N. 319 SENTENZA 30 novembre - 4 dicembre 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Sicurezza pubblica - Soccorso in mare - Legge della Regione  Lazio  -
  Disciplina delle attivita' di pattugliamento e salvataggio con moto
  d'acqua, equipaggiate con dotazioni speciali per il  trasporto  dei
  bagnanti - Ricorso del Governo - Dedotta lesione  della  competenza
  esclusiva  statale  in  materia  di  ordine  pubblico  e  sicurezza
  pubblica nonche' di  ordinamento  e  organizzazione  amministrativa
  dello Stato - Esclusione - Non fondatezza della questione. 
- Legge Regione Lazio 21 luglio 2008, n. 11, artt. 1, 2 e 3. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere g) ed h). 
(GU n.49 del 9-12-2009 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente: 
 
                              Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli  artt.  1,  2  e  3
della legge della Regione Lazio 21 luglio 2008, n.  11  (Disposizioni
per l'utilizzo di tecnologie innovative per le unita' di soccorso  in
acqua), promosso  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con
ricorso notificato il 26 settembre 2008, depositato in cancelleria il
2 ottobre 2008 ed iscritto al n. 60 del registro ricorsi 2008. 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  21  ottobre  2009  il  giudice
relatore Giuseppe Frigo; 
    Udito l'avvocato dello Stato Chiarina Aiello  per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    Con ricorso  notificato  il  26  settembre  2008,  depositato  il
successivo 2 ottobre ed iscritto al n. 60 del  registro  dei  ricorsi
del 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  sollevato,   in
riferimento all'art. 117, secondo comma,  lettere  g)  ed  h),  della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1,
2 e 3  della  legge  della  Regione  Lazio  21  luglio  2008,  n.  11
(Disposizioni per l'utilizzo di tecnologie innovative per  le  unita'
di soccorso in acqua). 
    Il  ricorrente  assume  che   la   legge   impugnata   disciplina
l'attivita' di salvataggio svolta con moto d'acqua  equipaggiate  con
speciali dotazioni per il trasporto dei bagnanti, al dichiarato  fine
di realizzare un efficace e  rapido  pattugliamento  delle  coste  ed
interventi di soccorso a medio e corto  raggio,  nel  rispetto  delle
condizioni di sicurezza degli operatori. In particolare, gli artt. 1,
2 e 3 definiscono le caratteristiche e l'allestimento  dei  mezzi  di
soccorso nautico e degli strumenti  di  salvataggio  ed  individuano,
quale strumento prioritario, la barella, descrivendone i requisiti. 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che la  Regione,
con le menzionate  norme,  venendo  a  disciplinare  l'organizzazione
amministrativa e tecnica del pattugliamento, della  vigilanza  e  del
soccorso nautico, disponga in materia di «sicurezza della navigazione
marittima» e della «vita umana in mare», in contrasto con le  vigenti
norme di diritto interno ed internazionale: e precisamente, a livello
nazionale, con gli artt. 68, 69 e 70 del  codice  della  navigazione,
con l'art. 59 del  regolamento  per  l'esecuzione  del  codice  della
navigazione (navigazione marittima) (d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328)
e con l'art. 7 del d.P.R. 8 dicembre 2007,  n.  271  (Regolamento  di
riorganizzazione del Ministero dei trasporti  a  norma  dell'art.  1,
comma  404,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296);  a  livello
internazionale, con la Convenzione di Amburgo del 27 aprile 1979  sul
salvataggio in mare, a cui l'Italia ha aderito e dato esecuzione  con
la legge 3 aprile 1989, n. 147, attuata dal regolamento adottato  con
il d.P.R. 28 settembre 1994, n. 662. 
    Tali materie sarebbero attribuite, secondo la prospettazione  del
ricorrente,  alla  competenza  legislativa  esclusiva   dello   Stato
dall'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., in quanto  attinenti
alla  «sicurezza  pubblica»  e  concernenti  funzioni  di  competenza
fondamentalmente  statale,  «anche   per   la   evidente   necessaria
uniformita' a livello  nazionale  e  sopranazionale  che  la  materia
presenta». 
    Conseguentemente, la  disciplina  recata  dalla  legge  regionale
impugnata eccederebbe la competenza legislativa della regione. 
    In  relazione  alle  singole  disposizioni,  il  Presidente   del
Consiglio dei ministri  deduce  che  l'art.  1,  evocando  una  forma
particolare di pattugliamento delle coste, invaderebbe la  competenza
statale - attribuita, a seconda dell'ambito territoriale, al  Comando
generale delle Capitanerie di porto, alle Direzioni marittime  ed  ai
Comandi di porto - in ordine  al  coordinamento  delle  attivita'  di
soccorso della vita umana in mare nelle zone costiere italiane. 
    Del pari, gli artt. 2 e 3 - nell'individuare, il primo,  la  moto
d'acqua   quale   mezzo   di   soccorso   nautico    con    minuziosa
regolamentazione delle caratteristiche tecniche, e,  il  secondo,  la
barella quale strumento  di  salvataggio,  con  individuazione  delle
caratteristiche di galleggiabilita' e di portata -  invaderebbero  la
competenza esclusiva statale a regolare sia  il  trasporto  marittimo
delle persone (competenza esercitata con l'art.  59,  numero  6,  del
regolamento per la navigazione  marittima),  sia  l'allestimento  dei
natanti adibiti al salvataggio  (competenza  espressamente  riservata
allo Stato dall'art. 3, lettera c), del d.P.R. n. 662 del 1994). 
    Al riguardo, la Presidenza del Consiglio dei ministri richiama la
giurisprudenza della Corte costituzionale sulla nozione di sicurezza,
desunta dall'art. 117, secondo  comma,  lettera  h),  Cost.,  in  cui
sarebbe ricompresa la tutela dell'incolumita'  personale  da  fattori
che la espongono a rischio (sono citate le sentenze n. 428 del 2004 e
n. 222 del 2006): poiche' chi si trova in mare  verserebbe,  in  ogni
caso, in una situazione di pericolo, l'attivita' di soccorso in  mare
rientrerebbe nel concetto di sicurezza pubblica. 
    Inoltre, anche a voler ritenere che la legge regionale  impugnata
persegua l'ulteriore finalita' di tutela della salute, questa sarebbe
recessiva rispetto alla  finalita'  di  tutela  della  sicurezza,  in
considerazione dell'inscindibile connessione con le attribuzioni  del
Corpo delle Capitanerie di porto. In applicazione del criterio  della
prevalenza, pertanto, la legge regionale impugnata andrebbe  comunque
ricondotta  innanzitutto  all'ambito  della  sicurezza  pubblica   e,
conseguentemente, esulerebbe dalla competenza regionale. 
    Il Presidente del Consiglio dei  ministri  censura  la  normativa
regionale anche con riferimento all'art. 117, secondo comma,  lettera
g), Cost., il quale attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in
materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e
degli enti pubblici». 
    Ritiene il ricorrente  che  gli  artt.  1,  2  e  3  della  legge
regionale interferiscano sull'organizzazione e sulle  funzioni  delle
varie strutture del Corpo delle Capitanerie  di  porto,  innanzitutto
perche'  le  attivita'  di  programmazione  e  di  coordinamento  nel
salvataggio in mare esercitate  da  dette  strutture  verrebbero,  in
concreto, incise dal pattugliamento e dal diffuso impiego delle  moto
d'acqua nel soccorso dei bagnanti, in mancanza di  coordinamento  tra
la disciplina regionale e quella dettata  dai  competenti  organi  di
tale Corpo. La legge regionale, inoltre, potrebbe essere interpretata
come  limitativa  delle  scelte  delle  strutture  del  Corpo   delle
Capitanerie di porto di dotarsi anche  delle  moto  d'acqua  e  delle
barelle, da utilizzare come mezzi di salvataggio: con la  conseguente
invasione della competenza organizzativa dello Stato e la  violazione
del consolidato principio secondo il quale  la  legge  regionale  non
puo' prevedere l'istituzione di strutture o l'adempimento di obblighi
da parte di organi statali. 
