N. 291 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 novembre 2007

Ordinanza del 27 novembre 2007 emessa dal Tribunale di Reggio  Emilia
nel  procedimento  civile  promosso  da  Del  Monte  Luciano   contro
Prefettura di Reggio Emilia. 
 
Procedimento civile - Impugnazioni -  Appellabilita'  delle  sentenze
  rese nei giudizi di opposizione ad  ordinanza  ingiunzione  di  cui
  agli artt. 22 e ss. della  legge  n.  689  del  1981  -  Previsione
  introdotta dal decreto legislativo n. 40  del  2006  -  Estraneita'
  all'oggetto  della  delega  conferita  al  Governo  per   apportare
  modifiche al codice di procedura civile e concernente la disciplina
  del processo di cassazione e dell'arbitrato - Eccesso di delega. 
- Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26. 
- Costituzione, artt. 76 [in relazione all'art. 1, commi 2,  3  e  4,
  della legge delega 14 maggio 2005, n. 80] e 77, primo comma. 
(GU n.49 del 9-12-2009 )
 
                            IL TRIBUNALE 
 
    All'udienza del 27 novembre 2007 nel proc. R.G. n. 3165/07, cosi'
provvede: 
        rilevato che il Del  Monte  ha  proposto  appello  innanzi  a
questo Tribunale per ottenere la riforma  della  sentenza  n.  56/07,
emessa dal Giudice di pace di Castelnovo ne' Monti,  al  termine  del
procedimento ex artt. 23 e segg.ti della legge n. 689/1981; 
        rilevato che la possibilita' di proporre appello nei  giudizi
di  opposizione  ad   ordinanza-ingiunzione   (ed   ai   verbali   di
contestazione  del  codice  di  circolazione)  e'  stata   introdotta
dall'art.  26  del  decreto  legislativo  2  febbraio  2006,  n.   40
(applicabile - ex art. 27, comma 5 - «alle ordinanze  pronunciate  ed
alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto»), il quale ha abrogato l'ultimo comma dell'art.
23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (che statuiva:  «La  sentenza
e' inappellabile ma e' ricorribile per cassazione»); 
        rilevato che l'emanazione del decreto legislativo 2  febbraio
2006, n. 40 («Modifiche al codice di procedura civile in  materia  di
processo di cassazione in funzione nomofilattica e  di  arbitrato,  a
norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005,  n.  80»)  e'
stata delegata dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005 e,  segnatamente,
dall'art. 1, commi 2, 3 e 4; 
        ritenuto che l'abrogazione  dell'ultimo  comma  dell'art.  23
della legge  24  novembre  1981,  n.  689  non  formi  oggetto  della
delegazione, atteso che la stessa era stata conferita  per  apportare
modificazioni al codice di procedura civile  e  per  disciplinare  il
processo di cassazione (art. 1, comma 2 della legge 14  maggio  2005,
n. 80); 
        ritenuto che la predetta  abrogazione  non  rientri,  nemmeno
implicitamente, nei principi  e  nei  criteri  direttivi  forniti  al
legislatore delegato, il quale -  come  recita  l'art.  1,  comma  3,
lettera a) della legge 14 maggio 2005, n.  80  -  era  investito  del
potere  di  modificare  esclusivamente  il  processo  nel  grado   di
legittimita' e, al  piu',  «la  non  ricorribilita'  immediata  delle
sentenze  che  decidono  di  questioni  insorte  senza  definire   il
giudizio»    (fattispecie     estranea     e     non     assimilabile
all'inappellabilita' delle pronunce nei procedimenti  di  opposizione
ad ordinanza-ingiunzione); 
        ritenuto che,  per  quanto  esposto,  la  vigente  disciplina
introdotta a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 26 del  decreto
legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 - nella  parte  in  cui  e'  stata
abrogata    l'inappellabilita'    delle     sentenze     -     appaia
costituzionalmente illegittima per violazione del combinato  disposto
degli artt. 76 e  77,  primo  comma  della  Costituzione  (cosiddetto
«eccesso di delega»); 
        ritenuto che la questione non sia  manifestamente  infondata,
che sia rilevante nel presente giudizio (dato che investe la potestas
iudicandi del giudice adito e la stessa  ammissibilita'  dell'appello
proposto), che debba essere sollevata d'ufficio e rimessa  al  vaglio
della Corte costituzionale; 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. 
 
                              P. Q. M. 
 
    1) Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 26 del decreto legislativo 2
febbraio 2006, n. 40, in relazione al combinato disposto degli  artt.
76 e 77, primo comma della  Costituzione  e  per  eccesso  di  delega
rispetto all'art. 1 commi 2 e 3 della legge di delegazione 14  maggio
2005, n. 80, nella parte  in  cui  e'  stata  disposta  l'abrogazione
dell'ultimo comma dell'art. 23, legge n. 689/1981; 
    2) Sospende la presente controversia ed  ordina  la  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale; 
    3) Dispone che, a cura della cancelleria, la  presente  ordinanza
sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e  comunicata
al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati. 
        Reggio Emilia, addi' 27 novembre 2007 
 
                      Il G.O.T.: Nicola Lazzari