N. 307 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 marzo 2009
Ordinanza del 6 marzo 2009 emessa dalla Corte d'appello di Trento - Sez. distaccata di Bolzano - Sez. specializzata agraria - nel procedimento civile promosso da Müller Karlheinz contro Lanthaler Erwin. Maso chiuso - Controversie relative all'ordinamento dei masi chiusi - Obbligo di esperire tentativo di conciliazione prima di proporre la domanda giudiziale - Previsione dettata da legge statale - Denunciata violazione della potesta' legislativa primaria ed esclusiva della Provincia autonoma di Bolzano nella materia «ordinamento dei masi chiusi», comprensiva dei profili processuali - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 4/1956, 5/1957 e 40/1957. - Legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 35, comma 2, come sostituito dall'art. 22, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229. - Costituzione, art. 116; statuto della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), art. 8, n. 8.(GU n.52 del 30-12-2009 )
LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 308/2008 RG., promossa con ricorso in appello depositato il 12 dicembre 2008 da Müller Karlheinz, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Erwin Dilitz con studio in Silandro, giusta procura a margine del ricorso in appello, appellante; Contro Lanthaler Erwin, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Angelika Ennemoser con studio in Merano e Alexander Gasser con studio in Bolzano, giusta procura a margine della comparsa di costituzione in primo grado, appellato; Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1307/2008 del 31 ottobre-5 novembre 2008 del Tribunale di Bolzano, Sezione specializzata agraria; occupazione senza titolo, accertamento contratto d'affitto agrario. Causa trattenuta in riserva all'udienza del 18 febbraio 2009. Il Collegio, sciogliendo la riserva. Premesso in fatto Che con atto di citazione notificato il 10 novembre 2006 Müller Karlheinz conveniva in giudizio, avanti alla sezione distaccata di Silandro del Tribunale di Bolzano, Lanthaler Erwin, assumendo che il convenuto da alcuni anni occupava senza titolo il maso chiuso «Obertappein» in P.T. 22/I C.C. Monte di Mezzodi' e le particelle fondiarie c.d. «volanti» connesse al maso, di proprieta' esclusiva di esso attore, nonche' la meta' indivisa, pure intestata ad esso attore, del maso chiuso «Untertappein» in P.T. 2311 C.C. Monte di Mezzodi', per la meta' residua di comproprieta' del convenuto, e ne chiedeva la condanna al rilascio e al risarcimento dei danni conseguenti all'occupazione illegittima dei predetti fondi agricoli; Che il convenuto Lanthaler Erwin, costituendosi in giudizio, in via pregiudiziale di rito eccepiva l'improponibilita' delle domande avversarie per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 35, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340, come sostituito dall'art. 22, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, in quanto si trattava di domande relative all'ordinamento dei masi chiusi; Che il convenuto, in via subordinata, negava di occupare i fondi senza titolo ed assumeva di essere affittuario coltivatore diretto del maso chiuso «Untertappein» sin dal 1990 e di gran parte dei fondi, del maso «Obertappein» sin dal 1991, sulla base di un contratto verbale d'affitto stipulato con l'attore, il quale gli avrebbe concesso in godimento i fondi (di cui ca. 7,2 ettari coltivati a prato e ca. 6 ettari destinati a pascolo) verso l'obbligo di fornire periodicamente i prodotti agricoli occorrenti al fabbisogno personale del concedente e di custodire il bestiame di proprieta' di quest'ultimo, chiedendo dunque il rigetto delle avversarie domande e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'affitto agrario, previa rimessione della causa alla sezione specializzata agraria presso il Tribunale di Bolzano, sede centrale (facendo presente di aver presentato, in relazione alla proposta domanda riconvenzionale, istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 46, legge 3 maggio 1982, n. 203, che in seguito avrebbe avuto esito negativo); Che il Presidente del tribunale, investito della controversia ai sensi dell'art. 83-ter disp. att. c.p.c., con decreto del 28 settembre 2007 assegnava la causa alla sezione specializzata agraria presso il Tribunale di Bolzano, sede centrale; Che in seguito al mutamento di rito, disposto dalla sezione specializzata agraria a norma dell'art. 426 c.p.c., le parti nelle rispettive memorie difensive autorizzate riproponevano le domande, eccezioni e difese gia' proposte nella fase precedente, e il convenuto, in particolare, rinnovava l'eccezione d'improponibilita' delle avversarie domande per mancato assolvimento dell'incombente di cui all'art. 35, comma 2, della legge n. 340/2000 e succ. mod.; Che la sezione specializzata agraria, dopo l'assunzione di prove testimoniali, pronunciava sentenza n. 1307/2008 del 31 ottobre-5 novembre 2008, con la quale provvedeva come segue: i) escludeva, con richiamo alla giurisprudenza di legittimita' (in particolare, a Cass. 12 febbraio 2002, n. 1963), la necessita' dell'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 46 della legge 3 marzo 1982, n. 203, sia con riguardo alla domanda principale di rilascio senza titolo, sia con riguardo alla domanda riconvenzionale di accertamento di rapporto d'affitto agrario, mentre non si pronunciava sull'eccezione d'improponibilita' della domanda principale sotto il profilo del mancato esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 35, comma 2, della legge n. 340/2000 e succ. mod.; ii) ritenuta raggiunta la prova della stipula di un contratto verbale d'affitto nei termini prospettati dal convenuto Lanthaler, accertava che sui fondi in questione sin dal 1991 si era costituito un contratto agrario, da ricondurre ex art. 27 della legge n. 203/1982 a rapporto d'affitto agrario a coltivatore diretto; iii) respingeva e/o dichiarava assorbite tutte le altre domande, proposte in via principale e/o riconvenzionale; iv) condannava l'attore Müller Karlheinz a rifondere al convenuto Lanthaler Erwin le spese di causa; Che avverso tale sentenza proponeva appello Müller Karlheinz, lamentando l'incompleta istruzione della causa, l'erronea e unilaterale valutazione delle risultanze istruttorie e la conseguente erronea affermazione della stipula di un contratto d'affitto agrario, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza e, previa completamento dell'istruttoria e in riforma della gravata sentenza, il rigetto dell'avversaria domanda riconvenzionale e l'accoglimento delle proprie domande di rilascio per occupazione senza titolo e di risarcimenti dei danni; Che l'appellato si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto e proponendo appello incidentale avverso l'omessa pronuncia del primo giudice sull'eccezione d'improponibilita' delle domande avversarie per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 35, comma 2, della legge n. 340/2000 e succ. mod.; Che all'udienza del 18 febbraio 2009 le parti si richiamavano alle richieste formulate negli atti introduttivi, e questa Corte respingeva l'istanza d'inibitoria e prospettava alle parti la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35, comma 2, della legge n. 340/2000 e succ. mod. per violazione della potesta' legislativa della Provincia autonoma di Bolzano in materia di ordinamento dei masi chiusi, riservandosi la decisione; Ritenuto in diritto Che l'appellato con appello incidentale incondizionato ha denunciato l'omessa pronuncia del primo giudice sull'eccezione d'improponibilita' delle domande avversarie per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 35, comma 2, della legge n. 340/2000 e succ. mod., ritualmente proposta in primo grado; Che l'art. 35, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340, come sostituito dall'art. 22, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, testualmente recita: «2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa all'ordinamento dei masi chiusi e' tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, in cui la Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano si intende sostituita all'ispettorato provinciale dell'agricoltura»; Che l'appellante incidentale assume, che il concetto di «domanda relativa all'ordinamento dei masi chiusi» si estenda anche alla domanda di rilascio per occupazione senza titolo avente ad oggetto un maso chiuso, quale proposta dalla controparte; Che la questione rientra dunque nel devolutum, con la precisazione, che si tratta comunque di eccezione rilevabile anche d'ufficio, versandosi in materia processuale inderogabile sottratta alla disponibilita' delle parti (v. in tal senso, da ultimo, con riguardo all'art. 46 della legge n. 203/1982 - richiamato dal citato art. 35, comma 2 -, Cass. 15 luglio 2008, n. 19436, cosi' massimata: «In materia agraria il tentativo di conciliazione deve essere sempre preventivo, attivato cioe' prima dell'inizio di qualsiasi controversia agraria, atteso che la norma di cui all'art. 46 della legge n. 203 del 1982, inderogabile e imperativa, non consente che il filtro del tentativo di conciliazione possa essere posto in essere successivamente alla domanda giudiziale. Ne consegue che l'esperimento preventivo del tentativo di conciliazione di cui al citato articolo costituisce condizione di proponibilita' della domanda la cui mancanza, rilevabile anche d'ufficio nel corso del giudizio di merito, comporta la definizione della causa con sentenza dichiarativa di improponibilita'. (Nella specie la S.C., in applicazione del riportato principio, ha cassato la sentenza impugnata, con la quale la corte di merito, ritenendo applicabile l'art. 412-bis cod. proc. civ. anche alle controversie agrarie, aveva ritenuto tardiva, perche' proposta per la prima volta in sede di appello, l'eccezione di improponibilita' della domanda riconvenzionale, in quanto non preceduta dal tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della legge n. 203 del 1982; la S.C., inoltre, decidendo nel merito, ha dichiarato improponibile la domanda riconvenzionale proposta, in relazione alla quale - e tanto era pacifico - era stato omesso il detto tentativo di conciliazione).»); Che secondo consolidata giurisprudenza di legittimita' formatasi in tema d'impugnazioni incidentali, qualora la parte interamente vittoriosa nel merito (quale l'odierno appellante incidentale) abbia proposto impugnazione incidentale avverso una statuizione a lei sfavorevole, relativa ad una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, rilevabile d'ufficio, il giudice dell'impugnazione deve esaminare e decidere con priorita' tale mezzo incidentale, senza tener conto della sua subordinazione all'accoglimento del mezzo principale, in quanto l'interesse all'impugnazione incidentale sorge per il fatto stesso, che la vittoria conseguita sul merito e' resa incerta dalla proposizione dell'impugnazione principale, e le regole processuali sull'ordine logico delle questioni da definire di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c., non subiscono deroghe su sollecitazione delle parti (v. in tal senso, per tutte, Cass. 9 settembre 2008, n. 23113; Cass. 10 settembre 2007, n. 18944; Cass. sez. un. 23 maggio 2001, n. 212; quanto al rapporto tra appello incidentale e riproposizione delle eccezioni ex art. 346 c.p.c., v. Cass. 9 settembre 2004, n. 18169), a prescindere dal rilievo, che nel caso di specie l'appello incidentale e' stato comunque proposto in via incondizionata; Che, dovendo pertanto questa Corte in ogni caso decidere sulla fondatezza, o meno, dell'eccezione pregiudiziale di rito dedotta dall'appellante incidentale, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35, comma 2, legge 24 novembre 2000, n. 340, come sostituito dall'art. 22, comma 1, legge 29 luglio 2003, n. 229, e' rilevante ai fini della decisione della causa; Che, per quanto concerne il merito della questione in esame, la stessa non appare manifestamente infondata, in quanto: i) norma dell'art. 8, n. 8), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 («Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige») e succ. mod., la disciplina della materia dell'«ordinamento dei "masi chiusi"» e' riservata alla potesta' legislativa primaria della Provincia autonoma di Bolzano; ii) secondo l'indirizzo costante della Corte costituzionale il legislatore provinciale, in virtu' dell'art. 8, n. 8), dello Statuto di autonomia (norma, che ripete quanto gia' stabilito nell'art. 11, n. 9), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5), puo' disciplinare la materia dei «masi chiusi» nell'ambito della tradizione e del diritto preesistente e, in conseguenza, con una potesta' piu' ampia, data la natura dell'istituto sconosciuto nell'ordinamento statale, che per le altre materie riservate alla potesta' legislativa primaria della Provincia, e dunque estesa alla normativa processuale connessa a tale materia (v. in tal senso Corte cost. nn. 4/1956, 5/1957 e 40/1957); iii) le riforme costituzionali, approvate con le leggi costituzionali 31 gennaio 2001, n. 2, e 18 ottobre 2001, n. 3, non hanno apportato modifiche o innovazioni al riparto della potesta' legislativa, nella materia in esame, tra Stato e provincia autonoma; iv) la norma dell'art. 35, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340, come sostituito dall'art. 22, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, appare dunque lesiva della potesta' legislativa primaria della Provincia autonoma di Bolzano, prevista dall'art. 8, n. 8), dello Statuto di autonomia;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340, come sostituito dall'art. 22, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, per contrasto con gli artt. 116 Cost. e 8, n. 8), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; Sospende il giudizio in corso; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, copia della presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' al Presidente della giunta provinciale di Bolzano, e che la stessa sia comunicata altresi' ai Presidenti delle due Camere del Parlamento della Repubblica. Cosi' deciso in Bolzano, addi' 18 febbraio 2009. Il Presidente: Pacher Il consigliere estensore: Lageder 09C0776_1.pdf 09C0776_2.pdf 09C0776_3.pdf 09C0776_4.pdf 09C0776_5.pdf 09C0776_6.pdf 09C0776_7.pdf 09C0776_8.pdf 09C0776_9.pdf 09C0776_10.pdf 09C0776_11.pdf