N. 13 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 27 ottobre 2009
Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 27 ottobre 2009 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Finanza regionale - Trasporto - Riscossione dei diritti e dei tributi di motorizzazione mediante il sistema telematico nel territorio della Regione Siciliana - Decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni e del Ragioniere generale della Ragioneria generale regionale con il quale viene dato incarico all'istituto cassiere di provvedere a partire dal 17 agosto 2009 oltre che al rilascio della ricevuta dell'avvenuto pagamento anche al rilascio del tagliando di revisione - Circolare attuativa dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti della Regione - Nota correlata del Dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni indirizzata al Ministero dei trasporti - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata illegittimita' dei provvedimenti impugnati, adottati sul presupposto che i corrispettivi delle prestazioni connesse al servizio di revisione abbiano natura di tributi - Violazione e falsa applicazione delle competenze statutarie della Regione - Violazione della normativa comunitaria in materia di archivio nazionale dei veicoli, di circolazione dei veicoli a motore e di controlli di polizia - Limitazioni alla libera circolazione sul territorio nazionale - Violazione del principio di equiordinazione e del principio di leale collaborazione, per avere la Regione adottato atti contrari a quelli statali e senza attendere l'esito del conflitto di attribuzione gia' proposto dalla stessa avverso tali atti - Lesione delle attribuzioni costituzionali statali nella materia - Richiesta di dichiarare che non spetta alla Regione Siciliana adottare gli atti impugnati e, conseguentemente, di annullarli. - Decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni e del Ragioniere generale della ragioneria generale della Regione Siciliana 28 luglio 2009; circolare dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti della Regione Siciliana 18 agosto 2009, n. 5; nota del Dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni della Regione Siciliana 25 agosto 2009, n. 471. - Costituzione, artt. 5, 114, 117, primo comma, e 120, primo e secondo comma; statuto della Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, artt. 1, comma secondo, 2-ter e 4, come modificati dal d.lgs. 11 settembre 2000, n. 296.(GU n.1 del 7-1-2010 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore, per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto fra lo Stato e la Regione Siciliana in relazione ai seguenti provvedimenti concernenti la riscossione dei diritti e dei tributi di motorizzazione mediante sistema telematico: a) decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni e del ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione Siciliana del 28 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 21 agosto 2009, parte I n. 39; b) circolare dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in data 18 agosto 2009, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 28 agosto 2009, parte I n. 40; c) nota prot. n. 471 del 25 agosto 2009, del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni della Regione Siciliana indirizzata al Ministero dei trasporti. I n f a t t o 1. - Con decreto in data 28 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 21 agosto 2009, Parte I n. 39 a firma del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni e del ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione Siciliana, concernente «Riscossione dei diritti di motorizzazione mediante sistema telematico», veniva dato «incarico all'Istituto Cassiere (i.e.: Banco di Sicilia) di provvedere a partire dal 17 agosto 2009 oltre che al rilascio della ricevuta dell'avvenuto pagamento anche al rilascio del tagliando di revisione secondo le vigenti specifiche, integrato con l'intestazione "Regione Siciliana - Dipartimento comunicazioni e trasporti"». Con successiva circolare dell'Assessore regionale turismo comunicazione e trasporti n. 5 del 18 agosto 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana Parte I n. 40, del 28 agosto 2009, si dava attuazione al predetto decreto definendo, tra l'altro, le caratteristiche dei tagliandi di revisione emessi e illustrando le modalita' di accesso al servizio di verifica dell'autenticita' dei tagliandi di revisione emessi dalle imprese di autoriparazione aventi sede in Sicilia, dandone comunicazione, tra l'altro, alle forze di polizia. Con la nota prot. n. 471 del 25 agosto 2009, quindi, il dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni della Regione Siciliana comunicava al Ministero dei trasporti il contenuto dei richiamati provvedimenti e chiedeva un incontro al fine di stabilire le modalita' operative concernenti la «necessaria integrazione» dei dati relativi alle revisioni effettuate in Sicilia dalle imprese di autoriparazione «con quelli contenuti nel data base nazionale». Va opportunamente rilevato che, nelle premesse del decreto del 28 luglio 2009, si dava atto della avvenuta richiesta all'ufficio legislativo e legale regionale di sollevare conflitto di attribuzione avverso alcuni provvedimenti ministeriali (il decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, del 10 luglio 2009, prot. n. 0003662; la Circolare del 10 luglio 2009, prot. R.U. 70058 del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici; il decreto del Ministro dei trasporti 5 marzo 2008, n. 66/T) con i quali erano state fornite istruzioni ai centri di revisione privati operanti anche in Sicilia, indicando le modalita' di versamento dei diritti concernenti le operazioni di revisione dei veicoli a motore con versamento diretto allo Stato, operanti dal 17 agosto 2009. Il conflitto veniva poi sollevato da parte regionale con ricorso notificato il 10 settembre 2009 ed il Governo, con autonoma deliberazione, disponeva la costituzione in giudizio. 2. - Occorre altresi' premettere, per una miglior comprensione dei fatti, che la Regione Siciliana aveva gia' sollevato un precedente conflitto, con ricorso notificato il 24 dicembre 2008, avverso la nota della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni - Ufficio IX del 24 ottobre 2008, prot. n. 0111774, con la quale il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato aveva affermato la spettanza allo Stato delle entrate relative alle operazioni di motorizzazione effettuate in Sicilia e richieste in via telematica utilizzando il sistema informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da soggetti «terzi» (rispetto agli uffici pubblici), quali imprese di revisione o studi di consulenza. Nel giudizio in questione, che non e' stato ancora definito dalla Corte costituzionale, la regione aveva lamentato che, a seguito dell'introduzione, a livello nazionale (d.P.R. 19 settembre 2000, n. 358) dello Sportello Telematico dell'Automobilista (trattasi dell'attivita' svolta dai c.d. Sportelli Telematici dell'Automobilista - S.T.A. - istituiti presso gli studi di consulenza automobilistica e di quella svolta dai centri di revisione autorizzati) le imposte e i diritti relativi alle operazioni di motorizzazione espletabili mediante procedura S.T.A., venivano da parte degli operatori privati, autorizzati ad avvalersi di tale servizio, direttamente versati allo Stato e non piu' agli uffici periferici regionali. Anteriormente alla proposizione del conflitto, l'Assessorato della Regione Siciliana per il turismo, i trasporti e le comunicazioni aveva richiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'accertamento delle entrate riscosse nell'ambito del territorio regionale per le dette operazioni di revisione ed il Ministero, con nota 0014656 del 14 febbraio 2008, aveva chiarito che le specifiche entrate relative alle operazioni effettuate in via telematica utilizzando il sistema informatico e centralizzato dell'amministrazione centrale medesima spettavano allo Stato. La Regione Siciliana, non condividendo la posizione espressa nella detta nota ma omettendo di impugnarla, rivolgeva il medesimo quesito al Ministero dell'economia e delle finanze il quale dava riscontro con la nota del 24 ottobre 2008 sopra menzionata, impugnata, come gia' detto, con il conflitto di attribuzioni del 24 dicembre 2008. Senza attendere l'esito del conflitto, la regione assumeva iniziative deliberative contrarie a quelle statali adottando gli atti che oggi vengono impugnati con il presente ricorso e che si appalesano illegittimi ed esorbitanti dalle competenze previste dalle disposizioni statutarie e di attuazione e, pertanto, invasivi delle competenze statali di seguito individuate. I n d i r i t t o I) Violazione delle competenze statutarie. 1. - Va preliminarmente rilevato che l'art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 1113/1953, come modificato dal d.lgs. n. 296/2000, contenente disposizioni di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana, cosi' dispone: «La regione siciliana esercita nell'ambito del proprio territorio tutte le attribuzioni degli organi periferici dello Stato in materia di motorizzazione»... «secondo le direttive del Governo dello Stato». Inoltre, il comma 4 dello stesso articolo prevede: «Nel caso in cui la regione siciliana ometta di compiere atti relativi all'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 2, compromettendo con tale omissione gli interessi unitari dello Stato, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, dispone, previa diffida e assegnazione di un congruo termine per provvedere, il compimento degli stessi in sostituzione dell'amministrazione regionale». Nel caso in esame non vi e' dubbio che le procedure attuate nel territorio siciliano per quanto riguarda il rilascio del tagliando di aggiornamento della Carta di circolazione per avvenuta revisione di un veicolo nonche' le caratteristiche del tagliando medesimo, compromettono l'uniformita' sul territorio nazionale delle operazioni tecniche, piu' volte invocata nel d.P.R. n. 1113/53 e nel d.lgs. n. 296/2000, con conseguenti negative ripercussioni sia sulla completezza dell'archivio nazionale dei veicoli di cui all'art. 226 del codice della strada ed all'art. 402 del relativo regolamento di attuazione, sia sulla circolazione internazionale. Trattandosi infatti di procedure svolte con l'ausilio dell'informatica, e' imprescindibile che tutte le operazioni di revisione, anche quelle svolte sul territorio siciliano, vengano in tempo reale registrate nell'archivio nazionale dei veicoli che, come e' noto, e' a disposizione delle forze di polizia operanti sull'intero territorio nazionale che costantemente interrogano l'archivio medesimo sia per l'applicazione delle sanzioni previste dal codice della strada sia per accertamenti connessi con le attivita' di sicurezza. 2. - Alla base dei provvedimenti impugnati e, in particolare, del primo (decreto 28 luglio 2009), e' la pretesa della Regione Siciliana di far propri i corrispettivi delle prestazioni connesse al servizio di revisione, nell'erronea convinzione che si tratti di tasse spettanti ad essa regione si sensi dell'art. 36 dello statuto. Per questa ragione sono stati proposti contro lo Stato i due conflitti di attribuzione di cui sopra s'e' detto. I provvedimenti oggi impugnati, pertanto, risentono dello stesso vizio di fondo censurato in difesa degli atti statali negli atti di costituzione del Governo depositati in quei giudizi, cioe' la falsa applicazione dell'art. 36 dello statuto regionale che si passa ad illustrare riprendendo quanto in quella sede gia' eccepito. L'art. 36 del r.d.lgs n. 455/1946 (Statuto della Regione Siciliana) stabilisce che «Al fabbisogno finanziario della regione si provvede con i redditi patrimoniali della regione a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima». I proventi incassati dai pubblici uffici in relazione alla generale attivita' di controllo e supporto della revisione degli autoveicoli non hanno la natura di tributi bensi' quella di tariffe. Per vero, il tributo e' un prelievo coattivo di ricchezza operato dallo Stato o altro ente pubblico, destinato al soddisfacimento di bisogni pubblici e rapportato alla capacita' contributiva, presa a base e giustificazione del concorso alla spesa pubblica di cui all'art. 53 della Costituzione. La tariffa, invece, e' identificata da elementi ulteriori che, pur avvicinandola alla tassa, la diversificano in ragione della fluidita' e della possibile variabilita' in relazione al servizio prestato, senza alcun collegamento conia capacita' contributiva del soggetto onerato. La tariffa, infatti, si configura come corrispettivo-copertura, versato da un cittadino in riferimento ad un servizio richiesto ed erogato. Manca la coattivita' del tributo e manca anche la omogeneita' della tassa. L'art. 36 dello statuto siciliano e' chiarissimo nel riferimento alla categoria generale dei tributi in senso tecnico; non sembra, infatti, che in tale sostantivo si possano ricondurre altre tipologie di proventi economici versati dai cittadini. I diritti relativi alle operazioni di motorizzazione di cui si discute non possono che essere ricondotti allo schema della tariffa: esborso di denaro, di importo determinato in via amministrativa, a fronte di servizio richiesto od erogato. Come tali quei diritti sono stati sempre considerati dal legislatore; si veda quanto chiaramente espresso nei tre decreti che, nel tempo, hanno fissato gli importi di tali diritti di motorizzazione: l'art. 2, comma 1, del decreto 10 novembre 1994, n. 751, e l'art. 2, comma 1, del decreto 22 marzo 1999, n. 143, di analogo tenore: «... (omissis)... a tale tariffa deve essere aggiunta quella prevista al punto 2) della tabella 3 annessa alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, afferenti l'annotazione dell'avvenuta dell'esito della revisione sulla carta di circolazione, da parte del competente ufficio provinciale della motorizzazione... (omissis)» e - da ultimo - l'art. 2 del decreto 2 agosto 2007, n. 161: «(omissis) A tale tariffa e' aggiunta quella prevista al punto 2) della tabella 3) allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870,... (omissis) ..., per l'annotazione dell'esito della revisione sulla carta di circolazione». Nulla spetta, quindi, agli uffici regionali per attivita' (rectius servizi) non espletate dagli stessi. Ne' puo' ritenersi che la regione abbia correttamente operato ponendo in essere una propria e distinta procedura informatizzata per l'accertamento delle entrate dei diritti di motorizzazione attraverso la smaterializzazione dei bollettini di conto corrente postale, diritti che - in tal modo - vengono introitati direttamente dalla regione stessa. L'articolo 2-ter del piu' volte citato d.P.R. n. 1113 del 1953, come modificato, infatti recita: «Al fine di garantire la necessaria uniformita' operativa per quanto concerne le funzioni svolte con l'ausilio dell'informatica, gli uffici di cui all'art. 2, comma 1, utilizzano le procedure dei sistemi informativi automatizzati del Ministero dei trasporti e della navigazione e i protocolli di trasmissione compatibili con il medesimo sistema informativo». Da cio' si evince che non esiste alcun obbligo per l'Amministrazione centrale di predisporre protocolli per consentire l'accesso ai sistemi operativi del proprio CED di un diverso sistema (che peraltro si avvale del portale di un ente privato) predisposto dalla regione e che quest'ultima non puo' adottare atti intesi a regolamentare il rilascio delle certificazioni per attivita' di revisione che sono esercitate in piena legittimita' dallo Stato. Per queste ragioni, i provvedimenti oggi impugnati si rivelano illegittimi anche per violazione e falsa applicazione dell'art. 36 dello statuto regionale e degli art. 1, commi 2 e 4, e 2-ter del d.P.R. n. 1113/1953, come modificato dal d.lgs. n. 296/2000. II) Violazione della normativa comunitaria. 1. - Archivio nazionale dei veicoli. Va considerato che l'archivio nazionale dei veicoli e' la fonte unica da cui vengono tratte tutte le informazioni relative ai veicoli ivi registrati da fornire alle autorita' dei Paesi comunitari in attuazione della direttiva CE del Consiglio 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE; trattasi di informazioni per le quali e' prevista una specifica competenza dell'autorita' centrale, in particolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Conseguentemente il mancato aggiornamento dell'archivio nazionale anche in relazione agli esiti delle operazioni tecniche, rappresenta una evidente omissione che impedisce alla competente amministrazione statale di attuare correttamente norme internazionali e comunitarie. Peraltro, la produzione autonoma del tagliando di revisione da parte della Regione Siciliana crea non pochi problemi nella circolazione comunitaria ed internazionale in quanto rende lo stesso difforme da quello previsto su tutto il territorio nazionale, unico riconoscibile anche nei Paesi stranieri. E' di tutta evidenza, quindi, che la Regione Siciliana ha travalicato le disposizioni del d.P.R. n. 1113/1953 cosi' come modificato dal d.lgs. n. 296/2000, che ad essa affida esclusivamente «l'esercizio delle attribuzioni degli organi periferici dello Stato in materia di motorizzazione». E non e' certo proprio delle attribuzioni degli organi periferici dello Stato la decisione unilaterale di: sospendere l'aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli da parte delle officine site sul territorio siciliano; costituire - si presume - un archivio separato da quello nazionale per la registrazione delle revisioni effettuate; provvedere autonomamente all'aggiornamento di un documento nazionale, emesso dalle strutture centrali dello Stato, sulla base di standard comunitari (la carta di circolazione). Altrettanto indubbia e', peraltro, la compromissione degli interessi unitari dello Stato (cfr. comma 4 art. 1, d.P.R. n. 1113/1953 come modificato dal d.lgs. n. 296/2000) operato con il complesso dei provvedimenti assunti dalla regione. 2. - Circolazione nazionale e comunitaria dei veicoli e controlli di polizia. Per meglio comprendere la compromissione di interessi unitari dello Stato e la sua esposizione a sanzioni in sede Comunitaria, si consideri anche quanto segue. Un veicolo sottoposto a revisione dopo il 17 agosto u.s. presso un'officina privata sita nel territorio della Regione Siciliana e' accompagnato da un documento di circolazione aggiornato, come detto precedentemente, con modalita' difforme da quella prevista dallo Stato (peraltro tuttora utilizzata dagli uffici della motorizzazione siciliana). Detta circostanza pone serie difficolta' di efficace controllo alle forze di polizia che all'interno dell'anagrafe nazionale dei veicoli (CED Motorizzazione), cui sono da decenni connessi telematicamente, non trovano traccia alcuna della revisione effettuata presso officine autorizzate siciliane. Per la circolazione intracomunitaria dei veicoli le conseguenze delle azioni poste in essere dalla Regione Siciliana appaiono ancora piu' gravi. Stante infatti l'accordo di accesso reciproco alle banche dati nazionali dei veicoli degli Stati comunitari, le forze di polizia di un paese estero - nel corso di un controllo - si troverebbero nella necessita' di sospendere dalla circolazione il veicolo (risultante non revisionato presso la banca dati della motorizzazione), procedere al sequestro della carta di circolazione e all'inoltro della stessa presso gli uffici del Dipartimento della motorizzazione civile del Ministero. Una circostanza invero paradossale che coinvolgerebbe in maniera assai grave l'ignaro automobilista che avesse sottoposto a revisione il proprio veicolo presso un'officina autorizzata siciliana. Gli atti impugnati con il presente ricorso sono, pertanto, illegittimi anche per violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione che impegna le regioni a rispettare gli obblighi comunitari, nella specie quelli discendenti dalla esistenza di un unico ambito territoriale e commerciale nel quale i cittadini degli Stati membri sono liberi di muoversi e circolare, con ogni mezzo di locomozione, e che impone la esistenza di sistemi uniformi di verifica e controllo della idoneita' dei veicoli circolanti. L'improvvida iniziativa della Regione Siciliana rende vana l'operativita' della copiosa normativa comunitaria in materia di circolazione dei veicoli a motore, loro omologazione, verifica e revisione, quale riportata - ex multis e fra le piu' recenti - oltre che dalla citata Dir. 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE - Direttiva del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, anche da: Dir. 6 giugno 2006, n. 2006/51/CE - Direttiva della Commissione recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, dell'allegato I della direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'allegato IV e V della direttiva 2005/78/CE concernente i requisiti del sistema di controllo delle emissioni nei veicoli e le deroghe per i motori a gas; Reg. (CE) 20 giugno 2007, n. 715/2007 - Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (euro 5 ed euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo; Dir. 5 settembre 2007, n. 2007/46/CE - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro»); Reg. (CE) 28 luglio 2008, n. 692/2008 - Regolamento della Commissione recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (euro 5 ed euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo; Dir. 18 luglio 2008, n. 2008/74/CE - Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2005/78/CE riguardo all'omologazione dei veicoli a motore rispetto alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri (euro 5 ed euro 6) e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli; Dir. 6 maggio 2009, n. 2009/40/CE - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (rifusione). Dall'esame delle raccolte dei testi normativi e delle determinazioni degli organismi dell'Unione emerge una capillare e puntualissima regolamentazione di ogni aspetto tecnico relativo alla costruzione, omologazione e verifica dei veicoli circolanti nell'Unione che rende ancor piu' evidente la non spettanza alla Regione Siciliana del potere di adottare gli atti oggetto del presente conflitto. E' appena il caso, infine, di sottolineare l'esigenza di uniformita' di disciplina sul territorio nazionale che l'art. 117, primo comma, Cost. persegue, come piu' volte ribadito dalla Corte costituzionale quando ha fatto applicazione di quel principio (cfr. sent. 4 luglio 2003, n. 226; 22 luglio 1996, n. 272; 6 luglio 1995, n. 303). III) Violazione dell'art. 120, primo comma, Cost. - Limitazioni alla libera circolazione sul territorio nazionale. Va altresi' considerato che un utente che abbia sottoposto il proprio veicolo a revisione presso un'officina autorizzata siciliana dopo il 17 agosto scorso, qualora dovesse incorrere nello smarrimento o nel furto della carta di circolazione e facesse richiesta di duplicato, si vedrebbe riconsegnata una carta di circolazione evidentemente priva dell'aggiornamento conseguente alla revisione effettuata. Cio' impedisce al predetto di poter circolare liberamente nel territorio nazionale e gli impone di ripetere la revisione. Sotto il predetto profilo, i provvedimenti regionali impugnati violano, pertanto, il disposto dell'art. 120 della Costituzione il quale prevede che «La regione non puo' ... adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale». Non c'e' molto da aggiungere a quel principio (per la sua chiarezza e per la interpretazione che ne ha dato la Corte Costituzionale: si veda la sent. 21 aprile 2005, n. 161) ed alla sua operativita' nel caso in esame, ove la libera circolazione dei cittadini nel territorio nazionale e dell'Unione e' impedita dalla previsione di discipline diverse nella Regione Siciliana per le operazioni di revisione dei veicoli e per il rilascio dei relativi attestati, come sopra riportato. IV) Violazione dell'art. 114 Cost. e del principio di leale collaborazione. Gli atti adottati dalla Regione Siciliana ed impugnati con il presente ricorso si pongono in contrasto anche con il disposto dall'art. 114 della Costituzione, in ordine al principio di equiordinazione tra Stato, regioni ed enti locali e, in particolare, alle prerogative istituzionali dello Stato, con specifico riferimento a quanto disposto dall'art. 120 Cost. La Regione Siciliana, infatti, non aveva competenza ad interferire nella regolamentazione statale della materia de qua e a adottare atti contrari a quelli posti in essere dagli organi ministeriali competenti. Peraltro, l'adozione di atti (quali oggetto del presente ricorso) contrari a quelli statali e finalizzati ad istituire una organizzazione di verifica e rilascio della relativa documentazione con termini e modalita' contrastanti ed inconciliabili con quanto disposto dal competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza attendere l'esito del conflitto di attribuzioni sollevato con il ricorso notificato il 24 dicembre 2008 e senza, nell'ambito di questo, richiedere la eventuale sospensione degli atti statali impugnati, configura una chiara lesione del principio di leale collaborazione che deve ispirare i rapporti fra Stato e regioni, ai sensi degli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost.
P. Q. M. Si chiede che, in accoglimento del presente ricorso, la Corte costituzionale adita voglia dichiarare che non spetta alla Regione Siciliana adottare gli atti impugnati ed in premessa indicati, perche' non rientranti nella potesta' legislativa regionale, secondo gli art. 1, comma 2 e 4, e 2-ter del d.P.R. n. 1113/1953, come modificato dal d.lgs. n. 296/2000, e 36 del r.d.lgs n. 455/1946 (Statuto della Regione Siciliana); perche' confliggenti con la normativa comunitaria, in relazione alle determinazioni assunte dagli organismi comunitari in materia ed all'art. 117, primo comma, Cost.; perche' adottati in violazione dei principi di equiordinazione di cui all'art. 114 Cost. e di leale collaborazione fra Stato e regioni; perche' lesivi delle attribuzioni costituzionali dello Stato nella materia, secondo l'art. 120 Cost.; con l'annullamento degli atti impugnati ed ogni consequenziale pronuncia. Sara' depositata copia degli atti impugnati e della delibera di impugnazione 15 ottobre 2009 della Presidenza del Consiglio dei ministri. Roma, addi' 19 ottobre 2009 L'Avvocato dello Stato: Giuseppe Albenzio