N. 86 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 ottobre 2009

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria l'8  ottobre  2009  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia -  Tutela  delle
  acque dall'inquinamento - Autorizzazione degli scarichi in pubblica
  fognatura - Soggetto competente alla valutazione delle  domande  ed
  al rilascio dell'autorizzazione, individuato in un soggetto privato
  quale il gestore del servizio idrico integrato - Previsione che  il
  rilascio medesimo sia incondizionato ed automatico - Contrasto  con
  le norme statali di riferimento che abilitano la  Provincia  ovvero
  l'Autorita'  d'Ambito  o  comunque  un  soggetto  pubblico  e   che
  impongono valutazioni concrete di  carattere  tecnico-ambientale  -
  Lamentato  snaturamento  della  funzione   pubblica   e   dell'atto
  autorizzativo - Ricorso del Governo - Denunciata  violazione  della
  competenza legislativa statale esclusiva in  materia  di  ambiente,
  violazione del principio di sussidiarieta' e adeguatezza. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 luglio  2009,  n.  12,
  art. 4, comma 25, che inserisce l'art.  16-bis  nella  legge  della
  Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 16. 
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. s), e 118;  d.lgs.  3
  aprile 2006, n. 152, artt. da 101 a 108, e 124,  comma  7,  nonche'
  Allegato 5. 
Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia -  Tutela  delle
  acque dall'inquinamento - Scarichi conferiti  ad  un  depuratore  -
  Intestazione dell'autorizzazione al solo gestore  dell'impianto  di
  depurazione - Contrasto con le norme  statali  di  riferimento  che
  consentono allo  stabilimento  che  conferisce  lo  scarico  ad  un
  depuratore  di  essere  esonerato  dalla  necessita'   di   munirsi
  dell'autorizzazione solo a condizione che le acque  reflue  vengano
  convogliate al  terzo  soggetto,  titolare  dello  scarico  finale,
  «tramite condotta» - Lamentato abbassamento del livello  di  tutela
  ambientale garantito in maniera uniforme  su  tutto  il  territorio
  nazionale dalla normativa dello  Stato  -  Ricorso  del  Governo  -
  Denunciata  violazione   della   competenza   legislativa   statale
  esclusiva in materia di ambiente. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 luglio  2009,  n.  12,
  art. 4, comma 25, che inserisce l'art.  16-ter  nella  legge  della
  Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 16. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s);  d.lgs.  3  aprile
  2006, n. 152, art. 124, comma 2. 
(GU n.46 del 18-11-2009 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato presso i  cui
uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12; 
    Contro  la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,   in   persona   del
Presidente della regione pro tempore, con  sede  in  Trieste,  piazza
dell'Unita' d'Italia n. 1,  per  la  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale dell'art. 4 comma 25 della legge regionale n.  12  del
23 luglio 2009, pubblicata nel B.U.R.  n.  30  del  29  luglio  2009,
recante «Assestamento del bilancio 2009 e  del  bilancio  pluriennale
per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n.
21/2007», che  inserisce  gli  artt.  16-bis  e  16-ter  nella  legge
regionale 5 dicembre 2008, n. 16 recante «Norme urgenti in materia di
ambiente, territorio,  edilizia,  urbanistica,  attivita'  venatoria,
ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio  marittimo
e turismo», come da delibera del Consiglio dei ministri  in  data  18
settembre 2009 e  sulla  base  di  quanto  specificato  nell'allegata
relazione del Ministro per i rapporti con le regioni. 
    Sul B.U.R. della Regione  Friuli-Venezia  Giulia  n.  30  del  29
luglio 2009 e' stata pubblicata la legge regionale 23 luglio 2009, n.
12 recante «Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale
per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n.
21/2007». 
    Il Governo ritiene che l'art. 4 comma 25 della legge regionale n.
12/2009 sia censurabile nella parte in cui inserisce gli artt. 16-bis
e 16-ter nella legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 recante  «Norme
urgenti in materia di ambiente,  territorio,  edilizia,  urbanistica,
attivita'   venatoria,   ricostruzione,   adeguamento    antisismico,
trasporti, demanio marittimo e turismo» e pertanto propone  questione
di legittimita' costituzionale per violazione dell'art. 117,  secondo
comma lett. s) e 118, ai sensi dell'art. 127, primo comma Cost.,  per
i seguenti 
 
                             M o t i v i 
 
    La legge regionale del Friuli-Venezia Giulia del 23 luglio  2009,
n. 12,  recante  «Assestamento  del  bilancio  2009  e  del  bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della  legge
regionale   n.   21/2007»   presenta   aspetti   di    illegittimita'
costituzionale per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett.  s)
e 118 relativamente all'art. 4, comma  25  che  inserisce  gli  artt.
16-bis e 16-ter nella legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16  recante
«Norme  urgenti  in  materia  di  ambiente,   territorio,   edilizia,
urbanistica,   attivita'   venatoria,   ricostruzione,    adeguamento
antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo»,  i  quali,  nel
disciplinare alcuni aspetti  dell'autorizzazione  agli  scarichi,  si
presentano difformi dalle norme statali  di  riferimento  (art.  124,
commi 2 e 7 del d.lgs. n. 152/2006). 
    In via preliminare, si deve  rilevare  che  la  disciplina  della
tutela dell'ambiente, come da ultimo ribadito da codesta ecc.ma Corte
costituzionale (sent. nn. 10/2009 e 61/2009, n. 277/2008 e  62/2008),
e' riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale di cui
all'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione  e  che  «la
disciplina  ambientale,  che   scaturisce   dall'esercizio   di   una
competenza esclusiva dello Stato viene a funzionare  come  un  limite
alla disciplina che le Regioni e  le  Province  autonome  dettano  in
altre materie di loro competenza, per cui queste ultime  non  possono
in alcun modo derogare o peggiorare il livello di  tutela  ambientale
stabilito dallo Stato» (sent. nn. 378 del 2007, 62 e 104 del 2008). 
    Pertanto, tale competenza esclusiva si traduce in  una  normativa
statale volta a garantire un quadro di uniformita' e  certezza  della
disciplina  del  bene  ambiente  in  quanto  interesse  «primario»  e
«assoluto» (cfr.  sent.  nn.  151  del  1986  e  n.  641  del  1987).
Nell'ambito di esclusiva competenza  statale  in  materia  di  tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema rientra la  definizione  dei  livelli
uniformi di protezione ambientale (sent. n. 104/2008). 
    Le regioni debbono rispettare  la  normativa  statale  di  tutela
dell'ambiente pur potendo stabilire, per il raggiungimento  dei  fini
propri delle loro competenze (in materia di tutela della  salute,  di
governo del territorio, di valorizzazione dei beni ambientali, etc.),
livelli di tutela piu' elevati (sentenze nn. 30 e 12 del  2009,  105,
104 e 62 del 2008), con cio' incidendo sul bene ambiente, ma al  fine
non di  tutelare  l'ambiente,  gia'  salvaguardato  dalla  disciplina
statale, bensi' di disciplinare adeguatamente gli oggetti delle  loro
competenze.  Si  tratta  cioe'  di  un  potere  insito  nelle  stesse
competenze attribuite alle Regioni, che vengano a contatto con quella
dell'ambiente, ai fini della loro completa e piena esplicazione. 
    E', dunque, in questo senso che puo' intendersi  l'ambiente  come
una  «materia  trasversale»  (come  ripetutamente   affermato   dalla
giurisprudenza di codesta Corte;  per  tutte,  sentenza  n.  246  del
2006), mentre non puo' certo dirsi  che  la  materia  ambientale  non
sarebbe una «materia»  in  senso  tecnico  (sent.  n.  104/2008).  Al
contrario, l'ambiente e' un bene giuridico che,  ai  sensi  dell'art.
117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, spetta allo Stato
disciplinare come un'entita' organica, dettando cioe' norme di tutela
che hanno ad oggetto il tutto e  le  singole  componenti  considerate
come parte del tutto  (sent.  n.  104/2008)  e  che  funge  anche  da
discrimine tra la materia esclusiva statale e  le  altre  materie  di
competenza regionale. 
    In materia di tutela dell'ambiente e  dell'ecosistema,  ai  sensi
dell'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost.,  spetta  quindi  allo
Stato la disciplina unitaria e complessiva  del  bene  ambiente,  che
viene a prevalere su quella dettata non solo dalle regioni  ordinarie
ma anche dalle regioni o  dalle  province  autonome,  in  materie  di
competenza  propria  ed  in  riferimento  ad  altri  interessi,  come
confermato  da  codesta  ecc.ma  Corte  costituzionale   in   diverse
sentenze, tra cui la n. 378/2007 e la n. 62/2008. 
    Cio' premesso si presentano illegittime, per violazione dell'art.
117, secondo comma, lett. s) e 118 della  Costituzione,  le  seguenti
norme regionali: 
        a) Art. 4, comma 25 della legge regionale n. 12 del 23 luglio
2009, pubblicata nel  B.U.R.  n.  30  del  29  luglio  2009,  recante
«Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio  pluriennale  per  gli
anni 2009-2011  ai  sensi  dell'art.  34  della  legge  regionale  n.
21/2007», nella parte in cui  inserisce  l'art.  16-bis  nella  legge
regionale 5 dicembre 2008, n. 16 recante «Norme urgenti in materia di
ambiente, territorio,  edilizia,  urbanistica,  attivita'  venatoria,
ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio  marittimo
turismo»: violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera s) e 118
della Costituzione. 
    L'art. 16-bis della legge  regionale  5  dicembre  2008,  n.  16,
introdotto dall'art. 4, comma 25 della legge regionale n. 12  del  23
luglio 2009, si pone come norma attuativa dell'art. 124, comma 7, del
d.lgs. n. 152/2006, il quale prevede che la domanda di autorizzazione
degli scarichi sia presentata  alla  provincia  ovvero  all'Autorita'
d'ambito qualora lo scarico sia in pubblica fognatura, salvo  diversa
disciplina regionale. 
    Alla  regione  e'  consentita,  dunque,   dalla   legge   statale
l'individuazione, a fronte di esigenze e  peculiarita'  territoriali,
di un diverso soggetto competente alla valutazione delle richieste di
autorizzazione presentate dai titolari degli scarichi ed al  rilascio
delle stesse. 
    Nel caso di specie, tale diverso soggetto  viene  indicato  dalla
legge regionale del Friuli-Venezia Giulia nel  gestore  del  servizio
idrico  integrato:  l'adozione  di  un  atto  amministrativo,   quale
l'autorizzazione allo scarico  in  pubblica  fognatura,  viene  cosi'
delegata ad un soggetto privato. 
    L'individuazione da parte  della  regione  di  un  privato  quale
soggetto autorizzatore degli scarichi in pubblica  fognatura  non  e'
compatibile con il dettato della norma  statale  di  cui  rappresenta
attuazione: il comma 7 dell'art. 124 del d.lgs. n. 152/2006, infatti,
nell'interpretazione che appare preferibile,  abilita  le  regioni  a
scegliere  un  soggetto  diverso  dalla  provincia  e  dall'Autorita'
d'ambito ai fini  del  rilascio  dell'autorizzazione  agli  scarichi,
presupponendo tuttavia che tale scelta debba necessariamente ricadere
su un ente locale (ad esempio, il Comune) o su un soggetto  pubblico,
in quanto tale abilitato alla cura di  un  interesse  particolarmente
rilevante quale la tutela dell'ambiente. 
    Nel dare attuazione all'art. 124, comma 7 del d.lgs. n. 152/2006,
l'art. 16-bis della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 16, introdotto
dall'art. 4 comma 25 della legge regionale n. 12 del 23 luglio  2009,
ha esorbitato dallo spazio di disciplina che la legge statale, in una
materia di competenza legislativa esclusiva (art. 117, secondo comma,
lett. s) le ha  attribuito,  devolvendo  la  competenza  al  rilascio
dell'autorizzazione agli scarichi  al  gestore  del  servizio  idrico
integrato (che e'  un  soggetto  privato).  Viene,  in  tal  modo,  a
snaturarsi anche la funzione dell'autorizzazione, che  e'  quella  di
verificare che non vi  sia  un  uso  indiscriminato  di  una  risorsa
limitata, come la capacita' ricettiva dei corpi  idrici  e,  piu'  in
generale, dell'ambiente, la quale rende doverosa l'imputazione  della
relativa competenza in capo ad una pubblica amministrazione. 
    Si  rileva,  ancora,  un  ulteriore  profilo  di   illegittimita'
dell'art. 16-bis per violazione dell'art. 117, secondo  comma,  lett.
s) della Costituzione: nel prevedere, infatti, che «sono  autorizzati
dal gestore del servizio  idrico  integrato  tutti  gli  scarichi  in
pubblica fognatura», la disposizione in esame  permette  un  rilascio
incondizionato ed automatico dell'autorizzazione a tutti  i  titolari
di scarichi in pubblica fognatura. A un  simile  approdo  ermeneutico
conseguirebbe tuttavia lo snaturamento  dell'atto  autorizzativo,  il
quale,  come  delineato  dal  d.lgs.  n.  152/2006,   presuppone   la
necessita' di esaminare  in  concreto,  a  monte  del  suo  rilascio,
l'ammissibilita'  di  uno  scarico  in  fognatura  sulla  scorta   di
valutazioni di carattere tecnico-ambientale, cosi' come sancito dagli
artt. 101 a 108, 124 del d.lgs. n. 152/2006 nonche'  dall'Allegato  5
(Tabella - parte III) dello stesso codice dell'ambiente. 
    L'art. 16-bis della legge  regionale  5  dicembre  2008,  n.  16,
introdotto dall'art. 4 comma 25 della legge regionale n.  12  del  23
luglio 2009, nella parte in  cui  devolve  al  gestore  del  servizio
idrico integrato la competenza  a  rilasciare  l'autorizzazione  agli
scarichi e nella parte  in  cui  prevede  che  sono  autorizzati  dal
gestore del servizio idrico integrato tutti gli scarichi in  pubblica
fognatura appare, dunque, illegittimo per violazione  dell'art.  117,
secondo  comma  lettera  s)   della   Costituzione,   poiche',   come
ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte,
le regioni e le province autonome quando  sono  abilitate  a  dettare
norme legislative in materia di ambiente non possono  in  alcun  modo
derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo
Stato. 
    L'art. 16-bis della legge  regionale  5  dicembre  2008,  n.  16,
introdotto dall'art. 4 comma 25 della legge regionale n.  12  del  23
luglio 2009, nella parte in  cui  devolve  al  gestore  del  servizio
idrico integrato la competenza  a  rilasciare  l'autorizzazione  agli
scarichi viola, altresi', l'art. 118 della  Costituzione,  in  quanto
non  appare  adeguato,  in  base  al  principio  di   sussidiarieta',
conferire ad un soggetto privato una funzione amministrativa che  da'
il  potere  di  creare,  modificare  o  estinguere  una   determinata
situazione giuridica soggettiva in relazione ad un interesse pubblico
«primario» e «assoluto»,  come  la  tutela  dell'ambiente,  che  deve
ritenersi  costituzionalmente  affidato  alla  cura  della   pubblica
amministrazione. 
        b) Art. 4, comma 25 della legge regionale n. 12 del 23 luglio
2009, pubblicata nel  B.U.R.  n.  30  del  29  luglio  2009,  recante
«Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio  pluriennale  per  gli
anni 2009-2011  ai  sensi  dell'art.  34  della  legge  regionale  n.
21/2007», nella parte in cui  inserisce  l'art.  16-ter  nella  legge
regionale 5 dicembre 2008 n. 16 recante «Norme urgenti in materia  di
ambiente, territorio,  edilizia,  urbanistica,  attivita'  venatoria,
ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio  marittimo
e turismo»: violazione dell'artt.  117,  secondo  comma,  lettera  s)
della Costituzione. 
    L'art. 16-ter della legge  regionale  5  dicembre  2008,  n.  16,
introdotto dall'art. 4, comma 25 della legge regionale n. 12  del  23
luglio 2009, si pone come norma attuativa dell'art. 124 comma  2  del
d.lgs. n. 152/2006. 
    Nell'individuare i  soggetti  ai  quali  deve  essere  rilasciata
l'autorizzazione agli scarichi, tuttavia, l'art. 16-ter introduce una
disciplina difforme da quella contenuta nel citato comma 2  dell'art.
124, poiche' il secondo periodo dell'art. 16-ter consente ai soggetti
che conferiscono a un depuratore le acque  reflue  provenienti  dalla
propria attivita' di non richiedere - in ogni caso  -  a  loro  volta
l'autorizzazione mentre, in base alla norma statale, lo  stabilimento
che conferisce  lo  scarico  ad  un  depuratore  e'  esonerato  dalla
necessita' di munirsi dell'autorizzazione solo a  condizione  che  le
acque reflue vengano convogliate al terzo  soggetto,  titolare  dello
scarico finale, «tramite condotta». Questa necessario presupposto del
conferimento dello scarico al gestore dell'impianto di depurazione e'
assente nel testo dell'art. 16-ter della legge regionale  5  dicembre
2008 n. 16, introdotto dall'art. 4, comma 25 della Legge regionale n.
12 del 23 luglio 2009. La norma regionale impugnata prevede, infatti,
che «in caso di scarichi conferiti a un  depuratore  l'autorizzazione
viene sempre intestata al gestore dell'impianto di  depurazione».  Il
comma 2 dell'art. 124 del d.lgs n.152/2006  stabilisce,  invece,  che
«l'autorizzazione e' rilasciata al  titolare  dell'attivita'  da  cui
origina lo scarico. Ove uno o piu' stabilimenti conferiscano, tramite
condotta, ad un terzo soggetto, titolare  dello  scarico  finale,  le
acque reflue provenienti dalle loro  attivita',  oppure  qualora  tra
piu' stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione  in
comune dello scarico delle acque reflue provenienti  dalle  attivita'
dei consorziati, l'autorizzazione e' rilasciata in capo  al  titolare
dello scarico finale o  al  consorzio  medesimo,  ferme  restando  le
responsabilita' dei singoli titolari delle attivita' suddette  e  del
gestore del relativo impianto di depurazione in  caso  di  violazione
delle disposizioni della parte terza del presente  decreto»  (neretto
aggiunto). 
    E' evidente, quindi, che 1'art. 16-ter della  legge  regionale  5
dicembre 2008, n. 16, introdotto dall'art. 4, comma  25  della  legge
regionale n. 12 del 23 luglio 2009, amplia il novero dei casi in cui,
qualora lo scarico sia conferito ad un depuratore, lo stabilimento da
cui  provengono  le  acque   reflue   non   e'   tenuto   a   munirsi
dell'autorizzazione, che e' richiesta solo al titolare dello  scarico
finale. Per la norma statale, infatti, l'esonero  dall'autorizzazione
allo scarico e' ammesso solamente a condizione  che  il  conferimento
delle acque reflue al  terzo  gestore  dell'impianto  di  depurazione
avvenga «tramite condotta». Questo presupposto pero' e' completamente
assente nell'art. 16-ter della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 16,
introdotto dall'art. 4 comma 25 della legge regionale n.  12  del  23
luglio 2009. 
    La  disposizione  della  legge  regionale  impugnata  e'   dunque
costituzionalmente illegittima perche' la regione  ha  legiferato  in
materia di competenza esclusiva statale  (art.  117,  secondo  comma,
lett. s) abbassando il livello di tutela ambientale  garantito  dalla
normativa dello Stato. 
    Gli artt. 16-bis e 16-ter della legge regionale 5  dicembre  2008
n. 16, introdotti dall'art. 4, comma 25 della legge regionale  n.  12
del 23 luglio 2009, violano, quindi, l'art. 117, secondo comma, lett.
s) della Costituzione che riserva alla competenza  esclusiva  statale
la materia dell'ambiente,  in  quanto  le  citate  norme  statali  di
riferimento   (art.   124   d.lgs.    n.    152/2006),    concernenti
l'autorizzazione agli scarichi, mirano a garantire  elevati  standard
quantitativi e qualitativi della risorsa idrica, in maniera  uniforme
su tutto il  territorio  nazionale,  che  vengono  compromessi  dalla
normativa regionale impugnata; l'art. 16-bis viola anche  l'art.  118
della  Costituzione  disponendo  il  conferimento  di  una   funzione
amministrativa   autorizzatoria    non    conforme    al    principio
costituzionale di adeguatezza e di sussidiarieta'. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 4,  comma  25  della
legge regionale n. 12 del 23 luglio 2009, pubblicata nel B.U.R. n. 30
del 29 luglio 2009, recante «Assestamento del  bilancio  2009  e  del
bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011  ai  sensi  dell'art.  34
della legge regionale n. 21/2007», che inserisce gli artt.  16-bis  e
16-ter nella legge regionale 5 dicembre 2008, n.  16  recante  «Norme
urgenti in materia di ambiente,  territorio,  edilizia.  urbanistica,
attivita'   venatoria,   ricostruzione,   adeguamento    antisismico,
trasporti, demanio marittimo e turismo», per i motivi illustrati  nel
presente ricorso. 
    Con l'originale notificato del ricorso  si  depositera'  estratto
della delibera del Consiglio dei ministri in data 18  settembre  2009
con l'allegata relazione del Ministro per i rapporti con le regioni. 
        Roma, addi' 24 settembre 2009 
 
               L'Avvocato dello Stato: Fabrizio Fedeli