N. 99 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 ottobre 2009

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 27 ottobre 2009  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Elezioni  -  Partiti  politici  -  Norme  della  Regione  Calabria  -
  Necessita' per i partiti e gruppi politici che intendono presentare
  liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale di svolgere
  elezioni primarie per la selezione del  candidato  alla  carica  di
  Presidente della Giunta Regionale - Mancata candidatura alla carica
  di Presidente della Giunta di colui  che  ha  ottenuto  il  maggior
  numero di voti nella elezione primaria - Sanzione della  esclusione
  dal rimborso delle  spese  sostenute  e  dalla  restituzione  della
  cauzione - Lamentata imposizione  di  vincoli  alla  partecipazione
  elettorale in contrasto con i principi della normativa  statale  di
  attuazione del dettato  costituzionale,  indebita  imposizione  del
  metodo di formazione delle liste lesiva dell'autonomia politica dei
  partiti -  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata  esorbitanza  dalle
  competenze regionali in materia elettorale, lesione  dell'autonomia
  dei partiti e movimenti politici, lesione del diritto di elettorato
  passivo. 
- Legge della Regione Calabria 17 agosto 2009, n. 25,  artt.  2,  13,
  comma 3, lett. b), e 15, comma 3. 
- Costituzione, artt. 49, 51, primo comma, e 122, primo comma;  legge
  2 luglio 2004, n. 165, art. 2, comma 1, lett. a). 
Elezioni - Partiti politici - Norme della Regione Calabria - Elezioni
  primarie per la selezione del candidato alla carica  di  Presidente
  della Giunta Regionale -  Procedimento  -  Utilizzo  di  schede  di
  colore diverso e di urne differenziate  per  ciascuna  delle  liste
  partecipanti - Lamentata conoscibilita'  della  scelta  di  ciascun
  elettore che  deve  pubblicamente  richiedere  e  riconsegnare  una
  determinata scheda elettorale  riferita  ad  un  partito  o  gruppo
  politico, lamentato trattamento in pubblico di  dati  sensibili  in
  contrasto con il codice della tutela dei dati personali  -  Ricorso
  del  Governo  -  Denunciata  violazione  della  liberta'  e   della
  segretezza del voto, violazione della competenza esclusiva  statale
  in materia di ordinamento civile. 
- Legge della Regione Calabria 17 agosto 2009, n. 25, art. 9, commi 1
  e 4, lett. a) e b). 
- Costituzione, artt. 48, comma secondo, e 117, comma secondo,  lett.
  l); d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, artt. 4, comma 1, lett. d), 20 e
  22, comma 1. 
(GU n.49 del 9-12-2009 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e  difeso  dalla  Avvocatura  Generale  dello  Stato  presso  cui  e'
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
    Contro Regione Calabria, in persona del Presidente  della  Giunta
regionale  pro  tempore  per  la   declaratoria   di   illegittimita'
costituzionale degli artt. 2 e dei correlati artt. 13, comma 3, lett.
b) e 15 comma 3 (erroneamente indicato come comma 2  nel  Supplemento
straordinario n. 1  del  24  agosto  2009  al  B.U.R.  della  Regione
Calabria); e dell'art. 9, comma 1 e comma 4,  della  legge  regionale
Calabria del 17  agosto  2009,  n.  25,  pubblicata  nel  Supplemento
straordinario n. 1  del  24  agosto  2009  al  B.U.R.  della  Regione
Calabria del 17 agosto 2009, n. 15, recante «norme per lo svolgimento
di elezioni primarie per la selezione di  candidati  all'elezione  di
presidente della giunta regionale». 
    La legge regionale n. 25  del  17  agosto  2009  (pubblicata  nel
Supplemento straordinario n. 1 del 24 agosto  2009  al  B.U.R.  della
Regione Calabria del 17 agosto 2009, n.  15)  nei  suoi  17  articoli
disciplina lo svolgimento di elezioni primarie per  la  selezione  di
candidati all'elezione di Presidente della Giunta regionale». 
    Piu' precisamente, l'art. 2 prevede che «I partiti  ed  i  gruppi
politici che intendono presentare liste elettorali per l'elezione del
Consiglio regionale ai sensi dell'art.  9  della  legge  17  febbraio
1968, n. 108 e dell'art. 1 della legge 22 febbraio 1995, n. 43,  come
integrate e modificate dalla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1  e
successive integrazioni e modificazioni, partecipano  alle  "elezioni
primarie" e, a pena della esclusione dal rimborso di cui all'art. 15,
alle elezioni regionali candidano alla  carica  di  Presidente  della
Giunta regionale il candidato della rispettiva lista che ha  ottenuto
il maggior numero di voti nella "elezione primaria".». 
    Il correlato art.  13,  il  quale  prevede  l'istituzione  di  un
Collegio regionale di garanzia elettorale,  al  comma  3,  lett.  b),
dispone che il predetto Collegio di garanzia «restituisce la cauzione
depositata ai sensi dell'art. 6, comma  1,  lettera  i)  entro  dieci
giorni dalla presentazione delle candidature alle elezioni regionali,
ai soggetti che abbiano candidato alla  carica  di  Presidente  della
Giunta regionale il candidato che ha ottenuto il  maggior  numero  di
voti nelle elezioni primarie». 
    A sua volta il correlato art.  15,  comma  3,  che  disciplina  i
rimborsi ai comuni e il rimborso delle spese sostenute  dai  soggetti
che presentano candidature alle elezioni primarie, in particolare  al
punto 3 dispone che «dal rimborso delle spese sono escluse  le  liste
cui il collegio di garanzia nega la restituzione  della  cauzione  ai
sensi dell'art. 13, comma 3, lettera b)». 
    Infine, l'art. 9 della medesima  legge  regionale  disciplina  le
schede e le operazioni  elettorali,  e  in  particolare  al  comma  1
prevede che «ciascun elettore esprime il proprio voto  scegliendo  la
scheda della lista o della coalizione di liste per la  quale  intende
votare. Le  schede,  di  colore  diverso  per  ciascuna  delle  liste
presentate, sono predisposte dalla regione ...», e al comma 4 che «il
Presidente ... consegna la scheda della lista richiesta dall'elettore
...»  e  «deposita  ciascuna  scheda  restituita  dall'elettore  dopo
l'espressione del voto nell'urna riservata alle  schede  della  lista
per la quale l'elettore ha espresso il voto». 
    Tutte    le    disposizioni     sopra     richiamate     appaiono
costituzionalmente illegittime, sotto  i  profili  che  verranno  ora
evidenziati, e pertanto il Governo - giusta delibera  del  2  ottobre
2009 del Consiglio  dei  ministri  (che  per  estratto  autentico  si
produce sub 1) ai  sensi  dell'art.  127  Cost.  la  impugna  con  il
presente ricorso per i seguenti 
 
                             M o t i v i 
 
    1. - Violazione degli artt. 51, primo comma,  49,  e  122,  primo
comma della Costituzione. 
    1.1. - Come si e' detto, con la legge  regionale  n.  25/2009  la
Regione Calabria ha previsto la  partecipazione  dei  cittadini  alla
selezione delle candidature per la Presidenza della Giunta regionale.
A questo fine la regione ha disciplinato le «elezioni primarie»  come
modalita' di  partecipazione  degli  elettori  alla  selezione  delle
candidature presentate dai partiti e dai gruppi politici organizzati. 
    Le elezioni primarie sono una competizione elettorale  attraverso
la quale gli elettori o i militanti di un partito  politico  indicano
chi dovrebbe essere il candidato del partito  (o  dello  schieramento
politico del quale il partito medesimo fa parte)  ad  una  successiva
elezione di una carica pubblica, nel caso  in  esame  del  Presidente
della Giunta regionale. 
    La ragione delle elezioni primarie e' la promozione della massima
partecipazione degli elettori alla scelta  dei  candidati  a  cariche
pubbliche, in contrapposizione  al  sistema  che  vede  gli  elettori
scegliere fra candidati designati dai partiti. 
    Cio' premesso, va subito  precisato  in  linea  generale  che  la
selezione  dei  candidati  alle  elezioni  regionali   attiene   solo
«indirettamente» alla materia del sistema elettorale in quanto l'art.
122, primo comma Cost., come modificato dalla legge Cost. 22 novembre
1999, n. 1 attribuisce  alle  regioni  la  potesta'  legislativa,  da
esercitare pero' nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti  con
legge dello Stato, in un ambito ben circoscritto. 
    L'art. 122, primo comma cit. dispone infatti  tassativamente  che
la  regione  disciplina  il  sistema  di  elezione  e   i   casi   di
ineleggibilita' o di incompatibilita'  del  Presidente,  degli  altri
componenti della Giunta regionale, nonche' dei consiglieri regionali,
nei limiti  dei  principi  fondamentali  stabiliti  con  legge  della
Repubblica. 
    In primo luogo va contestata la stessa competenza della regione a
disciplinare con legge, e con i conseguenti  effetti  vincolanti,  un
sistema di scelta dei  soggetti  dei  quali  i  partiti  e  movimenti
politici intendano presentare,  poi,  la  candidatura  alle  elezioni
regionali. Tale scelta ricade infatti in via esclusiva nell'autonomia
politica dei partiti e dei movimenti politici, garantita dall'art. 49
Cost. 
    Vincoli legali di rispetto  di  condizioni  e  procedure  possono
operare soltanto in un momento successivo alla scelta  dei  candidati
da presentare. Da questo momento in poi i candidati, e  i  partiti  e
movimenti che li  presentano,  dovranno  ovviamente  sottostare  alle
norme  di  legge  che  disciplinano  le  condizioni   soggettive   di
eleggibilita', nonche' le forme  e  i  termini  del  procedimento  di
presentazione delle candidature. 
    Questo  e',  appunto,  l'ambito  di  competenza  normativa  delle
regioni delineato dall'art. 122, primo comma Cost. con le espressioni
«sistema di elezione» e «casi di ineleggibilita'». 
    Espressioni che vanno sempre intese in senso restrittivo, poiche'
le condizioni soggettive e le forme procedurali che le sottendono  si
traducono  in  altrettante  limitazioni  del  diritto  di  elettorato
passivo riconosciuto in  linea  di  principio  a  tutti  i  cittadini
dall'art. 51 Cost. 
    In subordine ad ammettere che la regione non sia  incompetente  a
disciplinare con legge i momenti preliminari alla presentazione delle
candidature, cioe' i momenti nei quali i partiti e movimenti  operano
la scelta delle persone  da  candidare,  e'  evidente,  alla  stregua
dell'art. 122, primo comma Cost., che tale  disciplina  non  potrebbe
comunque produrre effetti vincolanti sulla scelta stessa, ne' diretti
ne' indiretti. 
    Ed infatti la stessa legge regionale in esame nell'art. 1 ha cura
di  precisare  che   essa   «intende   promuovere   e   favorire   la
partecipazione democratica dei cittadini al processo di selezione dei
candidati alla presidenza della giunta regionale ...». Ora, altro  e'
disciplinare la partecipazione  politica  dei  cittadini,  prevedendo
forme  di  garanzia  e  finanziamenti  che  la  agevolino;  altro  e'
anticipare la disciplina vincolante del procedimento elettorale ad un
momento anteriore alla scelta dei candidati. Una legge come quella in
esame puo' essere considerata costituzionalmente legittima solo nella
misura in cui si limiti a dettare disposizioni intese a  favorire  la
partecipazione politica dei cittadini, senza travalicare  dai  limiti
oggettivi  della  competenza   legislativa   regionale   in   materia
elettorale (art. 122, primo comma Cost.),  senza  invadere  la  sfera
intangibile dell'autonomia politica dei partiti e movimenti  politici
(art.  49  Cost.)  e,  infine,  senza  limitare   indebitamente,   il
fondamentale diritto di elettorato passivo (art. 51 Cost.). 
    1.2. - Cio' premesso, il menzionato art. 2 prevede che i  partiti
e i gruppi politici che intendono  presentare  liste  elettorali  per
l'elezione  del  Consiglio  regionale  partecipano   (cioe'   debbono
partecipare) alle elezioni primarie e, a pena  della  esclusione  del
rimborso di cui all'art. 15, alle elezioni regionali  candidano  alla
carica di  Presidente  della  Giunta  regionale  il  candidato  della
rispettiva lista che ha ottenuto il  maggior  numero  di  voti  nella
elezione primaria. 
    Cio' comporta che alla mancata  partecipazione  alle  primarie  e
alla mancata osservanza  dei  risultati  da  parte  dei  partiti  nel
presentare le liste alle elezioni, conseguono due  pesanti  sanzioni:
nel primo caso addirittura l'impossibilita' di presentare liste  alle
elezioni del Consiglio ragionale e del  Presidente  della  Giunta,  o
quantomeno l'impossibilita' di presentare un proprio  candidato  alla
carica di Presidente della Giunta regionale;  nel  secondo  caso,  la
sanzione della mancata restituzione della cauzione  e  la  esclusione
dai rimborsi delle spese sostenute. 
    All'art. 2 si correla infatti l'applicazione dell'art. 13,  comma
3 della predetta legge  regionale,  in  base  al  quale  il  collegio
elettorale di garanzia restituisce la cauzione  depositata  entro  10
giorni dalla presentazione delle candidature alle elezioni  regionali
ai soggetti che abbiano candidato alla  carica  di  Presidente  della
Giunta il candidato  maggiormente  votato  nelle  elezioni  primarie;
all'art.  2  e'  correlato  inoltre  espressamente  l'art.  15  della
medesima legge regionale che al comma 3 esclude  dal  rimborso  delle
spese sostenute le liste alle quali il Collegio di garanzia  nega  la
restituzione della cauzione di cui al predetto art. 13. 
    1.3.1. - Le predette  disposizioni  regionali  introducono  senza
dubbio una stringente vincolativita' delle elezioni  primarie  per  i
partiti politici. 
    Cio' viola in primo luogo l'art.  49  Cost.  il  quale  nel  capo
relativo ai rapporti politici dispone che  tutti  i  cittadini  hanno
diritto di associarsi  liberamente  in  partiti  per  concorrere  con
metodo democratico a determinare la politica nazionale.  La  garanzia
costituzionale della liberta' dell'associazione  partitica  comporta,
in  rapporto  alla  partecipazione  dei  partiti  alle   competizioni
elettorali,  che  questi  ultimi  siano   liberi   di   stabilire   i
procedimenti attraverso i quali selezionare le persone da  presentare
come  candidati.  Se  lo  ritengano  opportuno,  i  partiti  potranno
consultare i cittadini interessati attraverso «elezioni primarie»;  e
una legge regionale potra' anche favorire (prevedendo  finanziamenti)
tali pratiche in  quanto  forme  di  partecipazione  democratica.  Le
elezioni primarie non potranno  invece  essere  imposte  (addirittura
previo versamento della onerosa cauzione di diecimila euro ex art. 6,
comma  1,  lett.  i)  come  metodo  di  formazione  delle  liste   da
presentare, poiche' l'art. 49  Cost.  vieta  di  imporre  ai  partiti
qualsiasi forma di procedimento interno. 
    Le norme regionali impugnate, invece, prevedono ex  lege  proprio
il metodo di formazione delle  liste  perche'  impongono  che  queste
siano formate in base ai risultati delle elezioni  primarie;  in  tal
modo esse vulnerano in modo diretto l'autonomia organizzativa interna
dei partiti politici costituzionalmente garantita; e  violano  l'art.
122, primo comma Cost. in quanto prescrivono  condizioni  vincolanti,
come la partecipazione alle primarie,  riferite  ad  un  momento  (la
scelta delle persone da inserire nelle liste)  distinto  e  anteriore
rispetto ai soli momenti (sistema, cioe' procedimento, di elezione, e
cause  di  ineleggibilita'  e  incompatibilita')  circa  i  quali  e'
costituzionalmente consentito alla legge regionale dettare,  appunto,
disposizioni vincolanti. 
    1.3.2. - Ma le norme regionali citate vulnerano anche l'art.  51,
primo comma Cost. il quale  dispone  che  in  materia  di  elettorato
passivo «tutti  i  cittadini  dell'uno  e  dell'altro  sesso  possono
accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive  in  condizione
di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge»; e,  sotto
altro profilo, ancora l'art. 122, primo comma Cost. 
    La possibilita' ampia  ed  effettiva  di  essere  candidati  alle
elezioni e' infatti la condizione pregiudiziale  per  beneficiare  in
concreto del diritto  all'elettorato  passivo;  e  il  sistema  delle
elezioni primarie, cosi'  come  regolato  dalla  legge  regionale  in
esame, limita di fatto il diritto all'elettorato passivo al consiglio
regionale e alla presidenza della  Giunta  regionale,  che  spetta  a
tutti i cittadini indistintamente, perche' introduce come  condizione
preliminare vincolante la partecipazione alle elezioni primarie. 
    In tal modo il diritto politico fondamentale di cui all'art.  51,
primo comma Cost. viene limitato oltre quanto strettamente necessario
(si e' gia' osservato che la materia delle cause di ineleggibilita' e
di  incompatibilita'  e'  di  stretta  interpretazione),  e  cio'  e'
sufficiente a determinare  l'incostituzionalita'  dell'art.  2  della
legge regionale n. 25/2009. 
    Le cause di ineleggibilita' e  di  incompatibilita',  e  piu'  in
generale tutte le circostanze che  possono  risolversi  nell'impedire
l'inserimento di  un  certo  soggetto  in  una  lista  elettorale,  o
addirittura la presentazione stessa di tale  lista,  debbono  infatti
attenere  esclusivamente  alla  dignita'  morale  della   persona   o
all'esistenza di conflitti di interesse. 
    Al riguardo, il legislatore statale ha dato  attuazione  all'art.
122, primo comma Cost. con la legge 2 luglio 2004,  n.  165,  che  ha
fissato i principi generali a cui le regioni  debbono  attenersi  nel
disciplinare le cause di ineleggibilita' e di incompatibilita'. 
    L'art. 2 della legge ora citata ha disposto: «1. Fatte  salve  le
disposizioni legislative statali in materia di  incandidabilita'  per
coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei  cui  confronti
sono state applicate misure di prevenzione, le  regioni  disciplinano
con legge i casi di ineleggibilita', specificamente  individuati,  di
cui all'art. 122, primo comma, della  Costituzione,  nei  limiti  dei
seguenti principi fondamentali: 
        a) sussistenza delle  cause  di  ineleggibilita'  qualora  le
attivita' o le funzioni svolte dal candidato, anche  in  relazione  a
peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in
modo diretto la  libera  decisione  di  voto  degli  elettori  ovvero
possano violare la parita' di accesso alle cariche elettive  rispetto
agli altri candidati; 
        b) inefficacia delle cause  di  ineleggibilita'  qualora  gli
interessati cessino dalle attivita' o dalle funzioni che  determinano
l'ineleggibilita', non oltre il giorno fissato per  la  presentazione
delle candidature o altro  termine  anteriore  altrimenti  stabilito,
ferma restando la tutela del diritto al  mantenimento  del  posto  di
lavoro, pubblico o privato, del candidato; 
        c) applicazione della disciplina delle incompatibilita'  alle
cause di ineleggibilita' sopravvenute alle elezioni qualora ricorrano
le condizioni previste dall'art. 3, comma 1, lettere a) e b);». 
    L'art. 3 ha invece disposto:  «1.  Le  regioni  disciplinano  con
legge i casi di incompatibilita',  specificatamente  individuati,  di
cui all'art. 122, primo comma, della  Costituzione,  nei  limiti  dei
seguenti principi fondamentali: 
        a) sussistenza di  cause  di  incompatibilita',  in  caso  di
conflitto tra  le  funzioni  svolte  dal  Presidente  o  dagli  altri
componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre
situazioni o cariche, comprese quelle elettive,  suscettibile,  anche
in relazione a peculiari condizioni delle regioni,  di  compromettere
il buon andamento e l'imparzialita'  dell'amministrazione  ovvero  il
libero espletamento della carica elettiva; 
        b) sussistenza di  cause  di  incompatibilita',  in  caso  di
conflitto tra  le  funzioni  svolte  dal  Presidente  o  dagli  altri
componenti della Giunta regionale o dai consiglieri  regionali  e  le
funzioni  svolte  dai  medesimi  presso  organismi  internazionali  o
sopranazionali; 
        c) eventuale sussistenza di una causa di incompatibilita' tra
la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale;». 
    Andando oltre l'ambito cosi' delineato (in particolare  dall'art.
2, comma 1 e lett.  a)  della  legge  n.  165/2004),  il  legislatore
regionale ha quindi violato sia l'art. 51,  primo  comma  Cost.,  sia
l'art. 122, primo comma Cost. nella  parte  in  cui  prevede  che  le
regioni si attengano ai principi stabiliti da apposita legge statale.
L'avere partecipato alle elezioni primarie puo' infatti costituire un
titolo  di  particolare  legittimazione  politica  per  un  aspirante
candidato; ma  non  e'  ovviamente  vero  l'inverso:  il  non  avervi
partecipato non toglie  certo  all'aspirante  candidato  la  dignita'
morale  necessaria  a   presentare   la   propria   candidatura.   La
partecipazione alle primarie non puo' quindi essere prevista come  un
presupposto necessario delle candidature,  e  cosi'  risolversi,  ove
mancata, in una  causa  di  ineleggibilita'  del  tutto  estranea  al
perimetro tracciato dalla legge statale di attuazione dell'art.  122,
primo comma Cost. e in una ingiustificata limitazione dell'elettorato
passivo garantito dall'art. 51, primo comma Cost. 
    1.4. - Gli artt. 2 e i correlati artt. 13 e 15 in  esame  violano
poi in particolare di nuovo l'art. 49 della Costituzione nella  parte
in cui  a  carico  dei  partiti  e  movimenti  politici  che  abbiano
effettivamente partecipato alle primarie prevedono  la  sanzione  del
mancato rimborso della cauzione e dell'esclusione dal rimborso  delle
spese sostenute per le elezioni  primarie,  qualora  tali  partiti  e
movimenti presentino come candidato alla carica di  Presidente  della
Giunta regionale un soggetto diverso da quello  che  ha  ottenuto  il
maggior numero di voti nelle elezioni primarie. 
    In questo modo, attraverso una sanzione economica  assai  elevata
(si e' visto che la cauzione e' pari  a  diecimila  euro;  mentre  il
rimborso, ex art. 15, comma 2, e' pari  ad  euro  0,50  per  ciascuna
scheda votata in favore  della  lista  del  partito  interessato)  si
vincolano  in  modo  indiretto,  ma  molto  pressante,  i  partiti  a
presentare come candidato presidente necessariamente  il  «vincitore»
delle primarie. 
    Questa  imposizione  limita  ancora   una   volta   indebitamente
l'autonomia politica dei partiti garantita dall'art. 49 Cost. 
    La previsione legislativa regionale di «elezioni primarie» per la
selezione dei candidati alla Presidenza della Giunta regionale,  come
si e' visto, puo' essere infatti in linea di principio legittima solo
nei limiti in cui sia intesa come modalita' di  partecipazione  degli
elettori alla selezione delle candidature presentate  dai  partiti  e
dai gruppi politici, e quindi come modo di incentivare gli elettori a
dare indicazioni ai partiti. La giustificazione economica della spesa
che la regione sostiene per organizzare le primarie e per rimborsarne
i  partecipanti  sta  appunto  in  questo:  nell'aver  favorito   una
occasione di partecipazione democratica, rimuovendo gli  ostacoli  di
ordine organizzativo ed economico che  altrimenti  vi  si  potrebbero
frapporre. Ma la partecipazione democratica  e'  un  valore  in  se',
cioe' a prescindere dagli effetti  che  essa  potra'  produrre  sulle
decisioni dei partiti e movimenti politici che presenteranno le liste
e le candidature presidenziali. Non vi e' quindi titolo della regione
a negare il rimborso delle spese e a incamerare  la  cauzione  se  le
candidature non corrisponderanno al risultato delle primarie. 
    Diversamente, si finisce per imporre sostanzialmente,  attraverso
la  sanzione  economica,  che  il  risultato   della   partecipazione
democratica attuatasi  con  le  primarie  si  traduca  anche  in  ben
determinate candidature presidenziali. E cio' eccede  il  necessario,
perche' impinge nell'autonomia dei partiti e nel rapporto tra partiti
e loro elettori. 
    Dal punto di vista dell'autonomia dei partiti, bastera' osservare
che potrebbe accadere che il candidato che  ha  ottenuto  il  maggior
numero  di  consensi  alle  elezioni  primarie,  successivamente,  al
momento della presentazione come  candidato-Presidente  della  Giunta
alle elezioni regionali, ne sia impedito per le piu' diverse  ragioni
personali, volontarie e involontarie. La legge  non  prevede  neppure
questo come caso di eccezione alla sanzione. 
    In secondo luogo, l'esito  delle  primarie  potrebbe  non  essere
significativo per il partito interessato in quanto la  partecipazione
dei cittadini potrebbe essere stata bassa e quindi tale da attribuire
scarso rilievo politico al risultato delle primarie. 
    Potrebbe poi darsi il caso che, tra le  elezioni  primarie  e  il
momento della presentazione delle liste e delle candidature, oltre al
candidato vincitore  delle  primarie  sia  emersa  altra  figura  del
medesimo partito distintasi per  particolari  meriti  nel  territorio
della regione, che il  partito  potrebbe  allora  avere  interesse  a
candidare come presidente. 
    Queste, e innumerevoli altre ipotesi che si potrebbero formulare,
dimostrano che non e' ragionevole che il partito sia  sostanzialmente
vincolato all'esito delle primarie, e che  tale  vincolo  si  traduce
quindi in una limitazione della sua autonomia  in  contrasto  con  la
garanzia di cui all'art. 49 Cost. 
    Ne', venendo con cio' al  profilo  del  rapporto  tra  partito  e
elettori, che pure e' garantito dall'art. 49 Cost.  allorche'  questa
norma riconosce ai cittadini il diritto di associarsi in  partiti,  e
quindi protegge costituzionalmente la relazione che si  instaura  tra
cittadini e partiti,  le  disposizioni  impugnate  potrebbero  essere
giustificate con il rispetto della volonta' popolare espressasi nelle
primarie. 
    Si e' detto che le primarie hanno mero valore di indicazione  dei
cittadini ai partiti, e proprio per l'intangibilita' del rapporto tra
cittadini e  partiti,  la  decisione  degli  organi  del  partito  di
candidare come presidente un soggetto diverso da quello  maggiormente
votato alle primarie potra' essere sanzionata soltanto dai  cittadini
stessi al momento delle elezioni regionali, p. es. con l'astensione o
con il voto per il candidato o per la lista  presentati  dal  partito
concorrente. Non vi e' alcun titolo  per  la  regione  (per  di  piu'
attraverso  l'azione  di  un  «collegio  di  garanzia»  espresso  dal
Consiglio regionale cessante: cfr. art. 13, commi 1 e 3, lett.  b)  e
art. 15, commi 1 e 3) di ingerirsi in tale rapporto  applicando  essa
una sanzione, di tipo economico. 
    Del resto gia' la Regione Toscana ha disciplinato  con  la  legge
regionale n. 70/2004 il procedimento per le elezioni primarie per  il
Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta,  ma  in
tale normativa le primarie sono  state  espressamente  previste  come
facoltative (art. 2) e non e' stato in alcun modo previsto il mancato
rimborso delle spese sostenute per il partito che  non  candida  alla
carica di Presidente della Giunta regionale il candidato della  lista
che ha ottenuto il maggior numero di voti  nelle  elezioni  primarie.
Per questo, quella legge non venne impugnata. 
    2. - Violazione degli artt. 48, comma 2 e 117, comma 2, lett. l),
Cost. 
    2.1. - L'art. 9, commi 1 e 4, lett. a) e b) della legge regionale
in esame dispone che l'elettore «esprime il proprio  voto  scegliendo
la scheda della lista o  della  coalizione  di  liste  per  la  quale
intende votare. Le schede, di colore diverso per ciascuna delle liste
presentate, sono predisposte dalla regione ...», e che «il Presidente
... consegna la scheda della lista  richiesta  dall'elettore  ...»  e
«deposita ciascuna scheda restituita dall'elettore dopo l'espressione
del voto nell'urna riservata alle schede della  lista  per  la  quale
l'elettore ha espresso il voto». 
    E' evidente che in tal modo l'elettore e' costretto a rivelare al
presidente del seggio e a quant'altri vi si trovino (attesa la natura
di luogo pubblico propria del seggio elettorale) le proprie  opinioni
politiche,  dovendo  pubblicamente  richiedere  e  riconsegnare   una
determinata scheda elettorale riferita ad un partito o ad  un  gruppo
politico. 
    L'art.  9  cit.  consente   infatti   di   desumere   la   scelta
dell'elettore in  base  alla  scheda  richiesta  e,  successivamente,
riconsegnata. Esso si pone quindi in contrasto in primo luogo con  il
principio  costituzionale  della  segretezza   del   voto,   previsto
dall'art. 48, secondo comma Cost. che dispone «il voto  e'  personale
ed uguale, libero e segreto. Il suo esercizio e' un dovere civico.». 
    Nella logica dell'art. 48, secondo comma Cost., la segretezza del
voto non e' un valore in se', bensi' uno strumento per assicurare  la
liberta' del voto, voluta dalla medesima disposizione. 
    Solo un voto segreto, assicurando l'elettore  che  nessuno  degli
interessati all'esito della competizione elettorale conoscera' la sua
scelta  e  potra',  quindi,  effettuare  su  di  lui  pressioni   per
orientarla, fa si' che l'espressione del voto sia  veramente  libera.
Nel momento in cui la regione disciplina un procedimento  elettorale,
sia pure di mere elezioni  primarie,  essa  ha  quindi  l'obbligo  di
garantire la segretezza del  voto:  cio'  sia  per  salvaguardare  la
genuinita' delle primarie stesse; sia, soprattutto, per  evitare  che
queste divengano uno strumento  attraverso  il  quale  i  partiti  si
pongano in grado di condizionare gli elettori, dei  quali  vengono  a
conoscere gli  orientamenti,  in  vista  delle  future  elezioni  del
Consiglio regionale e del Presidente della Giunta. 
    La violazione diretta dell'art. 48, secondo  comma  Cost.  insita
nelle riportate previsioni dell'art. 9 della legge  impugnata  appare
quindi evidente. 
    2.2. - Ma l'art. 9, commi 1 e 4 viola anche l'art.  117,  secondo
comma, lett. l) Cost., nella parte in cui attribuisce alla competenza
esclusiva dello Stato  la  legislazione  in  materia  di  ordinamento
civile. 
    Come codesta Corte costituzionale ha stabilito con la sentenza n.
271 del 2005, la tutela della riservatezza  ricade  pienamente  nella
materia dell'ordinamento civile, del quale l'art. 117, secondo comma,
lett. l) fa  un  limite  all'autonomia  legislativa  regionale.  Cio'
implica che una legge regionale non puo' erodere il nucleo essenziale
del diritto alla riservatezza, quale determinato dalla legge  statale
e, in particolare, dal codice della tutela dei dati personali di  cui
al d.lgs. n. 196/2003. 
    Ora, tale codice all'art. 4, comma 1, lett. d) e agli artt. 20  e
22, comma 1 tutela le opinioni politiche e l'adesione del cittadino a
partiti politici come dati personali sensibili. 
    In particolare rileva l'art. 20,  comma  1  d.lgs.  n.  196/2003,
giusta il quale  «il  trattamento  di  dati  sensibili  da  parte  di
soggetti pubblici e'  consentito  solo  se  autorizzato  da  espressa
disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che
possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalita'  di
rilevante interesse pubblico perseguite». E' del tutto evidente  come
la  disposizione  regionale  qui   impugnata,   nell'autorizzare   il
trattamento addirittura in pubblico da parte del seggio elettorale di
dati sensibili in quanto idonei  a  rivelare  le  opinioni  politiche
dell'elettore  e  la  sua  appartenenza  a  partiti,   violi   questo
principio. 
    Non e' dato infatti comprendere quale sia il rilevante  interesse
pubblico sotteso alla divulgazione delle tendenze  politiche  di  chi
vota nelle elezioni primarie. Da un lato, queste  ultime  si  possono
organizzare  con  semplici  modalita'   idonee   ad   assicurare   la
riservatezza degli elettori; dall'altro, una volta che  sia  previsto
(come nella specie e' previsto dall'art.  9,  comma  1  ultima  parte
della legge impugnata) che l'elettore puo' votare  per  una  soltanto
delle liste presentate, non si vede perche' egli, per  votare,  debba
sostanzialmente dichiarare la propria  appartenenza  partitica.  Cio'
non e' infatti necessario ad impedire che l'elettore voti piu'  volte
per la medesima o per diverse liste, cosi'  inquinando  il  risultato
delle primarie. 
    Appare assai piu' semplice prevedere un'unica scheda, che includa
tutte le  liste  che  si  presentano  alle  primarie.  L'elettore  la
ritirera' dal presidente del seggio e quindi, in piena  riservatezza,
esprimera' il proprio voto per la lista prescelta.  Oppure  prevedere
che nella  cabina  elettorale  l'elettore  trovi  le  diverse  schede
corrispondenti alle varie liste senza  che  queste  esteriormente  si
differenzino; dopodiche',  nel  riserbo  di  tale  cabina  l'elettore
prelevera' la  lista  che  lo  interessa  e,  espresso  il  voto,  la
consegnera' al presidente per l'inserimento nell'urna. 
    In particolare, e' del tutto inutile, se non nel  non  consentito
intento di costringere gli elettori a palesare le  proprie  posizioni
politiche, che le schede si differenzino per colore  in  relazione  a
ciascuna  lista  (art.  9,  comma  1  seconda  frase),  e  che  siano
predisposte urne differenziate per lista, nelle quali  il  presidente
inserira' le sole schede pertinenti a quella lista (art. 9, comma  4,
lett. b). 
    In questo contesto, appare del tutto  inconsistente  la  garanzia
prevista dal comma 6 dell'art. 9, secondo cui «e'  vietata  qualsiasi
registrazione o annotazione della  scheda  richiesta  dall'elettore».
Cio' che rileva, come detto, e' la pubblicita' del seggio, che  rende
nota  l'opinione  dell'elettore  anche  se  non  se  ne   fa   alcuna
registrazione; e la totale  superfluita'  di  tale  divulgazione  per
conseguire le finalita' delle elezioni primarie. 
    Prevedendo possibilita' di trattamento di dati sensibili di  tipo
politico al di la', e anzi in chiaro  contrasto,  con  le  previsioni
della legge statale che regola la materia,  la  legge  regionale  qui
impugnata ha inciso sotto questo aspetto  il  nucleo  essenziale  del
diritto  alla  riservatezza,  e   ha   quindi   invaso   la   materia
dell'ordinamento civile spettante in via esclusiva alla  legislazione
dello Stato. 
    Le norme regionali  qui  impugnate  incidono  indebitamente  tale
nucleo anche alla stregua di quanto precisato dall'art. 22,  comma  1
del d.lgs. n. 196/2003. Qui  si  prevede  che  «i  soggetti  pubblici
conformano il trattamento dei dati sensibili secondo modalita'  volte
a prevenire violazioni dei diritti,  delle  liberta'  fondamentali  e
della dignita' dell'interessato». E' evidente, alla  luce  di  quanto
appena  esposto,  che  le   elezioni   primarie   possono   svolgersi
conformando il trattamento dei dati sensibili degli elettori in  modo
da garantirne la totale riservatezza; ed e' del  pari  evidente  che,
invece, le modalita' imposte dalla legge impugnata non  sono  affatto
idonee a  prevenire  le  violazioni  dei  diritti  e  delle  liberta'
politiche fondamentali dell'elettore  che  possono  discendere  dalla
divulgazione delle sue opinioni politiche e  della  sua  appartenenza
partitica.  In  particolare,  quelle  modalita'  non  sono  idonee  a
prevenire  tentativi  di  condizionamento  del  voto  che  l'elettore
successivamente  dovra'  esprimere  nelle  elezioni   del   Consiglio
regionale e del Presidente della Giunta. 
    Tutto cio', come ha precisato codesta Corte costituzionale  nella
citata sentenza n. 271/2005 «non equivale peraltro  ad  affermare  la
incompetenza del legislatore regionale  a  disciplinare  procedure  o
strutture  organizzative  che  prevedono  il  trattamento   di   dati
personali, pur ovviamente nell'integrale rispetto della  legislazione
statale sulla loro protezione (ivi comprese le disposizioni  relative
alle "misure minime di sicurezza" prescritte per  i  trattamenti  dei
dati  personali  con  o   senza   l'utilizzazione   degli   strumenti
elettronici): infatti le regioni, nelle materie di propria competenza
legislativa,    non    solo    devono    necessariamente    prevedere
l'utilizzazione di molteplici categorie di dati personali da parte di
soggetti  pubblici  e  privati,  ma  possono  anche   organizzare   e
disciplinare a livello regionale una rete informativa  sulle  realta'
regionali,  entro  cui  far  confluire  i  diversi  dati  conoscitivi
(personali e non  personali)  che  sono  nella  disponibilita'  delle
istituzioni regionali e locali o di altri soggetti interessati. Cio',
tuttavia, deve  avvenire  ovviamente  nel  rispetto  degli  eventuali
livelli di riservatezza o di segreto, assoluti o relativi, che  siano
prescritti  dalla  legge  statale  in  relazione  ad   alcune   delle
informazioni, nonche' con i consensi necessari da parte delle diverse
realta' istituzionali o sociali coinvolte.». 
    Evidente e', sotto i profili illustrati,  la  contrarieta'  delle
norme impugnate a questi chiari principi. 
    Si impone quindi l'annullamento anche dell'art. 9, commi 1  e  4,
lett. a) e b) della legge impugnata. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Si chiede che venga dichiarata la  illegittimita'  costituzionale
degli artt. 2, 9 commi 1 e 4, 13 comma  3,  lett.  b),  15,  comma  3
(erroneamente indicato come comma 2 nel Supplemento straordinario  n.
1 al Bollettino ufficiale della Regione  Calabria  pubblicato  il  24
agosto 2009) della legge regionale della Calabria 17 agosto 2009,  n.
25 recante «norme per lo svolgimento  di  elezioni  primarie  per  la
selezione  di  candidati  all'elezione  di  Presidente  della  Giunta
regionale». 
    Si produce per estratto copia conforme delibera del Consiglio dei
ministri (ed allegato). 
        Roma, addi' 20 ottobre 2009 
 
               L'Avvocato dello Stato: Chiarina Aiello