N. 327 ORDINANZA 30 novembre - 4 dicembre 2009

Giudizio di ammissibilita' di ricorso per conflitto  di  attribuzione
tra poteri dello Stato. 
 
Sanita' pubblica - Benefici indennitari anche a  favore  di  soggetti
  che presentino danni irreversibili derivanti da epatite contratta a
  seguito di  somministrazione  di  derivati  del  sangue  -  Mancata
  previsione - Denunciata ingiustificata  disparita'  di  trattamento
  rispetto ai soggetti contagiati da hiv  per  i  quali  e'  previsto
  l'indennizzo - Dedotta violazione del diritto alla salute,  nonche'
  del principio di solidarieta' sociale - Sopravvenuta  dichiarazione
  di illegittimita' costituzionale della norma censurata -  Questione
  divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilita'. 
- Legge 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, comma 3. 
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32. 
(GU n.49 del 9-12-2009 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma  3,
della legge 25  febbraio  1992,  n.  210  (Indennizzo  a  favore  dei
soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa  di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni),  promosso
dalla Corte d'appello di Palermo nel procedimento vertente tra L.  F.
e il Ministero della salute con  ordinanza  del  18  settembre  2008,
iscritta al n. 58 del registro  ordinanze  2009  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  9,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2009. 
    Udito nella camera di consiglio del 23 settembre 2009 il  giudice
relatore Ugo De Siervo. 
    Ritenuto che la Corte d'appello di Palermo, con ordinanza del  18
settembre 2008, nel corso del procedimento civile promosso da  L.  F.
nei confronti  del  Ministero  della  salute  (recte:  Ministero  del
lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali),  ha  sollevato
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3,  della
legge 25 febbraio 1992, n. 210  (Indennizzo  a  favore  dei  soggetti
danneggiati  da  complicanze  di  tipo  irreversibile  a   causa   di
vaccinazioni  obbligatorie,  trasfusioni  e   somministrazioni),   in
riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione,  nella  parte
in cui non prevede la spettanza dell'indennizzo regolato dalla stessa
legge  ai  soggetti  che  abbiano  contratto  epatiti  a  seguito  di
somministrazione di derivati del sangue; 
        che nel caso oggetto del giudizio di primo  grado  avanti  al
Tribunale di Marsala, il signor L. F. ha affermato di  aver  ricevuto
nel 1989 una sieroprofilassi  antitetanica  con  somministrazione  di
immunoglobuline per via intramuscolare e che nel 2002  sarebbe  stata
diagnosticata «epatite cronica  moderatamente  attiva  in  evoluzione
cirrogena (HCV correlata)»; 
        che  l'interessato  aveva  quindi  chiesto  la  condanna  del
Ministero  della  salute  a  corrispondergli  l'indennizzo   previsto
dall'art. 1 della legge n. 210 del 1992; 
        che il Tribunale respingeva la domanda  dell'interessato  sul
presupposto  che  la  fattispecie  dedotta  non  sarebbe  tra  quelle
individuate dalla  legge  del  1992  «che  limita  la  corresponsione
dell'indennizzo ai casi di epatiti post-trasfusionali»; 
        che  la   Corte   d'appello   rimettente,   pur   confermando
l'interpretazione adottata dal  Tribunale  di  Marsala  «conforme  al
consolidato  indirizzo  della  Corte  di  cassazione»,  ha  sollevato
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3,  della
legge n. 210 del 1992 nella parte in cui non garantisce tutela per  i
soggetti che abbiano contratto epatite a seguito di  somministrazione
di emoderivati; 
        che in particolare secondo il  giudice  a  quo  sussisterebbe
identica  ratio  indennitaria  per  coloro  che   abbiano   contratto
incolpevolmente una infezione da HIV e per quanti  abbiano  riportato
una epatite giustificata per patologie causate  dalla  necessita'  di
ricorrere  a  trattamenti  terapeutici  che  prevedono  impieghi   di
sostanze «la cui circolazione e' soggetta al controllo pubblico»; 
        che sarebbe quindi ravvisabile la lesione dell'art.  3  della
Costituzione in quanto per la  lesione  dell'integrita'  psico-fisica
derivante dalla somministrazione di derivati del sangue contagiato da
HIV  e'  previsto  un  indennizzo  mentre   nessuna   «tutela   viene
riconosciuta a coloro che, in dipendenza di identico evento,  abbiano
contratto una epatite»; 
        che sarebbe altresi' leso l'art. 32,  Cost.  poiche'  sarebbe
compresso il diritto alla salute da  chi  sia  stato  contagiato  dal
virus dell'epatite a seguito della somministrazione  di  derivati  di
sangue infetto; 
        che, la  lesione,  infine,  dell'art.  2  della  Costituzione
sarebbe  ravvisabile  per  il  remittente  «per  la  violazione   del
principio di solidarieta'  sociale»  laddove  il  danno  alla  salute
deriva dalla necessita' di sottoporsi a trattamenti  terapeutici  che
dovrebbero essere immuni da pericoli, dato che  la  circolazione  del
sangue e dei suoi  derivati  e'  posta  sotto  il  diretto  controllo
pubblico; 
        che la questione sarebbe quindi rilevante atteso il nesso  di
causalita' accertato dal  CTU  tra  la  profilassi  antitetanica  con
immunoglobulina praticata al ricorrente e l'insorgenza della  epatite
cronica; 
        che il giudice a quo chiede quindi che la  Corte  accolga  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3,  della
legge 25 febbraio 1992, n. 210, per contrasto con gli articoli 2, 3 e
32 della Costituzione, «nella parte in cui non prevede  la  spettanza
dell'indennizzo istituito e regolato dalla stessa legge  ai  soggetti
che abbiano  contratto  epatiti  a  seguito  di  somministrazione  di
derivati del sangue». 
    Considerato che  la  Corte  d'appello  di  Palermo  dubita  della
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge del  25
febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei  soggetti  danneggiati
da  complicanze  di  tipo  irreversibile  a  causa  di   vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni),  in  riferimento  agli
articoli 2, 3 e 32 della Costituzione nella parte in cui non  prevede
la spettanza dell'indennizzo regolato dalla stessa legge ai  soggetti
che abbiano  contratto  epatiti  a  seguito  di  somministrazione  di
derivati del sangue; 
        che tale  disposizione  contrasterebbe  con  l'art.  3  della
Costituzione per l'irragionevole disparita' di trattamento  che  essa
determina in  quanto  per  la  lesione  dell'integrita'  psico-fisica
derivante dalla somministrazione di derivati del sangue contagiato da
HIV  e'  previsto  un  indennizzo  mentre   nessuna   «tutela   viene
riconosciuta a coloro che, in dipendenza di identico evento,  abbiano
contratto una epatite»; 
        che il rimettente denuncia, altresi', la violazione dell'art.
32 della Costituzione, dal momento che non vi sarebbero  ragioni  per
cui la tutela della salute sia esclusa per i soggetti  che  subiscano
danni irreversibili derivanti  da  epatiti  contratte  a  seguito  di
somministrazione di derivati del sangue; 
        che  la  norma  contrasterebbe  infine  con  l'art.  2  della
Costituzione, per violazione del principio  di  solidarieta'  sociale
laddove  l'esigenza  indennitaria  deriverebbe  dalla  necessita'  di
sottoporsi a trattamenti terapeutici che dovrebbero essere immuni  da
pericoli essendo le  trasfusioni  del  sangue  e  dei  suoi  derivati
sottoposte a diretto «controllo pubblico»; 
        che, successivamente  alla  ordinanza  di  rimessione  questa
Corte, con la sentenza n. 28 del 2009, ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 3, della citata legge  n.  210  del
1992, proprio  nella  parte  in  cui  non  prevede  che  «i  benefici
riconosciuti dalla  legge  citata  spettino  anche  ai  soggetti  che
presentino danni  irreversibili  derivanti  da  epatite  contratta  a
seguito di somministrazione di derivati del sangue»; 
        che, una volta dichiarata l'illegittimita' costituzionale - a
seguito  della  citata  sentenza -   della   disposizione   normativa
impugnata dalla Corte rimettente, la questione e' divenuta  priva  di
oggetto  e,   pertanto,   deve   essere   dichiarata   manifestamente
inammissibile; 
        che,  secondo  l'indirizzo  recentemente  seguito  da  questa
Corte, a tale conclusione si giunge in forza dell'efficacia  ex  tunc
di tale pronuncia  di  illegittimita',  con  la  conseguenza  che  e'
preclusa al giudice a quo  una  nuova  valutazione  della  perdurante
rilevanza della sollevata questione, valutazione  che  sola  potrebbe
giustificare la restituzione degli atti  al  giudice  rimettente  (ex
multis, ordinanze n. 205 del 2009 e n. 449 del 2008). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma  3,  della  legge  25
febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei  soggetti  danneggiati
da  complicanze  di  tipo  irreversibile  a  causa  di   vaccinazioni
obbligatorie,  trasfusioni   e   somministrazioni),   sollevata,   in
riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione,  dalla  Corte
d'appello di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2009. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                       Il redattore: De Siervo 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 4 dicembre 2009. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola