N. 322 SENTENZA 30 novembre - 4 dicembre 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Ricorso della  Regione  Emilia-Romagna  -  Impugnazione  di  numerose
  disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,
  con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 -  Trattazione
  delle questioni riguardanti l'art. 30, commi 1, 2 e 3  -  Decisione
  sulle altre disposizioni impugnate riservata a separate pronunce. 
- D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con  modificazioni,  dalla
  legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 30, commi 1, 2 e 3. 
- Costituzione, artt. 114, 117, quarto e sesto comma, e 118, primo  e
  quarto comma. 
Controlli amministrativi - Impresa e imprenditore - Imprese  soggette
  a certificazione ambientale o di  qualita'  -  Controlli  periodici
  degli enti certificatori in sostituzione di quelli  amministrativi,
  con previsione di regolamento attuativo statale  -  Potesta'  delle
  Regioni di garantire livelli ulteriori di tutela  -  Ricorso  della
  Regione  Emilia-Romagna  -  Ritenuta  violazione  della  competenza
  residuale della Regione nelle  materie  del  commercio,  industria,
  agricoltura e delle  altre  di  interesse  economico,  nonche'  del
  principio   di   sussidiarieta'   orizzontale   -   Esclusione    -
  Riconducibilita' della  disposizione  denunciata  alla  materia  di
  competenza  esclusiva  dello  Stato  «determinazione  dei   livelli
  essenziali delle  prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  che
  devono essere garantiti su tutto  il  territorio  nazionale»  (art.
  117, secondo comma, lett. m) - Non fondatezza della questione. 
- D.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 30, commi 1,  2  e  3  nel  testo
  risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione  6
  agosto 2008, n. 133. 
- Costituzione, artt. 114, 117, quarto e sesto comma, e 118, primo  e
  quarto comma. 
(GU n.49 del 9-12-2009 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO, Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 30, commi 1,  2
e 3 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 (Disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico,  la  semplificazione,  la  competitivita',  la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008  n.  133,
promosso dalla Regione Emilia-Romagna con ricorso  notificato  il  20
ottobre 2008,  depositato  in  cancelleria  il  22  ottobre  2008  ed
iscritto al n. 69 del registro ricorsi 2008. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nell'udienza pubblica  del  17  novembre  2009  il  Giudice
relatore Giuseppe Tesauro; 
    Uditi l'avvocato Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna e  gli
avvocati dello Stato Maria Letizia Guida e Guido  Fiorentino  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - La Regione Emilia-Romagna,  con  ricorso  notificato  il  20
ottobre 2008, depositato il successivo 22 ottobre, ha sollevato,  tra
le altre, questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  30,
commi  1,  2  e  3,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione  tributaria),  nel  testo  risultante  dalle   modifiche
introdotte  dalla  legge  di  conversione  6  agosto  2008,  n.   133
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,
la  semplificazione,  la  competitivita',  la  stabilizzazione  della
finanza pubblica e la perequazione tributaria), in  riferimento  agli
artt. 114, 117, quarto e sesto comma, e 118, primo  e  quarto  comma,
della Costituzione nonche' al principio di legalita' sostanziale. 
    2. - L'art. 30, comma 1, del d.l. n. 112 del  2008,  dispone  che
«per le imprese soggette a certificazione ambientale  o  di  qualita'
rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformita'  a
norme tecniche  europee  ed  internazionali,  i  controlli  periodici
svolti   dagli   enti   certificatori   sostituiscono   i   controlli
amministrativi o le ulteriori attivita' amministrative  di  verifica,
anche  ai  fini  dell'eventuale   rinnovo   o   aggiornamento   delle
autorizzazioni per l'esercizio  dell'attivita'»;  prevede,  altresi',
che «le verifiche  dei  competenti  organi  amministrativi  hanno  ad
oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualita' e la completezza
della certificazione», restando «salvo il rispetto  della  disciplina
comunitaria». Il  comma  2  stabilisce  che  detta  disposizione  «e'
espressione di un principio generale di sussidiarieta' orizzontale ed
attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto  il  territorio
nazionale ai sensi dell'articolo  117,  secondo  comma,  lettera  m),
della Costituzione», precisando che «resta ferma  la  potesta'  delle
Regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze,
di garantire livelli ulteriori di tutela». Il comma 3 del citato art.
30 prevede, infine,  che  «con  regolamento,  da  emanarsi  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
previo parere della Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuati le tipologie dei controlli e gli ambiti nei  quali  trova
applicazione la disposizione di cui al comma 1,  con  l'obiettivo  di
evitare duplicazioni  e  sovrapposizioni  di  controlli,  nonche'  le
modalita' necessarie per la compiuta  attuazione  della  disposizione
medesima». 
    2.1. - Secondo la  Regione  Emilia-Romagna,  la  norma  impugnata
riguarderebbe le imprese certificate in generale, quindi, «le materie
del  commercio,  dell'industria,  dell'agricoltura  e  le  altre   di
interesse economico, tutte di  competenza  regionale»,  come  sarebbe
desumibile dalla considerazione che il  comma  2,  a  conforto  della
competenza  dello  Stato,  richiama  i  «livelli   essenziali   delle
prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e  sociali»,  i  quali,
appunto, «incidono normalmente  nelle  materie  regionali».  Siffatto
richiamo  sarebbe,  tuttavia,   erroneo,   poiche'   mancherebbe   il
riferimento ad una «prestazione» della quale sarebbe stato fissato il
livello essenziale di erogazione. 
    La ricorrente espone che non intende contestare che  i  controlli
amministrativi debbano essere svolti dagli enti certificatori, bensi'
censurare  la  limitazione,  stabilita  dal  comma  1   della   norma
impugnata, in virtu' della quale «le verifiche dei competenti  organi
amministrativi hanno  ad  oggetto,  in  questo  caso,  esclusivamente
l'attualita' e la completezza della certificazione».  A  suo  avviso,
spetterebbe, infatti, alle Regioni identificare i casi  ed  i  motivi
per i quali l'autorita' pubblica  deve  intervenire,  allo  scopo  di
valutare legittimita' ed appropriatezza dello  svolgimento  da  parte
degli enti certificatori delle funzioni ad essi attribuite. 
    L'art. 118, primo e quarto  comma,  Cost.,  ed  il  principio  di
sussidiarieta' orizzontale permetterebbero, inoltre, di attribuire  a
soggetti privati lo svolgimento di funzioni  di  interesse  generale,
non  di  sottrarre  «agli  enti   responsabili,   costitutivi   della
Repubblica (art. 114 Cost.) [...]  la  responsabilita'  ultima  della
funzione amministrativa e della cura degli interessi pubblici». 
    Pertanto, secondo  la  ricorrente,  la  censura  potrebbe  essere
giudicata infondata soltanto qualora il comma 2 del citato  art.  30,
nella parte in cui stabilisce che  «resta  ferma  la  potesta'  delle
Regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze,
di garantire livelli ulteriori di tutela», sia interpretato nel senso
che attribuisce alle Regioni la facolta'  di  «graduare  con  propria
legge  la  responsabilita'   delle   amministrazioni   in   relazione
all'attivita'  degli  enti  certificatori,  prevedendo  i  rispettivi
compiti e i relativi controlli». 
    La norma  impugnata  riguarderebbe,  inoltre,  l'attivita'  delle
imprese, quindi una materia di competenza regionale, con  conseguente
violazione dell'art.  117,  sesto  comma,  Cost.,  dovendo  ritenersi
illegittima la previsione della fissazione della disciplina  mediante
un regolamento statale, non essendo  evocabile  la  competenza  dello
Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. 
    La previsione di una disciplina  regolamentare  sarebbe,  infine,
illegittima anche in quanto  risulterebbe  violato  il  principio  di
legalita' sostanziale. L'art. 30, comma 3, del d.l. n. 112 del  2008,
realizzerebbe, infatti, «una totale delegificazione, senza  stabilire
regola alcuna della materia, e senza individuare neppure l'ambito nel
quale  il  regolamento  dovrebbe   intervenire,   ne'   quali   norme
legislative in quali settori dovrebbero  essere  abrogate  a  seguito
dell'emanazione   del   regolamento»,   addirittura   riservando    a
quest'ultimo l'identificazione degli «ambiti in cui il vago principio
di cui al comma 1 si applica». 
    In linea gradata, la Regione Emilia-Romagna deduce  che,  qualora
fosse ritenuta incensurabile l'attribuzione  allo  Stato  del  potere
regolamentare  in  esame,  la  norma   impugnata   sarebbe   comunque
illegittima, in quanto prevede l'acquisizione del mero  parere  della
Conferenza Stato-Regioni, anziche' dell'intesa. 
    La  ricorrente,   nella   memoria   depositata   in   prossimita'
dell'udienza  pubblica,   ha   sostanzialmente   reiterato   siffatte
argomentazioni. 
    3. - Nel giudizio si e' costituito il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata. 
    Secondo la difesa erariale,  la  norma  concernerebbe  la  tutela
dell'ambiente  e  la  determinazione  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni, materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva
dello  Stato  ed  intersecherebbe  ambiti  materiali  spettanti  alla
competenza  legislativa  concorrente  delle  Regioni,  non  a  quella
cosiddetta residuale. 
    A  suo  avviso,  la  ricorrente  riterrebbe  erroneamente  che  i
controlli oggetto della norma impugnata,  in  quanto  attengono  alle
imprese commerciali, per cio' solo,  inciderebbero  sulla  disciplina
del  commercio,  ovvero  delle  attivita'  artigianali,  agricole   e
turistiche. 
    La norma impugnata  avrebbe,  invece,  realizzato  una  soluzione
ragionevole e proporzionata, sia perche' ha attribuito  alle  Regioni
la  facolta'  di  attuare  interventi  strumentali  alla  cura  degli
interessi ad esse  affidati  e  collegati  a  quello  tutelato  dalla
disposizione, sia perche', nell'osservanza  del  principio  di  leale
collaborazione, ha previsto che il regolamento  di  attuazione  debba
essere adottato previo parere della Conferenza Stato-Regioni. 
    4. - La ricorrente ed il resistente, all'udienza pubblica,  hanno
insistito per l'accoglimento delle conclusioni  svolte  nelle  difese
scritte. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - La Regione Emilia-Romagna,  con  ricorso  notificato  il  20
ottobre 2008, depositato il successivo 22 ottobre, ha sollevato,  tra
le altre, questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  30,
commi  1,  2  e  3,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione  tributaria),  nel  testo  risultante  dalle   modifiche
introdotte  dalla  legge  di  conversione  6  agosto  2008,  n.   133
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,
la  semplificazione,  la  competitivita',  la  stabilizzazione  della
finanza pubblica e la perequazione tributaria), in  riferimento  agli
artt. 114, 117, quarto e sesto comma, e 118, primo  e  quarto  comma,
della Costituzione nonche' al principio di legalita' sostanziale. 
    Riservata a separate pronunce  la  decisione  sulle  impugnazioni
delle altre disposizioni contenute nel suddetto decreto-legge n.  112
del  2008,  viene  qui  in  esame  la   questione   di   legittimita'
costituzionale relativa al citato art. 30, commi da 1 a 3. 
    2. -  Secondo  la  Regione  Emilia-Romagna,  la  norma  impugnata
riguarderebbe le imprese certificate in generale, quindi, «le materie
del  commercio,  dell'industria,  dell'agricoltura  e  le  altre   di
interesse economico, tutte di  competenza  regionale»,  come  sarebbe
desumibile dalla considerazione che il  comma  2,  a  conforto  della
competenza  dello  Stato,  richiama  i  «livelli   essenziali   delle
prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e  sociali»,  i  quali,
appunto, «incidono normalmente  nelle  materie  regionali».  Siffatto
richiamo  sarebbe,  tuttavia,   erroneo,   poiche'   mancherebbe   il
riferimento ad una «prestazione» della quale sarebbe stato fissato il
livello essenziale di erogazione. 
    La ricorrente non contesta che i controlli amministrativi debbano
essere  svolti  dagli   enti   certificatori,   bensi'   censura   la
limitazione, stabilita  dal  comma  1,  in  virtu'  della  quale  «le
verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad  oggetto,  in
questo caso,  esclusivamente  l'attualita'  e  la  completezza  della
certificazione», sostenendo che spetterebbe alle Regioni identificare
i casi ed i motivi per i quali l'autorita' pubblica deve intervenire,
allo  scopo  di  valutare  legittimita'   ed   appropriatezza   dello
svolgimento da parte degli enti certificatori delle funzioni ad  essi
attribuite. 
    A suo avviso, l'art. 118, primo e  quarto  comma,  Cost.,  ed  il
principio di sussidiarieta' orizzontale permetterebbero di attribuire
a soggetti privati lo svolgimento di funzioni di interesse  generale,
non  di  sottrarre  «agli  enti   responsabili,   costitutivi   della
Repubblica   [...]   la   responsabilita'   ultima   della   funzione
amministrativa e della cura degli interessi pubblici».  Pertanto,  la
fondatezza delle censure riferite al comma  2  del  citato  art.  30,
nella parte in cui stabilisce che  «resta  ferma  la  potesta'  delle
Regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze,
di garantire livelli ulteriori di tutela»,  potrebbe  essere  esclusa
soltanto qualora la  disposizione  sia  interpretata  nel  senso  che
attribuisce alle Regioni la facolta' di «graduare con  propria  legge
la responsabilita' delle amministrazioni in  relazione  all'attivita'
degli  enti  certificatori,  prevedendo  i  rispettivi  compiti  e  i
relativi controlli». 
    Infine, secondo la ricorrente,  la  norma  impugnata  avrebbe  ad
oggetto l'attivita' delle imprese, e cioe' una materia di  competenza
regionale;  quindi,  la  fissazione  della  disciplina  mediante   un
regolamento statale si porrebbe in contrasto con  l'art.  117,  sesto
comma, Cost., e, comunque, sarebbe illegittima poiche', in violazione
del principio di legalita' sostanziale, sarebbe  stata  attribuita  a
detto regolamento anche l'identificazione degli  «ambiti  in  cui  il
vago principio di cui al comma 1 si applica». 
    In linea gradata, conclude  la  Regione  Emilia-Romagna,  qualora
fosse ritenuta incensurabile l'attribuzione  allo  Stato  del  potere
regolamentare  in  esame,  la  norma   impugnata   sarebbe   comunque
illegittima, in quanto prevede l'acquisizione del mero  parere  della
Conferenza Stato-Regioni, anziche' dell'intesa. 
    3. - La questione non e' fondata. 
    3.1. -  La  decisione  implica  la  previa  individuazione  della
materia alla quale va  ricondotta  la  disciplina  in  esame,  avendo
riguardo all'oggetto ed alla regolamentazione stabilita dalla  norma,
tenendo conto della sua ratio, tralasciando gli aspetti  marginali  e
gli  effetti  riflessi,  cosi'  da   identificare   correttamente   e
compiutamente anche l'interesse tutelato (sentenze n. 168  del  2009,
n. 148 del 2009 e n. 326 del 2008). 
    L'art. 30,  comma  1,  del  d.l.  n.  112  del  2008,  nel  testo
risultante dalla legge di conversione, dispone che  «per  le  imprese
soggette a certificazione ambientale o di qualita' rilasciata  da  un
soggetto certificatore accreditato in conformita'  a  norme  tecniche
europee ed internazionali, i controlli periodici  svolti  dagli  enti
certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori
attivita' amministrative di verifica, anche  ai  fini  dell'eventuale
rinnovo  o  aggiornamento  delle   autorizzazioni   per   l'esercizio
dell'attivita'»; prevede, poi, che le verifiche dei competenti organi
amministrativi hanno  ad  oggetto,  in  questo  caso,  esclusivamente
l'attualita' e la completezza della certificazione», restando  «salvo
il rispetto della disciplina comunitaria». Il comma 2 stabilisce, tra
l'altro, che detta disposizione attiene ai livelli  essenziali  delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono  essere
garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, secondo  comma,
lettera m), Cost.), precisando che «resta  ferma  la  potesta'  delle
Regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze,
di garantire livelli ulteriori di tutela». Il comma 3 del citato art.
30  affida,  infine,  ad  un  «regolamento,  da  emanarsi  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», il compito di
individuare «le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali  trova
applicazione la disposizione di cui al comma 1,  con  l'obiettivo  di
evitare duplicazioni  e  sovrapposizioni  di  controlli,  nonche'  le
modalita' necessarie per la compiuta  attuazione  della  disposizione
medesima». 
    Tale essendo la disciplina stabilita dalla  norma  impugnata,  va
osservato  che  l'espressione  «certificazione  ambientale»  in  essa
contenuta rinvia tra l'altro agli schemi di certificazione ambientale
disciplinati dal Regolamento (CE) 19 marzo 2001  n.  761/2001  ed  al
Regolamento  (CE)  17  luglio  2000  n.  1980/2000,  i  quali   hanno
configurato strumenti di prevenzione, di miglioramento  ambientale  e
di comunicazione, che, rispettivamente, assicurano  alle  imprese  un
vantaggio in termini di credibilita', agevolazioni e semplificazioni,
e mirano ad incentivare la  presenza  sul  mercato  di  prodotti  con
minore impatto ambientale. 
    L'espressione «certificazione di  qualita'»,  pure  recata  dalla
disposizione censurata, e' riferibile, a sua volta,  alle  molteplici
forme di attestazione della conformita' di un  prodotto,  servizio  o
sistema di gestione aziendale a requisiti di  qualita'  di  carattere
cogente ovvero volontario, che implicano una verifica dell'osservanza
di norme o regole tecniche. Si tratta, in tutti i casi, di assicurare
che tali verifiche siano congrue rispetto ai molteplici scopi  per  i
quali sono previste, relativi ad ambiti  plurimi  e  diversi,  e  che
siano realizzate in modo tecnicamente ineccepibile, professionalmente
rigoroso, efficace ed efficiente, cosi' da garantire il valore  e  la
credibilita' dei risultati, generando la massima fiducia nel mercato,
ma anche contenendo i costi ed i tempi per il loro ottenimento  entro
limiti accettabili. 
    La lettera della norma rende, dunque,  chiaro  che  essa  mira  a
realizzare,  ad  un  tempo,  la  semplificazione  degli  adempimenti,
gravanti  sulle   imprese,   strumentali   al   conseguimento   delle
certificazioni nella stessa previste, e la  garanzia  della  verifica
della effettiva conformita'  del  prodotto,  servizio  o  sistema  di
gestione aziendale fornito  dalle  imprese  ai  requisiti  minimi  di
qualita' fissati da specifiche norme o  regole  tecniche  europee  ed
internazionali. Siffatto  obiettivo  e'  stato  realizzato,  come  e'
esplicitato anche nella Relazione al disegno di legge di  conversione
del d.l. n. 112  del  2008,  stabilendo  il  principio  che  «per  le
certificazioni ambientali o  di  qualita',  rilasciate  dai  soggetti
certificatori  accreditati,  i  controlli  degli  enti  certificatori
sostituiscono quelli degli organi amministrativi», affidando  inoltre
le suindicate verifiche ad appositi  organismi  dotati  di  specifici
requisiti. 
    3.2. - Il  contenuto  della  disciplina  in  esame  rende  chiara
l'infondatezza della tesi della ricorrente, secondo la quale la norma
impugnata riguarderebbe materie «di  interesse  economico,  tutte  di
competenza regionale». La locuzione «interesse economico»  (e  quella
«sviluppo economico»), come questa  Corte  ha  affermato,  non  vale,
infatti,  a  configurare  una  materia  spettante   alla   competenza
legislativa  regionale  di  tipo  residuale,   ma   costituisce   una
espressione di sintesi, meramente descrittiva, che comprende e rinvia
ad una pluralita' di materie, attribuite sia alla competenza  statale
che a quella regionale (sentenze n. 63 del 2008, n. 430 del 2007 e n.
165  del  2007).  Inoltre,  neppure  e'  configurabile  una   materia
«impresa», disgiunta dal settore nel quale  la  stessa  opera  e  che
possa, in quanto tale, ritenersi  attribuita  alla  competenza  delle
Regioni (sentenza n. 63 del 2008). 
    La   disciplina   e',   invece,   riconducibile   alla    materia
«determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni  concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti  su  tutto  il
territorio nazionale», attribuita dall'articolo 117,  secondo  comma,
lettera m), Cost. alla competenza legislativa esclusiva dello  Stato,
apparendo corretta la autoqualificazione in tal senso contenuta nella
medesima, sebbene priva di efficacia vincolante (sentenze  n.  1  del
2008 e n. 430 del 2007). 
    Al riguardo, va  ricordato  che,  secondo  la  giurisprudenza  di
questa Corte, «l'attribuzione allo Stato della competenza esclusiva e
trasversale  di  cui  alla  citata  disposizione  costituzionale   si
riferisce  alla   determinazione   degli   standard   strutturali   e
qualitativi di prestazioni che,  concernendo  il  soddisfacimento  di
diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con  carattere  di
generalita', a tutti gli aventi diritto» (sentenze n. 168 e n. 50 del
2008  e  n.  387  del  2007).  Siffatto  titolo   di   legittimazione
dell'intervento statale e'  invocabile  «in  relazione  a  specifiche
prestazioni delle quali la normativa  statale  definisca  il  livello
essenziale di erogazione» (sentenze n. 328 del 2006, n. 285 e n.  120
del 2005 e n. 423 del 2004)  e  con  esso  e'  stato  attribuito  «al
legislatore  statale  un  fondamentale  strumento  per  garantire  il
mantenimento di una adeguata uniformita' di trattamento sul piano dei
diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato  da  un
livello di autonomia  regionale  e  locale  decisamente  accresciuto»
(sentenza n. 134 del 2006). Si  tratta,  quindi,  come  anche  questa
Corte ha precisato, non tanto di  una  «materia»  in  senso  stretto,
quanto di una competenza del legislatore statale idonea ad  investire
tutte le materie, rispetto alle  quali  il  legislatore  stesso  deve
poter porre le norme necessarie per assicurare a  tutti,  sull'intero
territorio nazionale, il godimento  di  prestazioni  garantite,  come
contenuto essenziale di  tali  diritti,  senza  che  la  legislazione
regionale possa limitarle o condizionarle (sentenza n. 282 del 2002). 
    In applicazione di siffatti principi, la disciplina in  questione
va ricondotta all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. 
    La disposizione impugnata mira, infatti, ad assicurare che  tutte
le  imprese  fruiscano,  in  condizioni  di  omogeneita'  sull'intero
territorio nazionale, ad uno stesso livello,  della  possibilita'  di
avvalersi di una prestazione, corrispondente all'ottenimento  di  una
delle certificazioni di qualita' dalla stessa  previste,  concernenti
molteplici ambiti e scopi, da parte di appositi  enti  certificatori,
accreditati in ragione del possesso di specifici requisiti.  Siffatta
certificazione deve essere  idonea  ad  assicurare,  contestualmente,
alle imprese, indipendentemente dalla loro  ubicazione  territoriale,
la possibilita' di ottenerla, senza dover  soggiacere  ad  inutili  e
pesanti duplicazioni  di  controlli,  con  conseguente  vantaggio  in
termini di efficienza, efficacia,  credibilita'  ed  economicita';  a
tutti i fruitori  dei  prodotti  o  servizi  erogati  dalle  medesime
imprese, la garanzia di una  corretta  verifica  di  conformita'  dei
predetti ai requisiti minimi di qualita' fissati dalle norme tecniche
interne,  europee  ed  internazionali  di  settore,   effettuata   da
organismi, terzi ed indipendenti, a cio' appositamente preposti. 
    Inoltre, poiche' il citato  art.  30,  comma  2,  stabilisce  che
«resta  ferma  la  potesta'  delle  Regioni  e  degli  enti   locali,
nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  di   garantire   livelli
ulteriori di  tutela»,  neppure  sono  inibiti  eventuali  successivi
controlli a  fini  sanzionatori  e  resta  anche  lo  spazio  per  il
legislatore  regionale  di  identificare,  nei  propri   settori   di
competenza, modalita' diverse  di  realizzazione  di  eventuali  piu'
elevati  e  congrui  livelli   di   tutela   della   qualita'   della
certificazione, coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla norma. 
    La riconduzione della disciplina in esame all'art.  117,  secondo
comma, lettera m), Cost., comporta  l'infondatezza  della  questione,
sotto tutti i profili, e, vertendosi nell'ambito di  una  materia  di
competenza esclusiva dello Stato, ai sensi del sesto comma  di  detta
norma, ad esso spetta anche la potesta' normativa secondaria, con  la
naturale conseguenza della attribuzione del potere regolamentare. 
    Infine, l'indeterminatezza che caratterizza la  norma  impugnata,
in punto di  identificazione  delle  certificazioni  sopra  indicate,
neppure comporta, di per se' sola, una lesione delle competenze della
Regione (sentenza n. 249 del  2009),  mentre  la  devoluzione  ad  un
regolamento governativo (da adottarsi previo parere della  Conferenza
Stato-Regioni) del compito di individuare «le tipologie dei controlli
e gli ambiti nei quali trova applicazione la disposizione di  cui  al
comma 1» (art. 30, comma 3, del d.l. n. 112  del  2008)  non  esclude
che, qualora tale atto fosse  redatto  in  maniera  da  vulnerare  le
competenze regionali, le Regioni potrebbero denunciarne la  lesivita'
mediante lo strumento del ricorso per conflitto di  attribuzione  fra
enti. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Riservata a separate pronunce la decisione delle altre  questioni
di legittimita' costituzionale promosse dalla Regione  Emilia-Romagna
con il ricorso indicato in epigrafe, nei confronti del  decreto-legge
25  giugno  2008,  n.  112  (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la  stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133  (Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
recante  disposizioni  urgenti  per   lo   sviluppo   economico,   la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria); 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 30, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112   (Disposizioni   urgenti   per   lo   sviluppo   economico,   la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria), nel  testo  risultante  dalle
modifiche introdotte dalla legge di conversione  6  agosto  2008,  n.
133, promossa, in riferimento agli artt. 114,  117,  quarto  e  sesto
comma, e 118,  primo  e  quarto  comma,  della  Costituzione,  ed  al
principio di legalita' sostanziale, dalla Regione Emilia-Romagna  con
il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2009. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                        Il redattore: Tesauro 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 4 dicembre 2009 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola