N. 284 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 luglio 2009
Ordinanza del 3 agosto 2009 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata sul ricorso proposto da Via Michele contro AUSL n. 2 di Potenza ed altri. Sanita' pubblica - Norme della Regione Basilicata - Composizione delle Commissioni mediche di accertamento dell'invalidita' e dell'handicap - Previsione della possibilita' di nomina quali Presidenti delle stesse anche di medici in possesso di specializzazioni «equivalenti» a Medicina-Legale e della possibilita' di sostituzione del componente in possesso di specializzazione in Medicina del lavoro, con medico in possesso di specializzazioni «equivalenti» a Medicina del lavoro - Irrazionalita' per l'equiparazione di titoli di specializzazioni diversi caratterizzati da corsi di studi diversi - Contrasto con la normativa statale in materia (art. 1, comma 2, l. n. 295/1990). - Legge della Regione Basilicata 30 gennaio 2007, n. 1, art. 20, comma 2. - Costituzione, artt. 3 e 117, comma terzo.(GU n.48 del 2-12-2009 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 391 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto dal dott. Via Michele, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Di Mase, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto in Potenza, via N. Sauro n. 102; Contro l'ex AUSL n. 2 di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, come da mandato a margine della memoria di costituzione, con domicilio eletto in Potenza via Torraca n. 2, presso l'Ufficio legale dell'Ente; la Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maddalena Bruno, come da mandato in calce alla copia notificata del ricorso introduttivo del giudizio ed in virtu' della del. G.R. n. 1986 del 13 dicembre 2008, con domicilio eletto in Potenza presso l'ufficio legale della regione, nei confronti della dott.ssa Maldini Morena, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Gabriella Cappiello, come da mandato a margine della memoria di costituzione, con domicilio eletto in Potenza, largo Isabella n. 29, presso lo studio legale dell'avv. A. Berardi; dott. Sangregorio Michele, non costituito in giudizio; dott.ssa Fragnito Assunta, non costituita in giudizio; dott. De Lisa Michele, non costituito in giudizio; dott. Perrotta Antongiulio, non costituito in giudizio; dott.ssa Rubino Caterina, non costituita in giudizio per l'annullamento della del. Commissario AUSL n. 2 di Potenza n. 864 del 18 settembre 2008 di nomina dei componenti delle commissioni mediche di accertamento dell'invalidita' e dell'handicap e dei seguenti atti, espressamente richiamati in tale delibera: del Direttore generale AUSL n. 2 di Potenza n. 847 del 5 settembre 2007; del. Commissario straordinario AUSL n. 2 di Potenza n. 109 del 18 febbraio 2008; ordinanza Direttore amministrativo AUST., n. 2 di Potenza n. 1 del 5 maggio 2008 di istituzione di apposito gruppo di lavoro per l'istruttoria delle domande pervenute; verbali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 redatti dal predetto gruppo di lavoro rispettivamente il 22 maggio 2008, il 26 maggio 2008, il 4 giugno 2008, il 5 giugno 2008, il 9 giugno 2008, 23 giugno 2008 ed il 25 giugno 2008; circolare esplicativa Dirigente generale Dipartimento salute, sicurezza e solidarieta' sociale Regione Basilicata del 26 aprile 2007; nota. Dirigente generale Dipartimento salute, sicurezza e solidarieta' sociale Regione Basilicata prot. N. 155376 del 4 agosto 2008; parere Ufficio legale Regione Basilicata prot. n. 139195 del 14 luglio 2008; note AUSL n. 2 di Potenza prot. n. 31031 del 17 giugno 2008, prot. n. 31759 del 20 giugno 2008 e prot. n. 38068 del 24 luglio 2008, con le quali l'AUSL resistente aveva formulato alcuni quesiti alla Regione Basilicata; Visto il ricorso, con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione della ex AUSL n. 2 di Potenza, della Regione Basilicata e della dott.ssa Maldini Morena; Visto l'atto di motivi aggiunti, notificato il 10/12 dicembre 2008; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2009 il dott. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; F a t t o Con del. Direttore generale AUSL n. 2 di Potenza n. 14 del 9 gennaio 2003 veniva disposto il rinnovo per la durata di tre anni delle tre commissioni mediche di accertamento dell'invalidita', e dell'handicap (di cui due operanti con riferimento al territorio, ricadente nel Distretto sanitario di base di Potenza, ed una operante con riferimento al territorio, ricadente nel Distretto sanitario di base di Villa D'Agri): il ricorrente veniva nominato Presidente della II Commissione medica con sede in Potenza; Con del. Direttore generale AUSL n. 2 di Potenza n. 67 del 30 gennaio 2006 veniva disposto il rinnovo per la durata di tre anni delle tre predette commissioni mediche di accertamento dell'invalidita' e dell'handicap: il ricorrente non veniva nominato componente di tali commissioni mediche; Con l'art. 20, comma 7, l.r. n. 1/2007 la. Regione Basilicata imponeva alle AUSL regionali di provvedere al rinnovo anticipato delle predette commissioni mediche, conformandosi alle disposizioni normative contenute nell'art. 1, commi 2 e 3, legge n. 295/1990 (tali norme stabiliscono che le suddette commissioni mediche devono essere: 1) «composte da un medico specialista in medicina legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro», «scelti tra i medici dipendenti o convenzionati» dell'USL territorialmente competente; 2) «integrate con un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione dei sordomuti e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti Subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie») ed «al principio della discontinuita' e della rotazione» (anche per quanto riguarda le designazioni delle Associazioni di categoria), «computando gli incarichi pregressi», tramite apposite procedimenti, indetti «con avviso pubblico rivolto ai sanitari del Servizio sanitario regionale» (cfr. art. 20, comma l, l.r. n. 1/2007); inoltre, l'art. 20, comma 2, l.r. n. 1/2007 stabiliva che per la scelta dei medici componenti delle citate commissioni mediche : 1) dovevano essere preferiti i medici dipendenti «in servizio presso una delle Aziende sanitarie locali regionali» rispetto ai medici convenzionati con il Servizio sanitario regionale; 2) doveva tenersi conto anche delle specializzazioni «equivalenti» a medicina legale ed a medicina del lavoro; Con delibere Direttore generale n. 847 del 5 settembre 2007 e Commissario n. 109 del 18 febbraio 2008 l'AUSL n. 2 di Potenza indiceva il procedimento, finalizzato alla nomina dei componenti delle cornmissioni mediche di accertamento dell'invalidita' e dell'handicap, ed approvava il relativo avviso pubblico; tale avviso pubblico (pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata dell'1° marzo 2008 e sul sito informatico dell'AUSL resistente fino al 15 aprile 2008), per quel che interessa ai fini della decisione della controversia in esame, prevedeva che: 1) le commissioni mediche di cui e' causa dovevano essere composte da tre medici, di cui «uno specialista in medicina legale o, in assenza, uno specialista in una delle discipline affini secondo il decreto Ministero della salute del 31 gennaio 1998», che avrebbe assunto le funzioni di presidente, ed «uno scelto prioritariamente tra quelli con specializzazione in medicina del lavoro o, in assenza, uno specialista in una delle discipline affini secondo il decreto Ministero della salute del 31 gennaio 1998» (al riguardo veniva specificato che tali medici dovevano essere scelti prioritariamente tra quelli con specializzazione in medicina legale o in medicina del lavoro, che avevano presentato la domanda, in servizio presso una delle AUSL regionali oppure, «in assenza delle figure professionali specifiche o equivalenti», medici convenzionati con il Servizio sanitario regionale, con la puntualizzazione che per «figure professionali equivalenti» dovevano intendersi i medici, in possesso di una specializzazione, qualificata come affine alle predette specializzazioni in medicina legale o in medicina del lavoro dal decreto Ministero della salute del 31 gennaio 1998); 2) le domande di partecipazione dovevano essere presentate entro il termine perentorio del 15 aprile 2008; 3) in tali domande i partecipanti dovevano indicare a pena di esclusione: a) il rapporto di lavoro con l'AUSL; b) le sedi di commissione, per le quali si intendeva partecipare; c) la «specializzazione, eventualmente posseduta, in medicina legale e/o in medicina del lavoto»; d) la «precedente partecipazione a commissioni mediche» di accertamento dell'invalidita' e dell'handicap presso le AUSL della Regione Basilicata, con specificazioni delle funzioni svolte (cioe' se presidente o componente) e dei periodi di durata; e) un curriculum formativo e professionale, in cui dovevano esser dichiarati i titoli di studio, di carriera, di attivita' professionali ed «ogni altro requisito, ritenuto utile», «debitamente documentati»; 4) la scelta dei componenti delle citate commissione mediche sarebbe stata effettuata dal commissario, «tenuto conto dei curricula formativo professionali e dei titoli specifici posseduti, presentati dai partecipanti, con esclusione di qualunque criterio comparativo», ed in conformita' all'art. 20 l.r. n. 1/2007, con la puntualizzazione che «ai fini della discontinuita' e della rotazione degli incarichi» sarebbero stati computati «gli incarichi cessati alla data di entrata in vigore della l.r. n. 1/2007», mentre non sarebbero stati computati «gli incarichi di durata triennale, formalmente attribuiti con delibera del direttore generale e non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della l.r. n. 1/2007, a condizioni che trattasi di primo incarico, come precisato» nella circolare esplicativa Dirigente generale Dipartimento salute, sicurezza e solidarieta' sociale Regione Basilicata del 26 aprile 2007 (al riguardo veniva pure precisato che il principio della discontinuita' e della rotazione non si applicava ai medici, che avevano svolto l'incarico di componente supplente delle predette commissioni mediche, se nell'attivita', sostitutiva del componente titolare non avevano «operato con carattere di continuita'»); Entro il predetto termine perentorio del 15 aprile 2008 il ricorrente presentava la domanda di partecipazione, alla quale allegava il proprio curriculum, con la quale evidenziava di: a) essere Direttore dell'Unita' operativa di medicina del lavoro dell'AUSL resistente; b) concorrere per la nomina di una delle due commissioni mediche, aventi sede a Potenza; c) di essere in possesso sia della specializzazione in medicina legale, sia della specializzazione in medicina del lavoro; d) essere gia', stato per due volte (precisamente dal 1990 al 1999 e dal 9 gennaio 2003 al 29 gennaio 2006) componente titolare di tali commissioni mediche presso l'AUSL resistente; Con nota del 30 aprile 2008 il Commissario dell'AUSL resistente evidenziava la necessita' di individuare un apposito gruppo di lavoro per l'istruttoria delle domande pervenute: tale gruppo di lavoro veniva costituito con ordinanza direttore amministrativo AUSL n. 2 di Potenza n. 1 del 5 maggio 2008; Con del. n. 864 del 18 settembre 2008 il Commissario dell'AUSL resistente, dopo aver richiamato l'art. 20 l.r. 1/2007, l'art. 1, comma 2, legge n. 295/1990, contenuto dell'avviso pubblico (pubblicato nel B.U.R. del 1° marzo 2008), l'ordinanza Direttore amministrativo AUSL n. 2 di Potenza n. 1 del 5 maggio 2008, i verbali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 redatti dal predetto gruppo di lavoro rispettivamente il 22 maggio 2008, il 26 maggio 2008, il 4 giugno 2008, il 5 giugno 2008, il 9 giugno 2008, 23 giugno 2008 ed il 25 giugno 2008, la circolare esplicativa Dirigente generale Dipartimento salute, sicurezza e solidarieta' sociale Regione Basilicata del 26 aprile 2007, la nota Dirigente generale Dipartimento salute, sicurezza e solidarieta' sociale Regione Basilicata prot. n. 155376 del 4 agosto 2008, il parere Ufficio legale Regione Basilicata prot. n. 139195 del 14 luglio 2008 e le note AUSL n. 2 di Potenza prot. n. 31031 del 17 giugno 2008, prot. n. 31759 del 20 giugno 2008 e prot. 38068 del 24 luglio 2008 (con le quali l'AUSL resistente aveva formulato alcuni quesiti alla Regione Basilicata), nominava i nuovi componenti delle tre commissioni mediche di accertamento dell'invalidita' e dell'handicap, le quali avrebbero iniziato ad operare 11 novembre 2008 (per la I Commissione, avente sede a Potenza, venivano nominati: tra i componenti titolari, come presidente il dott. Sangregorio Michele, in possesso della specializzazione in igiene e medicina preventiva, cioe' di una disciplina, qualificata affine dal decreto Ministero della salute del 31 gennaio 1998 alla specializzazione in medicina legale, e come componenti le dott.sse Maldini Morena, in possesso della specializzazione in igiene e medicina preventiva, cioe' di una disciplina, qualificata affine dal decreto Ministero della salute del 31 gennaio 1998 alla specializzazione in medicina legale, e Fragnito Assunta, in possesso della specializzazione in medicina interna, cioe' di una disciplina, non qualificata affine dal decreto Ministero della salute del 31 gennaio 1998 sia alla specializzazione in medicina legale che alla specializzazione in medicina del lavoro; tra i componenti supplenti, come presidente il dott. Massacri Rosario, in possesso della specializzazione in medicina legale, e come componenti la dott.ssa Petronzio Maria Felicia, in possesso della specializzazione in medicina del lavoro, ed il dott. Provenzano Bruno, in possesso della specializzazione in geriatria, cioe' di una disciplina, non qualificata affine dal decreto Ministero della salute del 31 gennaio 1998 sia alla specializzazione in medicina legale che alla specializzazione in medicina del lavoro; per la II Commissione, avente sede a Potenza, venivano nominati: come presidente il dott. De Lisa Michele, in possesso della specializzazione in igiene e medicina preventiva, cioe' di una disciplina, qualificata affine dal decreto Ministero della salute del 31 gennaio 1998 alla specializzazione in medicina legale, e come componenti il dott. Perrotta Antongiulio, in possesso delle specializzazioni in medicina del lavoro ed in igiene e medicina preventiva, cioe' di una disciplina, qualificata affine dal decreto Ministero della salute del 31 gennaio 1998 alla specializzazione in medicina legale, e la dott.ssa Rubino Caterina, per la quale l'impugnata del Commissario AUSL n. 2 di Potenza n. 864 del 18 settembre 2008 non indicava il possesso di alcun titolo di specializzazione: circostanza confermata anche in seguito all'acquisizione di tutti gli atti del procedimento in commento; tra i componenti supplenti, come presidente il dott. Corbo Giuseppe, in possesso della specializzazione in medicina legale, e come componenti il dott. Cianciarulo Nicola M. Egidio, in possesso della specializzazione in igiene e medicina preventiva, cioe' di una disciplina, qualificata affine dal decreto Ministero della salute del 31 gennaio 1998 alla specializzazione in medicina legale, ed il dott. Romano Ciro, per il quale l'impugnata del. Commissario AUSL n. 2 di Potenza n. 864 del 18 settembre 2008 non indicava il possesso di alcun titolo di specializzazione: dall'acquisizione di tutti gli atti del procedimento in commento e' emerso che il dott. Romano Ciro e' specializzato in endocrinochirurgia), attesocche' «nella scelta dei componenti titolari e supplenti il principio di continuita', di rotazione e di rinnovamento degli incarichi aveva svolto un ruolo nodale, nel rispetto della presenza dei requisiti di specializzazione, richiesti dall'art. 1, comma 2, legge n. 295/1990»; Tale del. Commissario AUSL n. 2 di Potenza n. 864 del 18 settembre 2008 (unitamente ai seguenti atti, espressamente richiamati in tale delibera: del. Direttore generale AUSL n. 2 di Potenza n. 847 del 5 settembre 2007; del. Commissario AUSL n. 2 di Potenza n. 109 del 18 febbraio 2008; ordinanza Direttore amministrativo AUSL n. 2 di Potenza n. 1 del 5 maggio 2008; verbali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 redatti dal predetto gruppo di lavoro rispettivamente il 22 maggio 2008, il 26 maggio 2008, il 4 giugno 2008, il 5 giugno 2008, il 9 giugno 2008, 23 giugno 2008 ed il 25 giugno 2008; circolare esplicativa Dirigente generale Dipartimento salute, sicurezza e solidarieta' sociale Regione Basilicata del 26 aprile 2007; nota. Dirigente generale Dipartimento salute, sicurezza e solidarieta' sociale Regione Basilicata prot. n. 155376 del 4 agosto 2008; parere Ufficio legale Regione Basilicata prot n. 139195 del 14 luglio 2008; note AUSL n. 2 di Potenza prot n. 31031 del 17 giugno 2008, prot. n. 31759 del 20 giugno 2008 e prot. n. 38068 del 24 luglio 2008)'e' stata impugnata con il presente ricorso (notificato il 7 ottobre 2008 all'ex AUSL n. 2 di Potenza, alla Regione Basilicata ed ai medici, nominati componenti titolari delle due commissioni mediche di accertamento dell'invalidita' e degli handicap, aventi sede nel Comune di Potenza; al riguardo va pure evidenziato che il ricorso in esame e' stato rinotificato alla dott.ssa Fragnito Assunta il 14 ottobre 2008), deducendo la violazione dell'art. 20 l.r. n. 1/2007, dell'art. 1, comma 2, l. n. 295/1990, delle disposizioni dell'avviso pubblico (pubblicato nel B.U.R. dell'1° marzo 2008), l'eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione e sviamento (con tale ricorso il ricorrente faceva presente e con istanza del 19 settembre 2008 aveva chiesto di accedere a tutti gli atti presupposti alla del. Commissario straordinario AUSL n. 2 di Potenza n. 864 del 18 settembre 2008, ma non aveva ancora visionato l'ordinanza Direttore amministrativo AUSL n. 2 di Potenza n. 1 del 5 maggio 2008, verbali gruppo di lavoro n. 1 del 22 maggio 2008, n. 2 del 26 maggio 2008, n. 3 del 4 giugno 2008, n. 4 del 5 giugno 2008, n. 5 del 9 giugno 2008, n. 6 del 23 giugno 2008 e n. 7 del 25 giugno 2008, la circolare esplicativa Dirigente generale Dipartimento salute, sicurezza e solidarieta' sociale Regione Basilicata del 26 aprile 2007, la nota Dirigente generale Dipartimento salute, sicurezza e solidarieta' sociale Regione Basilicata prot. N. 155376 del 4 agosto 2008, il parere Ufficio legale Regione Basilicata prot. n. 139195 del 14 luglio 2008 e le note AUSL n. 2 di Potenza prot. n. 31031 del 17 giugno 2008, prot. . 31759 del 20 giugno 2008 e prot. n. 38068 del 24 luglio 2008, per cui si riservava di proporre motivi aggiunti dopo aver acquisito e copie di tali atti); Si e' costituita in giudizio 1'AUSL resistente, la quale sosteneva l'infondatezza del ricorso, depositando soltanto la circolare esplicativa Dirigente generale Dipartimento salute, sicurezza e solidarieta' sociale Regione Basilicata del 26 aprile 2007; si e' costituita in giudizio pure la dott.ssa Maldini Morena, la quale sosteneva l'infondatezza del ricorso; Con ordinanza istruttoria n. 137 del 23 ottobre 2008 questo Tribunale ha disposto: 1) l'acquisizione: a) dei seguenti atti, presupposti all'impugnata del. Commissario AUSL n. 2 di Potenza n. 864 del 18 settembre 2008, espressamente richiamati in tale delibera e pure impugnati con il ricorso in epigrafe: del. Direttore generale AUSL n. 2 di Potenza n. 847 del 5 settembre 2007; del. Commissario straordinario AUSL n. 2 di Potenza n. 109 del 18 febbraio 2008; ordinanza Direttore amministrativo AUSL n. 2 di Potenza n. 1 del 5 maggio 2008; verbali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 redatti dal predetto gruppo di lavoro rispettivamente 22 maggio 2008, il 26 maggio 2008, il 4 giugno 2008, il 5 giugno 2008, il 9 giugno 2008, 23 giugno 2008 ed il 25 giugno 2008; nota. Dirigente generale Dipartimento salute, sicurezza e solidarieta' sociale Regione Basilicata prot. n. 155376 del 4 agosto 2008; parere Ufficio legale Regione Basilicata prot. n. 139195 del 14 luglio 2008; note AUSL n. 2 di. Potenza prot. n. 31031 del 17 giugno 2008, prot n. 31759 del 20 giugno 2008 e prot. n. 38068 del 24 luglio 2008; b) delle domande e dei curriculum, presentati dai medici, nominati componenti titolari e componenti supplenti delle due commissioni mediche di accertamento dell'invalidita', e dell'handicap, aventi la sede nel Comune di Potenza, cioe' dei dott. Sangregorio Michele, Maldini Morena, Fragnito Assunta, De Lisa Michele, Perrotta Antongiulio, Rubino Caterina, Massari Roberto, Petronzio Maria Felicia, Provenzano Bruno, Corbo Giuseppe, Cianciarulo Nicola M. Egidio e Romano Ciro; 2) l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei medici, nominati componenti supplenti delle due commissioni mediche di accertamento dell'invalidita', e dell'handicap, aventi la sede nel Comune di Potenza, cioe' nei confronti dei dott. Massari Rosario, Petronzio Maria Felicia, Provenzano Bruno, Corbo Giuseppe, Cianciarulo Nicola M. Egidio e Romano Ciro; L'AUSL resistente depositava i documenti richiesti in data 21 novembre 2008; il ricorrente in data 3/25 novembre 2008 integrava il contraddittorio nei confronti dei predetti medici, nominati supplenti delle due commissioni mediche di accertamento dell'invalidita' e dell'handicap, aventi sede a Potenza; Con atto di motivi aggiunti (notificato il 10/12 dicembre 2008) il ricorrente, oltre a ribadire i motivi di impugnazione gia' articolati con il ricorso principale, ha dedotto la violazione del punto 9 della circolare esplicativa Dirigente generale Dipartimento salute, sicurezza e solidarieta' sociale Regione Basilicata del 26 aprile 2007 (ai sensi del quale «in caso di domande di medici specialisti in medicina legale inferiore alle commissioni da nominare in via temporanea doveva essere nominato un medico specialista in medicina legale, in deroga al principio del divieto di far parte di piu' commissioni, fermo restante la riproposizione dell'avviso pubblico per tale nomina»), ritenendo che tale disposizione doveva essere interpretata nel senso che il principio, secondo cui tali commissioni dovevano essere presiedute obbligatoriamente da un medico specialista in medicina legale, prevaleva anche sui principi della discontinuita' e della rotazione, stabiliti dall'art. 20, comma 1, l.r. n. 1/2007; con tale atto di motivi aggiunti il ricorrente ha anche evidenziato che i medici specializzati in medicina legale, che avevano presentato la domanda di partecipazione al procedimento di evidenza pubblica in commento, erano 8, ma solo il ricorrente, essendo dipendente dell'AUSL resistente, possedeva i requisiti per essere nominato, in quanto i dott. Iannelli Italia, Corbo Giuseppe, Mercurio Luigi, Massari Rosario ed Aulicino Silvano Michele erano solo convenzionati con il Servizio sanitario regionale (e percio' in base all'art. 20, comma 2, l.r. n. 1/2007 tali medici potevano essere nominati soltanto in assenza di medici specializzati in medicina legale o in una disciplina «equivalente», cioe' affine ai sensi del d.m. del 31 gennaio 1998), mentre i dott. Greco Mario e De Sanctis Domenico erano dipendenti dell'Azienda ospedaliera San Carlo di Potenza (al riguardo va rilevato che l'Ufficio legale della Regione Basilicata con parere prot. n. 139195 del 17 luglio 2008 ha ritenuto che sia l'artt. 20, commi 1 e 2, l.r. 1/2007, sia il punto 4 della circolare esplicativa Dirigente generale Dipartimento salute, sicurezza e solidarieta' sociale Regione Basilicata del 26 aprile 2007, dovevano essere interpretati nel senso che i medici, dipendenti dell'Azienda ospedaliera San Carlo di Potenza non potevano partecipare alla procedura concorsuale in esame; sebbene tale interpretazione non risulta persuasiva, il collegio non deve esaminare tale questione, in quanto i dott. Greco Mario e De Sanctis Domenico, dipendenti dell'Azienda ospedaliera San Carlo di Potenza, non hanno proposto ricorso dinanzi a questo T.A.R.); Inoltre, dall'intera documentazione acquisita in giudizio e' emerso che: 1) tra gli 8 medici specializzati in medicina legale, tra cui il ricorrente, solo i dott. Corbo Giuseppe e Massari Rosario, convenzionati con il Servizio sanitario regionale, non erano mai stati componenti di commissioni mediche di accertamento dell'invalidita' e dell'handicap; 2) trai 9 medici specializzati in medicina del lavoro, tra cui il ricorrente, solo i dott. Petronzio Maria Felicia e Perrotta Antongiulio, dipendenti dell'AUSL resistente, non erano mai stati componenti di commissioni mediche c accertamento dell'invalidita' e dell'handicap; Con ordinanza n. 45 del 28 gennaio 2009 questo Tribunale ha respinto l'istanza di provvedimento cautelare: tale ordinanza e' stata riforrnata dalla sez. V del Consiglio di Stato con ordinanza n. 1831 del 7 aprile 2009; Con memoria conclusionale del 26/27 giugno 2009 il ricorrente ha sollevato i questione di legittimita' costituzionale sia del primo che del seconde comma dell'art. 20 l.r. 1/2007, per contrasto con gli artt. 38 e 117, secondo comma, lett. m) e o), della Costituzione, sostenendo l'illeggittimita' costituzionale sia del principio della discontinuita' e/o della rotazione che dell'equivalenza delle specializzazioni in medicina legale e in medicina del lavoro con le specializzazioni affini ai sensi del d.m. 31 gennaio 1998. All'udienza pubblica dell'8 luglio 2009 il ricorso passava in decisione. D i r i t t o Questo tribunale ritiene con la presente ordinanza di sollevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 2, l.r. 1/2007, per contrasto con gli artt. 3 e 117 terzo comma, della Costituzione nella parte in cui, per la composizione delle commissioni mediche di accertamento dell'invalidita' e dell'handicap, ha previsto che possono essere nominati presidenti di tali commissione mediche anche i medici il possesso di specializzazioni «equivalenti» a medicina legale e che il componente in possesso della specializzazione in medicina del lavoro possa essere sostituito anche da medici in possesso di specializzazioni «equivalenti» a medicina del lavoro. In via preliminare, va precisato che secondo il collegio non risultano pertinenti i parametri di riferimento costituzionali citati dal ricorrente nella memoria conclusionale 26/27 giugno 2009, cioe' gli artt. 38 e 117, secondo comma, lett. m) e o), della Costituzione, attesocche': 1) i criteri, volti ac individuare i componenti delle commissioni mediche di accertamento dell'invalidita' e dell'handicap, non intaccano la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione; 2) la materie dell'assistenza e della previdenze sociale, previste dagli artt. 38 (il quale disciplina alcuni principi di tali materie) e 117, secondo comma, lett. o) (il quale attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato soltanto la materia della previdenza sociale), della Costituzione si riferiscono al complesso sistema di sicurezza sociale attraverso il quale lo Stato garantisce la realizzazione del fine pubblico della solidarieta' nei confronti dei cittadini bisognosi (perche' indigenti e/o inabili al lavoro nel caso dell'assistenza sociale) e della tutela dei lavoratori subordinati (ed anche autonomi) e dei loro familiari a carico dai rischi derivanti da alcuni eventi dannosi (come per es. la vecchiaia, gli infortuni e/o le malattie professionali, l'invalidita', la malattia, la disoccupazione involontaria, ... nel caso della previdenza sociale), mediante l'erogazione di prestazioni in denaro e/o in servizi gratuiti, per cui l'espresso riferimento agli «organi ed istituti predisposti od integrati dallo Stato», compiuto dall'art. 38, quarto comma, della Costituzione, va collegato agli enti e/o agli istituti previdenziali e/o assistenziali, che erogano le suddette prestazioni in denaro e/o in servizi gratuiti; 3) mentre l'accertamento e la valutazione del grado di invalidita' rientrano nell'ambito oggettivo della diversa materia della «Tutela della salute» di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, cioe' di una materia, di legislazione concorrente, in cui allo Stato spetta la determinazione dei principi fondamentali ed alle regioni l'emanazione della normativa di dettaglio (a riprova di cio' cfr. l'art. 130, comma 3, decreto legislativo n. 112/1998, il quale ha esplicito riferimento al principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario, alla quale sono preposte le Commissioni mediche presso le AAUUSSLL di cui e' causa, e quella della concessione dei benefici economici in materia di invalidita' civile, la quale spetta ai competenti organi statali ed agli enti previdenziali). Al riguardo va evidenziato che l'art. 1, commi 2 e 3, legge n. 295/1990 statuisce che le predette commissioni mediche di accertamento dell'invalidita' e dell'handicap devono essere: 1) «composte da un medico specialista, in medicina legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro», «scelti tra i medici dipendenti o convenzionati» dell'USL territorialmente competente; 2) «integrate con un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione dei sordomuti e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie». Mentre l'art. 20 l.r. n. 1/2007 stabilisce: A) al comma 1, che le commissioni mediche di accertamento dell'invalidita' e dell'handicap: 1) sono nominate dal Direttore generale di ciascuna AUSL, «previa emanazione di un avviso pubblico rivolto ai sanitari ed agli operatori sociali del Servizio sanitario regionale»; 2) sono composte «in conformita' con quanto disposto ai commi 2 e 3 dell'art. 1 della citata legge» n. 295/1990; 3) durano in carica 3 anni «e sottostanno at principio della discontinuita', e della, rotazione, anche per quanto riguarda le designazioni delle associazioni di categoria», con la puntualizzazione che «ogni componente non puo' far parte contemporaneamente di piu' commissioni»; B) al comma 2, che «per La composizione» di tali «commissioni, le aziende sanitarie fanno ricorso a professionisti in servizio presso una delle aziende sanitarie locali regionali e, in assenza delle figure professionali specifiche o equivalenti, ai medici convenzionati con il Servizio sanitario regionale» (tale comma 2 prevede anche la presenza nell'ambito delle predette commissioni mediche di «un interprete in sostituzione o in collegamento con l'assistente sociale in qualita' di assistente esperto di aiuto alle persone invalide (sordomuti) ai sensi della legge n. 104/1992»). Dall'interpretazione congiunta dei predetti commi 1 e 2 dell'art. 20 l.r. n. 1/2007 si evince chiaramente che con le parole «figure professionali specifiche o equivalenti», contenute nel comma 2 dell'art. 20 l.r. n. 1/2007, la Regione Basilicata abbia voluto prevedere che: 1) possono essere nominati presidenti di tali commissione mediche anche i medici in possesso di specializzazioni «equivalenti» a medicina legale; 2) il componente in possesso della specializzazione in medicina del lavoro possa essere sostituito anche da medici in possesso di specializzazioni «equivalenti» a medicina del lavoro; 3) inoltre, le parole «figure professionali equivalenti» non possono non essere interpretate che nel senso di medici in possesso di una specializzazione, qualificata come affine alle predette specializzazioni in medicina legale o in medicina del lavoro dal decreto Ministero della salute del 31 gennaio 1998; a riprova di cio' cfr. la penultima e l'ultima pagina dell'avviso pubblico del procedimento di evidenza pubblica in commento (finalizzato alla nomina dei componenti delle commissioni mediche di accertamento dell'invalidita' e dell'handicap), approvato con delibere Direttore generale AUSL n. 2 di Potenza n. 847 del 5 settembre 2007 e Commissario AUSL n. 2 di Potenza n. 109 del 18 febbraio 2008, nelle quali viene espressamente specificato che medici, componenti delle commissioni mediche di accertamento dell'invalidita' e dell'handicap, dovevano essere scelti prioritariamente tra quelli con specializzazione in medicina legale o in medicina del lavoro, che avevano presentato la domanda, in servizio presso una delle AUSL regionali oppure, «in assenza delle figure professionali specifiche o equivalenti», medici convenzionati con il Servizio sanitario regionale, con la puntualizzazione che per «figure professionali equivalenti» dovevano intendersi i medici, in possesso di una specializzazione, qualificata come affine alle predette specializzazioni in medicina legale o in medicina del lavoro dal decreto Ministero della salute del 31 gennaio 1998 (ed inoltre con tale avviso pubblico veniva altresi' precisato che secondo tale decreto Ministero della salute del 31 gennaio 1998 erano considerate affini: a) alla specializzazione in medicina legale le specializzazioni in anatomia patologica, tossicologia forense, medicina del lavoro e igiene e medicina preventiva; b) alla specializzazione in medicina del lavoro le specializzazioni in tossicologia, tossicologia medica, tossicologia forense, epidemiologia, igiene, igiene ed epidemiologia, igiene pubblica, igiene e medicina preveritiva, sanita' pubblica, organizzazione dei servizi sanitari di base, igiene del lavoro, medicina scolastica, igiene scolastica, igiene e tecnica ospedaliera, igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri, tecnica e direzione ospedaliera, igiene generale e speciale e tecnologie biomediche). La suddetta questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 2, l.r. n. 1/2007, nella parte in cui (per la composizione delle commissioni mediche di accertamento dell'invalidita' e dell'handicap) equipara i' medici specializzati in medicina legale ed in medicina del lavoro ai medici specializzati in una delle discipline affini ai sensi del d.m. del 31 gennaio 1998, risulta rilevante nel presente giudizio, dal momento che, in caso di illegittimita' costituzionale della predetta parte dell'art. 20, comma 2, l.r. n. 1/2007, il ricorrente avrebbe dovuto essere nominato quantomeno componente supplente di una delle due commissioni mediche di accertamento dell'invalidita' e dell'handicap, aventi sede a Potenza, in quanto dall'intera documentazione acquisita in giudizio e' emerso che: 1) tra gli 8 medici specializzati in medicina legale, tra cui il ricorrente: a) solo i dott. Corbo Giuseppe e Massari Rosario, convenzionati con il Servizio sanitario regionale, non erano mai stati componenti di commissioni mediche di accertamento dell'invalidita' e dell'handicap; b) solo il ricorrente, essendo dipendente dell'AUSL resistente, possedeva i requisiti per essere nominato, in quanto i dott. Iannelli Italia, Corbo Giuseppe, Mercurio Luigi, Massari Rosario ed Aulicino Silvano Michele erano solo convenzionati con il Servizio sanitario regionale (e percio' in base all'art. 20, comma 2, l.r. n. 1/2007 tali medici potevano essere nominati soltanto in assenza di medici specializzati in medicina legale o in una disciplina «equivalente», cioe' affine ai sensi del d.m. del 31 gennaio 1998), mentre i dott. Greco Mario e De Sanctis Domenico erano dipendenti dell'Azienda ospedaliera San Carlo di Potenza; 2) tra i 9 ( medici specializzati in medicina del lavoro, tra cui il ricorrente, solo i dott. Petronzio Maria Felicia e Pernotta Antongiulio, dipendenti dell'AUSL resistente, non erano mai stati componenti di commissioni mediche di accertamento dell'invalidita' e dell'handicap. Secondo il Collegio tale art. 20, comma 2, l.r. n. 1/2007, nella parte in cui, per la composizione delle commissioni mediche di accertamento dell'invalidita' e dell'handicap, ha previsto che possono essere nominati presidenti di tali commissione mediche anche i medici in possesso di specializzazioni «equivalenti» a medicina legale e che il componente in possesso della specializzazione in medicina del lavoro possa essere sostituito anche da medici in possesso di specializzazioni «equivalenti» a medicina del lavoro, contrasta, con gli arti. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione, attesocche': 1) l'art. 1, comma 2, legge n. 295/1990, nella parte in cui statuisce che le commissioni mediche di accertamento dell'invalidita' e dell'handicap devono essere «composte da un medico specialista in medicina legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro» («scelti tra i medici dipendenti o convenzionati» dell'USL territorialmente competente), costituisce una norma di principio fondamentale nell'ambito della materia di legislazione concorrente della «tutela della salute» di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. (nel testo cosi' sostituito dall'art. 3 legge cost. 3/2001), che non puo' essere derogata dal legislatore regionale; 2) inoltre, sussistono alla luce dell'art. 3 Cost. (e del sottostante principio di ragionevolezza delle leggi: c.d. eccesso di potere legidativo) idonee ragioni per differenziare la posizione dei dirigenti medici, specializzati in medicina legale ed in medicina del lavoro, rispetto ai medici, specializzati in una disciplina, considerata dal d.m. 31 gennaio 1998 «equipollente» e/o «affine» a medicina legale ed a medicina del lavoro soltanto con riferimento ai requisiti ammissione «per la partecipazione ai concorsi di primo livello dirigenziale del ruolo sanitario» (in attuazione dell'art. 15, comma 7, d.lgs. n. 502/1992), tenuto conto della diversita' dei predetti titoli di specializzazioni e dei diversi corsi di studi per conseguire i suddetti titoli di specializzazioni. Al riguardo va, altresi', rilevato che non puo' condividersi l'interpretazione del punto 9 della circolare esplicativa Dirigente generale Dipartimento salute, sicurezza e solidarieta' sociale Regione Basilicata del 26 aprile 2007, proposta dal ricorrente, secondo cui il principio che tali commissioni devono essere presiedute obbligatoriamente da un medico specialista in medicina legale (o in una disciplina affine ai sensi del d.m. del 31 gennaio 1998) prevale anche sui principi della discontinuita' e della rotazione, stabiliti dall'art. 20, comma 1, l.r. n. 1/2007, in quanto dall'interpretazione congiunta dei primi due commi dell'art. 20 l.r. 1/2007, si ricava agevolmente che vanno rispettati congiuntamente sia il criterio della discontinuita' e della rotazione, previsto dal legislatore regionale, sia il criterio del possesso delle specializzazioni in medicina legale o in medicina del lavoro (o discipline affini ai sensi del d.m. del 31 gennaio 1998); inoltre, risulta irrilevante la formulazione della premessa dell'avviso pubblico del procedimento di evidenza pubblica in esame (finalizzato alla nomina dei componenti delle commissioni mediche di accertamento dell'invalidita' e dell'handicap), approvato con delibere Direttore generale AUSL n. 2 di Potenza n. 847 del 5 settembre 2007 e Commissario AUSL n. 2 di Potenza n. 109 del 18 febbraio 2008, dove viene affermato che le commissioni mediche di cui e' causa dovevano essere composte da tre medici, di cui «uno specialista in medicina legale o, in assenza, uno specialista in una delle discipline affini secondo il decreto Ministero della salute del 31 gennaio 1998», che avrebbe assunto le funzioni di presidente, ed «uno scelto prioritariamente tra quelli con specializzazione in medicina del lavoro o, in assenza, uno specialista in una delle discipline affini secondo il decreto Ministero della salute del 31 gennaio 1998», in quanto nella successiva parte, relativa ai criteri di selezione dei membri delle commissioni mediche di accertamento dell'invalidita', e dell'handicap, dello stesso avviso pubblico veniva precisato che tali medici dovevano essere scelti prioritariamente tra quelli con specializzazione in medicina legale o in medicina del lavoro, che avevano presentato la domanda, in servizio presso una delle AUSL regionali oppure, «in assenza delle figure professionali specifiche o equivalenti», medici convenzionati con il Servizio sanitario regionale, con la puntualizzazione che per «figure professionali equivalenti» dovevano intendersi i medici, in possesso di una specializzazione, qualificata come affine alle predette specializzazioni in medicina legale o in medicina del lavoro dal decreto Ministero della salute del 31 gennaio 1998 (al riguardo cfr. pure il punto 8 della predetta circolare esplicativa Dirigente generale Dipartimento salute, sicurezza e solidarieta' sociale Regione Basilicata del 26 aprile 2007). Mentre il Collegio ritiene costituzionalmente legittimo il criterio opportuno della discontinuita' e della rotazione, previsto dal legislatore regionale, perche' integra la normativa statale, la quale nella materia «Tutela della salute» puo' solo stabilire i principi fondamentali; ma anche se il principio della discontinuita' e della rotazione, stabilito dalla Regione Basilicata, dovesse assumere la configurazione di un principio fondamentale che puo' essere previsto soltanto dallo Stato, poiche' il legislatore statale non ha previsto alcuna norma contrastante con tale principio, va applicato il principio della cedevolezza ex art. 1, comma 2, legge n. 131/2003 (intitolata «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3»), ai sensi del quale le norme regionali continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore delle successive e contrastanti norme statali, «fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale». Pertanto, il giudizio sospeso e gli atti trasmessi alla. Corte costituzionale, in attesa della soluzione da parte della medesima Corte costituzionale della suddetta sollevata questione di legittimita' costituzionale. Al fine di conciliare il carattere accentrato del controllo di costituzionalita' delle leggi (riservato esclusivamente alla Corte costituzionale) con il principio di effettivita' della tutela giurisdizionale, va confermata la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, disposta dalla sez. V del Consiglio di Stato con ordinanza n. 1831 del 7 aprile 2009, fino all'esito del controllo della. Corte costituzionale sulla norma sospetta di incostituzionalita': al riguardo va precisato che tale sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati non comporta la disapplicazione della norma vigente, ma tende a conciliare il bisogno di tutela immediata dei ricorrenti con il carattere accentrato del controllo di costituzionalita' delle leggi, evitando inoltre un'eventuale e successiva invalidazione della procedura selettiva in esame nel frattempo gia' espletata (sul punto cfr. per es. C.d.S. Ad. Plen. ord. n. 2 del 20 dicembre 1999). Poiche', come sopra detto, dall'intera documentazione acquisita giudizio e' emerso che solo i medici specializzati in medicina legale dott. Corbo Giuseppe e Massari Rosario, convenzionati con il Servizio sanitario regionale, ed i medici specializzati in medicina del lavoro dott. Petronzio Maria. Felicia e Perrotta Antongiulio, dipendenti dell'AUSL resistente, non sono mai stati componenti di commissioni mediche di' accertamento dell'invalidita' e dell'handicap, nelle more il ricorrente (specializzato sia in medicina legale che in medicina del lavoro) va nominato quantomeno componente supplente di una delle due commissioni mediche di accertamento dell'invalidita' e dell'handicap, aventi sede a Potenza.
P. Q. M. Ritenuta la rilevanza e la non manifesta, infondatezza della questione legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 2, l.r. n. 1/2007, per contrasto con gli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui, per la composizione delle commissioni mediche di accertamento dell'invalidita' e dell'handicap, ha previsto che possono essere nominati presidenti di tali commissione mediche anche i medici in possesso di specializzazioni «equivalenti» a medicina legale e che il componente in possesso della specializzazione in medicina del lavoro possa essere sostituito anche da medici in possesso di specializzazioni «equivalenti» a medicina del lavoro. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge Cost. n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953, dispone la sospensione del giudizio ed ordina l'immediata. trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina altresi' che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente della Giunta regionale della Basilicata, nonche' comunicata al Presidente del Consiglio regionale della Basilicata. Cosi' deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del giorno 8 luglio 2009. Il Presidente: Camozzi L'estensore: Mastrantuono