N. 288 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 luglio 2009

Ordinanza del 7 luglio 2009 emessa dal Giudice di pace di Messina nel
procedimento penale a carico di Cogliandolo Giuseppe. 
 
Reati e pene - Querela - Termine per proporre la  querela  -  Computo
  del termine - Lamentata previsione del termine di tre mesi e non di
  novanta giorni - Violazione del  principio  di  uguaglianza  e  del
  diritto di difesa. 
- Codice penale, art. 124. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.48 del 2-12-2009 )
 
                         IL GIUDICE DI PACE 
 
    Ritenuto che la formulazione dell'art. 124 c.p. che fissa in  tre
mesi  il  termine  perentorio  per  proporre  querela   deve   essere
interpretato in novanta giorni, poiche' una  diversa  interpretazione
porterebbe ad una disparita' di trattamento dei soggetti  essendo,  i
mesi dell'anno composti da giorni trenta e trentuno  e  ventotto,  in
violazione dell'art. 3 della Costituzione. Ritenuto altresi'  che  il
capo di imputazione come formulato dall'ufficio del p.m.  al  capo  A
della rubrica, indica la violazione dell'art. 612 c.p.  e  quindi  lo
stesso p.m. non ha ritenuto grave la minaccia  di  morte,  e  non  ha
ritenuto di dover contestare all'imputato l'ipotesi  piu' grave  come
del secondo comma. La  difesa  di  P.C.  chiede  di  verbalizzare  le
proprie richieste. La difesa eccepisce  cosi'  come  interpretato  da
questo gdp l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  124  c.p.  in
relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, violando il principio
costituzionale di uguaglianza  e  del  diritto  alla  difesa.  Chiede
pertanto che previa dichiarazione di non manifesta irrilevanza. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Preso atto di quanto sopra, ritenuta non manifestamente infondata
la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 124 c.p.  nella
parte in cui prevede il termine di tre mesi e non quello  di  novanta
giorni, trasmette gli atti alla Corte costituzionale  e  sospende  il
processso. 
 
                      Il giudice di pace: Luca'