N. 307 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 marzo 2009

Ordinanza del 6 marzo 2009 emessa dalla Corte d'appello di  Trento  -
Sez. distaccata  di  Bolzano  -  Sez.  specializzata  agraria  -  nel
procedimento civile promosso da  Müller  Karlheinz  contro  Lanthaler
Erwin. 
 
Maso chiuso - Controversie relative all'ordinamento dei masi chiusi -
  Obbligo di esperire tentativo di conciliazione prima di proporre la
  domanda  giudiziale  -  Previsione  dettata  da  legge  statale   -
  Denunciata  violazione  della  potesta'  legislativa  primaria   ed
  esclusiva  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  nella   materia
  «ordinamento dei masi chiusi», comprensiva dei profili  processuali
  - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn.  4/1956,
  5/1957 e 40/1957. 
- Legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 35, comma 2,  come  sostituito
  dall'art. 22, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229. 
- Costituzione, art. 116; statuto della Regione  Trentino-Alto  Adige
  (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), art. 8, n. 8. 
(GU n.52 del 30-12-2009 )
 
                         LA CORTE D'APPELLO 
 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in  grado
d'appello iscritta al  n.  308/2008  RG.,  promossa  con  ricorso  in
appello  depositato  il  12  dicembre  2008  da   Müller   Karlheinz,
rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Erwin Dilitz con  studio
in Silandro,  giusta  procura  a  margine  del  ricorso  in  appello,
appellante; 
    Contro Lanthaler Erwin, rappresentato e difeso in giudizio  dagli
avv.ti Angelika Ennemoser con studio in Merano e Alexander Gasser con
studio in  Bolzano,  giusta  procura  a  margine  della  comparsa  di
costituzione in primo grado, appellato; 
    Oggetto:  appello  avverso  la  sentenza  n.  1307/2008  del   31
ottobre-5  novembre  2008   del   Tribunale   di   Bolzano,   Sezione
specializzata  agraria;  occupazione   senza   titolo,   accertamento
contratto d'affitto agrario. 
    Causa trattenuta in riserva all'udienza del 18 febbraio 2009. 
    Il Collegio, sciogliendo la riserva. 
 
                          Premesso in fatto 
 
    Che con atto di citazione notificato il 10 novembre  2006  Müller
Karlheinz conveniva in giudizio, avanti alla  sezione  distaccata  di
Silandro del Tribunale di Bolzano, Lanthaler Erwin, assumendo che  il
convenuto da  alcuni  anni  occupava  senza  titolo  il  maso  chiuso
«Obertappein» in P.T. 22/I C.C. Monte di  Mezzodi'  e  le  particelle
fondiarie c.d. «volanti» connesse al maso, di proprieta' esclusiva di
esso attore, nonche'  la  meta'  indivisa,  pure  intestata  ad  esso
attore, del maso chiuso «Untertappein» in P.T.  2311  C.C.  Monte  di
Mezzodi', per la meta' residua di comproprieta' del convenuto,  e  ne
chiedeva  la  condanna  al  rilascio  e  al  risarcimento  dei  danni
conseguenti all'occupazione illegittima dei predetti fondi agricoli; 
    Che il convenuto Lanthaler Erwin, costituendosi in  giudizio,  in
via pregiudiziale di rito eccepiva l'improponibilita'  delle  domande
avversarie per mancato  esperimento  del  tentativo  obbligatorio  di
conciliazione ex art. 35, comma 2, della legge 24 novembre  2000,  n.
340, come sostituito dall'art. 22, comma 1,  della  legge  29  luglio
2003,  n.  229,  in  quanto   si   trattava   di   domande   relative
all'ordinamento dei masi chiusi; 
    Che il convenuto, in via subordinata, negava di occupare i  fondi
senza titolo ed assumeva di essere  affittuario  coltivatore  diretto
del maso chiuso «Untertappein» sin dal  1990  e  di  gran  parte  dei
fondi, del  maso  «Obertappein»  sin  dal  1991,  sulla  base  di  un
contratto verbale d'affitto stipulato  con  l'attore,  il  quale  gli
avrebbe concesso  in  godimento  i  fondi  (di  cui  ca.  7,2  ettari
coltivati a prato e ca. 6 ettari destinati a pascolo) verso l'obbligo
di  fornire  periodicamente  i  prodotti   agricoli   occorrenti   al
fabbisogno personale del concedente e di  custodire  il  bestiame  di
proprieta'  di  quest'ultimo,  chiedendo  dunque  il  rigetto   delle
avversarie  domande  e,  in   via   riconvenzionale,   l'accertamento
dell'esistenza di un rapporto d'affitto  agrario,  previa  rimessione
della causa alla sezione specializzata agraria presso il Tribunale di
Bolzano, sede centrale  (facendo  presente  di  aver  presentato,  in
relazione  alla  proposta  domanda   riconvenzionale,   istanza   per
l'esperimento del tentativo di conciliazione  ex  art.  46,  legge  3
maggio 1982, n. 203, che in seguito avrebbe avuto esito negativo); 
    Che il Presidente del tribunale, investito della controversia  ai
sensi  dell'art.  83-ter  disp.  att.  c.p.c.,  con  decreto  del  28
settembre 2007 assegnava la causa alla sezione specializzata  agraria
presso il Tribunale di Bolzano, sede centrale; 
    Che in seguito al  mutamento  di  rito,  disposto  dalla  sezione
specializzata agraria a norma dell'art. 426 c.p.c.,  le  parti  nelle
rispettive memorie difensive autorizzate  riproponevano  le  domande,
eccezioni  e  difese  gia'  proposte  nella  fase  precedente,  e  il
convenuto, in particolare, rinnovava  l'eccezione  d'improponibilita'
delle avversarie domande per mancato assolvimento dell'incombente  di
cui all'art. 35, comma 2, della legge n. 340/2000 e succ. mod.; 
    Che la sezione specializzata agraria, dopo l'assunzione di  prove
testimoniali, pronunciava sentenza  n.  1307/2008  del  31  ottobre-5
novembre 2008, con la quale provvedeva come segue: i) escludeva,  con
richiamo alla giurisprudenza di legittimita' (in particolare, a Cass.
12 febbraio  2002,  n.  1963),  la  necessita'  dell'esperimento  del
tentativo obbligatorio di conciliazione ex  art.  46  della  legge  3
marzo 1982, n. 203, sia  con  riguardo  alla  domanda  principale  di
rilascio senza titolo, sia con riguardo alla domanda  riconvenzionale
di  accertamento  di  rapporto  d'affitto  agrario,  mentre  non   si
pronunciava   sull'eccezione   d'improponibilita'    della    domanda
principale sotto il profilo del mancato esperimento del tentativo  di
conciliazione ex art. 35, comma 2, della legge n.  340/2000  e  succ.
mod.; ii) ritenuta raggiunta la prova della stipula di  un  contratto
verbale d'affitto nei termini prospettati  dal  convenuto  Lanthaler,
accertava che sui fondi in questione sin dal 1991 si  era  costituito
un contratto agrario,  da  ricondurre  ex  art.  27  della  legge  n.
203/1982 a rapporto d'affitto agrario  a  coltivatore  diretto;  iii)
respingeva e/o dichiarava assorbite tutte le altre domande,  proposte
in via principale e/o riconvenzionale; iv) condannava l'attore Müller
Karlheinz a rifondere al convenuto Lanthaler Erwin le spese di causa; 
    Che avverso tale sentenza  proponeva  appello  Müller  Karlheinz,
lamentando  l'incompleta  istruzione   della   causa,   l'erronea   e
unilaterale valutazione delle risultanze istruttorie e la conseguente
erronea affermazione della stipula di un contratto d'affitto agrario,
chiedendo  la  sospensione  dell'efficacia  esecutiva  dell'impugnata
sentenza e, previa completamento dell'istruttoria e in riforma  della
gravata sentenza, il rigetto dell'avversaria domanda  riconvenzionale
e l'accoglimento delle proprie domande di  rilascio  per  occupazione
senza titolo e di risarcimenti dei danni; 
    Che  l'appellato  si  costituiva  in  giudizio,  contestando   la
fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto e proponendo  appello
incidentale   avverso   l'omessa   pronuncia   del   primo    giudice
sull'eccezione  d'improponibilita'  delle  domande   avversarie   per
mancato esperimento del tentativo obbligatorio  di  conciliazione  ex
art. 35, comma 2, della legge n. 340/2000 e succ. mod.; 
    Che all'udienza del 18 febbraio 2009  le  parti  si  richiamavano
alle richieste formulate negli  atti  introduttivi,  e  questa  Corte
respingeva  l'istanza  d'inibitoria  e  prospettava  alle  parti   la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35, comma 2, della
legge  n.  340/2000  e  succ.  mod.  per  violazione  della  potesta'
legislativa  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  in  materia  di
ordinamento dei masi chiusi, riservandosi la decisione; 
 
                         Ritenuto in diritto 
 
    Che  l'appellato  con  appello  incidentale   incondizionato   ha
denunciato  l'omessa  pronuncia  del  primo  giudice   sull'eccezione
d'improponibilita' delle domande avversarie per  mancato  esperimento
del tentativo obbligatorio di conciliazione  ex  art.  35,  comma  2,
della legge n. 340/2000 e succ. mod., ritualmente proposta  in  primo
grado; 
    Che l'art. 35, comma 2, della legge 24  novembre  2000,  n.  340,
come sostituito dall'art. 22, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n.
229, testualmente recita: «2. Chi intende proporre  in  giudizio  una
domanda  relativa  all'ordinamento  dei  masi  chiusi  e'  tenuto  ad
esperire il tentativo di  conciliazione  ai  sensi  dell'articolo  46
della legge 3 maggio 1982, n. 203, in cui la Ripartizione agricoltura
della  provincia  autonoma   di   Bolzano   si   intende   sostituita
all'ispettorato provinciale dell'agricoltura»; 
    Che l'appellante incidentale assume, che il concetto di  «domanda
relativa all'ordinamento dei  masi  chiusi»  si  estenda  anche  alla
domanda di rilascio per occupazione senza titolo avente ad oggetto un
maso chiuso, quale proposta dalla controparte; 
    Che  la  questione  rientra  dunque   nel   devolutum,   con   la
precisazione, che si tratta comunque di  eccezione  rilevabile  anche
d'ufficio, versandosi in materia processuale  inderogabile  sottratta
alla disponibilita' delle parti (v. in  tal  senso,  da  ultimo,  con
riguardo all'art. 46 della legge n. 203/1982 - richiamato dal  citato
art. 35, comma 2 -, Cass. 15 luglio 2008, n. 19436, cosi'  massimata:
«In materia agraria il tentativo di conciliazione deve essere  sempre
preventivo,   attivato   cioe'   prima   dell'inizio   di   qualsiasi
controversia agraria, atteso che la norma di cui  all'art.  46  della
legge n. 203 del 1982, inderogabile e imperativa, non consente che il
filtro del tentativo di conciliazione possa essere  posto  in  essere
successivamente   alla   domanda   giudiziale.   Ne   consegue    che
l'esperimento preventivo del tentativo di  conciliazione  di  cui  al
citato  articolo  costituisce  condizione  di  proponibilita'   della
domanda la cui mancanza, rilevabile anche  d'ufficio  nel  corso  del
giudizio di merito, comporta la definizione della causa con  sentenza
dichiarativa  di  improponibilita'.  (Nella  specie   la   S.C.,   in
applicazione  del  riportato  principio,  ha  cassato   la   sentenza
impugnata, con la quale la corte  di  merito,  ritenendo  applicabile
l'art. 412-bis cod. proc. civ. anche alle controversie agrarie, aveva
ritenuto tardiva, perche' proposta per la  prima  volta  in  sede  di
appello,    l'eccezione    di    improponibilita'    della    domanda
riconvenzionale,  in  quanto   non   preceduta   dal   tentativo   di
conciliazione di cui all'art. 46 della legge  n.  203  del  1982;  la
S.C., inoltre, decidendo nel merito, ha dichiarato  improponibile  la
domanda riconvenzionale proposta, in relazione alla quale -  e  tanto
era  pacifico  -   era   stato   omesso   il   detto   tentativo   di
conciliazione).»); 
    Che secondo consolidata giurisprudenza di legittimita'  formatasi
in tema d'impugnazioni  incidentali,  qualora  la  parte  interamente
vittoriosa nel merito (quale l'odierno appellante incidentale)  abbia
proposto impugnazione  incidentale  avverso  una  statuizione  a  lei
sfavorevole, relativa  ad  una  questione  pregiudiziale  di  rito  o
preliminare   di   merito,   rilevabile   d'ufficio,    il    giudice
dell'impugnazione deve esaminare e decidere con priorita' tale  mezzo
incidentale,   senza   tener   conto   della    sua    subordinazione
all'accoglimento  del  mezzo  principale,   in   quanto   l'interesse
all'impugnazione incidentale  sorge  per  il  fatto  stesso,  che  la
vittoria conseguita sul merito e'  resa  incerta  dalla  proposizione
dell'impugnazione principale, e  le  regole  processuali  sull'ordine
logico delle questioni da definire di  cui  all'art.  276,  comma  2,
c.p.c., non subiscono deroghe su sollecitazione delle  parti  (v.  in
tal senso, per tutte, Cass. 9 settembre  2008,  n.  23113;  Cass.  10
settembre 2007, n. 18944; Cass. sez. un.  23  maggio  2001,  n.  212;
quanto al rapporto tra appello  incidentale  e  riproposizione  delle
eccezioni ex art. 346 c.p.c., v. Cass. 9 settembre 2004, n. 18169), a
prescindere dal rilievo, che nel caso di specie l'appello incidentale
e' stato comunque proposto in via incondizionata; 
    Che, dovendo pertanto questa Corte in ogni  caso  decidere  sulla
fondatezza, o meno,  dell'eccezione  pregiudiziale  di  rito  dedotta
dall'appellante   incidentale,   la   questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 35, comma 2, legge 24 novembre 2000, n. 340,
come sostituito dall'art. 22, comma 1, legge 29 luglio 2003, n.  229,
e' rilevante ai fini della decisione della causa; 
    Che, per quanto concerne il merito della questione in  esame,  la
stessa non appare manifestamente infondata, in quanto: 
        i) norma dell'art. 8, n. 8), del d.P.R. 31  agosto  1972,  n.
670  («Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi   costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige») e  succ.
mod.,  la  disciplina  della  materia  dell'«ordinamento  dei   "masi
chiusi"»  e'  riservata  alla  potesta'  legislativa  primaria  della
Provincia autonoma di Bolzano; 
        ii) secondo l'indirizzo costante della  Corte  costituzionale
il legislatore provinciale, in  virtu'  dell'art.  8,  n.  8),  dello
Statuto  di  autonomia  (norma,  che  ripete  quanto  gia'  stabilito
nell'art. 11, n. 9), della legge costituzionale 26 febbraio 1948,  n.
5), puo' disciplinare la materia dei «masi chiusi» nell'ambito  della
tradizione e del diritto preesistente  e,  in  conseguenza,  con  una
potesta'  piu'  ampia,  data  la  natura  dell'istituto   sconosciuto
nell'ordinamento statale, che per le  altre  materie  riservate  alla
potesta' legislativa primaria della Provincia, e dunque  estesa  alla
normativa processuale connessa a tale materia (v. in tal senso  Corte
cost. nn. 4/1956, 5/1957 e 40/1957); 
        iii)  le  riforme  costituzionali,  approvate  con  le  leggi
costituzionali 31 gennaio 2001, n. 2, e 18 ottobre 2001,  n.  3,  non
hanno apportato modifiche o innovazioni  al  riparto  della  potesta'
legislativa, nella materia in esame, tra Stato e provincia autonoma; 
        iv) la norma dell'art. 35, comma 2, della legge  24  novembre
2000, n. 340, come sostituito dall'art. 22, comma 1, della  legge  29
luglio 2003, n. 229, appare dunque lesiva della potesta'  legislativa
primaria della Provincia autonoma di Bolzano, prevista  dall'art.  8,
n. 8), dello Statuto di autonomia; 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 35, comma  2,  della  legge  24
novembre 2000, n. 340, come sostituito dall'art. 22, comma  1,  della
legge 29 luglio 2003, n. 229, per contrasto con gli artt. 116 Cost. e
8, n. 8), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; 
    Sospende il giudizio in corso; 
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
    Ordina che,  a  cura  della  cancelleria,  copia  della  presente
ordinanza sia notificata alle  parti  in  causa,  al  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  nonche'   al   Presidente   della   giunta
provinciale di Bolzano, e che la stessa sia  comunicata  altresi'  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Bolzano, addi' 18 febbraio 2009. 
 
                        Il Presidente: Pacher 
 
 
                                    Il consigliere estensore: Lageder 
 
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