N. 98 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 ottobre 2009
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 26 ottobre 2009 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Misure per il superamento del lavoro precario nella pubblica amministrazione regionale - Autorizzazione alla Regione ad assumere personale a tempo determinato, per motivate esigenze straordinarie entro la misura massima del 3 per cento delle dotazioni organiche, sulla base di pubbliche selezioni, privilegiando quelle per soli titoli - Autorizzazione alla Regione a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali - Autorizzazione all'Amministrazione regionale ad inquadrare i dipendenti in servizio al 1° gennaio 2009 a tempo determinato, a condizione che il rapporto di lavoro sia stato instaurato a seguito di concorso pubblico e prorogato almeno una volta - Lamentata esorbitanza dalla potesta' organizzativa statutariamente attribuita alla Regione e invasione delle competenze statali in materia di assunzioni e stabilizzazioni, contrasto con le normative statali di riferimento - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, irragionevolezza, lesione dei principi di uguaglianza, del pubblico concorso e di imparzialita' e buon andamento dell'Amministrazione. - Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3, art. 3, commi 1, 2, 3 e 12. - Costituzione, artt. 3, 51, 97 e 117, comma secondo, lett. l); statuto della Regione Sardegna, artt. 3 e 5; d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368; direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999; legge 3 agosto 2009, n. 102, art. 17, comma 15; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 519. Istruzione - Norme della Regione Sardegna - Disposizioni in materia di utilizzo del personale precario della scuola e distribuzione delle risorse di personale tra le istituzioni scolastiche - Lamentata interferenza nell'ordinamento e organizzazione del sistema di istruzione, nonche' nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, contrasto con l'accordo sottoscritto il 31 luglio 2009 dal Ministro dell'Istruzione e l'Assessore della Pubblica Istruzione della Regione Sardegna, mancato coinvolgimento dell'Ufficio scolastico regionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione delle competenze statutarie in materia di istruzione, violazione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili, violazione del principio di leale collaborazione. - Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3, art. 9, commi 3 e 4. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. m); statuto della Regione Sardegna, artt. 3 e 5.(GU n.48 del 2-12-2009 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro La Regione Sardegna, in persona del suo Presidente pro tempore, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 1, 2, 3, 12 e dell'art. 9, commi 3 e 4 della Legge della Regione Sardegna n. 3 del 7 agosto 2009, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna del 18 agosto 2009, n. 27, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 9 ottobre 2009. F a t t o In data 18 agosto 2009 e' stata pubblicata, sul n. 27 del Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, la legge regionale n. 3 del 7 agosto 2009, con la quale sono state poste «Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale». Con tale ampia normazione la regione ha inteso regolamentare svariati settori nell'ambito delle proprie competenze per far fronte alle difficolta' derivanti dalla attuale contingenza economico-finanziaria. Tuttavia, talune delle richiamate disposizioni, come meglio si andra' a precisare in prosieguo, eccedono dalle competenze regionali e sono illegittimamente invasive delle competenze dello Stato; se ne deve pertanto procedere all'impugnazione con il presente atto affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di D i r i t t o 1.1. - L'art. 3 della legge regionale della Sardegna n. 3/2009 pone «Disposizioni per il superamento del precariato». Ai fini che qui in particolare interessano, i commi 1, 2 e 3 della norma dispongono che: «1. Al fine del superamento delle forme di lavoro precario nella pubblica amministrazione regionale, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, la regione, gli enti e le agenzie regionali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, esclusivamente per motivate esigenze straordinarie ed entro la misura massima del 3 per cento delle proprie dotazioni organiche; le assunzioni avvengono sulla base di forme pubbliche di selezione, privilegiando quelle per soli titoli. Le assunzioni non costituiscono in alcun modo presupposto per l'ingresso nei ruoli a tempo indeterminato. I provvedimenti di assunzione in violazione dei limiti previsti sono nulli e determinano la responsabilita' contabile di chi li ha posti in essere. Gli stessi provvedimenti sono immediatamente notificati alle competenti autorita' di controllo. 2. L'Amministrazione regionale, in funzione delle finalita' di cui al comma 1 e', inoltre, autorizzata a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali, di durata quadriennale. 3. I comuni e le province provvedono alla realizzazione dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari, fatta eccezione per quelli assunti con funzioni dirigenziali e per quelli di nomina fiduciaria degli amministratori, attribuendo priorita' ai lavoratori provenienti dai cantieri a finanziamento regionale e a quelli gia' assunti con contratti a termine, di natura flessibile, atipica e con collaborazioni coordinate e continuative in ambito di analoghe attivita' a finanziamento pubblico regionale. Tali programmi di stabilizzandone, sono attuati dagli enti locali interessati avuta riguardo al personale precario che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato almeno trenta mesi di servizio delle pubbliche amministrazioni locali, anche non continuativi, a far data dal l° gennaio 2002. Tale personale e' individuato dando ulteriore priorita' all'anzianita' anagrafica anche ai fini dell'accompagnamento alla maturazione dei requisiti di anzianita' per la collocazione in quiescenza. A tale personale sono attribuiti, in via prevalente l'esercizio di funzioni o compiti relativi a materie delegate o trasferite dalla regione al sistema delle autonome locali ai fini delle necessarie deroghe ai limiti posti in materia di' spesa e organica negli enti locali». Il successivo comma 12 dispone quindi: «12. L'amministrazione regionale, le agenzie e gli enti di cui alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli ufficio della regione) sono autorizzati ad inquadrare. nei limiti delle disponibilita' di organico e delle risorse stanziate a copertura delle medesime, i dipendenti in servizio al 1º gennaio 2009 a tempo determinato, a condizione che il rapporto di lavoro sia stato instaurato a seguito di concorso pubblico conforme alle disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998 e prorogato, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno una volta». Le norme ora richiamate incidono illegittimamente nelle competenze statali e devono essere dichiarate incostituzionali. 1.2. - Come visto, il comma l della legge n. 3/2009 prevede per la Regione e gli enti regionali la possibilita' di procedere in via straordinaria alle assunzioni di personale a tempo determinato, nella misura massima del 3 per cento delle dotazioni organiche, procedendo a selezioni sulla base, in via prioritaria, dei titoli posseduti. La norma e' invasiva delle competenze statali sotto duplice profilo. 1.2.1. - Va premesso che non esiste disposizione dello statuto speciale della Regione Sardegna, ne' disposizione sopravvenuta che preveda una competenza quale quella che qui si pretende di esercitare. L'art. 3 dello statuto contempla, alla lettera a), quale ambito della potesta' legislativa regionale, l'«ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della regione e stato giuridico ed economico del personale». Trattasi con tutta evidenza di disposizione riferita alla potesta' organizzativa, dalla quale esula del tutto la regolamentazione delle modalita' di assunzione del personale a tempo determinato, che pertiene invece, con tutta evidenza, all'ordinamento civile. Il successivo art. 5, alla lettera b), conferisce alla regione la facolta' di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione in materia di lavoro. Il riferimento, qui, non e' evidentemente all'impiego dei dipendenti della regione. Comunque la potesta' deve essere esercitata nell'ambito ed in consonanza con la normativa statale. Secondo la previsione dell'art. l0 della legge Cost. n. 3/2001, in carenza di disposizioni di rango costituzionale specificamente riferite alla Regione Sardegna, ben puo' pertanto farsi riferimento alle previsioni dell'art. 117 Cost. E la materia regolata al primo comma dell'art. 1 esula dalla competenza regionale, rientrando appunto nelle attribuzioni statali esclusive di cui al comma 2, lett. l) (ordinamento civile). La materia e' infatti disciplinata dal d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, recante «Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato» testualmente dispone, all'art. 10 comma 7, che «la individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato ... e' affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi». La norma regionale sopra richiamata, in contrasto con la norma statale, e' dunque invasiva di una competenza esclusiva dello Stato quale quella prevista dell'art. 117, secondo comma, lett. l) e dovra' essere dichiarata incostituzionale. 1.2.2. - In carenza, come illustrato al numero che precede, di una norma statutaria ad hoc (vengono anche qui in considerazione il gia' riportato art. 3, che alla lett. a) fa riferimento esclusivamente allo stato giuridico ed economico del personale, e l'art. 5 correlato alla regolamentazione della materia «lavoro»), il comma 1 dell'art. 3 della l.r. n. 3/2009 si pone altresi' in contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza, uguaglianza, imparzialita' e buon andamento dell'Amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost. nella parte in cui del tutto irragionevolmente, nell'ambito delle forme pubbliche di selezione, privilegia, ai fini dell'assunzione, la selezione per soli titoli. Anche tale previsione e' pertanto incostituzionale. 1.3. - Non sfugge a censura nemmeno l'art. 3, comma 2 della l.r. n. 3/2009. Anche sul punto restano valide le considerazioni sopra svolte con riferimento al comma 1 della legge impugnata. La materia della stabilizzazione dei precari non e' in alcun modo disciplinata dallo statuto o norme successive (in presenza del mero riferimento alla competenza attinente i profili organizzativi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) dello statuto e della competenza residuale di cui all'art. 5). Anch'essa pertiene all'ordinamento civile, attribuito dell'art. 3, secondo comma, lett. l) della Carta fondamentale alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. E la norma che qui si impugna, nella parte in cui prevede il finanziamento di programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari, e' in palese contrasto con l'art. 17, comma 15 della legge n. 102/2009, laddove prevede quale termine ultimo per procedere alle dette stabilizzazioni la data del 31 dicembre 2010. L'art. 3, comma 2, deve pertanto essere dichiarato incostituzionale per eccesso rispetto alle competenze di cui all'art. 3 dello statuto della Regione Sardegna e violazione della competenza statale esclusiva di cui l'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione. 1.4. L art. 3, comma 3 della l.r. n. 3/2009, come sopra visto, disciplina le modalita' con le quali si portano a termine i programmi di stabilizzazione del personale precario, individuando, in particolare il personale che ha diritto in via prioritaria a conseguire la detta stabilizzazione nei dipendenti che abbiano - tra l'altro - maturato almeno trenta mesi di servizio. Per detta disposizione valgono le medesime osservazioni svolte in precedenza, laddove si e' chiarito che la materia della stabilizzazione dei precari non e' in alcun modo disciplinata dallo Statuto o norme successive (in presenza del mero riferimento alla competenza attinente i profili organizzativi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) dello Statuto ed alla materia del lavoro di cui all'art. 5), pertinendo, invece, all'ordinamento civile, per il quale l'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione prevede la competenza legislativa esclusiva in capo allo Stato. Ora, la legge n. 3/2009 si pone in palese contrasto con i diversi principi della normativa statale di cui all'art. 1, comma 519, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), laddove si riferisce la procedura di stabilizzazione al «personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni», o che per un identico periodo sia stato in servizio negli ultimi cinque anni, e che sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, contemplando per il personale precario diversamente assunto la necessita' dell'espletamento di prove consimili. Il Legislatore regionale ha dunque ecceduto dalla propria competenza laddove ha ampliato il novero dei soggetti destinatari della stabilizzazione, per aver ricollegato il diritto alla stabilizzazione ad un periodo di servizio inferiore a quello individuato dalla normativa statale: la norma dovra' pertanto essere dichiarata incostituzionale per eccesso rispetto alle competenze di cui all'art. 3 dello Statuto della Regione Sardegna e violazione della competenza statale esclusiva di cui all'art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione. 1.5. - Incostituzionale, da ultimo, e' il comma 12 dell'art. 3 della Legge regionale della Sardegna n. 3/2009, con il quale si e' previsto l'inquadramento di taluni dipendenti a tempo determinato. Anche qui difetta qualunque copertura da parte dello statuto speciale o di norme sopravvenute di rango costituzionale direttamente riferite alla Regione Sardegna. Le uniche norme cui sarebbe in astratto ipotizzabile un rinvio, l' art. 3, lett. a) dello Statuto e l'art. 5 lett. b), conferiscono alla Regione, come visto, competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e stato giuridico ed economico del personale, ovvero competenza di mera integrazione ed attuazione nella materia del «rapporto di lavoro»: non pertanto, in tema di ordinamento civile, cui invece pertiene la materia in esame. La norma in esame, come tutte quelle precedentemente esaminate con riferimento alla stabilizzazione, prevede in conclusione, per il personale regionale, un trattamento diverso rispetto al personale precario di altre Amministrazioni pubbliche, in contrasto con la normativa statale di riferimento (si veda la gia' citata Legge finanziaria per l'anno 2007: legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' la conseguente dir.min. 30 aprile 2007, n. 7 ampiamente chiarificatrice in ordine ai presupposti del diritto all'inquadramento dei dipendenti a tempo determinato). Essa viola pertanto i principi di ragionevolezza, imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione, nonche' il principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost., eccedendo dalla competenza statutaria di cui all'art. 3, lett. a), ed e' destinata anch'essa ad essere dichiarata incostituzionale. 2.1. - L'art. 9 della legge regionale della Sardegna n. 3/2009 pone, poi, Disposizioni a favore dell'istruzione, della cultura, dello spettacolo e dello sport. Per quanto qui interessa, i commi 3 e 4 dispongono quanto segue: «3. La Giunta regionale, al fine di favorire l'utilizzo del personale precario della scuola secondo l'ordine delle relative graduatorie, predispone, per l'anno 2009-2010, un programma di interventi volto a sostenere l'estensione del tempo scuola nelle scuole dell'infanzia fino a cinquanta ore settimanali e l'attivazione, nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, di moduli didattico-integrativi. Il programma e' approvato in via preliminare dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e inviato alla Commissione consiliare competente che esprime il proprio parere entro quindici giorni, decorsi i quali se ne prescinde. Entro ulteriori dieci giorni la Giunta regionale lo approva in via definitiva. Alla relativa spesa si fa fronte con le disponibilita' sussistenti nelle UPB S02.01.001 e 502.01.006. La Giunta regionale provvede alle variazioni compensative nell'ambito delle medesime UPB a' termini della legge regionale n. 11 del 2006. 4. Nelle more di una riforma organica della normativa regionale in materia di istruzione, la Giunta regionale, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive definite in base alle vigenti disposizioni e tenuto conto delle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, definisce le modalita' e i criteri per la distribuzione delle risorse di personale tra le istituzioni scolastiche. Nel rispetto dei criteri e delle modalita' definiti dalla Giunta regionale, la direzione generale dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, provvede alla distribuzione delle risorse di personale tra le istituzioni scolastiche». Le disposizioni ora riportate incidono illegittimamente nell'ambito della competenza statale. 2.2. - L'art. 9 detta disposizioni in materia di utilizzo del personale precario della scuola e distribuzione delle risorse di personale tra le istituzioni scolastiche. L 'art. 5 dello statuto conferisce alla regione, alla lettera a), la facolta' di adottare norme di (mera) integrazione ed attuazione in materia di istruzione, in (ovvia e necessaria) conformita' con le disposizioni contenute nella legislazione statale, in ottica di adattamento della stessa alle necessita' scaturenti dalle peculiari caratteristiche della regione stessa. Va subito evidenziato che la materia e' stata oggetto di un accordo sottoscritto in data 31 luglio 2009 dal Ministro dell'istruzione e l'Assessore della pubblica istruzione della Regione Sardegna. Il comma 3, nel quale peraltro non e' fatto alcun riferimento all'accordo, attribuisce alla Regione ogni potere decisionale in merito alla programmazione ed attuazione degli interventi, e cio' in contrasto con quanto previsto all'ultimo periodo del punto I dell'accordo (che recita: «con successivo accordo tra l'ufficio scolastico regionale e la Regione Sardegna saranno concordate le modalita' di attuazione del piano»). Da cio' discende, con piena evidenza, non solo una violazione delle competenze statutarie di cui all'art. 5, lett. a), ma anche una patente violazione del principio di leale collaborazione, pure costituzionalmente tutelato. 2.3. - Anche la previsione del comma 4, prevedendo la distribuzione del personale alle istituzioni scolastiche da parte dell'Assessorato alla pubblica istruzione, potrebbe essere ricondotta in astratto nella materia di cui agli artt. 3 e 5 dello Statuto: non rientra, tuttavia, a ben vedere, nell'ordinamento degli uffici, ne' nello status dei dipendenti regionali. Quanto alla materia dell'istruzione, come appena illustrato, si tratta di competenza che non puo' essere esercitata in contrasto con la normativa statale. Orbene, le norme che qui si impugnano incidono sull'ordinamento e l'organizzazione del sistema nonche' sul rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, rientranti nella competenza esclusiva dello Stato, atteso che le dotazioni organiche delle scuole sono determinate sulla base degli ordinamenti degli studi definiti a livello nazionale e che l'utilizzo del personale (di competenza statale), e' regolato dai contratti nazionali di comparto. Nella determinazione dei criteri e delle modalita' di assegnazione non e' d'altro canto fatto alcun riferimento al rispetto della normativa statale in materia, nella misura in cui gli stessi costituiscono principi generali, e che non e' previsto alcun coinvolgimento dell'Ufficio scolastico regionale, circostanza anche questa che si pone in contrasto con il principio di leale collaborazione costituzionalmente tutelato. Pertanto, il legislatore regionale eccede dalla competenza statutaria di cui agli artt. 3 e 5 dello statuto e viola l'art. 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione (determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni delle quali e' garantita l'uniformita' su tutto il territorio nazionale), nonche' il principio di leale collaborazione che deve informare tutti i livelli di governo. Anche l'art. 9, commi 3 e 4, dovra' pertanto esser dichiarato incostituzionale.
P. Q. M. Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra specificati, l'art. 3, commi 1, 2, 3, 12 e l'art. 9, commi 3 e 4 della legge della Regione Sardegna n. 3 del 7 agosto 2009, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna del 18 agosto 2009, n. 27, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 9 ottobre 2009. Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 1) estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 2009; 2) copia della Legge regionale impugnata; 3) rapporto del Dipartimento degli affari regionali. Con ogni salvezza. Roma, addi' 14 ottobre 2009 L'avvocato dello Stato: Massimo Salvatorelli