N. 288 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 luglio 2009
Ordinanza del 7 luglio 2009 emessa dal Giudice di pace di Messina nel procedimento penale a carico di Cogliandolo Giuseppe. Reati e pene - Querela - Termine per proporre la querela - Computo del termine - Lamentata previsione del termine di tre mesi e non di novanta giorni - Violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa. - Codice penale, art. 124. - Costituzione, art. 3.(GU n.48 del 2-12-2009 )
IL GIUDICE DI PACE Ritenuto che la formulazione dell'art. 124 c.p. che fissa in tre mesi il termine perentorio per proporre querela deve essere interpretato in novanta giorni, poiche' una diversa interpretazione porterebbe ad una disparita' di trattamento dei soggetti essendo, i mesi dell'anno composti da giorni trenta e trentuno e ventotto, in violazione dell'art. 3 della Costituzione. Ritenuto altresi' che il capo di imputazione come formulato dall'ufficio del p.m. al capo A della rubrica, indica la violazione dell'art. 612 c.p. e quindi lo stesso p.m. non ha ritenuto grave la minaccia di morte, e non ha ritenuto di dover contestare all'imputato l'ipotesi piu' grave come del secondo comma. La difesa di P.C. chiede di verbalizzare le proprie richieste. La difesa eccepisce cosi' come interpretato da questo gdp l'illegittimita' costituzionale dell'art. 124 c.p. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, violando il principio costituzionale di uguaglianza e del diritto alla difesa. Chiede pertanto che previa dichiarazione di non manifesta irrilevanza.
P. Q. M. Preso atto di quanto sopra, ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 124 c.p. nella parte in cui prevede il termine di tre mesi e non quello di novanta giorni, trasmette gli atti alla Corte costituzionale e sospende il processso. Il giudice di pace: Luca'