LEGGE 20 febbraio 2009, n. 10 

  Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione
dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
(GU n.44 del 23-2-2009)
 
 Vigente al: 24-2-2009  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.



  1.  Al primo comma dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n.
18, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il numero 1) e' inserito il seguente:
  "1-bis)  individua  le  liste  che  abbiano  conseguito  sul  piano
nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi";
   b) il numero 2) e' sostituito dal seguente:
  "2)  procede  al  riparto  dei  seggi tra le liste di cui al numero
1-bis)  in  base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A
tal  fine  divide  il  totale  delle cifre elettorali nazionali delle
liste  ammesse alla ripartizione dei seggi per il numero dei seggi da
attribuire,   ottenendo  cosi'  il  quoziente  elettorale  nazionale.
Nell'effettuare  la  divisione trascura l'eventuale parte frazionaria
del quoziente. Divide, poi, la cifra elettorale nazionale di ciascuna
lista  per  tale  quoziente.  Attribuisce  quindi ad ogni lista tanti
seggi   quante   volte  il  quoziente  elettorale  nazionale  risulti
contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. I seggi
che  rimangono  ancora  da  attribuire sono rispettivamente assegnati
alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti
e,  in  caso di parita' di resti, a quelle liste che abbiano avuto la
maggiore  cifra  elettorale  nazionale; a parita' di cifra elettorale
nazionale  si  procede  per  sorteggio. Si considerano resti anche le
cifre  elettorali  nazionali  delle  liste che non hanno raggiunto il
quoziente elettorale nazionale".
  2.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 20 febbraio 2009
                             NAPOLITANO

                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio
                                 dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano