dubbio sulla legittimita' costituzionale della norma da applicare
sia  necessario  per  consentire  il  corso  ulteriore  della  causa.
Pertanto, la questione e' ammissibile. 
    3. - Essa, pero', non e' fondata, nei sensi di seguito precisati. 
    4. - L'art. 300, quarto comma, cod. proc. civ. dispone che, se il
fatto  interruttivo  riguarda  la  parte  dichiarata  contumace,   il
processo e'  interrotto  dal  momento  in  cui  il  fatto  stesso  e'
notificato  o  e'  certificato   dall'ufficiale   giudiziario   nella
relazione di notifica di uno dei provvedimenti di  cui  all'art.  292
del detto codice. 
    Tale    norma    stabilisce     che     l'ordinanza     ammissiva
dell'interrogatorio  o  del  giuramento,  o  le  comparse  contenenti
domande nuove o riconvenzionali,  sono  notificate  personalmente  al
contumace nei termini fissati dal giudice istruttore  con  ordinanza.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 250 del 1986, ha  dichiarato
l'illegittimita' del citato articolo, nella parte in cui non  prevede
la notificazione al contumace del verbale in cui si  da'  atto  della
produzione della scrittura privata  nei  procedimenti  di  cognizione
ordinaria dinanzi al pretore e al conciliatore, di cui al  titolo  II
del libro II cod. proc. civ. 
    Successivamente la Corte,  con  sentenza  n.  317  del  1989,  ha
dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  del  primo  comma   del
medesimo articolo, in relazione  all'art.  215,  primo  comma,  dello
stesso codice, nella parte in cui non  prevede  la  notificazione  al
contumace del verbale in cui  si  da'  atto  della  produzione  della
scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza. 
    Per giurisprudenza costante l'elencazione prevista nell'art. 292,
primo  comma,  cod.  proc.  civ.,  come  integrata  dalle  menzionate
pronunzie additive,  ha  carattere  tassativo  (ex  plurimis:  Cass.,
sentenze n. 4440 del 2007; n. 27165 del 2006; nn. 18154, 8162 e  5057
del 2003). 
    A sua volta, l'art. 789 cod. proc.  civ.  stabilisce,  nel  primo
comma, che il giudice istruttore predispone un progetto di divisione,
lo  deposita  in  cancelleria  e  fissa  con  decreto  l'udienza   di
discussione del progetto, ordinando la comparizione dei  condividenti
e dei creditori intervenuti. Aggiunge, nel  secondo  comma,  che  «il
decreto e' comunicato alle parti». Con riguardo a quest'ultima norma,
la  giurisprudenza  prevalente  della  Corte  di  cassazione  ritiene
necessario  che  il  decreto,  col  quale  e'  fissata  l'udienza  di
discussione del progetto, sia comunicato anche alla  parte  contumace
(Cass., sentenze n. 1018 del 2004; nn. 9849 e 8441 del 1997, n.  1818
del  1996;  n.  9305  del  1993  e  n.  7751  del  1990,   richiamate
nell'ordinanza di rimessione). 
    Tale interpretazione e' senz'altro  plausibile  e  va  condivisa,
perche' trova conferma sia nel dettato testuale della  norma  -  che,
imponendo la comunicazione del decreto alle parti, senza  distinguere
tra quelle costituite o non  costituite,  comprende  anche  le  parti
contumaci - sia sul piano sistematico.  Infatti,  la  mancanza  della
predetta comunicazione preclude alle parti  (costituite  o  meno)  la
possibilita' di comparire all'udienza di discussione  e,  quindi,  di
sollevare contestazioni. L'adempimento,  dunque,  e'  essenziale  per
consentire al procedimento di divisione di avanzare. Col  verificarsi
di un evento interruttivo il contraddittorio non e'  piu'  assicurato
(profilo  ancor  piu'  rilevante  in  un  giudizio  a  litisconsorzio
necessario) e la parte colpita  dal  detto  evento,  o  i  successori
universali della stessa (nei cui confronti il processo  prosegue,  ai
sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.),  non  sono  piu'  in  grado  di
esercitare diritti e facolta' per la difesa  nel  processo  dei  loro
interessi. 
    5. - In questo quadro il rimettente, traendo spunto dal carattere
tassativo dell'elencazione contenuta nell'art. 292 cod.  proc.  civ.,
che «si trasfonde nell'art. 300, comma 4, cod. proc. civ.  in  virtu'
del  rinvio  ivi  operato»,  ritiene  che  non  si  possa  dichiarare
l'interruzione del processo, nonostante l'attestazione dell'ufficiale
giudiziario  circa  l'avvenuto  decesso  di  uno  dei   condividenti,
perche', a suo avviso, vi osta l'art.  14  delle  disposizioni  sulla
legge in generale. 
    Tuttavia, l'interpretazione delle norme in questione operata  dal
rimettente non e' l'unica possibile, ed egli non  ha  preliminarmente
vagliato la praticabilita' di soluzioni ermeneutiche diverse, tali da
determinare il superamento dei dubbi di costituzionalita'. 
    Invero, il giudice a quo ha  trascurato  di  considerare  che  la
comunicazione anche al contumace del decreto previsto dall'art.  789,
secondo comma, cod. proc.  civ.,  nell'interpretazione  datane  dalla
giurisprudenza prevalente che egli mostra di condividere, e'  imposta
dalla legge, ossia appunto dalla norma ora citata.  Quest'ultima  non
puo'  essere  letta  isolatamente,  ma  nel  contesto   del   sistema
processuale di cui  e'  partecipe.  D'altro  canto,  come  lo  stesso
rimettente rileva,  la  necessita'  di  notificare  personalmente  al
contumace gli atti previsti  dall'art.  292  cod.  proc.  civ.  trova
fondamento nell'esigenza di rispettare il diritto al  contraddittorio
e il diritto di difesa (sentenze n. 317 del 1989 e n. 250 del  1986).
Tale ratio e' certamente  identificabile  anche  con  riferimento  al
decreto sopra indicato, per quanto esposto nel paragrafo precedente. 
    Orbene, la sostanziale identita' di ratio tra le fattispecie e la
comune  base  normativa  consentono  una  lettura  costituzionalmente
orientata della  disposizione  censurata,  nel  senso  che  si  debba
dichiarare l'interruzione del processo in presenza delle  circostanze
descritte nell'ordinanza di rimessione. Non si tratta di far luogo ad
una interpretazione analogica, ma di prendere  atto  che  il  dettato
dell'art. 789, secondo comma, ha funzione integrativa  dell'art.  292
cod. proc. civ., sicche' nel novero dei casi  (tassativi)  da  questo
previsti, richiamati nell'art. 300, quarto comma,  cod.  proc.  civ.,
rientra anche la comunicazione a tutte le parti del decreto che fissa
l'udienza  di  discussione  del  progetto  di  divisione   (per   una
fattispecie analoga: ordinanza n. 130 del 2002). 
    Per giurisprudenza costante della Corte  costituzionale,  nessuna
disposizione di legge puo' essere dichiarata illegittima sol  perche'
suscettibile di essere  interpretata  in  contrasto  con  i  precetti
costituzionali, ma deve esserlo soltanto  quando  non  sia  possibile
attribuirle un significato che la renda conforme a  Costituzione  (ex
plurimis: sentenze n. 165 del 2008 e n. 379 del 2007;  ordinanze  nn.
341, 268 e 165 del 2008; n. 115 del 2005). 
    Alla luce delle considerazioni esposte, tale ipotesi non  ricorre
nel  caso  di  specie,   sicche'   la   questione   di   legittimita'
costituzionale deve essere dichiarata non fondata. 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Dichiara non  fondata,  nei  sensi  di  cui  in  motivazione,  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 300, quarto comma,
del codice di procedura civile, nella parte in cui,  non  richiamando
l'art.  789  del  codice  di  procedura  civile,   non   prevede   la
dichiarazione d'interruzione del  processo  nel  caso  di  morte  del
contumace, certificata dall'ufficiale giudiziario nella relazione  di
notificazione relativa al decreto che fissa l'udienza di  discussione
del progetto di divisione, sollevata, con riferimento  agli  articoli
3, 24 e 111 della  Costituzione,  dal  Tribunale  di  La  Spezia  con
l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2009. 
                       Il Presidente: Amirante 
                       Il redattore: Criscuolo 
                      Il cancelliere: Di Paola 
    Depositata in cancelleria il 29 ottobre 2009. 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola