N. 286 ORDINANZA 2 - 6 novembre 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Minori - Procedimenti relativi ai figli di genitori non  coniugati  -
  Applicabilita' delle disposizioni in  materia  di  separazione  dei
  genitori e  affidamento  condiviso  dei  figli  -  Attribuzione  al
  tribunale per i minorenni, anziche' al tribunale  ordinario,  della
  competenza ad adottare provvedimenti di  contenuto  patrimoniale  o
  non direttamente concernenti il minore - Denunciata  ingiustificata
  disparita' di trattamento della famiglia di fatto rispetto a quella
  legittima, nonche' differenti possibilita' di agire in  giudizio  e
  diversa intensita' di garanzie processuali - Petitum  indeterminato
  e  mancata  verifica  della  possibilita'  di  una  interpretazione
  conforme  a  Costituzione  -   Manifesta   inammissibilita'   della
  questione. 
- Legge 8 febbraio 2006, n. 54, art. 4,  comma  2;  cod.  civ.,  art.
  317-bis; disp. att. cod. civ., art. 38. 
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111. 
(GU n.45 del 11-11-2009 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  4,  comma  2,
della legge 8 febbraio  2006,  n.  54  (Disposizioni  in  materia  di
separazione  dei  genitori  e  affidamento  condiviso   dei   figli),
dell'art. 317-bis del codice civile e dell'art. 38 delle disposizioni
di attuazione del codice civile, promosso dalla Corte di  appello  di
Lecce nel procedimento vertente tra P. F. e F. F., con ordinanza  del
22 dicembre 2008, iscritta al n. 129 del registro  ordinanze  2009  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, 1ª  serie
speciale, dell'anno 2009. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella Camera di consiglio del 7  ottobre  2009  il  giudice
relatore Alfio Finocchiaro. 
    Ritenuto che, nel corso di un procedimento avente ad  oggetto  la
entita'  del  contributo  economico  al   mantenimento   del   figlio
riconosciuto di genitori non  coniugati  e  la  regolamentazione  del
diritto di visita, di cui  il  padre  del  minore  aveva  chiesto  la
revisione, la  Corte  d'appello  di  Lecce -  sezione  distaccata  di
Taranto - sezione per i minorenni,  con  ordinanza  del  22  dicembre
2008, ha sollevato, in riferimento agli  artt.  3,  24  e  111  della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4,
comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in  materia
di separazione dei  genitori  e  affidamento  condiviso  dei  figli),
317-bis del codice civile e 38 delle disposizioni di  attuazione  del
codice civile; 
        che il giudice a quo  rileva  che  la  modifica  delle  norme
codicistiche di cui ai citati artt. 317-bis cod. civ. e 38 disp. att.
cod. civ., per effetto della lettura sistematica del richiamato  art.
4 della legge n.  54  del  2006,  contrasta  con  lo  stesso  intento
dichiarato del legislatore del 2006 di equiparare, nella  disciplina,
la famiglia di fatto alla famiglia formata da  genitori  regolarmente
coniugati, distinguendole  quanto  alla  individuazione  del  giudice
rispettivamente destinato a provvedere; 
        che - osserva la Corte rimettente - da un  lato,  il  giudice
minorile non e' il giudice della separazione fra  i  conviventi  more
uxorio, i quali  non  hanno  necessita'  di  alcun  intervento  della
magistratura per separarsi; dall'altro, il tribunale ordinario e'  il
giudice dotato  di  piu'  specifica  esperienza  ad  occuparsi  degli
aspetti patrimoniali della famiglia; 
        che, in tale ottica, la legge n.  54  del  2006  radicalizza,
secondo il giudice a quo, la divisione  delle  competenze  (tribunale
ordinario per la famiglia «regolare», tribunale per i  minorenni  per
la famiglia di fatto) anche  con  riferimento  a  questioni  (diritti
patrimoniali,  diritti  di  visita)  che  non  rientrano  tra  quelle
concernenti direttamente il minore; 
        che la diversita' dei modelli processuali - pur  in  presenza
dei medesimi interessi da  tutelare  e  dell'intento  dichiarato  del
legislatore di unificare la disciplina che regolamenta i due tipi  di
famiglia  -  comporta,  ad  avviso  del  collegio   rimettente,   una
diversificazione nelle possibilita' concrete di tutela nelle indicate
situazioni; 
        che, mentre  il  procedimento  camerale  innanzi  al  giudice
minorile, non prevede il ricorso per cassazione, concludendosi con un
provvedimento non suscettibile di acquisire la forza di giudicato, in
quanto sempre revocabile o modificabile, quello innanzi al  tribunale
ordinario e' un normale  procedimento  di  cognizione,  anche  se  si
svolge con rito camerale; 
        che  -  si  osserva  nell'ordinanza  di   rimessione   -   la
considerazione  che  la  innovazione   legislativa   favorirebbe   la
concentrazione delle tutele  e  percio'  la  ragionevole  durata  del
processo non appare al giudice a quo  realistica,  alla  stregua  del
rilievo che  il  procedimento  camerale  non  ha  generalmente  lunga
durata; 
        che, cio' posto, al collegio rimettente  appare  evidente  il
contrasto delle norme impugnate con l'art. 3 Cost. per la  diversita'
di tutela in situazioni identiche, nonche' con gli  artt.  24  e  111
Cost. per la diversificazione delle possibilita' di agire in giudizio
e di intensita'  di  tutela,  nonostante  il  contrario  intento  del
legislatore; 
        che nella ordinanza si sottolinea la rilevanza nel giudizio a
quo della risoluzione della questione, che riguarda  strettamente  la
competenza  del  giudice,  non  essendo  quello  minorile,   cui   e'
attualmente attribuita la competenza in materia, dotato, quanto  agli
aspetti patrimoniali,  di  quella  specifica  esperienza  che  invece
possiede il tribunale ordinario; 
        che, nel giudizio  innanzi  alla  Corte,  e'  intervenuto  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,   concludendo   per    la
inammissibilita' o, comunque, per  la  manifesta  infondatezza  della
questione. 
    Considerato che la Corte d'appello di Lecce - sezione  distaccata
di Taranto - sezione  per  i  minorenni,  dubita  della  legittimita'
costituzionale degli artt. 4, comma 2, della legge 8  febbraio  2006,
n.  54  (Disposizioni  in  materia  di  separazione  dei  genitori  e
affidamento condiviso dei figli), 317-bis  del  codice  civile  e  38
delle disposizione di attuazione del codice civile,  nella  parte  in
cui estendono ai procedimenti  relativi  ai  figli  di  genitori  non
coniugati la disciplina dettata dalla citata legge n. 54 del 2006  in
materia di separazione  dei  genitori  e  affidamento  condiviso  dei
figli, con attribuzione al tribunale per  i  minorenni,  anziche'  al
tribunale ordinario, della competenza ad  adottare  provvedimenti  di
contenuto patrimoniale o non direttamente concernenti il minore; 
        che il giudice a quo  sospetta  la  violazione  dell'art.  3,
Cost., sotto il profilo della  diversita'  di  tutela  di  situazioni
identiche, sub specie di  ingiustificata  disparita'  di  trattamento
della famiglia di fatto  rispetto  a  quella  legittima  quanto  alla
disciplina processuale, pur in presenza  dei  medesimi  interessi  da
tutelare; nonche' degli artt. 24  e  111  Cost.,  per  le  differenti
possibilita', in relazione alle due situazioni  sopra  descritte,  di
agire  in  giudizio  e  per  la  diversa   intensita'   di   garanzie
processuali; 
        che la questione  e'  manifestamente  inammissibile  per  una
duplicita' di ragioni, ravvisabili, da un lato, nella mancanza di una
specifica e univoca formulazione del petitum, non risultando in  modo
chiaro  il  contenuto  dell'intervento  richiesto  a   questa   Corte
(ordinanze nn. 187, 155, 117, 70 del 2009); dall'altro,  nel  mancato
svolgimento da parte del giudice a  quo  del  doveroso  tentativo  di
esplorazione della possibilita' di  una  interpretazione  adeguatrice
delle disposizioni impugnate (ordinanze n. 155 del 2009, n.  441  del
2008). 
    Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,
n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative  per  i  giudizi  innanzi
alla Corte costituzionale. 
 
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale degli artt. 4, comma  2,  della  legge  8
febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni  in  materia  di  separazione  dei
genitori e affidamento  condiviso  dei  figli),  317-bis  del  codice
civile e 38 delle  disposizioni  di  attuazione  del  codice  civile,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della  Costituzione,
dalla Corte d'appello di Lecce -  sezione  distaccata  di  Taranto  -
sezione per i minorenni, con l'ordinanza in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 novembre 2009. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                      Il redattore: Finocchiaro 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 6 novembre 2009. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola