N. 304 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 luglio 2009

Ordinanza del 15 luglio 2009 emessa dalla  Corte  dei  conti  -  Sez.
giurisdizionale per la Regione Emilia  Romagna  sui  ricorsi  riuniti
proposti da Berveglieri Graziella  ed  altre  contro  INPDAP  -  sede
provinciale di Ferrara. 
 
Previdenza - Pensione di  reversibilita'  corrisposta  dall'INPDAP  a
  favore di coniuge superstite di  titolare  di  pensione  diretta  -
  Indennita' integrativa speciale  mensile  -  Previsione  con  norma
  autoqualificata  interpretativa,   ma   a   contenuto   innovativo,
  dell'attribuzione  nella  stessa  misura  del  sessanta  per  cento
  stabilita per il trattamento di reversibilita', anziche' in  misura
  piena, indipendentemente dalla data di  decorrenza  della  pensione
  diretta - Irragionevolezza - Lesione  del  principio  di  capacita'
  contributiva. 
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 774. 
- Costituzione, artt. 3 e 53. 
(GU n.52 del 30-12-2009 )
 
                          LA CORTE DEI CONTI 
 
    In funzione di  giudice  unico  delle  pensioni  in  composizione
monocratica  in  persona  del  consigliere   Luigi   Di   Murro,   ha
pronunciato,  nella  pubblica  udienza  del  10  giugno  2009  e  con
l'assistenza  del  segretario  sig.ra  Paola  Agostini,  la  seguente
ordinanza. 
    Sul ricorso iscritto al n. 022556/Pensioni Civili del registro di
segreteria, proposto  dalla  sig.ra  Berveglieri  Graziella,  nata  a
Vigarano Mainarda (Ferrara) il 14 settembre 1933, vedova  di  Tumiati
Anselmo, titolare di pensione ordinaria diretta, in  qualita'  di  ex
dipendente della U.S.L. n.  31  di  Ferrara  dal  26  giugno  1988  e
deceduto il  6  settembre  1995,  rappresentata  e  difesa  dall'avv.
Ermanno Rossi presso il cui studio in Ferrara, alla  Via  Ariosto  n.
55/A, ha eletto domicilio, avverso la determinazione negativa  n.  15
del 19  gennaio  1996  della  Direzione  provinciale  del  Tesoro  di
Ferrara, ora I.N.P.D.A.P., sede provinciale di Ferrara; 
    Sul ricorso iscritto al n. 022653/Pensioni Civili del registro di
segreteria, proposto dalla sig.ra  Malaguti  Lidia,  nata  a  Bondeno
(Ferrara) il 12 dicembre 1928, vedova di Giovanardi Orlando, titolare
di  pensione  ordinaria  diretta,  in  qualita'  di   ex   dipendente
dall'amministrazione provinciale di Ferrara dal  1°  gennaio  1980  e
deceduto il 19 novembre 1995, rappresentata e difesa dall'avv. Flavio
Tagliani presso il cui studio in Ferrara, alla via Ariosto  n.  55/A,
ha eletto domicilio, avverso la determinazione negativa n.  8  del  9
gennaio 1996 della Direzione provinciale del Tesoro di  Ferrara,  ora
I.N.P.D.A.P., sede provinciale di Ferrara; 
    Sul ricorso iscritto al n. 022654/Pensioni Civili del registro di
segreteria, proposto dalla sig.ra Gelli Pasqualina, nata a  Comacchio
(Ferrara) l'11 maggio 1923, vedova di Orlandini  Oscar,  titolare  di
pensione ordinaria diretta, in qualita' di ex dipendente della U.S.L.
n. 31 di Ferrara, concessa con decreto n. 322663 del 7 agosto 1989  e
deceduto il 3 ottobre 1995, rappresentata e difesa dall'avv.  Ermanno
Rossi presso il cui studio in Ferrara, alla via Ariosto n.  55/A,  ha
eletto domicilio, avverso la determinazione  negativa  n.  64  del  5
dicembre 1995 della Direzione provinciale del Tesoro di Ferrara,  ora
I.N.P.D.A.P., sede provinciale di Ferrara; 
    Sul ricorso iscritto al n. 022814/Pensioni Civili del registro di
segreteria, proposto dalla sig.ra Canella Teresa  Maria,  nata  a  Ro
Ferrarese (Ferrara) il 13 maggio  1944,  vedova  di  Molinari  Luigi,
titolare di pensione ordinaria diretta, in qualita' di ex  dipendente
del Consorzio A.C.O.S.E.A. di Ferrara dal 1° gennaio 1994 e  deceduto
il 28 ottobre 1995, rappresentata e difesa  dall'avv.  Ermanno  Rossi
presso il cui studio in Ferrara, alla via Ariosto n. 55/A, ha  eletto
domicilio, avverso la determinazione n. 29723  del  5  dicembre  1995
della Direzione provinciale del Tesoro di Ferrara, ora  I.N.P.D.A.P.,
sede provinciale di Ferrara; 
      
    Sul ricorso iscritto al n. 022816/Pensioni Civili del registro di
segreteria,  proposto  dalla  sig.ra  Beneventi  Raffaella,  nata   a
Vigarano Mainarda (Ferrara) il 18 marzo 1953, vedova di  Fogli  Gino,
titolare di pensione ordinaria diretta, in qualita' di ex  dipendente
dall'Amministrazione Monopoli di Stato dal 1° luglio 1975 e  deceduto
il 14 novembre 1995, rappresentata e difesa dall'avv. Flavio Tagliani
presso il cui studio in Ferrara, alla via Ariosto n. 55/A, ha  eletto
domicilio, avverso la determinazione negativa n. 84 del  27  dicembre
1995  della  Direzione  provinciale  del  Tesoro  di   Ferrara,   ora
I.N.P.D.A.P., sede provinciale di Ferrara; 
    Sul ricorso iscritto al n. 023251/Pensioni Civili del registro di
segreteria, proposto dalla sig.ra Orlandi Vilde, nata a Cividale  del
Friuli (Udine) il 9 novembre  1926,  vedova  di  Antonellini  Medino,
titolare di pensione ordinaria diretta, in qualita' di ex  dipendente
di ente locale dal 1° settembre 1991 e deceduto il  25  aprile  1996,
rappresentata e difesa dall'avv. Flavio Tagliani presso il cui studio
in  Ferrara,  alla  via  Ariosto  n.  55/A,  ha  eletto  avverso   la
determinazione negativa n. 84 del 27 dicembre  1995  della  Direzione
provinciale del Tesoro di Ferrara, ora I.N.P.D.A.P., sede  principale
di Ferrara; 
    Udita, nella pubblica udienza, la dott.  Lucia  Mauceri  sede  di
Ferrara; non rappresentate le parti private ricorrenti. 
 
                           P r e m e s s o 
 
    Con ricorsi presentati, rispettivamente, in data 18  agosto  2000
(Berveglieri Graziella, vedova Tumiati), 22 settembre 2000  (Malaguti
Lidia, vedova Giovanardi e Gelli Pasqualina,  vedova  Orlandini),  12
ottobre 2000 (Canella  Teresa  Maria,  vedova  Molinari  e  Beneventi
Raffaella, vedova Fogli), e 27 febbraio 2001 (Orlando  Vilde,  vedova
Antonellini), le ricorrenti, ut supra rappresentate e  difese,  hanno
impugnato  i  provvedimenti   con   i   quali   il   trattamento   di
reversibilita' di reciproca spettanza e' stato liquidato nella misura
del 60% della pensione di cui erano in godimento i coniugi  deceduti,
comprensiva  dell'indennita'  integrativa   speciale   nella   misura
effettivamente fruita che conseguentemente e' stata  computata  nella
medesima percentuale, lamentando violazione di legge  ed  eccesso  di
potere per violazione dell'art. 15, comma 5, della legge 23  dicembre
1994, n. 724 e richiamando la pacifica giurisprudenza di questa Corte
dei conti nella  materia  di  cui  si  controverte,  secondo  cui  le
pensioni di  reversibilita'  decorrenti  da  data  successiva  al  1°
gennaio 1995, ma riferite a pensioni ordinarie dirette  in  godimento
del dante causa  da  epoca  antecedente  detta  data  di  discrimine,
debbono essere liquidate nella misura del 50% della pensione base  da
ultimo fruita cui deve aggiungersi l'indennita' integrativa  speciale
in misura intera, chiedendo quindi l'accertamento del proprio diritto
a vedersi liquidata la pensione di reversibilita' ai sensi  dell'art.
15, comma 5, della legge n. 724 citata che aveva previsto, in  deroga
al disposto di cui al precedente comma 3, l'applicabilita' della piu'
favorevole pregressa disciplina  ai  trattamenti  diretti  decorrenti
anteriormente alla data del 1° gennaio  1995  ed  ai  trattamenti  di
reversibilita' ad essi riferiti. 
    L'I.N.P.D.A.P.  si  e'  costituito  con  memorie  depositata  per
l'odierna udienza con le quali precisa che  la  modifica  legislativa
apportata dai commi 774, 775 e 776 dell'articolo unico della legge n.
296 del 2006 (Finanziaria 2007), ha  interpretato  autenticamente  il
comma 41 della legge n. 335 del 1995  ed  ha  disposto  l'abrogazione
dell'art. 15,  comma  5,  della legge  n.  724  del  1994;  la  Corte
costituzionale, con la sentenza n. 74 del  2008,  ha  dichiarato  non
fondate le questioni  di  legittimita'  costituzionale  sollevate  in
relazione all'art. 1, comma 774, n. 296 del 2006 sancendo,  pertanto,
la piena legittimita' costituzionale della  disposizione  in  parola,
risultandone, nella specie,  la  corretta  applicazione  sommando  la
I.I.S. annua teoricamente spettante  al  dante  causa  alla  pensione
annua lorda in godimento al momento del decesso e riducendola al  60%
trattandosi di vedove senza figli a carico e senza applicazione della
tabella  F  allegata  alla legge  n.  335  del  1995  in  quanto   le
interessate non posseggono altri redditi superiori nel complesso a  3
volte il trattamento  minimo  annuo  del  Fondo  pensioni  lavoratori
dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo  in  vigore
al 1° gennaio. 
    Alla pubblica udienza la  dott.  Lucia  Mauceri,  nella  spiegata
qualifica, si riporta alle difese scritte ed insiste per  il  rigetto
della pretesa pensionistica delle ricorrenti. 
    Al termine dell'udienza il giudice unico si riserva la  decisione
precisando che il dispositivo della presente decisione sara' letto in
una prossima udienza pubblica. 
      
 
                        C o n s i d e r a t o 
 
    I  ricorsi  indicati  in  epigrafe,  per  connessione  oggettiva,
debbono essere riuniti in rito ai sensi  dell'art.  274  del  vigente
codice di procedura civile. 
    Tanto premesso, la questione che questa  Sezione  e'  chiamata  a
decidere,  analoga  a  diverse  fattispecie  gia'  risolte  in  senso
favorevole alle interessate da consolidata  giurisprudenza,  anche  a
seguito della soluzione data dalle Sezioni riunite  di  questa  Corte
dei conti alla  questione  di  massima  decisa  con  la  sentenza  n.
8/QM/2002 del 17 aprile 2002, deve ora essere risolta alla luce delle
recenti disposizioni recate, in materia, dai commi  774,  775  e  776
dell'articolo unico della legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (legge
finanziaria 2007), che imporrebbero una pronuncia opposta al predetto
pacifico orientamento fino ad ora adottato dalla Corte dei  conti  e,
conseguentemente porterebbero al rigetto. 
    Le sopra indicate innovative disposizioni sono apparse viziate da
illegittimita'  costituzionale  e  la  relativa  questione  e'  stata
sollevata  dal   giudice   unico   delle   pensioni   della   Sezione
giurisdizionale per la Regione Siciliana della Corte  dei  conti  con
ordinanza dell'11 gennaio 2007 e dal  Giudice  Unico  delle  pensioni
della Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia con ordinanza del
25 gennaio 2007. 
    Entrambi  i  giudici  remittenti,  sia  pure  con  argomentazioni
parzialmente diverse, hanno dichiarato rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
comma 774, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  in  relazione
all'art. 3 della Costituzione. 
    Con sentenza n. 74 del 28 marzo 2008 la Corte  costituzionale  ha
dichiarato non fondate le questioni  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma  774,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,
sollevate in riferimento all'art. 3 della  Costituzione  dai  giudici
remittenti. 
      
    Osserva il giudice delle leggi che l'art. 15  della  n.  724  del
1994 stabiliva  che  la  corresponsione  dell'indennita'  integrativa
speciale in misura piena si sarebbe dovuta fermare  (per  dar  luogo,
poi,  al  suo  conglobamento  nel  trattamento   pensionistico,   con
liquidazione complessiva di esso nella misura percentuale del 60  per
cento   secondo   quanto   previsto    dall'assicurazione    generale
obbligatoria) per quanto riguarda le pensioni dirette, al 31 dicembre
1994,  ed  avrebbe  potuto  continuare  ad  essere  corrisposta  alle
pensioni di reversibilita', purche' «riferire» alle pensioni  dirette
liquidate entro detta data. 
      
    Successivamente  il  legislatore,  con  l'art.   1,   comma   41,
della legge n. 335 del  1995,  ha  previsto  che  la  disciplina  del
trattamento    di    reversibilita'     in     essere     nell'ambito
dell'assicurazione  obbligatoria  fosse  esteso  anche   al   settore
pubblico - determinando cosi' la liquidazione della pensione  con  il
conglobamento dell'indennita' integrativa speciale -  dalla  data  di
entrata in vigore della legge stessa, e cioe'  dal  17  agosto  1995,
ponendosi cosi' il problema dell'implicita abrogazione,  per  effetto
della successione delle leggi nel tempo, del comma 5 della n. 724 del
1994, risolto in termini negativi dalla giurisprudenza  maggioritaria
della Corte dei conti,  secondo  una  posizione  che  e'  chiaramente
contenuta nella sentenza n. 8/2002/QM delle Sezioni Riunite. 
    E' in tale contesto, prosegue la  Corte  costituzionale,  che  le
ordinanze di rimessione censurano il comma  774,  dell'art.  1  della
legge n. 296 del 2006 giacche' esso, ponendosi in  contrasto  con  la
«pacifica»  giurisprudenza  della Corte  dei   conti,   che   ritiene
esonerate    dall'anzidetta     estensione     le     pensioni     di
reversibilita' «riferite» a pensioni dirette liquidate  entro  il  31
dicembre 1994 e sorte anche posteriormente a detta data, vulnererebbe
l'art.  3  Cost.,  non  potendo  essere  qualificato  come  norma  di
interpretazione  autentica,  e  lederebbe,  comunque,  il   principio
dell'affidamento nella sicurezza giuridica. 
    Al riguardo il giudice costituzionale,  affermato  che  la  norma
censurata, ove considerata espressione di funzione di interpretazione
autentica, non puo' considerarsi lesiva dei canoni costituzionali  di
ragionevolezza, e dei  principi  generali  di  tutela  del  legittimo
affidamento e di certezza delle  situazioni  giuridiche,  atteso  che
essa  si  limita  ad  assegnare  alla  disposizione  interpretata  un
significato riconoscibile come una delle possibili letture del  testo
originario senza, peraltro,  che  siffatta  operazione  debba  essere
necessariamente volta a  comporre  contrasti  giurisprudenziali,  ben
potendo il legislatore precisare il significato di norme in  presenza
di   indirizzi   omogenei,   afferma   che   la   linea   ispiratrice
dell'intervento del legislatore emerge  in  tutta  la  sua  chiarezza
dalla  prima  lettura  della  disposizione  denunciata  che  pone  in
rilievo, da un lato, l'indipendenza del trattamento pensionistico  di
reversibilita' rispetto alla  data  di  liquidazione  della  pensione
diretta del dante causa e, dall'altro, la decorrenza della estensione
della    disciplina    generale    di     reversibilita'     prevista
dall'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive o
sostitutive di detto regime alla data  di  entrata  in  vigore  della
legge n. 335 del 1995. 
    Precisa infine il giudice delle leggi che non e' senza rilievo il
fatto che il legislatore, in sede di interpretazione autentica, possa
modificare in  modo  sfavorevole,  in  vista  del  raggiungimento  di
finalita'  perequative,  la  disciplina  di  determinati  trattamenti
economici  con  esiti   privilegiati   senza   per   questo   violare
l'affidamento  nella  sicurezza  giuridica,  la'  dove,   ovviamente,
l'intervento possa dirsi non irragionevole. 
    E che, nel caso oggetto di scrutinio,  non  sia  ravvisabile  una
tale irragionevolezza, prosegue la Corte  costituzionale,  si  evince
non solo da quanto sinora posto in evidenza, ma anche  da  fatto  che
l'assetto recato dalla norma denunciata riguarda anche il complessivo
riequilibrio delle risorse e non puo', pertanto, non  essere  attenta
alle esigenze di bilancio. 
    Dalle sopra esposte considerazioni discende  la  declaratoria  di
infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale  dell'ari
comma  774  della legge  n.  296  del  2006  sollevate  dai   giudici
remittenti il riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
    Peraltro l'ultima argomentazione offerta dal Giudice delle  leggi
a sostegno della non irragionevolezza  della  disposizione  censurata
impone a questo Giudice unico di riguardare  la  questione  sotto  un
diverso profilo, non indagato dalle ordinanze di rimessione che hanno
dato origine alla pronuncia sopra riportata. 
    Precisato  che,  secondo  costante  giurisprudenza  della   Corte
costituzionale, i parametri di riferimento approntati dagli artt.  36
e 38 della Costituzione non escludono affatto la possibilita'  di  un
intervento legislativo che, per inderogabili esigenze di contenimento
della spesa pubblica, riduca in  maniera  definitiva  un  trattamento
pensionistico in  precedenza  previsto,  considerato  che  esiste  il
limite  delle  risorse  disponibili  e  che,  in  sede   di   manovra
finanziaria  di  fine  anno,  spetta  al  Governo  ed  al  Parlamento
introdurre  modifiche  alla  legislazione  di  spesa,  ove  cio'  sia
necessario per salvaguardare l'equilibrio del bilancio dello Stato  e
perseguire  gli  obiettivi  della  programmazione  finanziaria  (cfr.
sentenza n. 417 del 1996, nn. 390 e 99 del  1995, n. 240 del  1994  e
n. 119 del 1991), occorre innanzi  tutto  precisare  che  la  riforma
introdotta, con effetto retroattivo, con il  comma  774  dell'art.  1
della legge n. 296 del  2006  (legge  finanziaria  per  l'anno  2007)
comporta, per taluni ma non  per  tutti  i  destinatari  della  norma
(coniugi superstiti di  pensionati  titolari  di  pensione  ordinaria
diretta avente decorrenza da data antecedente al 1°  gennaio  1995  e
deceduti dopo detta data, nelle fattispecie qui in  argomento,  senza
figli a carico e senza  redditi  propri  superiori  a  tre  volte  il
cosiddetto   minimo   I.N.P.S.),   un    trattamento    pensionistico
notevolmente inferiore a quello che sarebbe spettato in  applicazione
del previgente ordinamento. 
    E'  infatti  agevole  verificare  che   le   nuove   disposizioni
determinano, per alcune pensioni di reversibilita' decorrenti da data
successiva al 1° gennaio 1995, importi notevolmente ridotti  rispetto
a quelli che sarebbero  spettati  in  applicazione  della  previgente
normativa. 
    Infatti,  per  una  pensione  di  riferimento  nella   quale   la
componente  «pensione  base»  sia  di   importo   uguale   a   quello
dell'indennita' integrativa  speciale  si  determina,  applicando  le
nuove norme, una pensione  di  reversibilita'  inferiore  del  30%  a
quella  che  sarebbe  spettata  in  applicazione   della   previgente
normativa (e la percentuale di decremento cresce quanto piu'  aumenta
la differenza - in negativo - tra l'importo mensile  della  «pensione
base» e l'importo mensile dell'indennita' integrativa speciale). 
    Detta percentuale diminuisce con l'aumentare  dell'importo  della
«pensione  base»  rispetto  all'importo  dell'indennita'  integrativa
speciale, fino a diventare uguale  a  zero  nell'ipotesi  in  cui  la
«pensione base» e' pari  a  quattro  volte  l'indennita'  integrativa
speciale,  punto   nel   quale   si   registra   l'indifferenza   tra
l'applicazione della vecchia normativa e l'applicazione della novella
del 2006. 
    Oltre tale soglia  le  nuove  disposizioni  determinano,  per  il
coniuge superstite di pensionato la cui pensione base fosse superiore
a quattro volte l'importo dell'indennita' integrativa  speciale,  una
situazione  piu'  favorevole  di  quella  recata  con  la  previgente
normativa che e' tanto piu' favorevole  quanto  piu'  elevata  e'  la
«pensione base» rispetto all'indennita' integrativa speciale. 
    Nelle  fattispecie  all'esame  di  questo  giudice   unico   puo'
facilmente  verificarsi  che  la  sig.ra  Berveglieri  Graziella  (n.
022556/P.C.) avrebbe avuto diritto, in  applicazione  del  previgente
ordinamento, ad una pensione annua di L. 22.539.441 che, con il nuovo
ordinamento si riduce a L.  20.312.000  con  una  riduzione  pari  al
9,88%; la  sig.ra  Malaguti  Lidia  (n.  022553/P.C.)  avrebbe  avuto
diritto, in applicazione del previgente ordinamento, ad una  pensione
annua di L. 19.401.000 che, con il nuovo ordinamento, si riduce  a L.
15.797.500  con  una  riduzione  pari  al  18,57%;  la  sig.ra  Gelli
Pasqualina (022654/P.C.) avrebbe avuto diritto, in  applicazione  del
previgente ordinamento, ad una pensione annua di L.  17.961.702  che,
con il nuovo ordinamento, si riduce a L. 14.070.300 con una riduzione
del 21,66%; la sig.ra  Canella  Teresa  Maria  (022814/P.C.)  avrebbe
avuto diritto, in applicazione del  previgente  ordinamento,  ad  una
pensione annua di L. 21.931.470 che, con  il  nuovo  ordinamento,  si
riduce a L. 20.203.600 con una riduzione del 7,88%; sig.ra  Beneventi
Raffaella (022816/P.C.) avrebbe avuto diritto,  in  applicazione  del
previgente ordinamento, ad una pensione annua di L.  17.538.000  che,
con il nuovo ordinamento, si riduce a L. 14.138.77 con una  riduzione
del 19,39% e la sig.ra Orlandi Vilde (n. 023251/P.C.)  avrebbe  avuto
diritto, in applicazione del previgente ordinamento, ad  una  pension
annua di L. 18.702.793 che, con il nuovo ordinamento, si riduce a  L.
15.120.060 con una riduzione del 19,16%. 
      
    Solo per fornire un dato di riferimento, secondo il sindacato dei
pensionati SPAI CGIL, che ha elaborato  i  dati  INPS,  nel  2007  la
soglia  di  poverta'  relativa  stimata  riguarda  una   cifra   pari
ad € 591,6 mensili che corrisponde ad una reddito annuo, espresso con
il vecchio conio, pari a L. 13.745.968 e, come e' verificabile  anche
ad occhio, le pensioni lorde liquidate alle odierne  ricorrenti  sono
di ben poco superiori  alla  predetta  soglia  di  poverta'  relativa
stimata. 
    Non va poi sottaciuto un altro  effetto,  non  secondario,  della
nuova disposizione nei confronti delle odierne  ricorrenti  (e  della
categoria  alla  quale  le  stesse  appartengono);  con  il   vecchio
ordinamento, per determinare la pensione di reversibilita'  spettante
al coniuge superstite, si aggiungeva al 50% della pensione base  gia'
in  godimento  del  dante  causa,  l'importo  intero  dell'indennita'
integrativa speciale, mentre, con il nuovo  sistema  di  calcolo,  si
aggiunge alla «pensione base» l'indennita'  integrativa  speciale  di
fatto in godimento del dante causa; tale indennita', in  applicazione
delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, d.l. 29 gennaio 1983,
n. 17, quale sostituito dall'articolo unico della legge 25 marzo 1983
n. 79, non e' piu' identica per tutti i trattamenti pensionistici  ma
e' rapportata, per coloro che sono  cessati,  a  domanda,  prima  del
raggiungimento del massimo di servizio utile a pensione, agli anni di
servizio utile e, specificamente, a tanti  quarantesimi  quanti  sono
gli anni in questione. 
      
    Da cio' consegue che, con il previgente ordinamento,  il  coniuge
superstite si vedeva aggiunta, alla  meta'  della  base  pensionabile
fruita dal dante causa, l'indennita' integrativa speciale  in  misura
intera, anche nell'ipotesi in  cui  il  dante  causa  medesimo  fosse
cessato  dal   servizio   per   dimissioni   volontarie   prima   del
raggiungimento del quarantesimo anno di servizio utile a  pensione  e
fruisse quindi, sulla pensione ordinaria diretta in godimento, di una
indennita' integrativa speciale in misura inferiore all'intero. 
    Consegue da quanto sopra che la  disposizione  in  argomento  (si
ripete, il comma 774 dell'art. 1 della legge  n.  296  del  2006  qui
sospettato di illegittimita' costituzionale), introdotta nella  legge
finanziaria per  l'anno  2007  per  «salvaguardare  l'equilibrio  del
bilancio dello Stato e perseguire gli obiettivi della  programmazione
finanziaria»  e  quindi  per   contenere   la   spesa   pubblica   in
considerazione della limitatezza delle risorse disponibili, di  fatto
individua a tal fine una categoria (coniugi superstiti di  pensionati
deceduti dopo il 1° gennaio 1995, ma  titolari  di  pensione  diretta
decorrenza da data antecedente al 1°gennaio 1995) i cui  appartenenti
non sono tutti chiamati  a  concorrere  alle  spesa  pubblica  ne'  a
concorrere in misura uguale ovvero progressiva, in quanto il  sistema
generato  dalla  nuova  disposizione  opera  in   maniera   oltremodo
regressiva giungendo a risultati di indubbio favore  proprio  per  le
pensioni piu' elevate e che sono espressione  di  maggiore  capacita'
contributiva, ravvisandosi altresi' in siffatto risultato una  palese
violazione dei principi contenuti  nell'art.  3  della  Costituzione,
atteso che la decurtazione giustificata dalle  esigenze  di  bilancio
(id est il prelievo coattivo a fini di contribuzione  alle  pubbliche
spese) incide specificamente su una categoria di cittadina senza  che
sussistano evidenti motivi per tale differenziazione. 
    La norma in  argomento  dovra'  altresi'  essere  scrutinata  dal
giudice delle leggi con riferimento all'art.  53  della  Costituzione
del  quale  appaiono  violati  entrambi  i   commi:   il   primo   in
considerazione  della  circostanza  che  viene   imposto   a   taluni
appartenenti ad una  specifica  categoria  di  concorrere  in  misura
maggiore degli altri cittadini alle spese  pubbliche  senza  che  sia
stata verificata l'effettiva capacita'  contributiva  ed  il  secondo
nella  indubbia  regressivita'  del  sistema  di  prelievo  che  vede
maggiormente incisi i cittadini aventi minore capacita'  contributiva
(od altri, addirittura, pur appartenendo alla medesima  categoria  ma
di   maggiore   capacita'   contributiva   ottengono   un   risultato
migliorativo   rispetto   a   quello   assicurato   dal    previgente
ordinamento). 
    La questione, poi, risulta  rilevante  nell'ambito  del  presente
giudizio atteso che, qualora la norma introdotta dall'art.  1,  comma
774, della legge n. 296 del 2006 fosse dichiarata  costituzionalmente
illegittima, le domande proposte dalle odierne  ricorrenti  sarebbero
accolte mentre, se la norma censurata superasse indenne anche  questo
vaglio della Corte costituzionale, andrebbero rigettate. 
 
                              P. Q. M. 
 
    In funzione di  giudice  unico  delle  pensioni  in  composizione
monocratica nella persona  del  consigliere  Luigi  Di  Murro,  visto
l'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205 nonche'  gli  artt.  420,
421, 429, 430 e 431 del codice di procedura civile, riuniti  in  rito
per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 274 del medesimo  codice
i ricorsi iscritti  ai  numeri  022556/Pensioni  civili  (Berveglieri
Graziella, vedova Tumiati), 022653/Pensioni Civili  (Malaguti  Lidia,
vedova Giovanardi), 022654/Pensioni Civili (Gelli Pasqualina,  vedova
Orlandini), 022814/Pensioni  Civili  (Canella  Teresa  Maria,  vedova
Molinari),  022816/Pensioni  Civili  (Beneventi   Raffaella,   vedova
Fogli),   e   0223251/Pensioni   Civili   (Orlandi   Vilde,    vedova
Antonellini), dichiara rilevante e non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  774,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione agli articoli 3  e
53 della Costituzione, nei termini di cui in motivazione; 
    Ordina la sospensione dei giudizi  in  corso  e  la  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale; 
    Dispone che la presente ordinanza sia, a cura  della  segreteria,
notificata alle ricorrenti, all'I.N.P.D.A.P. ed alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministi e comunicata al  Presidente  della  Camera  dei
deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. 
    Cosi' provveduto in Bologna, nelle camere di consiglio dei giorni
10 giugno e 9 luglio 2009. 
 
                  Il giudice consigliere: Di Murro