N. 296 SENTENZA 4 - 13 novembre 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Energia - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Concessioni  di
  grandi derivazioni a scopo idroelettrico che  interessino  un'altra
  Regione o Provincia autonoma - Prevista  subordinazione  all'intesa
  con la Regione o Provincia interessata -  Ricorso  della  Provincia
  autonoma di Trento - Ritenuta indebita introduzione  di  una  legge
  provvedimento tesa a riconoscere la  competenza  (amministrativa  e
  normativa) della Provincia di Bolzano in  ordine  alla  concessione
  dell'impianto di S. Floriano  d'Egna  -  Esclusione  -  Inidoneita'
  della  disposizione  denunciata  ad  incidere  sul  riparto   delle
  competenze  in  materia  di  concessione  di   grandi   derivazioni
  idroelettriche riferibili  al  territorio  della  Regione  Trentino
  Alto-Adige  -  Insussistenza  dell'interesse   all'impugnazione   -
  Inammissibilita' della questione. 
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 10  giugno  2008,  n.  4,
  art. 13. 
- Costituzione, artt. 117 e 118, in combinato disposto con l'art.  10
  della legge costituzionale 18  ottobre  2001,  n.  3;  Statuto  del
  Trentino-Alto Adige, artt. 8, 9, n. 9, e 16; d.P.R. 22 marzo  1974,
  n. 381, art. 14, come modificato dal d.lgs. 11  novembre  1999,  n.
  463; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, come modificato  dal  d.lgs.  11
  novembre 1999, n. 463 e dal d.lgs. 7 novembre 2006, n. 289. 
(GU n.46 del 18-11-2009 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
Composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 13 della  legge
della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n.  4  (Modifiche
di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni),  promosso
dalla Provincia autonoma di Trento con  ricorso  notificato  il  5-11
agosto 2008, depositato in cancelleria l'8 agosto 2008 ed iscritto al
n. 43 del registro ricorsi 2008. 
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano; 
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  6  ottobre  2009  il  giudice
relatore Paolo Maddalena; 
    Uditi gli avvocati Franco Mastragostino  e  Luigi  Manzi  per  la
Provincia autonoma di Trento e gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e
Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato il  5  agosto  2008,  depositato  l'8
agosto ed iscritto  al  n.  43  del  registro  ricorsi  del  2008  la
Provincia autonoma di Trento ha proposto  questione  di  legittimita'
costituzionale in via  principale  dell'art.  13  della  legge  della
Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno  2008,  n.  4  (Modifiche  di
leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni). 
    1.1. - La disposizione censurata aggiunge al comma 4 dell'art. 19
della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 luglio 2006, n.  7
(Disposizioni in  connessione  con  l'assestamento  del  bilancio  di
previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario
2006 e per il triennio 2006-2008), recante la disciplina  provinciale
in materia di concessioni  di  grandi  derivazioni  d'acqua  a  scopo
idroelettrico, il periodo: «[L]e concessioni che interessino un'altra
Regione o Provincia autonoma sono rilasciate d'intesa con la  Regione
o Provincia interessata». 
    2.  -  La  ricorrente  Provincia  di  Trento  sostiene  che  tale
disposizione violerebbe gli artt. 8, 9, n. 9, e 16  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del
testo  unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo   statuto
speciale del Trentino-Alto Adige), violerebbe l'art. 14  del  decreto
del Presidente della Repubblica 22  marzo  1974,  n.  381  (Norme  di
attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto  Adige
in materia di urbanistica ed opere pubbliche),  come  modificato  dal
decreto legislativo 11 novembre 1999, n.  463  (Norme  di  attuazione
dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige  in  materia
di demanio idrico, di opere idrauliche e  di  concessioni  di  grandi
derivazioni a scopo  idroelettrico,  produzione  e  distribuzione  di
energia  elettrica),  violerebbe  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione  dello  statuto
speciale della regione Trentino-Alto Adige in  materia  di  energia),
come modificato dal decreto legislativo n. 463 del 1999 e dal decreto
legislativo 7 novembre  2006,  n.  289  (Norme  di  attuazione  dello
statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol,
recanti modifiche al d.P.R. 26 marzo 1977,  n.  235,  in  materia  di
concessioni di grandi derivazioni di acqua  a  scopo  idroelettrico),
nonche' violerebbe  gli  artt.  117  e  118  della  Costituzione,  in
combinato disposto  con  l'art.  10  della  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3 (Riforma del titolo V della  parte  seconda  della
Costituzione),  ed  i  principi  di  buon  andamento   e   di   leale
collaborazione. 
    2.1.  -  Per  chiarire   la   lesione   dei   dedotti   parametri
costituzionali,  la  difesa  provinciale  inquadra  la   disposizione
impugnata nell'ambito del conflitto sorto tra le Province di Trento e
di Bolzano in ordine alla titolarita'  della  concessione  di  grande
derivazione a scopo idroelettrico di San Floriano d'Egna. 
    A seguito, dapprima, della delega operata dal decreto legislativo
n. 463 del 1999 e, poi, del riconoscimento operato, in capo alle  due
Province autonome (in ragione della riforma del titolo V della  parte
seconda della Costituzione) dal decreto legislativo n. 289 del  2006,
delle funzioni legislative ed  amministrative  relative  a  tutte  le
derivazioni  di  acqua  pubblica  e,  pertanto,  anche  alle   grandi
derivazioni di acqua a scopo  idroelettrico,  ciascuna  provincia  e'
divenuta  titolare  delle  competenze   relative   alle   concessioni
riferibili al proprio territorio. 
    La concessione  di  San  Floriano  d'Egna  riguarda  un  impianto
localizzato «a scavalco» tra i territori delle due province,  essendo
situato in territorio trentino la gran parte del  corso  d'acqua  (il
torrente Avisio) captato dell'opera di  presa,  meta'  della  diga  e
l'intero lago artificiale  (il  lago  di  Stramentizzo),  ed  essendo
situati in territorio alto atesino l'altra meta' della diga,  l'opera
di presa, la condotta forzata, la centrale di produzione elettrica  e
il canale di restituzione delle acque. 
    Tra le due province autonome e' sorto un conflitto in ordine alla
titolarita' di detta concessione ed alla disciplina normativa ad essa
applicabile, ed, in specie, in ordine alla  corretta  interpretazione
dell'art. 14 del d.P.R. n. 381 del 1974, come modificato dal  decreto
legislativo n. 463 del 1999, il quale, in via generale,  indica  come
competente la provincia nel cui territorio ricadano  in  tutto  o  in
parte le opere di presa, o di prima presa, nel  caso  di  impianti  a
catena o in serie, anche se appartenenti a piu' concessionari,  o  il
massimo rigurgito a monte determinato dalla presa  stessa  e  quindi,
specificamente, assegna alla  Provincia  di  Trento  i  2/3  ed  alla
Provincia di Bolzano 1/3 dei proventi economici della concessione  di
San Floriano d'Egna. 
    Secondo la Provincia di Trento, ferma  la  prevista  assegnazione
pro quota  delle  spettanze  economiche,  conseguenza  dell'obiettiva
incidenza della concessione in oggetto sul territorio di entrambe  le
province  autonome,  non  potrebbe  comunque  negarsi  il   carattere
unitario ed esclusivo della  titolarita'  della  concessione  di  San
Floriano d'Egna in capo ad uno dei due enti territoriali, non essendo
immaginabile un  suo  frazionamento  ne'  la  sua  sottoposizione  ad
entrambe le normative provinciali. 
    In questo senso i tre diversi criteri dettati dal  predetto  art.
14 per la individuazione dell'ente competente non sarebbero,  quindi,
cumulativi (con conseguente contitolarita' della concessione), bensi'
sarebbero alternativi fra loro e riferiti a due diverse tipologie  di
impianto ed a tre diverse possibili situazioni fattuali. 
    Il  massimo  rigurgito  a  monte   riguarderebbe   gli   impianti
idroelettrici  realizzati  previo  sbarramento  del  corso   d'acqua,
sicche' la diga sarebbe il presupposto fattuale della formazione  del
rigurgito. Mentre i criteri riferiti all'opera di presa (o, nel  caso
di piu' impianti in serie o  a  catena,  all'opera  di  prima  presa)
sarebbero riferiti agli  impianti  ad  acqua  fluente,  laddove,  non
sussistendo uno sbarramento, non vi sarebbe ne' la formazione  di  un
invaso, ne' un lago artificiale, ne' alcun rigurgito di acqua a monte
dell'opera di presa. 
    L'impianto cui si riferisce la concessione di San Floriano d'Egna
realizza uno  sbarramento  del  torrente  Alvisio  e  forma  il  lago
artificiale di Stramentizzo,  interamente  ricadente  nel  territorio
provinciale trentino, con conseguente riferibilita' a tale territorio
del criterio del massimo rigurgito a  monte  dell'impianto,  sicche',
secondo la Provincia di Trento, a nulla  rileverebbe  la  circostanza
che nel territorio alto atesino siano siti l'opera  di  presa  e  gli
stessi impianti di  produzione,  dovendosi  comunque  riconoscere  la
esclusiva competenza della Provincia di Trento al riguardo. 
    In base a tale interpretazione la  concessione  di  San  Floriano
d'Egna sarebbe,  pertanto,  soggetta  alla  legislazione  provinciale
trentina, in particolare all'articolo 44 della legge della  Provincia
di Trento 21 dicembre 2007, n. 23 (Disposizioni per la formazione del
bilancio  annuale  2008  e  pluriennale  2008-2010  della   Provincia
autonoma di Trento - legge finanziaria  2008),  che  ha  disposto  la
proroga dei rapporti concessori  in  atto  di  ulteriori  dieci  anni
(rispetto alla iniziale proroga fino al 31  dicembre  2010,  prevista
dall'articolo 1-bis del d.P.R. n. 235 del 1977, introdotto dal d.lgs.
n. 463 del 1999, e quindi fino al 31 dicembre  2020),  con  l'impegno
del concessionario (nel caso dell'impianto di  San  Floriano  d'Egna,
Enel s.p.a.) del rispetto di determinate condizioni economiche  e  di
miglioramento tecnologico e strutturale. E  non  troverebbe,  invece,
applicazione la diversa disciplina normativa dettata dalla  Provincia
di  Bolzano  con  la  legge  provinciale  11  aprile   2005,   n.   1
(Disposizioni  transitorie  in  materia  di  concessioni  di   grandi
derivazioni a scopo  idroelettrico),  come  sostituita,  dalla  legge
provinciale 20 luglio 2006, n. 7  (Disposizioni  in  connessione  con
l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma di
Bolzano per l'anno finanziario 2006 e  per  il  triennio  2006-2008),
secondo la quale alla scadenza (alla data del 31 dicembre 2010) delle
concessioni e' possibile la presentazione di nuove domande  corredate
dai progetti di massima delle opere da eseguire per l'utilizzo  delle
acque, da valutarsi secondo le procedura di cui agli artt. 7, 8  e  9
del r.d. n. 1775 del 1933. 
    2.3. - La Provincia di Bolzano ha, peraltro, adottato degli atti,
che,  secondo  la  ricorrente,   porrebbero   in   contestazione   la
prospettata esclusiva titolarita' della concessione  da  parte  della
Provincia di Trento. 
    In particolare la Provincia di Bolzano, sul  presupposto  di  una
propria competenza concorrente o esclusiva al  riguardo  ed  in  base
alla propria disciplina normativa in materia, ha adottato: 
        a)   l'avviso   del    24    febbraio    2006    dell'Ufficio
Elettrificazione, che contiene l'elenco delle domande presentate  dai
soggetti interessati alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a
scopo idroelettrico e che si  riferisce  non  solo  alle  concessioni
ricadenti nel territorio alto atesino, ma pure  alla  concessione  di
San Floriano d'Egna, in ordine alla quale si indica una domanda della
societa' SEL s.p.a. (societa' elettrica altoatesina,  partecipata  al
90% dalla stessa Provincia)  riguardante  la  «parte  spettante  alla
Provincia di Bolzano», pari ad un terzo  della  potenza  nominale  di
concessione; 
        b) la deliberazione n. 4025 del 26 novembre  2007  «Preavviso
ai sensi  dell'art.  25  del  r.d.  11  dicembre  1933,  n.  1775  ai
concessionari di grandi derivazioni  per  la  produzione  di  energia
elettrica», che preannuncia ad Enel s.p.a. l'intenzione di immettersi
nel possesso dei beni  relativi  alla  concessione  di  San  Floriano
d'Egna alla data (31 dicembre 2010) di scadenza della concessione. 
    La Provincia di  Trento  ha  ritenuto  il  primo  atto  privo  di
lesivita' per  la  propria  sfera  giuridica,  in  quanto  nelle  sue
premesse  si  sottolineava   il   carattere   puramente   ricognitivo
dell'elenco di domande presentate, senza alcuna valutazione da  parte
dell'Amministrazione  circa  la  loro   ammissibilita',   mentre   ha
impugnato il secondo provvedimento nelle vie giurisdizionali, nonche'
davanti alla Corte costituzionale (r. confl.  n.  1  del  2008),  per
lesione delle proprie  attribuzioni  costituzionali,  in  particolare
riferimento all'art.  14  del  d.P.R.  n.  381  del  1974.  La  Corte
costituzionale ha dichiarato  inammissibile  il  ricorso,  in  quanto
concernente una vindicatio rei e non una vindicatio potestatis. 
    2.4. - Secondo la ricorrente Provincia di Trento,  l'approvazione
dell'impugnato art. 13 della legge della Provincia di  Bolzano  n.  4
del 2008, per il quale, come  si  e'  detto,  «[L]e  concessioni  che
interessino un'altra Regione o  Provincia  autonoma  sono  rilasciate
d'intesa con la Regione o  Provincia  interessata»,  andrebbe  allora
letta nel contesto di tale conflitto. 
    In quest'ottica non sarebbe «malizioso pensare che  la  Provincia
autonoma di Bolzano, anche a fronte  della  circostanza  che  l'unico
impianto di grande derivazione a scopo idroelettrico posto a scavalco
dei territori delle due province autonome e', appunto, quello di  San
Floriano  d'Egna,  abbia  voluto  introdurre,  "mascherandola"   come
disciplina   generale   sul   rilascio/rinnovo   delle    concessioni
riguardanti  il  proprio  territorio,  una  disposizione   a   valore
provvedimentale onde applicarla al caso di specie». 
    Per la ricorrente l'art. 13 della legge  provinciale  altoatesina
n.  4  del  2008  sarebbe  in  sostanza  «una  norma  a   fattispecie
individuale», che non porrebbe «un criterio  generale  e  astratto  a
guida della successiva azione amministrativa, ma [sarebbe]  gia'  una
dichiarazione  di  volonta'  dell'Amministrazione   provinciale   che
concerne  uno  specifico   provvedimento   amministrativo,   di   cui
[rivendicherebbe] implicitamente  la  competenza,  nel  tentativo  di
legittimare la sua potesta' amministrativa in ordine alla regolazione
del titolo concessorio e, segnatamente, in ordine al rilascio di  una
nuova concessione, ai sensi di quanto previsto dalla l.p. n.  7/2006,
vigente in quella Provincia ed  in  contrasto  con  i  principi  e  i
criteri fissati dalla normativa di attuazione». 
    Per la  difesa  provinciale  trentina  dall'intervento  normativo
contestato potrebbe desumersi, alternativamente: 1) che «la Provincia
di Bolzano vuole sovvertire l'ordine delle  competenze,  o  meglio  i
criteri per individuare quale sia la Provincia autonoma competente "a
tutti gli effetti" per quanto concerne il rilascio delle  concessioni
di grandi derivazioni, nei casi  di  impianti  a  scavalco  (rectius:
della concessione inerente all'impianto di S. Floriano d'Egna),  come
precisato dalla stessa disposizione di attuazione, art. 14 del d.P.R.
n. 381 del 1974»; 2) che «essa sta cercando di introdurre -  in  modo
altrettanto inammissibile, per palese violazione delle  norme  e  dei
principi costituzionali citati - un doppio regime per gli impianti  a
scavalco  (rectius:  per  l'impianto  di  S.  Floriano  d'Egna,   sul
presupposto che, come evidenziato nel cit. avviso pubblicato in  data
24 febbraio 2006, quest'ultimo sarebbe di spettanza  della  Provincia
di  Bolzano  per  1/3  della  potenza   nominale   di   concessione),
sottoponendoli ad un duplice titolo concessorio». 
    Sempre per la ricorrente, in definitiva, la Provincia di Bolzano,
in  linea  con  i  comportamenti  gia'  manifestati  nella   vicenda,
«attraverso l'ampio  e  generico  riferimento  alle  concessioni  che
interessano il territorio  di  altra  Regione  o  Provincia»  avrebbe
«inteso inserire nell'ambito della norma che e' volta a  disciplinare
il  rilascio/rinnovo  delle  concessioni  da   parte   della   stessa
Provincia, tutte le concessioni a scavalco, in tal modo  proponendosi
di affermare in ogni caso la  propria  competenza»,  con  conseguente
violazione dei parametri costituzionali invocati. 
    2.5. - La Provincia di Trento  ricorda,  infine,  come  ai  sensi
dell'art. 36 delle Norme di attuazione del Piano generale delle acque
pubbliche, approvato dalla Commissione paritetica Stato-Provincia  di
Trento, previo protocollo  d'intesa  dell'agosto  2002,  sottoscritto
anche dalla Provincia di Bolzano e dalle altre Regioni interessate, e
reso  esecutivo  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
febbraio 2006, essa si sia impegnata ad esercitare le funzioni di cui
all'art. 14 del d.P.R. n. 381 del 1974 secondo il principio di  leale
collaborazione con le Regioni e  la  Provincia  autonoma  confinanti,
promuovendo con esse appositi accordi  finalizzati  alla  regolazione
degli aspetti procedimentali e  di  coordinamento  e  di  ogni  altro
aspetto gestionale afferente la derivazione.  E  sostiene  che,  alla
luce di  tale  previsione,  il  riconoscimento  della  sua  esclusiva
competenza in ordine alla concessione  di  San  Floriano  d'Egna  non
lederebbe in alcun modo gli interessi istituzionali  della  Provincia
di Bolzano e sarebbe pienamente  rispettoso  dei  principi  di  leale
collaborazione  e  buon  andamento,  che  sarebbero,   invece,   lesi
dall'impugnato art. 13 della legge della Provincia di  Bolzano  n.  4
del 2008. 
    3. - La Provincia autonoma di Bolzano si  e'  costituita  con  un
atto, nel quale argomenta la inammissibilita' e la  infondatezza  del
ricorso. 
    3.1. - Per la resistente, il ricorso sarebbe  inammissibile  dato
che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente Provincia  di
Trento, la disposizione impugnata non sarebbe una legge provvedimento
ne' fonderebbe alcuna competenza amministrativa, bensi'  sarebbe  una
norma generale e di principio, destinata a trovare applicazione  solo
per le concessioni di competenza della Provincia di Bolzano ai  sensi
dell'art. 14 del d.P.R. n. 381 del 1974. 
    L'impugnato art. 13 della legge provinciale n.  4  del  2008  non
avrebbe, pertanto, alcuna idoneita' ad incidere sul conflitto insorto
tra le due Province  autonome  in  riferimento  all'impianto  di  San
Floriano  d'Egna,  essendo  destinato  a  trovare  applicazione  solo
laddove fosse corretta la interpretazione dell'art. 14 del d.P.R.  n.
381 del  1974  proposta  dalla  Provincia  di  Bolzano  (che  ritiene
prevalente il criterio  della  localizzazione  dell'opera  di  presa,
sita,  pacificamente,  in  territorio  alto  atesino)  e  non  quella
prospettata  dalla  Provincia  di  Trento   (che   ritiene,   invece,
applicabile il diverso criterio del massimo rigurgito a  monte  della
presa, che invece insiste nel territorio trentino). 
    Il ricorso  sarebbe,  ulteriormente,  inammissibile,  in  quanto,
anche a prescindere dallo stesso art. 14 del d.P.R. n. 381 del  1974,
dovrebbe comunque escludersi la competenza della Provincia di  Trento
in ordine alla concessione in questione posto  che,  con  convenzione
del 12 maggio 1986, le due province autonome avrebbero concordato per
l'applicazione del solo criterio dell'opera di presa per  determinare
l'autorita' competente in via amministrativa e  normativa  in  ordine
alle derivazioni di acqua di interesse comune. 
    Tale convenzione, conclusa ai sensi e per gli effetti dell'art. 8
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio  1977,  n.  616
(Attuazione della delega di cui all'art.  1  della  legge  22  luglio
1975, n. 382), riguarderebbe, infatti, tutte le derivazioni di acqua,
e  quindi  anche  le  grandi  derivazioni  a   scopo   idroelettrico,
nonostante queste ultime fossero al momento della sua conclusione  (e
fino al decreto legislativo n. 463 del 1999) di esclusiva  competenza
statale, in quanto, ancor prima della delega e poi della attribuzione
della  relativa  competenza  alle  Province  autonome,  queste  erano
comunque titolari di taluni diritti statutari  di  partecipazione  ed
intervento in materia. 
    3.2. - Nel merito la Provincia autonoma di Bolzano, che condivide
la tesi della ricorrente sulla necessaria  unicita'  della  autorita'
amministrativa   competente   e   che   dubita   della   legittimita'
costituzionale e  della  conformita'  al  diritto  comunitario  della
disciplina legislativa della Provincia di Trento in materia di grandi
derivazioni idroelettriche, che prevede il rinnovo delle  concessioni
Enel s.p.a. per dieci anni (in luogo  della  gara  pubblica  prevista
dall'art. 19 della legge della Provincia di Bolzano n. 7  del  2006),
argomenta  l'infondatezza  del  ricorso,   sostenendo   una   diversa
interpretazione dell'art. 14 del d.P.R. n. 381 del 1974. 
    Ad avviso della resistente,  questa  disposizione  di  attuazione
statutaria detterebbe due  criteri  successivi  e  non,  come  invece
sostenuto dalla ricorrente Provincia autonoma di Trento, due  criteri
alternativi per la individuazione della autorita' competente, con  la
conseguenza  che  la  regola   del   massimo   rigurgito   troverebbe
applicazione solo laddove il criterio dell'opera di presa  non  fosse
sufficiente a determinare la  competenza,  cosa  che  avverrebbe,  in
specie, la' dove l'opera di presa fosse in comune tra le due province
autonome. 
    Posto che, nel caso dell'impianto di San Floriano d'Egna, l'opera
di presa, al pari dell'intero impianto idroelettrico e del canale  di
restituzione, e' sita nel  solo  territorio  alto  atesino,  da  tale
lettura deriverebbe la competenza della Provincia autonoma di Bolzano
in ordine alla concessione in questione e  la  applicazione  ad  essa
della sua legislazione. 
    3.3. - La difesa della Provincia autonoma di Bolzano assume, poi,
la infondatezza del ricorso, sostenendo che sarebbe in contrasto  con
«i piu' basilari principi» che la Provincia autonoma di Trento  possa
regolare una concessione relativa ad un impianto  idroelettrico  sito
nel territorio alto atesino.  Sostiene,  inoltre,  che  la  posizione
della ricorrente sarebbe «ingiustificata», su un piano piu' generale,
in quanto il territorio e la popolazione della Provincia autonoma  di
Bolzano sarebbero quelli che sopporterebbero le conseguenze  negative
dell'impianto. Ed afferma, infine,  che  la  disposizione  impugnata,
imponendo la ricerca di un'intesa con le regioni e con  la  provincia
confinanti, sarebbe pienamente  coerente  con  i  principi  di  leale
collaborazione e di buona amministrazione invocati dalla  ricorrente,
sicche' «il  rimprovero  avversario»  sul  punto  sarebbe  «non  solo
infondato, ma  anche  ingiusto»  nei  confronti  della  Provincia  di
Bolzano. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. -  La  Provincia  autonoma  di  Trento  propone  questione  di
legittimita' costituzionale in  via  principale  dell'art.  13  della
legge della Provincia autonoma  di  Bolzano  10  giugno  2008,  n.  4
(Modifiche  di  leggi   provinciali   in   vari   settori   e   altre
disposizioni), in relazione agli artt. 8, 9, n. 9, e 16  del  decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670  (Approvazione
del testo unico delle leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto
speciale del  Trentino-Alto  Adige),  all'art.  14  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  marzo  1974,  n.  381  (Norme   di
attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto  Adige
in materia di urbanistica ed opere pubbliche),  come  modificato  dal
decreto legislativo 11 novembre 1999, n.  463  (Norme  di  attuazione
dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige  in  materia
di demanio idrico, di opere idrauliche e  di  concessioni  di  grandi
derivazioni a scopo  idroelettrico,  produzione  e  distribuzione  di
energia elettrica), al decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale  della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia),  come  modificato
dal d.lgs. n. 463 del 1999 e dal decreto legislativo 7 novembre 2006,
n. 289 (Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della  regione
autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, recanti modifiche al d.P.R. 26
marzo 1977, n. 235 in materia di concessioni di grandi derivazioni di
acqua a scopo idroelettrico), nonche' in relazione agli artt.  117  e
118 della Costituzione, in combinato disposto  con  l'art.  10  della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.  3  (Riforma  del  titolo  V
della parte seconda della  Costituzione),  ed  ai  principi  di  buon
andamento e di leale collaborazione. 
    1.1. - La disposizione censurata aggiunge al comma 4 dell'art. 19
della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 luglio 2006, n.  7
(Disposizioni in  connessione  con  l'assestamento  del  bilancio  di
previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario
2006 e per il triennio 2006-2008), recante la disciplina  provinciale
in materia di concessioni  di  grandi  derivazioni  d'acqua  a  scopo
idroelettrico, il periodo: «[L]e concessioni che interessino un'altra
Regione o Provincia autonoma sono rilasciate d'intesa con la  Regione
o Provincia interessata». 
    2. - La  ricorrente,  sul  presupposto  che  questa  disposizione
fonderebbe una competenza amministrativa della Provincia  di  Bolzano
per tutti gli impianti di produzione idroelettrica posti  a  scavalco
tra i due territori provinciali, rilevato che l'unico impianto  posto
a scavalco tra i due territori e' quello di cui alla  concessione  di
San  Floriano  d'Egna,  sostiene  che  la   disposizione   impugnata,
apparentemente generale ed astratta, sarebbe  in  realta'  una  legge
provvedimento tesa a  riconoscere  la  competenza  (amministrativa  e
normativa) della Provincia di Bolzano in ordine a  tale  concessione,
in  contrasto  con  la  disciplina  di   attuazione   statuaria   (in
particolare con l'art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 381 del 1974)  che,
a suo dire,  la  assegnerebbe  alla  competenza  della  Provincia  di
Trento. 
    3. - La questione e' inammissibile. 
    3.1. - L'impugnato art. 13 della legge della Provincia di Bolzano
n. 4 del 2008, diversamente da quanto assume la ricorrente, non fonda
una competenza amministrativa della Provincia, ma impone a questa  di
ricercare l'intesa con l'ente territoriale finitimo la' dove essa  (e
solo se essa) sia competente in ordine ad una concessione  di  grande
derivazione idroelettrica che riguardi anche il territorio  di  altra
Regione o provincia autonoma. 
    Nessun interesse sussiste, pertanto, in capo alla ricorrente alla
impugnazione di tale disposizione, la quale non ha nessuna  idoneita'
ad influire sul riparto di competenze in ordine alle  concessioni  di
grandi derivazioni  idroelettriche  riferibili  al  territorio  della
Regione Trentino-Alto Adige, quale fissato dall'art. 14 del d.P.R. n.
381 del 1974. 
 
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 13 della legge della Provincia  autonoma  di
Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in  vari
settori e altre disposizioni), sollevata, in relazione agli artt.  8,
9, n. 9, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica  31  agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige), all'art. 14
del decreto del Presidente della Repubblica 22  marzo  1974,  n.  381
(Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale   per   la   regione
Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica  ed  opere  pubbliche),
come modificato dal decreto legislativo  11  novembre  1999,  n.  463
(Norme  di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   Regione
Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche
e  di  concessioni  di  grandi  derivazioni  a  scopo  idroelettrico,
produzione e distribuzione di  energia  elettrica),  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  marzo  1977,  n.  235  (Norme   di
attuazione dello statuto speciale della Regione  Trentino-Alto  Adige
in materia di energia), come modificato dal d.lgs. n. 463 del 1999  e
dal decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 289 (Norme di  attuazione
dello statuto speciale della  regione  autonoma  Trentino-Alto  Adige
/Südtirol, recanti modifiche al d.P.R. 26  marzo  1977,  n.  235,  in
materia di  concessioni  di  grandi  derivazioni  di  acqua  a  scopo
idroelettrico), nonche' in relazione  agli  artt.  117  e  118  della
Costituzione,  in  combinato  disposto  con  l'art.  10  della  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3  (Riforma  del  titolo  V  della
parte seconda della Costituzione), ed ai principi di buon andamento e
di leale collaborazione, dalla Provincia autonoma di  Trento  con  il
ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2009. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                       Il redattore: Maddalena 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 13 novembre 2009. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola