N. 315 SENTENZA 30 novembre - 4 dicembre 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Ambiente - Acque - Norme della Provincia di Bolzano - Modifiche  alla
  legge provinciale n. 8 del 2002 - Definizione  delle  acque  reflue
  urbane - Ritenuta difformita' rispetto alla  definizione,  prevista
  dalla normativa statale in materia ambientale, per mancata autonoma
  considerazione della categoria delle «acque  reflue  domestiche»  -
  Ricorso  del  Governo  -  Asserita  violazione   della   competenza
  legislativa esclusiva statale in materia di «tutela  dell'ambiente»
  nonche' delle competenze  provinciali  previste  dallo  Statuto  in
  materia di «tutela del paesaggio», dell'«urbanistica» ed in materia
  di «igiene e sanita'» -  Censura  proposta  in  termini  del  tutto
  generici - Inammissibilita' della questione. 
- Legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008,  n.  4,  art.  14,
  comma 2. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); d.lgs. 3  aprile
  2006, n. 152, art. 74, comma 1, lettera  i),  come  modificato  dal
  d.lgs. 16 gennaio  2008,  n.  4;  Statuto  speciale  della  Regione
  Trentino-Alto Adige, artt. 8 e 9. 
Ambiente - Tutela della qualita' dell'aria - Norme della Provincia di
  Bolzano -  Modifiche  alla  legge  provinciale  n.  8  del  2000  -
  Autorizzazione ed esercizio degli impianti che producono  emissioni
  in atmosfera - Presentazione, da parte del  gestore  dell'impianto,
  all'Agenzia   Provinciale   per   l'ambiente   della   domanda   di
  autorizzazione alle  emissioni,  corredata  con  una  dichiarazione
  attestante la conformita' dell'impianto realizzato con il  progetto
  precedentemente  approvato  (ai  sensi  dell'art.  4  della   legge
  provinciale n. 8 del 2000) - Prevista possibilita' dell'entrata  in
  esercizio degli impianti a  seguito  della  presentazione  di  tale
  documentazione - Ricorso del Governo -  Asserita  violazione  della
  normativa  statale  in  materia  ambientale   in   relazione   alla
  necessita' di preventiva specifica autorizzazione  -  Eccezione  di
  inammissibilita'  per  difetto  di  motivazione  della  censura   -
  Reiezione. 
- Legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008,  n.  4,  art.  15,
  comma 3. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); d.lgs. 3  aprile
  2006, n. 152, artt. 269  e  279;  Statuto  speciale  della  Regione
  Trentino-Alto Adige, artt. 8 e 9. 
Ambiente - Tutela della qualita' dell'aria - Norme della Provincia di
  Bolzano -  Modifiche  alla  legge  provinciale  n.  8  del  2000  -
  Autorizzazione ed esercizio degli impianti che producono  emissioni
  in atmosfera - Presentazione, da parte del  gestore  dell'impianto,
  all'Agenzia   Provinciale   per   l'ambiente   della   domanda   di
  autorizzazione alle  emissioni,  corredata  con  una  dichiarazione
  attestante la conformita' dell'impianto realizzato con il  progetto
  precedentemente  approvato  (ai  sensi  dell'art.  4  della   legge
  provinciale n. 8 del 2000) - Prevista possibilita' dell'entrata  in
  esercizio degli impianti a  seguito  della  presentazione  di  tale
  documentazione, prima  che  l'Agenzia  provinciale  per  l'ambiente
  esegua il collaudo e  rilasci  l'autorizzazione  alle  emissioni  -
  Indebita deroga alla norma  statale  secondo  cui  l'autorizzazione
  deve precedere la messa in esercizio dell'impianto - Violazione  di
  una  previsione  costituente  un   livello   uniforme   di   tutela
  dell'ambiente, dettato in materia  di  competenza  esclusiva  dello
  Stato - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008,  n.  4,  art.  15,
  comma 3. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); d.lgs. 3  aprile
  2006, n. 152, artt. 269  e  279;  Statuto  speciale  della  Regione
  Trentino-Alto Adige, artt. 8 e 9. 
Ambiente - Impianti termici - Norme  della  Provincia  di  Bolzano  -
  Modifiche alla legge provinciale n. 8 del  2000  -  Definizione  di
  impianto  termico  civile  quando  la  produzione  di   calore   e'
  «prevalentemente»  destinata  al  riscaldamento  di  edifici  e  al
  riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari - Contrasto  con
  la normativa statale per  la  mancata  considerazione  di  impianti
  termici destinati, sia  pure  in  misura  non  prevalente,  ad  usi
  diversi - Conseguente applicabilita', in ambito provinciale, di  un
  regime diverso  da  quello  definito  dalla  legislazione  statale,
  lesivo di un livello uniforme di  tutela,  assicurato  mediante  la
  prescrizione  della  preventiva  autorizzazione  -   Illegittimita'
  costituzionale. 
- Legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008,  n.  4,  art.  15,
  comma 6. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); d.lgs. 3  aprile
  2006, n. 152, artt. 283  e  284;  Statuto  speciale  della  Regione
  Trentino-Alto Adige, artt. 8 e 9. 
Ambiente - Gestione dei rifiuti - Norme della Provincia di Bolzano  -
  Sostituzione della lettera c) del comma 1 dell'art. 3  della  legge
  provinciale 26 maggio 2006, n. 4 - Riformulazione della definizione
  di  «sottoprodotto»  -  Attribuzione  alla  Giunta  provinciale  di
  stabilire i criteri secondo i  quali  le  terre  e  le  rocce  sono
  considerati come sottoprodotti - Omessa individuazione  di  precisi
  criteri e vincoli - Contrasto con direttiva comunitaria in  materia
  di rifiuti - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008,  n.  4,  art.  16,
  comma 1. 
- Costituzione, artt. 11 e 117, primo comma; direttiva comunitaria  5
  aprile 2006, n. 2006/12/CE. 
Ambiente - Gestione dei rifiuti - Norme della Provincia di Bolzano  -
  Sostituzione della lettera b) del comma 3 dell'art. 19 della  legge
  provinciale n. 4 del 2006 - Trasporti di rifiuti che  non  eccedano
  la quantita' di 30 chilogrammi o 30  litri  al  giorno  -  Previsto
  esonero dall'obbligo di tenuta  del  formulario  di  trasporto  dei
  rifiuti - Obbligo per il gestore dell'impianto  di  trattamento  di
  lasciare una conferma scritta, secondo le modalita'  fissate  dalla
  Giunta provinciale - Ricorso del Governo - Asserito  contrasto  con
  la normativa statale in  materia  ambientale  e  con  la  normativa
  comunitaria  -  Intervenuta  modifica   della   norma   provinciale
  successivamente   alla   proposizione   del   ricorso,   in   senso
  satisfattivo (legge provinciale 9 aprile 2009, n.  1,  art.  31)  -
  Impedimento alla dichiarazione  di  cessazione  della  materia  del
  contendere  per  la  mancata  dimostrazione  della   non   avvenuta
  applicazione  della  norma  censurata   nel   periodo   antecedente
  all'entrata in vigore della modifica. 
- Legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008,  n.  4,  art.  16,
  comma 4. 
- Costituzione, art. 117, primo e secondo comma, lettera s); d.lgs. 3
  aprile 2006, n. 152,  art.  193;  Statuto  speciale  della  Regione
  Trentino-Alto Adige, artt. 8 e 9; direttiva comunitaria 12 dicembre
  1991, n. 91/689/CEE, art. 5, comma 3. 
Ambiente - Gestione dei rifiuti - Norme della Provincia di Bolzano  -
  Sostituzione della lettera b) del comma 3 dell'art. 19 della  legge
  provinciale n. 4 del 2006 - Trasporti di rifiuti che  non  eccedano
  la quantita' di 30 chilogrammi o 30  litri  al  giorno  -  Previsto
  esonero dall'obbligo di tenuta  del  formulario  di  trasporto  dei
  rifiuti - Obbligo per il gestore dell'impianto  di  trattamento  di
  lasciare una conferma scritta, secondo le modalita'  fissate  dalla
  Giunta provinciale - Contrasto con  la  norma  statale  in  materia
  ambientale, che  esonera  dall'obbligo  di  tenuta  del  formulario
  soltanto i trasporti di rifiuti  non  pericolosi  -  Violazione  di
  direttiva comunitaria  secondo  cui  il  trasferimento  di  rifiuti
  pericolosi  devono  essere  accompagnati  da   un   formulario   di
  identificazione - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008,  n.  4,  art.  16,
  comma 4. 
- Costituzione, art. 117, primo e secondo comma, lettera s); d.lgs. 3
  aprile 2006, n. 152,  art.  193;  Statuto  speciale  della  Regione
  Trentino-Alto Adige, artt. 8 e 9; direttiva comunitaria 12 dicembre
  1991, n. 91/689/CEE, art. 5, comma 3. 
Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Aggiunta  del  comma  3
  all'art. 20 della legge provinciale n. 4 del 2006 - Albo  nazionale
  dei gestori ambientali - Attribuzione alla Giunta  provinciale  del
  potere di emanare le disposizioni per regolamentare le procedure  e
  l'obbligo di iscrizione - Violazione della  legislazione  esclusiva
  dello Stato nella materia «tutela dell'ambiente» che disciplina  in
  modo inderogabile procedure e termini  di  iscrizione  all'Albo  in
  adempimento   di    direttiva    comunitaria    -    Illegittimita'
  costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura. 
- Legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008,  n.  4,  art.  16,
  comma 6. 
- Costituzione, art. 117, primo e secondo comma, lettera s);  Statuto
  speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 e 9;  d.lgs.  3
  aprile 2006, n. 152, art. 212; direttiva del Parlamento  europeo  e
  del Consiglio 5 aprile 2006, n. 2006/12/CE, art. 12; Direttiva  del
  Consiglio 15 luglio 1975, n. 75/442/CEE, art.  12);  (Costituzione,
  art. 117, terzo comma). 
Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Sostituzione  dell'art.
  24  della  legge  provinciale  n.  4  del  2008   -   Collaudo   ed
  autorizzazione  degli  impianti  di  recupero  e  smaltimento   dei
  rifiuti -  Previsione  di  un   termine,   per   la   comunicazione
  all'Agenzia  provinciale  dell'installazione  dell'impianto,   piu'
  breve di quello fissato dal legislatore statale - Violazione di  un
  livello  uniforme  di  tutela  dell'ambiente  indicato   anche   in
  adempimento  di  vincoli  comunitari,   con   conseguente   lesione
  dell'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente -  Illegittimita'
  costituzionale. 
- Legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008,  n.  4,  art.  16,
  comma 7. 
- Costituzione, art.  117,  primo  e  secondo,  lettera  s);  Statuto
  speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 e 9;  d.lgs.  3
  aprile 2006, n. 152, art. 208. 
Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Sostituzione del  testo
  in lingua tedesca delle lettere j) e aa) del comma  1  dell'art.  2
  della legge provinciale n. 8 del 2002 - Omessa riformulazione delle
  analoghe disposizioni in lingua italiana - Ricorso  del  Governo  -
  Ritenuta violazione delle disposizioni statutarie  secondo  cui  la
  lingua italiana e' lingua ufficiale dello Stato e  fa  testo  negli
  atti legislativi nonche' nei casi di chi e' prevista  la  redazione
  bilingue - Esclusione - Non fondatezza della questione. 
- Legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008,  n.  4,  art.  14,
  commi 1 e 5. 
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, art. 99. 
(GU n.49 del 9-12-2009 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
Composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 14, commi  1,
2 e 5, 15, commi 3, 4 e 6, 16, commi 1, 4, 6 e 7  della  legge  della
Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno  2008,  n.  4  (Modifiche  di
leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni), promosso dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 12-19
agosto 2008, depositato in cancelleria il 20 agosto 2008 ed  iscritto
al n. 47 del registro ricorsi 2008. 
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano; 
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  6  ottobre  2009  il  giudice
relatore Giuseppe Tesauro; 
    Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo  per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giuseppe Franco  Ferrari  e
Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  ricorso
notificato il 12-19 agosto 2008, depositato il successivo  20  agosto
2008, ha proposto questione di legittimita'  costituzionale,  in  via
principale, dell'art. 14, commi 1, 2 e 5, dell'art. 15, commi 3, 4  e
6, e dell'art. 16, commi 1, 4, 6 e 7,  della  legge  della  Provincia
autonoma di  Bolzano  10  giugno  2008,  n.  4  (Modifiche  di  leggi
provinciali in vari settori e altre disposizioni), per contrasto  con
l'art. 117, primo, secondo comma, lettera  s),  e  terzo  comma della
Costituzione e con gli articoli 8, 9 e 99 dello statuto  speciale  di
autonomia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). 
    2. - Il ricorrente premette, in linea generale, che,  sebbene  la
Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell'art. 8, comma  1,  punti
nn. 5 e 6, dello statuto speciale per  il  Trentino-Alto  Adige,  sia
titolare di una potesta' legislativa primaria in materia  di  «tutela
del paesaggio» e di «urbanistica» e, ai sensi dell'art. 9,  punto  n.
10, del medesimo statuto, di una competenza  legislativa  concorrente
in materia di «igiene e sanita'», spetta in via esclusiva allo Stato,
ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione
la potesta' di disciplinare l'ambiente nella sua  interezza,  secondo
la giurisprudenza costituzionale. Compete, pertanto, allo Stato -  ad
avviso della difesa erariale - dettare le norme di tutela  che  hanno
ad oggetto nel suo complesso l'ambiente,  bene  che  inerisce  ad  un
interesse di rango costituzionale primario, per il quale deve  essere
garantito, come prescrive il diritto comunitario, un elevato  livello
di tutela, inderogabile da parte delle altre normative di settore. Il
ricorrente aggiunge che tale disciplina unitaria del bene complessivo
«ambiente»  viene   a   configurarsi   come   limite   all'intervento
legislativo delle regioni e delle province autonome nelle materie  di
loro competenza, essendo queste  ultime  vincolate  al  rispetto  dei
livelli  minimi  ed  uniformi  di  tutela  posti  in   essere   dalla
legislazione statale, ex art. 117, secondo comma, lettera  s),  della
Costituzione, oltre che al rispetto della  normativa  comunitaria  di
riferimento, secondo quanto disposto  dall'art.  8,  comma  1,  dello
statuto e dall'art. 117, primo comma, della Costituzione. 
    3. - Sulla base di queste premesse,  il  ricorrente  impugna,  in
primo luogo, l'art. 4, comma 2, della citata legge provinciale  n.  4
del 2008, nella parte in cui, modificando  la  legge  provinciale  18
giugno 2002, n. 8 (Disposizioni sulle acque), provvede a definire  le
acque reflue urbane come «il miscuglio di acque reflue domestiche, di
acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate
in reti fognarie, anche separate e provenienti  da  agglomerato»,  in
difformita' con la definizione che delle acque  reflue  urbane  detta
l'art. 74, comma 1, lettera i),  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152 (Norme  in  materia  ambientale),  come  modificato  dal
decreto legislativo 16 gennaio 2008,  n.  4  (Ulteriori  disposizioni
correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n.  152,  recante
norme in materia ambientale),  secondo  cui  devono  essere  definite
acque reflue urbane le «acque reflue domestiche  o  il  miscuglio  di
acque  reflue  domestiche,  di  acque   reflue   industriali   ovvero
meteoriche  di  dilavamento  convogliate  in  reti  fognarie,   anche
separate e provenienti da agglomerato». 
    A giudizio del ricorrente,  cosi'  disponendo,  la  citata  norma
lederebbe l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e
gli artt. 8 e 9 dello statuto, di cui al d.P.R. n. 670 del  1972,  in
quanto, ponendosi in contrasto con la  definizione  che  delle  acque
reflue urbane detta l'art. 74, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 152
del 2006, violerebbe i livelli uniformi di tutela ambientale  dettati
dal legislatore statale. 