    In forza di tali argomenti il ricorrente conclude richiedendo che
sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, 2  e  3
della legge della Regione Lazio n. 11 del 2008. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri  solleva  questione
di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della
Regione Lazio 21 luglio 2008, n. 11 (Disposizioni per  l'utilizzo  di
tecnologie innovative per  le  unita'  di  soccorso  in  acqua),  per
violazione dell'art. 117, secondo comma,  lettere  g)  ed  h),  della
Costituzione. 
    In primo luogo, secondo il ricorrente, le disposizioni censurate,
definendo  le  caratteristiche  delle  moto  d'acqua,   quale   mezzo
utilizzabile  per  il  soccorso  nautico,  e  delle  barelle,   quali
strumenti prioritari di salvataggio, organizzerebbero e regolerebbero
il  pattugliamento  ed  il  soccorso  in  mare  e,   in   definitiva,
mirerebbero a tutelare l'incolumita' personale. 
    Tali materie sarebbero  attribuite  alla  competenza  legislativa
esclusiva dello Stato  dall'art.  117,  secondo  comma,  lettera  h),
Cost., in quanto attinenti alla «sicurezza pubblica», al  cui  ambito
sarebbero riferibili la sicurezza delle persone e, in particolare, la
tutela della incolumita' personale da  fattori  che  la  espongono  a
rischio,  non  rilevando,  in   applicazione   del   criterio   della
prevalenza, l'eventuale concorrente finalita' di tutela della salute,
comunque recessiva rispetto alla prima. 
    L'illegittimita' costituzionale deriverebbe,  in  secondo  luogo,
dalla violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., che
attribuisce  allo  Stato  la  competenza  esclusiva  in  materia   di
«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici». Il pattugliamento e il diffuso impiego delle moto  d'acqua
come mezzi di soccorso in mare in attuazione  della  legge  regionale
impugnata sarebbero, infatti,  suscettibili  di  interferire  con  le
attivita' di  programmazione  e  coordinamento  nel  soccorso  e  nel
salvataggio in mare, di competenza del  Corpo  delle  Capitanerie  di
porto. La legge regionale, inoltre, potrebbe essere interpretata come
limitativa delle scelte delle Capitanerie di porto di  dotarsi  anche
delle moto d'acqua e delle  barelle,  da  utilizzare  come  mezzi  di
salvataggio e, conseguentemente, sarebbe invasiva della competenza in
materia di  organizzazione  dello  Stato  e  lesiva  del  consolidato
principio secondo il quale la  legge  regionale  non  puo'  prevedere
l'istituzione di strutture o l'adempimento di obblighi  da  parte  di
organi statali. 
    2. - Le censure non sono fondate. 
    3. - Entrambe  derivano  da  una  fallace  interpretazione  degli
obiettivi e della portata delle  disposizioni  oggetto  specifico  di
impugnazione, che, considerate sia per  se'  stesse,  sia  nel  corpo
della legge regionale della quale  fanno  parte,  non  consentono  di
inferire  che  si  tratti  di  uno  strumento   normativo   volto   a
«disciplinare la realizzazione di un  efficace  pattugliamento  delle
coste  e  [...]  interventi  di  soccorso  in  mare»,  cui   consegua
l'invasione della competenza  statale  in  materia  di  tutela  della
sicurezza  pubblica   nonche'   di   ordinamento   e   organizzazione
amministrativa dello Stato. 
    Con l'art. 1 della legge regionale n. 11 del 2008, relativo  alle
finalita'  di  essa,  si  dispone  non  gia'   di   realizzare   quel
pattugliamento e quegli  interventi,  ma  semplicemente  di  favorire
l'attivita' di salvamento (anche) mediante l'impiego -  da  parte  di
quanti  se  ne  debbono  o  possono  occupare  -  di   moto   d'acqua
equipaggiate con dotazioni speciali per il trasporto dei bagnanti. 
    Lo strumento per incentivare tale impiego  e'  la  concessione  e
l'erogazione di contributi fino al concorso  del  settantacinque  per
cento della spesa documentata e ammissibile (art.  6)  in  favore  di
soggetti beneficiari, che  sono  determinati  dall'art.  7  (tra  cui
principalmente:  assistenti  dei  bagnanti  di  strutture   balneari,
articolazioni di soccorso e protezione civile, sezione di  salvamento
della  Federazione  italiana  nuoto,  Polizia  di  Stato,  Arma   dei
carabinieri,  Guardia  di  finanza,   Guardia   costiera,   Autorita'
portuali, Corpo nazionale vigili del fuoco). 
    E' poi previsto che i natanti (moto d'acqua) e gli  strumenti  di
salvataggio    (barelle)    da    impiegare    abbiano    determinate
caratteristiche,  ritenute  idonee  allo  scopo,   specificamente   e
minutamente descritte agli artt. 2 e 3 della stessa legge. 
    E' di tutta evidenza che queste  caratteristiche  sono  richieste
non come oggetto di prescrizioni necessarie in  assoluto  (quasi  che
nessuna altra moto d'acqua e nessuna altra barella possa  mai  essere
impiegata a quello scopo), ma solo come condizione per  ammettere  al
contributo  regionale  quanti,  tra  i  soggetti   sopra   ricordati,
intendano impiegarle allo scopo medesimo. Va, quindi, escluso che  le
norme dei citati artt. 2 e  3  della  legge,  pur  costituendo  norme
tecniche volte a definire  le  caratteristiche  strutturali  di  quel
particolare natante integrato con strumenti di  salvataggio,  possano
suscitare questioni attinenti alla  riserva  statale  in  materia  di
sicurezza pubblica; e cio', a prescindere da ogni rilievo riguardo ai
confini da assegnare a tale materia ed  alla  reale  possibilita'  di
includervi quanto dedotto dal ricorrente. 
    Altrettanto evidente  e',  sotto  altro  profilo,  che  le  norme
censurate  non  si  occupano  di  disciplinare  le  condizioni  e  le
modalita' di  impiego  dei  particolari  natanti  in  esame,  ne'  di
inserirli in una o in altra organizzazione  di  pattugliamento  o  di
soccorso, ne' tantomeno di costituirne alcuna. Unico obbiettivo della
legge, secondo le parole impiegate  nel  suo  stesso  titolo,  e'  di
promuovere  con  incentivi  finanziari  «l'utilizzo   di   tecnologie
innovative per le unita' di soccorso in acqua», ferme restando  tutte
le altrui  competenze  e  tutte  le  discipline  attinenti  a  quella
organizzazione. Significativo, al riguardo, e', tra  l'altro,  quanto
dispone l'art. 5, secondo cui «per l'uso dei natanti denominati  moto
d'acqua sono fatte salve le norme vigenti in materia di navigazione». 
    Inoltre, la lettura del citato elenco dei soggetti legittimati  a
fruire degli incentivi rende palese che ben vi possono liberamente  e
discrezionalmente accedere proprio enti e organismi  cui  compete,  a
vario  titolo,  l'attivita'  di  pattugliamento  delle  coste  e   di
soccorso. 
    Si deve, quindi, escludere una lesione della competenza esclusiva
statale in materia di  ordinamento  e  organizzazione  amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici, con particolare  riferimento  alle
attivita' di  programmazione  e  coordinamento  nel  soccorso  e  nel
salvataggio in mare di competenza delle Capitanerie di porto. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Lazio 21 luglio  2008,
n. 11 (Disposizioni per l'utilizzo di tecnologie  innovative  per  le
unita' di soccorso in acqua), sollevata, in riferimento all'art. 117,
secondo comma, lettere g) ed h), della Costituzione,  dal  Presidente
del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2009. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                         Il redattore: Frigo 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 4 dicembre 2009. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola