N. 309 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 ottobre 2008

Ordinanza del 16 ottobre 2008 emessa dal Tribunale di  Pordenone  nel
procedimento penale a carico di Bertoli Fiorenzo. 
 
Processo penale - Appello - Modifiche normative recate dalla legge n.
  46/2006 -  Possibilita'  per  il  pubblico  ministero  di  proporre
  appello contro le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di
  pace per i reati  puniti  con  pena  alternativa  -  Preclusione  -
  Lesione del principio di parita' tra le parti. 
- Legge 20 febbraio 2006,  n.  46,  art.  9,  comma  2,  modificativo
  dell'art. 36 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. 
- Costituzione, art. 111. 
(GU n.52 del 30-12-2009 )
 
                             IL TRIBUNALE 
 
    Visto l'appello proposto dalla Procura generale della  Repubblica
di Trieste contro la sentenza del Giudice di pace di Pordenone che ha
prosciolto Bertoli Fiorenzo dai reati di cui agli articoli 612 e  595
c.p. per remissione tacita di querela; 
    Visto l'art. 36 d.lgs. n. 274/2000, che  nella  sua  formulazione
originaria stabiliva al comma 1: «il pubblico ministero puo' proporre
appello contro le sentenze  di  condanna  del  giudice  di  pace  che
applicano una pena diversa da quella pecuniaria e contro le  sentenze
di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa» (tra questi
ultimi figurando l'art. 595 c.p.); 
    Visto l'art. 9 della cd. legge Pecorella (legge  n. 46/2006),  in
base al quale «all'art. 36 comma 1 del decreto legislativo 28  agosto
2000, n. 274 le parole: ''e contro le sentenze di proscioglimento per
reati puniti con pena alternativa'' sono soppresse»; 
    Rilevato  pertanto  che  alla  luce  della  formulazione  attuale
dell'art. 36, d.lgs. n. 274/2000 le sentenze di proscioglimento tutte
del G.d.P. non sono appellabili dal  p.m.,  ma  solo  ricorribili  in
Cassazione; 
    Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 6 febbraio
2007, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale  della  legge
Pecorella limitatamente all'art. 1 (nella parte in  cui,  modificando
l'art. 593  c.p.p.,  sanciva  l'inappellabilita'  delle  sentenze  di
proscioglimento del giudice ordinario da parte del p.m.) e  dell'art.
10 comma  2  (nella  parte  in  cui  prevedeva  la  dichiarazione  di
inammissibilita' degli appelli proposti prima dell'entrata in  vigore
della legge); 
    Rilevato  pertanto  che  il  disposto  dell'art.  9   della legge
n. 46/2006 risulta tuttora in vigore, non essendo stato colpito dalla
predetta pronuncia di incostituzionalita', ne' da pronunce successive
della  Corte  costituzionale  (compresa  quella  che  ha   dichiarato
l'illegittimita' dell'art. 2 della  legge  Pecorella  in  materia  di
inappellabilita' delle sentenze  di  proscioglimento  pronunciate  in
sede di rito abbreviato); 
    Ritenuto pertanto che allo stato le sentenze  di  proscioglimento
del giudice di pace devono tutte ritenersi inappellabili da parte del
p.m., alla luce della formulazione dell'art. 36  d.lgs.  n.  274/2000
cosi' come in vigore; 
    Rilevato  che  alla  luce  di  tale  disposizione  normativa   si
imporrebbe a questo giudice la qualificazione  dell'appello  proposto
quale ricorso in Cassazione, esso si' ammesso dall'art. 36, d.lgs. n.
274/2000  (dunque  non  gia'  una  dichiarazione di  inammissibilita'
dell'appello, bensi' la sua conversione in ricorso, alla  luce  della
regola  generale  di  cui  all'art.  568  c.p.p.,   con   conseguente
trasmissione degli atti alla suprema Corte); 
     Rilevato peraltro che si pone  la  questione  pregiudiziale,  ad
avviso di questo  giudice  non  manifestamente  infondata,  circa  la
legittimita' costituzionale  dell'art.  9, legge  n.  46/2006,  nella
parte in cui  modificando  l'art.  36  d.lgs.  n.  274/2000  sancisce
l'inappellabilita'   da   parte   del   p.m.   delle   sentenze    di
proscioglimento pronunciate dal giudice di pace per reati puniti  con
pena alternativa. 
      
    La norma appare in contrasto con l'art. 111 Cost.,  secondo comma
(principio di parita' tra le parti). 
    Segnatamente, la disciplina delle impugnazioni contro le sentenze
del giudice di pace stabilita dal d.lgs. n. 274/2000 prevede all'art.
37 la  possibilita'  per  l'imputato  di  appellare  le  sentenze  di
condanna, sia pure entro determinati limiti (sentenze di  condanna  a
pena diversa da quella pecuniaria, ovvero sentenze di condanna a pena
pecuniaria qualora si impugni anche il capo relativo alla condanna al
risarcimento del danno). 
      
    Ne deriva che alla luce della disciplina attuale mentre la difesa
ha la facolta' di impugnare le sentenze a se' sfavorevoli,  ottenendo
un secondo grado di giudizio di merito, diversamente alla controparte
pubblica e' preclusa la facolta' di appellare qualsivoglia  sentexiza
di proscioglimento, salva solo la possibilita' del ricorso al giudice
di legittimita'; 
    Attesa  la  rilevanza  della  questione  nel  presente  giudizio,
trattandosi di appello contro sentenza di proscioglimento  per  reato
punito con pena alternativa (art. 595 c.p.)  per  cui,  nel  caso  di
riconosciuta  incostituzionalita'  della  norma  denunciata,   questo
Giudice dovra' trattenere gli atti e decidere nel merito; 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visto l'art.. 23 legge n. 87/1957; 
    Solleva questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  9
Legge Pecorella n. 46/2006, nella parte in cui modificando l'art. 36,
d.lgs. n. 274/2000 preclude al p.m. l'appello contro le  sentenze  di
proscioglimento del  giudice  di  pace  per  reati  puniti  con  pena
alternativa, per violazione dell'art. 111 Costituzione; 
    Dispone pertanto trasmettersi gli atti alla Corte  costituzionale
di Roma; 
      
    A norma dell'art. 159 c.p. dispone la sospensione del processo  e
della prescrizione in attesa della pronuncia del Giudice delle  leggi
sulla pregiudiziale costituzionale; 
    La presente ordinanza e' letta in udienza alle parti presenti; 
    Manda alla  cancelleria  per  la  notifica  alla  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  e  ai  Presidenti  delle  due  Camere   del
Parlamento. 
        Pordenone, addi' 16 ottobre 2008 
 
                        Il giudice: Biasutti