    3.1. - Viene, poi, censurato l'art. 15, commi 3 e 4, della  legge
provinciale n. 4 del 2008, nella parte in cui  sostituisce  l'art.  5
della  legge  provinciale  16  marzo  2000,  n.  8,  in  materia   di
autorizzazione ed esercizio degli impianti che producono emissioni in
atmosfera, consentendo che il gestore metta in esercizio impianti che
producono emissioni, prima che l'Agenzia provinciale  per  l'ambiente
esegua il collaudo  e  rilasci  l'autorizzazione.  Tale  disposizione
determinerebbe una lesione dell'art. 117, secondo comma, lettera  s),
della Costituzione e degli artt. 8 e 9 dello  statuto,  ponendosi  in
contrasto sia con l'art. 269 del d.lgs. n. 152  del  2006,  il  quale
dispone che per tutti gli  impianti  che  producono  emissioni  debba
essere richiesta un'autorizzazione ai sensi della parte quinta  dello
stesso  decreto,  sia  con  l'art.  279  del  medesimo  decreto,  che
individua una specifica sanzione per chi inizi ad installare o  metta
in esercizio un impianto o eserciti  un'attivita'  in  assenza  della
prescritta autorizzazione. 
    3.2. - Analoghe censure  sono,  inoltre,  rivolte  nei  confronti
dell'art. 15, comma 6, della medesima  legge  provinciale  n.  4  del
2008, il quale modifica l'art. 7 della legge  provinciale  n.  8  del
2000, stabilendo che  un  impianto  termico  possa  definirsi  civile
quando la produzione di  calore  e'  «prevalentemente»  destinata  al
riscaldamento di edifici o al riscaldamento di acqua per usi igienici
e sanitari, in contrasto con l'art. 283, comma  1,  lettera  d),  del
d.lgs. n. 152 del 2006, il  quale  definisce  come  impianto  termico
civile «l'impianto termico la cui produzione di calore e'  destinata,
anche in edifici ad uso non  residenziale»  -  esclusivamente  -  «al
riscaldamento o alla climatizzazione di ambienti o  al  riscaldamento
di acqua per usi igienici e sanitari». A giudizio del ricorrente,  la
mancata riproduzione di tale  esclusivita'  contemplata  dalla  norma
statale  non  solo  comprometterebbe  l'esigenza  di  uniformita'  di
disciplina perseguita dal legislatore  nazionale,  ma  determinerebbe
«discrasie» nella  regolamentazione  della  materia,  contrarie  agli
scopi della legge statale in punto di sicurezza degli impianti  e  di
controllo delle emissioni. Cio',  in  quanto  sarebbe  sottratto  dal
campo di applicazione del titolo I della parte quinta del  d.lgs.  n.
152 del  2006,  un  numero  elevato  di  impianti  che,  ove  fossero
qualificati  come  «termici  civili»,  sarebbero  assoggettati   alla
disciplina meno  rigorosa  del  titolo  II  della  parte  quinta  del
predetto  decreto,   non   essendo   tali   impianti,   ad   esempio,
assoggettabili alla preventiva autorizzazione di cui all'art. 269 del
medesimo  decreto,  ma  ad  una  mera  denuncia  di  installazione  o
modifica. 
    3.3. - Il ricorrente impugna, ancora, l'art. 16, comma  1,  della
legge citata, il  quale,  sostituendo  la  lettera  c)  del  comma  1
dell'art. 3 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, provvede  a
riformulare  la  definizione  di  «sottoprodotto»,  prescrivendo,  in
particolare, al punto n. 5, che «la Giunta provinciale  stabilisce  i
criteri secondo i quali le terre e rocce da  scavo  sono  considerati
come sottoprodotti». 
    Tale  disposizione  sarebbe  incostituzionale  per  le   medesime
ragioni poste a base della  sentenza  n.  62  del  2008  della  Corte
costituzionale, ponendosi in contrasto  con  la  direttiva  5  aprile
2006, n. 2006/12/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa  ai  rifiuti),  «atta  ad  integrare  il  parametro  per  la
valutazione di conformita' della normativa regionale  all'ordinamento
comunitario, in base all'art. 117, primo comma, della Costituzione». 
    3.4. - Analoghe censure sono proposte, inoltre, dal ricorrente in
ordine all'art. 16, comma 4, che sostituisce la lettera b) del  comma
3 dell'art. 19 della citata legge  provinciale  n.  4  del  2006.  La
disposizione impugnata prevede l'esonero dall'obbligo di  tenuta  del
formulario di trasporto dei rifiuti per «i trasporti di  rifiuti  che
non eccedano la quantita' di 30 chilogrammi o  30  litri  al  giorno,
effettuati  dal  produttore  di   rifiuti   stessi   non   a   titolo
professionale. In questo caso il gestore dell'impianto di trattamento
deve lasciare una conferma  scritta,  secondo  le  modalita'  fissate
dalla  Giunta  provinciale».  Secondo  il   ricorrente   tale   norma
contrasterebbe sia con l'art. 193 del d.lgs.  n.  152  del  2006  che
esonera dall'obbligo di tenuta del formulario soltanto  «i  trasporti
di rifiuti non  pericolosi  effettuati  dal  produttore  dei  rifiuti
stessi,  in  modo  occasionale  e  saltuario,  che  non  eccedano  la
quantita' di trenta chilogrammi o di trenta litri», sia con l'art. 5,
comma 3, della direttiva 12 dicembre 1991, n.  91/689/CEE  (Direttiva
del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi), il quale  dispone  che
«i rifiuti pericolosi,  qualora  vengano  trasferiti,  devono  essere
accompagnati da un formulario di identificazione».  Anche  in  questo
caso,  la  disposizione  sarebbe  incostituzionale  per  le  medesime
ragioni poste a base della sentenza n. 62 del 2008. 
    3.5. - Il ricorrente impugna, altresi', l'art. 16, comma 6, della
medesima legge provinciale  n.  4  del  2008,  nella  parte  in  cui,
aggiungendo il comma 3 all'art. 20 della legge provinciale n.  4  del
2006, in  materia  di  Albo  nazionale  dei  gestori  ambientali,  ha
previsto  che  «Con  riguardo  all'obbligo  ed  alle   modalita'   di
iscrizione all'albo nazionale, la  Giunta  provinciale  puo'  emanare
disposizioni  per  regolamentare  le   procedure   e   l'obbligo   di
iscrizione».  Anche  tale  disposizione  sarebbe   costituzionalmente
illegittima per le identiche ragioni contenute nella sentenza  n.  62
del 2008, ponendosi in contrasto con l'art. 212 del d.lgs. n. 152 del
2006, che disciplina in maniera inderogabile i termini e le procedure
di  iscrizione  all'Albo  nazionale  dei   gestori   ambientali,   in
attuazione di direttive comunitarie  (art.  12  della  direttiva  del
Parlamento europeo e del Consiglio  2006/12/CE  del  5  aprile  2006,
relativa ai rifiuti, e, prima, art. 12 della direttiva del  Consiglio
75/442/CEE del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti). 
    Peraltro, secondo la giurisprudenza della  Corte  costituzionale,
il settore delle  professioni  turistiche  ricadrebbe  nella  materia
delle «professioni» nella quale  Stato  e  Regioni  hanno  competenza
legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo  comma,  della
Costituzione,  con  la  conseguenza  che  la  Regione  e'  tenuta   a
legiferare  nel  rispetto  dei  principi  fondamentali  dettati   dal
legislatore  nazionale,  cui  spetta   di   individuare   le   figure
professionali, con i relativi ordinamenti didattici  e  l'istituzione
degli albi. 
    3.6. - Il Presidente del Consiglio dei ministri censura, inoltre,
l'art. 16, comma 7, della legge provinciale n. 4 del 2008, il  quale,
sostituendo l'art. 24 della piu' volte citata legge provinciale n.  4
del 2006, in materia di collaudo ed autorizzazione degli impianti  di
recupero e di smaltimento di rifiuti, ha introdotto, con il  comma  6
del testo sostituito, la previsione che: «Per  lo  svolgimento  delle
singole   campagne   di   attivita'   sul   territorio    provinciale
1'interessato, munito di autorizzazione, rilasciata  anche  da  altre
regioni,   almeno   quindici    giorni    prima    dell'installazione
dell'impianto deve comunicare all'Agenzia provinciale  le  specifiche
dettagliate  relative   alla   campagna   di   attivita',   allegando
l'autorizzazione stessa e  l'iscrizione  all'Albo  nazionale  di  cui
all'art.  212  del  d.lgs.  n.  152  del  2006,  nonche'  l'ulteriore
documentazione richiesta al fine di  documentare  il  rispetto  delle
norme ambientali. Decorso questo termine ovvero in presenza del nulla
osta dell'Agenzia provinciale l'attivita' puo' essere iniziata». 
    Anche in questo caso la norma, secondo la difesa erariale,  detta
una disciplina difforme dal d.lgs. n. 152 del 2006, che all'art.  208
prevede  un  termine  di  sessanta  giorni   per   la   comunicazione
all'Agenzia provinciale dell'installazione dell'impianto. 
    La disposizione provinciale sarebbe, dunque, illegittima  perche'
in aperta  violazione  delle  finalita'  perseguite  dal  legislatore
nazionale, costituite dalla necessita'  che  l'amministrazione  possa
svolgere un'efficace istruttoria ed un adeguato controllo a  garanzia
della tutela ambientale, concedendo  ad  essa  un  congruo  lasso  di
tempo, oltremodo compresso dalla norma censurata. 
    La legge provinciale, quindi, dettando disposizioni  confliggenti
con  la  normativa  nazionale  vigente,  espressione  della  potesta'
legislativa esclusiva statale in materia di tutela  dell'ambiente  di
cui all'art. 117, secondo  comma,  lettera  s),  della  Costituzione,
nonche' con disposizioni comunitarie, in  violazione  dell'art.  117,
primo  comma,  della  Costituzione,  eccederebbe   dalle   competenze
provinciali di cui agli articoli 8 e  9  dello  statuto  speciale  di
autonomia di cui al d.P.R. n. 670 del 1972. 
    3.7. - Infine, la difesa erariale impugna l'art. 14, commi 1 e 5,
della citata legge provinciale n. 4 del 2008,  nella  parte  in  cui,
sostituendo il testo in lingua tedesca delle lettere  j)  e  aa)  del
comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 18 giugno 2002, n.  8,  e
non riportando la  formulazione  delle  stesse  in  lingua  italiana,
violerebbe l'articolo 99 dello statuto speciale di autonomia  (d.P.R.
n. 670 del  1972)  secondo  cui  la  lingua  italiana  e'  la  lingua
ufficiale  dello  Stato  e  fa  testo  negli  atti  aventi  carattere
legislativo e nei casi nei quali e' prevista la redazione bilingue. 
    4. - Si e'  costituita  in  giudizio  la  Provincia  autonoma  di
Bolzano, che  ha  chiesto  di  dichiarare  inammissibile  e  comunque
infondato il ricorso proposto dalla difesa erariale. 
    In  particolare,  la  resistente  sostiene  l'infondatezza  delle
censure sollevate nei confronti dell'art. 14, comma  2,  della  legge
provinciale n. 4 del 2008, nella parte  in  cui  definisce  le  acque
reflue urbane come «il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque
reflue industriali ovvero meteoriche di  dilavamento  convogliate  in
reti fognarie, anche separate e provenienti  da  agglomerato»,  senza
contemplare quale autonoma categoria le «acque reflue domestiche», in
quanto dalla stessa lettera della norma impugnata si desumerebbe  che
le varie categorie elencate sono considerate  «anche  separatamente»,
con la conseguenza che anche le acque domestiche sarebbero ivi ex  se
contemplate. Non solo, ma, come specificato nella memoria  depositata
successivamente,  avendo  la  norma  impugnata   (alla   lettera   j)
distintamente  previsto  le  acque   domestiche,   la   censura   non
coglierebbe nel segno, anche in considerazione della sua genericita',
poiche' non specificherebbe a sufficienza come  il  regime  riservato
dalla legge  provinciale  alle  acque  domestiche  sarebbe  deteriore
rispetto ai livelli uniformi di tutela fissati nel d.lgs. n. 152  del
2006. 
    Quanto  all'art.  15,  commi  3  e  4,   poi,   in   materia   di
autorizzazione ed esercizio degli impianti che producono emissioni in
atmosfera, la Provincia ritiene che  la  disposizione  impugnata  non
introdurrebbe alcuna  forma  di  autorizzazione  preventiva,  essendo
specificamente  previsto  che  l'Agenzia  competente  intervenga  nel
procedimento con gli opportuni controlli ai fini del collaudo  e  del
rilascio  della  necessaria  autorizzazione.   La   possibilita'   di
procedere  all'attivazione  dell'impianto  sarebbe,   poi,   comunque
subordinata  alla  presentazione  all'Agenzia   competente   di   una
dichiarazione del gestore, sottoscritta  da  un  tecnico  qualificato
iscritto al relativo albo professionale, che attesta  la  conformita'
dell'impianto al progetto gia' approvato,  previo  parere  vincolante
della  medesima  Autorita',  ai  sensi  dell'art.   4   della   legge
provinciale n. 8 del 2002. La previsione di un intervallo di tempo di
quindici giorni tra la presentazione della  domanda  e  l'attivazione
dell'impianto consentirebbe,  inoltre,  all'Autorita'  competente  di
verificare la veridicita' della dichiarazione, in quanto attinente ad
un intervento dalla medesima gia' valutato e conosciuto  in  sede  di
espressione  del  parere  di  cui  all'art.  4  della  citata   legge
provinciale n. 8 del 2000. 
    Quanto,  poi,  alla  questione  di  legittimita'   costituzionale
sollevata  nei  confronti  dell'art.  15,  comma   4,   della   legge
provinciale n. 4 del 2008, la resistente ne rileva, in  primo  luogo,
l'inammissibilita', posto che non viene  articolata  nessuna  censura
nei confronti  di  questa  specifica  disposizione  in  relazione  ai
parametri richiamati. Nel merito, la difesa ritiene che, comunque, la
predetta  disposizione  non  violi  il  «nucleo  minimo  di   tutela»
garantito dalle previsioni statali, nella  parte  in  cui  stabilisce
espressamente che l'Agenzia provinciale  per  l'ambiente  rilasci  il
proprio nulla-osta all'attivazione dell'impianto, previa acquisizione
della documentazione necessaria alla verifica dei  requisiti  tecnici
richiesti dalla legge. 
    Anche in relazione all'art. 15, comma 6, la Provincia esclude che
sia stato violato il nucleo minimo di tutela previsto dal legislatore
statale.   Infatti,   l'estensione   dell'ambito    degli    impianti
riconducibili alla categoria degli «impianti termici civili» anche  a
quelli la cui produzione di calore e' destinata «prevalentemente»  al
riscaldamento di edifici o al riscaldamento di acqua per usi igienici
non determinerebbe la conseguenza dell'assoggettamento  dei  medesimi
impianti termici civili ad un sistema di controlli e restrizioni meno
pregnante. In forza  dell'inserimento  nell'allegato  B  anche  degli
impianti  termici  civili  sarebbe  garantito  un  adeguato  iter  di
controllo in sede autorizzativa, posto  che,  ai  sensi  dell'art.  5
della legge provinciale n. 8 del 2000 (nel testo modificato dall'art.
15, comma 3, della legge provinciale n. 4 del 2008), gli impianti  di
cui agli allegati A e B sono soggetti al rilascio  di  autorizzazione
da parte dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente. 
    A  giudizio  della  resistente,  sarebbero,  altresi'  prive   di
fondamento le censure sollevate nei confronti dell'art. 16, comma  1,
della legge provinciale n. 4  del  2008:  quest'ultima  disposizione,
infatti,  nel  demandare  alla  Giunta  provinciale  il  compito   di
individuare i criteri per la qualificazione delle terre  e  rocce  da
scavo quali sottoprodotti, avrebbe scongiurato  la  «presunzione»  di
proficua  riutilizzabilita'  del  materiale  in  questione   ritenuta
illegittima  e  stigmatizzata  dalla  sentenza  n.   62   del   2008,
subordinando viceversa alla ricorrenza  di  precisi  presupposti,  da
valutarsi caso per caso, l'operativita' del regime  derogatorio  alla
disciplina in materia di rifiuti. 
    Anche le censure mosse  nei  confronti  dell'art.  16,  comma  4,
sarebbero infondate in quanto basate  su  una  non  corretta  lettura
della   disciplina   provinciale   applicabile,   trascurandosi    di
considerare che l'allegato A alla legge provinciale  n.  4  del  2006
stabilisce espressamente che «i  rifiuti  contrassegnati  nell'elenco
con un asterisco * sono rifiuti pericolosi ai sensi  della  direttiva
91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e ad essi si  applicano  le
disposizioni della medesima direttiva, a  condizione  che  non  trovi
applicazione l'articolo 1, paragrafo 5»  della  stessa,  riferito  ai
rifiuti domestici. 
    Analogamente, la Provincia sostiene che le censure  sollevate  in
relazione all'art. 16, comma 6, in  materia  di  Albo  nazionale  dei
gestori  ambientali  sarebbero  fondate  su  un  erroneo  presupposto
interpretativo. Tale norma -  diversamente  dall'art.  20,  comma  2,
della legge provinciale n. 4 del 2006 nella previgente  formulazione,
dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n.  62  del
2008 - non assegnerebbe, infatti,  alla  Giunta  alcuna  facolta'  di
regolamentare le procedure e  l'obbligo  di  iscrizione  all'albo  in
deroga alla disciplina  statale  e  comunitaria  di  riferimento.  Le
censure, oltre che infondate, sarebbero  anche  inammissibili,  posto
che solo ove la Giunta, adottando le  disposizioni  regolamentari  in
esame, violasse i criteri ed i limiti che il legislatore  statale  ha
posto ed il  legislatore  provinciale  non  ha  derogato,  sorgerebbe
l'interesse ad attivare gli strumenti  previsti  dall'ordinamento  al
fine di censurare la relativa condotta. Del pari  infondata  sarebbe,
poi,  secondo  la  Provincia,  la  doglianza  relativa   al   preteso
travalicamento delle competenze materiali in materia di  professioni,
posto che l'intervento del legislatore provinciale  sarebbe  avvenuto
nel pieno rispetto dei limiti posti dal d.lgs. n. 152 del  2006,  non
essendo prevista l'introduzione di alcuna disposizione  in  deroga  a
quanto dettato dal citato testo  unico  in  punto  di  presupposti  e
procedure per l'iscrizione all'albo di cui in discorso. 
    Quanto, ancora, all'art. 16, comma 7, la Provincia osserva che la
riduzione   del   termine   prescritto   per   la   formazione    del
silenzio-assenso  all'attivazione  della  campagna  di   recupero   e
smaltimento rifiuti non  impedirebbe  che  sia  apprestata  un'idonea
tutela al bene ambiente, in quanto siffatte attivita' sono svolte  da
soggetti gia' autorizzati ed iscritti all'albo nazionale dei  gestori
ambientali. Il controllo dell'Agenzia,  pertanto,  andrebbe  solo  ad
aggiungersi   a   quello   gia'   svolto,   in   sede   di   rilascio
dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  e  di  ammissione
all'Albo  da  altre  amministrazioni  competenti,   con   conseguente
esclusione dei profili di illegittimita' costituzionale prefigurati. 
    Palesemente prive di fondamento  sarebbero,  infine,  secondo  la
Provincia, le censure sollevate nei confronti delle  norme  contenute
nell'art. 14, commi 1 e 5, recanti modifiche della  sola  traduzione,
rispettivamente,  in  tedesco  e  in  italiano,  prima   erroneamente
riportata. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  dubita  della
legittimita' costituzionale dell'art. 14, commi 1, 2 e  5,  dell'art.
15, commi 3, 4 e 6 e dell'art. 16, commi 1, 4, 6  e  7,  della  legge
della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n.  4  (Modifiche
di leggi provinciali  in  vari  settori  e  altre  disposizioni),  in
riferimento agli articoli  8,  9  e  99  dello  statuto  speciale  di
autonomia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige)  ed
all'art. 117, primo, secondo comma, lettera s), e  terzo  comma della
Costituzione. 
    Tali norme -  che  intervengono  a  modificare  precedenti  leggi
provinciali inerenti, essenzialmente, alle materie della «tutela  del
paesaggio» e dell'«urbanistica», di competenza  provinciale  primaria
ai sensi dell'art. 8, comma  1,  punti  nn.  5  e  6,  dello  statuto
speciale, nonche' alla materia della «igiene e sanita'»,  che  l'art.
9, punto n. 10, del  medesimo  statuto  attribuisce  alla  competenza
legislativa provinciale concorrente  -  sarebbero  costituzionalmente
illegittime, in quanto in contrasto con i livelli minimi ed  uniformi
di tutela dell'ambiente fissati dal legislatore statale,  oltre  che,
in alcuni casi, con la normativa comunitaria di riferimento. 
    2. - In particolare,  il  ricorrente  censura,  in  primo  luogo,
l'art. 14, comma 2, della citata legge provinciale  n.  4  del  2008,
nella parte in cui, modificando la legge provinciale 18 giugno  2002,
n. 8 (Disposizioni sulle acque), provvede a definire le acque  reflue
urbane come «il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue
industriali ovvero meteoriche  di  dilavamento  convogliate  in  reti
fognarie,  anche  separate  e  provenienti  da  agglomerato».   Cosi'
disponendo la norma si porrebbe in contrasto con  gli  artt.  8  e  9
dello statuto e con l'art. 117,  secondo  comma,  lettera  s),  della
Costituzione,  dettando  una  definizione  di  acque  reflue   urbane
difforme da quella posta dall'art.  74,  comma  1,  lettera  i),  del
decreto  legislativo  3  aprile  2006  n.  152  (Norme   in   materia
ambientale), come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008,
n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del  d.lgs.  3
aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), secondo la
quale sono acque reflue urbane  le  «acque  reflue  domestiche  o  il
miscuglio di acque reflue domestiche,  di  acque  reflue  industriali
ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie,  anche
separate e provenienti da agglomerato». 
    A giudizio del ricorrente, il fatto che  la  citata  disposizione
non  consideri  autonomamente  la  categoria  delle   «acque   reflue
domestiche», come invece imporrebbe la normativa  statale,  muterebbe
la specifica disciplina cui sono assoggettate le  stesse,  sottraendo
queste ultime ai vincoli ed al regime  riservato  alle  acque  reflue
urbane, in  specie  con  riguardo  al  controllo  dei  valori  ed  al
meccanismo autorizzatorio, di cui agli artt. 101, commi 1 e 2, e  124
del d.lgs. n. 152 del 2006. 
    2.1. - La questione e' inammissibile. 
    2.2.  -  La  censura  in  esame  appare   proposta   in   termini
assolutamente generici, non essendo precisato sotto quali aspetti  la
disciplina provinciale delle acque reflue domestiche appresterebbe un
livello  di  tutela  dell'ambiente  inferiore  rispetto  ai   livelli
uniformi stabiliti dalla normativa statale. Non  risultano,  infatti,
conclusivi al riguardo i riferimenti agli artt. 101, commi 1 e  2,  e
124  del  d.lgs.  n.  152  del  2006,  poiche',  quanto   al   regime
autorizzatorio, viene previsto, espressamente, al comma  4  dell'art.
124, che «in  deroga  al  comma  1,  gli  scarichi  di  acque  reflue
domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi  nell'osservanza  dei
regolamenti fissati dal gestore  del  servizio  idrico  integrato  ed
approvati dall'Autorita' d'ambito», in contrasto con quanto  asserito
dal ricorrente. Quanto ai valori limite, poi, l'art. 101 dispone che:
«le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo  conto  dei
carichi massimi ammissibili e delle  migliori  tecniche  disponibili,
definiscono i valori-limite di emissione, diversi da  quelli  di  cui
all'Allegato  5  alla  parte  terza  del  presente  decreto,  sia  in
concentrazione massima  ammissibile  sia  in  quantita'  massima  per
unita' di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi  o
famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire  valori
limite meno restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5 alla  parte
terza del  presente  decreto  [...]»,  e  la  disciplina  provinciale
(segnatamente, ad esempio, all'art. 33) si fa carico di assicurare il
rispetto di questi limiti. 
    3. - Prima  di  esaminare  le  altre  questioni  nel  merito,  e'
opportuno ricordare che secondo la  giurisprudenza  di  questa  Corte
(sentenza n. 225 del 2009) la materia «tutela  dell'ambiente»  ha  un
contenuto allo stesso tempo oggettivo, in quanto riferito ad un bene,
«l'ambiente» (sentenze n. 367 e n. 378 del 2007; n. 12 del  2009),  e
finalistico, perche'  tende  alla  migliore  conservazione  del  bene
stesso (vedi sentenze n. 104 del 2008; n. 10, n.  30  e  n.  220  del
2009). 
    In ragione di  cio',  sullo  stesso  bene  «ambiente»  concorrono
diverse  competenze,  che  restano  distinte  fra  loro  perseguendo,
autonomamente, le loro specifiche finalita' attraverso la  previsione
di diverse discipline. Infatti, da una parte sono affidate allo Stato
la tutela e la conservazione dell'ambiente, mediante la fissazione di
livelli «adeguati e non riducibili di tutela»  (sentenza  n.  61  del
2009); dall'altra compete alle Regioni, nel rispetto dei  livelli  di
tutela fissati dalla disciplina statale (sentenze n. 62 e n. 214  del
2008), di esercitare le proprie competenze, dirette essenzialmente  a
regolare  la  fruizione  dell'ambiente,  evitando  compromissioni   o
alterazioni dell'ambiente stesso. In questo senso e' stato  affermato
che la competenza statale, allorche'  sia  espressione  della  tutela
dell'ambiente, costituisce «limite»  all'esercizio  delle  competenze
regionali (sentenze n. 180 e n. 437 del  2008,  nonche'  n.  164  del
2009). 
    E' stato altresi' precisato che le regioni non devono  violare  i
livelli  di  tutela  dell'ambiente  posti  dallo   Stato;   tuttavia,
nell'esercizio delle loro  competenze,  possono  fissare  livelli  di
tutela piu' elevati (sentenze n. 225 del 2009, n. 104  del  2008,  n.
12, n. 30 e n. 61 del 2009),  cosi'  incidendo,  in  modo  indiretto,
sulla tutela dell'ambiente. 
    4. - Sulla base di tali premesse,  puo'  passarsi  all'esame  nel
merito delle ulteriori censure. 
    4.1. - E' stato impugnato l'art. 15, commi 3 e 4, nella parte  in
cui, dettando norme in materia di autorizzazione ed  esercizio  degli
impianti che producono emissioni in  atmosfera,  stabilisce:  che  il
gestore   dell'impianto   presenti   all'Agenzia   provinciale    per
l'ambiente, almeno quindici giorni prima della messa in esercizio, la
domanda di  autorizzazione  alle  emissioni,  indicando  la  data  di
entrata in esercizio  dell'impianto;  che  la  domanda  debba  essere
corredata da una dichiarazione del gestore che attesti la conformita'
dell'impianto realizzato con il progetto precedentemente approvato ai
sensi dell'art. 4 della citata legge provinciale n. 8 del  2000;  che
la  presentazione  di  tale  documentazione  consente  l'entrata   in
esercizio degli impianti; che successivamente, l'Agenzia  provinciale
per l'ambiente, entro novanta giorni dall'entrata in esercizio  degli
impianti,  esegua  il  collaudo  e  rilasci   l'autorizzazione   alle
emissioni. 
    Il ricorrente ritiene che siffatte disposizioni violino gli  art.
8 e 9 dello statuto e l'art. 117, secondo comma,  lettera  s),  della
Costituzione, in quanto si pongono in contrasto sia  con  l'art.  269
del d.lgs. n. 152 del 2006,  il  quale  dispone  che  per  tutti  gli
impianti   che   producono   emissioni    deve    essere    richiesta
un'autorizzazione, ai sensi della parte quinta dello stesso  decreto,
sia con l'art. 279 del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006, che individua
una specifica sanzione  per  chi  inizi  ad  installare  o  metta  in
esercizio un  impianto  o  eserciti  un'attivita'  in  assenza  della
prescritta autorizzazione. 
    4.2. - In  via  preliminare,  deve  essere  dichiarata  infondata
l'eccezione di inammissibilita' sollevata dalla Provincia  in  ordine
alle censure sollevate nei confronti, in particolare, del comma 4 del
citato art.  15  per  difetto  di  motivazione  sulla  non  manifesta
infondatezza. 
    Dal tenore  del  ricorso  emerge,  infatti,  chiaramente  che  il
richiamo dei commi 3 e 4 del predetto art. 15 in realta' e' frutto di
un errore materiale poiche' le censure sono riferite ai commi 3  e  4
dell'art. 5 della  legge  provinciale  16  marzo  2000,  n.  8,  come
modificato dal comma 3 dell'art. 15. 
    4.2.1. - Nel merito, la  questione  proposta  nei  confronti  del
comma 3 dell'art. 15 e' fondata. 
    Questa  Corte,  chiamata  a   pronunciarsi   sulla   legittimita'
costituzionale dell'art. 269 del d.lgs. 152 del  2006,  ha  affermato
che la disciplina statale concernente il rilascio dell'autorizzazione
in esame risponde  all'esigenza  di  «articolare  unitariamente  tale
attivita' secondo principi che assicurino  l'osservanza  dei  criteri
stabiliti dalla normativa nazionale» (sentenza n.  250  del  2009)  e
quindi vincola il  legislatore  regionale.  Pertanto,  posto  che  la
citata norma statale impone che l'autorizzazione preceda la messa  in
esercizio dell'impianto e che tale previsione costituisce un  livello
uniforme di  tutela  dell'ambiente,  dettato  dunque  in  materia  di
competenza esclusiva dello Stato, e'  costituzionalmente  illegittima
la norma provinciale in esame che  deroga  ad  essa,  consentendo  al
gestore di mettere in esercizio  impianti  che  producono  emissioni,
prima che l'Agenzia provinciale per l'ambiente esegua il  collaudo  e
rilasci l'autorizzazione alle emissioni. Ne' puo' ritenersi che, alla
luce di quanto  stabilito  dal  legislatore  statale,  la  prescritta
autorizzazione possa essere sostituita dalla mera  dichiarazione  del
gestore, sottoscritta da un tecnico qualificato iscritto al  relativo
albo professionale, di conformita'  dell'impianto  al  progetto  gia'
approvato, non assicurando la predetta dichiarazione  un  equivalente
livello di tutela dell'ambiente. 
    5.  -  Il  ricorrente  censura,  poi,  sulla  base  di   analoghi
argomenti, l'art. 15, comma 6, il quale modifica l'art. 7 della legge
provinciale n. 8 del 2000, stabilendo che un impianto  termico  possa
definirsi civile quando la produzione di calore e'  «prevalentemente»
destinata al riscaldamento di edifici o al riscaldamento di acqua per
usi igienici e sanitari. La norma statale di riferimento,  costituita
dall'art. 283, comma 1, lettera  d),  del  d.lgs.  n.  152  del  2006
definisce, invece, come impianto termico civile  «l'impianto  termico
la cui produzione di calore e' destinata, anche in edifici ad uso non
residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione di  ambienti  o
al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari». 
    La richiamata disposizione statale  non  contemplerebbe,  dunque,
per i suddetti impianti, alcun utilizzo del calore prodotto per  fini
diversi dal riscaldamento e dalla climatizzazione di ambienti  o  dal
riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari.  A  giudizio  del
ricorrente, la mancata riproduzione da parte della norma  provinciale
di tale  esclusivita'  contemplata  dalla  norma  statale,  non  solo
comprometterebbe l'esigenza di uniformita' di  disciplina  perseguita
dal  legislatore  nazionale,  ma  determinerebbe  «discrasie»   nella
regolamentazione della materia,  contrarie  agli  scopi  della  legge
nazionale in punto di sicurezza degli impianti e di  controllo  delle
emissioni.  Cio',  in  quanto  sarebbe   sottratto   dal   campo   di
applicazione del titolo I della parte quinta del d.lgs.  n.  152  del
2006, un numero elevato di impianti che, ove fossero qualificati come
impianti «termici civili», sarebbero soggetti  alla  disciplina  meno
rigorosa del titolo II della parte quinta, non essendo tali impianti,
ad esempio, assoggettabili  alla  preventiva  autorizzazione  di  cui
all'art. 269, ma ad una mera denuncia di installazione o modifica. 
    5.1. - La questione e' fondata. 
    La disciplina contenuta nella norma provinciale impugnata,  nella
parte in cui qualifica come impianti termici civili anche  quelli  la
cui  produzione  di  calore   e'   «prevalentemente»   destinata   al
riscaldamento di edifici o al riscaldamento di acqua per usi igienici
e sanitari, si pone chiaramente in contrasto con quella  statale,  in
quanto in tal modo esclude dal regime autorizzatorio di cui  all'art.
284 del Codice dell'ambiente non solo quegli  impianti  destinati  ai
soli usi indicati dall'art. 283 del medesimo Codice, ma anche  quelli
che, sia pure in  misura  non  prevalente,  siano  destinati  ad  usi
diversi. Si delinea, in altri termini, in ambito provinciale, per  un
numero elevato di impianti, ricondotti alla categoria degli  impianti
termici  civili,  un  regime  diverso  da   quello   definito   dalla
legislazione statale, costituito dalla mera denuncia di installazione
o modifica, evidentemente lesivo di quel livello uniforme  di  tutela
assicurato dal legislatore statale  mediante  la  prescrizione  della
preventiva autorizzazione. 
    6. - E', altresi', impugnato l'art.  16,  comma  1,  della  legge
provinciale n. 4 del 2008, il quale, sostituendo la  lettera  c)  del
comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 26  maggio  2006,  n.  4,
provvede a riformulare la definizione di «sottoprodotto», disponendo,
in particolare, al punto n. 5, che «la Giunta provinciale  stabilisce
i criteri secondo i quali le terre e rocce da scavo sono  considerati
come sottoprodotti». 
    Tale disposizione sarebbe illegittima  per  le  medesime  ragioni
poste a base della sentenza n. 62 del 2008,  ponendosi  in  contrasto
con  la  direttiva  5  aprile  2006,  n.  2006/12/CE  (Direttiva  del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti), e, per  cio'
stesso, con l'art. 117, primo comma, della Costituzione. 
    6.1. - La questione e' fondata. 
    La citata norma provinciale, nella parte in cui attribuisce  alla
Giunta provinciale il compito  di  provvedere  alla  definizione  dei
cosiddetti  sottoprodotti,  senza  individuare  precisi   criteri   o
vincoli, si pone in contrasto con la direttiva del 5 aprile 2006,  n.
2006/12/CE, in quanto sottrae alla nozione di rifiuto taluni  residui
che  invece  corrispondono  alla  definizione  sancita  dall'art.  1,
lettera a), della medesima, in violazione degli artt. 11 e 117, primo
comma, della Costituzione (sentenza n. 62 del 2008). 
    7. - Analoghe censure sono proposte, inoltre, dal  ricorrente  in
ordine all'art. 16, comma 4, che sostituisce la lettera b) del  comma
3 dell'art. 19 della citata legge  provinciale  n.  4  del  2006.  La
disposizione impugnata prevede l'esonero dall'obbligo di  tenuta  del
formulario di trasporto dei rifiuti per «i trasporti di  rifiuti  che
non eccedano la quantita' di 30 chilogrammi o  30  litri  al  giorno,
effettuati  dal  produttore  di   rifiuti   stessi   non   a   titolo
professionale. In questo caso il gestore dell'impianto di trattamento
deve lasciare una conferma  scritta,  secondo  le  modalita'  fissate
dalla Giunta provinciale». 
    Secondo il ricorrente tale norma contrasterebbe  sia  con  l'art.
193 del d.lgs. n. 152 del 2006, che esonera  dall'obbligo  di  tenuta
del formulario  soltanto  «i  trasporti  di  rifiuti  non  pericolosi
effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo  occasionale  e
saltuario, che non eccedano la quantita' di trenta chilogrammi  o  di
trenta litri», sia con l'art. 5, comma 3, della direttiva 12 dicembre
1991, n. 91/689/CEE (Direttiva  del  Consiglio  relativa  ai  rifiuti
pericolosi), il quale dispone  che  «i  rifiuti  pericolosi,  qualora
vengano trasferiti, devono essere accompagnati da  un  formulario  di
identificazione». 
    Anche  in  questo  caso,   si   imporrebbe   una   pronuncia   di
illegittimita'  costituzionale  sulla  base  dei  medesimi  argomenti
impiegati nella sentenza n. 62 del 2008, nella quale questa Corte  ha
affermato che il legislatore statale  ha  istituito  un  regime  piu'
rigoroso di  controlli  sul  trasporto  dei  rifiuti  pericolosi,  in
ragione della  loro  specificita'  e  in  attuazione  degli  obblighi
assunti in ambito comunitario, ed  ha  precisato  che  il  formulario
d'identificazione, strumento indicato dall'art.  5,  comma  3,  della
citata direttiva 91/689/CEE - in mancanza del quale la legge statale,
ove i rifiuti siano pericolosi, commina sanzioni penali - consente di
controllare costantemente il trasporto dei rifiuti, onde evitare  che
questi siano avviati per destinazioni ignote. 
    7.1.  -  Preliminarmente,  occorre  dare  atto   che   la   norma
provinciale censurata e' stata, successivamente alla proposizione del
ricorso, modificata dall'art. 31 della  legge  provinciale  9  aprile
2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
per l'anno finanziario 2009 e  per  il  triennio  2009-2011  -  Legge
finanziaria 2009) in senso satisfattivo: il testo attualmente vigente
dell'art. 19, comma  3,  della  legge  provinciale  n.  4  del  2006,
infatti, esonera dall'obbligo di tenuta del formulario  i  «trasporti
di rifiuti speciali non pericolosi che non eccedano la  quantita'  di
30 chilogrammi o di 30 litri, effettuati dal produttore  dei  rifiuti
stesso. In questo caso il gestore dell'impianto di  trattamento  deve
rilasciare una conferma scritta, secondo le modalita'  fissate  dalla
Giunta provinciale». 
    Tuttavia,   la   mancata   dimostrazione   della   non   avvenuta
applicazione  della  norma  censurata  nel  periodo  precedente  alla
entrata in vigore della citata modifica impedisce  di  dichiarare  la
cessazione della materia del contendere. 
    7.2. - Nel merito, la questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 16, comma 4, e' fondata. 
    L'art. 19, comma 3, lettera b), della legge provinciale n. 4  del
2006, come modificato dall'art. 16, comma 4, della legge  provinciale
n. 4 del 2008, nella parte in cui stabilisce che l'obbligo di  tenuta
del formulario non e' prescritto «ai trasporti  di  rifiuti  che  non
eccedano la quantita' di 30 chilogrammi o  di  30  litri  al  giorno,
effettuati  dal  produttore  dei  rifiuti   stesso   non   a   titolo
professionale [...]», si pone in aperto contrasto sia con il predetto
art. 193 del Codice dell'ambiente, il quale esonera  dall'obbligo  di
tenuta del formulario soltanto «i trasporti di rifiuti non pericolosi
effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo  occasionale  e
saltuario, che non eccedano la quantita' di trenta chilogrammi  o  di
trenta litri», sia con l'art. 5, comma 3, della direttiva 12 dicembre
1991, n. 91/689/CEE, il quale  dispone  che  «i  rifiuti  pericolosi,
qualora  vengano  trasferiti,  devono  essere  accompagnati   da   un
formulario di identificazione».  Detta  norma  e',  pertanto,  lesiva
degli artt. 8 e 9 dello statuto, nonche' dell'art. 117, primo comma e
secondo comma, lettera s), della Costituzione. 
    8. - Il Presidente del Consiglio dei ministri  impugna,  inoltre,
l'art. 16, comma 6, nella parte  in  cui,  aggiungendo  il  comma  3,
all'art. 20, della legge provinciale n. 4 del  2006,  in  materia  di
Albo nazionale dei gestori ambientali, ha previsto che «Con  riguardo
all'obbligo ed alle modalita' di iscrizione  all'albo  nazionale,  la
Giunta provinciale puo' emanare  disposizioni  per  regolamentare  le
procedure e l'obbligo di iscrizione». 
    Anche  tale  disposizione   sarebbe,   secondo   il   ricorrente,
costituzionalmente illegittima  per  le  identiche  ragioni  indicate
nella sentenza n. 62 del 2008, ponendosi essa in contrasto con l'art.
212  del  d.lgs.  n.  152  del  2006,  che  disciplina   in   maniera
inderogabile  le  procedure  e  i  termini  di  iscrizione   all'Albo
nazionale  dei  gestori  ambientali,  in  attuazione   di   direttive
comunitarie (art. 12 della direttiva del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio 5 aprile 2006, n. 2006/12/CE, relativa ai rifiuti; art.  12
della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, n. 75/442/CEE  relativa
ai rifiuti). 
    Peraltro, tale norma provinciale sarebbe lesiva  anche  dell'art.
117,  terzo  comma,  della  Costituzione,  incidendo   in   tema   di
professioni, materia nella quale Stato  e  regioni  hanno  competenza
legislativa concorrente, con la conseguenza che la regione e'  tenuta
a legiferare nel  rispetto  dei  principi  fondamentali  dettati  dal
legislatore  nazionale,  cui  spetta   di   individuare   le   figure
professionali, con i relativi ordinamenti didattici  e  l'istituzione
degli albi. 
    8.1. - La questione di legittimita' costituzionale dell'art.  16,
comma 6, della legge  provinciale  n.  4  del  2008  e'  fondata,  in
riferimento agli artt. 8 e 9 dello  statuto,  nonche'  all'art.  117,
primo comma, e secondo comma, lettera s), della Costituzione. 
    La  norma  provinciale  impugnata,  attribuendo  alla  Giunta  la
determinazione delle condizioni per l'iscrizione  all'Albo,  in  ogni
caso finisce per sostituire alla  normativa  nazionale  l'atto  della
Giunta, in violazione della competenza statale  esclusiva  esercitata
con l'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006,  che  ha  disciplinato  in
maniera inderogabile  procedure  e  termini  di  iscrizione  all'Albo
nazionale dei  gestori  ambientali,  peraltro  in  adempimento  degli
obblighi comunitari contenuti nella citata direttiva 5  aprile  2006,
n. 2006/12/CE. 
    Deve,  pertanto,  dichiararsi   l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 16, comma 6, della legge provinciale n.  4  del  2008,  per
violazione degli artt. 8 e 9 dello statuto  e  dell'art.  117,  commi
primo e secondo, lettera s), e terzo della Costituzione. 
    Resta  assorbita  l'ulteriore  censura  proposta   in   relazione
all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 
    9.  -  E',  poi,  impugnato  l'art.  16,  comma  7,  della  legge
provinciale  n.  4  del  2008,  il  quale,  dettato  in  sostituzione
dell'art. 24 della piu' volte citata legge provinciale n. 4 del 2006,
in materia di collaudo ed autorizzazione degli impianti di recupero e
di smaltimento di rifiuti, ha  previsto  al  comma  6  che:  «Per  lo
svolgimento  delle  singole  campagne  di  attivita'  sul  territorio
provinciale 1'interessato, munito di autorizzazione, rilasciata anche
da altre regioni, almeno  quindici  giorni  prima  dell'installazione
dell'impianto deve comunicare all'Agenzia provinciale  le  specifiche
dettagliate  relative   alla   campagna   di   attivita',   allegando
l'autorizzazione stessa e  l'iscrizione  all'Albo  nazionale  di  cui
all'art.  212  del  d.lgs.  n.  152  del  2006,  nonche'  l'ulteriore
documentazione richiesta al fine di  documentare  il  rispetto  delle
norme ambientali. Decorso questo termine ovvero in presenza del nulla
osta dell'Agenzia provinciale l'attivita' puo' essere iniziata». 
    Anche in questo  caso  la  norma,  secondo  la  difesa  erariale,
sarebbe  costituzionalmente  illegittima  in  quanto,   recando   una
disciplina difforme rispetto a quella contenuta nel d.lgs. n. 152 del
2006, che all'art. 208 prevede un termine di sessanta giorni  per  la
comunicazione     all'Agenzia     provinciale      dell'installazione
dell'impianto, si porrebbe in contrasto con  la  normativa  nazionale
vigente, espressione della potesta' legislativa esclusiva statale  in
materia di tutela dell'ambiente di cui all'art. 117,  secondo  comma,
lettera s), della Costituzione, nonche' con disposizioni comunitarie,
in  violazione  dell'art.  117,  primo  comma,  della   Costituzione,
eccedendo dalle competenze provinciali di cui agli  articoli  8  e  9
dello statuto. 
    La disposizione provinciale sarebbe, dunque, illegittima  perche'
in aperta  violazione  delle  finalita'  perseguite  dal  legislatore
nazionale, costituite dalla necessita'  che  l'amministrazione  possa
svolgere un'efficace istruttoria ed un adeguato controllo a  garanzia
della tutela ambientale, concedendo  ad  essa  un  congruo  lasso  di
tempo, oltremodo compresso dalla norma censurata. 
    9.1. - La questione e' fondata. 
    La norma provinciale impugnata stabilisce,  infatti,  un  termine
per la formazione del silenzio-assenso per l'inizio della campagna di
recupero e smaltimento rifiuti assai piu' breve di quello fissato dal
legislatore statale, in evidente violazione di un livello  di  tutela
dell'ambiente uniforme, indicato  anche  in  adempimento  di  vincoli
comunitari. 
    Tale abbreviazione del termine, peraltro, altera il rapporto  fra
i due interessi che il termine stesso e'  destinato  a  soddisfare  e
cioe'  quello  dell'amministrazione   all'esercizio   del   controllo
preventivo e quello dell'interessato ad ottenere l'autorizzazione  in
tempi ragionevoli, in  un  modo  che  risulta  lesivo  dell'interesse
pubblico  alla  tutela  dell'ambiente,  in  violazione  dei  predetti
parametri. 
    10. - Il Presidente del Consiglio dei ministri  censura,  infine,
le norme contenute nell'art. 14, commi 1 e 5, della legge provinciale
n. 4 del 2008, nella parte in cui, sostituendo  il  testo  in  lingua
tedesca delle lettere j) e aa) del comma 1 dell'art.  2  della  legge
provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e non  riportando  la  formulazione
delle stesse in lingua italiana,  violerebbero  l'articolo  99  dello
statuto speciale di autonomia (d.P.R. n. 670 del 1972) secondo cui la
lingua italiana e' la lingua ufficiale dello Stato e fa  testo  negli
atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali e' prevista la
redazione bilingue. 
    10.1. - La questione non e' fondata. 
    E' di tutta evidenza che, diversamente da  quanto  sostenuto  dal
ricorrente, la norma impugnata, come tutta la legge provinciale n.  4
del 2008, risulta pubblicata in entrambe le lingue, ivi  comprese  le
modifiche ai testi in tedesco di cui ai commi  1  e  5  dell'art.  14
impugnato, cosi' come, al comma 4, in entrambe le lingue  e'  redatto
il testo della modifica. Trattandosi, in ambedue i casi, di modifiche
della sola traduzione, rispettivamente, in tedesco e in italiano,  la
redazione nella diversa lingua riporta il nuovo testo nella lingua su
cui va ad incidere. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 15,  commi
3 e 6, e dell'articolo 16, commi 1,  4,  6  e  7  della  legge  della
Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno  2008,  n.  4  (Modifiche  di
leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni); 
    Dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale  dell'articolo  14,  comma  2,  della   citata   legge
provinciale n. 4 del 2008, promosse, in relazione agli articoli 8 e 9
dello statuto speciale ed all'art. 117, secondo  comma,  lettera  s),
della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'articolo 14, commi 1 e 5, della citata legge  provinciale  n.  4
del 2008,  promossa,  in  relazione  all'articolo  99  dello  statuto
speciale di autonomia, con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2009. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                        Il redattore: Tesauro 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 4 dicembre 2009. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola